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Decisione

35.2012.44

Disturbi lamentati dall'assicurato al rachide lombare, trascorsi oltre dieci mesi dall'infortunio, non ne costituivano più una conseguenza naturale

28 novembre 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione

orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).

Secondo

l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

Al più

tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la

possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla

procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).

L’Alta

Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per

ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati

vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno

possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).

Nel

caso in esame, il TCA rileva che, con scritto del 23 gennaio 2012, l’assicuratore

infortuni ha comunicato all’assicurato che dalla visita medica eseguita il 12

gennaio 2012 dal proprio medico di fiducia è emersa una totale capacità

lavorativa dell’interessato a decorrere dal 1° febbraio 2012 (doc. 59).

A fronte di tale

comunicazione, l’assicurato ha inviato all’assicuratore infortuni due scritti -

uno del 20 gennaio 2012 (doc. 66) e l’altro del 16 febbraio

2012 (doc. 68) – con i quali ha contestato la valutazione dell’assicuratore

LAINF circa il raggiungimento, a partire dal 1° febbraio 2012, dello status quo

sine, senza tuttavia esplicitamente chiedere all’CO 1 di

visionare il rapporto del medico di fiducia relativo alla visita del 12 gennaio

2012.

Neppure

nell’opposizione del 4 aprile 2012, l’assicurato ha peraltro formulato una

simile richiesta (doc. 75).

La

questione non merita tuttavia ulteriori approfondimenti, ritenuto che

l’assicurato ha comunque avuto la possibilità di prendere visione dell’intero

incarto dell’assicuratore infortuni e di esprimersi in merito innanzi al TCA,

autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.

L’eventuale

violazione del diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in

questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da

parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio,

DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6

agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).

Nel

merito

2.3. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI

1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 15

marzo 2011, anche dopo il 31 gennaio 2012.

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Dagli

atti processuali si evince che, in data 15 marzo 2011, RI 1,

mentre stava montando, insieme a due operai, il telaio di una grande finestra,

a causa di una improvvisa folata di vento - che ha sbilanciato l’operaio, il

quale, su una scala, stava mantenendo in equilibrio il telaio, facendolo

cadere, trascinando con sé anche l’assicurato e l’altro operaio – ha sbattuto

il fianco destro contro un pilastro di ferro prima di cadere a terra, sbattendo

la schiena, come risulta dalla notifica di infortunio del 18 marzo 2011 (cfr.

doc. 1).

Dal

rapporto del 19 aprile 2011 relativo all’esame di risonanza magnetica della

colonna lombo-sacrale eseguito il 15 aprile 2011 presso l’Ospedale regionale di

__________ è risultato quanto segue:

"

Discretamente conservata la lordosi fisiologica.

Fenomeni di disidratazione a carico di quasi

tutti i dischi esaminati.

Protrusione discale circonferenziale,

prevalentemente in sede intra-foraminale sin in L2-L3.

Bulging di L3-L4.

In L4-L5 modesta protrusione discale

circonferenziale si associa ad ispessimento dei legamenti gialli ed a riduzione

di ampiezza ai limiti inferiori della norma, circonferenziale, su base

funzionale, del canale spinale, con riduzione di ampiezza dei recessi

laterali.” (Doc. 15)

Nel

rapporto del 12 maggio 2011 concernente la visita medica __________ del 6

maggio 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano,

poste le diagnosi di “esiti da trauma contusivo/distorsivo della colonna

vertebrale lombare lombo-sacrale su infortunio professionale del 15.3.2011;

problematica preesistente alla colonna vertebrale lombare lombo-sacrale non di

pertinenza diretta della CO 1, assicurato già curato per questa problematica

nel 2009 da parte del dr. __________, spec. neurochirurgia FMH; protrusione

discale circonferenziale prevalentemente in sede intra-foraminale sinistra

L2/L3 e bulging L3/L4, modesta protrusione discale circonferenziale in L4/L5

con riduzione di ampiezza ai limiti inferiori della norma e circonferenziale

del canale spinale con riduzione di ampiezza dei recessi laterali”, ha rilevato

che:

"

Dal punto di vista medico è troppo presto per

poter estinguere il nesso causale, essendo avvenuto l’infortunio solo in data

15.3.2011. Questo pur sapendo delle problematiche preesistenti alla colonna

vertebrale lombare, questo è già stato raccontato all’assicurato.

Dal punto di vista amministrativo l’assicurato

rimane inabile al lavoro nella misura completa del 100% in qualità di posatore

di serramenti presso la ditta __________ posa di serramenti per bar e ristoranti

di __________. Situazione da rivalutare fra 3-4 settimane in particolar modo si

attende anche il rapporto come sopra citato del dr. __________.” (Doc. 16)

Nel

rapporto del 25 maggio 2011, il dr. __________, Viceprimario del Servizio di

neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________ - il quale aveva già

visitato l’assicurato nel 2007, ventilando l’ipotesi di un eventuale intervento

chirurgico di protesi discale – ha indicato che:

"

Alla luce del nuovo esame di RM ed anche delle

nuove conoscenze in questo settore, devo smentirmi e correggere la mia proposta

di protesi discale, effettivamente il paziente non sarebbe candidato alla

chirurgia di protesi discale, poiché presenta un’iperlordosi con un

sovraccarico faccettario L4/L5 ed un restringimento del canale spinale

secondario, che tra l’altro è progredito rispetto all’esame del 2007

sull’ultimo esame di RM. La protesi discale fu proposta poiché le conoscenze

sul bilanciamento sagittale non erano così forti come lo sono adesso; ho

spiegato al paziente e a sua moglie questo criterio di falsificabilità.

La discopatia non è rilevante poiché il

baricentro è spostato posteriormente e la lombalgia probabilmente è legata al

sovraccarico delle faccette articolari, cosa detta anche nel 2007.

All’epoca avevo proposto anche di effettuare

un’infiltrazione nelle faccette articolari, che non è stata effettuata.

Sulla scorta delle considerazioni esposte sopra,

chiedo al dr. __________, che mi legge in copia, di convocare il paziente per

effettuare l’infiltrazione nelle faccette articolari L4/L5.” (Doc. 21)

Il

dr. __________, Capo-servizio del Servizio di anestesiologia dell’Ospedale

regionale di __________, nel referto dell’11 luglio 2011 indirizzato al curante

dell’assicurato, dr. __________, ha osservato:

"

(…)

Valutazione/Procedere:

da parte mia ho confermato l’indicazione ad un

accertamento funzionale a livello delle articolazioni intervertebrali lombari e

il 10.06.2011 ho proceduto sotto controllo radioscopico ad una denervazione

test delle articolazioni tra L4 e S1 di entrambi i lati (blocco delle

corrispondenti branche radicolari mediali con Bupivacaina 0.5% 0.5 ml/branca).

Il blocco è stato immediatamente seguito da una riduzione del 60-70% dei dolori

evocabili alle manovre di provocazione.

Questa diminuzione dei dolori si è protratta ben

Considerandi

oltre la durata d’azione del farmaco utilizzato, tant’è che ancora al controllo

telefonico eseguito un mese dopo il test, il paziente ha segnalato un dolore

residuo del 30% rispetto alla situazione di inizio giugno.

Considerata l’evoluzione favorevole non ho

previsto per il momento ulteriori misure infiltrative. Va sottolineato che

l’origine faccettaria dei disturbi non può ancora essere considerata

dimostrata. Secondo protocollo si impone un secondo test di conferma, che

considererei alla eventuale ripresa dei disturbi.” (Doc. 27)

Il

dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nello scritto

dell’8 agosto 2011 indirizzato al curante dell’interessato, dr. __________, ha

osservato:

"

Ti ringrazio per l’invio del sunnominato

paziente che nel mese di maggio ebbe un trauma sul lavoro con colpo diretto a

livello del fianco dx. Da allora lamenta dolori in corrispondenza dell’ala

iliaca dx in sede posteriore che irradiano verso il fianco in sede anteriore e

a volte anche lungo l’arto inferiore dx. Quest’ultimo sintomo era presente

anche prima in quanto il paziente già sofferente alla colonna lombare e in cura

dal dr. __________i all’__________.

All’esame clinico la mobilità dell’anca dx

indolore in tutti i movimenti sia attivi che passivi.

Positivo il Lasègue a dx in flessione dell’anca

di 80°.

Forte dolore alla palpazione della regione

gluteale ovvero inserzione della muscolatura gluteale sulla cresta iliaca

posteriore. Modica dolenzia alla palpazione dei metameri lombari.

Ritengo che si tratti di postumi da colpo diretto

nella regione dell’emibacino di dx in sede posteriore che poi si sono sommati

con disturbi provocati da irritazioni radicolari dovuti alle problematiche

della colonna lombare.

Ho inviato il paziente per una terapia a base di

massaggio e elettroanalgesia, eventualmente Tecar terapia. Localmente Sportusal

crema.” (Doc. 30)

L’assicurato

è poi stato visitato, per conto dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, il quale, nel referto del 10 novembre 2011, ha osservato:

"

(…)

Conclusione: sindrome lombovertebrale in presenza

di una discopatia con disidratazione a livello L5/S1, altrimenti metameri ben

allineati e spazi conservati. Nessuna radicolopatia in atto.

Date le circostanze, ritengo che al momento

l’indicazione per un procedere chirurgico non sia indicato. Qualora un

intervento venisse discusso, riterrei indicato un intervento di fissazione

dinamica degli ultimi due segmenti lombari. Il vantaggio di questa fissazione

consiste nel fatto che non vengono toccate strutture nervose e tanto meno il

disco. Il fissatore permette una mobilità lombare pressoché normale, elimina

comunque l’effetto ammortizzante del disco evitando quindi un carico eccessivo

delle articolazioni. Un altro vantaggio di questo tipo di intervento consiste

pure nel fatto che in caso l’intervento non portasse al risultato sperato ed il

paziente dovesse lamentare problemi maggiori è senz’altro possibile asportare

il fissatore senza lasciare delle conseguenze irreversibili per il paziente. Un

qualsiasi altro tipo di fissazione, quindi rigida od anche protetica, in caso

di mancato effetto non permetterà più un ritorno allo stato iniziale.” (Doc.

48)

Nel

rapporto del 19 gennaio 2012 concernente la visita medica __________ del 12

gennaio 2012, il dr. __________ ha concluso:

"

Aspetti medico-assicurativi

L’assicurato è proprietario della propria ditta,

lavora in qualità di posatore di serramenti alla ditta __________ posa di

serramenti per vari ristoranti di __________.

L’assicurato afferma che pur essendo padrone

della ditta lavora solo al massimo al 10% in ufficio, per il resto collabora

con i suoi tre dipendenti alla posa dei serramenti.

Ha appena terminato un corso di autoCAD

organizzato dall’AI.

Dal punto di vista della valutazione medica, si

può passare ora all’estinzione del nesso causale in riferimento alla

preesistente patologia a livello della colonna vertebrale lombare, in rapporto

all’infortunio del 15.03.2011.

L’assicurato è già stato informato, lo era anche

nella mia precedente visita medica in __________ di cosa significa l’estinzione

del nesso causale. Annuncerà il caso alla sua Cassa malati __________ Per

questo motivo ho previsto una ripresa della capacità lavorativa totale del 100%

a partire dall’1.2.2012, l’assicurato si è dimostrato d’accordo e ha capito la

situazione.

Il caso può così essere chiuso dal punto di vista

medico e amministrativo dal 31.1.2012.” (Doc. 58)

A

seguito delle considerazioni dell’assicurato contro la comunicazione del 23

gennaio 2012 da parte dell’assicuratore LAINF di ritenere estinto il nesso

causale a partire dal 1° febbraio 2012, il dr. __________, nel rapporto del 1°

marzo 2012, ha confermato la sua precedente valutazione, rilevando che “gli

scritti dell’assicurato datati 20.01.2012 e 16.02.2012 e le motivazioni quindi

dell’assicurato non portano nuovi elementi di giudizio atti a invalidare la

nostra presa di posizione sull’estinzione del nesso causale che resta valida.

Non sono necessari ulteriori accertamenti dal punto di vista prettamente

infortunistico” (doc. 70).

2.6

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi

mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.7

Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - questo Tribunale

ritiene che il parere espresso dal chirurgo dr. __________ possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

A mente

di questa Corte la conclusione a cui è pervenuto lo specialista interpellato

dall’assicuratore resistente é del resto conforme alla dottrina medica

dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla

colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se

l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes

vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,

contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione

della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des

Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in

Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il

Tribunale federale, infatti, un aggravamento post-traumatico (senza lesione

strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna

vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai

nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U

193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).

In una sentenza

8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione

traumatica di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna

vertebrale (STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della

colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere,

in via di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

È inoltre

utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid.

n. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

Dalla documentazione medica a disposizione emerge, in modo

chiaro, che i disturbi lombo-vertebrali dell’assicurato sono preesistenti all’evento infortunistico

del marzo 2011 (cfr. referto del 18 marzo 2011, doc. 7, con il quale il

curante, dr. __________, chiedeva al dr. __________ di convocare “per una nuova

valutazione specialistica il sopraccitato paziente, il quale presenta una

riacutizzazione della sintomatologia dolorosa in sede lombare nel quadro di una

rottura dell’anello fibroso di L5-S1. Tale sintomatologia dolorosa è peggiorata

dopo un infortunio avvenuto il 15.3.2011”; rapporto del dr. __________ del 12

maggio 2011, doc. 16, in cui il chirurgo ha indicato che l’interessato

“riconosce di avere già avuto degli esami da parte del dr. __________

(neurochirurgo __________) per problemi alla colonna vertebrale lombare, questo

nel 2009, incluso esame RM non a disposizione”).

D’altro

canto, secondo questo Tribunale, gli accertamenti radiologici del 15 aprile 2011 a cui è stato sottoposto RI 1 successivamente al sinistro, non provano l’intervento di un

aggravamento significativo e duraturo dei preesistenti problemi lombari, ma

evidenziano l’esistenza di patologie degenerative plurisegmentali – quali “fenomeni

di disidratazione a carico di quasi tutti i dischi esaminati”, oltre a

protrusioni discali in L2-L3 e in L4-L5 e Bulging di L3-L4 (cfr. doc. 15) – che

necessitano di lungo tempo per manifestarsi e non possono quindi essere insorte

a distanza di solo un mese dall’infortunio.

Del

resto, il dr. __________, nel suo referto del 25 maggio 2011, ha indicato che in precedenza, dopo l’esame RM del 2007, egli aveva proposto all’assicurato un

intervento chirurgico di protesi discale, che invece al momento attuale, alla

luce delle nuove conoscenze nel settore, egli non ritiene più opportuno (doc.

21).

Inoltre, nel referto

dell’8 agosto 2011, il dr. __________ ha indicato che i dolori lombari

lamentati dall’assicurato dopo l’infortunio del marzo 2011 all’ala iliaca

destra in sede posteriore e che irradiano all’arto inferiore destro erano

presenti “anche prima in quanto il paziente era

sofferente alla colonna lombare ed in cura presso il dr. __________ dell’__________”, concludendo che si tratta “di postumi da

colpo diretto nella regione dell’emibacino di dx in sede posteriore che si sono

poi sommati con disturbi provocati da irritazioni radicolari dovuti alle

problematiche della colonna lombare” (doc. 30).

Da

quanto precede occorre dunque concludere che le alterazioni oggettivate non possono essere state né causate (vista la loro preesistenza),

né peggiorate in modo duraturo dall’evento traumatico in questione.

Ne

consegue che quest’ultimo può avere tutt’al più aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del

rachide.

Secondo

la dottrina medica e la giurisprudenza qui sopra citate, le conseguenze di un

trauma che ha interessato la regione

lombare si estinguono trascorsi 3-4 mesi,

rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti

alterazioni degenerative.

In concreto, l’CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 31 gennaio 2012, dunque

per oltre dieci mesi, ciò che appare conforme ai principi appena citati.

Vedi su

questo tema anche la recente sentenza dell’Alta Corte 8C_69/2012 del 18

settembre 2012, dove per una discopatia preesistente, aggravata da un evento

infortunistico, l’Istituto assicuratore ha versato le prestazioni per un anno.

In

esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,

caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2

e riferimenti; cfr., pure,

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che il preesistente stato del rachide lombare é stato soltanto transitoriamente

aggravato dall’infortunio del 15 marzo 2011 e che - trascorsi oltre dieci mesi da

quest’ultimo - i

relativi disturbi non ne costituivano più una conseguenza naturale.

In

conclusione, la decisione su opposizione del 25 maggio 2012 deve essere

confermata.

2.8

Alla luce di

quanto precede il TCA non ritiene necessario procedere ad ulteriori

accertamenti come postulato dall’assicurato (cfr. doc. I, doc. VII).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

D’altro

canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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