35.2012.44
Disturbi lamentati dall'assicurato al rachide lombare, trascorsi oltre dieci mesi dall'infortunio, non ne costituivano più una conseguenza naturale
28 novembre 2012Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.44
Data decisione, Autorità:
28.11.2012, TCA
Titolo:
Disturbi lamentati dall'assicurato al rachide lombare, trascorsi oltre dieci mesi dall'infortunio, non ne costituivano più una conseguenza naturale
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 29 cpv. 2 COST
art. 42 LPGA
accomandata
Incarto n.
35.2012.44
cr
Lugano
28 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 maggio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 15
marzo 2011 RI 1 - titolare della ditta di __________ e attivo al suo interno
quale posatore di serramenti, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 - è
rimasto vittima di un infortunio.
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 13 marzo
2012, l’amministrazione ha negato a RI 1 il diritto a ulteriori prestazioni
assicurative a partire dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc. 71).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 75), in data 25 maggio
2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 80).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 27 giugno 2012, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto il ripristino delle indennità assicurative a partire dal 1° febbraio 2012.
Il
patrocinatore ha motivato la propria pretesa con il fatto che, contrariamente a
quanto sostenuto dall’assicuratore infortuni, lo stato di salute attuale
dell’interessato “è ben più grave di quello che sarebbe senza l’infortunio del
15 marzo 2011”, aggiungendo che “l’assicurato è certo che senza l’infortunio
oggi lavorerebbe al 100% come prima”.
L’avv. RA
1 ha chiesto che venga allestita una perizia, che acclari “l’impedimento al
lavoro e la relazione di nesso causale adeguato tra l’evento del 15 marzo 2011
e l’impedimento al lavoro” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. In data 7
settembre 2012, il patrocinatore ha ribadito la richiesta di allestimento di
una perizia medica, ritenendo che “nell’ambito di quella fatta privatamente
allestire dalla CO 1 non sono state ossequiate le regole di procedura
applicabili”, non essendo stato “consentito all’assicurato di potersi esprimere
sulle conclusioni e di chiedere accertamenti e complementi, che peraltro
l’assicurato poteva fare solo se convenientemente assistito non solo dal
profilo legale, ma anche da quello medico”.
L’avv. RA
1 ha inoltre chiesto l’audizione dei medici curanti dell’interessato.
Il
patrocinatore, infine, dopo avere rilevato che “nell’ambito di una perizia
giudiziaria sono meglio e compiutamente garantiti i diritti dell’assicurato”,
ha concluso che “la domanda a sapere se la perizia fatta privatamente allestire
dalla CO 1 sia logica e convincente può essere dato unicamente da persona del
ramo che conosce lo stato di salute del signor RI 1 prima dell’incidente, che
ha potuto seguirlo nella fase post-incidente e che dispone evidentemente di
specialistiche cognizioni mediche” (doc. VII).
1.6. Con scritto
del 24 settembre 2012, l’Istituto assicuratore ha ritenuto “inutile” sia la
richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria formulata dal ricorrente -
vista “la documentazione versata agli atti che illustra la situazione e si
esprime in modo convincente, motivato e chiaro sui punti cruciali” – sia quella
di audizione dei medici curanti dell’assicurato – dato che i loro pareri
figurano già nella documentazione agli atti.
Quanto
alle considerazioni del patrocinatore dell’interessato relative
all’apprezzamento del medico di __________, l’avv. RA 2 dell’CO 1, dopo avere
sottolineato che “non si può parlare di una valutazione fatta eseguire
“privatamente” dall’Istituto, alla luce del ruolo che l’assicuratore riveste” -
ha rilevato che quanto sostenuto dall’avv. RA 1 “è in palese contrasto con la
consolidata giurisprudenza in materia e non può perciò costituire supporto per
la richiesta di perizia” (doc. IX).
Questo
scritto è stato trasmesso dal TCA al ricorrente (doc. X), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. L’assicurato
sostiene che l’CO 1 avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, siccome
non gli é stata concessa la possibilità di esprimersi sull’apprezzamento del
medico di __________ e di chiedere accertamenti e complementi (cfr. doc. VII).
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno
diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere
sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi
prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di
fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello
di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127
V 431, 127 I 56, 126 V 130; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost.,
la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16,
124 V 181 e 375 con riferimenti).
Per
giurisprudenza federale il diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv.
2 Cost. non implica il diritto di esprimersi oralmente bensì quello di prendere
posizione per iscritto (Pratique VSI 2003 Nr. 97 p. 520; STFA 13 novembre 2002
[4P.195/2002]; Pratique VSI 1993 p. 42; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
2003, p. 450; DTF 127 V 494, 125 I 219, 122 II 469), eccezion fatta per
Fatti
i casi in cui una norma scritta prevede espressamente il diritto ad una audizione
orale (Pra 2003 Nr. 97 p. 520).
Secondo
l’art. 42 LPGA le parti hanno diritto di essere sentite e le stesse non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
Al più
tardi durante la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la
possibilità alla parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla
procedura in forma sufficiente (DTF 132 V 374 consid. 6).
L’Alta
Corte federale ha stabilito che una parte è tenuta a formulare una domanda per
ottenere il diritto di consultare gli atti. Ciò presuppone che gli interessati
vengano informati se nuovi atti decisivi, che essi non conoscono e nemmeno
possono conoscere, sono versati agli atti (DTF 132 V 391 consid. 6.2).
Nel
caso in esame, il TCA rileva che, con scritto del 23 gennaio 2012, l’assicuratore
infortuni ha comunicato all’assicurato che dalla visita medica eseguita il 12
gennaio 2012 dal proprio medico di fiducia è emersa una totale capacità
lavorativa dell’interessato a decorrere dal 1° febbraio 2012 (doc. 59).
A fronte di tale
comunicazione, l’assicurato ha inviato all’assicuratore infortuni due scritti -
uno del 20 gennaio 2012 (doc. 66) e l’altro del 16 febbraio
2012 (doc. 68) – con i quali ha contestato la valutazione dell’assicuratore
LAINF circa il raggiungimento, a partire dal 1° febbraio 2012, dello status quo
sine, senza tuttavia esplicitamente chiedere all’CO 1 di
visionare il rapporto del medico di fiducia relativo alla visita del 12 gennaio
2012.
Neppure
nell’opposizione del 4 aprile 2012, l’assicurato ha peraltro formulato una
simile richiesta (doc. 75).
La
questione non merita tuttavia ulteriori approfondimenti, ritenuto che
l’assicurato ha comunque avuto la possibilità di prendere visione dell’intero
incarto dell’assicuratore infortuni e di esprimersi in merito innanzi al TCA,
autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
L’eventuale
violazione del diritto di essere sentito è dunque stata sanata in ogni caso in
questa sede (sulla sanatoria della violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’istanza di ricorso avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio,
DTF 132 V 387, consid. 5, pag. 390; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6
agosto 2009 consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Nel
merito
2.3. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se i disturbi denunciati da RI
1 costituivano una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio del 15
marzo 2011, anche dopo il 31 gennaio 2012.
Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Dagli
atti processuali si evince che, in data 15 marzo 2011, RI 1,
mentre stava montando, insieme a due operai, il telaio di una grande finestra,
a causa di una improvvisa folata di vento - che ha sbilanciato l’operaio, il
quale, su una scala, stava mantenendo in equilibrio il telaio, facendolo
cadere, trascinando con sé anche l’assicurato e l’altro operaio – ha sbattuto
il fianco destro contro un pilastro di ferro prima di cadere a terra, sbattendo
la schiena, come risulta dalla notifica di infortunio del 18 marzo 2011 (cfr.
doc. 1).
Dal
rapporto del 19 aprile 2011 relativo all’esame di risonanza magnetica della
colonna lombo-sacrale eseguito il 15 aprile 2011 presso l’Ospedale regionale di
__________ è risultato quanto segue:
"
Discretamente conservata la lordosi fisiologica.
Fenomeni di disidratazione a carico di quasi
tutti i dischi esaminati.
Protrusione discale circonferenziale,
prevalentemente in sede intra-foraminale sin in L2-L3.
Bulging di L3-L4.
In L4-L5 modesta protrusione discale
circonferenziale si associa ad ispessimento dei legamenti gialli ed a riduzione
di ampiezza ai limiti inferiori della norma, circonferenziale, su base
funzionale, del canale spinale, con riduzione di ampiezza dei recessi
laterali.” (Doc. 15)
Nel
rapporto del 12 maggio 2011 concernente la visita medica __________ del 6
maggio 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia generale e della mano,
poste le diagnosi di “esiti da trauma contusivo/distorsivo della colonna
vertebrale lombare lombo-sacrale su infortunio professionale del 15.3.2011;
problematica preesistente alla colonna vertebrale lombare lombo-sacrale non di
pertinenza diretta della CO 1, assicurato già curato per questa problematica
nel 2009 da parte del dr. __________, spec. neurochirurgia FMH; protrusione
discale circonferenziale prevalentemente in sede intra-foraminale sinistra
L2/L3 e bulging L3/L4, modesta protrusione discale circonferenziale in L4/L5
con riduzione di ampiezza ai limiti inferiori della norma e circonferenziale
del canale spinale con riduzione di ampiezza dei recessi laterali”, ha rilevato
che:
"
Dal punto di vista medico è troppo presto per
poter estinguere il nesso causale, essendo avvenuto l’infortunio solo in data
15.3.2011. Questo pur sapendo delle problematiche preesistenti alla colonna
vertebrale lombare, questo è già stato raccontato all’assicurato.
Dal punto di vista amministrativo l’assicurato
rimane inabile al lavoro nella misura completa del 100% in qualità di posatore
di serramenti presso la ditta __________ posa di serramenti per bar e ristoranti
di __________. Situazione da rivalutare fra 3-4 settimane in particolar modo si
attende anche il rapporto come sopra citato del dr. __________.” (Doc. 16)
Nel
rapporto del 25 maggio 2011, il dr. __________, Viceprimario del Servizio di
neurochirurgia dell’Ospedale regionale di __________ - il quale aveva già
visitato l’assicurato nel 2007, ventilando l’ipotesi di un eventuale intervento
chirurgico di protesi discale – ha indicato che:
"
Alla luce del nuovo esame di RM ed anche delle
nuove conoscenze in questo settore, devo smentirmi e correggere la mia proposta
di protesi discale, effettivamente il paziente non sarebbe candidato alla
chirurgia di protesi discale, poiché presenta un’iperlordosi con un
sovraccarico faccettario L4/L5 ed un restringimento del canale spinale
secondario, che tra l’altro è progredito rispetto all’esame del 2007
sull’ultimo esame di RM. La protesi discale fu proposta poiché le conoscenze
sul bilanciamento sagittale non erano così forti come lo sono adesso; ho
spiegato al paziente e a sua moglie questo criterio di falsificabilità.
La discopatia non è rilevante poiché il
baricentro è spostato posteriormente e la lombalgia probabilmente è legata al
sovraccarico delle faccette articolari, cosa detta anche nel 2007.
All’epoca avevo proposto anche di effettuare
un’infiltrazione nelle faccette articolari, che non è stata effettuata.
Sulla scorta delle considerazioni esposte sopra,
chiedo al dr. __________, che mi legge in copia, di convocare il paziente per
effettuare l’infiltrazione nelle faccette articolari L4/L5.” (Doc. 21)
Il
dr. __________, Capo-servizio del Servizio di anestesiologia dell’Ospedale
regionale di __________, nel referto dell’11 luglio 2011 indirizzato al curante
dell’assicurato, dr. __________, ha osservato:
"
(…)
Valutazione/Procedere:
da parte mia ho confermato l’indicazione ad un
accertamento funzionale a livello delle articolazioni intervertebrali lombari e
il 10.06.2011 ho proceduto sotto controllo radioscopico ad una denervazione
test delle articolazioni tra L4 e S1 di entrambi i lati (blocco delle
corrispondenti branche radicolari mediali con Bupivacaina 0.5% 0.5 ml/branca).
Il blocco è stato immediatamente seguito da una riduzione del 60-70% dei dolori
evocabili alle manovre di provocazione.
Questa diminuzione dei dolori si è protratta ben
Considerandi
oltre la durata d’azione del farmaco utilizzato, tant’è che ancora al controllo
telefonico eseguito un mese dopo il test, il paziente ha segnalato un dolore
residuo del 30% rispetto alla situazione di inizio giugno.
Considerata l’evoluzione favorevole non ho
previsto per il momento ulteriori misure infiltrative. Va sottolineato che
l’origine faccettaria dei disturbi non può ancora essere considerata
dimostrata. Secondo protocollo si impone un secondo test di conferma, che
considererei alla eventuale ripresa dei disturbi.” (Doc. 27)
Il
dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia, nello scritto
dell’8 agosto 2011 indirizzato al curante dell’interessato, dr. __________, ha
osservato:
"
Ti ringrazio per l’invio del sunnominato
paziente che nel mese di maggio ebbe un trauma sul lavoro con colpo diretto a
livello del fianco dx. Da allora lamenta dolori in corrispondenza dell’ala
iliaca dx in sede posteriore che irradiano verso il fianco in sede anteriore e
a volte anche lungo l’arto inferiore dx. Quest’ultimo sintomo era presente
anche prima in quanto il paziente già sofferente alla colonna lombare e in cura
dal dr. __________i all’__________.
All’esame clinico la mobilità dell’anca dx
indolore in tutti i movimenti sia attivi che passivi.
Positivo il Lasègue a dx in flessione dell’anca
di 80°.
Forte dolore alla palpazione della regione
gluteale ovvero inserzione della muscolatura gluteale sulla cresta iliaca
posteriore. Modica dolenzia alla palpazione dei metameri lombari.
Ritengo che si tratti di postumi da colpo diretto
nella regione dell’emibacino di dx in sede posteriore che poi si sono sommati
con disturbi provocati da irritazioni radicolari dovuti alle problematiche
della colonna lombare.
Ho inviato il paziente per una terapia a base di
massaggio e elettroanalgesia, eventualmente Tecar terapia. Localmente Sportusal
crema.” (Doc. 30)
L’assicurato
è poi stato visitato, per conto dell’assicuratore infortuni, dal dr. __________,
spec. FMH in neurochirurgia, il quale, nel referto del 10 novembre 2011, ha osservato:
"
(…)
Conclusione: sindrome lombovertebrale in presenza
di una discopatia con disidratazione a livello L5/S1, altrimenti metameri ben
allineati e spazi conservati. Nessuna radicolopatia in atto.
Date le circostanze, ritengo che al momento
l’indicazione per un procedere chirurgico non sia indicato. Qualora un
intervento venisse discusso, riterrei indicato un intervento di fissazione
dinamica degli ultimi due segmenti lombari. Il vantaggio di questa fissazione
consiste nel fatto che non vengono toccate strutture nervose e tanto meno il
disco. Il fissatore permette una mobilità lombare pressoché normale, elimina
comunque l’effetto ammortizzante del disco evitando quindi un carico eccessivo
delle articolazioni. Un altro vantaggio di questo tipo di intervento consiste
pure nel fatto che in caso l’intervento non portasse al risultato sperato ed il
paziente dovesse lamentare problemi maggiori è senz’altro possibile asportare
il fissatore senza lasciare delle conseguenze irreversibili per il paziente. Un
qualsiasi altro tipo di fissazione, quindi rigida od anche protetica, in caso
di mancato effetto non permetterà più un ritorno allo stato iniziale.” (Doc.
48)
Nel
rapporto del 19 gennaio 2012 concernente la visita medica __________ del 12
gennaio 2012, il dr. __________ ha concluso:
"
Aspetti medico-assicurativi
L’assicurato è proprietario della propria ditta,
lavora in qualità di posatore di serramenti alla ditta __________ posa di
serramenti per vari ristoranti di __________.
L’assicurato afferma che pur essendo padrone
della ditta lavora solo al massimo al 10% in ufficio, per il resto collabora
con i suoi tre dipendenti alla posa dei serramenti.
Ha appena terminato un corso di autoCAD
organizzato dall’AI.
Dal punto di vista della valutazione medica, si
può passare ora all’estinzione del nesso causale in riferimento alla
preesistente patologia a livello della colonna vertebrale lombare, in rapporto
all’infortunio del 15.03.2011.
L’assicurato è già stato informato, lo era anche
nella mia precedente visita medica in __________ di cosa significa l’estinzione
del nesso causale. Annuncerà il caso alla sua Cassa malati __________ Per
questo motivo ho previsto una ripresa della capacità lavorativa totale del 100%
a partire dall’1.2.2012, l’assicurato si è dimostrato d’accordo e ha capito la
situazione.
Il caso può così essere chiuso dal punto di vista
medico e amministrativo dal 31.1.2012.” (Doc. 58)
A
seguito delle considerazioni dell’assicurato contro la comunicazione del 23
gennaio 2012 da parte dell’assicuratore LAINF di ritenere estinto il nesso
causale a partire dal 1° febbraio 2012, il dr. __________, nel rapporto del 1°
marzo 2012, ha confermato la sua precedente valutazione, rilevando che “gli
scritti dell’assicurato datati 20.01.2012 e 16.02.2012 e le motivazioni quindi
dell’assicurato non portano nuovi elementi di giudizio atti a invalidare la
nostra presa di posizione sull’estinzione del nesso causale che resta valida.
Non sono necessari ulteriori accertamenti dal punto di vista prettamente
infortunistico” (doc. 70).
2.6
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi
mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.7
Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - questo Tribunale
ritiene che il parere espresso dal chirurgo dr. __________ possa
validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
A mente
di questa Corte la conclusione a cui è pervenuto lo specialista interpellato
dall’assicuratore resistente é del resto conforme alla dottrina medica
dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla
colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se
l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des
Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il
Tribunale federale, infatti, un aggravamento post-traumatico (senza lesione
strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna
vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai
nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U
193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).
In una sentenza
8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione
traumatica di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna
vertebrale (STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della
colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere,
in via di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
È inoltre
utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid.
n. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza
preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati
sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können
durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der
herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.
U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo
sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,
welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei
der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht
einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
Dalla documentazione medica a disposizione emerge, in modo
chiaro, che i disturbi lombo-vertebrali dell’assicurato sono preesistenti all’evento infortunistico
del marzo 2011 (cfr. referto del 18 marzo 2011, doc. 7, con il quale il
curante, dr. __________, chiedeva al dr. __________ di convocare “per una nuova
valutazione specialistica il sopraccitato paziente, il quale presenta una
riacutizzazione della sintomatologia dolorosa in sede lombare nel quadro di una
rottura dell’anello fibroso di L5-S1. Tale sintomatologia dolorosa è peggiorata
dopo un infortunio avvenuto il 15.3.2011”; rapporto del dr. __________ del 12
maggio 2011, doc. 16, in cui il chirurgo ha indicato che l’interessato
“riconosce di avere già avuto degli esami da parte del dr. __________
(neurochirurgo __________) per problemi alla colonna vertebrale lombare, questo
nel 2009, incluso esame RM non a disposizione”).
D’altro
canto, secondo questo Tribunale, gli accertamenti radiologici del 15 aprile 2011 a cui è stato sottoposto RI 1 successivamente al sinistro, non provano l’intervento di un
aggravamento significativo e duraturo dei preesistenti problemi lombari, ma
evidenziano l’esistenza di patologie degenerative plurisegmentali – quali “fenomeni
di disidratazione a carico di quasi tutti i dischi esaminati”, oltre a
protrusioni discali in L2-L3 e in L4-L5 e Bulging di L3-L4 (cfr. doc. 15) – che
necessitano di lungo tempo per manifestarsi e non possono quindi essere insorte
a distanza di solo un mese dall’infortunio.
Del
resto, il dr. __________, nel suo referto del 25 maggio 2011, ha indicato che in precedenza, dopo l’esame RM del 2007, egli aveva proposto all’assicurato un
intervento chirurgico di protesi discale, che invece al momento attuale, alla
luce delle nuove conoscenze nel settore, egli non ritiene più opportuno (doc.
21).
Inoltre, nel referto
dell’8 agosto 2011, il dr. __________ ha indicato che i dolori lombari
lamentati dall’assicurato dopo l’infortunio del marzo 2011 all’ala iliaca
destra in sede posteriore e che irradiano all’arto inferiore destro erano
presenti “anche prima in quanto il paziente era
sofferente alla colonna lombare ed in cura presso il dr. __________ dell’__________”, concludendo che si tratta “di postumi da
colpo diretto nella regione dell’emibacino di dx in sede posteriore che si sono
poi sommati con disturbi provocati da irritazioni radicolari dovuti alle
problematiche della colonna lombare” (doc. 30).
Da
quanto precede occorre dunque concludere che le alterazioni oggettivate non possono essere state né causate (vista la loro preesistenza),
né peggiorate in modo duraturo dall’evento traumatico in questione.
Ne
consegue che quest’ultimo può avere tutt’al più aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del
rachide.
Secondo
la dottrina medica e la giurisprudenza qui sopra citate, le conseguenze di un
trauma che ha interessato la regione
lombare si estinguono trascorsi 3-4 mesi,
rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti
alterazioni degenerative.
In concreto, l’CO 1 ha riconosciuto il proprio obbligo a prestazioni fino al 31 gennaio 2012, dunque
per oltre dieci mesi, ciò che appare conforme ai principi appena citati.
Vedi su
questo tema anche la recente sentenza dell’Alta Corte 8C_69/2012 del 18
settembre 2012, dove per una discopatia preesistente, aggravata da un evento
infortunistico, l’Istituto assicuratore ha versato le prestazioni per un anno.
In
esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2
e riferimenti; cfr., pure,
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che il preesistente stato del rachide lombare é stato soltanto transitoriamente
aggravato dall’infortunio del 15 marzo 2011 e che - trascorsi oltre dieci mesi da
quest’ultimo - i
relativi disturbi non ne costituivano più una conseguenza naturale.
In
conclusione, la decisione su opposizione del 25 maggio 2012 deve essere
confermata.
2.8
Alla luce di
quanto precede il TCA non ritiene necessario procedere ad ulteriori
accertamenti come postulato dall’assicurato (cfr. doc. I, doc. VII).
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003.
nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo
1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
D’altro
canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura
amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da
uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e
complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a
delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è
alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,
pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19
aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster