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Decisione

35.2012.45

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 aprile 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I riferiti sintomi a ponte per quanto riguarda la

spalla dx non sono in accordo con la documentazione medica. Stupisce che una

rottura traumatica della cuffia nel 2003 diventi manifesta e sintomatica solo a

distanza di 7-8 anni malgrado l’attività fisica impegnativa regolare per la

spalla dell’assicurato (vedi attività sportive svolte). Considerando la

documentazione medica un’origine degenerativa della lesione della cuffia é

probabile. Confermo tutte le conclusioni espresse nell’apprezzamento medico del

03.06.2011.”

(doc.

128)

Nell’ambito

della procedura di opposizione, RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 21

dicembre 2011, del dott. __________, Capo-clinica presso la __________, il

quale si é espresso a favore dell’esistenza di un nesso causale naturale con

l’incidente stradale del luglio 2003:

"

(…).

Da der Patient primär betreffend einer Nervenläsion

an der rechten Schulter behandelt worden ist, gehe ich bei fehlenden weiteren

Traumatas von einem direkten Zusammenhang der Rotatorenmanschetten-Läsion mit

dem Motorradunfall aus. Im Vorfeld war der Patient vollständig beschwerdefrei. Bei

dem jungen Patienten ist sicherlich nicht von einer degenerativen Vorerkrankung

auszugehen. Primär stand sicherlich die Behandlung der Nervenläsion im

Vordergrund. Sonographisch stellte sich lediglich eine kleine trasmurale

Partialläsion der Supraspinatussehne dar bei ansonsten intakter

Rotatorenmanschette. MR-tomographisch konnte dann die Läsion vollständig

dargestellt werden. Bei anamnestisch fehlenden Traumata, die eine

Intervallläsion wie intraoperativ dargestellt erklären können, sind mir nicht

bekannt. Diesbezüglich sehe ich hier klar eine posttraumatische Genese der

Läsion.“

(doc.

144)

In corso di causa, il TCA ha invitato il medico di __________ dell’CO

1 a esprimersi sul contenuto della dichiarazione 23 gennaio 2012 di __________,

presidente e responsabile tecnico della __________, secondo il quale

l’insorgente avrebbe “… sempre lamentato dolori e limitazioni del movimento

della spalla destra, i quali hanno anche limitato notevolmente la sua carriera

agonistica. Ci tengo a sottolineare che il problema alla spalla destra non é

svanito col passare del tempo, ma anzi é sempre rimasto anche per tutti gli

ultimi otto anni.”(cfr. allegato al doc. 153).

Questo, in particolare, il

tenore del referto 6 novembre 2012 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica:

" (…).

Sulla scorta delle quattro visite medico-__________ posso

sostenere che l’assicurato soffriva di una forma di scapola alata dovuta a una

compressione e lesione parziale del nervo toracico lungo che col tempo si é

risolta, infatti, in occasione della visita medica del 2005, la scapola alata

era completamente scomparsa ma già in occasione della visita medico-__________

del 13.12.2004, il medico di __________ aveva valutato la spalla destra, vi era

una mobilità completa in elevazione, adbuzione e rotazione esterna e la forza

isometrica in adbuzione era buona, quindi in quell’occasione non vi era nessun

sospetto per lesione della cuffia dei rotatori, si può quindi dire che a parte

la lieve scapola alata ancora presente che poi si é risolta nel 2005, già nel

2004 non vi erano più problemi alla cuffia dei rotatori.

La dichiarazione quindi secondo la quale l’assicurato avrebbe

sempre avuto problemi alla spalla durante gli otto anni, si scontra in modo

evidente e inequivocabile con gli atti a nostra disposizione e con i referti

delle visite medico-__________ effettuate, infatti già nel dicembre 2004 la

spalla era praticamente guarita e in ogni caso al più tardi nell’ottobre 2005

non vi era assolutamente più nulla a questa spalla.

Questa dichiarazione del responsabile tecnico della __________ non

può quindi modificare la valutazione espressa da parte del collega dott. __________.”

(doc. VII, p. 2)

2.7. Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dai dottori __________ e __________,

entrambi chirurghi ortopedici che vantano una vasta esperienza nel campo della

medicina infortunistica e assicurativa, in base al quale la rottura della cuffia dei rotatori della

spalla destra non é imputabile all’evento infortunistico del 18 luglio 2003, possa validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a

ulteriori atti istruttori.

Secondo

la giurisprudenza federale, una ricaduta viene assunta da un assicuratore

infortuni, allorché la sintomatologia ponte fra l’infortunio e i disturbi

accusati è evidente. Disturbi occasionali non sono sufficienti, come ad

esempio quando gli stessi non sono così rilevanti da richiedere un trattamento

(cfr. STFA U 344/03 del 9 dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).

In

merito specificatamente alla sintomatologia a ponte, il TCA rileva che, in

occasione della visita fiduciaria del 7 giugno 2004, il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica, aveva refertato una funzione del braccio destro

praticamente normale, con ancora solo qualche problema all’elevazione completa

(cfr. doc. 51). A margine della visita del 13 dicembre 2004, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, aveva riscontrato, a livello della spalla destra, una

mobilità completa in elevazione, abduzione e rotazione esterna. Risultava

ancora limitata la rotazione interna con 50° a destra e 70° a sinistra (cfr.

doc. 65). Lo stesso medico di circondario, in data 3 ottobre 2005, aveva

rilevato uno stato della spalla destra completamente normale, tanto da

dichiarare chiuso il caso d’infortunio (cfr. doc. 78).

È vero che nel gennaio

2007 era già stata annunciata una ricaduta del sinistro del luglio

2003 (cfr. doc. 80), tuttavia essa riguardava una problematica interessante il

rachide cervicale (cfr. doc. 85, p. 2: “Er sei seit mehreren Tagen blockiert im

Hals.

Er könne

den Hals nicht richtig bewegen. Er habe chiropraktische

Considerandi

Behandlung gemacht. (…) Er habe Schmerzen im Hals mit Ausstrahlung in den

rechten Arm. Etwas weniger Gefühl im rechten Daumen.“; rapporto 26 settembre

2007.

della Clinica __________ - doc. 89: „Diagnose: Diskushernie C5/6

und C6/7 rechts; Osteochondrose C5/6 und C6/7.“; rapporto 6 luglio 2007 del

neurologo dott. __________, doc. 93: „Aufgrund der Bildgebung und der

elektrophysiologischen Untersuchung ergibt sich der dringende Verdacht, dass

die geschilderte Symtomatik des Patienten mit Nackenschmerzen, austrahlenden

Schmerzen und Missempfindungen des Dig. I rechts radikulär bedingt sind im

Sinne einer Wurzelaffektion C6 rechts.“; rapporto relativo alla visita medica

di chiusura del 1° aprile 2008 - doc. 97, p. 2: „Es gehe jetzt besser. Er habe

zwar noch Nackenschmerzen, aber weniger im Arm.“).

Inoltre

deve essere soprattutto sottolineato che dal referto 3 febbraio 2011 del dott. __________ emerge che i disturbi a livello della spalla destra erano presenti da

un mese, ed erano apparsi dopo le ferie (doc. 103: “Der Patient meldet sich

auf Grund Schulterschmerzen rechts in der Sprechstunde, seit einem Monat

vorhanden, kein Unfallereignis, aufgetreten nach Ferien.” - il

corsivo é del redattore).

La

documentazione appena citata dimostra quindi che, dopo la chiusura del caso

nell’ottobre 2005, dei disturbi alla spalla destra erano riapparsi soltanto nei

primi mesi del 2011, quindi a distanza di oltre 5 anni, periodo durante i quali

non risulta che RI 1 fosse stato costretto a consultare un

medico, rispettivamente a interrompere la propria attività lavorativa in

ragione di problemi a quella parte del corpo.

Secondo

questo Tribunale, non può quindi essere ammesso che vi sia stata una chiara

sintomatologia a ponte ai sensi della giurisprudenza appena citata. L’Alta

Corte ha ad esempio deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del

24.

ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non é stato giudicato responsabile

della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,

poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova

problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali

sintomi ponte per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti

tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità

lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1.).

In esito

a quanto precede, il valore probatorio da attribuire allo scritto 23 gennaio

2012.

di __________ (cfr. allegato al doc. 153), deve essere valutato con

estrema prudenza, visto che quanto da lui dichiarato non trova riscontro nella

restante documentazione agli atti e, anzi, risulta contraddetto dal rapporto 3

febbraio 2011 del dott. __________, il quale, a margine della

consultazione del febbraio 2011, ha attestato che i disturbi alla spalla destra

erano presenti da appena un mese (cfr. doc. 103).

A quest’ultimo riguardo,

appare ininfluente il fatto, evocato in occasione del pubblico dibattimento,

secondo cui “… all’inizio neppure il dr. Zenhäusern pensava che ci fossero

problemi alla spalla, tutto era ascritto ai dolori alla cervicale.” (doc. XII,

p. 2).

Determinante é invece che

il sanitario in questione ha annotato che i dolori localizzati alla spalla

destra erano presenti da breve tempo, a prescindere dalla questione riguardante

la loro origine.

Il TCA constata peraltro

che dal sito web della società Nanbudo __________ emerge che,

nel 2006, l’assicurato é stato persino in grado di partecipare a un campionato

del mondo, ottenendo risultati lusinghieri (cfr. www.__________.ch/RI 1).

In sede

di udienza, RI 1 ha relativizzato il significato di tale circostanza, facendo

valere che la disciplina del nanbudo “… permette varie modalità di difesa e per

questo ha potuto comunque praticarlo.” (doc. XII, p. 2).

Nel corso

del mese di febbraio 2013, il TCA ha sottoposto all’assicurato alcune immagini

tratte da internet, dopo inserimento del termine “nanbudo” nel motore di

ricerca Google, e gli ha chiesto di spiegare come esse si conciliano con quanto

da lui dichiarato in occasione del pubblico dibattimento (doc. XIII).

Il

ricorrente ha riconosciuto che si tratta di fotografie che riguardano la

pratica del nanbudo, precisando che la prima e la quinta “sono di

competizione”, la seconda “di una dimostrazione” e le restanti “di un qualche

allenamento o show”. Dopo avere formulato alcune osservazioni e/o critiche sulla

tecnica utilizzata dai rispettivi protagonisti, RI 1 ha sottolineato che il nanbudo viene praticato “… sopra un tappeto di protezione, normalmente rosso

e verde o rosso e blu, il quale aiuta ad ammortizzare le cadute.” e, per quanto

lo concerne, di non essere un gigante “… con il mio metro e settanta non cado

dall’alto.” (allegato al doc. XVIII).

Al

riguardo questa Corte si limita a rilevare che le immagini in questione

consentono perlomeno di inferire che nel nanbudo anche agli arti superiori

vengono, in un modo o nell’altro, sollecitati. Ciò permette al TCA di

condividere le perplessità del dott. Gehri circa la compatibilità della sua

pratica con la presenza di una rottura della cuffia dei rotatori.

Il referto 21 dicembre

2011.

del dott. __________ (doc. 144) non é parimenti suscettibile di sminuire il

valore probatorio riconosciuto all’apprezzamento enunciato dai medici di __________

dell’CO 1, posto che il sanitario della __________, nella misura in cui fa

valere che i dolori alla spalla destra sarebbero stati ininterrottamente presenti,

sembra ignorare l’anamnesi dell’assicurato.

Nemmeno è

decisiva la circostanza che il ricorrente prima del sinistro non avrebbe mai

accusato disturbi alla spalla destra è decisiva. In effetti, la regola “post

hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito, al riguardo, che

per il solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute

non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb

con riferimenti; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo

1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Infine -

per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale sarebbe da escludere

un’eziologia degenerativa vista la giovane età dell’assicurato (38 anni al

momento della diagnosi) -, questa Corte rileva che se é vero che l’incidenza di

rotture della cuffia é relativamente rara prima dei 40 anni, é altrettanto vero

che ciò non significa ancora che il danno in questione sia stato causato

dall’infortunio occorso otto anni prima e non da un avvenimento successivo. In

proposito, occorre ricordare che, una volta accertato che i disturbi alla

spalla destra insorti nel 2011 non costituiscono una conseguenza naturale

dell’infortunio assicurato, non spetta all'amministrazione o al TCA

individuarne la causa precisa (cfr. STCA 35.2005.2 del 10 giugno 2005; STFA U

60/02 del 18 settembre 2002).

Tutto ben

considerato, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra

i problemi alla spalla destra annunciati all’CO 1 nel mese di marzo 2011

e l’infortunio occorso all’assicurato il 18 luglio 2003.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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