35.2012.46
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6 febbraio 2013Italiano21 min
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Numero d'incarto:
35.2012.46
Data decisione, Autorità:
06.02.2013, TCA
Titolo:
IMI complessiva del 15% (3.75% già riconosciuta in passato + 11.25% aggiuntiva) stabilita dall'assicuratore LAINF per un'artrosi femoro-patellare medio-grave e un'artrosi femorotibiale medio-grave, come giudicato dal chirurgo ortopedico,è corretta
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
art. 36 cpv. 3 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.46
cr/sc
Lugano
6 febbraio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 giugno
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
gennaio 2004, RI 1, all’epoca assistente di cure e, perciò, assicurata contro
gli infortuni presso l’CO 1, dopo essere stata spintonata da un ospite è caduta,
riportando una distorsione al ginocchio sinistro.
In data
15 marzo 2004, l’assicurata è stata sottoposta ad artroscopia diagnostica con
regolarizzazione delle lesioni meniscali, ablazione della plica medio patellare
e artrolisi antero mediale (doc. 18, fascicolo 1).
In
seguito, ella ha subìto altri due interventi e meglio: artroscopia e resezione
parziale del menisco mediale e della plica sinoviale mediale, in data 17 giugno
2005 e, in data 29 settembre 2006, impianto di protesi monocompartimentale
mediale.
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
Con
decisione del 17 febbraio 2009, l’CO 1 ha accordato all’assicurata un’IMI del 7.5%, di cui 3.75% per i postuni dell’infortunio al ginocchio sinistro,
mentre 3.75% per i postumi di un infortunio del 6 marzo 2008 alla spalla destra
(doc. 136, fascicolo 1).
1.2. In data 5
ottobre 2011, il dr. __________, su richiesta dell’assicurata, ha chiesto
all’assicuratore infortuni di procedere ad un riesame dell’IMI concernente i
postumi dell’infortunio al ginocchio sinistro (doc. 138, fascicolo 1).
Dopo
avere interpellato il medico __________, l’Istituto assicuratore, con decisione
del 12 dicembre 2011, ha ritenuto che il valore complessivo dell’IMI per i
postumi traumatici al ginocchio sinistro sia da fissare al 15%. Pertanto, posto
che con decisione del 17 febbraio 2009, è già stata concessa, sempre con
riferimento ai postumi traumatici al ginocchio sinistro, un’IMI del 3.75%, l’assicuratore
infortuni ha accordato all’assicurata un’IMI aggiuntiva dell’11.25% (doc. 143,
fascicolo 1).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata, rappresentata dal Sindacato __________
(doc. 144 e 150, fascicolo 1), l’amministrazione, in data 6 giugno 2012, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. B).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 5 luglio 2012, RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a riconoscerle delle
indennità giornaliere dal 16 gennaio 2004; una rendita di invalidità del 30% a
partire dal 29 novembre 2007, nonché un’IMI del 20%.
Il
patrocinatore della ricorrente ha innanzitutto contestato il fatto che
l’assicuratore infortuni, contrariamente a quanto invece riconosciuto dall’Ufficio
AI, non abbia assegnato all’assicurata una rendita di invalidità.
Il legale
ha sottolineato che la situazione medica della signora RI 1 non è stata
sufficientemente analizzata dall’Istituto assicuratore, il quale ha unicamente
riconosciuto che la situazione al ginocchio è più grave di quanto ritenuto in
un primo momento, senza tuttavia tener conto di tutti gli altri problemi di
salute dell’interessata, in particolare di quelli lombo-vertebrali.
Dato che
il danno al ginocchio ha provocato una limitazione della capacità lavorativa,
il patrocinatore ha chiesto che all’assicurata venga riconosciuta un’indennità
giornaliera fino alla conclusione delle cure e degli interventi medici
previsti, con la successiva definizione della rendita LAINF.
Infine,
tenuto conto del progressivo peggioramento dello stato di salute
dell’interessata, con forte zoppia, dolori alla schiena, al ginocchio sinistro
e riacutizzazione della sindrome lombovertebrale – problematiche che le
impediscono di espletare, da sola, le normali attività casalinghe, rendendo necessario
un aiuto domestico - il legale ha chiesto il riconoscimento di un’IMI del 20%
(doc. I).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato, per quanto ricevibile, un’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 8
ottobre 2012, il patrocinatore ha ribadito le pretese ricorsuali, sottolineando
che lo stato di salute dell’assicurata è peggiorato, trasmettendo al TCA nuove
valutazioni mediche da parte del dr. __________ e del dr. __________ (doc.
VII).
1.6. Con
osservazioni del 25 ottobre 2012, l’assicuratore LAINF - sulla base delle
considerazioni espresse dal dr. __________ – ha rilevato che la documentazione
medica prodotta dalla ricorrente non è in grado di giustificare il
riconoscimento di un’IMI superiore a quella accordata nella decisione impugnata
(doc. IX + bis).
1.7. In data 9
novembre 2012, il legale dell’assicurata ha contestato la presa di posizione
del dr. __________, producendo un referto del dr. __________ e chiedendo il
riconoscimento di un’IMI del 30% (doc. XI).
1.8. Con
osservazioni del 19 novembre 2012, l’assicuratore infortuni ha nuovamente
chiesto la reiezione del ricorso, rilevando che la valutazione del dr. __________
“è superficiale e nemmeno motivata: invano infatti si legge un riferimento alle
tabelle” (doc. XIII).
Questo scritto dell’assicuratore LAINF è stato trasmesso
all’assicurata (doc. XIV), per conoscenza.
1.9. Con scritto
del 20 novembre 2012, l’assicuratore infortuni ha rilevato che “contrariamente
a quanto sostenuto dal dr. __________, deve essere valutata (e quindi
indennizzata) la situazione antecedente l’impianto di endoprotesi. Questo per
consolidata giurisprudenza del TF” (doc. XV).
Queste considerazioni dell’assicuratore LAINF sono state
trasmesse all’assicurata (doc. XVI), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Sempre
in ordine, va rilevato che, con la propria impugnativa, RI 1 ha preteso il
riconoscimento sia di indennità giornaliere, che di una rendita di invalidità
del 30% almeno (doc. I).
Ora,
secondo costante giurisprudenza, la decisione impugnata costituisce il
presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(cfr. STF 9C_1011/2010 del 15 dicembre 2011; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010;
STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010; STF 9C_551/2009 del 28 luglio 2009; DTF
131 V 164; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
concreta evenienza, con decisione del 17 febbraio 2009, cresciuta incontestata
in giudicato, l’amministrazione si è già pronunciata in merito al diritto alla
rendita di invalidità, osservando che “dal 1.2.209 risulta essere abile al
lavoro al 100%. In ogni caso i postumi infortunistici non riducono in misura
apprezzabile la capacità lucrativa. Non sono pertanto soddisfatte le premesse
per l’assegnazione di prestazioni di rendita ai sensi degli articoli 16, 7 e 8
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA)” (cfr. doc. 136).
Nella
decisione qui impugnata, per contro, l’assicuratore infortuni si è espresso
unicamente riguardo alla richiesta dell’assicurata di riesaminare l’entità
dell’IMI.
Alla luce
di quanto precede, questa Corte deve quindi limitare il proprio esame
all’entità dell’IMI spettante all’assicurata, la richiesta di indennità
giornaliere e di una rendita di invalidità essendo irricevibili.
Nel
merito
2.3. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti,
la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti
medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il
diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U
362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono
esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.5. Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF, cfr. STF 8C_244/2012 del 14 gennaio 2013, consid. 4.2).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6. L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano
il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V
377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti (vedi pure STF 8C_244/2012 del 14 gennaio
2013, consid. 2.2).
2.8. Nel caso di
specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha assegnato all’assicurata un’IMI
aggiuntiva dell’11.25% rispetto alla percentuale del 3.75% già riconosciuta in
passato, per un’IMI globale del 15% per i postumi traumatici al ginocchio
sinistro (cfr. doc. B).
In
effetti, nell’apprezzamento medico del 30 novembre 2011, il dr. __________ ha
così valutato la menomazione all’integrità per i postumi traumatici al
ginocchio sinistro di cui è portatrice l’assicurata :
"
In base al rapporto operatorio del 15.03.2004
non abbiamo indicazioni per la presenza di una rilevante gonartrosi
preesistente al trauma distorsivo e quindi la formazione dell’artrosi
femorotibiale mediale e femororotulea è da considerare di origine
post-traumatica rispettivamente post-operatoria in seguito a meniscectomia
parziale mediale.
In occasione dell’intervento di posa di protesi
monocompartimentale mediale al ginocchio in base al rapporto del 29.09.2006 si
constata un’artrosi femorotibiale mediale e femoropatellare mediale da media a
grave entità.
Considerando che un’artrosi femoropatellare da
moderata a grave entità viene valutata in misura del 10% e un’artrosi femorotibiale
da moderata a grave entità viene valutata in misura del 15%, il valore
complessivo per i postumi traumatici al ginocchio sinistro è da considerare del
15%.
Visto che nel passato sono stati concessi il
3.75% (decisione CO 1 del 17.02.2009) rimane un tasso netto dell’11.25% per la
menomazione all’integrità del ginocchio sinistro.”
(doc. 140)
A fronte
delle contestazioni dell’assicurata, il dr. __________, in data 24 maggio 2012, ha confermato la propria valutazione, indicando che:
"
Il 30.11.2011 è stata rivalutata l’IMI tenendo
conto del peggioramento dopo la visita di chiusura e tenendo conto di un
prevedibile ulteriore peggioramento in base alla documentazione medica.
Situazione a lungo termine sempre migliore rispetto a una artrodesi del ginocchio
(=25%). La nuova documentazione medica non porta alla luce nuovi elementi che
permettano di cambiare la decisione per l’IMI.
Gli attuali disturbi al ginocchio sinistro sono
di origine non chiara (rapp. dr. __________ del 28.03.2012). Presenza di
diverse patologie non infortunistiche.” (Doc. 157)
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. __________,
specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza
nella medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da
supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario
procedere a degli ulteriori atti istruttori.
In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.
SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La
valutazione del dr. __________, del resto, è stata confemata anche dal dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, chiamato dall’assicuratore infortuni a
verificare se la documentazione medica prodotta dalla ricorrente in corso di
causa fosse atta a modificare la percentuale dell’IMI riconosciuta nella
decisione impugnata.
Il dr. __________
ha spiegato in maniera dettagliata e motivata le ragioni per le quali la
valutazione del dr. __________ deve essere considerata non solo corretta, ma
addirittura favorevole all’assicurata.
Lo
specialista ha infatti evidenziato che “non tutte le lesioni al ginocchio
sinistro dell’assicurata sono di origine post-traumatica, per cui non tutte le
lesioni devono essere prese in considerazione per l’assegnazione dell’indennità
per menomazione all’integrità, che deve necessariamente riferirsi soltanto al
danno residuo di origine post-infortunistica”.
Tenuto
conto di una gonartrosi femorotibiale mediale di entità da media a grave di
origine completamente e interamente post-traumatica e, “largheggiando”, anche
di un’artrosi femororotulea di origine mista (per metà almeno degenerativa e
per l’altra metà eventualmente peggiorata dall’intervento al ginocchio), il dr.
__________ è giunto ad una percentuale complessiva dell’IMI del 12.5%, così
calcolata:
"
Gonartrosi femorotibiale mediale di entità da media
a grave IMI 15%, infatti se la gonartrosi è di entità da media a grave si deve
scegliere un valore tra il valore massimo della media e il valore minimo della
grave, risulta quindi ovvio che si scelga il 15%. Questo valore va però
dimezzato in quanto la tabella 5.2 si riferisce alla gonartrosi femorotibiale
in generale, il comparto femorotibiale però costituito dal comparto
femorotibiale mediale e femorotibiale laterale, ora essendo manifestamente
affetto da gonartrosi di origine post-traumatica soltanto il comparto mediale,
ovviamente il valore del 15% va dimezzato e si raggiunge il valore finale del
7.5%.
Per quanto attiene l’artrosi femoropatellare di
entità da media a grave secondo la tabella 5.2, dovremmo di nuovo assumere il
valore che sta tra il valore massimo della gonartrosi femoropatellare media e
il valore minimo della gonartrosi femoropatellare grave, quindi di nuovo il
10%, questo 10% va però a mio modo di vedere anche dimezzato proprio perché
bisogna tener conto delle lesioni degenerative non di origine post-traumatica,
se dimezziamo questo valore raggiungiamo quindi un’IMI del 5%.
La IMI complessiva lorda risulterebbe essere del
12.5%, quindi il collega __________ nel 2011 assegnando un’IMI lorda del 15% ha
già manifestamente largheggiato.” (Doc. IX/bis)
Il TCA
condivide queste considerazioni, ben motivate, del dr. __________, il quale ha,
in maniera convincente, esposto le ragioni per le quali non può essere accolta
la richiesta del patrocinatore dell'assicurata di applicare un’IMI del 30%,
corrispondente alla somma dei valori previsti dalla tabella 5.2 per l’artosi
Considerandi
femoropatellare medio-grave e per l’artrosi femorotibiale medio-grave.
A titolo
comparativo, va rilevato che l'Alta Corte in una sentenza 8C_620/2009 del 26
ottobre 2009, riguardante un assicurato sessantacinquenne vittima, tra l’altro,
di una lesione al ginocchio sinistro con conseguente artrosi femoro-tibiale di
grado da leggero a medio, motivo per cui gli era stata assegnata un’IMI del 5%
in base alla tabella 5.2 dell’INSAI, il Tribunale federale ha rilevato che
l’IMI del 5% tiene già conto di un prevedibile peggioramento verso il grado
medio di artrosi, e che è necessario differenziare l’entità dell’IMI dal caso
in cui, già alla prima valutazione, si è confrontati con un’artrosi di grado
medio con probabile tendenza al peggioramento.
Quanto
alle critiche espresse dal dr. __________ nel referto del 7 novembre 2012 –
laddove ha indicato che “secondo la lista delle indennità secondo LAA si legge
che per quanto riguarda l'artrosi femoro-tibiale la endoprotesi con risultato
cattivo viene valutata al 40%, l'artrosi femoro-patellare dal 5 al 25%. Non mi
sembra inadeguato quantificare il danno al 30%, che è inferiore a solo il danno
riferibile alla protesi e senza considerare la situazione a livello
femoro-patellare” (doc. P) – questo Tribunale rileva che, come correttamente
indicato dall’assicuratore infortuni, il dr. __________, nel suo apprezzamento,
ha tenuto conto della giurisprudenza del TF, secondo la quale per la valutazione
della menomazione dell’integrità in caso di innesto di endoprotesi sono
determinanti le condizioni senza la protesi.
Secondo l’Alta Corte, infatti,
per valutare la menomazione all’integrità, deve essere considerato lo stato non
corretto dalla endoprotesi in questione (cfr. STFA U 40/01 del 4 settembre
2001, pubblicata in RAMI 2001 U 445, pag. 555segg.; per una critica a questa
giurisprudenza, cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 103).
La
giurisprudenza appena menzionata è stata confermata dal TFA (TF dal 1° gennaio
2007) con sentenza U 313/02 del 4 settembre 2003, pubblicata in RAMI 2003 U 496
pag. 403 segg. e SVR 2004 UV Nr. 7 pag. 21 segg., relativa alla quantificazione
dell’IMI spettante ad un assicurato che, a seguito di due infortuni al
ginocchio sinistro e di alcune ricadute, è stato sottoposto a un intervento di
protesi totale dell’articolazione del ginocchio.
La
nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio del Tribunale cantonale del
Canton Argovia che aveva rinviato gli atti all’assicuratore LAINF affinché si
pronunciasse nuovamente tenendo conto, contrariamente a quanto effettuato in
precedenza, dello stato del ginocchio sinistro anteriormente alla protesi.
Al
riguardo cfr. anche STFA U 56/05 del 18 luglio 2005.
Con
sentenza 8C_ 600/2007 del 28 aprile 2008, il Tribunale federale ha, inoltre,
rinviato gli atti all’assicuratore LAINF per ulteriori accertamenti, non
emergendo dalle carte processuali tutti gli elementi necessari per decidere in
merito all’IMI. L’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che il medico di circondario
si era basato, a torto, essenzialmente sui risultati ottenuti dopo l’innesto di
una protesi totale alla caviglia di un assicurato.
In
simili condizioni, alla luce delle considerazioni esposte sopra, non è
censurabile la valutazione del __________ secondo cui, ritenuta un’artrosi
femoropatellare medio-grave e un’artrosi femorotibiale medio-grave,
all’assicurata spetta un’IMI globale del 15%.
L’insorgente, d’altronde, ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 30%,
tuttavia ella non ha fornito alcun argomento medico-scientifico a sostegno di
questa sua pretesa.
A
titolo abbondanziale, va comunque rilevato, a titolo di esempio, che
un’indennità del 35% viene corrisposta in caso di amputazione di una gamba
sotto l’altezza del ginocchio, mentre un’indennità del 30% viene corrisposta in
caso di perdita completa di un piede sotto la caviglia (cfr. Tabella 4,
edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI), menomazioni
decisamente più importanti rispetto a quella presentata dall’assicurata.
La
decisione su opposizione impugnata mediante la quale è stata assegnata all’assicurata
un’IMI aggiuntiva dell’11.25% rispetto a quella del 3.75% già accordata in
precedenza, per un’IMI globale del 15%, merita, dunque, conferma in questa
sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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