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Decisione

35.2012.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 febbraio 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La

valutazione del dr. __________, del resto, è stata confemata anche dal dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, chiamato dall’assicuratore infortuni a

verificare se la documentazione medica prodotta dalla ricorrente in corso di

causa fosse atta a modificare la percentuale dell’IMI riconosciuta nella

decisione impugnata.

Il dr. __________

ha spiegato in maniera dettagliata e motivata le ragioni per le quali la

valutazione del dr. __________ deve essere considerata non solo corretta, ma

addirittura favorevole all’assicurata.

Lo

specialista ha infatti evidenziato che “non tutte le lesioni al ginocchio

sinistro dell’assicurata sono di origine post-traumatica, per cui non tutte le

lesioni devono essere prese in considerazione per l’assegnazione dell’indennità

per menomazione all’integrità, che deve necessariamente riferirsi soltanto al

danno residuo di origine post-infortunistica”.

Tenuto

conto di una gonartrosi femorotibiale mediale di entità da media a grave di

origine completamente e interamente post-traumatica e, “largheggiando”, anche

di un’artrosi femororotulea di origine mista (per metà almeno degenerativa e

per l’altra metà eventualmente peggiorata dall’intervento al ginocchio), il dr.

__________ è giunto ad una percentuale complessiva dell’IMI del 12.5%, così

calcolata:

"

Gonartrosi femorotibiale mediale di entità da media

a grave IMI 15%, infatti se la gonartrosi è di entità da media a grave si deve

scegliere un valore tra il valore massimo della media e il valore minimo della

grave, risulta quindi ovvio che si scelga il 15%. Questo valore va però

dimezzato in quanto la tabella 5.2 si riferisce alla gonartrosi femorotibiale

in generale, il comparto femorotibiale però costituito dal comparto

femorotibiale mediale e femorotibiale laterale, ora essendo manifestamente

affetto da gonartrosi di origine post-traumatica soltanto il comparto mediale,

ovviamente il valore del 15% va dimezzato e si raggiunge il valore finale del

7.5%.

Per quanto attiene l’artrosi femoropatellare di

entità da media a grave secondo la tabella 5.2, dovremmo di nuovo assumere il

valore che sta tra il valore massimo della gonartrosi femoropatellare media e

il valore minimo della gonartrosi femoropatellare grave, quindi di nuovo il

10%, questo 10% va però a mio modo di vedere anche dimezzato proprio perché

bisogna tener conto delle lesioni degenerative non di origine post-traumatica,

se dimezziamo questo valore raggiungiamo quindi un’IMI del 5%.

La IMI complessiva lorda risulterebbe essere del

12.5%, quindi il collega __________ nel 2011 assegnando un’IMI lorda del 15% ha

già manifestamente largheggiato.” (Doc. IX/bis)

Il TCA

condivide queste considerazioni, ben motivate, del dr. __________, il quale ha,

in maniera convincente, esposto le ragioni per le quali non può essere accolta

la richiesta del patrocinatore dell'assicurata di applicare un’IMI del 30%,

corrispondente alla somma dei valori previsti dalla tabella 5.2 per l’artosi

Considerandi

femoropatellare medio-grave e per l’artrosi femorotibiale medio-grave.

A titolo

comparativo, va rilevato che l'Alta Corte in una sentenza 8C_620/2009 del 26

ottobre 2009, riguardante un assicurato sessantacinquenne vittima, tra l’altro,

di una lesione al ginocchio sinistro con conseguente artrosi femoro-tibiale di

grado da leggero a medio, motivo per cui gli era stata assegnata un’IMI del 5%

in base alla tabella 5.2 dell’INSAI, il Tribunale federale ha rilevato che

l’IMI del 5% tiene già conto di un prevedibile peggioramento verso il grado

medio di artrosi, e che è necessario differenziare l’entità dell’IMI dal caso

in cui, già alla prima valutazione, si è confrontati con un’artrosi di grado

medio con probabile tendenza al peggioramento.

Quanto

alle critiche espresse dal dr. __________ nel referto del 7 novembre 2012 –

laddove ha indicato che “secondo la lista delle indennità secondo LAA si legge

che per quanto riguarda l'artrosi femoro-tibiale la endoprotesi con risultato

cattivo viene valutata al 40%, l'artrosi femoro-patellare dal 5 al 25%. Non mi

sembra inadeguato quantificare il danno al 30%, che è inferiore a solo il danno

riferibile alla protesi e senza considerare la situazione a livello

femoro-patellare” (doc. P) – questo Tribunale rileva che, come correttamente

indicato dall’assicuratore infortuni, il dr. __________, nel suo apprezzamento,

ha tenuto conto della giurisprudenza del TF, secondo la quale per la valutazione

della menomazione dell’integrità in caso di innesto di endoprotesi sono

determinanti le condizioni senza la protesi.

Secondo l’Alta Corte, infatti,

per valutare la menomazione all’integrità, deve essere considerato lo stato non

corretto dalla endoprotesi in questione (cfr. STFA U 40/01 del 4 settembre

2001, pubblicata in RAMI 2001 U 445, pag. 555segg.; per una critica a questa

giurisprudenza, cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 103).

La

giurisprudenza appena menzionata è stata confermata dal TFA (TF dal 1° gennaio

2007) con sentenza U 313/02 del 4 settembre 2003, pubblicata in RAMI 2003 U 496

pag. 403 segg. e SVR 2004 UV Nr. 7 pag. 21 segg., relativa alla quantificazione

dell’IMI spettante ad un assicurato che, a seguito di due infortuni al

ginocchio sinistro e di alcune ricadute, è stato sottoposto a un intervento di

protesi totale dell’articolazione del ginocchio.

La

nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio del Tribunale cantonale del

Canton Argovia che aveva rinviato gli atti all’assicuratore LAINF affinché si

pronunciasse nuovamente tenendo conto, contrariamente a quanto effettuato in

precedenza, dello stato del ginocchio sinistro anteriormente alla protesi.

Al

riguardo cfr. anche STFA U 56/05 del 18 luglio 2005.

Con

sentenza 8C_ 600/2007 del 28 aprile 2008, il Tribunale federale ha, inoltre,

rinviato gli atti all’assicuratore LAINF per ulteriori accertamenti, non

emergendo dalle carte processuali tutti gli elementi necessari per decidere in

merito all’IMI. L’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che il medico di circondario

si era basato, a torto, essenzialmente sui risultati ottenuti dopo l’innesto di

una protesi totale alla caviglia di un assicurato.

In

simili condizioni, alla luce delle considerazioni esposte sopra, non è

censurabile la valutazione del __________ secondo cui, ritenuta un’artrosi

femoropatellare medio-grave e un’artrosi femorotibiale medio-grave,

all’assicurata spetta un’IMI globale del 15%.

L’insorgente, d’altronde, ha sì chiesto il riconoscimento di un’IMI del 30%,

tuttavia ella non ha fornito alcun argomento medico-scientifico a sostegno di

questa sua pretesa.

A

titolo abbondanziale, va comunque rilevato, a titolo di esempio, che

un’indennità del 35% viene corrisposta in caso di amputazione di una gamba

sotto l’altezza del ginocchio, mentre un’indennità del 30% viene corrisposta in

caso di perdita completa di un piede sotto la caviglia (cfr. Tabella 4,

edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI), menomazioni

decisamente più importanti rispetto a quella presentata dall’assicurata.

La

decisione su opposizione impugnata mediante la quale è stata assegnata all’assicurata

un’IMI aggiuntiva dell’11.25% rispetto a quella del 3.75% già accordata in

precedenza, per un’IMI globale del 15%, merita, dunque, conferma in questa

sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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