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Decisione

35.2012.47

Corretta decisione con la quale assicuratore ha dichiarato estinto proprio obbligo a prestazioni dal 17.10.2011.Assenza di postumi organici oggettivabili.Adeguatezza negata anche volendo seguire la te

28 marzo 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali appena citati dimostrano l’inconsistenza degli

argomenti sviluppati dall’assicurata in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 27: la

ricorrente “non è mai guarita”).

Del

resto, non può essere ignorato che RI 1 è stata in grado di riprendere

l'esercizio della propria attività professionale in misura del 50% dal 1°

giugno 2011 (doc. 31).

In queste

condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei notevoli

disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i

documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza

di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri

o insignificanti - non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso

di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS

2001 p. 431, U 187/95).

Considerandi

Si deve

quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 16 ottobre 2011,

non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha

vista vittima il 30 marzo 2011.

Se ne

deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il

versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 17 ottobre 2011. In conclusione, la decisione su opposizione del 7 giugno 2012 deve essere confermata.

2.12

A titolo

abbondanziale, con riferimento a quanto la CO 1 ha fatto valere con la risposta

di causa (cfr. doc. V, laddove ha indicato che “anche volendo riconoscere un

nesso di causalità naturale e adeguato tra i disturbi ancora lamentati e

l’infortunio del 29 marzo 2011, l’obbligo a prestazioni da parte di CO 1

andrebbe comunque negato sulla base della giurisprudenza relativa al

superamento dei disturbi (DTF 130 V 352 consid. 2.2.3)”), il TCA segnala che,

nella DTF 137 V 199 consid. 2, l’Alta Corte ha chiarito che nell'esaminare il

diritto alla cura medica e all'indennità giornaliera secondo la LAINF

(e con questo il momento della definizione del caso) non è applicabile la

giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 352.

Ciò vale, nonostante la DTF 136 V 279, anche

per i traumi distorsivi della colonna cervicale (colpi di frusta) non

presentanti deficit funzionali organici oggettivabili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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