35.2012.47
Corretta decisione con la quale assicuratore ha dichiarato estinto proprio obbligo a prestazioni dal 17.10.2011.Assenza di postumi organici oggettivabili.Adeguatezza negata anche volendo seguire la te
28 marzo 2013Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.47
Data decisione, Autorità:
28.03.2013, TCA
Titolo:
Corretta decisione con la quale assicuratore ha dichiarato estinto proprio obbligo a prestazioni dal 17.10.2011.Assenza di postumi organici oggettivabili.Adeguatezza negata anche volendo seguire la tesi ricorsuale di applicazione della prassi elaborata in materia di traumi del tipo "colpo di frusta"
COLPO DI FRUSTA
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 LAINF
art. 7 LAINF
art. 13 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.47
cr/sc
Lugano
28 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 giugno
2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30 marzo
2011, RI 1 – badante presso un’abitazione privata con un orario di lavoro a
tempo parziale irregolare, ma mediamente superiore a otto ore alla settimana e
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 - è rimasta coinvolta
in un incidente della circolazione stradale avvenuto in territorio di __________
(tamponamento), riportando “stato dopo trauma d’accelerazione decelerazione
della colonna vertebrale cervicale con diversi sintomi residui" (cfr. doc.
6).
Il
caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Con
decisione formale del 12 marzo 2012, l’Istituto assicuratore ha dichiarato
estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 17 ottobre 2011 (doc. 54).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc.
55), in data 7 giugno 2012, l’amministrazione ha ribadito il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 57).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 9 luglio 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1,
ha chiesto che venga accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed
adeguato tra l’infortunio del 30 marzo 2011 e i disturbi di cui continua a
soffrire l’interessata, con il relativo riconoscimento delle prestazioni LAINF
legalmente dovute.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha contestato
innanzitutto che alla perizia elaborata dal dr. __________ possa essere
riconosciuto pieno valore probatorio, posto che la stessa è stata contestata da
parte del dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia.
Il legale
ha rilevato che l’assicuratore LAINF “è giunto alle proprie conclusioni
partendo dal presupposto – errato – secondo cui in casu “devono di principio
essere applicati i criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio”.
Tale
conclusione, a mente del patrocinatore, non può essere condivisa, dato che “dal
carteggio processuale risulta che ci troviamo confrontati con un tipico
episodio di trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale”. Il
legale ha affermato che “da tutti i referti medici agli atti, emerge in modo
univoco la diagnosi di trauma da accelerazione alla colonna cervicale”, senza
che sia stato possibile evidenziare lesioni di tipo strutturale. Pertanto,
vista “l’impossibilità di appurare con le attuali misure diagnostiche a
disposizione della medicina delle componenti patologiche morfologico-strutturali
all’origine della sintomatologia lagnata dall’assicurata”, a mente del
patrocinatore della ricorrente “risulta quindi ottemperata la prima condizione
indispensabile nell’ottica dell’applicabilità della summenzionata giurisprudenza,
vale a dire che la tipica sintomatologia appaia sprovvista di sostrato organico
oggettivabile”.
Il legale
ha poi rilevato come nel caso di specie l’assicurata abbia presentato tutti i
sintomi tipici di un trauma del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,
quali cefalee, cervicalgia, problemi di concentrazione, vertigini, mal di
testa, disturbi nel trovare una buona qualità del sonno, debolezza negli arti
superiori.
Pertanto,
secondo il patrocinatore, nella fattispecie concreta, contrariamente a quanto
preteso dall’assicuratore infortuni, non può essere applicata la giurisprudenza
relativa alla valutazione dell’evoluzione psichica abnorme, non soltanto perché
l’infortunio di cui è rimasta vittima l’interessata non è leggero come vorrebbe,
a torto, l’Istituto assicuratore, ma soprattutto perché “nelle tavole
processuali non v’è traccia del benché minimo elemento che possa portare a
concludere per una netta preponderanza delle turbative di carattere psichico
rispetto agli altri disturbi”, ma, al contrario, si nota l’esistenza di
molteplici disturbi fisici tuttaltro che secondari.
Quanto
all’esistenza di disturbi psichici preesistenti, il legale ha sottolineato che
gli stessi si erano risolti con l’inizio di una nuova attività professionale,
di modo che l’infortunio non ha aggravato dei disturbi preesistenti, ma ne ha
creati di nuovi, come indicato dal dr. __________.
Per
queste ragioni, a mente del patrocinatore, va applicata la giurisprudenza
elaborata per la risoluzione dei casi relativi ai traumi da accelerazione
cervicale, con conseguente riconoscimento di un nesso causale naturale e
adeguato tra l’infortunio del 30 marzo 2011 e i disturbi ancora risentiti
dall’interessata (doc. I).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Il 3 ottobre
2012, l’assicurata ha chiesto l’allestimento di una perizia medica giudiziaria
pluridisciplinare “che permetta di accertare inequivocabilmente l’origine della
sintomatologia traumatica da “colpo di frusta” accusata” (cfr. doc. VII).
1.6. In data 13
novembre 2012, il TCA ha richiamato dall’Ufficio AI l’incarto concernente
l’assicurata (doc. IX).
L’Ufficio
AI ha provveduto a trasmettere al TCA quanto richiesto in data 16 novembre 2012
(doc. X), con l’autorizzazione a sottoporre gli atti alle parti in causa.
1.7. In data 23
novembre 2012, il TCA ha informato le parti di avere acquisito agli atti
l’incarto AI, assegnando un termine per poterlo consultare e formulare
osservazioni scritte (doc. XI).
In data 4
dicembre 2012, la ricorrente ha comunicato di non avere particolari
osservazioni da presentare riguardo all’incarto AI, ribadendo la richiesta di
allestimento di una perizia giudiziaria (doc. XII).
L’assicuratore
infortuni, dal canto suo, con scritto del 27 dicembre 2012, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare (doc. XV).
Il doc.
XII e il doc. XV sono stati trasmessi alla rispettiva controparte (doc. XVI,
doc. XVII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 17 ottobre
2011, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LAINF, sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA) di cui
è vittima l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o
nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure
prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la
zona di pericolo inerente alla sua attività professionale (lett. b).
Sono
pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo
parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio
federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno
(cpv. 2).
Giusta
l’art. 8 cpv. 1 LAINF, sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4
LPGA) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali. Gli occupati
a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati
contro gli infortuni non professionali (cpv. 2).
L’art.
13 cpv. 1 OAINF recita che sono assicurati anche contro gli infortuni non
professionali i dipendenti occupati a tempo parziale, che lavorano presso un
datore di lavoro almeno per otto ore alla settimana. Per i dipendenti occupati
a tempo parziale, la cui durata settimanale di lavoro è inferiore a questo
minimo, gli infortuni occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro e viceversa
sono considerati infortuni professionali (cpv. 2).
In una sentenza 8C_328/2008
del 24 ottobre 2008 pubblicata in DTF 134 V 412 e in SVR 2009 UV Nr. 14 il
Tribunale federale ha deciso che la singola durata di occupazione presso ogni
datore di lavoro non può essere addizionata per determinare la durata di lavoro
minima richiesta ai fini della copertura degli infortuni non professionali.
L'Alta
Corte ha anche stabilito che nella misura in cui, nella sua versione francese,
agli infortuni professionali assimila soltanto gli infortuni che l'assicurato
subisce durante il tragitto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro, l'art.
13 cpv. 2 OAINF è conforme alla legge.
In
concreto l’assicurata, visto che lavorava alle dipendenze del signor __________
per mediamente più di otto ore alla settimana (cfr. consid. 1.2.), era
assicurata anche contro gli infortuni non professionali.
2.4. Il diritto
alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza
di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla
salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.5. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.6. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.7. In presenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit
funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati
senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò
contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.8. Nella DTF
134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel giudizio,
l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno comportato tali
lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che non vi è
ragione di modificare i principi relativi alla classificazione degli infortuni
a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in considerazione di
ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza della gravità
dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece accresciuto le
esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione in relazione di
causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i
criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per quanto
riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente ricordato
che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di salute
subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei problemi
nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi perdurano più a
lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è indicato disporre
rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza dei disturbi -, una
perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico, psichiatrico
e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni specifiche e per
escludere diagnosi differenziali sono pure indicati accertamenti
otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici specialisti che
godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni. Relativamente
alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di rilievo,
principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in secondo
luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari. Il
relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.6. (DTF 115 V 133 e 403) si applica
anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi equivalenti
oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti dopo
l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.9. Nella
concreta evenienza, un’attenta valutazione della documentazione medica agli
atti consente di affermare che nessun sanitario è riuscito a oggettivare delle lesioni
morfologiche di natura post-traumatica, suscettibili di spiegare la
sintomatologia accusata da RI 1.
Nella sua
valutazione del 21 aprile 2011, il dr. __________, spec. FMH in neurologia -
dopo avere rilevato che la radiografia cervicale post-traumatica eseguita al PS
dell’Ospedale regionale di __________ il 30 marzo 2011, subito dopo l’incidente
della circolazione, era risultata normale - ha indicato che “l’esame
neurologico può essere classificato come normale a parte i movimenti cervicali
che sono ancora leggermente ridotti e la muscolatura è dolorosa” (doc. 6b).
Il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia, nel referto del 19 agosto 2011 per la __________, ha
diagnosticato un “trauma di accelerazione della colonna cervicale di grado 2 in assenza di lesioni morfologico strutturali ascrivibili ad infortunio o ad altre componenti
degenerative alle indagini radio strumentali eseguite”, aggiungendo che
“clinicamente, al momento della visita, non è stata rilevata nessuna
particolarità degna di nota fatta eccezione per una tendenza al pianto” (doc.
31).
Il dr. __________,
spec. FMH in neurologia, nel referto del 6 ottobre 2011, ha rilevato che “l’esame neurologico, la RM cervicale, l’elettroneurografia del nervo mediano
destro, sono risultati normali senza segni oggettivi di lesioni strutturali
consecutive al trauma in esame. La sintomatologia attualmente lamentata appare
principalmente espressione di una probabile sindrome depressiva latente
associata ad un marcato disturbo del sonno” (doc. 37).
In tale contesto, va
ricordato che per poter parlare di lesioni traumatiche oggettivabili dal punto
di vista organico, i risultati ottenuti devono essere confermati da indagini
effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica
e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente (STF 8C_421/2009 del 2
ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure DTF 134 V 109 consid. 9
p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF ha
precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha inoltre statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova
della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse
possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale delle
Cefalee (ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3;
STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
Infine,
in una sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato
che, per costante giurisprudenza, la neuropsicologia non é di per sé
suscettibile di dimostrare l’esistenza di disfunzioni cerebrali organi
derivanti da un infortunio.
Visto
quanto precede, il TCA può esimersi dal disporre le misure istruttorie
richieste dalla ricorrente, in particolare una perizia giudiziaria (cfr. doc.
VII e doc. XII), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano
state adeguatamente accertate, grazie, in particolare, alle perizie
neurologiche del dr. __________ e del dr. __________ e a quella chirurgica del
dr. __________ che già figurano agli atti. In proposito, va ricordato che, per
costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove,
alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02;
STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella
causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001
nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01;
STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10. L’assenza di postumi
organici oggettivabili, suscettibili di spiegare i disturbi accusati dalla
ricorrente, non esclude a priori l'esistenza di un nesso di causalità naturale
con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17 [8C_310/2011]
consid. 5.1 con riferimenti). Nel caso di disturbi in relazione di causalità
naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali organici oggettivabili,
occorre piuttosto procedere a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso
causale. Se da tale esame emerge non essere dato il necessario nesso di
causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori indagini sulla
questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi lamentati (DTF
135 V 465 consid. 5.1).
Secondo la giurisprudenza
federale, l’esame dell’adeguatezza del legame causale può però avvenire, al più
presto, quando l’assicuratore contro gli infortuni, in virtù
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, é tenuto a chiudere un caso (con interruzione delle
prestazioni di corta durata e con esame del diritto a una rendita di invalidità
e a un’IMI). Tale momento é dato quando dalla continuazione della cura medica
non vi é più da attendersi dei notevoli miglioramenti e quando eventuali
provvedimenti integrativi dell’assicurazione per l’invalidità si sono conclusi (cfr.
DTF 134 V 109 consid. 4.3 con riferimenti). Nel caso di
specie, non vi sono in discussione provvedimenti integrativi dell’AI, motivo
per cui é determinante il momento in cui si é stabilizzato lo stato di salute
dell’insorgente.
Dalla
documentazione all’inserto si evince che, nell’ottobre 2011, RI 1 non si
sottoponeva a particolari terapie - ma solo a sedute di fisioterapia e a visite
di controllo presso il dr. __________ (cfr. doc. 43) - né che le fossero state
prospettate particolari terapie per migliorare notevolmente le sue
condizioni di salute (in questo senso, nel referto del 21 aprile 2011, il dr. __________
ha unicamente consigliato la prosecuzione della “fisioterapia che ha già
iniziato, praticare gradualmente gli esercizi attivi per ritrovare l’equilibrio
e la fiducia nelle funzioni corporali”, per poi iniziare, dopo due settimane
una reintegrazione professionale e, eventualmente, l’introduzione di un
antidepressivo, cfr. doc. 6b; inoltre, anche in ambito AI, nel rapporto finale
SMR del 13 dicembre 2011, la dr.ssa __________ ha espressamente indicato che “non
sono applicabili terapie che migliorerebbero la CL”, cfr. rapporto allegato al
doc. X).
L’assicurata,
del resto, nemmeno sostiene il contrario. Anzi, nell’opposizione del 23 aprile
2012, l’avv. Tschudi ha espressamente richiesto che l’assicurata possa
beneficiare di una rendita di invalidità, sottolineando che “è inoltre ormai
evidente che dalla continuazione delle cure mediche non vi fosse da attendersi
un sensibile miglioramento della salute” (cfr. doc. 55, pag. 4).
Assodato dunque che
all’amministrazione non può essere rimproverato di avere prematuramente
chiuso la pratica, si pone la questione di sapere se l’esame
dell’adeguatezza debba avvenire in base alla prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” (lesione
equivalente della colonna cervicale o traumatismo cranio-cerebrale) e precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili
in caso di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V
133).
L’amministrazione, nella
decisione su opposizione impugnata, ha indicato che “visto che nessuno dei
medici specialisti consultati è riuscito ad oggettivare un danno organico
suscettibile di correlare con i disturbi denunciati dall’assicurata, resta
unicamente da esaminare il tema dell’adeguatezza del nesso causale tra
l’infortunio e i disturbi conclamati dall’assicurata (…)
Visto che si è trattato di
un incidente da classificare nella categoria degli eventi leggeri, devono di
principio essere applicati i criteri sviluppati in materia di evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio”.
L’assicuratore LAINF,
applicando i criteri di cui alla DTF 115 V 133 in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio, ha concluso che non fosse
data l’adeguatezza, ritenuto che “le circostanze dell’infortunio sono sprovviste
del carattere particolarmente drammatico o spettacolare richiesto dalla
giurisprudenza. Si può altresì escludere che i danni fisici subiti
dall’assicurata siano particolarmente gravi, considerato che ha riportato una
semplice distorsione della colonna cervicale. Non vi sono elementi per
ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una cura medica errata o
notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio. Né si può sostenere che sia
stata eccezionalmente lunga o siano insorte rilevanti complicazioni. Anche la
rilevanza del grado e la durata dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni
fisiche dell’infortunio deve essere negata” (doc. B).
La ricorrente, dal canto
suo, ha contestato il modo di procedere dell’assicuratore infortuni, ritenendo
che nel caso di specie l’esame dell’adeguatezza avrebbe dovuto avere luogo
sulla base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359 e precisata nella DTF 134
V 109 relativamente ai “colpi di frusta”.
Il patrocinatore
dell’assicurata ha, infatti, rilevato che, posta l’assenza di disturbi somatici
oggettivabili, ma vista la presenza di un chiaro trauma di accelerazione al
rachide cervicale, accompagnato dal quadro tipico dei disturbi di tale
sintomatologia, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’adeguatezza
secondo le norme giurisprudenziali vigenti in materia di infortuni del tipo
“colpo di frusta”. Il legale ha inoltre sottolineato l’assenza di una netta
predominanza dei disturbi psichici su quelli somatici, evidenziando per contro
la presenza di un insieme intrecciato di disturbi psichici e somatici. Passando
poi in rassegna i singoli criteri, ritenuto che l’infortunio di cui è rimasta
vittima l’assicurata deve essere classificato come di grado medio, il legale ha
ritenuto che l’adeguatezza non possa che essere riconosciuta, visto che
risultano adempiuti i seguenti criteri: dolori importanti e persistenti senza
interruzione notevole; il grado e la durata dell’incapacità al lavoro; la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate; la durata prolungata
di un trattamento medico (doc. I).
Nella risposta di causa,
l’amministrazione ha ribadito che nel caso di specie, in assenza di lesioni
fisiche oggettivabili ed essendo in presenza di una contusio cerebri, l’esame
dell’adeguatezza è stato a giusta ragione eseguito secondo i criteri della
cosiddetta “Psycho-Praxis”. L’assicuratore LAINF ha tuttavia osservato che il
risultato non cambierebbe anche volendo applicare la giurisprudenza relativa
alla cosiddetta “Schleudertrauma-Praxis”, non sussistendo un nesso di causalità
adeguata tra i disturbi dell’assicurata e l’infortunio del 30 marzo 2011.
L’amministrazione ha osservato che nel caso di specie, trattandosi di un
infortunio medio-lieve, l’adeguatezza va negata in quanto non risultano
adempiuti almeno quattro dei criteri richiesti dalla giurisprudenza (doc. V).
Chiamato a pronunciarsi, il
TCA ritiene che la questione a sapere quale prassi debba essere applicata nel
caso di specie nell’esame dell’adeguatezza del nesso causale possa rimanere
irrisolta (cfr. al riguardo STF 8C_252/2007 del 16 maggio 2008), nella misura
in cui, come verrà esposto qui di seguito, anche volendo seguire la tesi
ricorsuale secondo la quale occorre applicare la prassi
elaborata in materia di traumi del tipo “colpo di frusta”, l’esito non
potrebbe essere quello auspicato dalla ricorrente.
A proposito di quanto
figura nella risposta di causa, è comunque utile ricordare che, secondo la
giurisprudenza federale, la prassi elaborata in materia di
traumi d'accelerazione al rachide cervicale torna applicabile, tra le
altre cose, quando si è in presenza di un trauma che si situa
perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri (cfr. STF
8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3.;8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 5.2). Un lieve trauma cerebrale non è invece
sufficiente: in tal caso, andrebbero applicati, di principio, i criteri
sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio.
2.11. Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata nella DTF 117
V 359 e precisata nella DTF 134 V 109 relativamente ai “colpi di frusta”,
occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso
all’assicurata il 30 marzo 2011.
In data
30 marzo 2011, l’assicurata, a bordo della propria autovettura, è stata
tamponata da tergo da un furgone (cfr. il rapporto del 30 marzo 2011 della
Polizia Comunale - doc. 9).
Sulla
scorta della dinamica del sinistro (con un fattore delta-v incluso
nell’intervallo 8.5 – 12.5 km/h, come risulta dalla relazione peritale del 22
giugno 2011 eseguita da __________) e delle lesioni riportate - un trauma
d’accelerazione decelerazione della colonna vertebrale cervicale (cfr. doc. 6b)
- l'infortunio occorso a RI 1 non può essere classificato né fra quelli leggeri
(come preteso nella decisione su opposizione impugnata) ma neppure fra quelli
gravi. Secondo il TCA, si tratta di un infortunio di grado medio, al limite
però della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
Al
riguardo, va rilevato che la giurisprudenza considera di regola il tamponamento di un veicolo fermo (ad un semaforo,
davanti alle strisce pedonali) quale infortunio
di grado medio
al limite di quelli leggeri (RAMI 2005 no. U 549 pag. 236 consid. 5.1.2; sentenze
8C_126/2010 del 18 ottobre 2010, in cui il fattore delta-v era di 9,6-13,9 km/h;8C_655/2008 del 9 ottobre 2008 consid. 3.1.,
8C_542/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1, in cui la velocità di entrambi i
veicoli era molto limitata e il fattore delta-v pari a 4-9 km/h). In tal caso il cambiamento di velocità provocato dall'incidente (fattore delta-v) è
inferiore a 10-15 km/h (sentenze 8C_262/2008 dell'11 febbraio 2009 consid. 5 e
giurisprudenza citata,8C_542/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1, U 138/06
del 16 luglio 2007 consid. 10.1), mentre negli infortuni
di grado medio
esso è superiore a tale valore (sentenza 8C_875/2008 del 6 marzo 2009 consid.
5.1).
In tale
eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.8.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.). In una sentenza 8C_897/2009
del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il
TF ha ribadito che - in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al
limite della categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei
sette criteri di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del
nesso causale adeguato.
Al
riguardo, va osservato che nell'apprezzamento dell'adeguatezza della causalità
in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta" non deve essere
operata alcuna distinzione fra la componente organica e quella psichica (cfr.
consid. 2.7.).
L’incidente
della circolazione stradale del marzo 2011 non si è svolto secondo
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
In
proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 (= RAMI 2003 p. 203), il
TFA, nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di
un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro
da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere
particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.
L’assicurata
stessa, del resto, nel proprio ricorso, non ha menzionato questo criterio tra
quelli da lei ritenuti adempiuti.
Secondo
la giurisprudenza, per l’adempimento del criterio della gravità o
particolare caratteristica delle lesioni lamentate, la diagnosi di
distorsione cervicale (oppure di un’altra lesione da trattare allo stesso modo
nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza) di per sé non basta. È inoltre
necessaria una particolare gravità dei disturbi rientranti nel quadro clinico
tipico per un infortunio del tipo colpo di frusta oppure la presenza di
circostanze particolari che possono influire su tali disturbi. Queste ultime
possono consistere in una particolare posizione del corpo e nelle complicazioni
che ne sono conseguite (SVR 2007 UV 26 p. 86; RAMI 2003 U 489 p. 357 consid.
4.3 e riferimenti). Anche le eventuali importanti lesioni che la persona
assicurata ha riportato accanto al trauma da colpo di frusta, al trauma
equivalente oppure al trauma cranio-cerebrale, possono avere un significato
(cfr. DTF 134 V 109 consid. 10.2.2 e riferimenti ivi citati).
Nella
concreta evenienza, il TCA osserva, da un lato, che non risulta documentato che
la posizione assunta al momento dell’evento traumatico fosse particolare - ma
anzi, contrariamente a quanto preteso dal legale dell’assicurata (doc. I, pag.
30), dal modulo di documentazione per la prima consultazione dopo un trauma da
accelerazione cranio-cervicale dell’Ospedale Italiano di Lugano risulta che al
momento del tamponamento la testa dell’interessata era in posizione “dritta” (cfr.
doc. 5) - e, dall’altro, che all’assicurata è stata diagnosticata una
distorsione cervicale con insorgenza, nel prosieguo, della classica
sintomatologia post “colpo di frusta”. Tutto ciò non consente di ritenere che RI
1 abbia riportato delle lesioni gravi o con caratteristiche particolari (cfr.,
in questo senso, la SVR 2009 UV 13, p. 52 consid. 7.2.5).
Insoddisfatto
appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.
L’assicurata ha beneficiato di trattamenti medicamentosi (analgesici) e si è sottoposta
a cicli di fisioterapia ambulatoriale e psicoterapia (cfr. doc. 6a, 6b, 31, 55a).
Conformemente
alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo
(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la somministrazione
di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18 ottobre 2010
consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai sensi del
criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la fisioterapia, la
chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale, l’osteopatia, nonché le
sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono essere definiti come
particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del 19 novembre 2010
consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4 e riferimenti).
Il TF ha
del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre
2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo
cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica medicamentosa,
di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia ambulatoriale, nonché, in
seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche, e in una sentenza
8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente un assicurato,
vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e contusione del
rachide lombare, il cui trattamento era consistito essenzialmente in controlli
presso il medico curante e in sedute di fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto
che nemmeno la degenza in clinica nel periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008,
la seguente ergoterapia ambulatoriale e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20
luglio al 21 agosto 2008, potevano giustificare la realizzazione di questo
criterio, precisato che per la realizzazione del criterio della specifica cura
medica protratta e gravosa, la prassi pone delle esigenze decisamente più
elevate.
Nemmeno
può essere considerata eccessiva la durata, di oltre un anno, della cura medica
dell’assicurata - consistente in sedute di controllo presso il suo medico
curante e nell’assunzione di farmaci antalgici – ritenuto che, nel trattamento
di questo genere di traumi, delle cure mediche che si protraggono sull’arco di
due - tre anni devono essere considerate come normali (cfr., al riguardo, STF U
353/02 del 30 maggio 2003 consid. 3.3.; U 388/04 del 16 febbraio 2006 consid.
4.2.).
Dalle
carte processuali non emerge neppure che l'assicurata sia rimasta vittima di
una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento
traumatico, né del resto la ricorrente ha sostenuto il contrario (cfr. doc.
I). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere
considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela
finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Anche il
criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai
notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni
rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari che hanno
pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione di molti
medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo
criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e
riferimenti).
Fatti
I
principi giurisprudenziali appena citati dimostrano l’inconsistenza degli
argomenti sviluppati dall’assicurata in sede di ricorso (cfr. doc. I, p. 27: la
ricorrente “non è mai guarita”).
Del
resto, non può essere ignorato che RI 1 è stata in grado di riprendere
l'esercizio della propria attività professionale in misura del 50% dal 1°
giugno 2011 (doc. 31).
In queste
condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei notevoli
disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i
documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza
di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri
o insignificanti - non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso
di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS
2001 p. 431, U 187/95).
Considerandi
Si deve
quindi concludere che i disturbi denunciati da RI 1 dopo il 16 ottobre 2011,
non costituivano una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha
vista vittima il 30 marzo 2011.
Se ne
deduce quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare il
versamento di ulteriori prestazioni assicurative a far tempo dal 17 ottobre 2011. In conclusione, la decisione su opposizione del 7 giugno 2012 deve essere confermata.
2.12
A titolo
abbondanziale, con riferimento a quanto la CO 1 ha fatto valere con la risposta
di causa (cfr. doc. V, laddove ha indicato che “anche volendo riconoscere un
nesso di causalità naturale e adeguato tra i disturbi ancora lamentati e
l’infortunio del 29 marzo 2011, l’obbligo a prestazioni da parte di CO 1
andrebbe comunque negato sulla base della giurisprudenza relativa al
superamento dei disturbi (DTF 130 V 352 consid. 2.2.3)”), il TCA segnala che,
nella DTF 137 V 199 consid. 2, l’Alta Corte ha chiarito che nell'esaminare il
diritto alla cura medica e all'indennità giornaliera secondo la LAINF
(e con questo il momento della definizione del caso) non è applicabile la
giurisprudenza pubblicata in DTF 130 V 352.
Ciò vale, nonostante la DTF 136 V 279, anche
per i traumi distorsivi della colonna cervicale (colpi di frusta) non
presentanti deficit funzionali organici oggettivabili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster