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Decisione

35.2012.49

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 gennaio 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I loro

rapporti sono datati, rispettivamente, 30 ottobre (doc. VII) e 13 novembre 2012

(doc. VIII).

Alle

parti é stato concesso di presentare delle osservazioni in merito (cfr. doc. X

+ allegato, doc. XI e doc. XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il

proprio obbligo a prestazioni a proposito del danno alla salute localizzato

alla spalla destra, oppure no.

2.3. Giusta l'art.

10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione

del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già

all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e

riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], n. 39).

2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute

o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

Considerandi

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,

l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di

un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

2.7

Dalle tavole

processuali emerge che l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso

causale naturale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento infortunistico

del gennaio 2007, facendo capo al parere espresso al riguardo dal dott. ____________________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica.

In effetti,

con apprezzamento del 9 agosto 2011, il medico __________ __________ appena

citato ha sostenuto quanto segue a proposito dell’eziologia della problematica

in questione:

"

(…).

Per quanto attiene all’età dell’assicurato,

abbiamo comunque a che fare con un assicurato di 45 anni con diversi problemi articolari

(vedi rapporto del dott. __________).

Secondo la letteratura corrente, all’età di 45

anni lesioni degenerative della cuffia non sono per nulla rare, in questo caso

poi l’assicurato presenta diversi altri problemi all’apparato loco-motorio di

tipo degenerativo.

Guardando la RM si vede un chiaro becco osteofitico

al di sotto dell’acromion, questo tipo di conformazione ha un effetto negativo

sulla vascolarizzazione del tendine e quindi può benissimo spiegare una rottura

di tipo degenerativo. Da ultimo, un classico trauma diretto della spalla come

quello descritto dall’assicurato non é atto a provocare una rottura di un

tendine della cuffia, infatti eseguendo questo tipo di movimento e subendo

questo tipo di trauma si riceve un colpo diretto sull’acromion, quindi sulla

protezione ossea e la cuffia non viene assolutamente sollecitata in nessun

modo.

Ricordo che il radiologo che ha eseguito

l’ecografia parla di un cambiamento della struttura interstiziale del tendine e

conclude in seguito per una lesione di tipo post-traumatico.

Questo non é possibile, infatti sia sonograficamente

che tramite RM si può soltanto descrivere un cambiamento della morfologia di

una struttura valutata e non si può concludere sull’eziologia della stessa,

infatti una disomogeneità di un tendine alla sonografia può essere di origine

degenerativa oppure di origine post-traumatica. La valutazione esatta del

meccanismo dell’infortunio porta poi a determinare se questo infortunio può

aver provocato o no la lesione visualizzata radiologicamente.

In questo caso ribadisco che un trauma diretto

come quello descritto dall’assicurato non é assolutamente in grado di provocare

una rottura di un tendine, per cui quanto visualizzato dal radiologo mediante

la sonografia non può essere interpretato come di origine post-traumatica.

È ben possibile che il trauma subito abbia

reso temporaneamente sintomatica una patologia degenerativa preesistente, a

distanza di 3 anni la causalità é però da lungo tempo estinta.”

(doc. 17

- il corsivo é del redattore)

In

precedenza, con certificazione del 26 luglio 2011, il medico curante

specialista di RI 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva

espresso l’opinione contraria, sostenendo l’esistenza di un legame causale

naturale tra la problematica alla spalla destra e l’evento assicurato (doc. 15:

“Tenendo conto dell’età del paziente, dell’assenza di segni degenerativi della

cuffia dei rotatori e che prima di questo infortunio l’assicurato era

completamente asintomatico, per me il nesso di causa tra il trauma e la

patologia riportata é almeno molto probabile.”).

In corso

di causa, il TCA ha dapprima invitato il dott. __________ a pronunciarsi sulla

tesi ricorsuale secondo cui per decidere con cognizione di causa sull’eziologia

della nota lesione della cuffia rotatoria, occorrerebbe attendere gli esiti

dell’intervento chirurgico ricostruttivo (cfr. doc. VI).

Il medico

di __________ lo ha negato, precisando che “artroscopicamente risulta

praticamente impossibile distinguere una lesione di origine post-traumatica da

una lesione di origine degenerativa, questo in modo particolare in caso di

lesioni tendinee. Soltanto in caso di un importante e violento trauma con

rottura immediata e transmurale di un tendine e soltanto qualora si effettuasse

l’artroscopia immediatamente dopo il trauma, si potrebbero vedere delle

modifiche morfologiche delle strutture che possono far risalire all’origine

post-traumatica. Quando si esegue un’artroscopia a distanza di sei anni non

é più possibile distinguere quello che può essere di origine post-traumatica e

quello che può essere di origine degenerativa (questo vale in modo

particolare per le lesioni tendinee e le lesioni meniscali).” (doc. VII - il

corsivo é del redattore).

D’altro

canto, al dott. __________ é stato chiesto di esprimersi sugli argomenti che il

dott. __________ ha sviluppato per negare l’eziologia infortunistica (cfr. doc.

V).

Questo il

tenore del suo referto 13 novembre 2012:

"

(…).

Le comunico che non condivido pienamente la

valutazione del Dr. __________, soprattutto che un trauma diretto alla spalla

non può provocare una lesione della cuffia rotatoria. È vero sì che é protetta

dall’acromion ma anche delle forze dirette trasmesse dall’acromion sulla cuffia

possono portare ad una rottura. Un acromion di tipo III° ossia un acromion

uncinato oppure con un becco osteofitico potrebbe effettivamente portare a

delle tendiniti recidivanti oppure a lesioni parziali che potrebbero favorire

la rottura tendinea, ciò però non vuol dire che la rottura é avvenuta su basi

degenerative, é semplicemente un’espressione che il tendine prima del trauma

era un po’ più debole rispetto a un tendine normale.

Un altro fatto evidente é che i dolori sono

apparsi immediatamente dopo il trauma in una spalla che prima aveva una

funzionalità perfetta.”

(doc.

VIII)

Con

apprezzamento del 26 novembre 2012, il dott. __________ ha criticamente

commentato il contenuto del rapporto allestito da medico curante specialista:

"

(…).

Allo stesso modo dobbiamo immaginare l’acromion

come il tetto della spalla (del resto viene anche definito in questo modo dagli

specialisti in chirurgia della spalla), ora un colpo diretto sull’acromion se

non ha la forza per rompere e quindi sfondare l’acromion non può avere

assolutamente nessun effetto sul tendine che si trova al di sotto dello stesso.

Se invece il colpo diretto é tanto forte da rompere e quindi sfondare

l’acromion allora effettivamente anche il tendine del sovraspinato che si trova

al di sotto dello stesso può subire delle lesioni. Nel caso specifico risulta

evidente che l’acromion non si é rotto e non é stato sfondato per cui il

tendine non ha subito assolutamente nulla. Il dott. __________ nel caso

specifico dice che le forze dirette possono portare alla rottura del tendine,

quindi parla di una mera possibilità che però a me pare addirittura impossibile

se penso alle spiegazioni e all’esempio di cui sopra.

Per quanto attiene alla forma dell’acromion e al

becco osteofitico il dott. __________ invece capovolge la situazione, in questo

caso egli parla solo di una possibilità, infatti ritiene che la forma

dell’acromion o il becco osteofitico possono essere all’origine di una rottura

della cuffia mentre invece secondo l’opinione del sottoscritto nella stragrande

maggioranza dei casi questo é il meccanismo principale che porta alla rottura

del tendine. Citerò in seguito la letteratura a prova di questo fatto.

La terza osservazione fatta dal dott. __________

ricalca il principio del post hoc ergo propter hoc che nel caso della medicina

assicurativa per valutare la causalità non é di alcun valore.”

(allegato

al doc. X, p. 2)

2.8

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dal

dott. __________, chirurgo ortopedico che vanta una vasta esperienza nel campo

della medicina infortunistica e assicurativa, in base al quale la lesione che interessa il tendine

del muscolo sovraspinato non é imputabile al sinistro occorso nel gennaio 2007, possa validamente costituire da supporto

probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a

ulteriori atti istruttori.

Innanzitutto,

al TCA appaiono convincenti le considerazioni che il medico di circondario ha

espresso a proposito dell’inadeguatezza del trauma subito da Antonio Gambino a

provocare la lesione tendinea finalmente accertata e, in particolare, in merito

al ruolo di naturale protezione giocato dall’acromion (cfr. doc. 17 e allegato

al doc. X).

D’altro

canto, occorre tener conto che, secondo la giurisprudenza federale, una

ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la "sintomatologia

ponte" fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi

occasionali non sono sufficienti, come ad esempio quando gli stessi non

sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9

dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).

Nella concreta evenienza,

il TCA rileva che, in occasione della sua audizione del 17

marzo 2011, l’assicurato ha dichiarato di avere sempre avuto qualche disturbo

alla spalla destra, a dipendenza dei movimenti effettuati, ma di non essere mai

stato perciò costretto a consultare un medico, rispettivamente a interrompere la

propria attività lavorativa. È soltanto nel mese di ottobre 2010 che egli ha

deciso di recarsi dal proprio medico curante proprio per discutere della

situazione a quella parte del corpo (cfr. doc. 5, sottoscritto dall’insorgente

in segno di approvazione).

In esito

a quanto precede, secondo questo Tribunale, non vi è stata una chiara "sintomatologia

ponte" ai sensi della giurisprudenza appena citata.

Del

resto, il TFA ha deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24

ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non é stato giudicato responsabile

della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,

poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova

problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali "sintomi

ponte" per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti

tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità

lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1.).

In queste

condizioni, e tenuto conto anche delle considerazioni contenute nel rapporto 30

ottobre 2012 del dott. __________ (cfr. doc. VII), non vi é alcuna valida

ragione per accogliere la domanda ricorsuale tendente a rinviare gli atti

all’Istituto assicuratore nell’attesa che l’assicurato si decida a sottoporsi

al prospettato intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori.

Tutto ben

considerato, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra

i problemi alla spalla destra annunciati all’CO 1 nel mese di febbraio

2011.

e l’infortunio occorso all’assicurato il 22 gennaio 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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