35.2012.49
Urto alla spalla dx con, in seguito, cure conservative e senza interruzione del lavoro. Circa 4 anni più tardi, diagnosi di rottura cuffia rotatoria a dx. Negato nesso causale naturale con l'infortunio, in ragione dell'assenza di una chiara "sintomatologia ponte"
16 gennaio 2013Italiano20 min
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.49
Data decisione, Autorità:
16.01.2013, TCA
Titolo:
Urto alla spalla dx con, in seguito, cure conservative e senza interruzione del lavoro. Circa 4 anni più tardi, diagnosi di rottura cuffia rotatoria a dx. Negato nesso causale naturale con l'infortunio, in ragione dell'assenza di una chiara "sintomatologia ponte"
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.49
mm
Lugano
16 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell’11 luglio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 giugno
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 22
gennaio 2007, RI 1 - dipendente della Direzione delle __________ in qualità di __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, durante
il controllo di un autocarro, nel rialzarsi ha urtato la spalla destra contro
lo spigolo del rimorchio.
L’ecotomografia
del 30 gennaio 2007 ha evidenziato un trauma interstiziale con modesta quantità
di fluido peritendineo in corrispondenza del tendine del muscolo sovraspinato
(doc. 2).
La
terapia é consistita nell’assunzione di antidolorifici e nell’applicazione di
cerotti Flector. Non vi é stata alcuna interruzione del lavoro (cfr. doc. 5).
1.2. A causa di
disturbi alla spalla destra, in data 10 dicembre 2010, l’assicurato é stato
sottoposto a un esame di risonanza magnetica, il quale ha mostrato,
segnatamente, la presenza di una rottura transmurale del sovraspinato (cfr. doc.
4).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 23
agosto 2011, l’amministrazione ha negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi alla spalla destra (cfr. doc. 18).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
21 e doc. 28), in data 6 giugno 2012, l’Istituto assicuratore ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 30).
1.4. Con
tempestivo ricorso dell’11 luglio 2012, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti
vengano rinviati all’CO 1 affinché attenda la prova tendente ad accertare la
natura dell’affezione alla spalla destra.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha sviluppato in
particolare le considerazioni seguenti:
"
(…).
Nel contesto dell’opposizione é stato fatto
presente che il medico curante, dr. __________, nega che siano state esperite
tutte le prove necessarie alfine di accertare l’origine della patologia,
segnatamente quanto doveva/poteva occorrere in occasione dell’intervento
operatorio che si sarebbe reso necessario.
In un primo tempo detto intervento era previsto
in epoca più o meno prossima, sennonché nel frattempo, stante il fatto che la
patologia é attualmente sostanzialmente asintomatica, il fatto che la medesima
non pregiudica la capacità al lavoro, il signor RI 1 ha deciso di dar seguito
ad un corso professionale che si sarebbe tenuto a far tempo dal prossimo
autunno e quindi all’anno successivo.
… Evidentemente in siffatta circostanza la prova
determinante non può essere assunta a breve, per il che si é richiesto di
attendere prima di emettere una decisione formale che, una volta cresciuta in
giudicato avrebbe compromesso definitivamente la copertura del caso in contesto
Lainf. La CO 1 nega la necessità di tale prova; conferma le conclusioni della
propria visita __________.
Per contro l’assicurato conferma la necessità di
attendere per dar seguito a tale prova fintanto che non disporremo del relativo
rapporto chirurgico con tanto di rapporto video.
(…).”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato il dott. __________ (doc. V) e il dott. __________
(doc. VI).
Fatti
I loro
rapporti sono datati, rispettivamente, 30 ottobre (doc. VII) e 13 novembre 2012
(doc. VIII).
Alle
parti é stato concesso di presentare delle osservazioni in merito (cfr. doc. X
+ allegato, doc. XI e doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il
proprio obbligo a prestazioni a proposito del danno alla salute localizzato
alla spalla destra, oppure no.
2.3. Giusta l'art.
10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
Considerandi
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.7
Dalle tavole
processuali emerge che l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso
causale naturale tra i disturbi alla spalla destra e l’evento infortunistico
del gennaio 2007, facendo capo al parere espresso al riguardo dal dott. ____________________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica.
In effetti,
con apprezzamento del 9 agosto 2011, il medico __________ __________ appena
citato ha sostenuto quanto segue a proposito dell’eziologia della problematica
in questione:
"
(…).
Per quanto attiene all’età dell’assicurato,
abbiamo comunque a che fare con un assicurato di 45 anni con diversi problemi articolari
(vedi rapporto del dott. __________).
Secondo la letteratura corrente, all’età di 45
anni lesioni degenerative della cuffia non sono per nulla rare, in questo caso
poi l’assicurato presenta diversi altri problemi all’apparato loco-motorio di
tipo degenerativo.
Guardando la RM si vede un chiaro becco osteofitico
al di sotto dell’acromion, questo tipo di conformazione ha un effetto negativo
sulla vascolarizzazione del tendine e quindi può benissimo spiegare una rottura
di tipo degenerativo. Da ultimo, un classico trauma diretto della spalla come
quello descritto dall’assicurato non é atto a provocare una rottura di un
tendine della cuffia, infatti eseguendo questo tipo di movimento e subendo
questo tipo di trauma si riceve un colpo diretto sull’acromion, quindi sulla
protezione ossea e la cuffia non viene assolutamente sollecitata in nessun
modo.
Ricordo che il radiologo che ha eseguito
l’ecografia parla di un cambiamento della struttura interstiziale del tendine e
conclude in seguito per una lesione di tipo post-traumatico.
Questo non é possibile, infatti sia sonograficamente
che tramite RM si può soltanto descrivere un cambiamento della morfologia di
una struttura valutata e non si può concludere sull’eziologia della stessa,
infatti una disomogeneità di un tendine alla sonografia può essere di origine
degenerativa oppure di origine post-traumatica. La valutazione esatta del
meccanismo dell’infortunio porta poi a determinare se questo infortunio può
aver provocato o no la lesione visualizzata radiologicamente.
In questo caso ribadisco che un trauma diretto
come quello descritto dall’assicurato non é assolutamente in grado di provocare
una rottura di un tendine, per cui quanto visualizzato dal radiologo mediante
la sonografia non può essere interpretato come di origine post-traumatica.
È ben possibile che il trauma subito abbia
reso temporaneamente sintomatica una patologia degenerativa preesistente, a
distanza di 3 anni la causalità é però da lungo tempo estinta.”
(doc. 17
- il corsivo é del redattore)
In
precedenza, con certificazione del 26 luglio 2011, il medico curante
specialista di RI 1, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva
espresso l’opinione contraria, sostenendo l’esistenza di un legame causale
naturale tra la problematica alla spalla destra e l’evento assicurato (doc. 15:
“Tenendo conto dell’età del paziente, dell’assenza di segni degenerativi della
cuffia dei rotatori e che prima di questo infortunio l’assicurato era
completamente asintomatico, per me il nesso di causa tra il trauma e la
patologia riportata é almeno molto probabile.”).
In corso
di causa, il TCA ha dapprima invitato il dott. __________ a pronunciarsi sulla
tesi ricorsuale secondo cui per decidere con cognizione di causa sull’eziologia
della nota lesione della cuffia rotatoria, occorrerebbe attendere gli esiti
dell’intervento chirurgico ricostruttivo (cfr. doc. VI).
Il medico
di __________ lo ha negato, precisando che “artroscopicamente risulta
praticamente impossibile distinguere una lesione di origine post-traumatica da
una lesione di origine degenerativa, questo in modo particolare in caso di
lesioni tendinee. Soltanto in caso di un importante e violento trauma con
rottura immediata e transmurale di un tendine e soltanto qualora si effettuasse
l’artroscopia immediatamente dopo il trauma, si potrebbero vedere delle
modifiche morfologiche delle strutture che possono far risalire all’origine
post-traumatica. Quando si esegue un’artroscopia a distanza di sei anni non
é più possibile distinguere quello che può essere di origine post-traumatica e
quello che può essere di origine degenerativa (questo vale in modo
particolare per le lesioni tendinee e le lesioni meniscali).” (doc. VII - il
corsivo é del redattore).
D’altro
canto, al dott. __________ é stato chiesto di esprimersi sugli argomenti che il
dott. __________ ha sviluppato per negare l’eziologia infortunistica (cfr. doc.
V).
Questo il
tenore del suo referto 13 novembre 2012:
"
(…).
Le comunico che non condivido pienamente la
valutazione del Dr. __________, soprattutto che un trauma diretto alla spalla
non può provocare una lesione della cuffia rotatoria. È vero sì che é protetta
dall’acromion ma anche delle forze dirette trasmesse dall’acromion sulla cuffia
possono portare ad una rottura. Un acromion di tipo III° ossia un acromion
uncinato oppure con un becco osteofitico potrebbe effettivamente portare a
delle tendiniti recidivanti oppure a lesioni parziali che potrebbero favorire
la rottura tendinea, ciò però non vuol dire che la rottura é avvenuta su basi
degenerative, é semplicemente un’espressione che il tendine prima del trauma
era un po’ più debole rispetto a un tendine normale.
Un altro fatto evidente é che i dolori sono
apparsi immediatamente dopo il trauma in una spalla che prima aveva una
funzionalità perfetta.”
(doc.
VIII)
Con
apprezzamento del 26 novembre 2012, il dott. __________ ha criticamente
commentato il contenuto del rapporto allestito da medico curante specialista:
"
(…).
Allo stesso modo dobbiamo immaginare l’acromion
come il tetto della spalla (del resto viene anche definito in questo modo dagli
specialisti in chirurgia della spalla), ora un colpo diretto sull’acromion se
non ha la forza per rompere e quindi sfondare l’acromion non può avere
assolutamente nessun effetto sul tendine che si trova al di sotto dello stesso.
Se invece il colpo diretto é tanto forte da rompere e quindi sfondare
l’acromion allora effettivamente anche il tendine del sovraspinato che si trova
al di sotto dello stesso può subire delle lesioni. Nel caso specifico risulta
evidente che l’acromion non si é rotto e non é stato sfondato per cui il
tendine non ha subito assolutamente nulla. Il dott. __________ nel caso
specifico dice che le forze dirette possono portare alla rottura del tendine,
quindi parla di una mera possibilità che però a me pare addirittura impossibile
se penso alle spiegazioni e all’esempio di cui sopra.
Per quanto attiene alla forma dell’acromion e al
becco osteofitico il dott. __________ invece capovolge la situazione, in questo
caso egli parla solo di una possibilità, infatti ritiene che la forma
dell’acromion o il becco osteofitico possono essere all’origine di una rottura
della cuffia mentre invece secondo l’opinione del sottoscritto nella stragrande
maggioranza dei casi questo é il meccanismo principale che porta alla rottura
del tendine. Citerò in seguito la letteratura a prova di questo fatto.
La terza osservazione fatta dal dott. __________
ricalca il principio del post hoc ergo propter hoc che nel caso della medicina
assicurativa per valutare la causalità non é di alcun valore.”
(allegato
al doc. X, p. 2)
2.8
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’apprezzamento enunciato dal
dott. __________, chirurgo ortopedico che vanta una vasta esperienza nel campo
della medicina infortunistica e assicurativa, in base al quale la lesione che interessa il tendine
del muscolo sovraspinato non é imputabile al sinistro occorso nel gennaio 2007, possa validamente costituire da supporto
probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere a
ulteriori atti istruttori.
Innanzitutto,
al TCA appaiono convincenti le considerazioni che il medico di circondario ha
espresso a proposito dell’inadeguatezza del trauma subito da Antonio Gambino a
provocare la lesione tendinea finalmente accertata e, in particolare, in merito
al ruolo di naturale protezione giocato dall’acromion (cfr. doc. 17 e allegato
al doc. X).
D’altro
canto, occorre tener conto che, secondo la giurisprudenza federale, una
ricaduta viene assunta da un assicuratore infortuni, allorché la "sintomatologia
ponte" fra l’infortunio e i disturbi accusati è evidente. Disturbi
occasionali non sono sufficienti, come ad esempio quando gli stessi non
sono così rilevanti da richiedere un trattamento (cfr. STFA U 344/03 del 9
dicembre 2004 consid. 3.2.2.; 3.3.).
Nella concreta evenienza,
il TCA rileva che, in occasione della sua audizione del 17
marzo 2011, l’assicurato ha dichiarato di avere sempre avuto qualche disturbo
alla spalla destra, a dipendenza dei movimenti effettuati, ma di non essere mai
stato perciò costretto a consultare un medico, rispettivamente a interrompere la
propria attività lavorativa. È soltanto nel mese di ottobre 2010 che egli ha
deciso di recarsi dal proprio medico curante proprio per discutere della
situazione a quella parte del corpo (cfr. doc. 5, sottoscritto dall’insorgente
in segno di approvazione).
In esito
a quanto precede, secondo questo Tribunale, non vi è stata una chiara "sintomatologia
ponte" ai sensi della giurisprudenza appena citata.
Del
resto, il TFA ha deciso in questo stesso senso in una sentenza U 458/00 del 24
ottobre 2001, in cui l’assicuratore LAINF non é stato giudicato responsabile
della ricaduta fatta valere nel 1995 da un assicurato che nel 1991, in occasione di incidente della circolazione, aveva subito una contusione di un ginocchio,
poiché, benché durante i quattro anni intercorsi tra il sinistro e la nuova
problematica, egli avesse avuto dei disturbi, essi non potevano valere quali "sintomi
ponte" per il riconoscimento di una relazione di causalità naturale. Infatti
tali disturbi non avevano mai necessitato di cure, né condotto a un’inabilità
lavorativa (cfr. anche la STFA U 296/03 del 24 maggio 2004 consid. 2.1.1.).
In queste
condizioni, e tenuto conto anche delle considerazioni contenute nel rapporto 30
ottobre 2012 del dott. __________ (cfr. doc. VII), non vi é alcuna valida
ragione per accogliere la domanda ricorsuale tendente a rinviare gli atti
all’Istituto assicuratore nell’attesa che l’assicurato si decida a sottoporsi
al prospettato intervento di ricostruzione della cuffia dei rotatori.
Tutto ben
considerato, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra
i problemi alla spalla destra annunciati all’CO 1 nel mese di febbraio
2011.
e l’infortunio occorso all’assicurato il 22 gennaio 2007.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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