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Decisione

35.2012.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. In data 5

settembre 2012, l’insorgente ha chiesto che il TCA abbia a ordinare una perizia

medica specialistica (doc. IX).

1.6. Nel mese di

settembre 2012, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale é

stato invitato a fornire delle precisazioni a proposito del contenuto dei suoi

rapporti 24 febbraio e 27 maggio 2009 (doc. XI).

La

risposta del sanitario appena citato é pervenuta in data 2 ottobre 2012 (doc.

XII).

L’amministrazione

si é espressa al riguardo il 25 ottobre 2012 (doc. XVI).

1.7. In corso di

causa, il TCA ha richiamato l’incarto AI dell’assicurata (allegato al doc.

XIX).

Alle

parti é stato concesso di prenderne visione e di formulare eventuali

osservazioni (cfr. doc. XX e doc. XXII).

1.8. Il 18

gennaio 2013, questo Tribunale invitato il dott. __________ a precisare a quale

ora aveva avuto inizio la visita di controllo del 23 febbraio 2009 (doc. XXIV).

Il

fiduciario appena citato ha risposto in data 21 gennaio 2013 (doc. XXV +

allegato).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il

diritto alle prestazioni relativamente al danno alla spalla destra di cui RI 1

é portatrice, oppure no.

2.3. Secondo

l’art. 4 LPGA, per infortunio si intende qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al

corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute

fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Gli

assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche

per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h

OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a

condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a

fenomeni degenerativi.

Le lesioni

corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se

presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta

per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988

U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.

Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità

in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT

II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha

precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad

infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine

esternamente al corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3).

Necessario

è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento

violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una

delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).

Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul

corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,

addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto

attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo

avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli

infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).

2.4. Uno stato

degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9

cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia

aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute (STF 8C_158/2007

del 13 novembre 2007 consid. 3, non pubblicato in DTF 133 V 642, ma in SVR 2008

UV 15 p. 49; RAMI 2001 U 435 p. 332, U 398/00; si veda pure DTF 129 V 466).

Con il raggiungimento

dello status quo sine vel ante si estingue la causalità parziale per i

disturbi ancora presenti (SVR 2010 UV 31 p. 125, STF 8C_816/2009 consid. 4.3 e

riferimenti ivi citati). Tuttavia, fintanto che lo status quo sine vel ante

non é ancora stato raggiunto, in virtù dell’art. 36 cpv. 1 LAINF,

l’assicuratore contro gli infortuni é tenuto a corrispondere, segnatamente, le

prestazioni sanitarie e l’indennità giornaliera. Di conseguenza, sino al

raggiungimento dello status quo sine vel ante, la persona assicurata ha

diritto di beneficiare di una cura adeguata, la quale può comprendere anche

interventi chirurgici (cfr. STF 8C_476/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 6.1 e

8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Dalle tavole processuali

emerge che la CO 1 ha fondato la propria decisione di dichiarare estinto a

contare dal 18 gennaio 2010 il nesso di causalità naturale tra i disturbi alla

spalla destra e l’evento del febbraio 2009, sul rapporto 23

agosto 2012 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.

Secondo

questo sanitario, in primo luogo, il sinistro assicurato non sarebbe stato

adeguato a causare una lesione strutturale della cuffia dei rotatori, di modo

che la diagnosticata rottura parziale del tendine del muscolo sovraspinato andrebbe

considerata preesistente allo stesso e, pertanto, di natura morbosa (allegato

al doc. 2: “A livello biomeccanico, sulla spalla destra non può essersi ripercossa

alcuna forza che abbia potuto provocare infortuni strutturali. Si esclude che

il tendine del sovraspinato destro possa, con questo evento, essere stato

sottoposto a un sovraccarico biomeccanico. Ciò é confermato dalla prima

risonanza magnetica del 15 maggio 2009, che non ha evidenziato fenomeni di

irritazione, ad. es. la presenza di edemi. Non é inoltre stata riscontrata

alcuna borsite subacromiale e neanche l’articolazione acromion-claveare é

risultata irritata.”). In secondo luogo, egli ha rilevato che anche la

sintomatologia alla spalla destra sarebbe già stata presente antecedentemente

all’evento infortunistico, di modo che quest’ultimo non potrebbe nemmeno essere

considerato responsabile di aver reso manifesto il preesistente danno tendineo

(allegato al doc. 2: “Oltre a ciò, già prima dell’incidente l’assicurata

soffriva di dolori in fase di abduzione e sollevamento, due sintomi specifici

della lesione al tendine del sovraspinato evidenziata dalla risonanza magnetica

effettuata. La lesione era già presente prima dell’incidente e non é stata

provocata da quest’ultimo. Si esclude anche che l’evento del 23 febbraio 2009

abbia attivato una lesione preesistente, dato che nella risonanza magnetica non

sono stati riscontrati fenomeni di irritazione.”).

2.6. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

Considerandi

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.7

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potersi senz’altro

fondare sull’opinione dello specialista interpellato

dall’amministrazione. Dalla documentazione agli

atti emergono in effetti elementi di valutazione tali da far

sorgere importanti dubbi ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF

135.

V 465. In presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici

di fiducia, la giurisprudenza federale prevede che si debba ordinare una

perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art.

44.

LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011

consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011

consid. 3.2).

Il TCA

constata che una rottura (parziale) della cuffia dei rotatori - quale quella

oggettivata grazie alla RMN del 15 maggio 2009 (cfr. doc. 7) e confermata dall’artro-RMN

dell’11 gennaio 2012 (cfr. doc. Q) -, fa parte delle lesioni corporali parificate

a infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF (cfr. STF 8C_956/2011 del 20

giugno 2012 consid. 2.2,8C_895/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 3.2.1). Al

riguardo, va ricordato che per ammettere l’obbligo a prestazioni

dell’assicuratore LAINF é sufficiente che sia intervenuto un evento

infortunistico e che esso abbia giocato perlomeno un ruolo scatenante (cfr. la

giurisprudenza già citata al consid. 2.4. di questa pronunzia).

In esito

a quanto precede, non é dunque decisivo il fatto che il sinistro occorso in

data 23 febbraio 2009 non sarebbe stato adeguato, dal profilo biomeccanico, a

causare (in senso stretto) la nota rottura (parziale) del tendine del muscolo

sovraspinato. Infatti, la responsabilità dell’Istituto assicuratore sarebbe

data nonostante la preesistenza della lesione tendinea in questione, qualora si

ammettesse che l’evento assicurato l’ha slatentizzata.

Secondo

il dott. __________, la sintomatologia legata alla rottura della cuffia dei

rotatori sarebbe però già stata presente prima dell’evento infortunistico del

febbraio 2009, ciò che escluderebbe un suo ruolo scatenante

(cfr. allegato al doc. 2).

Al riguardo,

questa Corte rileva che tale circostanza non emerge con la necessaria chiarezza

dalla documentazione a sua disposizione.

Dall’incarto

AI riguardante l’assicurata non risulta che essa avrebbe presentato disturbi

alla spalla destra già prima dell’evento traumatico. Dal rapporto 17 maggio

2011.

del dott. __________ si evince anzi che il dolore a quella parte del corpo

sarebbe insorto soltanto dopo l’incidente della circolazione (cfr.

allegato al doc. XIX). Per quanto concerne il referto 24 febbraio 2009 del

dott. __________ - afferente alla visita di controllo del 23 febbraio 2009

(cfr. doc. XII, risposta al quesito n. 1) e sul quale il dott. __________ si é

verosimilmente fondato per sostenere la preesistenza della sintomatologia (cfr.

doc. 15 e allegato al doc. 27: “Inoltre, anche il fatto che l’assicurata era

stata visitata lo stesso giorno dell’infortunio, poco prima dell’evento stesso,

dal dott. __________ che in quel momento descriveva già limitazioni della

spalla destra, depone contro la causalità dell’infortunio.”) -, é vero che in

quell’occasione egli aveva refertato un deficit nell’elevazione del braccio

destro (cfr. doc. 9), occorre tuttavia considerare, da una parte, che non é dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza che il consulto abbia avuto luogo effettivamente

prima dell’incidente (si veda, in particolare, l’annuncio d’infortunio da cui

risulta che il sinistro é avvenuto alle ore 16:30 a __________, e l’allegato al

doc. XXV, dal quale si evince che l’assicurata era stata convocata per la

stessa ora presso lo studio del dott. __________ a __________) e, dall’altra,

che il fiduciario stesso aveva imputato (almeno in parte) la limitazione alla nota

irritazione neurogena a livello del polso e del gomito destro (cfr. doc. 9).

2.8

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha,

al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten

einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)

medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält

oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht

beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei

Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt

alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -

Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF

137.

V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nella presente fattispecie,

trattandosi della questione di sapere se i disturbi alla spalla destra erano

addebitabili all’evento assicurato anche dopo il 18 gennaio 2010, tale aspetto

non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però

rilevato che la CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dott. __________,

suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un

rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e

DTF 135 V 465).

Per

le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7.,

si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,

dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente,

una perizia medica da parte di uno specialista in chirurgia ortopedica) con lo

scopo di appurare l’eziologia dei disturbi alla spalla destra al di là della

data in cui esso ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (18

gennaio 2010) e, sulla base delle relative risultanze, decidere di nuovo in

merito al diritto dell’assicurata a ulteriori prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La

causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a

quanto indicato al considerando 2.8. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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