35.2012.53
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 gennaio 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
35.2012.53
Data decisione, Autorità:
28.01.2013, TCA
Titolo:
Assicurata urta spartitraffico alla guida della propria vettura con diagnosi di contusione spalla dx. RMN evidenzia parziale rottura cuffia rotatoria dx. Assicuratore nega propria responsabilità per danno spalla dx. Parere medico fiduciario giudicato inaffidabile. Rinvio atti per complemento istr
CAUSALITÀ NATURALE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.53
mm
Lugano
28 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16 giugno
2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 23
febbraio 2009, RI 1 - dipendente del Servizio cure a domicilio del __________
in qualità di ausiliaria CRS e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 -, ha urtato uno spartitraffico in cemento alla guida
della propria autovettura.
Secondo
il rapporto 17 aprile 2009 del dott. __________, essa ha riportato una
distorsione al rachide cervicale e una contusione alla spalla destra (doc. 6).
L’esame
di risonanza magnetica della spalla destra del 15 maggio 2009 ha evidenziato la presenza di una marcata tendinopatia con lesione parziale intratendinea di
circa 4-5 mm all’inserzione del sovraspinato, come pure di una marcata artrosi
acromio-claveare senza impingement (doc. 7).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 21
gennaio 2010, la CO 1 ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni
con effetto immediato, ritenendo che i disturbi alla spalla destra non fossero
imputabili all’evento infortunistico assicurato (doc. 16).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurata
(cfr. doc. 17), in data 18 giugno 2012, l’assicuratore LAINF ha ribadito il
contenuto della sua prima decisione (doc. 1).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 luglio 2012, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha
chiesto che la CO 1 venga condannata a riconoscere ulteriori prestazioni a
decorrere dalla data di chiusura del caso, argomentando in particolare quanto
segue:
"
(…).
Fin dall’inizio é stato riscontrato dai vari
medici che il lavoro é stato interrotto a causa dell’infortunio (…).
Orbene se, come dimostra l’esame RM del
15.05.2009, la signora RI 1 soffre di una modesta artrosi acromio claveare, non
é tuttavia possibile escludere a priori che l’incidente non abbia provocato le
conseguenze di cui soffre la qui ricorrente.
La stessa, in data 11 gennaio 2012 si é
sottoposta ad un ulteriore esame approfondito, artro RM spalla destra presso il
servizio di radiologia dell’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. Q). Il
Prof. med. __________, nel suo rapporto 2 marzo 2012, tenendo conto della recente
RM sopracitata, certifica nuovamente che dal momento dell’incidente la paziente
lamenta dolore e ipostenia alla spalla destra che interferiscono con le
attività della vita quotidiana e disturbano il sonno (cfr. doc. R).
Il nesso di causalità é palese, ed é pure stato
esposto dal Dr. __________, laddove, a mente della convenuta, ha precisato che:
“(…) il dott. __________ indica che per quanto riguarda la lesione parziale
constatata, si tratta di alterazioni degenerative e che il “piccolo infortunio
del 23 febbraio 2009 ha solo rotto un equilibrio già precario”.
Ne discende che l’incidente (evento subito dalla
signora RI 1 unitamente ad altri fattori (tendinopatia preesistente) abbia comunque
provocato un danno all’integrità fisica della qui ricorrente.
(…).
Le valutazioni del Dr. __________, consulente di CO
1, allegate alla decisione impugnata (cfr. doc. A) sono il risultato di un mero
e superficiale confronto di certificati medici sottoposti al suo giudizio. Egli
descrive in modo cattedratico che cosa sono gli strappi dei tendini (…).
“Gli strappi dei tendini si possono di regola
verificare solo in seguito a una sollecitazione eccentrica, (…)”
senza tuttavia approfondire il caso in esame, e
meglio senza essersi informato presso la signora RI 1 sulla precisa dinamica
dell’incidente subito da RI 1 in data 23 febbraio 2009.
La superficialità del rapporto medico
sopramenzionato é palese, laddove si legge che il Dr. __________ si limita a
supporre come possa essersi verificato il sinistro: “se si suppone che
l’assicurata si sia sorretta allo sterzo e si sia verificata una collisione
frontale, dal punto di vista biomeccanico (…)”
Infine stranamente, il Dr. __________ non
commenta né cita quanto esposto dal medico di fiducia di CO 1 laddove aveva
certificato che “il piccolo infortunio ha solo rotto un equilibrio già
precario” (cfr. doc. A).
Da tutto quanto esposto, si evince che il parere
medico allegato alla decisione impugnata non si basa su una piena conoscenza
dell’incarto e nemmeno tiene conto delle censure sollevate dall’infortunata,
qui ricorrente.”
(doc. I)
1.4. La CO 1, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII).
Fatti
1.5. In data 5
settembre 2012, l’insorgente ha chiesto che il TCA abbia a ordinare una perizia
medica specialistica (doc. IX).
1.6. Nel mese di
settembre 2012, questa Corte ha interpellato il dott. __________, il quale é
stato invitato a fornire delle precisazioni a proposito del contenuto dei suoi
rapporti 24 febbraio e 27 maggio 2009 (doc. XI).
La
risposta del sanitario appena citato é pervenuta in data 2 ottobre 2012 (doc.
XII).
L’amministrazione
si é espressa al riguardo il 25 ottobre 2012 (doc. XVI).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha richiamato l’incarto AI dell’assicurata (allegato al doc.
XIX).
Alle
parti é stato concesso di prenderne visione e di formulare eventuali
osservazioni (cfr. doc. XX e doc. XXII).
1.8. Il 18
gennaio 2013, questo Tribunale invitato il dott. __________ a precisare a quale
ora aveva avuto inizio la visita di controllo del 23 febbraio 2009 (doc. XXIV).
Il
fiduciario appena citato ha risposto in data 21 gennaio 2013 (doc. XXV +
allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se la CO 1 era legittimata a negare il
diritto alle prestazioni relativamente al danno alla spalla destra di cui RI 1
é portatrice, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 4 LPGA, per infortunio si intende qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al
corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute
fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Gli
assicuratori contro gli infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche
per le lesioni corporali esaustivamente enumerate all'art. 9 cpv. 2 lett. a-h
OAINF (nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997), a
condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una malattia o a
fenomeni degenerativi.
Le lesioni
corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate a infortunio solo se
presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion fatta
per il fattore esterno straordinario (cfr. DTF 116 V 148 consid. 2b; RAMI 1988
U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano e discreto.
Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito della repentinità
in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi connessi, in RDAT
II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, nella DTF 129 V 466, il TFA ha
precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad
infortunio, oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine
esternamente al corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 2.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3).
Necessario
è che si sia trattato di un evento improvviso (ad esempio, un movimento
violento oppure il rialzarsi dalla posizione inginocchiata, che provoca una
delle lesioni enumerate all'art. 9 cpv. 2 OAINF, cfr. RAMI 2000 U 385, p. 268).
Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che l'azione sul
corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di secondi o,
addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va piuttosto
attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di un singolo
avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro gli
infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e Meniskusläsionen und soziale Unfallversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44, p. 2341).
2.4. Uno stato
degenerativo o patologico preesistente non esclude l'applicabilità dell'art. 9
cpv. 2 OAINF, a condizione che un evento a carattere infortunistico abbia
aggravato oppure reso manifesto il preesistente danno alla salute (STF 8C_158/2007
del 13 novembre 2007 consid. 3, non pubblicato in DTF 133 V 642, ma in SVR 2008
UV 15 p. 49; RAMI 2001 U 435 p. 332, U 398/00; si veda pure DTF 129 V 466).
Con il raggiungimento
dello status quo sine vel ante si estingue la causalità parziale per i
disturbi ancora presenti (SVR 2010 UV 31 p. 125, STF 8C_816/2009 consid. 4.3 e
riferimenti ivi citati). Tuttavia, fintanto che lo status quo sine vel ante
non é ancora stato raggiunto, in virtù dell’art. 36 cpv. 1 LAINF,
l’assicuratore contro gli infortuni é tenuto a corrispondere, segnatamente, le
prestazioni sanitarie e l’indennità giornaliera. Di conseguenza, sino al
raggiungimento dello status quo sine vel ante, la persona assicurata ha
diritto di beneficiare di una cura adeguata, la quale può comprendere anche
interventi chirurgici (cfr. STF 8C_476/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 6.1 e
8C_326/2008 del 24 giugno 2008 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Dalle tavole processuali
emerge che la CO 1 ha fondato la propria decisione di dichiarare estinto a
contare dal 18 gennaio 2010 il nesso di causalità naturale tra i disturbi alla
spalla destra e l’evento del febbraio 2009, sul rapporto 23
agosto 2012 del dott. __________, spec. FMH in chirurgia.
Secondo
questo sanitario, in primo luogo, il sinistro assicurato non sarebbe stato
adeguato a causare una lesione strutturale della cuffia dei rotatori, di modo
che la diagnosticata rottura parziale del tendine del muscolo sovraspinato andrebbe
considerata preesistente allo stesso e, pertanto, di natura morbosa (allegato
al doc. 2: “A livello biomeccanico, sulla spalla destra non può essersi ripercossa
alcuna forza che abbia potuto provocare infortuni strutturali. Si esclude che
il tendine del sovraspinato destro possa, con questo evento, essere stato
sottoposto a un sovraccarico biomeccanico. Ciò é confermato dalla prima
risonanza magnetica del 15 maggio 2009, che non ha evidenziato fenomeni di
irritazione, ad. es. la presenza di edemi. Non é inoltre stata riscontrata
alcuna borsite subacromiale e neanche l’articolazione acromion-claveare é
risultata irritata.”). In secondo luogo, egli ha rilevato che anche la
sintomatologia alla spalla destra sarebbe già stata presente antecedentemente
all’evento infortunistico, di modo che quest’ultimo non potrebbe nemmeno essere
considerato responsabile di aver reso manifesto il preesistente danno tendineo
(allegato al doc. 2: “Oltre a ciò, già prima dell’incidente l’assicurata
soffriva di dolori in fase di abduzione e sollevamento, due sintomi specifici
della lesione al tendine del sovraspinato evidenziata dalla risonanza magnetica
effettuata. La lesione era già presente prima dell’incidente e non é stata
provocata da quest’ultimo. Si esclude anche che l’evento del 23 febbraio 2009
abbia attivato una lesione preesistente, dato che nella risonanza magnetica non
sono stati riscontrati fenomeni di irritazione.”).
2.6. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
Considerandi
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.7
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene di non potersi senz’altro
fondare sull’opinione dello specialista interpellato
dall’amministrazione. Dalla documentazione agli
atti emergono in effetti elementi di valutazione tali da far
sorgere importanti dubbi ai sensi della giurisprudenza di cui alla DTF
135.
V 465. In presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici
di fiducia, la giurisprudenza federale prevede che si debba ordinare una
perizia da parte di un medico indipendente secondo la procedura di cui all’art.
44.
LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del 19 aprile 2011
consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del 9 novembre 2011
consid. 3.2).
Il TCA
constata che una rottura (parziale) della cuffia dei rotatori - quale quella
oggettivata grazie alla RMN del 15 maggio 2009 (cfr. doc. 7) e confermata dall’artro-RMN
dell’11 gennaio 2012 (cfr. doc. Q) -, fa parte delle lesioni corporali parificate
a infortunio giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF (cfr. STF 8C_956/2011 del 20
giugno 2012 consid. 2.2,8C_895/2010 del 1° febbraio 2011 consid. 3.2.1). Al
riguardo, va ricordato che per ammettere l’obbligo a prestazioni
dell’assicuratore LAINF é sufficiente che sia intervenuto un evento
infortunistico e che esso abbia giocato perlomeno un ruolo scatenante (cfr. la
giurisprudenza già citata al consid. 2.4. di questa pronunzia).
In esito
a quanto precede, non é dunque decisivo il fatto che il sinistro occorso in
data 23 febbraio 2009 non sarebbe stato adeguato, dal profilo biomeccanico, a
causare (in senso stretto) la nota rottura (parziale) del tendine del muscolo
sovraspinato. Infatti, la responsabilità dell’Istituto assicuratore sarebbe
data nonostante la preesistenza della lesione tendinea in questione, qualora si
ammettesse che l’evento assicurato l’ha slatentizzata.
Secondo
il dott. __________, la sintomatologia legata alla rottura della cuffia dei
rotatori sarebbe però già stata presente prima dell’evento infortunistico del
febbraio 2009, ciò che escluderebbe un suo ruolo scatenante
(cfr. allegato al doc. 2).
Al riguardo,
questa Corte rileva che tale circostanza non emerge con la necessaria chiarezza
dalla documentazione a sua disposizione.
Dall’incarto
AI riguardante l’assicurata non risulta che essa avrebbe presentato disturbi
alla spalla destra già prima dell’evento traumatico. Dal rapporto 17 maggio
2011.
del dott. __________ si evince anzi che il dolore a quella parte del corpo
sarebbe insorto soltanto dopo l’incidente della circolazione (cfr.
allegato al doc. XIX). Per quanto concerne il referto 24 febbraio 2009 del
dott. __________ - afferente alla visita di controllo del 23 febbraio 2009
(cfr. doc. XII, risposta al quesito n. 1) e sul quale il dott. __________ si é
verosimilmente fondato per sostenere la preesistenza della sintomatologia (cfr.
doc. 15 e allegato al doc. 27: “Inoltre, anche il fatto che l’assicurata era
stata visitata lo stesso giorno dell’infortunio, poco prima dell’evento stesso,
dal dott. __________ che in quel momento descriveva già limitazioni della
spalla destra, depone contro la causalità dell’infortunio.”) -, é vero che in
quell’occasione egli aveva refertato un deficit nell’elevazione del braccio
destro (cfr. doc. 9), occorre tuttavia considerare, da una parte, che non é dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza che il consulto abbia avuto luogo effettivamente
prima dell’incidente (si veda, in particolare, l’annuncio d’infortunio da cui
risulta che il sinistro é avvenuto alle ore 16:30 a __________, e l’allegato al
doc. XXV, dal quale si evince che l’assicurata era stata convocata per la
stessa ora presso lo studio del dott. __________ a __________) e, dall’altra,
che il fiduciario stesso aveva imputato (almeno in parte) la limitazione alla nota
irritazione neurogena a livello del polso e del gomito destro (cfr. doc. 9).
2.8
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten
einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen)
medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält
oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht
beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei
Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt
alsdann vor der - anschliessend reformatorisch entscheidenden -
Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nella presente fattispecie,
trattandosi della questione di sapere se i disturbi alla spalla destra erano
addebitabili all’evento assicurato anche dopo il 18 gennaio 2010, tale aspetto
non necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però
rilevato che la CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dott. __________,
suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un
rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e
DTF 135 V 465).
Per
le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7.,
si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,
dovrà disporre un approfondimento istruttorio (concretamente,
una perizia medica da parte di uno specialista in chirurgia ortopedica) con lo
scopo di appurare l’eziologia dei disturbi alla spalla destra al di là della
data in cui esso ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni (18
gennaio 2010) e, sulla base delle relative risultanze, decidere di nuovo in
merito al diritto dell’assicurata a ulteriori prestazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ La
causa è retrocessa all’amministrazione affinché proceda conformemente a
quanto indicato al considerando 2.8. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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