35.2012.55
Assicurato vittima di 2 infortuni con frattura calcagno sx., risp. rottura cuffia rotatoria dx. Valutazione del grado dell'invalidità e del diritto all'IMI
29 aprile 2013Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.55
Data decisione, Autorità:
29.04.2013, TCA
Titolo:
Assicurato vittima di 2 infortuni con frattura calcagno sx., risp. rottura cuffia rotatoria dx. Valutazione del grado dell'invalidità e del diritto all'IMI
GRADO DI INVALIDITÀ
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL GUADAGNO
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.55
mm
Lugano
29 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 luglio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 26
gennaio 2004, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di lattoniere di carrozzeria e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso l’CO 1 -, è rimasto vittima, in sella alla propria
motocicletta, di un incidente della circolazione, avvenuto sulla strada
cantonale __________. A causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il
rapporto 18 febbraio 2004 del Dipartimento di chirurgia dell’Ospedale __________
di __________, una frattura del calcagno sinistro (doc. 6 - fasc. 3).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Con sentenza
35.2006.37 del 26 marzo 2007, il TCA ha respinto il ricorso interposto nel
frattempo contro la decisione su opposizione mediante la quale
l’amministrazione aveva dichiarato l’assicurato totalmente abile al lavoro a
far tempo dal 18 luglio 2005 e non più bisognoso di ulteriori cure mediche
(cfr. doc. 136 - fasc. 3).
La
pronunzia appena citata é cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 20 marzo
2007, RI 1 é scivolato sul posto di lavoro e ha battuto a terra la spalla
destra (cfr. doc. 1 - fasc. 1). L’artro-RMN del 27 settembre 2007 ha evidenziato una lesione del cercine glenoideo antero-inferiore (allegato al doc. 43 - fasc.
1). In data 21 febbraio 2008, l’assicurato é stato sottoposto a un intervento
artroscopico alla spalla destra con riparazione della lesione tipo Slap e acromioplastica
(doc. 65 - fasc. 1). Un secondo intervento operatorio ha avuto luogo il 23
febbraio 2009 (tenotomia e tenodesi del tendine lungo del bicipite e
ricostruzione della cuffia dei rotatori - cfr. doc. 152 - - fasc. 1).
L’assicurato
é stato dichiarato completamente abile al lavoro (tenuto conto dei postumi del
sinistro del marzo 2007) a contare dall’inizio del mese di ottobre 2009 (cfr.
doc. 193, p. 2 - fasc. 4).
1.4. In data 5
ottobre 2009, RI 1 si é sottoposto a un intervento di tenolisi e allargamento
del solco osseo del tendine flessore lungo dell’alluce a livello talare e
calcaneare (cfr. doc. 173 - fasc. 5). L’CO 1 ha assunto la ricaduta,
ripristinando il diritto alle prestazioni di corta durata (cfr. doc. 146 -
fasc. 5).
1.5. Alla chiusura
del caso, con decisione formale del 4 giugno 2012, l’assicurato é stato posto
al beneficio di una rendita di invalidità del 16% a decorrere dal 1° dicembre
2011, mentre gli é stato negato il diritto all’indennità per menomazione
all’integrità (cfr. doc. 311 - fasc. 6).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr.
doc. 315 - fasc. 6), in data 6 luglio 2012, l’amministrazione ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 317 - fasc. 6).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 2 agosto 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha
chiesto l’annullamento
della
decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue:
"
(…).
In via preliminare si osserva che il signor RI 1
ha avuto l’infortunio in data 26.1.2004 e che per i postumi dello stesso non
può attualmente esercitare nessuna attività lavorativa.
Oltre a detto infortunio ha avuto in data
30.5.2007 un infortunio alla spalla destra con una inabilità lavorativa sino al
4.10.2009.
Per quanto riguarda la decisione sull’indennità
la CO 1 ci ha comunicato il suo rifiuto, in quanto la percentuale calcolata non
supera il 5%. Non vengono date indicazioni sul calcolo effettuato per
valutazione delle percentuale indicata nella decisione.
Per il calcolo della rendita ci si é basati sulla
capacità residua che in base al calcolo della CO 1 ammonterebbe a fr. 53'765.
A nostro parere non si é tenuto conto del fatto
che come indicato nel rapporto del 18.1.2011 dal Dr. __________, in cui lo
stesso dichiarava che per quanto riguardava lo stato del piede non era da
prevedere un miglioramento sostanziale della situazione e che si doveva
analizzare una eventuale misura di cambiamento di professione e che da parte
della CO 1 si é invece optato per un diniego di una riqualifica professionale,
malgrado il nostro assistito sia nato nel 1968, motivo per cui anche questo
aspetto non é stato sufficientemente valutato dalla CO 1.
La nostra richiesta di un ulteriore accertamento
medico é stata respinta. Ci si oppone in quanto detto accertamento potrebbe
determinare il relativo impedimento anche in un’altra professione e stabilire
il diritto o meno all’indennità di menomazione.
Non comprendiamo quindi il motivo per cui la CO 1
si oppone alla nostra richiesta. Il TCA aveva già ritenuto in precedenza di
effettuare questa perizia.”
(doc. I)
1.7. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.8. In corso di causa,
l’assicurato ha prodotto ulteriore documentazione medica, in particolare una
relazione medicolegale del dott. __________ (doc. VII + allegati e doc. IX +
allegati).
L’Istituto assicuratore ha
preso posizione in merito il 13 dicembre 2012 (doc. XI).
L’insorgente ha replicato
in data 2 gennaio 2013 (doc. XIII).
1.9. Nel corso del mese di
febbraio 2013, il ricorrente ha versato agli atti un complemento del dott. __________
alla sua relazione del 28 novembre 2012 (allegato al doc. XV).
Le osservazioni
dell’amministrazione sono datate 27 febbraio 2013 (doc. XVIII).
1.10. In data 25 febbraio 2013, il
TCA ha interpellato il medico __________ dell’CO 1, il quale é stato invitato a
pronunciarsi sul contenuto dei rapporti del dott. __________ (cfr. doc. XVII).
Il referto della dott.ssa __________
é pervenuto in data 7 marzo 2013 (allegato al doc. XX).
L’assicuratore LAINF si é
espresso al riguardo il 14 marzo 2013 (doc. XXIV), mentre l’assicurato é
rimasto silente, nonostante il termine assegnatogli sia stato più volte
prorogato.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto all’entità della rendita di invalidità spettante
all’assicurato e al diritto all’indennità per menomazione all’integrità.
2.3. Entità
della rendita di invalidità
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3
A margine
della visita medica di chiusura del 5 agosto 2011, il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica - diagnosticata una sindrome algica cronica
spalla/braccio destra (su stato dopo ricostruzione artroscopica della cuffia
rotatoria, tenotomia e tenodesi del capo-lungo del bicipite brachiale e dopo
débridement della lesione Slap I e acromioplastica), nonché una sindrome
cronica algica al retro-piede sinistro su infiammazione cronica dei tessuti
molli retro-/infero malleolare mediale -, ha definito come segue l’esigibilità
lavorativa:
"
(…).
L’assicurato può sollevare e portare fino
all’altezza dei fianchi pesi molto leggeri fino a 5 kg senza limitazioni, pesi leggeri da 5 a 10 kg senza limitazione, pesi medi da 10 a 25 kg molto spesso, pesi pesanti da 25 a 45 kg talvolta e pesi molto pesanti oltre i 45 kg di rado.
Nessuna limitazione per sollevare pesi oltre
l’altezza del petto.
Il maneggio di attrezzi leggeri, risp. lavori di
precisione sono possibili senza limitazioni, il maneggio di attrezzi medi senza
limitazione, maneggio di attrezzi pesanti, rispettivamente lavoro manuale rozzo
possibili spesso, maneggio di attrezzi molto pesanti possibile sono di rado.
Nessuna limitazione per quanto riguarda la
rotazione della mano.
L’assicurato può eseguire lavori sopra la testa
senza limitazione.
Nessuna limitazione per la rotazione del tronco.
L’assicurato può assumere la posizione seduta inclinata
in avanti come anche la posizione in piedi/inclinata in avanti senza
limitazione.
L’assicurato può assumere la posizione
inginocchiata molto spesso, nessuna limitazione per la flessione delle
ginocchia.
L’assicurato può assumere la posizione seduta di
lunga durata senza limitazione.
L’assicurato può assumere la posizione di lunga
durata in piedi solo talvolta.
L’assicurato può camminare fino a 50 metri senza limitazione, può camminare oltre i 50 metri molto spesso, può camminare per lunghi
tratti solo talvolta.
L’assicurato può camminare su terreno accidentato
solo di rado.
Salire le scale molto spesso, salire su scale a
pioli possibile spesso.
Uso delle due mani possibile senza limitazione.”
(doc.
230, p. 6)
Sempre in
quella sede, il medico __________ dell’CO 1 - a livello della spalla destra
-, ha refertato un “… minimo deficit dell’abduzione (…) di circa 10° a causa di
dolori soggettivi, Esame obiettivo clinico blando. Nessun segno di risparmio
dell’arto superiore destro con buon trofismo muscolare simmetrico del cingolo
scapolare e degli arti superiori. Non si evidenzia una lesione strutturale a
livello della spalla destra che potrebbe spiegare la persistente sintomatologia
algica.”. Egli ha quindi concluso che “… per le sole conseguenze post-infortunistiche
a livello della spalla destra l’assicurato é considerato abile al lavoro in
misura completa in qualità di carrozziere.”.
A
proposito del piede sinistro, il dott. __________ ha rilevato che “a
causa dell’infiammazione cronica mediale al retro piede sinistro resistente a
tutti i trattamenti finora eseguiti, una lieve limitazione funzionale
persisterà probabilmente a lungo termine e a causa delle conseguenze
post-operatorie e quindi post-infortunistiche una ripresa dell’attività
lavorativa svolta prima dell’infortunio in misura completa é incerta e non
esigibile. Come proposto dall’operatore e perito prof. __________, é da
prevedere adattamento dell’attività lavorativa alla patologia del piede
sinistro.” (doc. 230, p. 5).
Posteriormente
all’inoltro della causa, RI 1 si é sottoposto a ulteriori accertamenti. La RMN
del piede sinistro ha evidenziato un modesto versamento peritendineo a livello
del tibiale posteriore e segni di tendinite del tendine estensore del pollice.
(doc. C 3). L’ecografia della spalla destra ha mostrato in particolare delle
alterazioni interessanti il tendine del sovraspinato e di quello del
sottoscapolare, in assenza di rotture della cuffia rotatoria (cfr. doc. C 2).
Infine, l’esame di risonanza magnetica del ginocchio destro ha posto in luce
una “… millimetrica alterazione strutturale in sede sottocorticale sul versante
anteriore della diafisi femorale distale in sede mediale, compatibile in prima
ipotesi con verosimile fibroma non ossificante …” nonché delle “… minime alterazioni
di segnale a carattere degenerativo (lesione di 1° grado) al corno posteriore
del menisco mediale senza segni di fessurazione.”, il tutto in assenza di “…
alterazioni di segnale a carattere post-traumatico ai vari segmenti ossei.”
(doc. D 1).
Con
relazione medicolegale del 28 novembre 2012, il dott. __________, spec. in
medicina legale e delle assicurazioni a __________, ha rimproverato al medico __________
dell’CO 1 di avere valutato l’esigibilità lavorativa considerando unicamente i
postumi residuali localizzati al piede sinistro, quando invece gli accertamenti
compiuti nel frattempo hanno consentito di oggettivare problemi anche a livello
della spalla e del ginocchio destro. A suo avviso, tenuto conto di tutto ciò,
l’assicurato é limitato “… nel disbrigo di qualsivoglia attività che richiedono
protratta deambulazione o mantenimento della stazione eretta, ed il
sollevamento o spostamento di pesi anche relativamente modesti.” (doc. D 2, p.
10).
Con il
complemento dell’11 febbraio 2013, lo specialista privatamente consultato
dall’assicurato ha ribadito che “le effettive mansioni attualmente espletabili
non corrispondono più a quanto ipotizzato il 04.06.12 (certamente risultando
precluse le attività di aiuto montatore elettricista industriale, operaio di
fabbrica, venditore magazziniere). Si tratta di soggetto al più utilizzabile in
attività di tipo prevalentemente sedentario, risultando limitato sia nella
statica (mantenimento della posizione eretta) che nella dinamica (deambulazione
prolungata, spostamenti su scale, per i problemi agli arti inferiori) con
severa riduzione anche nella reiterata movimentazione di materiali (per le
sequele alla spalla destra).” (doc. E, p. 3).
In corso
di causa, il TCA ha chiesto al medico __________ dell’RI 1 di prendere
posizione sul contenuto dei rapporti allestiti dal dott. __________, in
particolare per quanto riguarda la correlazione tra i reperti evidenziati
dall’ecografia della spalla destra del settembre 2011 e la sintomatologia
denunciata dall’insorgente, nonché l’eziologia dei disturbi al ginocchio destro
(cfr. doc. XVII).
Con
rapporto del 1° marzo 2013, la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, per quanto concerne il ginocchio destro, ha negato
l’esistenza di un legame causale indiretto tra le alterazioni mostrate dalla
RMN del 13 settembre 2012 e l’evento traumatico che ha interessato il piede
sinistro (allegato al doc. XX, p. 3: “Tali alterazioni descritte non possono
essere messe in relazione causale con i disturbi del piede sinistro. Inoltre un
assottigliamento di un legamento crociato anteriore non é mai espressione di un
sovraccarico per deambulazione monopodolica.”).
In merito
all’ecografia della spalla destra del 5 settembre 2012, il medico __________
ha spiegato che i relativi reperti corrispondono agli esiti dell’artroscopia
effettuata il 23 febbraio 2009 con ricostruzione della cuffia rotatoria e
tenotomia/tenodesi del capo lungo del bicipite per rottura dell’intervallo e
per rottura craniale del sottoscapolare come pure per tendinopatia del capo
lungo del bicipite, per cui essi “… non sono di rilevanza patologica, ma pura
espressione di cicatrizzazione regolare dopo tale intervento.” (allegato al
doc. XX, p. 4).
Questa la
sua conclusione:
"
(…).
In conclusione posso confermare che i due
rapporti del dott. __________ non contengono elementi suscettibili a modificare
le conclusioni contenute nel rapporto del 10.08.2011 del dott. __________. In
particolare i reperti evidenziati dall’ecografia della spalla destra correlano
esattamente con gli esiti dell’intervento del 23.02.2009 e raffigurano la
cicatrizzazione non patologica delle strutture operate. Come sopra descritto, i
disturbi al ginocchio destro non sono da mettere in relazione con l’infortunio
del 26.01.2004, basandomi sia sulla RM del ginocchio destro del 23.11.2012 sia
sulla scienza di una medicina basata sulle evidenze.”
(allegato
al doc. XX, p. 4)
2.3.4
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.3.5
Chiamato a
pronunciarsi, questo Tribunale considera che, dal punto di vista medico, il
caso di specie sia compiutamente delucidato grazie, in particolare, al rapporto
10.
agosto 2011 del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 230) e alle
precisazioni fornite in corso di causa dalla dott.ssa __________ (allegato al
doc. XX), e che non si debba perciò procedere a ulteriori atti istruttori.
Il
ricorrente, e per esso il dott. __________, nega che al rapporto relativo alla
visita medica di chiusura del 5 agosto 2011 possa essere riconosciuto pieno
valore probatorio, nella misura in cui la valutazione dell’esigibilità
lavorativa del dott. __________ ivi contenuta, é stata formulata omettendo di
considerare lo stato della spalla destra, in particolare i reperti emersi
dall’esame ecografico del settembre 2012, e del ginocchio destro (cfr. doc. D 2
e doc. E).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che le obiezioni sollevate dallo specialista
consultato dall’assicurato, non siano suscettibili di mettere in discussione
l’affidabilità delle conclusioni a cui é giunto il medico di circondario dell’CO
1.
Innanzitutto,
per quanto riguarda la spalla destra, se é vero che l’ecografia
effettuata nel mese di settembre 2012 ha evidenziato la presenza di alterazioni a livello dei tendini sovraspinato e sottoscapolare (cfr. doc. C 2), la
dott.ssa __________ ha spiegato, in maniera convincente, che tali reperti
corrispondono alla cicatrizzazione non patologica delle strutture operate in
data 23 febbraio 2009 (allorquando l’insorgente era stato in effetti sottoposto
a un intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria della spalla destra,
che aveva interessato proprio i tendini dei muscoli sovraspinato e sottoscapolare
- cfr. doc. 152 - fasc. 1 X).
D’altro
canto, occorre segnalare che, secondo una costante giurisprudenza, in materia
di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato
vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della
valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui
procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (fra le
tante, cfr. STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 e U 429/00 del 13 marzo 2001).
In questo
contesto, non può essere ignorato che, in data 12 agosto 2009, il Prof. dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, autore dell’intervento
artroscopico del febbraio 2009, aveva dichiarato l’assicurato abile al lavoro
in misura del 50%, prevedendo una ripresa completa a decorrere dall’ottobre
2009.
(cfr. doc. 187). Al termine della degenza presso la Clinica __________ (24
novembre -12 dicembre 2009), i sanitari avevano constatato che l’evoluzione della
spalla destra era “… ottima con ulteriore e netto miglioramento, ora la
mobilità é praticamente nella norma ed il paziente accusa solo ancora una
minima dolenza a livello anteriore in corrispondenza del tendine lungo del
bicipite e solo sotto sforzo.” (doc. 206, p. 2 - fasc. 4). A margine della
consultazione dell’8 marzo 2011, a fronte dei disturbi fatti valere dall’assicurato
nella regione della spalla, rispettivamente dell’arto superiore destro, il
Prof. __________ aveva sottolineato di non aver potuto individuare un chiaro
sostrato anatomico-patologico (cfr. doc. 223 - fasc. 4). Infine, anche il dott.
__________ si era espresso in questo senso, in occasione della visita __________
di controllo del 20 aprile 2011 (cfr. doc. 226, p. 4 - fasc. 4: “Come già
constatato dal prof. __________ non si riscontra una patologia anatomica
strutturale a livello della spalla destra che potrebbe spiegare la persistente
sintomatologia algica e quindi ulteriori misure terapeutiche non possono
essere proposte.”; si veda pure il doc. 230, p. 5 - fasc. 4 - il corsivo é del
redattore).
Alla luce
di tutto quanto precede, appare plausibile l’affermazione del dott. __________
secondo la quale - tenuto conto del solo stato oggettivabile della
spalla destra -, RI 1 sarebbe persino in grado di riprendere l’esercizio della
professione di carrozziere (e, pertanto, a maggior ragione, di un’attività più
leggera, adeguata ai postumi infortunistici interessanti l’arto inferiore
sinistro).
Trattandosi
del ginocchio destro, a prescindere dalla circostanza che la RMN del 23
novembre 2012 non ha evidenziato rotture interessanti le strutture esaminate
(nel relativo referto si legge in effetti che il LCA appare assottigliato “senza
segni di interruzione di significato contingente di fibre” e che il corno
posteriore del menisco mediale presenta minime alterazioni degenerative
“senza segni di fissurazione” - cfr. doc. D 1), per cui é senz’altro
lecito interrogarsi circa la loro effettiva rilevanza clinica, la dott.ssa __________,
appositamente interrogata in proposito dal TCA, si é scostata dalla tesi
secondo la quale i reperti in questione costituirebbero una conseguenza indiretta
(nel senso che sarebbero stati causati da una deambulazione viziata determinata
dal danno al piede sinistro) dell’evento del 26 gennaio 2004 (cfr. allegato al
doc. XX). Del resto, lo stesso medico radiologo, riferendosi allo stato del
LCA, ha indicato che il suo assottigliamento é compatibile con degli “esiti
distrattivi”, dunque con gli esiti di una distorsione del ginocchio (non
imputabile all’infortunio del gennaio 2004, nel quale non risulta sia rimasto
in qualche modo coinvolto l’arto inferiore destro - cfr. doc. 6 - fasc. 3), ciò
che avvalora il parere del medico __________, secondo il quale non é possibile
addebitare l’assottigliamento di un legamento crociato anteriore a un
sovraccarico per deambulazione monopodolica (cfr. allegato al doc. XX).
Se ne
deduce che la valutazione dell’esigibilità lavorativa deve avvenire facendo
astrazione dai disturbi che RI 1 denuncia al ginocchio destro.
In esito
a quanto precede, occorre dunque concludere che, alternativamente alla
precedente professione di carrozziere, il ricorrente sarebbe pienamente in
grado di esercitare un’attività fisicamente medio-leggera dal profilo del
sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi, da svolgere in
posizione prevalentemente seduta e che non comporti la necessità di camminare né
terreno accidentato né su lunghi tratti.
È
peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio
2003, consid. 4.7).
2.3.6
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,
l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2011, qualora non fosse rimasto vittima
degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 64'211 (cfr. doc.
304.
- fasc. 6).
Questo
dato, non contestato e desunto da informazioni fornite direttamente dal datore
di lavoro (cfr. doc. 303 - fasc. 6), può senz’altro essere fatto proprio dal
TCA.
2.3.7
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda
sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129
V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.3.8
Per
determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF
convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune
aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività sostitutive che
l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali
che interessano l’arto inferiore sinistro, e meglio il raffilatore presso la __________
di __________, l’aiuto montatore elettricista presso la __________ di __________,
il preparatore di cioccolata presso la ____________________, l’operatore
meccanico presso la ____________________ e il venditore magazziniere presso la __________di
__________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2011, un
reddito annuo pari a fr. 53'765.40 (doc. 296 - fasc. 6).
D’altro canto, sempre in
conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito
informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di
conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario
massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella di cui al doc. 296 si evince che sono 66 i posti di
lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 33’799 e a fr. 71'016, e infine che quello medio è di
fr. 52'182.
Il TCA
constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr.
53'765.40) è superiore del 2.94% rispetto alla media dei salari medi
(fr. 52'182).
In base
alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In
effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta
a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr.,
pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo
Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono
di principio tollerati scostamenti sino al 10%).
In
conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati
dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella
documentazione medica agli atti, aspetto riguardo al quale l’insorgente non ha
d’altronde sollevato alcuna specifica obiezione (cfr. STF 8C_285/2010 del 6
settembre 2010) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in
base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 53'765.40.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa
modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 53'765.40 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno
alla salute, e cioè fr. 64'211 (cfr. consid. 2.3.6.) - è del 16.26%,
arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Visto
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una
rendita di invalidità proprio del 16%, il suo ricorso deve essere respinto su
questo punto.
È ancora utile segnalare
che, da parte dell’assicurazione per l’invalidità, l’assicurato é stato posto
al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2008, di mezza rendita dal 1°
ottobre 2009 e, nuovamente, di una rendita intera dal 1° gennaio 2010 limitatamente
al 30 novembre 2011, data in cui il relativo diritto é stato dichiarato estinto,
ritenuto un grado d’invalidità del 16% (cfr. allegati al doc. 284 - fasc. 6).
Riguardo al rimprovero che
il ricorrente muove all’Istituto assicuratore di non aver adeguatamente
approfondito la questione di una sua riqualifica professionale (cfr. doc. I, p.
2), questa Corte si limita a rilevare che la LAINF non prevede l’erogazione di
provvedimenti d’integrazione (cfr. Meyer-Blaser, Die Tragweite des Grundsatzes
"Eingliederung vor Rente" in: Rechtsfragen der Eingliederung
Behinderter, San Gallo 2000 p. 19; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 199).
2.4
Diritto all’indennità
per menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una tabella
elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988
U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
L’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ __________,
ha negato al ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc. 317, p. 7 - fasc. 6).
In
occasione della visita medica di chiusura del 5 agosto 2011, il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che, né a livello della spalla
destra né a quello del piede sinistro, RI 1 presenta una menomazione
all’integrità di una gravità tale da fondare il diritto a un’indennità ex art.
24.
cpv. 1 LAINF (cfr. doc. 230, p. 5 - fasc. 4).
Con la
propria impugnativa, l’insorgente rimprovera all’CO 1 di non avere fornito “…
indicazioni sul calcolo effettuato per la valutazione della percentuale
indicata nella decisione.” (doc. I, p. 2).
Da parte
sua, il dott. __________, nella relazione medicolegale del 28 novembre 2012,
non é andato oltre l’affermare che la richiesta di un’IMI é motivata, “… stante
la sussistenza di una “menomazione permanente e notevole dell’integrità fisica”
conseguente alle polimenomazioni in atto.” (doc. D 2, p. 11).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA sottolinea che l'indennità per
menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò
significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status
medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,
stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare
dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì
da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a
prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02
del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai
disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione
sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità.
Tenuto conto del principio
appena menzionato - posto che i disturbi fatti valere dall’assicurato alla spalla
destra non hanno trovato correlazione sul piano oggettivo (cfr., su questo
aspetto, il consid. 2.3.5.) -, é a ragione che il medico __________
ha negato, a quel livello, l’esistenza di una menomazione importante
all'integrità fisica.
Trattandosi
invece del piede sinistro, il TCA osserva che l’esame PET del 24 giugno 2011 ha consentito di oggettivare soltanto dei reperti giudicati compatibili con il sospetto clinico
di un’infiammazione cronica del tendine del flessore lungo dell’alluce, in
assenza di segni di artrosi (cfr. doc. 266 - fasc. 5: “Non patologici
iperaccumuli del tracciante a livello delle ulteriori strutture
osteo-legamentarie e muscolo-tendinee del piede sinistro.”; in questo senso, si
vedano pure gli esiti dell’esame di RMN del 13 settembre 2012 - doc. C 3).
Pertanto,
anche per quanto riguarda l’estremità inferiore sinistra, appare plausibile il
parere del dott. __________, il quale ha negato che fossero date le premesse per
assegnare un’IMI.
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella
misura in cui all’insorgente é stata rifiutata l’IMI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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