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Decisione

35.2012.55

Assicurato vittima di 2 infortuni con frattura calcagno sx., risp. rottura cuffia rotatoria dx. Valutazione del grado dell'invalidità e del diritto all'IMI

29 aprile 2013Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.3.3

A margine

della visita medica di chiusura del 5 agosto 2011, il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica - diagnosticata una sindrome algica cronica

spalla/braccio destra (su stato dopo ricostruzione artroscopica della cuffia

rotatoria, tenotomia e tenodesi del capo-lungo del bicipite brachiale e dopo

débridement della lesione Slap I e acromioplastica), nonché una sindrome

cronica algica al retro-piede sinistro su infiammazione cronica dei tessuti

molli retro-/infero malleolare mediale -, ha definito come segue l’esigibilità

lavorativa:

"

(…).

L’assicurato può sollevare e portare fino

all’altezza dei fianchi pesi molto leggeri fino a 5 kg senza limitazioni, pesi leggeri da 5 a 10 kg senza limitazione, pesi medi da 10 a 25 kg molto spesso, pesi pesanti da 25 a 45 kg talvolta e pesi molto pesanti oltre i 45 kg di rado.

Nessuna limitazione per sollevare pesi oltre

l’altezza del petto.

Il maneggio di attrezzi leggeri, risp. lavori di

precisione sono possibili senza limitazioni, il maneggio di attrezzi medi senza

limitazione, maneggio di attrezzi pesanti, rispettivamente lavoro manuale rozzo

possibili spesso, maneggio di attrezzi molto pesanti possibile sono di rado.

Nessuna limitazione per quanto riguarda la

rotazione della mano.

L’assicurato può eseguire lavori sopra la testa

senza limitazione.

Nessuna limitazione per la rotazione del tronco.

L’assicurato può assumere la posizione seduta inclinata

in avanti come anche la posizione in piedi/inclinata in avanti senza

limitazione.

L’assicurato può assumere la posizione

inginocchiata molto spesso, nessuna limitazione per la flessione delle

ginocchia.

L’assicurato può assumere la posizione seduta di

lunga durata senza limitazione.

L’assicurato può assumere la posizione di lunga

durata in piedi solo talvolta.

L’assicurato può camminare fino a 50 metri senza limitazione, può camminare oltre i 50 metri molto spesso, può camminare per lunghi

tratti solo talvolta.

L’assicurato può camminare su terreno accidentato

solo di rado.

Salire le scale molto spesso, salire su scale a

pioli possibile spesso.

Uso delle due mani possibile senza limitazione.”

(doc.

230, p. 6)

Sempre in

quella sede, il medico __________ dell’CO 1 - a livello della spalla destra

-, ha refertato un “… minimo deficit dell’abduzione (…) di circa 10° a causa di

dolori soggettivi, Esame obiettivo clinico blando. Nessun segno di risparmio

dell’arto superiore destro con buon trofismo muscolare simmetrico del cingolo

scapolare e degli arti superiori. Non si evidenzia una lesione strutturale a

livello della spalla destra che potrebbe spiegare la persistente sintomatologia

algica.”. Egli ha quindi concluso che “… per le sole conseguenze post-infortunistiche

a livello della spalla destra l’assicurato é considerato abile al lavoro in

misura completa in qualità di carrozziere.”.

A

proposito del piede sinistro, il dott. __________ ha rilevato che “a

causa dell’infiammazione cronica mediale al retro piede sinistro resistente a

tutti i trattamenti finora eseguiti, una lieve limitazione funzionale

persisterà probabilmente a lungo termine e a causa delle conseguenze

post-operatorie e quindi post-infortunistiche una ripresa dell’attività

lavorativa svolta prima dell’infortunio in misura completa é incerta e non

esigibile. Come proposto dall’operatore e perito prof. __________, é da

prevedere adattamento dell’attività lavorativa alla patologia del piede

sinistro.” (doc. 230, p. 5).

Posteriormente

all’inoltro della causa, RI 1 si é sottoposto a ulteriori accertamenti. La RMN

del piede sinistro ha evidenziato un modesto versamento peritendineo a livello

del tibiale posteriore e segni di tendinite del tendine estensore del pollice.

(doc. C 3). L’ecografia della spalla destra ha mostrato in particolare delle

alterazioni interessanti il tendine del sovraspinato e di quello del

sottoscapolare, in assenza di rotture della cuffia rotatoria (cfr. doc. C 2).

Infine, l’esame di risonanza magnetica del ginocchio destro ha posto in luce

una “… millimetrica alterazione strutturale in sede sottocorticale sul versante

anteriore della diafisi femorale distale in sede mediale, compatibile in prima

ipotesi con verosimile fibroma non ossificante …” nonché delle “… minime alterazioni

di segnale a carattere degenerativo (lesione di 1° grado) al corno posteriore

del menisco mediale senza segni di fessurazione.”, il tutto in assenza di “…

alterazioni di segnale a carattere post-traumatico ai vari segmenti ossei.”

(doc. D 1).

Con

relazione medicolegale del 28 novembre 2012, il dott. __________, spec. in

medicina legale e delle assicurazioni a __________, ha rimproverato al medico __________

dell’CO 1 di avere valutato l’esigibilità lavorativa considerando unicamente i

postumi residuali localizzati al piede sinistro, quando invece gli accertamenti

compiuti nel frattempo hanno consentito di oggettivare problemi anche a livello

della spalla e del ginocchio destro. A suo avviso, tenuto conto di tutto ciò,

l’assicurato é limitato “… nel disbrigo di qualsivoglia attività che richiedono

protratta deambulazione o mantenimento della stazione eretta, ed il

sollevamento o spostamento di pesi anche relativamente modesti.” (doc. D 2, p.

10).

Con il

complemento dell’11 febbraio 2013, lo specialista privatamente consultato

dall’assicurato ha ribadito che “le effettive mansioni attualmente espletabili

non corrispondono più a quanto ipotizzato il 04.06.12 (certamente risultando

precluse le attività di aiuto montatore elettricista industriale, operaio di

fabbrica, venditore magazziniere). Si tratta di soggetto al più utilizzabile in

attività di tipo prevalentemente sedentario, risultando limitato sia nella

statica (mantenimento della posizione eretta) che nella dinamica (deambulazione

prolungata, spostamenti su scale, per i problemi agli arti inferiori) con

severa riduzione anche nella reiterata movimentazione di materiali (per le

sequele alla spalla destra).” (doc. E, p. 3).

In corso

di causa, il TCA ha chiesto al medico __________ dell’RI 1 di prendere

posizione sul contenuto dei rapporti allestiti dal dott. __________, in

particolare per quanto riguarda la correlazione tra i reperti evidenziati

dall’ecografia della spalla destra del settembre 2011 e la sintomatologia

denunciata dall’insorgente, nonché l’eziologia dei disturbi al ginocchio destro

(cfr. doc. XVII).

Con

rapporto del 1° marzo 2013, la dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, per quanto concerne il ginocchio destro, ha negato

l’esistenza di un legame causale indiretto tra le alterazioni mostrate dalla

RMN del 13 settembre 2012 e l’evento traumatico che ha interessato il piede

sinistro (allegato al doc. XX, p. 3: “Tali alterazioni descritte non possono

essere messe in relazione causale con i disturbi del piede sinistro. Inoltre un

assottigliamento di un legamento crociato anteriore non é mai espressione di un

sovraccarico per deambulazione monopodolica.”).

In merito

all’ecografia della spalla destra del 5 settembre 2012, il medico __________

ha spiegato che i relativi reperti corrispondono agli esiti dell’artroscopia

effettuata il 23 febbraio 2009 con ricostruzione della cuffia rotatoria e

tenotomia/tenodesi del capo lungo del bicipite per rottura dell’intervallo e

per rottura craniale del sottoscapolare come pure per tendinopatia del capo

lungo del bicipite, per cui essi “… non sono di rilevanza patologica, ma pura

espressione di cicatrizzazione regolare dopo tale intervento.” (allegato al

doc. XX, p. 4).

Questa la

sua conclusione:

"

(…).

In conclusione posso confermare che i due

rapporti del dott. __________ non contengono elementi suscettibili a modificare

le conclusioni contenute nel rapporto del 10.08.2011 del dott. __________. In

particolare i reperti evidenziati dall’ecografia della spalla destra correlano

esattamente con gli esiti dell’intervento del 23.02.2009 e raffigurano la

cicatrizzazione non patologica delle strutture operate. Come sopra descritto, i

disturbi al ginocchio destro non sono da mettere in relazione con l’infortunio

del 26.01.2004, basandomi sia sulla RM del ginocchio destro del 23.11.2012 sia

sulla scienza di una medicina basata sulle evidenze.”

(allegato

al doc. XX, p. 4)

2.3.4

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.3.5

Chiamato a

pronunciarsi, questo Tribunale considera che, dal punto di vista medico, il

caso di specie sia compiutamente delucidato grazie, in particolare, al rapporto

10.

agosto 2011 del chirurgo ortopedico dott. __________ (doc. 230) e alle

precisazioni fornite in corso di causa dalla dott.ssa __________ (allegato al

doc. XX), e che non si debba perciò procedere a ulteriori atti istruttori.

Il

ricorrente, e per esso il dott. __________, nega che al rapporto relativo alla

visita medica di chiusura del 5 agosto 2011 possa essere riconosciuto pieno

valore probatorio, nella misura in cui la valutazione dell’esigibilità

lavorativa del dott. __________ ivi contenuta, é stata formulata omettendo di

considerare lo stato della spalla destra, in particolare i reperti emersi

dall’esame ecografico del settembre 2012, e del ginocchio destro (cfr. doc. D 2

e doc. E).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che le obiezioni sollevate dallo specialista

consultato dall’assicurato, non siano suscettibili di mettere in discussione

l’affidabilità delle conclusioni a cui é giunto il medico di circondario dell’CO

1.

Innanzitutto,

per quanto riguarda la spalla destra, se é vero che l’ecografia

effettuata nel mese di settembre 2012 ha evidenziato la presenza di alterazioni a livello dei tendini sovraspinato e sottoscapolare (cfr. doc. C 2), la

dott.ssa __________ ha spiegato, in maniera convincente, che tali reperti

corrispondono alla cicatrizzazione non patologica delle strutture operate in

data 23 febbraio 2009 (allorquando l’insorgente era stato in effetti sottoposto

a un intervento di ricostruzione della cuffia rotatoria della spalla destra,

che aveva interessato proprio i tendini dei muscoli sovraspinato e sottoscapolare

- cfr. doc. 152 - fasc. 1 X).

D’altro

canto, occorre segnalare che, secondo una costante giurisprudenza, in materia

di assicurazione contro gli infortuni, i disturbi risentiti dall'assicurato

vengono di principio presi in considerazione (ad esempio, nell’ambito della

valutazione della sua capacità lavorativa) soltanto nella misura in cui

procedono da un danno alla salute oggettivamente dimostrabile (fra le

tante, cfr. STFA U 347/01 del 9 gennaio 2003 e U 429/00 del 13 marzo 2001).

In questo

contesto, non può essere ignorato che, in data 12 agosto 2009, il Prof. dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, autore dell’intervento

artroscopico del febbraio 2009, aveva dichiarato l’assicurato abile al lavoro

in misura del 50%, prevedendo una ripresa completa a decorrere dall’ottobre

2009.

(cfr. doc. 187). Al termine della degenza presso la Clinica __________ (24

novembre -12 dicembre 2009), i sanitari avevano constatato che l’evoluzione della

spalla destra era “… ottima con ulteriore e netto miglioramento, ora la

mobilità é praticamente nella norma ed il paziente accusa solo ancora una

minima dolenza a livello anteriore in corrispondenza del tendine lungo del

bicipite e solo sotto sforzo.” (doc. 206, p. 2 - fasc. 4). A margine della

consultazione dell’8 marzo 2011, a fronte dei disturbi fatti valere dall’assicurato

nella regione della spalla, rispettivamente dell’arto superiore destro, il

Prof. __________ aveva sottolineato di non aver potuto individuare un chiaro

sostrato anatomico-patologico (cfr. doc. 223 - fasc. 4). Infine, anche il dott.

__________ si era espresso in questo senso, in occasione della visita __________

di controllo del 20 aprile 2011 (cfr. doc. 226, p. 4 - fasc. 4: “Come già

constatato dal prof. __________ non si riscontra una patologia anatomica

strutturale a livello della spalla destra che potrebbe spiegare la persistente

sintomatologia algica e quindi ulteriori misure terapeutiche non possono

essere proposte.”; si veda pure il doc. 230, p. 5 - fasc. 4 - il corsivo é del

redattore).

Alla luce

di tutto quanto precede, appare plausibile l’affermazione del dott. __________

secondo la quale - tenuto conto del solo stato oggettivabile della

spalla destra -, RI 1 sarebbe persino in grado di riprendere l’esercizio della

professione di carrozziere (e, pertanto, a maggior ragione, di un’attività più

leggera, adeguata ai postumi infortunistici interessanti l’arto inferiore

sinistro).

Trattandosi

del ginocchio destro, a prescindere dalla circostanza che la RMN del 23

novembre 2012 non ha evidenziato rotture interessanti le strutture esaminate

(nel relativo referto si legge in effetti che il LCA appare assottigliato “senza

segni di interruzione di significato contingente di fibre” e che il corno

posteriore del menisco mediale presenta minime alterazioni degenerative

“senza segni di fissurazione” - cfr. doc. D 1), per cui é senz’altro

lecito interrogarsi circa la loro effettiva rilevanza clinica, la dott.ssa __________,

appositamente interrogata in proposito dal TCA, si é scostata dalla tesi

secondo la quale i reperti in questione costituirebbero una conseguenza indiretta

(nel senso che sarebbero stati causati da una deambulazione viziata determinata

dal danno al piede sinistro) dell’evento del 26 gennaio 2004 (cfr. allegato al

doc. XX). Del resto, lo stesso medico radiologo, riferendosi allo stato del

LCA, ha indicato che il suo assottigliamento é compatibile con degli “esiti

distrattivi”, dunque con gli esiti di una distorsione del ginocchio (non

imputabile all’infortunio del gennaio 2004, nel quale non risulta sia rimasto

in qualche modo coinvolto l’arto inferiore destro - cfr. doc. 6 - fasc. 3), ciò

che avvalora il parere del medico __________, secondo il quale non é possibile

addebitare l’assottigliamento di un legamento crociato anteriore a un

sovraccarico per deambulazione monopodolica (cfr. allegato al doc. XX).

Se ne

deduce che la valutazione dell’esigibilità lavorativa deve avvenire facendo

astrazione dai disturbi che RI 1 denuncia al ginocchio destro.

In esito

a quanto precede, occorre dunque concludere che, alternativamente alla

precedente professione di carrozziere, il ricorrente sarebbe pienamente in

grado di esercitare un’attività fisicamente medio-leggera dal profilo del

sollevamento/trasporto di pesi e del maneggio di attrezzi, da svolgere in

posizione prevalentemente seduta e che non comporti la necessità di camminare né

terreno accidentato né su lunghi tratti.

È

peraltro utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli

accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di

invalidità. In proposito, va rilevato che il Tribunale federale ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio

2003, consid. 4.7).

2.3.6

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1,

l'insorgente avrebbe guadagnato nel 2011, qualora non fosse rimasto vittima

degli infortuni assicurati, un importo annuo di fr. 64'211 (cfr. doc.

304.

- fasc. 6).

Questo

dato, non contestato e desunto da informazioni fornite direttamente dal datore

di lavoro (cfr. doc. 303 - fasc. 6), può senz’altro essere fatto proprio dal

TCA.

2.3.7

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda

sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129

V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.3.8

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

convenuto ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune

aziende ticinesi. Dai medesimi risulta che nelle attività sostitutive che

l'assicurato sarebbe in grado di esercitare tenuto conto dei postumi residuali

che interessano l’arto inferiore sinistro, e meglio il raffilatore presso la __________

di __________, l’aiuto montatore elettricista presso la __________ di __________,

il preparatore di cioccolata presso la ____________________, l’operatore

meccanico presso la ____________________ e il venditore magazziniere presso la __________di

__________, i dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2011, un

reddito annuo pari a fr. 53'765.40 (doc. 296 - fasc. 6).

D’altro canto, sempre in

conformità alla giurisprudenza suevocata, l'assicuratore infortuni ha fornito

informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che entrano in linea di

conto alla luce degli impedimenti presentati dall'assicurato, sul salario

massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella di cui al doc. 296 si evince che sono 66 i posti di

lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 33’799 e a fr. 71'016, e infine che quello medio è di

fr. 52'182.

Il TCA

constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF convenuto (fr.

53'765.40) è superiore del 2.94% rispetto alla media dei salari medi

(fr. 52'182).

In base

alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In

effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta

a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr.,

pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo

Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono

di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

In

conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella

documentazione medica agli atti, aspetto riguardo al quale l’insorgente non ha

d’altronde sollevato alcuna specifica obiezione (cfr. STF 8C_285/2010 del 6

settembre 2010) -, il reddito da invalido è stato validamente determinato in

base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 53'765.40.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa

modalità di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 53'765.40 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno

alla salute, e cioè fr. 64'211 (cfr. consid. 2.3.6.) - è del 16.26%,

arrotondato al 16% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una

rendita di invalidità proprio del 16%, il suo ricorso deve essere respinto su

questo punto.

È ancora utile segnalare

che, da parte dell’assicurazione per l’invalidità, l’assicurato é stato posto

al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2008, di mezza rendita dal 1°

ottobre 2009 e, nuovamente, di una rendita intera dal 1° gennaio 2010 limitatamente

al 30 novembre 2011, data in cui il relativo diritto é stato dichiarato estinto,

ritenuto un grado d’invalidità del 16% (cfr. allegati al doc. 284 - fasc. 6).

Riguardo al rimprovero che

il ricorrente muove all’Istituto assicuratore di non aver adeguatamente

approfondito la questione di una sua riqualifica professionale (cfr. doc. I, p.

2), questa Corte si limita a rilevare che la LAINF non prevede l’erogazione di

provvedimenti d’integrazione (cfr. Meyer-Blaser, Die Tragweite des Grundsatzes

"Eingliederung vor Rente" in: Rechtsfragen der Eingliederung

Behinderter, San Gallo 2000 p. 19; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 199).

2.4

Diritto all’indennità

per menomazione all’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una tabella

elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988

U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

L’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del proprio medico __________ __________,

ha negato al ricorrente il diritto all’IMI (cfr. doc. 317, p. 7 - fasc. 6).

In

occasione della visita medica di chiusura del 5 agosto 2011, il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha dichiarato che, né a livello della spalla

destra né a quello del piede sinistro, RI 1 presenta una menomazione

all’integrità di una gravità tale da fondare il diritto a un’indennità ex art.

24.

cpv. 1 LAINF (cfr. doc. 230, p. 5 - fasc. 4).

Con la

propria impugnativa, l’insorgente rimprovera all’CO 1 di non avere fornito “…

indicazioni sul calcolo effettuato per la valutazione della percentuale

indicata nella decisione.” (doc. I, p. 2).

Da parte

sua, il dott. __________, nella relazione medicolegale del 28 novembre 2012,

non é andato oltre l’affermare che la richiesta di un’IMI é motivata, “… stante

la sussistenza di una “menomazione permanente e notevole dell’integrità fisica”

conseguente alle polimenomazioni in atto.” (doc. D 2, p. 11).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA sottolinea che l'indennità per

menomazione dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò

significa che per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status

medico, la menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti,

stabilita in maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare

dell'IMI non dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì

da un apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai

disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione

sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Tenuto conto del principio

appena menzionato - posto che i disturbi fatti valere dall’assicurato alla spalla

destra non hanno trovato correlazione sul piano oggettivo (cfr., su questo

aspetto, il consid. 2.3.5.) -, é a ragione che il medico __________

ha negato, a quel livello, l’esistenza di una menomazione importante

all'integrità fisica.

Trattandosi

invece del piede sinistro, il TCA osserva che l’esame PET del 24 giugno 2011 ha consentito di oggettivare soltanto dei reperti giudicati compatibili con il sospetto clinico

di un’infiammazione cronica del tendine del flessore lungo dell’alluce, in

assenza di segni di artrosi (cfr. doc. 266 - fasc. 5: “Non patologici

iperaccumuli del tracciante a livello delle ulteriori strutture

osteo-legamentarie e muscolo-tendinee del piede sinistro.”; in questo senso, si

vedano pure gli esiti dell’esame di RMN del 13 settembre 2012 - doc. C 3).

Pertanto,

anche per quanto riguarda l’estremità inferiore sinistra, appare plausibile il

parere del dott. __________, il quale ha negato che fossero date le premesse per

assegnare un’IMI.

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata merita tutela anche nella

misura in cui all’insorgente é stata rifiutata l’IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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