35.2012.59
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
11 marzo 2013Italiano30 min
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Numero d'incarto:
35.2012.59
Data decisione, Autorità:
11.03.2013, TCA
Titolo:
Corretta decisione con la quale assicuratore ha negato aumento della rendita in vigore a seguito delle sequele di un nuovo sinistro, dato che la capacità lucrativa dell'interessato non risulta essere peggiorata rispetto alla situazione esistente dopo il primo infortunio
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 41 LAI
art. 22 LAINF
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.59
cr
Lugano
11 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 giugno
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
settembre 1989, RI 1, nato nel 1954 - dipendente dell'Impresa __________ in
qualità di falegname, assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 - è caduto
da una scala mentre era intento a posare una gelosia, riportando una frattura del
polso sinistro (doc. 1 - inc. 10).
Il caso è
stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Alla
chiusura del caso - sentito il parere del proprio
medico __________ - l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 21
dicembre 1992, cresciuta incontestata in giudicato, ha riconosciuto
all'assicurato una rendita di invalidità del 30% a far tempo dal 1° agosto 1992
e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15% (doc. 47 - inc. 10).
1.3. In data 28
maggio 2010, l’assicurato è rimasto vittima di un nuovo infortunio, riportando
delle fratture a livello del piede sinistro (doc. 1 - inc. 9), trattate
mediante osteosintesi il 2 giugno 2010 e il 25 agosto 2010 (doc. 6 e doc. 19 - inc.
9).
1.4. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, con decisione formale del 4
aprile 2012, l’CO 1 ha rifiutato di accordare all’assicurato una rendita di
invalidità combinata, in quanto i postumi dell’infortunio del 28 maggio 2010
non pregiudicano in modo aggiuntivo la capacità di guadagno già ridotta per gli
esiti dell’infortunio del 18 settembre 1989.
Con la
stessa decisione, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto all’assicurato, per
l’infortunio del 28 maggio 2010, un'indennità per menomazione dell'integrità
del 15% (doc. 123 - inc. 9).
A seguito
dell'opposizione interposta dall’ __________ per conto dell'assicurato (cfr.
doc. 126 - inc. 9), sentito il parere del proprio medico __________, l'assicuratore
infortuni, in data 25 giugno 2012, accogliendo parzialmente l’opposizione, ha
confermato il rifiuto di una rendita di invalidità combinata, ma ha, per contro,
attribuito un’indennità per menomazione dell’indennità del 20% anziché del 15%
come stabilito in precedenza (cfr. doc. 131 - inc. 9).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 16 agosto 2012, RI 1, rappresentato dal RA 1, ha chiesto
che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di invalidità del 60%
almeno, ritenuto che l’infortunio subito nel 2010 ha fortemente inciso sulla sua capacità lavorativa residua nello svolgimento di attività
confacenti.
Il
rappresentante del ricorrente ha infatti rilevato che l’interessato è
“fortemente limitato nella deambulazione e nel mantenimento della posizione
eretta”, motivo per il quale, a suo modo di vedere, non lo si può considerare
ancora pienamente abile al lavoro in attività adeguate, ma “si deve piuttosto
ammettere una notevole riduzione della capacità lavorativa residua di almeno il
50%, eventualmente maggiore” (doc. I).
1.6. In data 30
agosto 2012, il rappresentante dell’assicurato, a sostegno delle allegazioni
ricorsuali, ha trasmesso al TCA un referto medico del dr. __________ (doc.
III).
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. In data 7
novembre 2012 è pervenuto al TCA, per conoscenza, lo scritto con il quale il
Tribunale amministrativo federale ha invitato l’Ufficio dell’assicurazione per
l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero a inoltrare una risposta
al ricorso, unitamente all’incarto completo e a pronunciarsi sulla domanda di
sospensione della procedura formulata dal ricorrente (doc. VII).
1.9. In data 13
novembre 2012, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso al TCA un referto
dell’Ospedale __________ (doc. VIII).
1.10. Con scritto
del 29 novembre 2012, l’Istituto assicuratore, a conferma della correttezza della
decisione concernente l’esigibilità lavorativa dell’interessato, ha trasmesso
al TCA l’apprezzamento medico del dr. __________ (doc. X + bis).
1.11. In data 11
dicembre 2012, il rappresentante dell’assicurato, preso atto delle
considerazioni espresse dal dr. __________, ha rilevato di mantenere
integralmente il ricorso (doc. XII).
Questo
scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’assicuratore LAINF (doc. XIII),
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore
convenuto era legittimato a dichiarare l’assicurato abile al lavoro nei limiti
della rendita di invalidità in vigore e, di fatto, a negare un aumento di
quest’ultima in considerazione delle sequele del sinistro del 28 maggio 2010.
Non è
invece oggetto di contestazione fra le parti e non deve, quindi, essere
ulteriormente approfondita da questo Tribunale la questione dell’entità
dell’indennità per menomazione dell’integrità, fissata dall’assicuratore
infortuni al 20%.
2.3. Secondo
l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o
ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa
norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale
prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà
corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22
LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in
deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal
mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione
(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per
costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41
LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia
disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.
446s.).
2.4. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (DTF 130 V 343
consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a; 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini
professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in
attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo
stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto
una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da
invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.5. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità
iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi
citata).
2.6. Per rivedere
una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le
circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.7. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta (DTF 130 V
343 consid. 3.5.2 e 125 V 368 consid. 2 con riferimento).
Tanto nel
fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I
mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad
esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le
insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della
commisurazione dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio
(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta,
infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso
causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con
l'infortunio).
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti (vedi pure STF 8C_244/2012 del 14 gennaio
2013, consid. 2.2).
2.9. Per tenere
conto del pregiudizio economico cagionato dai postumi dell’infortunio del 18
settembre 1989, l’CO 1, con decisione del 21 dicembre 1992, cresciuta
incontestata in giudicato, aveva posto RI 1 al beneficio di una rendita di
invalidità del 30% a contare dal 1° agosto 1992 (doc. 47 - inc. 10).
Dalle
tavole processuali emerge che il 16 maggio 1991, l’insorgente era stato
sottoposto alla visita __________ di chiusura a cura del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia.
In
quell’occasione, il medico __________ aveva diagnosticato uno, citiamo: “stato
dopo frattura pluriframmentaria articolare ditale del radio e ulna sinistra il
18.9.1989, curata conservativamente con notevole raccorciamento del radio sin.;
stato dopo osteotomia di raccorciamento dell’ulna il 31.8.1990.” (doc. 30 -
inc. 10).
Quanta all’esigibilità
lavorativa, il dr. __________ aveva considerato che:
"
L’assicurato non è più in grado di svolgere un
lavoro pesante con il braccio sin., il polso sin. non è più caricabile. Non può
eseguire lavori con apparecchiature vibranti, usare cacciaviti grossi o
martelli, oppure eseguire lavori per i quali dovrebbe subire colpi e
contraccolpi alla radiocarpica sin.. Potrebbe svolgere un lavoro leggero, che
non richiede sforzi con il braccio sin., per es. di meccanica fine, di
falegnameria leggera, industriale con apparecchiature automatiche, lavori come
magazziniere per materiale di meccanica fine.
Per un lavoro confacente l’assicurato potrebbe
rendere praticamente al 100%”.
(doc. 30 -
inc. 10)
Nel
successivo apprezzamento medico del 28 febbraio 1992, il dr. __________ aveva
ribadito che “il referto e gli impedimenti sono ancora quelli già esposti
estesamente in occasione della visita di chiusura del 16.5.1991”, aggiungendo
che “l’esigibilità rimane invariata. Un rendimento anche come falegname, con
mansioni leggere, è esigibile almeno in misura del 50%-70%” (cfr. doc. 38 - inc.
10).
Ritenuto
che l’assicurato, dopo l’infortunio, aveva continuato a lavorare come
falegname, ma con un rendimento ridotto nella misura del 30% (visto che “la
ditta fa valere una diminuzione del rendimento del 30% che, stando alle
conclusioni mediche, corrisponde più o meno allo stato postinfortunistico”
(cfr. doc. 44 e 45 – inc. 10), il tasso di invalidità in questione era quindi
stato stabilito al 30% (doc. 47 – inc. 10).
2.10. Al precedente considerando
sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, nel 1992, l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità LAINF del 30% dal 1°
agosto 1992.
Si tratta
ora di esaminare la situazione esistente fino al mese di giugno 2012 (momento
in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata).
L’CO 1,
con decisione del 4 aprile 2012, confermata con decisione su opposizione del 25
giugno 2012, ha rifiutato di aumentare il grado di invalidità dell’assicurato,
nonostante il nuovo infortunio subito al piede sinistro il 28 maggio 2010 – a
seguito del quale l’interessato non può più svolgere la precedente attività di
falegname - in quanto la capacità lavorativa residua nello svolgimento di
attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, non è
peggiorata rispetto al passato.
In
occasione della visita medica di chiusura del 23 settembre 2011, il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano, poste le diagnosi di “esiti da
infortunio professionale su caduta dall’altezza di circa 6 m del 28 maggio 2010 con importante lesione complessa del piede sinistro, frattura e lussazione
perinavicolare del tarso, frattura pluriframmentaria osso cuboide, lesioni
osteocondrali di grado IV all’astragalo piede sinistro; il 2 giugno 2010 riduzione
ed osteosintesi piede sinistro con una placca di ricostruzione 2.7 mm in titanio, astragalo M1 e fili di Kirschner al cuboide (dr.ssa __________, specialista
ortopedia FMH); in data 25 agosto 2010 AMO e riposizionamento con collocamento
di una nuova placca mediale al piede sinistro (dr.ssa __________); il 7 marzo
2011 asportazione del materiale di osteosintesi sempre dr.ssa __________;
importante artrosi a livello della radice del piede medio piede articolazione
Chopart, con artrosi specialmente talonavicolare e anche fra osso navicolare e
osso cuneiforme mediale piede sinistro (recenti esami radiologici del 13 luglio
2011, esame TAC della caviglia piede sinistro del 6 maggio 2011)”, ha
considerato che, come anche stabilito dai medici della Clinica di __________,
l’attività di falegname svolta dall’assicurato non è più esigibile, mentre lo
stesso potrebbe svolgere a tempo pieno un’attività leggera-media adeguata,
precisando che egli “può lavorare in lavori e in attività con in parte stare
seduto almeno al 50%, senza attività in posizione accovacciata o sulle
ginocchia o con ripetuta salita di scale o scale a pioli, non può marciare su
terreni irregolari” (doc. 96 - inc. 9).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. __________,
specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza
nella medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da
supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere
a degli ulteriori atti istruttori.
In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA
dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella
causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV
Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.
SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
La
valutazione del dr. __________, del resto, è stata pure condivisa, al termine
di un soggiorno stazionario, dai medici della Clinica di __________, i quali,
nel referto del 9 agosto 2011, hanno concluso che l’assicurato non può più
svolgere la sua attività di falegname – aiuto falegname, ma è invece abile al
lavoro per lavori leggeri e medi durante tutto l’arco della giornata, in misura
completa (doc. 87 – inc. 10).
L’esigibilità
lavorativa sopra esposta è poi stata nuovamente ribadita dal dr. __________ sia
nell’apprezzamento medico del 23 dicembre 2011 - nel quale ha indicato che “non
vi sono nuovi elementi di giudizio atti a rivedere o modificare le mie
conclusioni espresse in occasione della visita medica di chiusura del
23.9.2011. Situazione stabilizzata, ulteriori accertamenti clinici diagnostici
ora non necessari” (doc. 115 - inc. 9) – sia in quello dell’8 giugno 2012 – nel
quale, dopo avere analizzato il referto della TAC alla caviglia del piede sinistro
del 26 aprile 2012 e il rapporto del 9 maggio 2012 del dr. __________, ha
osservato che “l’esigenza complessiva di lavoro espressa nel mio apprezzamento
medico del 23.12.2011 non viene modificata, viene ritenuta valida anche
valutando il recente esame strumentale sopramenzionato, descritto sopra
all’esame TAC, l’esigibilità lavorativa espressa tiene conto anche di queste
problematiche e rimane quindi valida” (doc. 130 - inc. 9).
Le
conclusioni del dr. __________ non possono essere messe in dubbio dalle censure
ricorsuali a proposito del fatto che l’interessato sarebbe “fortemente limitato
nella deambulazione e nel mantenimento della posizione eretta”, motivo per il
quale la riduzione della “capacità lavorativa residua dovrebbe essere del 50%,
eventualmente maggiore” (doc. I).
Queste
critiche del patrocinatore del ricorrente, come giustamente rilevato
dall’assicuratore infortuni, non possono essere condivise, dato che “non
sussiste alcun motivo che permetta di ammettere che un’artrosi ad un piede impedisca
di svolgere un lavoro leggero sull’arco di un’intera giornata” (doc. V).
Il TCA
rileva, infatti, che il medico __________ dell’assicuratore infortuni ha tenuto
conto delle limitazioni funzionali invocate dal rappresentante
dell’interessato, rilevando, nell’apprezzamento del 23 settembre 2011, che “l’assicurato
può lavorare in lavori e in attività con in parte stare seduto almeno al 50%” e
“non può marciare su terreni irregolari” (doc. 96 – inc. 9), mentre,
nell’apprezzamento medico del 23 dicembre 2011, a proposito della posizione e mobilità, ha precisato che è esigibile “posizione
seduta/inclinata in avanti spesso, posizione in piedi/inclinata in avanti
spesso, cambiando le due posizioni in alternanza, posizione inginocchiata e di
flessione delle ginocchia non possibile. Posizione seduta senza limitazione,
posizione in piedi senza limitazione e con cambio fra le due posizioni e
posizione a libera scelta. Spostamento fino a 50 metri senza limitazione, oltre i 50 metri spesso, camminare su lunghi tratti di raro-mai,
camminare su terreno accidentato mai, salire le scale di raro, scale a pioli di
Considerandi
raro-mai” (doc. 115 – inc. 9).
Nemmeno
possono essere condivise le critiche sollevate dal dr. __________, medico
chirurgo di __________, il quale, nel rapporto medico del 23 agosto 2012, ha indicato che “il quadro clinico attuale di grave disfunzionalità di caviglia e piede, con
ripercussione rachidea, rende ragione di ampia difficoltà del soggetto ad
espletare anche le più comuni attività di vita quotidiana ed igiene personale,
e logicamente la possibilità molto parziale di esecuzione della maggior parte
delle attività lavorative, anche se leggere e sedentarie” (doc. B).
Queste
considerazioni, del tutto generiche e non motivate, non sono, a mente del TCA,
in grado di mettere in dubbio la valutazione eseguita dal dr. __________, tanto
più che, con apprezzamento medico del 23 novembre 2012, lo stesso dr. __________
ha nuovamente confermato la correttezza delle proprie conclusioni, rilevando espressamente
che “si conferma quindi integralmente l’esigibilità lavorativa formulata il
23.12.2011
sul mio rapporto di apprezzamento” (doc. X/bis).
Pertanto,
alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro,
fornita dal dr. __________ - per il quale l’assicurato sarebbe in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata, principalmente sedentaria, così da
risparmiare l’arto inferiore sinistro - può validamente costituire da base al
giudizio che è ora chiamato a rendere.
Nonostante
quindi l’infortunio del 28 maggio 2010 abbia comportato un peggioramento della
capacità lavorativa dell’assicurato nella sua abituale attività di falegname,
resta il fatto che il ricorrente deve essere considerato in grado di svolgere,
a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera
adeguata.
Riguardo
alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue
condizioni di salute, va qui rilevato che
specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di
servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente
assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e
che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi
(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo
ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
È poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il
Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua
giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha
confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:
"
8.2
Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già
ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza
DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).
Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato
o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente
offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir
eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi
fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.
482.
consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
Questa
Corte deve ancora verificare se, riferendosi al mercato generale del lavoro, il
grado d’invalidità dell’assicurato subisce una notevole modificazione
(art. 17 cpv. 1 LPGA), tale da giustificare un aumento della rendita in vigore,
oppure no (cfr. DTF 133 V 545).
2.11
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente
avrebbe guadagnato, nel 2012 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI
2002.
U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni
assicurati, un importo annuo di fr. 71'703, così calcolato: “in
base ai dati forniti a suo tempo dal datore di lavoro dove l’assicurato ha
avuto il primo infortunio, visti gli aumenti previsti dalle CCL per il periodo
2000/2011 e un adeguamento al rincaro per il 2012 quantificato prudenzialmente
in misura dell’1.3%, il guadagno senza infortunio è stato fissato in fr. 31.-- all’ora
rispettivamente in fr. 71'703.-- l’anno (fr. 31.-- x 2'313 ore così come
previsto dalla CCL)” (doc. A1).
Questo
dato, desunto dalle informazioni fornite a suo tempo direttamente dal datore di
lavoro e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal
TCA.
2.12
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.12.1
Dalle tavole processuali
risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 62'765.09 il reddito da
invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, e operando
successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale.
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure
a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'826.12
e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'568.--.
L’assicurato,
quale falegname, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 71'703.--/anno per
un’occupazione a tempo pieno.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella
TA 1 2010, p.to 31, livello di qualifica 4: fr. 5’001 riportato su 41.4
ore/settimana = fr. 5’176.04 x 12 mesi = fr. 62'112.42 + adeguamento
all'indice dei salari nominali = fr. 63’486.35).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
2.12.2
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%
sul reddito statistico da invalido, “… tenuto conto dei postumi dell’infortunio
e dello statuto di frontaliere, …” (doc. A1, p. 5).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
Del
resto, nella sentenza I 277/01 del 26 novembre 2003, il TFA ha definito troppo
generosa una decurtazione del 20%, trattandosi di un assicurato
cinquantenne, frontaliero, la cui capacità lavorativa era limitata anche in
attività sostitutive adeguate (abilità del 70%).
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a
fr. 53'182.80 (85% di fr. 62'568).
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 53'182.80 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 71'703.-- - risulta essere
del 25.83%, arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
In queste
condizioni, assodato che, rispetto alla situazione esistente al momento della
costituzione della rendita di invalidità, nonostante il nuovo infortunio del 18
maggio 2010, la capacità lucrativa dell’assicurato non risulta essere
peggiorata rispetto alla situazione esistente dopo l’infortunio del 18
settembre 1989, occorre concludere che non vi è spazio per l’attribuzione di una
rendita di invalidità combinata.
Pertanto, nella misura in
cui l’CO 1 si è rifiutato di aumentare la rendita di invalidità del 30% a suo
tempo riconosciuta all'assicurato, la decisione su opposizione impugnata deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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