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Decisione

35.2012.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 marzo 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a

una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

Non si

tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad

esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le

insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della

commisurazione dell'invalidità.

Ciò che

importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio

(art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta,

infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso

causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con

l'infortunio).

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti (vedi pure STF 8C_244/2012 del 14 gennaio

2013, consid. 2.2).

2.9. Per tenere

conto del pregiudizio economico cagionato dai postumi dell’infortunio del 18

settembre 1989, l’CO 1, con decisione del 21 dicembre 1992, cresciuta

incontestata in giudicato, aveva posto RI 1 al beneficio di una rendita di

invalidità del 30% a contare dal 1° agosto 1992 (doc. 47 - inc. 10).

Dalle

tavole processuali emerge che il 16 maggio 1991, l’insorgente era stato

sottoposto alla visita __________ di chiusura a cura del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia.

In

quell’occasione, il medico __________ aveva diagnosticato uno, citiamo: “stato

dopo frattura pluriframmentaria articolare ditale del radio e ulna sinistra il

18.9.1989, curata conservativamente con notevole raccorciamento del radio sin.;

stato dopo osteotomia di raccorciamento dell’ulna il 31.8.1990.” (doc. 30 -

inc. 10).

Quanta all’esigibilità

lavorativa, il dr. __________ aveva considerato che:

"

L’assicurato non è più in grado di svolgere un

lavoro pesante con il braccio sin., il polso sin. non è più caricabile. Non può

eseguire lavori con apparecchiature vibranti, usare cacciaviti grossi o

martelli, oppure eseguire lavori per i quali dovrebbe subire colpi e

contraccolpi alla radiocarpica sin.. Potrebbe svolgere un lavoro leggero, che

non richiede sforzi con il braccio sin., per es. di meccanica fine, di

falegnameria leggera, industriale con apparecchiature automatiche, lavori come

magazziniere per materiale di meccanica fine.

Per un lavoro confacente l’assicurato potrebbe

rendere praticamente al 100%”.

(doc. 30 -

inc. 10)

Nel

successivo apprezzamento medico del 28 febbraio 1992, il dr. __________ aveva

ribadito che “il referto e gli impedimenti sono ancora quelli già esposti

estesamente in occasione della visita di chiusura del 16.5.1991”, aggiungendo

che “l’esigibilità rimane invariata. Un rendimento anche come falegname, con

mansioni leggere, è esigibile almeno in misura del 50%-70%” (cfr. doc. 38 - inc.

10).

Ritenuto

che l’assicurato, dopo l’infortunio, aveva continuato a lavorare come

falegname, ma con un rendimento ridotto nella misura del 30% (visto che “la

ditta fa valere una diminuzione del rendimento del 30% che, stando alle

conclusioni mediche, corrisponde più o meno allo stato postinfortunistico”

(cfr. doc. 44 e 45 – inc. 10), il tasso di invalidità in questione era quindi

stato stabilito al 30% (doc. 47 – inc. 10).

2.10. Al precedente considerando

sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, nel 1992, l'assegnazione all'assicurato di una rendita di invalidità LAINF del 30% dal 1°

agosto 1992.

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente fino al mese di giugno 2012 (momento

in cui è stata emanata la decisione su opposizione impugnata).

L’CO 1,

con decisione del 4 aprile 2012, confermata con decisione su opposizione del 25

giugno 2012, ha rifiutato di aumentare il grado di invalidità dell’assicurato,

nonostante il nuovo infortunio subito al piede sinistro il 28 maggio 2010 – a

seguito del quale l’interessato non può più svolgere la precedente attività di

falegname - in quanto la capacità lavorativa residua nello svolgimento di

attività leggere adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali, non è

peggiorata rispetto al passato.

In

occasione della visita medica di chiusura del 23 settembre 2011, il dr. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano, poste le diagnosi di “esiti da

infortunio professionale su caduta dall’altezza di circa 6 m del 28 maggio 2010 con importante lesione complessa del piede sinistro, frattura e lussazione

perinavicolare del tarso, frattura pluriframmentaria osso cuboide, lesioni

osteocondrali di grado IV all’astragalo piede sinistro; il 2 giugno 2010 riduzione

ed osteosintesi piede sinistro con una placca di ricostruzione 2.7 mm in titanio, astragalo M1 e fili di Kirschner al cuboide (dr.ssa __________, specialista

ortopedia FMH); in data 25 agosto 2010 AMO e riposizionamento con collocamento

di una nuova placca mediale al piede sinistro (dr.ssa __________); il 7 marzo

2011 asportazione del materiale di osteosintesi sempre dr.ssa __________;

importante artrosi a livello della radice del piede medio piede articolazione

Chopart, con artrosi specialmente talonavicolare e anche fra osso navicolare e

osso cuneiforme mediale piede sinistro (recenti esami radiologici del 13 luglio

2011, esame TAC della caviglia piede sinistro del 6 maggio 2011)”, ha

considerato che, come anche stabilito dai medici della Clinica di __________,

l’attività di falegname svolta dall’assicurato non è più esigibile, mentre lo

stesso potrebbe svolgere a tempo pieno un’attività leggera-media adeguata,

precisando che egli “può lavorare in lavori e in attività con in parte stare

seduto almeno al 50%, senza attività in posizione accovacciata o sulle

ginocchia o con ripetuta salita di scale o scale a pioli, non può marciare su

terreni irregolari” (doc. 96 - inc. 9).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che la valutazione espressa dal dr. __________,

specialista nella materia che qui interessa e che vanta una notevole esperienza

nella medicina infortunistica e assicurativa, possa validamente costituire da

supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere

a degli ulteriori atti istruttori.

In

proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.

SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La

valutazione del dr. __________, del resto, è stata pure condivisa, al termine

di un soggiorno stazionario, dai medici della Clinica di __________, i quali,

nel referto del 9 agosto 2011, hanno concluso che l’assicurato non può più

svolgere la sua attività di falegname – aiuto falegname, ma è invece abile al

lavoro per lavori leggeri e medi durante tutto l’arco della giornata, in misura

completa (doc. 87 – inc. 10).

L’esigibilità

lavorativa sopra esposta è poi stata nuovamente ribadita dal dr. __________ sia

nell’apprezzamento medico del 23 dicembre 2011 - nel quale ha indicato che “non

vi sono nuovi elementi di giudizio atti a rivedere o modificare le mie

conclusioni espresse in occasione della visita medica di chiusura del

23.9.2011. Situazione stabilizzata, ulteriori accertamenti clinici diagnostici

ora non necessari” (doc. 115 - inc. 9) – sia in quello dell’8 giugno 2012 – nel

quale, dopo avere analizzato il referto della TAC alla caviglia del piede sinistro

del 26 aprile 2012 e il rapporto del 9 maggio 2012 del dr. __________, ha

osservato che “l’esigenza complessiva di lavoro espressa nel mio apprezzamento

medico del 23.12.2011 non viene modificata, viene ritenuta valida anche

valutando il recente esame strumentale sopramenzionato, descritto sopra

all’esame TAC, l’esigibilità lavorativa espressa tiene conto anche di queste

problematiche e rimane quindi valida” (doc. 130 - inc. 9).

Le

conclusioni del dr. __________ non possono essere messe in dubbio dalle censure

ricorsuali a proposito del fatto che l’interessato sarebbe “fortemente limitato

nella deambulazione e nel mantenimento della posizione eretta”, motivo per il

quale la riduzione della “capacità lavorativa residua dovrebbe essere del 50%,

eventualmente maggiore” (doc. I).

Queste

critiche del patrocinatore del ricorrente, come giustamente rilevato

dall’assicuratore infortuni, non possono essere condivise, dato che “non

sussiste alcun motivo che permetta di ammettere che un’artrosi ad un piede impedisca

di svolgere un lavoro leggero sull’arco di un’intera giornata” (doc. V).

Il TCA

rileva, infatti, che il medico __________ dell’assicuratore infortuni ha tenuto

conto delle limitazioni funzionali invocate dal rappresentante

dell’interessato, rilevando, nell’apprezzamento del 23 settembre 2011, che “l’assicurato

può lavorare in lavori e in attività con in parte stare seduto almeno al 50%” e

“non può marciare su terreni irregolari” (doc. 96 – inc. 9), mentre,

nell’apprezzamento medico del 23 dicembre 2011, a proposito della posizione e mobilità, ha precisato che è esigibile “posizione

seduta/inclinata in avanti spesso, posizione in piedi/inclinata in avanti

spesso, cambiando le due posizioni in alternanza, posizione inginocchiata e di

flessione delle ginocchia non possibile. Posizione seduta senza limitazione,

posizione in piedi senza limitazione e con cambio fra le due posizioni e

posizione a libera scelta. Spostamento fino a 50 metri senza limitazione, oltre i 50 metri spesso, camminare su lunghi tratti di raro-mai,

camminare su terreno accidentato mai, salire le scale di raro, scale a pioli di

Considerandi

raro-mai” (doc. 115 – inc. 9).

Nemmeno

possono essere condivise le critiche sollevate dal dr. __________, medico

chirurgo di __________, il quale, nel rapporto medico del 23 agosto 2012, ha indicato che “il quadro clinico attuale di grave disfunzionalità di caviglia e piede, con

ripercussione rachidea, rende ragione di ampia difficoltà del soggetto ad

espletare anche le più comuni attività di vita quotidiana ed igiene personale,

e logicamente la possibilità molto parziale di esecuzione della maggior parte

delle attività lavorative, anche se leggere e sedentarie” (doc. B).

Queste

considerazioni, del tutto generiche e non motivate, non sono, a mente del TCA,

in grado di mettere in dubbio la valutazione eseguita dal dr. __________, tanto

più che, con apprezzamento medico del 23 novembre 2012, lo stesso dr. __________

ha nuovamente confermato la correttezza delle proprie conclusioni, rilevando espressamente

che “si conferma quindi integralmente l’esigibilità lavorativa formulata il

23.12.2011

sul mio rapporto di apprezzamento” (doc. X/bis).

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per

quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro,

fornita dal dr. __________ - per il quale l’assicurato sarebbe in grado di

svolgere un’attività lavorativa adeguata, principalmente sedentaria, così da

risparmiare l’arto inferiore sinistro - può validamente costituire da base al

giudizio che è ora chiamato a rendere.

Nonostante

quindi l’infortunio del 28 maggio 2010 abbia comportato un peggioramento della

capacità lavorativa dell’assicurato nella sua abituale attività di falegname,

resta il fatto che il ricorrente deve essere considerato in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa leggera

adeguata.

Riguardo

alla possibilità per l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue

condizioni di salute, va qui rilevato che

specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di

servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente

assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e

che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi

(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo

ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato

o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

Questa

Corte deve ancora verificare se, riferendosi al mercato generale del lavoro, il

grado d’invalidità dell’assicurato subisce una notevole modificazione

(art. 17 cpv. 1 LPGA), tale da giustificare un aumento della rendita in vigore,

oppure no (cfr. DTF 133 V 545).

2.11

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente

avrebbe guadagnato, nel 2012 (cfr., a questo proposito, DTF 128 V 174 = RAMI

2002.

U 467, p. 511ss.), qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni

assicurati, un importo annuo di fr. 71'703, così calcolato: “in

base ai dati forniti a suo tempo dal datore di lavoro dove l’assicurato ha

avuto il primo infortunio, visti gli aumenti previsti dalle CCL per il periodo

2000/2011 e un adeguamento al rincaro per il 2012 quantificato prudenzialmente

in misura dell’1.3%, il guadagno senza infortunio è stato fissato in fr. 31.-- all’ora

rispettivamente in fr. 71'703.-- l’anno (fr. 31.-- x 2'313 ore così come

previsto dalla CCL)” (doc. A1).

Questo

dato, desunto dalle informazioni fornite a suo tempo direttamente dal datore di

lavoro e non contestato dal ricorrente, può senz’altro essere fatto proprio dal

TCA.

2.12

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.12.1

Dalle tavole processuali

risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 62'765.09 il reddito da

invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, e operando

successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale.

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure

a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'826.12

e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'568.--.

L’assicurato,

quale falegname, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 71'703.--/anno per

un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari per un'attività equivalente (Tabella

TA 1 2010, p.to 31, livello di qualifica 4: fr. 5’001 riportato su 41.4

ore/settimana = fr. 5’176.04 x 12 mesi = fr. 62'112.42 + adeguamento

all'indice dei salari nominali = fr. 63’486.35).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

2.12.2

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%

sul reddito statistico da invalido, “… tenuto conto dei postumi dell’infortunio

e dello statuto di frontaliere, …” (doc. A1, p. 5).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

Del

resto, nella sentenza I 277/01 del 26 novembre 2003, il TFA ha definito troppo

generosa una decurtazione del 20%, trattandosi di un assicurato

cinquantenne, frontaliero, la cui capacità lavorativa era limitata anche in

attività sostitutive adeguate (abilità del 70%).

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a

fr. 53'182.80 (85% di fr. 62'568).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 53'182.80 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 71'703.-- - risulta essere

del 25.83%, arrotondato al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

In queste

condizioni, assodato che, rispetto alla situazione esistente al momento della

costituzione della rendita di invalidità, nonostante il nuovo infortunio del 18

maggio 2010, la capacità lucrativa dell’assicurato non risulta essere

peggiorata rispetto alla situazione esistente dopo l’infortunio del 18

settembre 1989, occorre concludere che non vi è spazio per l’attribuzione di una

rendita di invalidità combinata.

Pertanto, nella misura in

cui l’CO 1 si è rifiutato di aumentare la rendita di invalidità del 30% a suo

tempo riconosciuta all'assicurato, la decisione su opposizione impugnata deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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