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Decisione

35.2012.60

Incidente stradale con, in particolare, trauma cranico commotivo. Disturbi neurologici (blocco totale del corpo di qualche secondo) privi di correlato organico e non inquadrabili nella diagnosi di epi

4 settembre 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori somatici

persistenti;

la cura medica errata che

aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

il decorso sfavorevole

della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

il grado e la durata

dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è necessario

tener conto di tutti i criteri summenzionati. A seconda delle circostanze ne

può bastare un unico per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine

psichica. Nel caso in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza

particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale

tanto più, quanto meno grave sia l'infortunio. Se per esempio l'infortunio di

grado medio è al limite della categoria degli eventi insignificanti o leggeri,

gli altri criteri oggettivi da ritenere devono essere adempiuti cumulativamente

o rivestire un'intensità particolare perché l'adeguatezza possa essere

riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 p. 215, U 42/86 consid. 8c/bb; RtiD 2004 I

no. 66 p. 204 seg., U 176/02 consid. 2.6 con riferimenti).

2.10. Nel valutare

l'adeguatezza del legame causale, occorre procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso all’assicurato il 16 settembre 2008.

Questa la

descrizione dell’evento che risulta dal rapporto di polizia del 27 ottobre

2008:

"

Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente

si precisa esservi stata una collisione fra questa moto e la nostra vettura di

servizio.

L’auto di polizia al momento del fatto stava

effettuando una corsa d’urgenza per recarsi sul luogo di un avvenimento che,

data la fattispecie, richiedeva una celerità d’intervento.

(…).

Al momento in cui ricevevano questo ordine si

trovavano fermi al semaforo posto all’altezza del ristorante “__________” ad

una ventina di metri di distanza dal luogo del sinistro. Inseriti i segnali

prioritari (faro blu e bitono) svoltavano a sinistra su __________ e, percorso

il breve tratto rettilineo, giungevano all’intersezione dove é avvenuto

l’incidente.

Siccome il semaforo che li riguardava aveva

acceso la luce rossa avanzavano lentamente per dare la possibilità ai veicoli

provenienti sulla principale di concedere loro la precedenza.

Visto che una vettura circolante sulla corsia più

vicina si arrestava per farli passare procedevano lentamente in avanti per

poter scorgere se la corsia più lontana fosse libera.

Per accertarsi che non vi fossero veicoli in

arrivo si fermavano al centro della strada.

In quel frangente, alla loro sinistra,

sopraggiungeva il motociclista RI 1, il quale, trovandosi ostruito il

passaggio, frenava bruscamente ma il tentativo di evitare di andare a

collidervi contro risultava infruttuoso. Pertanto il mezzo meccanico e il suo

conducente andavano a sbattere contro la fiancata sinistra dell’auto.”

(doc. 17,

p. 4)

RI 1, sedato

sul posto a causa del suo stato di agitazione psicomotoria, é stato trasportato

in ambulanza presso l’Ospedale regionale di __________, i cui sanitari hanno

diagnosticato un trauma cranico commotivo, una frattura del radio distale di

destra, una lussazione dell’articolazione interfalangea del dito medio della

mano sinistra, una contusione polmonare, nonché un’enfisema prevertebrale. L’assicurato

é stato dimesso già il 19 settembre 2008 in buone condizioni generali (cfr. doc. 10).

Il 23

settembre 2008 (e sino al 25 settembre 2008), egli é stato nuovamente

ricoverato per sottoporsi all’intervento di osteosintesi al radio distale

destro (cfr. doc. 12).

L’insorgente

ha ripreso a lavorare il 10 novembre 2008 (cfr. doc. 18), rispettivamente il 13

gennaio 2009, dopo una breve ricaduta (dovuta a dolori al dito medio della mano

sinistra) (cfr. doc. 23).

La

contusione polmonare non ha lasciato sequele (si veda la perizia 8 luglio 2009

del pneumologo dott. __________ - doc. 46), come non le hanno del resto lasciate

l’enfisema prevertebrale (cfr. doc. 10, p. 2) e la lussazione a livello del

dito medio sinistro (cfr. doc. 90, p. 2). Per quanto riguarda la frattura del

radio distale destro, l’insorgente ha invece reliquato una lieve irritazione

del nervo mediano all’altezza del canale carpale con limitazione della funzione

del polso e calo della forza (doc. 232 e doc. 238).

Tenendo in considerazione

le lesioni riportate e la dinamica del sinistro, nonché ricordato che si deve

fare astrazione da come l'assicurato ha avvertito lo choc traumatico (cfr. RAMI

1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso a RI 1 non può essere

classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un

infortunio di media gravità in senso stretto.

Si

osserva che la Corte federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da

Considerandi

un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva

riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico

con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al

labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. L’Alta Corte ha

parimenti qualificato di grado medio il sinistro in cui un assicurato é stato

investito da un’automobile che viaggiava a una velocità di 40-50 km/h, lamentando un trauma cranico semplice con perdita di conoscenza, nonché delle fratture a

livello costale, del collo del perone, del naso e dell’acromion sinistro (STF U

128/03 del 23 settembre 2004 consid. 5.2.2). In un altro giudizio U 142/03 del

12.

gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado medio,

escludendo però che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli

eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da

un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. La

nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una

sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la

strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era

scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una

vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente

intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato

all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle

contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

In una

sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV

Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno

parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti

almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

Occorre

preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993.

U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

L’infortunio

occorso all’insorgente non risulta particolarmente drammatico o spettacolare.

Il TFA è del resto giunto alla medesima conclusione nel caso, citato in

precedenza, di un motociclista scontratosi con un’autovettura che, nello

svoltare a sinistra, gli aveva tagliato la strada (cfr. STFA U 183/00 del 29

gennaio 2001 consid. 3.5).

Quelle

riportate dal ricorrente - in sostanza un trauma cranico commotivo, la frattura

del radio distale di destra e la lussazione dell’articolazione interfalangea

del dito medio a sinistra -,

non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a

provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., a mero titolo

esemplificativo, la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2 riguardante

un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva

accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una

serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte

sinistra del volto).

Dalle

carte processuali neppure risulta che l'assicurato sia rimasto vittima di una cura

medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Per

quanto attiene alla durata della cura medica, quest’ultima non é stata

eccezionalmente lunga. Infatti, dopo le cure iniziali

che hanno necessitato di due brevi degenze presso l’Ospedale

regionale di __________ (16-19 settembre 2008 e 23-25 settembre 2008; la

rimozione del materiale di osteosintesi, avvenuta l’11 maggio 2010, é stata

eseguita ambulatorialmente), la terapia é essenzialmente consistita in sedute ambulatoriali

di ergoterapia (nell’incarto risulta documentato un solo ciclo [iniziato il 6

ottobre 2008 - cfr. doc. 13], secondo la perizia di parte del Prof. dott. __________,

le cure riabilitative sarebbero proseguite sino al 31 gennaio 2009 [cfr. doc.

31, p. 4]), oltre all’assunzione di farmaci per controllare i dolori e la nota

sintomatologia neurologica. Al riguardo, va segnalato che, secondo la

giurisprudenza federale, in questo contesto deve essere considerato esclusivamente

il trattamento terapeutico necessario. Non ne fanno parte i provvedimenti

diagnostici, né le semplici visite di controllo presso il medico (cfr. STF 8C_934/2010

dell’8 novembre 2011 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati). D’altro canto,

l’assunzione di medicamenti antalgici e la prescrizione di trattamenti basati

su manipolazioni sono state giudicate insufficienti per l’adempimento del

criterio in questione, anche se hanno avuto una certa durata (cfr. STF 8C_577/2007

del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato).

Nemmeno

il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa

dovuta alle lesioni fisiche é soddisfatto. In proposito,

il TCA osserva che, terminate le cure mediche iniziali, RI 1 ha ripreso il proprio lavoro a tempo pieno già a decorrere dal 10

novembre 2008 (cfr. doc. 18), attività proseguita - eccezion fatta per i

periodi 18 dicembre 2008-12 gennaio 2009 e 12-30 agosto 2009 (corrispondenti

alla ricaduta del 30 dicembre 2008 - cfr. doc. 22, rispettivamente a quella del

19.

agosto 2009 - cfr. doc. 56) -, sino all’intervento di asportazione del

materiale di osteosintesi dell’11 maggio 2010 (cfr. doc. 104). Se é vero che da

quella data l’assicurato non ha più lavorato, é altrettanto vero che,

nonostante i disturbi al polso destro e la problematica neurologica, egli é

stato dichiarato in grado di svolgere un’attività alternativa adeguata in

misura completa (cfr. referto 3 dicembre 2010 del chirurgo della mano dott. __________,

doc. 140, p. 2 e rapporto 13 settembre 2011 del neurologo dott. __________,

doc. 185). Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il

criterio qui in discussione non é riferito soltanto alla capacità nella

professione precedentemente svolta dall’assicurato (cfr. SVR 2007 UV n. 25

consid. 8.6.1 e riferimenti ivi menzionati).

In queste

condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori

somatici persistenti e quello del decorso sfavorevole della cura e delle

complicazioni rilevanti intervenute, poiché, in presenza di un

infortunio classificato fra quelli di media gravità in senso stretto, questi

due criteri da soli non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso

di causalità, (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7;

RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito

a quanto precede, si deve concludere che il noto disturbo neurologico

denunciato da RI 1 non costituisce una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico che lo ha visto vittima il 16 settembre 2008. Se ne deduce

quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria

responsabilità al riguardo.

In

conclusione, la decisione su opposizione del 13 giugno 2012 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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