35.2012.60
Incidente stradale con, in particolare, trauma cranico commotivo. Disturbi neurologici (blocco totale del corpo di qualche secondo) privi di correlato organico e non inquadrabili nella diagnosi di epi
4 settembre 2013Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.60
Data decisione, Autorità:
04.09.2013, TCA
Titolo:
Incidente stradale con, in particolare, trauma cranico commotivo. Disturbi neurologici (blocco totale del corpo di qualche secondo) privi di correlato organico e non inquadrabili nella diagnosi di epilessia. Negato il nesso di causalità adeguata con l'infortunio (causalità naturale lasciata aperta)
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
TRAUMA CRANIO-CEREBRALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.60
mm
Lugano
4 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 giugno
2012 emanata da
CO 1 cerna
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
settembre 2008, RI 1, dipendente della __________ in qualità di saldatore e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’ CO 1, é rimasto
coinvolto in un incidente della circolazione stradale mentre si trovava alla
guida del proprio scooter.
A seguito
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto di uscita
dell’Ospedale regionale di ____________________, un trauma cranico commotivo,
una frattura radio distale destra, una lussazione articolare interfalangea del
II. dito della mano sinistra, una contusione polmonare, nonché un enfisema
prevertebrale (cfr. doc. 10).
La
frattura radio distale é stata trattata con un intervento di riposizione e
osteosintesi con placca volare, effettuato il 24 settembre 2008 (cfr. doc. 12).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
L’assicurato
ha ripreso il proprio lavoro a far tempo dal 10 novembre 2008 (cfr. doc. 18),
rispettivamente dal 13 gennaio 2009, dopo una breve ricaduta (cfr. doc. 23).
1.2. Nel corso
del mese di ottobre 2008, RI 1 ha iniziato ad accusare degli episodi
caratterizzati da un “blocco totale del corpo”, della durata di qualche
secondo, capitati durante le ore notturne ma anche durante il giorno (cfr. doc.
48, p. 2), disturbi che sono stati oggetto dell’annuncio di ricaduta del 19
agosto 2009 (cfr. doc. 56).
Al
riguardo, il neurologo dott. __________ ha attestato una piena incapacità
lavorativa per il periodo 12-30 agosto 2009 (cfr. doc. 53).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 24
giugno 2010, l’assicuratore LAINF ha negato la propria responsabilità
relativamente ai disturbi neurologici oggetto dell’annuncio di ricaduta
dell’agosto 2009 (cfr. doc. 108).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata
(cfr. doc. 123), in data 13 giugno 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto
della sua prima decisione (cfr. doc. 219).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 16 agosto 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto, in via principale, che venga accertata l’esistenza di un
nesso causale tra l’evento infortunistico e “i disturbi definiti epilettici” e,
in via subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per
ulteriori accertamenti.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene in sostanza
che alla perizia elaborata dalla Prof.ssa __________ per conto dell’CO 1, non
possa essere attribuito pieno valore probatorio:
"
(…).
… In realtà le conclusioni della dr.ssa __________
non sono neppure chiare ed univoche. Questa pone la diagnosi di “sospetto” d’epilessia.
Quindi la diagnosi sussiste. resta a sapere quale sia il grado di questo
sospetto, che nessuno ha investigato e nemmeno affrontato. In assenza di altra
diagnosi e/o indicazione di ulteriori esplorazioni é opportuno che il medico
abbia ad esprimere sul grado di affidabilità di tale suo sospetto. In effetti
questi nega la certezza o la quasi certezza della sua diagnosi, ma il quesito
volto a sapere se il suo sospetto non configuri la verosimiglianza sussiste.
Se, nell’ipotesi denegata, la risposta del perito della CO 1 fosse negativa
(vale a dire che ritenga la diagnosi posta solo possibile) il rapporto medico
parrebbe destituito da qualsivoglia fondamento, giacché neppure riesce a
giungere a porre una diagnosi verosimile.
… Il fatto poi che si continui a ritenere
opportuno continuare con delle cure antiepilettiche la dice lunga circa la
pregnanza delle conclusioni peritali: negare il sussistere dell’epilessia, non
dare ulteriori indicazioni e mantenere la cura epilettica é un chiaro caso di
errore medico (qualora un danno insorgesse).
Peraltro il rapporto psichiatrico del dr. __________
conferma che la cura antiepilettica non ha alcuna rilevanza sull’umore e che lo
stato depressivo di cui soffre RI 1 dev’essere oggetto di trattamento e di cure
appropriate in contesto psichiatrico.
Quale sia la ragione di essere di una cura
antiepilettica dinanzi all’assenza di un’epilessia é una circostanza che ci
risulta quantomeno abnorme e difficilmente comprensibile.
… Gli accertamenti medici della CO 1 non hanno i
requisiti minimi per essere probanti. Tanto più che vi sono atti medici di
segno opposto che emanano da un medico agente quale fiduciario CO 1 (dr. J__________
ed uno di rango universitario (dr. __________). Oltre al fatto che gli atti CO
1 sui quali questa si fonda non rispettano i crismi del contradditorio, quelli
che ne avversano le conclusioni paiono di tutta prima coerenti, redatti previo
accertamenti anamnestici senz’altro più approfonditi (richiamo dell’incarto
ospedaliero per Dr. __________ e conseguenti a una conoscenza più approfondita
del caso da parte del dr. __________).
(…).”
(doc. I)
1.5. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente
respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. III).
1.6. In corso di
causa, questa Corte ha interpellato la dott.ssa __________, la quale é stata
invitata a precisare il tenore del suo referto peritale del 15 dicembre 2011
(cfr. doc. V).
La
risposta della specialista é pervenuta in data 5 febbraio 2013 (doc. VII).
L’assicurato
ha preso posizione in merito il 19 febbraio 2013 (doc. IX), mentre
l’amministrazione lo ha fatto in data 21 febbraio 2013 (doc. X + allegati).
L’11
marzo 2013 RI 1 si é espresso riguardo alla documentazione prodotta dall’CO 1,
in particolare al rapporto 30 ottobre 2012 dello psichiatra dott. __________
(doc. XIII).
1.7. Nel mese di
maggio 2013, il TCA ha richiamato dal dott. __________ copia del tracciato
relativo all’EEG eseguito presso il dott. __________ (doc. XV).
In data
28 maggio 2013, il neurologo curante ha prodotto il protocollo relativo all’EEG
(doc. XVI + allegati).
1.8. Il 7 giugno
2013 questo Tribunale ha ripreso contatto con la Prof.ssa __________, alla
quale é stato chiesto di pronunciarsi in merito al contenuto del citato
protocollo (doc. XVII), ciò che ella ha fatto con rapporto del 10 giugno 2013
(doc. XVIII).
Le
osservazioni dell’assicuratore convenuto sono datate 23 giugno 2013 (doc. XXI),
quelle dell’assicurato 1° luglio 2013 (doc. XXII).
Il 4
luglio 2013, l’CO 1 si é ancora espresso sul contenuto delle osservazioni
formulate dal ricorrente (cfr. doc. XXV).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare il
proprio obbligo a prestazioni relativamente ai disturbi oggetto dell’annuncio
di ricaduta del 19 agosto 2009, oppure no.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio
sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF é tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute
o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
2.5. Dalle tavole
processuali emerge che l’Istituto assicuratore ha fondato la decisione di
negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi neurologici accusati
dall’assicurato, sulla perizia 15 dicembre 2011 della Prof.ssa __________,
Medico aggiunto presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale universitario di ____________________,
responsabile dell’Unità d’EEG e di studio dell’epilessia (doc. 219, p. 5s.).
In
presenza di valutazioni divergenti riguardo all’esistenza di un’epilessia
post-traumatica (si vedano, al riguardo, i rapporti dei dottori __________,
neurologo curante, e __________, neurologo attivo presso la __________ dell’CO
1 - cfr. doc. 61, doc. 78, doc. 91, doc. 107 e doc. 115), l’amministrazione ha
incaricato la dott.ssa __________ di periziare l’insorgente (cfr. doc. 166). RI
1 é stato visitato, una prima volta, nel corso del mese di luglio 2011 (cfr.
doc. 171) e, successivamente, ancora il 5, 6 e 7 dicembre 2011.
Dal
relativo referto, datato 15 dicembre 2011, si evince che l’assicurato é stato
sottoposto, oltre a un esame clinico, a una RMN cerebrale, a una registrazione
video-EEG prolungata, nonché a una consultazione psichiatrica.
La
specialista incaricata dall’CO 1 ha quindi diagnosticato, principalmente, un
sospetto d’epilessia focale sintomatica non confermato e in remissione
dall’agosto 2011 e, in secondo luogo (diagnosi secondaria), un episodio
depressivo grave senza sintomi psicotici (doc. 202, p. 1).
Ella ha
precisato che i diversi esami eseguiti, risultati senza particolarità, non
hanno consentito di confermare il sospetto di epilessia (doc. 202, p. 4: “Les
différents examens (Vidéo EEG de longue durée après sevrage médicamenteux et
IRM cérébrale) qui se sont avérés dépourvus d’anomalies ne permettent pas d’étayer
le diagnostic suspecté d’épilepsie.”).
Per
quanto concerne l’anomalia che il dott. __________ ha registrato presso il suo
studio (il 13 luglio 2009), secondo la Prof.ssa __________, la registrazione
EEG ha sì permesso di oggettivare un episodio di rallentamento delta ampio
nelle regioni frontali bilaterali, il quale era però sprovvisto di elementi
critici parossistici, ciò che non consente di ammetterne la natura
epilettogena. Di conseguenza, ella ha affermato di non potersi pronunciare
circa l’esistenza di una pregressa epilessia focale sintomatica legata a una
lesione cerebrale consecutiva al trauma cranico del 16 settembre 2008,
attualmente in remissione. Dal profilo terapeutico, la specialista ha suggerito
di proseguire con la somministrazione della carbamazepina a scopo
timoregolatore, sino a una presa a carico psichiatrica del ricorrente (cfr.
doc. 202, p. 4s.).
Con il
complemento peritale del 15 marzo 2012, la dott.ssa __________ ha in
particolare ribadito che, in base agli esiti degli accertamenti compiuti
durante la degenza e alla documentazione a sua disposizione, la diagnosi di
epilessia non ha potuto essere confermata (cfr. doc. 200).
Le
conclusioni della specialista consultata dall’Istituto assicuratore sono state
criticamente commentate dal dott. __________, per il quale “…, almeno per
quanto riesco a capire dal rapporto in francese, quest’ultimo appare abbastanza
ambiguo, da una parte si afferma che non si possono pronunciare su un epilessia
pregressa post-traumatica dopo l’incidente in questione, dall’altra parte
quest’epilessia sulla quale non si possono pronunciare sarebbe in remissione,
in più viene consigliato di proseguire il trattamento antiepilettico però come
stabilizzatore dello stato d’umore.” (doc. 220).
Il TCA ha
sottoposto alla Prof.ssa __________ le obiezioni sollevate dal neurologo
curante (e riprese dal patrocinatore del ricorrente) (cfr. doc. V e doc. XVII).
Con
rapporto del 31 gennaio 2013, ella ha dichiarato, in base all’insieme degli
accertamenti a sua disposizione, e segnatamente di un EEG che ha registrato un
episodio della sintomatologia presentata dall’assicurato (registrazione del 13
luglio 2009), di non avere argomenti a favore della diagnosi d’epilessia,
nonostante il sospetto clinico iniziale. D’altro canto, la dott.ssa __________
ha chiarito che i termini “in remissione”, contenuti nella sua diagnosi
principale, non riguardano l’epilessia in quanto tale ma unicamente la
sintomatologia denunciata dall’assicurato, la quale, al momento della visita del
dicembre 2011, da qualche mese non era in effetti più presente (cfr. doc. VII).
Chiamata
a pronunciarsi sul contenuto del rapporto 28 dicembre 2010 del dott. __________,
Medico aggiunto presso il Servizio di neurologia del __________ di __________
(cfr. doc. 164 b), e in particolare sugli esiti dell’EEG del 20/21 dicembre
2010, la neurologa ha spiegato che la presenza di un unico parossismo non permette
ancora di concludere all’esistenza di un’epilessia, concordando peraltro che il
valore di localizzazione dell’esame in questione é poco importante. Ella ha
precisato che questo tipo di anomalia si riscontra anche in persone affaticate
oppure affette da emicrania (doc. XVIII, pto. 1).
La Prof.ssa
__________ ha inoltre dichiarato che la carbamazepina é stata prescritta in
ragione della diagnosi posta a margine del consulto psichiatrico del 5 dicembre
2011, visto che si tratta di un trattamento antidepressivo dotato di buona
efficacia. Il suo effetto antiepilettico é peraltro irrilevante nel contesto attuale
(doc. XVIII, pto. 2).
In corso
di causa, l’assicurato ha prodotto una certificazione del dott. __________, il
quale ha puntualizzato che il Tegretol® (carbamazepina) “… viene utilizzato non tanto come antidepressivo
in senso lato ma piuttosto come stabilizzatore dell’umore, per esempio potrebbe
essere usato nella terapia di base in pazienti con una problematica bipolare
(depressiva-maniacale) con l’idea di rendere l’umore del paziente più stabile,
…” (allegato al doc. XXII).
2.6. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.7. Nella
concreta evenienza, tutto ben considerato, questa Corte ritiene di poter
fondare il proprio giudizio sulla valutazione espressa dalla Prof.ssa __________,
responsabile dell’Unità per lo studio dell’epilessia dell’Ospedale
universitario di __________ e, quindi, autorevole specialista proprio nella
materia che qui interessa.
In questo
senso, occorre sottolineare come la specialista appena citata, appositamente interpellata
dal TCA in corso di causa, abbia saputo rispondere, in maniera convincente,
alle diverse obiezioni sollevate dall’assicurato (rispettivamente dal suo
neurologo curante).
Ella ha
spiegato che i termini “in remissione” non contraddicono la conclusione
secondo la quale il sospetto di epilessia non ha trovato conferma, posto che
detti termini sono riferiti alla sintomatologia denunciata dal ricorrente (la
quale aveva alimentato il sospetto - poi non confermato - di epilessia; cfr.
doc. VII).
D’altro
canto, la dott.ssa __________ ha indicato che gli esiti dei pregressi EEG,
effettuati presso il dott. __________ e il dott. __________i, non bastano per
porre la diagnosi di epilessia (per quanto riguarda l’EEG eseguito dal dott. __________,
lo stesso dott. __________ ne aveva d’altronde già relativizzato il significato
- si veda il doc. 164 b: “Un épisode comportant une aura de cette nature a été
enregistré par vos soins, il est vraisemblablement artéfacté par les
tremblements (volontaires) du patient.” - il corsivo é del redattore). In
particolare, trattandosi di quello datato 20/21 dicembre 2010, ella ha
precisato che il parossismo registrato in quell’occasione non é ancora
indicativo, potendo ritrovare questo genere di anomalia anche in pazienti
affaticati oppure con emicrania (cfr. doc. XVIII, risposta al quesito n. 1).
Infine,
riguardo alla sua proposta di continuare a somministrare la carbamazepina (che
é principalmente un antiepilettico), tale proposta era stata formulata in
funzione della diagnosi emersa dalla valutazione psichiatrica, a scopo
timoregolatore. Non trova quindi conferma quanto affermato dal patrocinatore dell’assicurato
secondo cui la dott.ssa __________, in realtà, non se la sarebbe sentita di
assumersi la responsabilità di togliere un antiepilettico (cfr. doc. IX). La
specialista aveva del resto prescritto la continuazione della terapia con la
carbamazepina per un tempo limitato, per la precisione sino alla presa a carico
psichiatrica dell’assicurato, alloquando si sarebbe dovuto rivalutarne
l’indicazione (cfr. doc. 202, p. 5: “Nous proposons de garder le carbamazepine
comme traitement tymoregulateur jusqu’à une prise en charge psychiatrique avec
re-évaluation de l’indication de ce molécule.”).
In esito
a tutto quanto precede, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che i
noti disturbi di cui soffre l’insorgente non correlano con dei postumi organici
oggettivabili (cfr. doc. 202, p. 4: “Les différents examens (Vidéo-EEG de
longue durée après sevrage médicamenteux et IRM cérébrale) qui se sont
avérés dépourvus d’anomalies … “ - il corsivo é del redattore) e che essi non
sono inquadrabili nella diagnosi di epilessia.
È utile
segnalare che, in una sentenza 8C_90/2012 del 12 dicembre 2012 consid. 4.3, il
TF ha indicato che l’epilessia é una patologia del sistema nervoso il cui
attacco, quale fenomeno elettrico abnorme, viene oggettivato grazie all’EEG,
quindi mediante immagini. D’altro canto, il semplice fatto che dalla TAC e
dalla RMN non emergano elementi a favore di una contusione cerebrale, non basta
per negare la causalità. Dal profilo medico, un trauma cranio-cerebrale può
essere considerato la causa di un attacco epilettico, anche in assenza di una contusio
cerebri e di una perdita di conoscenza.
2.8. L’assenza di
postumi organici oggettivabili, suscettibili di spiegare il disturbo
accusato dal ricorrente, non esclude a priori l'esistenza di un nesso di
causalità naturale con l'evento traumatico in esame (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p.
17 [8C_310/2011] consid. 5.1 con riferimenti). Nel caso di disturbi in
relazione di causalità naturale con l'infortunio, ma senza deficit funzionali
organici oggettivabili, occorre piuttosto procedere a un esame particolare
dell'adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
La questione che si pone é
prima di tutto quella di sapere se l’esame dell’adeguatezza debba avvenire in
base alla prassi sviluppata nella DTF 117 V 359ss.
relativamente ai “colpi di frusta” (lesione equivalente della colonna
cervicale o traumatismo cranio-cerebrale) e precisata nella
DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133).
Secondo
una costante giurisprudenza federale, l’applicazione della prassi sui “colpi di
frusta” presuppone che il trauma cranio-cerebrale patito abbia raggiunto il
limite di una contusio cerebri, non essendo per contro sufficiente che
esso abbia presentato la gravità di una commotio cerebri (cfr. STF
8C_754/2011 del 20 agosto 2012 consid. 6.1,8C_270/2011 del 28 luglio 2011
consid. 2.1,8C_248/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.1,8C_837/2009 del 25
febbraio 2010 consid. 2.1 e 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3).
Nel caso di specie, dalla
documentazione medica agli atti, in particolare dal rapporto di uscita
dell’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. 10) nonché dai referti 15
luglio e 28 agosto 2009 del neurologo dott. __________ (cfr. doc. 48 e 61), si
evince che il trauma cranio-cerebrale riportato da RI 1 ha
raggiunto la gravità di una commozione cerebrale ma non il limite di una contusio
cerebri, ciò che non basta per applicare la prassi sui “colpi di frusta”.
Ne
discende che l’adeguatezza deve dunque essere valutata in applicazione della “psico-prassi”.
2.9. In
quest'ambito la giurisprudenza ha classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio (DTF 115 V 133 consid.
6 p. 138 segg.).
Nei
casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente
battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o
scivolata banale), l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra evento ed
eventuali disturbi psichici può di regola essere a priori negata. Secondo
l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di
medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere
ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o
leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica.
Se l'assicurato è rimasto
vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata tra
evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di
regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare
danni invalidanti alla salute psichica.
Sono considerati infortuni
di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due
predette categorie. La questione di sapere se tra simile infortunio e
incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di
causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento
stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le
circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano
essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono
servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o
aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di
origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:
le circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
la gravità o particolare
caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo
l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
la durata eccezionalmente
lunga della cura medica;
Fatti
i dolori somatici
persistenti;
la cura medica errata che
aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
il decorso sfavorevole
della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
il grado e la durata
dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è necessario
tener conto di tutti i criteri summenzionati. A seconda delle circostanze ne
può bastare un unico per riconoscere l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine
psichica. Nel caso in cui nessun criterio riveste da solo un'importanza
particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale
tanto più, quanto meno grave sia l'infortunio. Se per esempio l'infortunio di
grado medio è al limite della categoria degli eventi insignificanti o leggeri,
gli altri criteri oggettivi da ritenere devono essere adempiuti cumulativamente
o rivestire un'intensità particolare perché l'adeguatezza possa essere
riconosciuta (RAMI 1990 no. U 101 p. 215, U 42/86 consid. 8c/bb; RtiD 2004 I
no. 66 p. 204 seg., U 176/02 consid. 2.6 con riferimenti).
2.10. Nel valutare
l'adeguatezza del legame causale, occorre procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso all’assicurato il 16 settembre 2008.
Questa la
descrizione dell’evento che risulta dal rapporto di polizia del 27 ottobre
2008:
"
Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente
si precisa esservi stata una collisione fra questa moto e la nostra vettura di
servizio.
L’auto di polizia al momento del fatto stava
effettuando una corsa d’urgenza per recarsi sul luogo di un avvenimento che,
data la fattispecie, richiedeva una celerità d’intervento.
(…).
Al momento in cui ricevevano questo ordine si
trovavano fermi al semaforo posto all’altezza del ristorante “__________” ad
una ventina di metri di distanza dal luogo del sinistro. Inseriti i segnali
prioritari (faro blu e bitono) svoltavano a sinistra su __________ e, percorso
il breve tratto rettilineo, giungevano all’intersezione dove é avvenuto
l’incidente.
Siccome il semaforo che li riguardava aveva
acceso la luce rossa avanzavano lentamente per dare la possibilità ai veicoli
provenienti sulla principale di concedere loro la precedenza.
Visto che una vettura circolante sulla corsia più
vicina si arrestava per farli passare procedevano lentamente in avanti per
poter scorgere se la corsia più lontana fosse libera.
Per accertarsi che non vi fossero veicoli in
arrivo si fermavano al centro della strada.
In quel frangente, alla loro sinistra,
sopraggiungeva il motociclista RI 1, il quale, trovandosi ostruito il
passaggio, frenava bruscamente ma il tentativo di evitare di andare a
collidervi contro risultava infruttuoso. Pertanto il mezzo meccanico e il suo
conducente andavano a sbattere contro la fiancata sinistra dell’auto.”
(doc. 17,
p. 4)
RI 1, sedato
sul posto a causa del suo stato di agitazione psicomotoria, é stato trasportato
in ambulanza presso l’Ospedale regionale di __________, i cui sanitari hanno
diagnosticato un trauma cranico commotivo, una frattura del radio distale di
destra, una lussazione dell’articolazione interfalangea del dito medio della
mano sinistra, una contusione polmonare, nonché un’enfisema prevertebrale. L’assicurato
é stato dimesso già il 19 settembre 2008 in buone condizioni generali (cfr. doc. 10).
Il 23
settembre 2008 (e sino al 25 settembre 2008), egli é stato nuovamente
ricoverato per sottoporsi all’intervento di osteosintesi al radio distale
destro (cfr. doc. 12).
L’insorgente
ha ripreso a lavorare il 10 novembre 2008 (cfr. doc. 18), rispettivamente il 13
gennaio 2009, dopo una breve ricaduta (dovuta a dolori al dito medio della mano
sinistra) (cfr. doc. 23).
La
contusione polmonare non ha lasciato sequele (si veda la perizia 8 luglio 2009
del pneumologo dott. __________ - doc. 46), come non le hanno del resto lasciate
l’enfisema prevertebrale (cfr. doc. 10, p. 2) e la lussazione a livello del
dito medio sinistro (cfr. doc. 90, p. 2). Per quanto riguarda la frattura del
radio distale destro, l’insorgente ha invece reliquato una lieve irritazione
del nervo mediano all’altezza del canale carpale con limitazione della funzione
del polso e calo della forza (doc. 232 e doc. 238).
Tenendo in considerazione
le lesioni riportate e la dinamica del sinistro, nonché ricordato che si deve
fare astrazione da come l'assicurato ha avvertito lo choc traumatico (cfr. RAMI
1999 U 335, p. 209 consid. 3b/bb), l'infortunio occorso a RI 1 non può essere
classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un
infortunio di media gravità in senso stretto.
Si
osserva che la Corte federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007, ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a un’assicurata investita da
Considerandi
un’autovettura mentre stava attraversando le strisce pedonali. Ella aveva
riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra, un trauma cranico
con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al cuoio capelluto e al
labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. L’Alta Corte ha
parimenti qualificato di grado medio il sinistro in cui un assicurato é stato
investito da un’automobile che viaggiava a una velocità di 40-50 km/h, lamentando un trauma cranico semplice con perdita di conoscenza, nonché delle fratture a
livello costale, del collo del perone, del naso e dell’acromion sinistro (STF U
128/03 del 23 settembre 2004 consid. 5.2.2). In un altro giudizio U 142/03 del
12.
gennaio 2004, il TFA ha classificato quale infortunio di grado medio,
escludendo però che si trattasse di un sinistro al limite della categoria degli
eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato investito da
un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed escoriazioni. La
nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica classificazione in una
sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001, in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in senso inverso che gli aveva tagliato la
strada nello svoltare a sinistra. A seguito della collisione, l’assicurato era
scivolato assieme alla propria moto e si era ritrovato immobilizzato sotto una
vettura parcheggiata a qualche metro di distanza. Dei terzi erano rapidamente
intervenuti per liberarlo e per togliere il contatto alla moto. Trasportato
all’ospedale, i sanitari avevano diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle
contusioni a livello della spalla, del gomito e della caviglia sinistra.
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV
Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno
parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti
almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
Occorre
preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura organica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993.
U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
L’infortunio
occorso all’insorgente non risulta particolarmente drammatico o spettacolare.
Il TFA è del resto giunto alla medesima conclusione nel caso, citato in
precedenza, di un motociclista scontratosi con un’autovettura che, nello
svoltare a sinistra, gli aveva tagliato la strada (cfr. STFA U 183/00 del 29
gennaio 2001 consid. 3.5).
Quelle
riportate dal ricorrente - in sostanza un trauma cranico commotivo, la frattura
del radio distale di destra e la lussazione dell’articolazione interfalangea
del dito medio a sinistra -,
non costituiscono delle lesioni organiche gravi o particolarmente idonee a
provocare un'elaborazione psichica abnorme (cfr., a mero titolo
esemplificativo, la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid. 8.2 riguardante
un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da un’autovettura, aveva
accusato una commotio cerebri, una contusione toracica a destra con una
serie di fratture costali, nonché alcune ferite lacero-contuse alla parte
sinistra del volto).
Dalle
carte processuali neppure risulta che l'assicurato sia rimasto vittima di una cura
medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.
Per
quanto attiene alla durata della cura medica, quest’ultima non é stata
eccezionalmente lunga. Infatti, dopo le cure iniziali
che hanno necessitato di due brevi degenze presso l’Ospedale
regionale di __________ (16-19 settembre 2008 e 23-25 settembre 2008; la
rimozione del materiale di osteosintesi, avvenuta l’11 maggio 2010, é stata
eseguita ambulatorialmente), la terapia é essenzialmente consistita in sedute ambulatoriali
di ergoterapia (nell’incarto risulta documentato un solo ciclo [iniziato il 6
ottobre 2008 - cfr. doc. 13], secondo la perizia di parte del Prof. dott. __________,
le cure riabilitative sarebbero proseguite sino al 31 gennaio 2009 [cfr. doc.
31, p. 4]), oltre all’assunzione di farmaci per controllare i dolori e la nota
sintomatologia neurologica. Al riguardo, va segnalato che, secondo la
giurisprudenza federale, in questo contesto deve essere considerato esclusivamente
il trattamento terapeutico necessario. Non ne fanno parte i provvedimenti
diagnostici, né le semplici visite di controllo presso il medico (cfr. STF 8C_934/2010
dell’8 novembre 2011 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati). D’altro canto,
l’assunzione di medicamenti antalgici e la prescrizione di trattamenti basati
su manipolazioni sono state giudicate insufficienti per l’adempimento del
criterio in questione, anche se hanno avuto una certa durata (cfr. STF 8C_577/2007
del 23 gennaio 2008 consid. 7 e riferimento ivi citato).
Nemmeno
il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa
dovuta alle lesioni fisiche é soddisfatto. In proposito,
il TCA osserva che, terminate le cure mediche iniziali, RI 1 ha ripreso il proprio lavoro a tempo pieno già a decorrere dal 10
novembre 2008 (cfr. doc. 18), attività proseguita - eccezion fatta per i
periodi 18 dicembre 2008-12 gennaio 2009 e 12-30 agosto 2009 (corrispondenti
alla ricaduta del 30 dicembre 2008 - cfr. doc. 22, rispettivamente a quella del
19.
agosto 2009 - cfr. doc. 56) -, sino all’intervento di asportazione del
materiale di osteosintesi dell’11 maggio 2010 (cfr. doc. 104). Se é vero che da
quella data l’assicurato non ha più lavorato, é altrettanto vero che,
nonostante i disturbi al polso destro e la problematica neurologica, egli é
stato dichiarato in grado di svolgere un’attività alternativa adeguata in
misura completa (cfr. referto 3 dicembre 2010 del chirurgo della mano dott. __________,
doc. 140, p. 2 e rapporto 13 settembre 2011 del neurologo dott. __________,
doc. 185). Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il
criterio qui in discussione non é riferito soltanto alla capacità nella
professione precedentemente svolta dall’assicurato (cfr. SVR 2007 UV n. 25
consid. 8.6.1 e riferimenti ivi menzionati).
In queste
condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori
somatici persistenti e quello del decorso sfavorevole della cura e delle
complicazioni rilevanti intervenute, poiché, in presenza di un
infortunio classificato fra quelli di media gravità in senso stretto, questi
due criteri da soli non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza del nesso
di causalità, (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7;
RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito
a quanto precede, si deve concludere che il noto disturbo neurologico
denunciato da RI 1 non costituisce una conseguenza adeguata dell’evento
infortunistico che lo ha visto vittima il 16 settembre 2008. Se ne deduce
quindi che l’assicuratore resistente era legittimato a negare la propria
responsabilità al riguardo.
In
conclusione, la decisione su opposizione del 13 giugno 2012 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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