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Decisione

35.2012.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 gennaio 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Nel corso

del mese di ottobre 2012, il ricorrente ha prodotto la dichiarazione di un suo

collega di lavoro, testimone oculare dell’evento del 23 gennaio 2012 (cfr. doc.

VI + allegato).

L’assicuratore

LAINF resistente ha preso posizione al riguardo in data 10 ottobre 2012 (doc.

VIII).

1.6. Con decreto

del 17 ottobre 2012, il TCA ha chiamato in causa la TERZ 1 (doc. X).

In data

29 ottobre 2012, la TERZ 1 si é determinata sull’oggetto litigioso (cfr. doc.

XI).

All’assicurato

e all’ICO 1 é stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (cfr.

doc. XIII e doc. XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la

propria responsabilità relativamente al danno alla salute al polso destro,

oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza

giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nel caso di

specie, dall’annuncio d’infortunio del 6 febbraio 2012 si evince che, mentre

scaricava dei sacchi, RI 1 si é procurato una distorsione del polso destro

(doc. 3). Nel questionario sottopostogli dall’CO 1, egli ha risposto

negativamente alla questione si sapere se gli era accaduto qualcosa di

particolare, precisando “mentro scaricavo la malta ho stortato il polso” (cfr.

doc. 9; analoga descrizione risulta pure dal rapporto 20 febbraio 2012 della

dott.ssa __________ - doc. 10). Dal referto 3 marzo 2012 del chirurgo della

mano dott. __________ risulta che il ricorrente era “… caduto sul polso a

destra, procurandosi una distorsione in iperestensione.” (doc. 13).

Sentito

nel marzo 2012 da un funzionario dell’CO 1, l’assicurato ha dichiarato che il

23 gennaio 2012 stava scaricando dei sacchi di malta di venticinque chilogrammi

dal camioncino per portarli sul montacarichi. “Mentre spostavo uno di questi

sacchi con la mano destra e con il braccio allungato ho avvertito un forte

dolore al polso destro, alla parte superiore. Avevo sentito anche un rumore

all’interno dell’articolazione.”. Egli ha peraltro precisato che “contrariamente

a quanto indicato il dott. __________ sul suo rapporto non sono scivolato o

caduto.” (doc. 21, p. 2).

Infine,

in sede di ricorso, RI 1 ha descritto nel seguente modo la dinamica del

sinistro del 23 gennaio 2012: “Il signor RI 1 si trovava in piedi sul

montacarichi del furgone intento a trasferire i sacchi di malta da 25 kg l’uno sulla carretta posta lateralmente. I sacchi sono di materiale plastico ed in quanto

accatastati l’uno sopra l’altro, risultano come incollati. Il signor RI 1,

tenendo con le due mani per le “orecchie” (angoli) il sacco posto in cima, ha

effettuato un movimento violento verso l’alto per staccare il sacco “incollato”

(appiccicato) a quello posto sotto e al contempo ha effettuato un movimento di

rotazione/torsione per spostare il sacco sulla carretta posta a lato. Il tutto

tenendo il sacco per gli angoli. È in occasione di questo movimento di

strappo-sollevamento-rotazione che ha avvertito il rumore all’interno dell’articolazione

ed il dolore al polso.” (doc I).

Il TCA

rileva innanzitutto che può rimanere aperta la questione relativa

all’applicabilità del principio giurisprudenziale della “dichiarazione della

prima ora”, siccome l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che

desidera l’insorgente, nemmeno fondandosi sulla descrizione da lui fornita con

l’impugnativa.

D’altro

canto, é accertato che nel caso di specie non vi é stato l’intervento di un

fattore causale esterno: il danno alla salute si è infatti manifestato senza

che vi sia stato impatto con altre persone o con oggetti.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del

15 ottobre 2004). L’Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso

di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva

riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal

tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista

fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare

l’improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con una sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del

18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF

Considerandi

8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

Secondo

questa Corte, l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo va scartata.

L’insorgente - 26 anni al momento dei fatti (doc. 3) -, stava in effetti

svolgendo un’operazione strettamente connessa alla sua abituale attività

professionale (manovale edile - cfr. doc. 21), la quale di norma prevede

proprio il sollevamento/trasporto di carichi. Del resto, dall’esame della

giurisprudenza federale emerge che il fatto di sollevare, trasportare o

spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati

esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF

8C_319/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 3.3; A. Bühler,

op. cit., p. 241).

Si tratta

quindi di valutare se il danno al polso destro di RI 1 sia o meno da imputare a

un movimento scoordinato o incongruo del corpo.

Come già

indicato, affinché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia

attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale

movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite,

impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).

Dalle

carte processuali, con riferimento alla versione dei fatti fornita in sede di

ricorso (cfr. doc. I), non risulta che in quel frangente si

sono presentate delle circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e

fuori programma (non può essere ritenuto tale il fatto che il sacco sollevato

dall’assicurato aderiva - ma non era certamente incollato nel senso

letterale del termine, visto che il sacco era plastica e, quindi, ermetico -, a

quello sottostante), che hanno interrotto oppure interferito nel normale

svolgimento del movimento. Ciò é tanto più vero se si considera che é stato

l’insorgente stesso, rispondendo alle domande postegli dall’assicuratore, a escludere

che fosse successo qualcosa di particolare (cfr. doc. 9).

Il

criterio del movimento scoordinato non è, dunque, adempiuto.

In esito

a quanto precede, questa Corte deve concludere che non sono, in casu,

soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter

riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento (ciò che

d’altronde nemmeno l’insorgente ha preteso).

2.8

Occorre ancora

esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente

possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a

infortunio una serie di lesioni corporali.

L’art. 9

cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,

prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni

degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono

equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:

a. fratture;

b. lussazioni

di articolazioni;

c. lacerazioni

del menisco;

d. lacerazioni

muscolari;

e. stiramenti

muscolari

f. lacerazioni

dei tendini;

g. lesioni

dei legamenti;

h.

lesioni del timpano.

Le

lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio

solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion

fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.

2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano

e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato

scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito

della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi

connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).

A

proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l'Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,

oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al

corpo.

Così,

dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio

non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce

solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure

laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento

di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado

di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha

subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno

suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza

di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi

alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione

oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione

del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e

psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto,

conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che

l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di

cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono

sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo

("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da

posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il

cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V

470, consid. 4.2.3).

Il TFA ha

pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di

un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali

parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti

nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti

ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della

situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; si veda

pure la STF 8C_802/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 5.5).

Necessario

è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.

268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che

l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di

secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va

piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di

un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro

gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.

Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua

unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS

1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale

Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,

p. 2341).

2.9

Nella fattispecie in esame, é

incontestato che a causa del sinistro del gennaio 2012,

l’assicurato ha riportato la rottura di un legamento.

RI 1 ha

dunque presentato una lesione corporale contemplata all’art. 9 cpv. 2 OAINF, e

meglio alla sua lettera g (“lesioni dei legamenti”

- cfr. il doc. 23).

Non resta ora che da

valutare se vi é stato l’intervento di un fattore esterno ai

sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 466.

2.10

Si é già

detto che, secondo la giurisprudenza federale, gli eventi che si verificano durante

lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a

delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi

motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare

degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo

della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3).

In

applicazione di tali principi, la Corte federale ha ad esempio negato

l’esistenza di un fattore esterno ai sensi della DTF 129 V 466, trattandosi di

un piastrellista, giovane uomo abituato al lavoro pesante, che si era

procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel

salire i gradini di una casa in costruzione con un pacco di piastrelle fra le

mani del peso di circa 25 kg e delle dimensioni di 40 x 40 cm, sottolineando appunto come il trasporto, all'interno di un cantiere, di un pacco di piastrelle

di 25 kg e di dimensioni non eccessive rientri nel novero dei procedimenti

motori consueti di tale professione e configuri pertanto un atto ordinario non

presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto (STFA U 76/03 del 15

aprile 2004).

Il TFA ha deciso in questo stesso senso in merito alla richiesta

di un'assicurata - alta 156 cm e pesante 75 kg - che, intenta nell'ambito della sua attività professionale abituale a sballare degli elementi da costruzione del

peso di 14 kg, aveva riportato una lesione alla schiena. Pur riconoscendo, in

considerazione del peso non indifferente dell'elemento per costruzione, l'esistenza

di un caso limite, la Corte federale ha infatti respinto il ricorso

dell'assicuratore malattia dell'interessata facendo appunto notare che i

processi motori nell'ambito dell'abituale attività professionale sono da

considerare degli atti quotidiani e non degli eventi assimilabili a infortunio

(STFA U 94/03 del 31 ottobre 2003 consid. 3.2).

Chiamata ora a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte non ravvede nella

descrizione dell’accaduto contenuta nell’impugnativa, nulla che sia andato

oltre a quelli che sono i normali processi motori richiesti dall’esercizio

dell’abituale attività professionale dell’assicurato.

RI 1 é un

giovane adulto, ventiseienne al momento del sinistro e, dunque, nel pieno delle

forze, abituato, in quanto manovale edile, a svolgere attività pesanti, in

particolare a trasportare pesi. Tenuto conto di queste circostanze, il fatto di

sollevare con uno strattone un sacco di materiale plastico pesante 25 kg, afferrandolo agli angoli con le due mani, e di riporlo sulla carretta posta a lato della pila mediante

un movimento di rotazione del tronco e delle braccia, non può essere

qualificato quale avvenimento in cui é insito un certo potenziale di

pericolo accresciuto ai sensi della giurisprudenza appena citata.

Nemmeno da questo profilo

può quindi essere riconosciuta la responsabilità dell’amministrazione.

2.11

In

conclusione, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione

impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato ab initio il proprio

obbligo a prestazioni in relazione al sinistro del gennaio

2012, il quale di per sé non costituisce né un infortunio ai sensi dell’art. 4

LPGA, né un avvenimento parificabile a infortunio secondo l’art. 9 cpv. 2

OAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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