35.2012.61
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28 gennaio 2013Italiano21 min
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Numero d'incarto:
35.2012.61
Data decisione, Autorità:
28.01.2013, TCA
Titolo:
Trauma distorsivo polso dx nello scaricare sacchi di malta, con lesioni legamentarie. Negato un infortunio ai sensi di legge (né movimento scoordinato del corpo né sforzo eccessivo). Negata pure lesione parificata a infortunio, in assenza di fattore esterno ai sensi della giurisprudenza
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.61
mm
Lugano
28 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 giugno
2012 emanata da
terzo chiamato
in causa
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
TERZ 1
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
febbraio 2012, la ditta __________ di __________ ha informato l’ICO 1 che il
proprio dipendente RI 1, il 23 gennaio 2012 aveva lamentato una distorsione al
polso destro nello scaricare dei sacchi (cfr. doc. 3).
Con
rapporto del 20 febbraio 2012, la dott.ssa __________ ha diagnosticato un
trauma distorsivo al polso destro (cfr. doc. 10).
L’artro-RMN
del 5 marzo 2012 ha evidenziato la presenza di un ganglio posto tra lo scafoide
e l’osso capitato, una lesione del legamento radio-scafoideo e
radio-scafo-capitato all’inserzione prossimale, nonché una lesione legamentaria
parziale tra il radio e lo scafoide (cfr. doc. 24).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 20
aprile 2012, l’Istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a
prestazioni, ritenendo che il sinistro del gennaio 2012 non configuri né un
infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA né un evento parificabile ad infortunio
giusta l’art. 9 cpv. 2 OAINF (cfr. doc. 31).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 37 e doc. 43), in data 20 giugno 2012, l’CO 1 ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 47).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 20 agosto 2012, RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha
chiesto, in via preliminare, la chiamata in causa della TERZ 1, quale
assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia e, nel merito,
il rinvio degli atti all’amministrazione affinché assuma il caso e gli riconosca
le prestazioni legali di sua competenza.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente sostiene di essere
rimasto vittima di una lesione parificata ai postumi d’infortunio ai sensi
dell’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF e, a proposito del fattore esterno, argomenta
quanto segue:
"
(…).
La dinamica dell’evento - così come liberamente
descritta dal signor RI 1 allo scrivente (da qui la firma dello stesso apposta
in calce al ricorso) - é stata la seguente.
Il signor RI 1 si trovava in piedi sul
montacarichi del furgone intento a trasferire i sacchi di malta da 25 kg l’uno sulla carretta posta lateralmente. I sacchi sono di materiale plastico ed in quanto
accatastati l’uno sopra l’altro, risultano come incollati. Il signor RI 1,
tenendo con le due mani per le “orecchie” (angoli) il sacco posto in cima, ha
effettuato un movimento violento verso l’alto per staccare il sacco “incollato”
(appiccicato) a quello posto sotto e al contempo ha effettuato un movimento di
rotazione/torsione per spostare il sacco sulla carretta posta a lato. Il tutto
tenendo il sacco per gli angoli. È in occasione di questo movimento di
strappo-sollevamento-rotazione che ha avvertito il rumore all’interno
dell’articolazione ed il dolore al polso.
Tale dinamica é in tutto e per tutto compatibile
con le lesioni rilevate dai medici e con la descrizione dell’evento torsione o
distorsione del polso e si attaglia, a non averne dubbi, alle condizioni poste
dalla giurisprudenza in materia di lesioni parificabili ad infortunio.
Si tratta difatti di un movimento che secondo
l’esperienza medico-infortunistica, é sovente suscettibile di originare dei
traumi sviluppanti all’interno del corpo (“körpereigene Trauma”). Tale
questione potrà/dovrà essere delucidata dai medici.
In una manovra complessa, quale quella posta in
essere dal signor RI 1 al momento dell’infortunio, che presuppone un movimento
sotto sforzo rapido e secco, con il sollevamento di un peso sbilanciato a
motivo della presa sugli angoli e contemporanea rotazione, sempre sotto sforzo,
del corpo e della braccia (nonché dei polsi) per posare un sacco di 25 kg a lato, é caratterizzato da un potenziale di pericolo accresciuto. Si tratta a tutti gli
effetti di un movimento particolare ed anomalo, finanche scomposto, in
relazione al quale, visti il peso dei sacchi, la presa agli angoli, l’esistenza
di forze variabili (grado di “incollatura” del sacco e forza peso diversamente
distribuita) e la velocità d’esecuzione (volta appunto ad ottenere al contempo
il distacco del sacco e lo slancio per operare la rotazione e lo spostamento
laterale dello stesso) non é possibile operare un controllo costante delle
forze che agiscono sull’organismo, in particolare sulle braccia e sulle
articolazioni dei polsi.
Che la lesione sia intervenuta in maniera
repentina lo dimostra la tipologia della stessa, nonché la descrizione fatta
dall’assicurato secondo cui il dolore sarebbe apparso in maniera subitanea ed
in concomitanza con il rumore all’interno dell’articolazione.
Si tratta pertanto, senza ombra di dubbio, di una
dinamica nella quale si riconoscono tutti i crismi giurisprudenziali atti a
definire l’esistenza di una lesione parificabile a carico dell’assicuratore
Lainf.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha chiesto che la domanda di chiamata in causa dell’assicuratore
contro la perdita di guadagno venga dichiarata irricevibile e che l’impugnativa
venga respinta nel merito, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (doc. IV).
Fatti
1.5. Nel corso
del mese di ottobre 2012, il ricorrente ha prodotto la dichiarazione di un suo
collega di lavoro, testimone oculare dell’evento del 23 gennaio 2012 (cfr. doc.
VI + allegato).
L’assicuratore
LAINF resistente ha preso posizione al riguardo in data 10 ottobre 2012 (doc.
VIII).
1.6. Con decreto
del 17 ottobre 2012, il TCA ha chiamato in causa la TERZ 1 (doc. X).
In data
29 ottobre 2012, la TERZ 1 si é determinata sull’oggetto litigioso (cfr. doc.
XI).
All’assicurato
e all’ICO 1 é stato concesso di formulare delle osservazioni in merito (cfr.
doc. XIII e doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a negare la
propria responsabilità relativamente al danno alla salute al polso destro,
oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore"
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
Vi è
infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza
giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova
dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.
5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nel caso di
specie, dall’annuncio d’infortunio del 6 febbraio 2012 si evince che, mentre
scaricava dei sacchi, RI 1 si é procurato una distorsione del polso destro
(doc. 3). Nel questionario sottopostogli dall’CO 1, egli ha risposto
negativamente alla questione si sapere se gli era accaduto qualcosa di
particolare, precisando “mentro scaricavo la malta ho stortato il polso” (cfr.
doc. 9; analoga descrizione risulta pure dal rapporto 20 febbraio 2012 della
dott.ssa __________ - doc. 10). Dal referto 3 marzo 2012 del chirurgo della
mano dott. __________ risulta che il ricorrente era “… caduto sul polso a
destra, procurandosi una distorsione in iperestensione.” (doc. 13).
Sentito
nel marzo 2012 da un funzionario dell’CO 1, l’assicurato ha dichiarato che il
23 gennaio 2012 stava scaricando dei sacchi di malta di venticinque chilogrammi
dal camioncino per portarli sul montacarichi. “Mentre spostavo uno di questi
sacchi con la mano destra e con il braccio allungato ho avvertito un forte
dolore al polso destro, alla parte superiore. Avevo sentito anche un rumore
all’interno dell’articolazione.”. Egli ha peraltro precisato che “contrariamente
a quanto indicato il dott. __________ sul suo rapporto non sono scivolato o
caduto.” (doc. 21, p. 2).
Infine,
in sede di ricorso, RI 1 ha descritto nel seguente modo la dinamica del
sinistro del 23 gennaio 2012: “Il signor RI 1 si trovava in piedi sul
montacarichi del furgone intento a trasferire i sacchi di malta da 25 kg l’uno sulla carretta posta lateralmente. I sacchi sono di materiale plastico ed in quanto
accatastati l’uno sopra l’altro, risultano come incollati. Il signor RI 1,
tenendo con le due mani per le “orecchie” (angoli) il sacco posto in cima, ha
effettuato un movimento violento verso l’alto per staccare il sacco “incollato”
(appiccicato) a quello posto sotto e al contempo ha effettuato un movimento di
rotazione/torsione per spostare il sacco sulla carretta posta a lato. Il tutto
tenendo il sacco per gli angoli. È in occasione di questo movimento di
strappo-sollevamento-rotazione che ha avvertito il rumore all’interno dell’articolazione
ed il dolore al polso.” (doc I).
Il TCA
rileva innanzitutto che può rimanere aperta la questione relativa
all’applicabilità del principio giurisprudenziale della “dichiarazione della
prima ora”, siccome l’esito della vertenza non potrebbe essere quello che
desidera l’insorgente, nemmeno fondandosi sulla descrizione da lui fornita con
l’impugnativa.
D’altro
canto, é accertato che nel caso di specie non vi é stato l’intervento di un
fattore causale esterno: il danno alla salute si è infatti manifestato senza
che vi sia stato impatto con altre persone o con oggetti.
Quando il
processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di
agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in
caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.
La
giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi
eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima
è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o
addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere (cfr. STFA U 9/04 del
15 ottobre 2004). L’Alta Corte ha negato il carattere infortunistico nel caso
di un aiuto infermiere - 36enne, di buona costituzione fisica - che aveva
riportato una sindrome vertebrale dorsale in seguito allo spostamento, dal
tavolo operatorio al letto, di un paziente del peso di 100-120 kg (cfr. DTF 116 V 136 consid. 3c), mentre lo ha riconosciuto nel caso di una stagista
fisioterapista (57 kg) attiva in una casa per anziani che, per evitare
l’improvvisa caduta di un paziente (84 kg), non aveva avuto scelta se non quella di intervenire con una sforzo violento e repentino (cfr. STFA U 166/04 del
18 aprile 2005, pubblicata in RtiD 2005 II n. 56 p. 265, citata nella STF
Considerandi
8C_403/2010 del 6 dicembre 2010 consid. 4.1).
Da un
altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da
movimenti scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.
Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la
conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate
(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.
2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.
3b).
Secondo
questa Corte, l'ipotesi di uno sforzo manifestamente eccessivo va scartata.
L’insorgente - 26 anni al momento dei fatti (doc. 3) -, stava in effetti
svolgendo un’operazione strettamente connessa alla sua abituale attività
professionale (manovale edile - cfr. doc. 21), la quale di norma prevede
proprio il sollevamento/trasporto di carichi. Del resto, dall’esame della
giurisprudenza federale emerge che il fatto di sollevare, trasportare o
spostare pesi inferiori ai 100 kg - trattandosi di assicurati
esercitanti attività manuali - non viene considerato sforzo eccessivo (cfr. STF
8C_319/2009 del 23 ottobre 2009 consid. 3.3; A. Bühler,
op. cit., p. 241).
Si tratta
quindi di valutare se il danno al polso destro di RI 1 sia o meno da imputare a
un movimento scoordinato o incongruo del corpo.
Come già
indicato, affinché una lesione corporale dovuta ad un movimento scombinato sia
attribuibile ad infortunio ai sensi della LAINF, è necessario che tale
movimento si sia prodotto in circostanze esterne manifestamente insolite,
impreviste, fuori programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176s.).
Dalle
carte processuali, con riferimento alla versione dei fatti fornita in sede di
ricorso (cfr. doc. I), non risulta che in quel frangente si
sono presentate delle circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e
fuori programma (non può essere ritenuto tale il fatto che il sacco sollevato
dall’assicurato aderiva - ma non era certamente incollato nel senso
letterale del termine, visto che il sacco era plastica e, quindi, ermetico -, a
quello sottostante), che hanno interrotto oppure interferito nel normale
svolgimento del movimento. Ciò é tanto più vero se si considera che é stato
l’insorgente stesso, rispondendo alle domande postegli dall’assicuratore, a escludere
che fosse successo qualcosa di particolare (cfr. doc. 9).
Il
criterio del movimento scoordinato non è, dunque, adempiuto.
In esito
a quanto precede, questa Corte deve concludere che non sono, in casu,
soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza federale per poter
riconoscere il carattere infortunistico a un determinato evento (ciò che
d’altronde nemmeno l’insorgente ha preteso).
2.8
Occorre ancora
esaminare se l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore infortuni resistente
possa essere fondato sull’art. 9 cpv. 2 OAINF, disposizione che parifica a
infortunio una serie di lesioni corporali.
L’art. 9
cpv. 2 OAINF, nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
prevede che se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni
degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è esaustivo, sono
equiparate all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h.
lesioni del timpano.
Le
lesioni corporali di cui all'art. 9 cpv. 2 OAINF sono paragonate ad infortunio
solo se presentano tutti gli elementi caratteristici dell'infortunio, eccezion
fatta per la straordinarietà del fattore esterno (cfr. DTF 116 V 148 consid.
2b; RAMI 1988 U 57, p. 372). Il fattore scatenante può quindi essere quotidiano
e discreto. Basta un gesto brusco: non è necessario che esso sia stato
scomposto o anomalo (cfr. E. Beretta, Il requisito
della repentinità in materia di lesioni parificabili ad infortunio e temi
connessi, in RDAT II-1991, p. 477ss.).
A
proposito dell'esigenza di un fattore esterno, l'Alta Corte, nella DTF 129 V 466, ha precisato quest'ultimo concetto, definibile quale evento assimilabile ad infortunio,
oggettivamente constatabile e percettibile, che prende origine esternamente al
corpo.
Così,
dopo avere fatto notare che l'esistenza di un evento assimilabile ad infortunio
non può essere ritenuta in tutti quei casi in cui la persona assicurata riesce
solo ad indicare in termini temporali la (prima) comparsa dei dolori oppure
laddove la (prima) comparsa di dolori si accompagna semplicemente al compimento
di un atto ordinario della vita che la persona assicurata è peraltro in grado
di descrivere (DTF 129 V 46s. consid. 4.2.1 e 4.2.2), la Corte federale ha
subordinato, in via di principio, il riconoscimento di un fattore esterno
suscettibile di agire in maniera pregiudizievole sul corpo umano all'esistenza
di un evento presentante un certo potenziale di pericolo accresciuto e quindi
alla presenza di un'attività intrapresa nell'ambito di una tale situazione
oppure di uno specifico atto ordinario della vita implicante una sollecitazione
del corpo che eccede il quadro di quanto fisiologicamente normale e
psicologicamente controllabile (DTF 129 V 470 consid. 4.2.2). Per il resto,
conformemente a quanto già statuito in precedenza, ha rammentato che
l'intervento di un fattore esterno può anche essere ammesso in caso di
cambiamenti di posizione che, secondo l'esperienza medico-infortunistica, sono
sovente suscettibili di originare dei traumi sviluppanti all'interno del corpo
("körpereigene Trauma", come ad es. il rialzarsi improvvisamente da
posizione accovacciata, il movimento brusco e/o aggravato, oppure il
cambiamento di posizione dovuto a influssi esterni incontrollabili, DTF 129 V
470, consid. 4.2.3).
Il TFA ha
pure specificato che gli eventi che si verificano durante lo svolgimento di
un'attività professionale abituale non danno luogo a delle lesioni corporali
parificabili ai postumi di un infortunio, i processi motori consueti
nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare degli atti
ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo della
situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3; si veda
pure la STF 8C_802/2011 del 2 febbraio 2012 consid. 5.5).
Necessario
è inoltre che si sia trattato di un evento improvviso (cfr. RAMI 2000 U 385, p.
268). Il presupposto della repentinità non va però inteso nel senso che
l'azione sul corpo umano debba avere luogo fulmineamente, ossia nell'arco di
secondi o, addirittura, di una frazione di secondo. A questo requisito va
piuttosto attribuito un significato relativo, nel senso che deve trattarsi di
un singolo avvenimento. Pertanto, deve essere escluso dall'assicurazione contro
gli infortuni quel danno alla salute che dipende da azioni ripetute o continue.
Decisiva non è dunque la durata di un'azione lesiva, ma piuttosto la sua
unicità (cfr. A. Bühler, Die unfallähnliche Körperschädigung, in SZS
1996, p. 88 e dello stesso autore, Meniskusläsionen und soziale
Unfallversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri, 2001; 84: n. 44,
p. 2341).
2.9
Nella fattispecie in esame, é
incontestato che a causa del sinistro del gennaio 2012,
l’assicurato ha riportato la rottura di un legamento.
RI 1 ha
dunque presentato una lesione corporale contemplata all’art. 9 cpv. 2 OAINF, e
meglio alla sua lettera g (“lesioni dei legamenti”
- cfr. il doc. 23).
Non resta ora che da
valutare se vi é stato l’intervento di un fattore esterno ai
sensi della giurisprudenza di cui alla DTF 129 V 466.
2.10
Si é già
detto che, secondo la giurisprudenza federale, gli eventi che si verificano durante
lo svolgimento di un'attività professionale abituale non danno luogo a
delle lesioni corporali parificabili ai postumi di un infortunio, i processi
motori consueti nell'ambito dell'attività professionale essendo da considerare
degli atti ordinari ai quali fa di principio difetto l'elemento costitutivo
della situazione di pericolo accresciuto (cfr. DTF 129 V 471 consid. 4.3).
In
applicazione di tali principi, la Corte federale ha ad esempio negato
l’esistenza di un fattore esterno ai sensi della DTF 129 V 466, trattandosi di
un piastrellista, giovane uomo abituato al lavoro pesante, che si era
procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel
salire i gradini di una casa in costruzione con un pacco di piastrelle fra le
mani del peso di circa 25 kg e delle dimensioni di 40 x 40 cm, sottolineando appunto come il trasporto, all'interno di un cantiere, di un pacco di piastrelle
di 25 kg e di dimensioni non eccessive rientri nel novero dei procedimenti
motori consueti di tale professione e configuri pertanto un atto ordinario non
presentante il necessario potenziale di pericolo accresciuto (STFA U 76/03 del 15
aprile 2004).
Il TFA ha deciso in questo stesso senso in merito alla richiesta
di un'assicurata - alta 156 cm e pesante 75 kg - che, intenta nell'ambito della sua attività professionale abituale a sballare degli elementi da costruzione del
peso di 14 kg, aveva riportato una lesione alla schiena. Pur riconoscendo, in
considerazione del peso non indifferente dell'elemento per costruzione, l'esistenza
di un caso limite, la Corte federale ha infatti respinto il ricorso
dell'assicuratore malattia dell'interessata facendo appunto notare che i
processi motori nell'ambito dell'abituale attività professionale sono da
considerare degli atti quotidiani e non degli eventi assimilabili a infortunio
(STFA U 94/03 del 31 ottobre 2003 consid. 3.2).
Chiamata ora a
pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte non ravvede nella
descrizione dell’accaduto contenuta nell’impugnativa, nulla che sia andato
oltre a quelli che sono i normali processi motori richiesti dall’esercizio
dell’abituale attività professionale dell’assicurato.
RI 1 é un
giovane adulto, ventiseienne al momento del sinistro e, dunque, nel pieno delle
forze, abituato, in quanto manovale edile, a svolgere attività pesanti, in
particolare a trasportare pesi. Tenuto conto di queste circostanze, il fatto di
sollevare con uno strattone un sacco di materiale plastico pesante 25 kg, afferrandolo agli angoli con le due mani, e di riporlo sulla carretta posta a lato della pila mediante
un movimento di rotazione del tronco e delle braccia, non può essere
qualificato quale avvenimento in cui é insito un certo potenziale di
pericolo accresciuto ai sensi della giurisprudenza appena citata.
Nemmeno da questo profilo
può quindi essere riconosciuta la responsabilità dell’amministrazione.
2.11
In
conclusione, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione
impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato ab initio il proprio
obbligo a prestazioni in relazione al sinistro del gennaio
2012, il quale di per sé non costituisce né un infortunio ai sensi dell’art. 4
LPGA, né un avvenimento parificabile a infortunio secondo l’art. 9 cpv. 2
OAINF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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