35.2012.62
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5 giugno 2013Italiano18 min
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Numero d'incarto:
35.2012.62
Data decisione, Autorità:
05.06.2013, TCA
Titolo:
Incidente stradale con politrauma. Ammesso che l'assicurato ha ritrovato piena capacità lavorativa nella sua ultima professione di venditore a domicilio nei tempi e nei modi decisi dall'assicuratore, in particolare alla luce degli esiti della video-sorveglianza ordinata da quest'ultimo. Negata l'AG
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GRATUITO PATROCINIO
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.62
mm
Lugano
5 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 agosto 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 giugno
2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di aprile 2007, la Cassa disoccupazione __________ ha annunciato all’__________
un infortunio, concretamente un incidente della circolazione stradale con
politrauma, occorso il 5 aprile 2007 a RI 1 (cfr. doc. Z 23), di formazione
muratore, professione però nel frattempo abbandonata a causa di problemi alla
schiena (cfr. doc. Z 9).
Dalle carte
processuali si evince che l’infortunio é stato finalmente assunto dalla CO 1 in
applicazione dell’art. 6 dell’Ordinanza
sull’assicurazione contro gli infortuni dei disoccupati, ritenuto che, al
momento del sinistro, egli stava lavorando (guadagno intermedio) per conto
della ditta __________, in qualità di venditore a domicilio (cfr. doc. Z 29).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, in particolare dopo aver preso atto degli esiti
di pedinamenti a cui era stato nel frattempo sottoposto l’assicurato, con
decisione formale del 24 gennaio 2012, l’assicuratore LAINF ha dichiarato
estinto il proprio obbligo a prestazioni con effetto immediato (doc. Z 96).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. Z 100), in data
25 giugno 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. Z 111).
1.3. Con tempestivo ricorso del 25
agosto 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a corrispondergli le
prestazioni di legge anche dopo il 24 gennaio 2012, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…).
Lo stato di salute dell’assicurato non é certamente migliorato.
Essendo decorsi 05 anni dall’incidente, é praticamente da escludere che possa
subentrare un sensibile miglioramento della condizioni fisiche.
…
Fatti
I medici interpellati dal ricorrente si sono tutti espressi
negativamente.
Il signor RI 1 é stato ritenuto inabile al 100% per lavori pesanti
e al 50% per lavori leggeri.
Di più, si é aggiunto un fattore depressivo che da solo porta già
ad un’inabilità lavorativa del 50%.
Il ricorrente, ancora giovane e padre di due figli, non ha
prospettive e il suo futuro é veramente oscuro.
Egli si sente parecchio frustrato.
…
La CO 1, in base ai suoi accertamenti, ritiene che RI 1i sia
invece in grado di svolgere attività lavorative anche non leggere, il che viene
contestato ed é in contrasto con il fatto che RI 1 é al beneficio di una
rendita AI del 100% ed é contrastante con le certificazioni mediche univoche.
(…).”
(doc. I)
1.4. Nel corso del mese di
settembre 2012, l’insorgente ha prodotto documentazione destinata a supportare
la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (doc. IV + allegati).
1.5. L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VII).
in
diritto
2.1. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a
porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 24 gennaio 2012,
oppure no.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
2.3. Secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid.
2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.
393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4. A proposito di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va
ricordato che il TFA, in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003,
parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta
a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità
civile, mezzo di prova successivamente utilizzato dall'INSAI -, ne ha
riconosciuto la legittimità di principio.
Con un
successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta
Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha
incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei
relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da
parte dell’INSAI (o di un altro assicuratore LAINF).
Infine,
nella DTF 137 I 327 consid. 5, il Tribunale federale ha deciso che la sorveglianza
della persona assicurata da parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il
balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente necessaria, come pure
ragionevole dal profilo temporale e materiale. È consentita un’osservazione che
riguarda lo svolgimento di attività quotidiane senza particolare legame con la
sfera privata (ad esempio, la pulizia del balcone oppure il trasporto di
sacchetti della spesa). Secondo il considerando 6 della sentenza succitata, le
videoregistrazioni che mostrano la persona assicurata impegnata in attività
quotidiane su un balcone liberamente visibile, non violano l’art. 179quater CP.
La
giurisprudenza appena citata, sviluppata in ambito di assicurazione per
l’invalidità, si applica per analogia anche in quello dell’assicurazione contro
gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011 del 9 marzo 2012 consid. 6.2).
Le
risultanze di un’accurata sorveglianza possono di principio costituire una base
sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità
lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e STF
8C_830/2011 succitata consid. 7.1).
Su questo
tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni
sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi
d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, p. 228-243, in particolare p. 232. e "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N°
44-2010 pag. 105 seg. (147-155).
2.5. Nel caso di specie,
fondandosi essenzialmente sulle risultanze della sorveglianza a cui l’assicurato
é stato sottoposto durante il periodo 14-25 novembre 2011 e sul parere espresso
al riguardo dal proprio medico fiduciario, l’assicuratore LAINF ha dichiarato RI
1 in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa a
decorrere dal 24 gennaio 2012. D’altro canto, posto che le sue condizioni di
salute risultavano da tempo stabilizzate, la CO 1 ha posto termine anche alle
prestazioni sanitarie in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. Z
111).
Da parte
sua, questa Corte constata che i limiti funzionali descritti dagli specialisti del
SAM di Bellinzona (cfr. perizia pluridisciplinare del 19 gennaio 2011, che
figura nell’incarto relativo alla parallela causa AI - inc. n. 32 2012.177)
consisterebbero nell’impossibilità di svolgere attività pesanti, nel
sollevare/spostare pesi superiori ai 7-8 kg, nell’assumere la posizione accovacciata, nel camminare per un massimo di 100-200 metri nonché, dal lato psichico, nell’essere più lento, inaffidabile e di godere di minore
Considerandi
resistenza.
Nel mese
di ottobre 2011, l’insorgente é stato sentito da un funzionario
dell’amministrazione. In quell’occasione, egli ha dichiarato, fra l’altro, di
essere in grado di camminare su una distanza massima di 200 metri, di non essere più in grado di correre, di saltare e di portare pesi, di limitarsi ad aiutare
saltuariamente la moglie a passare l’aspirapolvere, nonché di riuscire a
guidare l’automobile, riscontrando qualche difficoltà nell’utilizzo dei pedali
(cfr. doc. Z 92).
La CO 1
ha in seguito ordinato il pedinamento di RI 1 da parte di un'agenzia privata d’investigazioni.
I
pedinamenti hanno avuto luogo il 31 ottobre 2011 e poi ancora il 4, il 14, il
15, il 17 e il 25 novembre 2011.
All'inserto
figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti, un dossier fotografico e un
cd-rom (cfr. allegati al fasc. 1).
Per
quanto qui d’interesse, la documentazione appena citata mostra in particolare un
uomo - che l’assicurato ha ammesso essere lui stesso (cfr. doc. Z 95) - intento
a posare del filo di ferro tra dei pilastri di sasso nel giardino di
un’abitazione di via __________ a __________ (attività documentata dalle 14:30
alle 16:00 circa del 14 novembre 2011), come pure a svolgere dei lavori edili nello
stabile di __________ a __________ in cui egli vive con la famiglia. A
quest’ultimo riguardo, lo si vede, indossando dei guanti da lavoro, trasportare
con la mano destra dei secchi colmi di detriti e caricarli nel baule di
un’autovettura, come pure, munito di guanti da lavoro e di cuffie di
protezione, dopo essere salito su una scala a libro e aver raggiunto
un’impalcatura a due piani, utilizzare un martello demolitore (tenuto con
entrambe le mani) sulla parete esterna della palazzina, e ciò in posizione
eretta, chinata in avanti, inginocchiata e accovacciata.
Il
materiale raccolto é quindi stato sottoposto al dott. __________, spec. FMH in
chirurgia, il quale, dopo averlo visionato, ha sostenuto che esso dimostra che
l’assicurato é in grado di svolgere anche lavori pesanti senza problemi (cfr.
doc. ZM 175).
In data
20.
gennaio 2012, ha avuto luogo un incontro a cui hanno partecipato
l’assicurato, il suo patrocinatore e due ispettori della CO 1. In
quell’occasione, RI 1 ha affermato che il suo stato di salute non é nel
frattempo migliorato, ha confermato la persistenza di tutte le limitazioni
funzionali derivanti dal danno alla salute (in particolare, ha sostenuto di non
essere in grado di prendere in braccio la figlioletta di due anni se si trova
in posizione eretta oppure di sollevarla con il solo braccio destro) e ha negato
di aver esercitato attività lavorativa remunerata o gratuita nel corso degli
ultimi sei mesi (cfr. doc. Z 94).
Sempre in
quella sede, il ricorrente é stato messo a confronto con le risultanze dei
pedinamenti e ha finalmente riconosciuto “… di aver lavorato su un cantiere ed
in altri luoghi, …” (cfr. doc. Z 95).
In sede
di opposizione, l’assicurato ha sostenuto di essere inabile al lavoro in misura
del 100% per lavori pesanti e in misura del 50% per lavori leggeri. A sostegno
di ciò, egli ha prodotto alcune certificazioni dei suoi medici curanti, lo
psichiatra dott. __________ (doc. Z 100/1), il chirurgo ortopedico dott. __________
(doc. Z 100/2) ed il dott. __________, spec. FMH in medicina generale (doc. Z
100/3).
2.6
Chiamato ora
a pronunciarsi, questo Tribunale rileva innanzitutto che, in occasione della sorveglianza
dell’insorgente, non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la
relativa documentazione mostra l’assicurato impegnato in attività, compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno (ad
esempio, in strada oppure all’esterno della propria abitazione), senza
particolare legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al
consid. 2.4.).
D’altro
canto, il TCA ritiene che il materiale raccolto grazie alla sorveglianza, nella
misura in cui il ricorrente é stato ritratto a svolgere attività manuali piuttosto
pesanti per periodi di tempo prolungati, assumendo anche posizioni
inergonomiche per la schiena e per gli arti superiori e inferiori, costituisca
la prova che egli è in realtà pienamente abile al lavoro. Ciò é tanto più vero
se si considera che, al momento dell’infortunio dell’aprile 2007, l’attività di
muratore era già stata abbandonata a causa di malattia e che, pertanto,
l’abilità lavorativa può essere valutata in funzione di attività fisicamente più
leggere presenti sul mercato del lavoro (cfr. art. 6 LPGA: "È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività."), quale era del
resto l’ultima da lui esercitata, ossia il venditore a domicilio (in
proposito, si veda il doc. Z 37: “La merce da vendere era un aspiratore ad
acqua per uso domestico. (…). L’apparecchio di dimostrazione lo metteva in
auto, rispettivamente lo portava nell’appartamento.”).
Questa Corte non ignora
che i dottori __________ e __________, ancora nel corso del 2012, hanno
attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa, totale in attività pesanti e
parziale in quelle leggere (cfr. doc. Z 100/2 e doc. Z 100/3).
Tuttavia, a tali certificazioni non può essere riconosciuto un sufficiente
valore probatorio, posto che il loro contenuto é palesemente smentito dalle risultanze
della nota videosorveglianza.
In sede
di ricorso, l’assicurato ha pure fatto valere di essere al beneficio di una
rendita AI intera, in quanto totalmente incapace di lavorare (cfr. doc. I, p.
2).
In
proposito, occorre osservare che, con decisione del 16 maggio 2012, l’Ufficio
AI ha soppresso la rendita di invalidità in vigore, a fronte di un
miglioramento della situazione valetudinaria dell’insorgente.
Con
sentenza 32.2012.177 del 28 gennaio 2013 - cresciuta in giudicato incontestata
-, questo Tribunale ha confermato la decisione di soppressione di rendita,
ritenendo “… dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta,
successivamente alle decisioni 1° dicembre 2009 e 14 gennaio 2010, una totale
abilità lavorativa in attività adeguate.” (STCA succitata, p. 10).
In
particolare, facendo capo alla valutazione del Servizio medico regionale, il
TCA ha ritenuto accertato che, dal punto di vista psichico, l’assicurato non
presenta limitazioni di sorta. Ciò viene precisato in relazione a quanto lo
psichiatra dott. __________ ha attestato nel suo rapporto del 9 febbraio 2012
(cfr. doc. Z 100/1).
In esito
a tutto quanto precede, il TCA ritiene provato, secondo
il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una
piena capacità lavorativa a contare, al più tardi, dal 24
gennaio 2012. La CO 1 Assicurazioni era pertanto legittimata,
da quella data, a negare il diritto all’indennità giornaliera.
2.7
La decisione
su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui
all’assicurato é stato negato il diritto a ulteriori prestazioni sanitarie.
In
effetti, posto che, secondo la giurisprudenza, la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti; sul tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009
consid. 4), il fatto che l’insorgente sia totalmente abile al lavoro a
decorrere dal 24 gennaio 2012, comporta (anche)
l’estinzione del diritto alla cura medica.
2.8
Il
ricorrente ha chiesto che gli venga concessa l’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 3).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione
agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B.
Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,
Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad
art. 157, p. 491, nota 591).
Nel caso
di specie - viste le particolari circostanze alla base della decisione di porre
fine al diritto alle prestazioni -, il TCA ritiene che poteva e doveva apparire
chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto
alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito della
probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
In queste
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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