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Decisione

35.2012.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 giugno 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I medici interpellati dal ricorrente si sono tutti espressi

negativamente.

Il signor RI 1 é stato ritenuto inabile al 100% per lavori pesanti

e al 50% per lavori leggeri.

Di più, si é aggiunto un fattore depressivo che da solo porta già

ad un’inabilità lavorativa del 50%.

Il ricorrente, ancora giovane e padre di due figli, non ha

prospettive e il suo futuro é veramente oscuro.

Egli si sente parecchio frustrato.

La CO 1, in base ai suoi accertamenti, ritiene che RI 1i sia

invece in grado di svolgere attività lavorative anche non leggere, il che viene

contestato ed é in contrasto con il fatto che RI 1 é al beneficio di una

rendita AI del 100% ed é contrastante con le certificazioni mediche univoche.

(…).”

(doc. I)

1.4. Nel corso del mese di

settembre 2012, l’insorgente ha prodotto documentazione destinata a supportare

la domanda di assistenza giudiziaria gratuita (doc. IV + allegati).

1.5. L’Istituto

assicuratore, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. VII).

in

diritto

2.1. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a

porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 24 gennaio 2012,

oppure no.

2.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

2.3. Secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid.

2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.

393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de

la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.4. A proposito di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va

ricordato che il TFA, in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003,

parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta

a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità

civile, mezzo di prova successivamente utilizzato dall'INSAI -, ne ha

riconosciuto la legittimità di principio.

Con un

successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta

Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha

incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei

relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da

parte dell’INSAI (o di un altro assicuratore LAINF).

Infine,

nella DTF 137 I 327 consid. 5, il Tribunale federale ha deciso che la sorveglianza

della persona assicurata da parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il

balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente necessaria, come pure

ragionevole dal profilo temporale e materiale. È consentita un’osservazione che

riguarda lo svolgimento di attività quotidiane senza particolare legame con la

sfera privata (ad esempio, la pulizia del balcone oppure il trasporto di

sacchetti della spesa). Secondo il considerando 6 della sentenza succitata, le

videoregistrazioni che mostrano la persona assicurata impegnata in attività

quotidiane su un balcone liberamente visibile, non violano l’art. 179quater CP.

La

giurisprudenza appena citata, sviluppata in ambito di assicurazione per

l’invalidità, si applica per analogia anche in quello dell’assicurazione contro

gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011 del 9 marzo 2012 consid. 6.2).

Le

risultanze di un’accurata sorveglianza possono di principio costituire una base

sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità

lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e STF

8C_830/2011 succitata consid. 7.1).

Su questo

tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni

sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi

d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, p. 228-243, in particolare p. 232. e "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N°

44-2010 pag. 105 seg. (147-155).

2.5. Nel caso di specie,

fondandosi essenzialmente sulle risultanze della sorveglianza a cui l’assicurato

é stato sottoposto durante il periodo 14-25 novembre 2011 e sul parere espresso

al riguardo dal proprio medico fiduciario, l’assicuratore LAINF ha dichiarato RI

1 in grado di svolgere qualsiasi attività lavorativa a

decorrere dal 24 gennaio 2012. D’altro canto, posto che le sue condizioni di

salute risultavano da tempo stabilizzate, la CO 1 ha posto termine anche alle

prestazioni sanitarie in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. Z

111).

Da parte

sua, questa Corte constata che i limiti funzionali descritti dagli specialisti del

SAM di Bellinzona (cfr. perizia pluridisciplinare del 19 gennaio 2011, che

figura nell’incarto relativo alla parallela causa AI - inc. n. 32 2012.177)

consisterebbero nell’impossibilità di svolgere attività pesanti, nel

sollevare/spostare pesi superiori ai 7-8 kg, nell’assumere la posizione accovacciata, nel camminare per un massimo di 100-200 metri nonché, dal lato psichico, nell’essere più lento, inaffidabile e di godere di minore

Considerandi

resistenza.

Nel mese

di ottobre 2011, l’insorgente é stato sentito da un funzionario

dell’amministrazione. In quell’occasione, egli ha dichiarato, fra l’altro, di

essere in grado di camminare su una distanza massima di 200 metri, di non essere più in grado di correre, di saltare e di portare pesi, di limitarsi ad aiutare

saltuariamente la moglie a passare l’aspirapolvere, nonché di riuscire a

guidare l’automobile, riscontrando qualche difficoltà nell’utilizzo dei pedali

(cfr. doc. Z 92).

La CO 1

ha in seguito ordinato il pedinamento di RI 1 da parte di un'agenzia privata d’investigazioni.

I

pedinamenti hanno avuto luogo il 31 ottobre 2011 e poi ancora il 4, il 14, il

15, il 17 e il 25 novembre 2011.

All'inserto

figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti, un dossier fotografico e un

cd-rom (cfr. allegati al fasc. 1).

Per

quanto qui d’interesse, la documentazione appena citata mostra in particolare un

uomo - che l’assicurato ha ammesso essere lui stesso (cfr. doc. Z 95) - intento

a posare del filo di ferro tra dei pilastri di sasso nel giardino di

un’abitazione di via __________ a __________ (attività documentata dalle 14:30

alle 16:00 circa del 14 novembre 2011), come pure a svolgere dei lavori edili nello

stabile di __________ a __________ in cui egli vive con la famiglia. A

quest’ultimo riguardo, lo si vede, indossando dei guanti da lavoro, trasportare

con la mano destra dei secchi colmi di detriti e caricarli nel baule di

un’autovettura, come pure, munito di guanti da lavoro e di cuffie di

protezione, dopo essere salito su una scala a libro e aver raggiunto

un’impalcatura a due piani, utilizzare un martello demolitore (tenuto con

entrambe le mani) sulla parete esterna della palazzina, e ciò in posizione

eretta, chinata in avanti, inginocchiata e accovacciata.

Il

materiale raccolto é quindi stato sottoposto al dott. __________, spec. FMH in

chirurgia, il quale, dopo averlo visionato, ha sostenuto che esso dimostra che

l’assicurato é in grado di svolgere anche lavori pesanti senza problemi (cfr.

doc. ZM 175).

In data

20.

gennaio 2012, ha avuto luogo un incontro a cui hanno partecipato

l’assicurato, il suo patrocinatore e due ispettori della CO 1. In

quell’occasione, RI 1 ha affermato che il suo stato di salute non é nel

frattempo migliorato, ha confermato la persistenza di tutte le limitazioni

funzionali derivanti dal danno alla salute (in particolare, ha sostenuto di non

essere in grado di prendere in braccio la figlioletta di due anni se si trova

in posizione eretta oppure di sollevarla con il solo braccio destro) e ha negato

di aver esercitato attività lavorativa remunerata o gratuita nel corso degli

ultimi sei mesi (cfr. doc. Z 94).

Sempre in

quella sede, il ricorrente é stato messo a confronto con le risultanze dei

pedinamenti e ha finalmente riconosciuto “… di aver lavorato su un cantiere ed

in altri luoghi, …” (cfr. doc. Z 95).

In sede

di opposizione, l’assicurato ha sostenuto di essere inabile al lavoro in misura

del 100% per lavori pesanti e in misura del 50% per lavori leggeri. A sostegno

di ciò, egli ha prodotto alcune certificazioni dei suoi medici curanti, lo

psichiatra dott. __________ (doc. Z 100/1), il chirurgo ortopedico dott. __________

(doc. Z 100/2) ed il dott. __________, spec. FMH in medicina generale (doc. Z

100/3).

2.6

Chiamato ora

a pronunciarsi, questo Tribunale rileva innanzitutto che, in occasione della sorveglianza

dell’insorgente, non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la

relativa documentazione mostra l’assicurato impegnato in attività, compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno (ad

esempio, in strada oppure all’esterno della propria abitazione), senza

particolare legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al

consid. 2.4.).

D’altro

canto, il TCA ritiene che il materiale raccolto grazie alla sorveglianza, nella

misura in cui il ricorrente é stato ritratto a svolgere attività manuali piuttosto

pesanti per periodi di tempo prolungati, assumendo anche posizioni

inergonomiche per la schiena e per gli arti superiori e inferiori, costituisca

la prova che egli è in realtà pienamente abile al lavoro. Ciò é tanto più vero

se si considera che, al momento dell’infortunio dell’aprile 2007, l’attività di

muratore era già stata abbandonata a causa di malattia e che, pertanto,

l’abilità lavorativa può essere valutata in funzione di attività fisicamente più

leggere presenti sul mercato del lavoro (cfr. art. 6 LPGA: "È considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività."), quale era del

resto l’ultima da lui esercitata, ossia il venditore a domicilio (in

proposito, si veda il doc. Z 37: “La merce da vendere era un aspiratore ad

acqua per uso domestico. (…). L’apparecchio di dimostrazione lo metteva in

auto, rispettivamente lo portava nell’appartamento.”).

Questa Corte non ignora

che i dottori __________ e __________, ancora nel corso del 2012, hanno

attestato l’esistenza di un’incapacità lavorativa, totale in attività pesanti e

parziale in quelle leggere (cfr. doc. Z 100/2 e doc. Z 100/3).

Tuttavia, a tali certificazioni non può essere riconosciuto un sufficiente

valore probatorio, posto che il loro contenuto é palesemente smentito dalle risultanze

della nota videosorveglianza.

In sede

di ricorso, l’assicurato ha pure fatto valere di essere al beneficio di una

rendita AI intera, in quanto totalmente incapace di lavorare (cfr. doc. I, p.

2).

In

proposito, occorre osservare che, con decisione del 16 maggio 2012, l’Ufficio

AI ha soppresso la rendita di invalidità in vigore, a fronte di un

miglioramento della situazione valetudinaria dell’insorgente.

Con

sentenza 32.2012.177 del 28 gennaio 2013 - cresciuta in giudicato incontestata

-, questo Tribunale ha confermato la decisione di soppressione di rendita,

ritenendo “… dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta,

successivamente alle decisioni 1° dicembre 2009 e 14 gennaio 2010, una totale

abilità lavorativa in attività adeguate.” (STCA succitata, p. 10).

In

particolare, facendo capo alla valutazione del Servizio medico regionale, il

TCA ha ritenuto accertato che, dal punto di vista psichico, l’assicurato non

presenta limitazioni di sorta. Ciò viene precisato in relazione a quanto lo

psichiatra dott. __________ ha attestato nel suo rapporto del 9 febbraio 2012

(cfr. doc. Z 100/1).

In esito

a tutto quanto precede, il TCA ritiene provato, secondo

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una

piena capacità lavorativa a contare, al più tardi, dal 24

gennaio 2012. La CO 1 Assicurazioni era pertanto legittimata,

da quella data, a negare il diritto all’indennità giornaliera.

2.7

La decisione

su opposizione impugnata merita conferma anche nella misura in cui

all’assicurato é stato negato il diritto a ulteriori prestazioni sanitarie.

In

effetti, posto che, secondo la giurisprudenza, la questione del “sensibile

miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (cfr. DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti; sul tema, si veda pure la STF 8C_211/2009 del 10 luglio 2009

consid. 4), il fatto che l’insorgente sia totalmente abile al lavoro a

decorrere dal 24 gennaio 2012, comporta (anche)

l’estinzione del diritto alla cura medica.

2.8

Il

ricorrente ha chiesto che gli venga concessa l’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 3).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B.

Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,

Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, p. 491, nota 591).

Nel caso

di specie - viste le particolari circostanze alla base della decisione di porre

fine al diritto alle prestazioni -, il TCA ritiene che poteva e doveva apparire

chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto

alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito della

probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

In queste

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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