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Decisione

35.2012.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 giugno 2014Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I periti utilizzano tale circostanza in modo del tutto ambivalente

per avvalorare le proprie tesi: da una parte la Dr.ssa __________ ritiene che

la mancata assunzione di farmaci significhi un mancato bisogno e quindi un

segno di miglioramento dello stato di salute; dall’altra accusa la ricorrente

di non assumerne e di pregiudicare quindi la sua capacità lavorativa!

Con ciò la dottoressa ha formulato mere ipotesi. Si tratta,

infatti, di circostanze prognostiche, peraltro contrastate da una intolleranza

attestata dai medici.

La circostanza che l’assicurata non sopporti i farmaci e che

quindi non possa farne uso é cosa nota da anni:

- Come indicato

sopra, dopo la perizia del settembre 2005 il Dr. __________ aveva definito la

situazione come senza speranza. Per cercare tuttavia di alleviare le sofferenze

della paziente aveva indicato la possibilità di una cura medicamentosa

massiccia nell’ambito di un ricovero stazionario. La paziente ha spiegato le

proprie ragioni alla __________ per il tramite della propria legale (…).

Sia la __________

e quindi anche l’AI hanno riconosciuto questo stato di cose come veritiero e

pertanto non hanno “costretto” l’assicurata né a subire un tale ricovero, né

tantomeno a sottoporsi a test per stabilire se veramente tutti i farmaci

fossero contro-indicati. la rendita ha continuato a essere erogata.

- Oltre agli

psicofarmaci l’assicurata non sopporta neppure gli analgesici. Lo attesta da

una parte il certificato medico citato sopra e la dichiarazione del medico

curante Dr. __________, qui prodotta.

- Per quanto

attiene alla questione del presunto mancato “suivi” terapeutico, tale

affermazione della psichiatra é contraddetta dai fatti stessi: la signora __________

é seguita regolarmente dallo psicoterapeuta __________, ha consultato il Dr. __________

quando necessario. Ha infine seguito le cure dal Dr. __________. Le

dichiarazioni di questi medici e dello psicologo sono versate agli atti, nella

perizia AI. Non si capisce come si possa criticare la ricorrente per il fatto

che dopo 8 anni di invalidità segua una terapia in ragione di una seduta al

mese.”

(doc. I)

1.6. L’assicuratore convenuto, in

risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

1.7. Nell’ottobre 2012, la

ricorrente ha versato agli atti un rapporto, datato 26 ottobre 2012, dello

psichiatra dott. __________ (cfr. doc. X + allegato).

L’amministrazione si é

pronunciata al riguardo il 27 novembre 2012, producendo un apprezzamento

psichiatrico del dott. __________ (doc. XIV + allegato).

1.8. Nel corso del mese di gennaio

2013, RI 1 ha trasmesso al TCA documentazione destinata a supportare la sua

domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. XVIII + allegati e doc. XIX +

allegati).

1.9. In data 30 gennaio 2012,

l’assicurata ha prodotto un nuovo referto del dott. __________ e si é

riconfermata nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc. XX + allegato).

1.10 Con ordinanza del 4 marzo

2013, questa Corte ha ordinato una perizia giudiziaria, affidandone

l’esecuzione al dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc.

XXI).

1.11. Con decreto del 6 maggio 2013,

il TCA ha accolto l’istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria (doc. XXX).

1.12. Il 2 luglio 2013, a questo Tribunale é pervenuta ulteriore documentazione da parte dell’insorgente (doc. XXXII +

allegati), documentazione che é stata trasmessa al dott. __________ ai fini

peritali (doc. XXXIII).

1.13. In data 13 novembre 2013,

l’esperto giudiziario ha consegnato il proprio rapporto (doc. XXXV), il quale é

stato immediatamente intimato alle parti per osservazioni (doc. XXXVI).

L’Istituto assicuratore ha

preso posizione il 3 dicembre 2013 (doc. XXXIX), mentre RI 1 lo ha fatto in

data 23 dicembre 2013 (doc. XL + allegato).

1.14. Nel mese di gennaio 2014, il

TCA ha di nuovo interpellato il perito giudiziario, il quale é stato invitato a

pronunciarsi sul contenuto del referto 7 dicembre 2013 del dott. __________

(doc. XLI).

Il complemento peritale

del dott. __________ é pervenuto in data 14 febbraio 2014 (doc. XLII).

L’CO 1 ha formulato le

proprie osservazioni in merito il 28 febbraio 2014, l’assicurata il 10 marzo

2014 (doc. XLVIII + allegato).

In data 2 aprile 2014,

l’assicuratore LAINF si é espresso sulla certificazione 24 febbraio 2014 del

dott. __________ (doc. LI).

Considerandi

2.1

Oggetto della lite é la questione

di sapere se l’CO 1 era legittimato a sopprimere la rendita d’invalidità in

vigore a far tempo dal 1° luglio 2012, oppure no.

2.2

In una sentenza pubblicata in

DTF 130 V 380 e in SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53, il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha la possibilità

di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al proprio obbligo

prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento d’indennità

giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi richiamare a un

motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale). Nella fattispecie

esaminata dall’Alta Corte il caso è stato liquidato invocando il fatto che un

evento assicurato – dopo un esame corretto della situazione – in realtà non si

era mai verificato.

Nella citata pronunzia il

TFA ha, tuttavia, precisato che tale principio non si applica alle rendite

d’invalidità, siccome la loro soppressione per il futuro sottostà alle

condizioni dell’adeguamento (Anpassung; art. 17 cpv. 1 LPGA) oppure -

per sostituzione di motivi - a quelli della riconsiderazione o della revisione

processuale (art. 53 LPGA).

2.3

Nella concreta

evenienza, a ragione l’Istituto assicuratore convenuto non pretende che

sarebbero dati i presupposti per procedere a una riconsiderazione oppure a una

revisione processuale della decisione formale del 7 luglio 2004,

mediante la quale la ricorrente era stata posta al beneficio di una rendita

invalidità corrispondente a una totale incapacità lucrativa a contare dal 1°

aprile 2001.

Se ne deduce pertanto che,

in ossequio alla giurisprudenza citata al considerando che precede, la

soppressione della rendita qui in questione sarebbe giustificata soltanto se

fossero realizzate le condizioni per procedere a una revisione giusta l’art. 17

cpv. 1 LPGA.

2.4

Secondo l'art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa norma è stata

ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il

grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente

aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22 LAINF - analogamente

all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17

cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini

compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e

non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata

viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per costante

giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si

applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.5

L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF

130.

V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V

116.

consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione

non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.6

Il mutamento deve, inoltre,

essere notevole.

Secondo la giurisprudenza

resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere

apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così,

un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità

del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75%

(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).

2.7

Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non é

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

La questione di sapere se

si é prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le

circostanze esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato,

fondata su un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei

fatti pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme

al diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui é stata rilasciata la

decisione litigiosa (cfr. consid. 2.3 non

pubblicato della DTF 139 V 585; DTF 133 V 108 consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20

luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21 gennaio 2008 consid. 3.2).

Tanto

nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I mutamenti congiunturali,

il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita

economica, non sono motivo di revisione.

Non si tiene parimenti

conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.

Ad esempio, le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa é la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad

infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8

In una sentenza 8C_469/2013

del 24 febbraio 2014 consid. 4.2, pubblicata in SVR 2014 UV Nr. 13 p. 41ss., il

Tribunale federale ha stabilito che, trattandosi della determinazione degli

effetti temporali della riduzione o della soppressione di una rendita

d’invalidità per la via della revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, é giustificato

collocarsi al momento della decisione formale, quando é certo che già a quella

data sono adempiuti i presupposti materiali della revisione. La riduzione o la

soppressione della rendita ha dunque effetto a partire dal primo giorno del

mese che segue quello in cui la decisione formale é stata emanata,

rispettivamente intimata all’assicurato.

2.9

Nella concreta evenienza, dalle

tavole processuali emerge che l’CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di una rendita

d’invalidità corrispondente a una totale incapacità lucrativa a decorrere dal

1° aprile 2001, facendo capo alla perizia amministrativa 29 gennaio 2004 del

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (cfr. doc. 111).

In effetti, nel referto

appena citato, il dott. __________, diagnosticata una sindrome post-traumatica

da stress con decorso cronico, ha dichiarato l’assicurata inabile in misura

completa in qualsiasi attività professionale.

In quella sede, egli ha

inoltre osservato che ella aveva “… vissuto l’infortunio come un evento

pericoloso per la propria incolumità, se non per la propria vita e come un

momento di abbandono da parte delle persone presenti ma inattive, ad eccezione

del signor __________, il che ha determinato in lei, oltre ad altri disturbi,

rabbia e diffidenza nei confronti della gente, emozioni che si manifestano in

parte anche in atteggiamenti aggressivi contro i familiari. L’atteggiamento

diffidente e di chiusura preclude inoltre un più approfondito esame del vissuto

soggettivo, almeno in sede peritale.” e, d’altra parte, di non aver oggettivato

“… nessun fattore di stress estraneo all’infortunio suscettibile di spiegarne,

anche parzialmente, la comparsa. Nel caso della peritanda non si sa nemmeno

(come abbastanza spesso accade nel caso di lavoratori immigrati) di una

situazione socio-economica difficile. Al contrario, la peritanda, da questo

punto di vista, gode di condizioni favorevoli e la sua integrazione,

considerate anche le sue doti intellettive e la sua preparazione scolastica,

non ha presentato problemi prima dell’infortunio.”.

A proposito della

possibilità di migliorare le condizioni di salute psichica della ricorrente, lo

psichiatra incaricato dall’assicuratore ha dichiarato trattarsi di un caso

difficile in quanto “alle cure di oppone ora, soprattutto, l’aspetto di

chiusura e di diffidenza che domina il quadro clinico. Considerata l’età della

peritanda e le sue buone doti intellettive, ritengo che, con

un’intensificazione della presa a carico, un miglioramento sia ancora

possibile. (…). Un decorso degressivo dei disturbi psichici riscontrati non é

impossibile. Semplicemente, con le misure sinora effettuate, esso non é risultato

evidente e il quadro clinico, per quanto risulta dalle dichiarazioni

dell’assicurata e del marito e dagli atti, é sostanzialmente invariato da oltre

tre anni, si é anzi aggravato nel corso del 2003.” (doc. 88).

Il dott. ____________________

é stato di nuovo chiamato dall’amministrazione a valutare l’evoluzione dello

stato di salute dell’assicurata nel corso del mese di settembre 2005.

Nel relativo rapporto,

datato 26 settembre 2005, lo psichiatra ha segnatamente riferito che esso era “…

da considerare invariato o forse leggermente peggiorato rispetto all’inizio del

2004.

Le conclusioni della perizia possono essere confermate in toto, con

un’unica precisazione riguardo alle componenti paranoidi del disturbo che

potrebbero (come già segnalato sulla base dell’esame psicologico a pagina 6

della perizia e nelle conclusioni) evolvere negativamente imponendo al quadro

post-traumatico una colorazione “psicotica” parzialmente indipendente

dall’evento traumatico.” (doc. 135).

2.10

Nell’ottobre/novembre 2010, RI

1.

é stata sottoposta ad accertamenti pluridisciplinari (reumatologici e

psichiatrici) presso il Servizio d’accertamento medico (SAM) di Bellinzona per

conto dell’Ufficio AI.

Lo stato di salute

psichica é stato indagato dalla dott.ssa R. Castra, specialista in psichiatria.

Per quanto attiene

all’aspetto diagnostico, dal suo rapporto del 19 novembre 2010 si evince che ella

ha diagnosticato un disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4),

una sindrome umorale NAS (ICD-10: F39), come pure un’elaborazione di sintomi

fisici per ragioni psicologiche (ICD-10: F68.0) (cfr. doc. 61/49, p. 5 - inc.

AI), mentre ha negato la persistenza di un disturbo post-traumatico da stress,

fornendo, a quest’ultimo proposito, le precisazioni seguenti:

" Preciso

ancora i termini del miglioramento ricordando cosa é rintracciabile in un PTSD

e oggi manca di essere registrato dal punto di vista clinico:

1) Assenti flashbacks

2) Assenti sogni minacciosi

3) Marcatamente

ridotto rispetto alle relazioni dei colleghi che l’hanno incontrata in passato,

l’intorpidimento e ottundimento emozionale

4) Ridotto il distacco dalle persone

5) Nel complesso ridotta la reattività al mondo circostante

6) Non completamente anedonica

7) Persiste

evitamento di situazioni che richiamano il fatto (luogo dell’accaduto per

esempio)

8) Mancano esplosioni drammatiche di paura, panico e

aggressività 9) Ridotta la qualità dell’espressività depressiva

10) Ridotta l’espressività dell’ansia

11) Ridotta/assente l’iperattività vegetativa

12) Ridotti i disturbi del sonno.”

(doc. doc. 61/49, p. 6 -

inc. AI)

La dott.ssa __________ ha

quindi attestato una ritrovata parziale capacità lavorativa (del 50%) a partire

dal 2010, osservando che “il quadro, dopo il quadro postraumatico che produsse

l’incapacità del 100%, ha lasciato ora il passo alle diagnosi di cui sopra che

risultano esprimere un miglioramento dello stato di salute poiché risultano

produrre una minore compromissione dal punto di vista del quadro clinico e

della CL della signora. Le stesse ritengo vadano considerate stabili.”.

Circa i motivi della

diminuita abilità lavorativa, ella ha rilevato che RI 1 appariva “… dolente,

demotivata, chiusa, reticente, reattiva, labile umoralmente. Tutta incentrata

solo nei suoi pensieri e arroccata lontano e distante. In realtà ritengo che un

programma di rientro lavorativo anche a bassa percentuale e propedeutico,

potrebbe contribuire a reinserirla nel mondo … non solo lavorativo. In assenza

di ciò il rischio maggiore é di una deriva sociale e un progressivo

peggioramento del quadro psichiatrico fosse anche solo per la solitudine autoinferta.”

(doc. 61/49, p. 7 - inc. AI).

Prima di procedere

all’emanazione della decisione di riduzione della rendita d’invalidità, da

intera a mezza, l’UAI ha ancora sottoposto la perizia della dott.ssa __________

al medico SMR, dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Egli ha refertato, dopo

esame dello status psichico e del test di Rorschach, la presenza di uno “…

stato nevrotico di tipo affettivo: l’A.a si sente non aiutabile, dolente,

demotivata; é labile emotivamente, si chiude in una reazione di difesa di tipo

passivo-regressivo. Tali aspetti appaiono cronici, rispettivamente

cristallizzati, e giustificano una riduzione di rendimento nella professione

ultima di cameriera del 50% per maggiore lentezza, riduzione dell’attenzione

agli altri per chiusura nei propri pensieri, demotivazione. Tale capacità

lavorativa del 50% può essere giustificata, in modo oggettivo, solo dal momento

della 1a visita peritale della dr.ssa Castra, cioè il 22 ottobre 2010. Secondo

l’ICD10, il codice F39 é appropriato: sindrome affettiva non specificata.

Questo stato psichico amplifica, in modo inconscio, la sofferenza fisica, per

cui é appropriata la diagnosi di nevrosi da compenso, ovvero “elaborazione di

sintomi fisici per ragioni psicologiche” (ICD10: F68.0). La presenza di una

condizione affettiva cronica e cristallizzata giustifica il prendere in

considerazione il disturbo somatoforme come diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa.” (doc. 64 - inc. AI).

Chiamato dall’CO 1 a

commentare le risultanze della perizia psichiatrica elaborata in ambito AI, il

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ha concluso

all’assenza di “… segni psico-patologici di rilevanza clinica e con

ripercussioni sulla capacità lavorativa, riconducibili (nel senso di un

rapporto causale naturale) all’evento infortunistico in questione.”, sviluppando

in proposito le seguenti considerazioni:

" (…).

Rileggendo attentamente gli atti sorgono per altro dei dubbi

riguardo alla consistenza della diagnosi di PTSD posta in passato.

La stessa si fonda infatti, secondo i testi di riferimento,

essenzialmente su due presupposti: la presenza di un evento traumatico di

eccezionale gravità e la riproposizione ripetitiva della scena traumatica, come

se l’evento si riproducesse realmente nel “qui ed ora” con coinvolgimento

emotivo e sintomi dissociativi.

Per quanto riguarda il primo criterio patognomonico, lo stesso

dott. Calanchini aveva espresso dei dubbi in passato in merito

all’eccezionalità del trauma (che obiettivamente, come riportato negli atti,

aveva prodotto solamente delle ferite superficiali - ndr).

Anche per quanto riguarda il secondo criterio (i cosiddetti “flashbacks”)

si constata che essi vengono semplicemente menzionati in diversi rapporti ma

mai descritti nella loro natura da un punto di vista clinico-fenomenologico.

Non é quindi possibile determinare con sufficiente attendibilità, se in realtà

si sia trattato della semplice rievocazione di un “brutto ricordo” o se si

tratta invece di un sintomo qualitativamente diverso, ascrivibile ad un vero e

proprio flash-back.

Tutti gli altri sintomi riportati potrebbero essere compatibili

anche con una cosiddetta sindrome da disadattamento (F43.2) che deve essere

considerata estinta, secondo i manuali di riferimento, dopo al massimo 2 anni.

La dott.ssa __________ ha per altro formulato la diagnosi di

elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (F68.0) che descrive

una condizione in cui i sintomi fisici vengono esagerati o prolungati per lo

stato psicologico della paziente. Si sviluppa in questo caso una sindrome

comportamentale di richiamo dell’attenzione (istrionica) che può anche

comprendere lamentele aggiuntive (e in genere non specifiche) non di origine

fisica. L’insoddisfazione per i risultati del trattamento o l’irritazione per

l’insufficiente attenzione personale ricevuta (come chiaramente documentato

negli atti) possono essere un fattore motivante.

Come pure menzionato dalla dott.ssa __________ (ma anche da altri

colleghi che avevano visitato la signora RI 1), vi sono degli aspetti

rivendicativi importanti e anche una chiara motivazione legata alla possibilità

di compensi economici. In questo caso si può parlare anche di nevrosi di

compenso (o di rendita), una sindrome che non giustifica tuttavia alcuna

incapacità lavorativa.

Alla luce di queste considerazioni appare pertanto molto probabile

che il disturbo somatoforme da dolore persistente e la sindrome umorale NAS,

per altro migliorata nel corso degli ultimi anni, oltre alla tendenza

fibromialgica, nel frattempo diagnosticata, rientrino nello sviluppo nevrotico

menzionato sopra.

(…).

Dalla lettura degli atti, emergono accentuati tratti di personalità

paranoidi, isteriformi, schizoidi ed emotivamente instabili oltre a tratti

conversivi e psicotici-interpretativi che confinano con una personalità limite

(nel senso di Kernberg) o, in altri termini, con un disturbo di personalità

borderline. Molto probabilmente questi tratti di personalità erano rimasti per

molto tempo silenti (come afferma il dott. __________) ma erano comunque

preesistenti all’evento infortunistico.”

(doc. 203, p. 4s.)

In base a questo apprezzamento,

dato che l’incapacità lavorativa attestata dalla dott.ssa __________ non era

(più) imputabile ai postumi dell’evento infortunistico del 17 gennaio 2000,

l’assicuratore LAINF, con decisione formale del 12 giugno 2012, ha soppresso la rendita d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° luglio 2012 (cfr. doc. 204).

2.11

In corso di causa, i dottori __________

e __________, interpellati l’uno dall’assicurata l’altro dall’Istituto resistente,

hanno avuto modo di riconfermarsi nelle loro rispettive tesi.

Con rapporto del 26

ottobre 2012, il dott. __________ ha sostenuto che RI 1 soffre di una

modificazione della personalità successiva al noto infortunio, nel senso di una

sindrome post-traumatica da stress cronica giusta il DSM IV-TR (e non nel senso

di un disturbo di personalità giusta la definizione dell’ICD-10), della quale

la sindrome somatoforme da dolore persistente costituisce una complicanza.

A suo giudizio, “la

modificazione della personalità, con la grave sintomatologia che ne é

l’espressione, é tutt’ora invalidante. La peritanda non ha mai presentato un

intervallo libero da disturbi, in altre parole non é mai guarita dal PTSD per

sviluppare successivamente un quadro clinico da esso indipendente. L’attuale

patologia della peritanda non é l’inevitabile conseguenza di qualsiasi disturbo

post-traumatico da stress. Essa si sviluppa in una minoranza di casi, tra i

quali, sfortunatamente, il suo. Un nesso di causalità naturale tra lo stato di

salute attuale della peritanda e l’incidente del 2000 era presente allora

(ricordo che il PTSD era stato diagnosticato già dai dottori __________ e __________),

era presente nel 2004 ed é presente tutt’ora, anche se il quadro clinico presenta

attualmente una morfologia un po’ diversa.”.

Il dott. __________ ha

inoltre spiegato che gli elementi anamnestici a sua disposizione non gli consentono

di formulare la diagnosi di disturbo di personalità grave ai sensi dell’ICD-10,

posto che “prima dell’aggressione del 17.01.2000, la peritanda, che all’epoca

dei fatti aveva trent’anni compiuti, non aveva presentato nulla di simile a un

disturbo di personalità. Se la sua personalità oggi ci appare così diversa e

così patologica, é giocoforza riconoscere all’aggressione da parte del cane una

responsabilità causale, specie se ricordiamo che, per l’ICD, “eventuali tratti

di personalità particolari non sono necessari né sufficienti per spiegare

l’insorgere della sindrome post-traumatica da stress” …” (cfr. allegato al doc.

X).

Da parte sua, lo

psichiatra dott. __________, con apprezzamento del 26 novembre 2012 (allegato

al doc. XIV), ha invece ribadito la probabilità che l’assicurata presenti un

grave disturbo di personalità borderline, preesistente al sinistro (“È

invece altamente probabile, in base agli esami clinici e testistici, la

presenza di un grave disturbo di personalità borderline nel senso di Kernberg,

preesistente all’evento infortunistico in questione. Nella letteratura medica

non abbiamo trovato degli esempi di casi borderline susseguenti ad una

esposizione traumatica breve in età adulta.”).

D’altro canto, egli ha

negato la presenza di una modificazione duratura della personalità (“La

questione a sapere se sussistono ancora dei disturbi psichici inquadrabili diagnosticamente

in una modificazione duratura della personalità dopo un evento traumatico di

breve durata, capitato 13 anni fa, di natura non estrema e intenzionale, che

oggettivamente ha comportato delle lesioni organiche lievi, deve essere negata

con il grado di verosimiglianza preponderante in mancanza di evidenze cliniche

e scientifiche, come menzionato sopra.”).

Per quanto riguarda

specificatamente la diagnosi di PTSD cronico formulata dal collega dott. __________,

lo psichiatra di fiducia dell’CO 1 ha osservato che “l’ICD 10 é esplicito a

tale proposito: “in una piccola percentuale di soggetti la sindrome

post-traumatica da stress può presentare un decorso cronico per molti anni ed

un passaggio ad una modificazione persistente della personalità - vedi F62.0”.

Si tratta però di casi eccezionali come ben specificato nell’ICD 10: “si tratta

di uno stress estremo ed una esposizione prolungata a situazioni che mettono a

repentaglio la vita ad esempio essere preso come ostaggio, essere a lungo

prigioniero, con imminente possibilità di essere ucciso, mentre le

modificazioni della personalità che seguono un’esposizione breve ad

un’esperienza che mette a repentaglio la vita, come un incidente

automobilistico, non devono essere incluse in questa categoria, dal momento che

recenti ricerche indicano che tali sviluppi dipendono da una vulnerabilità

psicologica pre-esistente.”. (…). Il dott. __________ non utilizza tuttavia la

categoria F62.0 - modificazione duratura della personalità dopo un’esperienza

catastrofica - (anche se la ritiene possibile), come potrebbe essere logico e

plausibile se si considera la sua iniziale diagnosi di sindrome post-traumatica

da stress, bensì la categoria F62.8 “altra modificazione duratura della

personalità” che include secondo l’ICD 10, un disturbo duraturo della

personalità dopo esperienze non menzionate in F62.0 e F62.1, ossia situazioni

che nell’ICD 10 sono esplicitamente definite come susseguenti ad un dolore

cronico o a un lutto. Tale diagnosi é tuttavia ammissibile solo se persistono

“kausale, chronische zermürbende organisch-erklärbare Schmerzen” (Binder 1996).

Ciò, con ogni evidenza, non può essere ammesso nel caso della signora RI 1.”

In data 21 gennaio 2013,

il dott. __________ ha contestato, in più punti, la validità scientifica delle

considerazioni enunciate dal dott. __________ (cfr. allegato al doc. XX).

2.12

Allo scopo di chiarire la

fattispecie dal profilo medico, questo Tribunale ha ordinato una perizia

giudiziaria, affidandone l’allestimento al dott. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, attivo presso il Centre d’expertise médicale (CEMED)

di __________.

Dal rapporto pervenuto al

TCA il 18 novembre 2013 risulta che l’esperto giudiziario ha personalmente

incontrato l’assicurata nel corso del mese di agosto 2013, allorquando ha

minuziosamente ricostruito la sua anamnesi e refertato lo status

psichiatrico (cfr. doc. XXXV).

Secondo il dott. __________,

la patologia psichica presentata da RI 1 va inquadrata nella diagnosi di altri disturbi specifici della personalità e del comportamento

nell'adulto (ICD-10: F68.8 disturbo

di carattere S.A.I. e disturbo delle relazioni interpersonali S.A.I.), estranea

all’infortunio assicurato (cfr. doc. XXXV, p. 15s.: “En conclusion, l’anamnèse

et le comportement observé, soit l’attitude de victime, la révolte,

l’irritabilité, la propension à entrer en conflit, les tendances à mettre les

fautes sur les autres, rappellent plus que des traits paranoïaques, des traits

caractériels qui entrent dans un diagnostic d’Autres troubles précisés de la

personnalités et du comportement chez l’adulte (F68.8, caractériel SAI et

relation nel SAI). Ce trouble est sans relation avec

l’accident qui n’a fait qu’au plus le révéler.”).

Il perito giudiziario ha quindi condiviso l’opinione della dott.ssa __________

e del dott. __________, secondo cui la diagnosi di disturbo post-traumatico da

stress non può più essere ritenuta, come pure, di conseguenza, quella di modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza

catastrofica (ICD-10: F62.0) (cfr. doc. XXXV, p. 16: “En

conclusion, le diagnostic d’Etat de stress post-traumatique ne peut plus être

retenu, de ce fait, le diagnostic de Modification durable de la personnalité

après une expérience de catastrophe (Code F62.0 de la CIM10) ne peut plus être

posé en l’absence d’une évolution négative d’un syndrome de stress

post-traumatique et en fonction de la gravité du traumatisme subi.”).

Al riguardo,

con riferimento alla definizione di “disturbo post-traumatico da stress” contenuta

nell’ICD-10, il dott. __________ ha precisato che l’evento stressante in

questione non può essere considerato di natura

eccezionalmente minacciosa o catastrofica, in grado di provocare grave

malessere nella maggior parte delle persone. D’altro canto, sempre a suo giudizio,

la sintomatologia residuale é povera, non é stato refertato un distacco dalle

altre persone, ma piuttosto un comportamento di rigetto e di collera, nessun "intorpidimento” psichico, nessuna ipervigilanza, nessuna esagerazione

delle reazioni di allarme. Gli aspetti rivendicativi non sono tipici, al

contrario ciò che colpisce di frequente osservando stati da stress

post-traumatico gravi, é il sentimento di vergogna che esprimono le vittime, a

prescindere dal trauma subito (cfr. doc. XXXV, p. 16).

Egli ha pure

sottolineato l’assenza di flashback e di un atteggiamento d’evitamento,

considerato che nel 2002 l’assicurata é addirittura divenuta proprietaria di un

cane di razza Husky (doc. XXXV, p. 17).

Per contro,

lo specialista incaricato dal TCA si é dissociato dalla valutazione del dott. __________,

nella misura in cui quest’ultimo aveva sostenuto l’esistenza di un disturbo di

personalità preesistente, e meglio di un disturbo di personalità borderline,

rispettivamente di un disturbo somatoforme da dolore persistente (doc. XXXV, p.

15: “En ce qui concerne la notion de structure de personnalité de type état

limite, en anglais borderline, celle-ci a été développé en effet par

Kernberg, mais aussi par Kohut, tous deux sont d’origine autrichienne, et le

français Bergeret. Cette terminologie est différente actuellement, elle se

retrouve dans la CIM-10 sous l’appellation personnalité émotionnellement

labile. Celle-ci est de deux types, soit impulsif et borderline. Si certains

éléments du type impulsif se retrouvent chez Madame RI 1, tous les critères de

ce trouble ne se retrouvent pas.” e p. 17: “Madame RI 1 se plaint de

douleurs, il est rapporté dans le dossier une fibromyalgie depuis 2006, mais on

ne peut pas parler de fixation importante sur les douleurs, l’expertisée

mentionne d’abord spontanément des difficultés relationnelles. Ce qui apparaît

depuis le début et est présent actuellement encore, est une attitude

revendicatrice qui n’est pas un élément habituellement prédominant de ce type

de syndrome. De même, l’attitude méfiante, d’être sur ses gardes, la méfiance

par rapport aux autres, la sensation d’être observée et jugée, de pouvoir être

agressée verbalement, ou offensée, ne rentre pas dans la symptomatologie de ce

type de syndrome. Ceci correspond par contre à des traits caractériels de la

personnalité. Il est vrai qu’il y a environ deux décennies, des

études ont montré la présence de traits paranoïaques chez les douloureux

somatoforme, mais ces études basées sur des texts projectifs ne peuvent plus

être retenues, de plus, elles ne correspondent pas à la réalité clinique. En d’autres termes, il y a peu d’arguments pour retenir un

diagnostic de trouble somatoforme.”).

Infine, il dott. __________ non ha ritenuto nemmeno la diagnosi di elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche (ICD-10: F68.0)

(cfr. doc. XXXV, p. 17: “Nous ne retenons pas ce diagnostic … qui entre

dans le chapitre des Autres troubles de la personnalité et du comportement chez

l’adulte, comme celui d’Autres troubles précisés de la personnalité et du

comportement chez l’adulte (F68.8) que nous retenons pour les aspects

caractériels et relationnels qui sont prédominants.”).

Rispondendo

alle domande postegli dalle parti (cfr. doc. XXXV, p. 18-21), l’esperto

giudiziario ha confermato che la patologia da lui ritenuta non costituisce una conseguenza naturale dell’infortunio del gennaio

2000, che essa va inquadrata nella diagnosi di altri disturbi specifici della personalità e del comportamento

nell'adulto (ICD-10: F68.8) e che non causa incapacità lavorativa, né

dal profilo temporale né da quello del rendimento.

2.13

A titolo

d’osservazioni alla perizia giudiziaria, RI 1 ha prodotto un rapporto, datato 7

dicembre 2013, dello psichiatra dott. __________.

In

particolare, lo specialista privatamente consultato dall’assicurata rimprovera

al dott. __________ di aver ammesso la presenza di tratti caratteriali

precedenti al trauma “… senza che ciò possa essere non soltanto dimostrato ma

nemmeno avvalorato da qualche informazione credibile.”:

" (…).

A pagina 12, il dr. __________ scrive che “… Le dr. Frei

mentionne en décembre 2010 qu’il en arrive à douter du diagnostic de syndrome

de stress post-traumatique et se demande s’il ne s’agirait pas plutôt d’un

important trouble d’organisation de la personnalité.”. Questo riferimento non

mi é per nulla chiaro; non ho trovato il documento in cui figurerebbe e inoltre

mi risulta che il dr. __________ nel dicembre del 2010 già non lavorasse più.

Sempre a pagina 12, il Dr. __________ scrive: “… Le

dr. __________ évoquera aussi plus tard un possible important trouble

d’organisation de la personnalité et se posera la question de la réalité de

l’état de stress post-traumatique.”. Probabilmente, il dr. __________ allude a

quanto da me scritto all’inizio di “Sintesi e valutazione” nel referto

26.10

; la lettura di ciò che, in quel capitolo, segue dovrebbe chiarire il

mio punto di vista oltre ogni dubbio.

A pagina 15, nel penultimo capoverso, prima delle

conclusioni, il dr. __________ confonde, a mio avviso, la “struttura di

personalità” secondo Bergeret e il “disturbo di personalità” borderline. Mentre

che il disturbo é caratterizzato da un corredo di sintomi relativamente

facilmente identificabili, la struttura di personalità può essere,

clinicamente, asintomatica fintanto che non viene destabilizzata da eventi traumatici.

A mio parere, questo é ciò che é capitato alla signora RI 1. Non é sulla base

di una diagnosi di struttura che le si può, retrospettivamente attribuire un

disturbo risalente a un’epoca sulla quale non abbiamo informazioni sufficienti

a formulare una diagnosi.

Se é vero che il dr. __________ esclude la diagnosi

di Disturbo di personalità emotivamente instabile, é però vero che subito dopo

formula quella di “Autres troubles précisés de la personnalité et du

comportement chez l’adulte” che (come già detto) non può essere fatta risalire,

se non arbitrariamente, a prima dell’aggressione.

A differenza di quanto afferma il dr. __________,

non ho trovato né nell’anamnesi né nel comportamento osservato (tanto da me

quanto dal dr. __________, per quanto da lui riportato nel suo referto)

elementi che permettano di retrodatare gli attuali sintomi della signora RI 1 a

prima dell’aggressione.”

(allegato al

doc. XL, p. 2)

2.14

A fronte

delle obiezioni contenute nel rapporto 7 dicembre 2013 del dott. __________, in

data 9 gennaio 2014, il TCA si é rivolto di nuovo al dott. __________

invitandolo a esaminare se il nuovo documento contenesse degli elementi di

valutazione suscettibili di modificare le sue conclusioni peritali (cfr. doc.

XLI).

Questo, in particolare, il

contenuto del suo complemento peritale 10 febbraio 2014:

" (…).

Nous maintenons nos conclusions, notamment

concernant l’existence d’un trouble de la personnalité.

Cliniquement la problématique que présente

l’expertisée est clairement caractérielle (ce point est discuté dans notre

expertise à la page 15 et 16).

Par definition, un trouble de la personnalité ne

débute pas à 30 ans, en effet, comme le mentionne le CIM10 (pour ne mentionner

que ce manuel), les troubles de la personnalité apparaissent habituellement

dans l’enfance et l’adolescence et persistent à l’âge adulte.

L’événement traumatique vécu par l’expertisée n’est

pas suffisamment important pour provoquer une modification durable de la

personnalité, comme nous l’avons discuté dans notre rapport. Le fait que nous

nous ne retrouvions pas dans l’anamnèse d’arguments pour appuyer l’existence de

traits de personnalité préexistants, ne permet pas de conclure à leur absence,

puisque comme nous l’avons fait remarquer dans notre expertise, l’anamnèse est

lacunaire et se base uniquement sur les dires de l’assurée.

Pour rappel, on peut ajouter par rapport au

diagnostic d’état de stress post-traumatique, qu’il y a actuellement des

critères très précis pour admettre sa survenance et des séquelles éventuelles.

On ne peut pas tenir compte exclusivement de comment

la personne a ressenti et assumé un choc traumatique, ce qui importe bien plus,

c’est l’événement accidentel lui-même, comme le mentionne la CIM-10 qui évoque

une situation ou un événement stressant (de courte ou de longue durée),

exceptionnellement menaçant et qui provoquerait des symptômes évidents de

détresse chez la plupart des individus.”

(doc. XLII)

Con referto

del 24 febbraio 2014, il dott. __________ ha ribadito le proprie critiche a proposito

di quanto sostenuto dall’esperto incaricato da questa Corte:

" (…).

Come ho già detto (e come anche il Dr. __________

ammette), non abbiamo indizi di patologie, anche “sottosoglia”, precedenti

l’infortunio. Quand’anche esse ci fossero state, ricordo che “… se presenti,

fattori predisponenti, come tratti di personalità (… …) o una precedente storia

di sindromi nevrotiche, possono abbassare la soglia per lo sviluppo della

sindrome (cioè il SPTS) o aggravare il suo decorso, ma essi non sono necessari né

sufficienti per spiegare la sua comparsa” (ICD-10).

Di conseguenza, ammesso e non concesso che la

signora RI 1 presentasse qualche tratto di personalità potenzialmente patogeno,

la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress non verrebbe inficiata e il

valore scatenante dell’aggressione rimarrebbe.

A differenza di quanto scrive il Dr. __________, il

consenso sui criteri atti a determinare un disturbo post-traumatico da stress

non é unanime. Come ho avuto modo di segnalare altrove, al contrario, l’eziologia

(o per meglio dire: la gravità dell’evento traumatico) della sindrome

post-traumatica da stress é tuttora molto dibattuta. A parer mio (ma

sicuramente non solo mio), l’aggressione da parte di un grosso cane inferocito,

durata sicuramente alcuni minuti, può costituire una situazione in cui una

persona che si vede indifesa può riportare un trauma psichico sufficientemente

importante da lasciare conseguenze stabili.”

(allegato al

doc. XLVIII)

2.15

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125

V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353.

e riferimenti)."

2.16

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questo Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di

fare propria la valutazione espressa dal perito giudiziario e, dunque, di

concludere che, al più tardi al momento in cui l’assicuratore ha dichiarato

estinto il diritto alla rendita (luglio 2012), RI 1 non presentava più quel

disturbo psichico invalidante - una sindrome post-traumatica da stress con

decorso cronico - che nel 2004 aveva giustificato l’assegnazione di una rendita

d’invalidità del 100%, bensì una patologia inquadrabile nella diagnosi di altri disturbi specifici della personalità e del comportamento

nell'adulto, senza incidenza sulla capacità lavorativa.

In effetti, il referto

peritale (inteso come la perizia del 13 novembre 2013 e il relativo complemento

del 10 febbraio 2014) non contiene contraddizioni. D’altra parte, esso presenta

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere

riconosciuto, a un apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c con

riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b): in

particolare, l’esperto giudiziario ha espresso il suo apprezzamento in modo

chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso (cfr.

STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).

È

vero che lo psichiatra consultato dall’assicurata ha un’opinione diversa a

proposito della diagnosi, dell’eziologia e, in ultima analisi, del carattere

invalidante della problematica psichica da lei accusata, tuttavia ciò non può bastare

per qualificare come contradditoria la perizia del dott. ____________________,

tanto più che le obiezioni che il dott. __________ ha sollevato sono state

sottoposte all’esperto giudiziario, il quale non le ha ritenute suscettibili di

modificare le sue conclusioni (cfr. doc. XLII).

Il TCA ritiene che dalle

carte processuali emergano sufficienti e fondati motivi per negare la

persistenza di una patologia psichiatrica invalidante, perlomeno a

decorrere dal momento in cui l’amministrazione ha posto termine alla rendita

d’invalidità.

A proposito dell’utilizzo

del Manuale diagnostico DSM IV-TR da parte del dott. __________ (cfr. allegato

al doc. XX, p. 5: “Nella mia perizia del 2004 avevo fatto riferimento

all’ICD10; in quella attuale pure utilizzando il DSM IV-TR perché, in un caso

complesso e difficile come questo, mi era sembrato più esauriente, completo e

verificabile.”), occorre innanzitutto precisare che, diversamente da quanto

prevede la Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione

per l’invalidità (si veda la cifra 1010), la giurisprudenza federale ha ammesso

la validità di entrambi i sistemi di classificazione dei disturbi psichici

(cfr. DTF 130 V 396 consid. 6.3).

D’altro canto, però, nel

suo rapporto 26 novembre 2012, il dott. __________ ha segnalato che l’ICD-10 “…

é stata dichiarata vincolante (“verbindlich”) dalla Società Svizzera di

Psichiatria e di Psicoterapia (SSPP).”, sottolineando peraltro che “… i sistemi

di classificazione ICD 10 e DSM (dell’American Psychiatric Association)

corrispondono nel caso di disturbi post-traumatici, solo nel 35% dei casi …”

(allegato al doc. XIV, p. 3).

Per una valutazione

critica del DSM, in particolare per quanto concerne la sua 5a edizione,

pubblicata nel corso del 2013, si veda J. Bryjova/S. Munsch, Das DSM-5: Was ist

neu?, in Bollettino dei medici svizzeri, 2014;95: 15, p. 629ss..

In merito all’obiezione

formulata dallo psichiatra consultato dall’assicurata, secondo la quale la

preesistenza di tratti caratteriali non sarebbe né dimostrata né avvalorata da

qualche informazione credibile (cfr. allegato al doc. XL, p. 2), il TCA rileva

che lo stesso dott. __________, nel quadro degli accertamenti peritali svolti a

cavallo tra il 2003 e il 2004, aveva rinunciato a indagare oltre la personalità

pre-traumatica della ricorrente, accontentandosi di segnalare la presenza di un

atteggiamento diffidente e di chiusura da parte di quest’ultima, precludente “…

un più approfondito esame del vissuto soggettivo, …” (doc. 88), aspetto che é

stato pertinentemente sottolineato tanto dal dott. __________ (cfr. allegato al

doc. XIV, p. 7: “…, secondo gli atti a disposizione, la signora RI 1 é arrivata

in Svizzera come “artista e ballerina”, si é sposata con un uomo di 24 anni

maggiore di lei (che l’ha poi abbandonata), e si può certo presumere che non lavorasse

in un ambiente propriamente da “tea room”. Al contrario, era “esposta

all’arroganza dei clienti” (come riporta il il dott. __________) e che, come

menziona il dott. __________ nel rapporto del 10.07.2001 “la paziente 4 anni fa

era stata picchiata sul lavoro”. Ciò nonostante il dott. __________ sorvola

su questi fatti senza accennare alla possibilità di stressori psicosociali

legati al contesto professionale e familiare dell’assicurata.” - il corsivo

é del redattore), quanto dal perito giudiziario (cfr. doc. XXXV, p. 15: “On

notera cependant que l’histoire n’est pas complète au niveau anamnestique,

Madame RI 1 restant très discrète sur sa période d’arrivée en Suisse, où elle a

travaillé d’abord comme danseuse, puis dans un bar à champagne. Les éléments

manquants peuvent jeter un doute sur les événements antérieurs vécus en __________

et ou à l’arrivée en Suisse.” e doc. XLII, p. 2: „Le fait que nous nous ne

retrouvions pas dans l’anamnèse d’arguments pour appuyer l’existence de traits

de personnalité préexistants, ne permet pas de conclure à leur absence, puisque

comme nous l’avons fait remarquer dans notre expertise, l’anamnèse est

lacunaire et se base uniquement sur les dires de l’assurée.“ - il corsivo é

del redattore).

Secondo questa

Corte, una particolare rilevanza deve in ogni caso essere attribuita alla

circostanza che l’assicurata, vittima nel 2000 di un’aggressione da parte di un

cane, ne ha acquistato uno (di razza Husky, dunque non propriamente di piccola

taglia) nel corso del 2002 (cfr. doc. XXXV, p. 15: “De même

elle se plaint de peur des chiens, mais ne mentionne pas ce qui apparait dans

le dossier, soit l’achat d’un Husky en 2002.”).

Ora, secondo l’ICD-10, gli

atteggiamenti d’evitamento rispetto ad attività o a situazioni suscettibili di

risvegliare il ricordo del trauma, rappresentano proprio un sintomo che si

riscontra frequentemente nelle persone sofferenti di un disturbo

post-traumatico da stress.

Il TCA constata che, nelle

sue certificazioni 7 dicembre 2013 e 24 febbraio 2014, il dott. __________ ha

sì ribadito che, a suo avviso, l’aggressione subita dall’assicurata é stato un

evento sufficientemente traumatizzante da lasciare conseguenze durature, ma non

si é confrontato con i restanti argomenti sollevati dal perito giudiziario, soprattutto

con quello relativo all’assenza di atteggiamenti d’evitamento da parte di RI 1.

Abbondanzialmente, questa

Corte ritiene meritevole di considerazione la circostanza, evidenziata dalla

dott.ssa __________ nel suo referto 19 novembre 2010, secondo la quale RI 1 da

anni non assumeva più alcuna terapia farmacologica (cfr. doc. 61/49, p. 7 -

inc. AI).

Al riguardo, va rilevato

che, ancora nel gennaio 2006, il dott. __________ consigliava “… una cura

psicofarmacologica adeguata, rigorosa e, se necessario, ad alte dosi …” nell’ambito

di un trattamento stazionario (doc. 148).

Con la propria

impugnativa, l’assicurata ha attribuito la rinuncia a seguire una qualsiasi

cura medicamentosa a una presunta “intolleranza ai farmaci” che si sarebbe

palesata in occasione di una serie di ospedalizzazioni svoltesi “… in uno stato

di sofferenza indescrivibile.” (doc. I, p. 7; in questo senso, si veda pure il

doc. 156, p. 2: “…, vi é anche la circostanza, imprescindibile, che la signora RI

1.

non sopporta i farmaci. Attualmente non ne assume in sostanza più e ciò,

appunto, perché vi é una vera e propria intolleranza.” ed il cfr. doc. 61/49,

p. 4 - inc. AI: “Dal 2006 nessun referente psichiatra né farmaci: a suo dire i

farmaci le producevano vomito spontaneo e non ha più potuto assumerli.”).

Al riguardo, il TCA constata

che, al di là di quanto dichiarato dall’assicurata, dalla documentazione medica

agli atti, in particolare dai rapporti di uscita dei diversi nosocomi (cfr.

doc. 176, 179 e allegato 5 al doc. 180), si evince che ella aveva respinto le

cure psicofarmacologiche propostele, ma non che avrebbe lamentato una oggettiva

intolleranza (in questo senso, si veda pure l’annotazione della dott.ssa __________,

cfr. doc. 61/49, p. 7 - inc. AI: “Non sono certa che ella (…) abbia presentato

gli effetti collaterali di cui dice.”).

Fatte queste premesse, é

utile segnalare che, in una sentenza 9C_415/2012 del 10 agosto 2012 consid.

3.2

, citata in D. Cattaneo, Gli errori più frequenti delle perizie

mediche nelle assicurazioni sociali, in RtiD II-2013, p. 536 n. 77, il

Tribunale federale ha negato il carattere invalidante della malattia

psichiatrica nel caso in cui non sia stata instaurata una specifica terapia.

Ora, se é vero che

l’insorgente é stata seguita da uno psicoterapeuta, é altrettanto vero che ella

si é dimostrata recalcitrante ad accettare i trattamenti farmacologici. Se ciò

fosse esigibile o meno, é una questione che non merita ulteriori

approfondimenti visti gli argomenti già sviluppati in precedenza.

In esito a tutto quanto

precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato

abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14 settembre

2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406 consid. 4.3.1,

DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I - 1996 p.

225), questo Tribunale deve concludere che, al più tardi nel mese di luglio

2012, Silvia Meraviglia aveva recuperato una piena capacità lavorativa (sia dal

profilo temporale che da quello del rendimento), essendo nel frattempo guarita

da quella patologia psichica che nel 2004 era stata posta a fondamento

dell’assegnazione della rendita d’invalidità del 100%.

In queste condizioni,

occorre ammettere che nel caso di specie é intervenuto un notevole

miglioramento delle condizioni di salute dell’insorgente ai sensi dell’art. 17

cpv. 1 LPGA.

In conclusione, posto che

l’affezione psichica presentata dall’assicurata non le causa alcuna inabilità

lavorativa, l’amministrazione era legittimata a sopprimere la rendita

d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° luglio 2012.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti