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Decisione

35.2012.65

Assicuratore ha a giusta ragione negato all'assicurato il diritto ad una rendita,stante la sua piena capacità lavorativa nella precedente professione. Entità dell'IMI, fissata dal medico al 15%, è cor

22 aprile 2013Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi

da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.3.4

Nella

concreta fattispecie, controversa fra le parti è innanzitutto la capacità

lavorativa residua dell’assicurato nella sua precedente attività di tecnico

edile, ritenuta piena dall’assicuratore infortuni, ma non dal ricorrente.

In

occasione della visita medica __________ del 13 aprile 2010, il dr. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha posto le diagnosi di “stato da

politrauma su incidente della circolazione il 21 aprile 2009 con frattura

intraarticolare del radio distale destro, lussazione radio-ulnocarpale a

destra, frattura del capitello radiale destro, contusione addominale,

contusione dell’emicostato destro con probabile frattura costale, ferite

lacero-contuse peri-patellari bilaterali multiple, contusione delle due

ginocchia, ferita lacero-contusa al palmo della mano destra, contusione del

piede destro; stato da osteosintesi del radio distale destro e del capitello

radiale; stato da rimozione del materiale di osteosintesi al radio distale

destro, artrolisi e denervazione dell’interosseo posteriore al polso destro il

25.11

”, mentre, quali diagnosi non di competenza LAINF, ha indicato quelle

di “condropatia femoro-patellare bilaterale sulla laterizzazione della rotula e

ginocchia valghe bilaterali; tendinosi del sovra-spinato, borsite

sotto-acromiale e artrosi acromio-clavicolare alla spalla destra” (doc. 106).

Il dr. __________,

considerato che l’assicurato non necessitava di cure particolari, ha ritenuto

che egli potesse riprendere l’attività lavorativa al 100% a partire dal 15

aprile 2010 (doc. 106).

Infine,

il dr. __________ ha rilevato che “per quanto attiene alla spalla destra, la

causalità tra l’artrosi acromio-clavicolare e l’infortunio, vista l’insorgenza

dei sintomi a 10 mesi dall’infortunio stesso, non è data” (doc. 106).

Il dr. __________

ha nuovamente confermato l’assenza di un nesso causale tra i disturbi alla

spalla destra e l’infortunio del 21 aprile 2009 sia in occasione della visita

medica __________ del 14 aprile 2011 (doc. 144), sia in occasione

dell’apprezzamento medico del 6 febbraio 2012, successivo ad un esame di

artro-RM alla spalla destra disposta dall’assicuratore LAINF proprio al fine di

potersi determinare a proposito della causalità. Nel rapporto medico del 13

febbraio 2012, il dr. __________ ha in particolare rilevato che “secondo i

reperti della visita medico-__________ dell’aprile 2011 siamo in presenza di

un’artrosi acromioclavicolare parzialmente sintomatica. Questa artrosi non può

essere considerata di origine post-traumatica in quanto non vi è mai stata una

lussazione dell’articolazione stessa per cui l’integrità anatomica della stessa

non è mai stata modificata dall’infortunio” (doc. 157).

Quanto

alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ribadito che, per le sole

conseguenze infortunistiche, l’assicurato può svolgere il suo lavoro al 100%

sia nello scritto del 7 dicembre 2011 (doc. 150), sia nell’apprezzamento medico

del 13 febbraio 2012, precisando che:

"

Per quanto attiene alla capacità lavorativa

l’assicurato è stato considerato abile al lavoro nella misura del 100%. Vi è da

dire che anche nell’attività di tecnico di cantiere, considerato quanto

valutato in occasione della visita medico-__________ del 14 aprile 2011 ma

anche in considerazione di quanto valutato nella precedente visita medico-__________

del 12.1.2011 come pure in occasione della visita medico-__________ del

13.4

, l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella misura del

100%.” (Doc. 157)

In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato l’esistenza

di una piena esigibilità lavorativa dell’attività di tecnico edile, rilevando

che:

"

Il movimento e rotazione dell’avambraccio e

polso destro è notevolmente limitato. Sono impossibilitato a chiudere

completamente la mano e esercitare forza, a trattenere certi oggetti, afferrare

attrezzi di lavoro, come già specificato nell’opposizione del 30.3.2012. A

questo riguardo la CO 1 ha fatto semplicemente “orecchio da mercante”.

Subentrano dolori, specialmente la notte. In

certi movimenti della mano percepisco delle elettrizzazioni a mo’ di scarica.

Non riesco a retro piegare l’avambraccio, non

posso premere e appoggiare la mano anche con poca forza. Manca di agilità. Ho

difficoltà a scrivere. Non tenterei di salire su scale a pioli o su ponteggi di

costruzioni e men che meno su impalcature, casseri, armature, macchinari, ecc.

Non mi fido a utilizzare la bicicletta poiché non

potrei usare il freno destro. Sussiste una situazione di insicurezza anche per

il ginocchio sinistro.

In questa situazione non mi ritengo idoneo ad

esercitare la mia professione di tecnico edile su cantieri, specie in

sottostrutture.

Quale dipendente dell’Impresa __________, __________,

ero attivo come capo cantiere – direzione lavori. Effettuavo tra l’altro la

conduzione-direzione di cantieri, tracciamenti, rilievi, verifiche, ecc. Una

parte minore dell’attività (mediamente circa il 25% del tempo) poteva svolgersi

in “ufficio”, ossia all’interno della baracca di cantiere come a __________ nel

cantiere di costruzione del sottopasso ferroviario (su questo cantiere

operavano 20-25 operai).

Questa attività in ufficio consiste nella

programmazione e coordinazione del cantiere, stesura rapporti di lavoro, comande

e verifiche materiali, forniture, ecc.

Mi sono in ogni caso sempre occupato della parte

tecnica inerente la conduzione del cantiere. Non ho nessuna preparazione

commerciale o d’ufficio, informatica, contabile, …. In cantiere non si svolgono

questi lavori. Ero e sono un tecnico capocantiere e non contabile o

corrispondente.

(…)

In considerazione della menomazione e del danno

subito al polso-avambraccio destro non è più proponibile l’attività di tecnico

capo-cantiere svolta prima dell’infortunio presso l’Impresa __________.” (Doc.

I)

2.3.5

Al fine di

chiarire la questione, in corso di causa il TCA ha interpellato il dr. __________,

chiedendogli di prendere motivatamente posizione riguardo alle critiche

dell’assicurato a proposito della pretesa inesigibilità dell’attività di

tecnico edile (doc. IX).

Con

scritto del 22 marzo 2013, il dr. __________ ha ancora una volta ribadito che

l’attività di tecnico edile svolta in precedenza dall’assicurato è tuttora

esigibile nella misura del 100%, rilevando quanto segue:

"

In pratica si tratta di valutare se (…) l’attività

di tecnico capo cantiere svolta in precedenza dal signor è ancora pienamente

esigibile oppure no.

Dapprima alcune considerazioni sull’attività di

tecnico capo-cantiere: ovviamente a dipendenza della ditta in cui si lavora le

attività possono differire un po’ l’una dall’altra, rimane però da tenere in

considerazione il fatto che proprio pazienti come il signor RI 1 con dei

problemi al polso e al gomito (peraltro come sottolineato più volte dal dott. __________

di lieve entità) quando non possono più fare il lavoro rispettivamente

esercitare la professione assicurata (prendo ad esempio il muratore diplomato)

vengono molto spesso riformati e riqualificati da parte dell’Assicurazione

Invalidità proprio nella professione di tecnico edile.

Quindi dal punto di vista generale questo

assicurato per i soli postumi infortunistici riferibili al polso e al gomito a

mio modo di vedere può sicuramente effettuare a pieno titolo la professione di

tecnico edile.

Nel caso poi del signor RI 1 risulta da un

rapporto ispettivo del 14.7.2009 effettuato dal signor __________ che

l’assicurato svolgeva un’attività molto leggera, infatti nella pagina 1 del

rapporto citato si legge: il lavoro consiste nella direzione dei lavori.

Assicurato incaricato soprattutto della parte

amministrativa (preparazione delle liquidazioni, delle programmazioni, ecc.).

Risulta quindi evidente che l’assicurato da un lato sta enfatizzando i problemi

all’arto superiore destro e dall’altro enfatizza in modo eccessivo gli sforzi

fisici che sarebbero richiesti nella professione di tecnico edile.

A sostegno di quanto da me sostenuto basta anche

leggere il rapporto del dott. __________ del 7 agosto 2012, in questo rapporto nei reperti notiamo che la forza di prensione a destra è di 58 kg e a sinistra di 62 kg, la mobilità del polso è abbastanza buona, il dott. __________ parla

soltanto di lievi dolori, anche per il gomito abbiamo una mobilità completa con

leggeri dolori ai movimenti di pro/supinazione. Nelle conclusioni il dott. __________

parla di paziente asintomatico, rispettivamente oligosintomatico e non propone

nessuna cura particolare. Questo sta ad ulteriore dimostrazione della relativa

banalità dei sintomi presenti. Ricordo che nel dossier più volte si trova

riferimento ad allenamenti di hockey su ghiaccio, il paziente stesso ne fa

riferimento in occasione di una visita medico-__________ del 13.4.2010 e anche

il dott. __________ in occasione della visita del 22 settembre 2010 scriveva:

“pratica anche attività sportiva come l’hockey, non fa uso di analgesici”. In

questa situazione non riesco veramente a capire come un paziente possa

sostenere di non potere lavorare al 100% come tecnico edile. (…)

Per quanto attiene alla capacità lavorativa nella

professione di tecnico edile, vista proprio la situazione oligosintomatica,

visto il fatto che l’assicurato effettuava una professione leggera e visto

anche il fatto che normalmente pazienti che lavorando nell’edilizia e che hanno

questi problemi vengono riformati nella professione di tecnico edile e visto

anche il fatto che l’assicurato tende sicuramente ad enfatizzare i suoi sintomi

(confronta visite medico-__________ effettuate in __________ in cui nemmeno

nominava i problemi al gomito, confronta plurimi riferimenti alla pratica

dell’hockey), ritengo che egli possa essere considerato abile al lavoro nella

misura del 100% in tale professione.” (Doc. X)

Il TCA concorda con queste considerazioni, ben

motivate, espresse dal dr. __________, che, del resto, non sono state smentite

dall’assicurato tramite la presentazione di documentazione medico-specialistica

di senso contrario.

Questo

Tribunale rileva, inoltre, che le conclusioni del medico di fiducia

dell’assicuratore LAINF non fanno che confermare quanto già accertato dal TCA in

una precedente sentenza 35.1998.7 del 14 settembre 1998, nella quale - dopo

avere richiesto dei chiarimenti ai responsabili del Centro di formazione

professionale della SSIC in merito all’attività di un capo-muratore, per rapporto

a quella svolta da un muratore, rispettivamente, da un manovale, con

particolare riguardo alla questione relativa alla necessità di sollevare o

trasportare dei pesi - aveva ritenuto che la necessità di non trasportare o

sollevare pesi superiori ai 15 kg non impediva all’interessato di svolgere, su

di un mercato equilibrato del lavoro, la propria attività di capo-muratore in

misura normale.

Alla luce

di quanto appena esposto, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto ad una

rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente TCA. Infatti,

accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività

professionale tecnico edile, è giocoforza ammettere l’inesistenza di

qualsivoglia incapacità di guadagno.

Il fatto

che l’assicurato nella sua attività attualmente svolta presso la ditta subisca

un discapito economico non può giustificare il diritto ad una rendita, ritenuto

che il cambiamento di attività, contrariamente a quanto sostenuto dal

ricorrente, non può essere imputato ad una necessità, dal profilo medico, di

reperire un’attività maggiormente adeguata ai propri postumi infortunistici, ma

unicamente ad una libera scelta dell’interessato.

2.4

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.4.1

Secondo l'art.

24.

cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nel

caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, sulla base della valutazione

del 12 gennaio 2011 del dr. __________, ha riconosciuto all’assicurato un’IMI

del 15%.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri

specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi

dall’apprezzamento del 12 gennaio 2011 del dr. __________, in seguito

confermato a più riprese dallo stesso medico in risposta alle molteplici

contestazioni sollevate dall’assicurato.

Nell’apprezzamento del 12

gennaio 2011, il dr. __________ ha rilevato che:

"

(…)

Siamo in presenza di un’artrosi della

radio-carpica destra, che porterà molto probabilmente all’esecuzione di

un’artrodesi, si deve quindi già indennizzare come se l’artrodesi fosse stata

effettuata.

Secondo la tabella 5.2., l’artrodesi

dell’articolazione radio-carpica dà diritto ad una IMI del 15%

Al gomito destro non siamo ancora in

presenza di un’artrosi indennizzabile.” (Doc. 137)

A seguito delle

contestazioni dell’assicurato, nel rapporto del 20 aprile 2011 concernente la

visita medico __________ del 14 aprile 2011, il dr. __________, a proposito

dell’IMI, ha specificato:

" Per

quanto attiene all’indennità per menomazione dell’integrità, questa non deve

essere modificata. I disturbi alla spalla destra dovuti all’artrosi

acromio-clavicolare non sono di competenza della CO 1 e quindi non possono

essere indennizzati.

La lesione parziale del lato articolare del tendine del

sovraspinato è attualmente asintomatica, per cui non può essere indennizzata.

Il disturbo sovra-patellare a sinistra non raggiunge i requisiti

minimi (artrosi di media entità) per dare diritto ad un indennizzo.

L’indennità per menomazione all’integrità non va quindi

modificata.” (Doc. 144)

Alla luce delle critiche dell’assicurato a proposito della

mancata presa in considerazione dei disturbi alla spalla destra, il dr. __________,

nello scritto del 7 dicembre 2011, ha osservato:

" Ci

sono due lesioni alla spalla, una di competenza CO 1 e una di origine

degenerativa.

Il fatto che la “lesione parziale” del sovraspinato sia stata

valutata come di origine post-traumatica deriva da una più attenta valutazione

della RM della spalla destra dove si descriveva una piccola lesione del lato

articolare del tendine stesso.

Ora questa patologia non è però certa. Nell’ambito

dell’opposizione propongo di esaminare ulteriormente la spalla destra tramite

artro-RM per infine decidere se ci sono veramente lesioni post-traumatiche

oggettivabili.

Artro-RM alla spalla destra da fare al __________” (Doc. 150)

Infine, dopo avere predisposto un esame di artro-RM alla spalla

destra, il dr. __________, nell’apprezzamento medico del 6 febbraio 2012, ha rilevato:

" Confermo

quanto espresso in occasione della visita dell’aprile 2011, in particolare che la piccola lesione del lato articolare del sovraspinato può essere

considerata di origine post-traumatica ma che è irrilevante dal punto di vista clinico.

Secondo i reperti della visita medico-__________ dell’aprile 2011 siamo in

presenza di un’artrosi acromioclavicolare parzialmente sintomatica. Questa

artrosi non può essere considerata di origine post-traumatica, in quanto non vi

è mai stata una lussazione dell’articolazione stessa per cui l’integrità

anatomica della stessa non è mai stata modificata dall’infortunio. Per questo

motivo non è stata valutata un’indennità per menomazione dell’integrità per la

spalla destra in quanto appunto oltre alla radiologia bisogna valutare la

clinica al fine di assegnare un’indennità. La spalla destra mostra soltanto

sintomi di un’artrosi acromioclavicolare, del resto moderata e questi sintomi

non possono essere messi in relazione di nesso causale con l’infortunio per cui

non si può assegnare un’IMI. La piccola lesione parziale dal lato articolare

del tendine del sovraspinato è, come spesso succede, asintomatica per cui non

dà diritto a un’IMI in quanto la clinica è completamente silente.” (Doc. 157)

In corso di causa, visto che l’assicurato ha ancora contestato la

mancata presa in considerazione, nella determinazione dell’IMI, della “artrosi

post-traumatica al capitello omerale e trocleo-omerale” (cfr. doc. I), il TCA

ha chiesto una presa di posizione al dr. __________, il quale, con scritto del

22.

marzo 2013, ha risposto:

" Per

quanto attiene all’integrità per menomazione dell’integrità ho assegnato una

indennità per menomazione dell’integrità del 15%, tenendo conto dell’artrosi

dell’articolazione radio-carpica a destra e tenendo però anche conto della

possibile evoluzione futura e quindi già assegnando il 15%, infatti lo stato

attuale non consentirebbe di assegnare un’indennità così alta, tenendo però

conto dell’eventuale sviluppo futuro in un’artrosi di grave entità ho già

assegnato appunto un’indennità del 15%.

Per quanto attiene al gomito, non ho assegnato alcuna indennità

per menomazione dell’integrità per i seguenti motivi:

il gomito presenta una mobilità normale, l’assicurato a più

riprese non aveva più lamentato dolori al gomito, basti pensare alla visita

medico-__________ del 14 aprile 2011, dove l’assicurato stesso diceva che

voleva semplicemente essere sicuro che tutti i suoi problemi fossero

riconosciuti e nemmeno citava problemi al gomito destro. Il dott. __________

stesso anche nella visita del 7 agosto 2012 parla di situazione oligo-,

rispettivamente asintomatica, quindi per il gomito non si può assolutamente

pensare che vi sia qualcosa che vada al di là di un’artrosi che può essere

definita di lieve entità; secondo le Tabelle SUVA le artrosi di lieve entità

non danno però diritto all’assegnazione di una indennità.

Inoltre, quando si assegna l’indennità per menomazione

dell’integrità, si deve tenere conto della situazione generale, soprattutto se

le menomazioni riguardano la stessa parte del corpo, ora a titolo comparativo

secondo la tabella 3.7, l’amputazione di un braccio al di sopra del gomito dà

diritto ad un’IMI del 50%, se si considera la situazione clinica complessiva

dell’assicurato siamo lontani anni luce da questa situazione per cui già

l’assegnazione di un’IMI del 15%, per lo stato attuale, è estremamente

generosa.

Si è, però, come detto prima, tenuto conto di una possibile

evoluzione negativa.

In conclusione, ritengo che l’IMI attualmente assegnata al signor RI

1.

sia più che sufficiente e rispecchi perfettamente la sua situazione, anzi a

leggere l’ultimo rapporto del dott. __________ dove parla di situazione

a/oligosintomatica già si tratta di una IMI estremamente generosa.” (Doc. X)

Il TCA concorda con questa

esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________ ha

motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di

menomazione durevole - tenuto conto della artrosi dell’articolazione

radio-carpica e anche della probabile evoluzione futura verso un’artrodesi -

raggiunge il 15%.

Giova, del resto, ribadire

che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità.

D’altro

canto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità

maggiore, senza tuttavia portato alcun argomento medico-scientifico pertinente

a sostegno di questa sua richiesta.

Ne discende che questo

Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti suscettibili di far

dubitare della fondatezza della valutazione, ben motivata, formulata dal dr. __________.

Nella

misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 15%, la decisione

su opposizione del 10 luglio 2012 merita quindi di essere confermata.

2.5

L’assicurato

ha chiesto l’audizione dei suoi datori di lavoro (cfr. doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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