35.2012.65
Assicuratore ha a giusta ragione negato all'assicurato il diritto ad una rendita,stante la sua piena capacità lavorativa nella precedente professione. Entità dell'IMI, fissata dal medico al 15%, è cor
22 aprile 2013Italiano34 min
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Numero d'incarto:
35.2012.65
Data decisione, Autorità:
22.04.2013, TCA
Titolo:
Assicuratore ha a giusta ragione negato all'assicurato il diritto ad una rendita,stante la sua piena capacità lavorativa nella precedente professione. Entità dell'IMI, fissata dal medico al 15%, è corretta
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 36 OAINF
accomandata
Incarto n.
35.2012.65
cr
Lugano
22 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 luglio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 21 aprile
2009, RI 1, nato nel 1971, allora dipendente, al 50%, dell’impresa di
costruzioni __________ di __________ in qualità di assistente tecnico e, al
50%, come direttore lavori per la ditta __________ di __________ - perciò,
assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 - mentre era alla guida della sua
motocicletta è rimasto coinvolto un incidente della circolazione stradale,
entrando in collisione con un’automobile (cfr. doc. 1) e riportando una frattura
del radio e del gomito destro, lesione del pancreas con raccolta del liquido
retroperitoneale (doc. 6).
In data 26
aprile 2009, l’assicurato è stato sottoposto ad osteosintesi del radio e del
capitello radiale (doc. 9).
In
seguito, in data 25 novembre 2009, ha avuto luogo l’intervento di AMO con
artrolisi e denervazione del PIN del polso destro (doc. 67).
L’assicuratore LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. L’assicuratore
infortuni, a seguito della visita medica __________ del 13 aprile 2010, con
comunicazione del 20 aprile 2010 ha sospeso le prestazioni di corta durata a
far tempo dal 15 aprile 2010 (doc. 110).
Con
decisione formale del 10 febbraio 2011, l’CO 1 ha assegnato all’assicurato
un’IMI del 15% (doc. 140).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (doc. 141, 149 e 151), l’INSAI -
dopo avere esperito gli accertamenti medici del caso (doc. 144 e 157) - con
decisione formale del 2 marzo 2012, che ha annullato e sostituito quella del 10
febbraio 2011, ha, da una parte, rifiutato all’assicurato il diritto ad una
rendita di invalidità, ritenendo che lo stesso sia ancora abile al lavoro al
100% nella sua precedente attività e, dall’altra, ha assegnato a RI 1 un’IMI
del 15% (doc. 165).
A seguito
della nuova opposizione interposta dall’assicurato (doc. 170) l’CO 1, in data 10
luglio 2012, ha confermato il contenuto della sua decisione, sottolineando che
l’assicurato ha cambiato posto di lavoro per motivi estranei all’infortunio e
ai suoi postumi (doc. A1).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 10 settembre 2012, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore
convenuto venga condannato, da una parte, a riconoscergli una rendita di
invalidità del 34%, e, dall’altra, a rivalutare l’entità dell’IMI, tenendo
conto anche dell’artrosi postraumatica al capitello omerale e trocleo-omerale
rilevata dal dr. __________.
Il
ricorrente ha innanzitutto contestato il fatto che l’assicuratore infortuni non
gli abbia assegnato una rendita di invalidità, rilevando come, a seguito dei
gravi postumi infortunistici che gli impediscono di poter salire su scale,
ponteggi, impalcature e macchinari, egli non abbia più potuto continuare la sua
precedente attività di capo cantiere presso l’impresa __________, ma abbia
dovuto svolgere un’attività più leggera, presso la ditta __________.
Il ricorrente
ha infatti sottolineato che, a seguito della situazione medica ben più grave
di quanto stabilito dall’Istituto assicuratore - ritenuto che “il movimento e
rotazione dell’avambraccio e polso destro è notevolmente limitata. Sono
impossibilitato a chiudere completamente la mano e esercitare forza, a
trattenere certi oggetti, afferrare attrezzi di lavoro”, “non riesco a
retropiegare l’avambraccio, non posso premere e appoggiare la mano anche con
poca forza. Manca di agilità. Ho difficoltà a scrivere. Non tenterei di salire
su scale a pioli o su ponteggi di costruzioni e men che meno su impalcature,
casseri, armature, macchinari, ecc.. Non mi fido ad utilizzare la bicicletta
poiché non potrei usare il freno destro. Sussiste una situazione di insicurezza
anche per il ginocchio sinistro” – egli non si ritiene più “idoneo a esercitare
la mia professione di tecnico edile su cantieri, specie in sottostrutture”.
L’assicurato
ha sottolineato di avere, prima dell’infortunio, dal 1° febbraio 2009, lavorato
sia per l’Impresa __________ (al 50%), sia per la ditta __________ (al 50%). A
seguito dell’infortunio, tuttavia, il ricorrente ha affermato di avere dovuto rinunciare
alla sua attività presso l’Impresa __________, assumendo l’impiego di tecnico
presso la ditta __________, “ritenuto che l’attività svolta in questa ditta è
più leggera e confacente alla mia situazione post infortunio”.
A
comprova di queste sue affermazioni, l’interessato ha chiesto l’audizione dei
suoi precedenti datori di lavoro.
Ritenuto
che “le conseguenze dell’infortunio precludono la mia attività precedente e
comportano un non indifferente discapito finanziario”, l’assicurato ha quindi
chiesto l’attribuzione di una rendita di invalidità del 34%, calcolata dal
raffronto tra il reddito da valido, di fr. 110'500, che avrebbe conseguito
presso la ditta __________ e il reddito da invalido effettivamente percepito
presso la ditta __________, di fr. 72'800.
Infine,
tenuto conto dell’esistenza di un’artrosi postraumatica al capitello omerale e
trocleo-omerale attestata dal dr. __________ nel suo referto del 7 agosto 2012,
di cui l’assicuratore infortuni non ha tenuto conto, l’assicurato ha chiesto il
riconoscimento di un’IMI superiore a quella del 15% accordatagli tenendo conto
unicamente della limitazione della mobilità del polso/avambraccio e della
diminuzione della forza prensile alla mano destra, che comporterà quasi
sicuramente la necessità di un’artrodesi (doc. I).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 18
ottobre 2012, l’assicurato ha ribadito le pretese ricorsuali, sottolineando che
l’assicuratore infortuni “nulla ha eccepito riguardo (…) all’artrosi
postraumatica estesa non soltanto al polso, ma pure al gomito destro con
conseguenti dolori e stancabilità, come esposto nel rapporto __________, __________”
(doc. V).
1.6. Con
osservazioni del 31 ottobre 2012, l’assicuratore LAINF ha rilevato che le
dichiarazioni della ditta __________ confermano appieno quanto sostenuto dalla CO
1 (doc. VII).
1.7. Pendente
causa, il TCA ha interpellato il dr. __________, chiedendogli una presa di
posizione in merito alle critiche avanzate dall’assicurato a proposito, da una
parte, dell’inesigibilità, a parere di quest’ultimo, dell’attività di tecnico
capo cantiere e, dall’altra, della mancata presa in considerazione, nella
valutazione dell’IMI, dell’artrosi postraumatica al capitello omerale e
trocleo-omerale rilevata dal dr. __________ (doc. IX).
Il dr. __________
ha risposto con scritto del 22 marzo 2013 (doc. X), che è stato immediatamente
trasmesso alle parti per una presa di posizione (doc. XI).
1.8. Con scritto
del 12 aprile 2013, il patrocinatore dell’assicuratore infortuni ha rilevato
che “il dr. __________ è stato chiarissimo e il suo parere non abbisogna perciò
di commenti” (doc. XII).
L’assicurato,
dal canto suo, con scritto del 16 aprile 2013, ha ribadito di non potere più svolgere, per motivi di sicurezza, la sua precedente attività di
“tecnico edile in cantieri di sottostrutture del genio civile, dove è richiesta
una buona mobilità per salire su ponteggi, casseri, impalcature, ecc.” (doc.
XIII).
Queste considerazioni dell’assicuratore LAINF e
del ricorrente sono state trasmesse alla rispettiva controparte (doc. XIV, XV),
per conoscenza.
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è, da una parte, il diritto dell’assicurato o meno alla rendita e,
concretamente, l’entità del reddito da invalido determinante per il
calcolo del grado dell’invalidità e, dall’altra, l’entità dell’indennità per
menomazione dell’integrità spettantegli.
2.3. Diritto
alla rendita di invalidità
Considerato
come il ricorrente abbia preteso avere diritto ad una rendita d’invalidità
(cfr. doc. I) - ritenendo pertanto implicitamente stabilizzati i postumi derivanti
dall’infortunio, tanto da permettere la definizione del caso, come effettuato
dall’INSAI - il TCA ritiene di potersi esimere dal tornare su questo specifico
aspetto, ormai incontestato. Del resto, la documentazione medica agli atti
permette senz’altro di giungere ad una tale conclusione.
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata
in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia
direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al
previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre
concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi
da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.3.4
Nella
concreta fattispecie, controversa fra le parti è innanzitutto la capacità
lavorativa residua dell’assicurato nella sua precedente attività di tecnico
edile, ritenuta piena dall’assicuratore infortuni, ma non dal ricorrente.
In
occasione della visita medica __________ del 13 aprile 2010, il dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha posto le diagnosi di “stato da
politrauma su incidente della circolazione il 21 aprile 2009 con frattura
intraarticolare del radio distale destro, lussazione radio-ulnocarpale a
destra, frattura del capitello radiale destro, contusione addominale,
contusione dell’emicostato destro con probabile frattura costale, ferite
lacero-contuse peri-patellari bilaterali multiple, contusione delle due
ginocchia, ferita lacero-contusa al palmo della mano destra, contusione del
piede destro; stato da osteosintesi del radio distale destro e del capitello
radiale; stato da rimozione del materiale di osteosintesi al radio distale
destro, artrolisi e denervazione dell’interosseo posteriore al polso destro il
25.11
”, mentre, quali diagnosi non di competenza LAINF, ha indicato quelle
di “condropatia femoro-patellare bilaterale sulla laterizzazione della rotula e
ginocchia valghe bilaterali; tendinosi del sovra-spinato, borsite
sotto-acromiale e artrosi acromio-clavicolare alla spalla destra” (doc. 106).
Il dr. __________,
considerato che l’assicurato non necessitava di cure particolari, ha ritenuto
che egli potesse riprendere l’attività lavorativa al 100% a partire dal 15
aprile 2010 (doc. 106).
Infine,
il dr. __________ ha rilevato che “per quanto attiene alla spalla destra, la
causalità tra l’artrosi acromio-clavicolare e l’infortunio, vista l’insorgenza
dei sintomi a 10 mesi dall’infortunio stesso, non è data” (doc. 106).
Il dr. __________
ha nuovamente confermato l’assenza di un nesso causale tra i disturbi alla
spalla destra e l’infortunio del 21 aprile 2009 sia in occasione della visita
medica __________ del 14 aprile 2011 (doc. 144), sia in occasione
dell’apprezzamento medico del 6 febbraio 2012, successivo ad un esame di
artro-RM alla spalla destra disposta dall’assicuratore LAINF proprio al fine di
potersi determinare a proposito della causalità. Nel rapporto medico del 13
febbraio 2012, il dr. __________ ha in particolare rilevato che “secondo i
reperti della visita medico-__________ dell’aprile 2011 siamo in presenza di
un’artrosi acromioclavicolare parzialmente sintomatica. Questa artrosi non può
essere considerata di origine post-traumatica in quanto non vi è mai stata una
lussazione dell’articolazione stessa per cui l’integrità anatomica della stessa
non è mai stata modificata dall’infortunio” (doc. 157).
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha ribadito che, per le sole
conseguenze infortunistiche, l’assicurato può svolgere il suo lavoro al 100%
sia nello scritto del 7 dicembre 2011 (doc. 150), sia nell’apprezzamento medico
del 13 febbraio 2012, precisando che:
"
Per quanto attiene alla capacità lavorativa
l’assicurato è stato considerato abile al lavoro nella misura del 100%. Vi è da
dire che anche nell’attività di tecnico di cantiere, considerato quanto
valutato in occasione della visita medico-__________ del 14 aprile 2011 ma
anche in considerazione di quanto valutato nella precedente visita medico-__________
del 12.1.2011 come pure in occasione della visita medico-__________ del
13.4
, l’assicurato può essere considerato abile al lavoro nella misura del
100%.” (Doc. 157)
In sede ricorsuale, l’assicurato ha contestato l’esistenza
di una piena esigibilità lavorativa dell’attività di tecnico edile, rilevando
che:
"
Il movimento e rotazione dell’avambraccio e
polso destro è notevolmente limitato. Sono impossibilitato a chiudere
completamente la mano e esercitare forza, a trattenere certi oggetti, afferrare
attrezzi di lavoro, come già specificato nell’opposizione del 30.3.2012. A
questo riguardo la CO 1 ha fatto semplicemente “orecchio da mercante”.
Subentrano dolori, specialmente la notte. In
certi movimenti della mano percepisco delle elettrizzazioni a mo’ di scarica.
Non riesco a retro piegare l’avambraccio, non
posso premere e appoggiare la mano anche con poca forza. Manca di agilità. Ho
difficoltà a scrivere. Non tenterei di salire su scale a pioli o su ponteggi di
costruzioni e men che meno su impalcature, casseri, armature, macchinari, ecc.
Non mi fido a utilizzare la bicicletta poiché non
potrei usare il freno destro. Sussiste una situazione di insicurezza anche per
il ginocchio sinistro.
In questa situazione non mi ritengo idoneo ad
esercitare la mia professione di tecnico edile su cantieri, specie in
sottostrutture.
Quale dipendente dell’Impresa __________, __________,
ero attivo come capo cantiere – direzione lavori. Effettuavo tra l’altro la
conduzione-direzione di cantieri, tracciamenti, rilievi, verifiche, ecc. Una
parte minore dell’attività (mediamente circa il 25% del tempo) poteva svolgersi
in “ufficio”, ossia all’interno della baracca di cantiere come a __________ nel
cantiere di costruzione del sottopasso ferroviario (su questo cantiere
operavano 20-25 operai).
Questa attività in ufficio consiste nella
programmazione e coordinazione del cantiere, stesura rapporti di lavoro, comande
e verifiche materiali, forniture, ecc.
Mi sono in ogni caso sempre occupato della parte
tecnica inerente la conduzione del cantiere. Non ho nessuna preparazione
commerciale o d’ufficio, informatica, contabile, …. In cantiere non si svolgono
questi lavori. Ero e sono un tecnico capocantiere e non contabile o
corrispondente.
(…)
In considerazione della menomazione e del danno
subito al polso-avambraccio destro non è più proponibile l’attività di tecnico
capo-cantiere svolta prima dell’infortunio presso l’Impresa __________.” (Doc.
I)
2.3.5
Al fine di
chiarire la questione, in corso di causa il TCA ha interpellato il dr. __________,
chiedendogli di prendere motivatamente posizione riguardo alle critiche
dell’assicurato a proposito della pretesa inesigibilità dell’attività di
tecnico edile (doc. IX).
Con
scritto del 22 marzo 2013, il dr. __________ ha ancora una volta ribadito che
l’attività di tecnico edile svolta in precedenza dall’assicurato è tuttora
esigibile nella misura del 100%, rilevando quanto segue:
"
In pratica si tratta di valutare se (…) l’attività
di tecnico capo cantiere svolta in precedenza dal signor è ancora pienamente
esigibile oppure no.
Dapprima alcune considerazioni sull’attività di
tecnico capo-cantiere: ovviamente a dipendenza della ditta in cui si lavora le
attività possono differire un po’ l’una dall’altra, rimane però da tenere in
considerazione il fatto che proprio pazienti come il signor RI 1 con dei
problemi al polso e al gomito (peraltro come sottolineato più volte dal dott. __________
di lieve entità) quando non possono più fare il lavoro rispettivamente
esercitare la professione assicurata (prendo ad esempio il muratore diplomato)
vengono molto spesso riformati e riqualificati da parte dell’Assicurazione
Invalidità proprio nella professione di tecnico edile.
Quindi dal punto di vista generale questo
assicurato per i soli postumi infortunistici riferibili al polso e al gomito a
mio modo di vedere può sicuramente effettuare a pieno titolo la professione di
tecnico edile.
Nel caso poi del signor RI 1 risulta da un
rapporto ispettivo del 14.7.2009 effettuato dal signor __________ che
l’assicurato svolgeva un’attività molto leggera, infatti nella pagina 1 del
rapporto citato si legge: il lavoro consiste nella direzione dei lavori.
Assicurato incaricato soprattutto della parte
amministrativa (preparazione delle liquidazioni, delle programmazioni, ecc.).
Risulta quindi evidente che l’assicurato da un lato sta enfatizzando i problemi
all’arto superiore destro e dall’altro enfatizza in modo eccessivo gli sforzi
fisici che sarebbero richiesti nella professione di tecnico edile.
A sostegno di quanto da me sostenuto basta anche
leggere il rapporto del dott. __________ del 7 agosto 2012, in questo rapporto nei reperti notiamo che la forza di prensione a destra è di 58 kg e a sinistra di 62 kg, la mobilità del polso è abbastanza buona, il dott. __________ parla
soltanto di lievi dolori, anche per il gomito abbiamo una mobilità completa con
leggeri dolori ai movimenti di pro/supinazione. Nelle conclusioni il dott. __________
parla di paziente asintomatico, rispettivamente oligosintomatico e non propone
nessuna cura particolare. Questo sta ad ulteriore dimostrazione della relativa
banalità dei sintomi presenti. Ricordo che nel dossier più volte si trova
riferimento ad allenamenti di hockey su ghiaccio, il paziente stesso ne fa
riferimento in occasione di una visita medico-__________ del 13.4.2010 e anche
il dott. __________ in occasione della visita del 22 settembre 2010 scriveva:
“pratica anche attività sportiva come l’hockey, non fa uso di analgesici”. In
questa situazione non riesco veramente a capire come un paziente possa
sostenere di non potere lavorare al 100% come tecnico edile. (…)
Per quanto attiene alla capacità lavorativa nella
professione di tecnico edile, vista proprio la situazione oligosintomatica,
visto il fatto che l’assicurato effettuava una professione leggera e visto
anche il fatto che normalmente pazienti che lavorando nell’edilizia e che hanno
questi problemi vengono riformati nella professione di tecnico edile e visto
anche il fatto che l’assicurato tende sicuramente ad enfatizzare i suoi sintomi
(confronta visite medico-__________ effettuate in __________ in cui nemmeno
nominava i problemi al gomito, confronta plurimi riferimenti alla pratica
dell’hockey), ritengo che egli possa essere considerato abile al lavoro nella
misura del 100% in tale professione.” (Doc. X)
Il TCA concorda con queste considerazioni, ben
motivate, espresse dal dr. __________, che, del resto, non sono state smentite
dall’assicurato tramite la presentazione di documentazione medico-specialistica
di senso contrario.
Questo
Tribunale rileva, inoltre, che le conclusioni del medico di fiducia
dell’assicuratore LAINF non fanno che confermare quanto già accertato dal TCA in
una precedente sentenza 35.1998.7 del 14 settembre 1998, nella quale - dopo
avere richiesto dei chiarimenti ai responsabili del Centro di formazione
professionale della SSIC in merito all’attività di un capo-muratore, per rapporto
a quella svolta da un muratore, rispettivamente, da un manovale, con
particolare riguardo alla questione relativa alla necessità di sollevare o
trasportare dei pesi - aveva ritenuto che la necessità di non trasportare o
sollevare pesi superiori ai 15 kg non impediva all’interessato di svolgere, su
di un mercato equilibrato del lavoro, la propria attività di capo-muratore in
misura normale.
Alla luce
di quanto appena esposto, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto ad una
rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente TCA. Infatti,
accertato che RI 1 non presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività
professionale tecnico edile, è giocoforza ammettere l’inesistenza di
qualsivoglia incapacità di guadagno.
Il fatto
che l’assicurato nella sua attività attualmente svolta presso la ditta subisca
un discapito economico non può giustificare il diritto ad una rendita, ritenuto
che il cambiamento di attività, contrariamente a quanto sostenuto dal
ricorrente, non può essere imputato ad una necessità, dal profilo medico, di
reperire un’attività maggiormente adeguata ai propri postumi infortunistici, ma
unicamente ad una libera scelta dell’interessato.
2.4
Entità
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo l'art.
24.
cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel
caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, sulla base della valutazione
del 12 gennaio 2011 del dr. __________, ha riconosciuto all’assicurato un’IMI
del 15%.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri
specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi
dall’apprezzamento del 12 gennaio 2011 del dr. __________, in seguito
confermato a più riprese dallo stesso medico in risposta alle molteplici
contestazioni sollevate dall’assicurato.
Nell’apprezzamento del 12
gennaio 2011, il dr. __________ ha rilevato che:
"
(…)
Siamo in presenza di un’artrosi della
radio-carpica destra, che porterà molto probabilmente all’esecuzione di
un’artrodesi, si deve quindi già indennizzare come se l’artrodesi fosse stata
effettuata.
Secondo la tabella 5.2., l’artrodesi
dell’articolazione radio-carpica dà diritto ad una IMI del 15%
Al gomito destro non siamo ancora in
presenza di un’artrosi indennizzabile.” (Doc. 137)
A seguito delle
contestazioni dell’assicurato, nel rapporto del 20 aprile 2011 concernente la
visita medico __________ del 14 aprile 2011, il dr. __________, a proposito
dell’IMI, ha specificato:
" Per
quanto attiene all’indennità per menomazione dell’integrità, questa non deve
essere modificata. I disturbi alla spalla destra dovuti all’artrosi
acromio-clavicolare non sono di competenza della CO 1 e quindi non possono
essere indennizzati.
La lesione parziale del lato articolare del tendine del
sovraspinato è attualmente asintomatica, per cui non può essere indennizzata.
Il disturbo sovra-patellare a sinistra non raggiunge i requisiti
minimi (artrosi di media entità) per dare diritto ad un indennizzo.
L’indennità per menomazione all’integrità non va quindi
modificata.” (Doc. 144)
Alla luce delle critiche dell’assicurato a proposito della
mancata presa in considerazione dei disturbi alla spalla destra, il dr. __________,
nello scritto del 7 dicembre 2011, ha osservato:
" Ci
sono due lesioni alla spalla, una di competenza CO 1 e una di origine
degenerativa.
Il fatto che la “lesione parziale” del sovraspinato sia stata
valutata come di origine post-traumatica deriva da una più attenta valutazione
della RM della spalla destra dove si descriveva una piccola lesione del lato
articolare del tendine stesso.
Ora questa patologia non è però certa. Nell’ambito
dell’opposizione propongo di esaminare ulteriormente la spalla destra tramite
artro-RM per infine decidere se ci sono veramente lesioni post-traumatiche
oggettivabili.
Artro-RM alla spalla destra da fare al __________” (Doc. 150)
Infine, dopo avere predisposto un esame di artro-RM alla spalla
destra, il dr. __________, nell’apprezzamento medico del 6 febbraio 2012, ha rilevato:
" Confermo
quanto espresso in occasione della visita dell’aprile 2011, in particolare che la piccola lesione del lato articolare del sovraspinato può essere
considerata di origine post-traumatica ma che è irrilevante dal punto di vista clinico.
Secondo i reperti della visita medico-__________ dell’aprile 2011 siamo in
presenza di un’artrosi acromioclavicolare parzialmente sintomatica. Questa
artrosi non può essere considerata di origine post-traumatica, in quanto non vi
è mai stata una lussazione dell’articolazione stessa per cui l’integrità
anatomica della stessa non è mai stata modificata dall’infortunio. Per questo
motivo non è stata valutata un’indennità per menomazione dell’integrità per la
spalla destra in quanto appunto oltre alla radiologia bisogna valutare la
clinica al fine di assegnare un’indennità. La spalla destra mostra soltanto
sintomi di un’artrosi acromioclavicolare, del resto moderata e questi sintomi
non possono essere messi in relazione di nesso causale con l’infortunio per cui
non si può assegnare un’IMI. La piccola lesione parziale dal lato articolare
del tendine del sovraspinato è, come spesso succede, asintomatica per cui non
dà diritto a un’IMI in quanto la clinica è completamente silente.” (Doc. 157)
In corso di causa, visto che l’assicurato ha ancora contestato la
mancata presa in considerazione, nella determinazione dell’IMI, della “artrosi
post-traumatica al capitello omerale e trocleo-omerale” (cfr. doc. I), il TCA
ha chiesto una presa di posizione al dr. __________, il quale, con scritto del
22.
marzo 2013, ha risposto:
" Per
quanto attiene all’integrità per menomazione dell’integrità ho assegnato una
indennità per menomazione dell’integrità del 15%, tenendo conto dell’artrosi
dell’articolazione radio-carpica a destra e tenendo però anche conto della
possibile evoluzione futura e quindi già assegnando il 15%, infatti lo stato
attuale non consentirebbe di assegnare un’indennità così alta, tenendo però
conto dell’eventuale sviluppo futuro in un’artrosi di grave entità ho già
assegnato appunto un’indennità del 15%.
Per quanto attiene al gomito, non ho assegnato alcuna indennità
per menomazione dell’integrità per i seguenti motivi:
il gomito presenta una mobilità normale, l’assicurato a più
riprese non aveva più lamentato dolori al gomito, basti pensare alla visita
medico-__________ del 14 aprile 2011, dove l’assicurato stesso diceva che
voleva semplicemente essere sicuro che tutti i suoi problemi fossero
riconosciuti e nemmeno citava problemi al gomito destro. Il dott. __________
stesso anche nella visita del 7 agosto 2012 parla di situazione oligo-,
rispettivamente asintomatica, quindi per il gomito non si può assolutamente
pensare che vi sia qualcosa che vada al di là di un’artrosi che può essere
definita di lieve entità; secondo le Tabelle SUVA le artrosi di lieve entità
non danno però diritto all’assegnazione di una indennità.
Inoltre, quando si assegna l’indennità per menomazione
dell’integrità, si deve tenere conto della situazione generale, soprattutto se
le menomazioni riguardano la stessa parte del corpo, ora a titolo comparativo
secondo la tabella 3.7, l’amputazione di un braccio al di sopra del gomito dà
diritto ad un’IMI del 50%, se si considera la situazione clinica complessiva
dell’assicurato siamo lontani anni luce da questa situazione per cui già
l’assegnazione di un’IMI del 15%, per lo stato attuale, è estremamente
generosa.
Si è, però, come detto prima, tenuto conto di una possibile
evoluzione negativa.
In conclusione, ritengo che l’IMI attualmente assegnata al signor RI
1.
sia più che sufficiente e rispecchi perfettamente la sua situazione, anzi a
leggere l’ultimo rapporto del dott. __________ dove parla di situazione
a/oligosintomatica già si tratta di una IMI estremamente generosa.” (Doc. X)
Il TCA concorda con questa
esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________ ha
motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di
menomazione durevole - tenuto conto della artrosi dell’articolazione
radio-carpica e anche della probabile evoluzione futura verso un’artrodesi -
raggiunge il 15%.
Giova, del resto, ribadire
che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli
assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non
possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per
menomazione all'integrità.
D’altro
canto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità
maggiore, senza tuttavia portato alcun argomento medico-scientifico pertinente
a sostegno di questa sua richiesta.
Ne discende che questo
Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti suscettibili di far
dubitare della fondatezza della valutazione, ben motivata, formulata dal dr. __________.
Nella
misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 15%, la decisione
su opposizione del 10 luglio 2012 merita quindi di essere confermata.
2.5
L’assicurato
ha chiesto l’audizione dei suoi datori di lavoro (cfr. doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Il TCA
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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