35.2012.69
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13 marzo 2013Italiano40 min
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Numero d'incarto:
35.2012.69
Data decisione, Autorità:
13.03.2013, TCA
Titolo:
Presentando l'assicurato un'incapacità allavoro di lunga durata, l'amministrazione ha giustamente preso in considerazione anche mansioni e esigibili in altra professione dove l'abilità è piena. 4 mesi per cambiamento d'attività corretti. Ind. giornaliera del 25%. Confermata anche IMI 10%
INDENNITÀ GIORNALIERA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
PERIZIA
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 16 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 25 cpv. 1 LAINF
art. 25 cpv. 2 LAINF
art. 6 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
art. 36 cpv. 3 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.69
LG/DC/sc
Lugano
13 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 luglio
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 26 marzo
2004, RI 1, dipendente della __________, in qualità di aiuto carpentiere / copritetto
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, nell’intento
di caricare del materiale sul camioncino aziendale è scivolato sul pianale,
cadendo a terra da un’altezza di 150 cm (doc. LAINF 2), e riportando, secondo
il certificato 27 aprile 2004 del Dr. __________, una frattura lussata
dell’osso navicolare del piede destro (doc. 6).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’CO 1 con decisione formale del 24
novembre 2006, ha posto termine alle prestazioni di corta durata (cura medica e
indennità giornaliera), ritenuto che l’assicurato non presentava più alcuna
sequela dell’evento infortunistico del 26 marzo 2004 (doc. 111).
1.3. Con decisione
su opposizione del 5 marzo 2007 l’amministrazione ha modificato parzialmente la
sua prima decisione riconoscendo l’eziologia traumatica dei disturbi
localizzati al piede destro, ma confermando comunque – sulla base della
valutazione del Dr. __________ – l’estinzione del diritto alle prestazioni di
corta durata a far tempo dal 21 novembre 2006 (doc. 132).
1.4. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato, in via principale, l’espletamento di una perizia pluridisciplinare e il conseguente
ripristino delle prestazioni di corta durata a far tempo dal 24 novembre 2006.
In via
subordinata, il legale ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per
un approfondimento istruttorio.
1.5. Con sentenza
del 19 novembre 2007 (inc. 35.2007.40) il TCA ha accolto il ricorso, annullato
la decisione su opposizione e rinviato gli atti all’ICO 1 con le seguenti
motivazioni:
"
(…)
In relazione alla pretesa stabilizzazione dello
stato di salute, il TCA ritiene che non possa essere ignorata la circostanza
che il chirurgo ortopedico e traumatologo PD dott. __________, specialista
proprio nella chirurgia del piede, ha espresso il forte sospetto che
l’assicurato presenti un conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi
(cfr. doc. 126, allegato al doc. 127 e doc. X), perfettamente compatibile con
il trauma da lui subito il 26 marzo 2004 (doc. A 3), patologia che, qualora
venisse confermata, potrebbe essere trattata con successo mediante revisione
mirata del canalis tarsi medialmente (doc. 126, p. 2 e allegato al doc. 127:
“Se il conflitto menzionato fosse eliminato, esso riporterebbe così il paziente
ad essere completamente asintomatico.” – il corsivo è del redattore).
Ora, il dott. __________ ha sottolineato la
necessità che il ricorrente venga sottoposto a una TAC mirata sulla
problematica appena menzionata, rilevando pure che l’esame tomografico del 22
marzo 2005 non soddisfa questo requisito (doc. X: “Dopo aver visionato la TAC
eseguita in data 22.03.2005 non ho potuto verificare la patologia sospettata.
La ragione è semplice in quanto il radiologo non sapeva niente di questo
sospetto e quindi l’esame specialistico non è stato mirato al problema
menzionato.” – il corsivo è del redattore).
Con riferimento all’obiezione sollevata dal dott.
__________ secondo cui la RMN del 18 settembre 2006 avrebbe consentito di
escludere l’affezione in questione (cfr. doc. 130), egli ha precisato che tale
esame non è in realtà adeguato (doc. X: “… posso rispondere che la RMN oppure
MRI non è l’esame adeguato per trovare questa patologia.”).
Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte è
dell’avviso che, senza conoscere l’esito della misura diagnostica suggerita dal
PD dott. __________, non possa essere escluso, con la necessaria tranquillità,
che degli ulteriori provvedimenti terapeutici sarebbero suscettibili di
migliorare notevolmente le condizioni di salute di RI 1.
(…)
In concreto, ci troviamo di fronte a un
accertamento sommario dei fatti. La decisione su opposizione impugnata va quindi
annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione, affinché disponga - senza
indugio - l’approfondimento diagnostico indicato dal dott. __________.
Successivamente, l'assicuratore LAINF convenuto
procederà a definire nuovamente il diritto alle prestazioni dal profilo
materiale e temporale.” (doc. 140)
1.6. L’INSAI ha
quindi ripristinato le indennità giornaliere e in data 19 dicembre 2007 ha invitato il Dr. __________ a disporre l’approfondimento diagnostico indicato (doc. 142).
1.7. Il 21 aprile
2008 RI 1 è stato sottoposto ad una TAC al piede destro presso l’Ospedale
Regionale di __________ (doc. 156), mentre il Dr. __________ ha visitato
l’assicurato il 1° dicembre 2008 e steso il rapporto del 4 dicembre 2008 ribadendo
il conflitto talo-calcaneare mediale centrale e consigliando un intervento di
osteofitectomia mirata del canalis tarsi medialmente (doc. 162).
1.8. Nello
scritto del 28 gennaio 2009 il Dr. __________, specialista FMH in chirurgia,
attivo presso la __________ dell'CO 1 a , ha espresso le sue perplessità a
proposito dell'intervento operatorio proposto dal Dr. __________ (doc. 177).
1.9. L’CO 1, dopo
aver interpellato il Dr. __________, medico __________ __________ (cfr. doc.
180), ha predisposto un'ulteriore perizia ad opera del Dr. __________ della
Clinica __________, al fine di stabilire se l'operazione proposta è realmente
atta a migliorare le condizioni di salute dell'assicurato (doc. 187, 193).
1.10. In data 18
maggio 2009 il legale di RI 1 ha inoltrato un ricorso per denegata giustizia
respinto da questa Corte con sentenza 35.2009.60 del 24 agosto 2009 (doc. 191).
1.11. Esperito
l’accertamento peritale del Dr. __________ (cfr. rapporto del 18 maggio 2010, doc.
218), una nuova visita medica __________ (Dr. __________) in data 5 ottobre
2011 (doc. 273, 274) e gli accertamenti economici del caso, l’assicuratore
infortuni con decisione del 14 dicembre 2011 ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del 21% dal 1° novembre 2011 e di un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 287).
L’CO 1,
con decisione del 3 maggio 2012, ha quindi corrisposto un’indennità giornaliera
del 25% limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e il 31 ottobre
2011 (doc. 297).
1.12. A seguito
delle opposizioni interposte dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, in data
27 gennaio 2012 / 19 aprile 2012 (doc. 280, 296) e in data 5 giugno 2012 (doc.
298), l’CO 1 con decisione su opposizione del 13 luglio 2012 ha confermato il contenuto delle due decisioni (doc. 302).
1.13. Con
tempestivo ricorso del 12 settembe 2012 l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha postulato il riconoscimento del diritto alle indennità
giornaliere LAINF in misura del 100% sino al 28 febbraio 2009 ed in misura del
50% in seguito, oltre agli interessi di mora del 5% annuo sulle prestazioni
arretrate e l’attribuzione di un’IMI del 20% (doc. I).
Il legale
del ricorrente ha contestato la decisione riguardante la corresponsione delle
indennità giornaliere dal 1° luglio 2007 al 31 ottobre 2007 nella misura del
25%. A suo dire non si poteva pretendere dall’assicurato – licenziato per la
fine di agosto 2008 per le conseguenze dell’infortunio – a fronte di
un’incapacità al lavoro completa nella sua attività di aiuto-carpentiere che
cercasse un’occupazione adeguata. Inoltre – sempre secondo l’insorgente – nessuno
ha mai fatto presente ad RI 1 che doveva reperire un’attività lavorativa alternativa
(doc. I).
In
considerazione della scarsa scolarità e dell’assenza di riqualifica o
riformazione professionale egli avrebbe tutt’al più potuto reperire un’attività
lavorativa al 50% dal mese di maggio 2010 (doc. I).
Vengono
inoltre contestati i DPL utilizzati per definire le indennità giornaliere (doc.
I).
Il legale
di RI 1 ha inoltre postulato il riconoscimento di un’IMI del 20% (doc. I).
1.14. L’avv. RA 2,
rappresentante dell’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione del
ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. doc. III).
1.15. Il 14
dicembre 2012 il TCA ha interpellato il Servizio giuridico dell’ CO 1 sui
motivi che hanno indotto l’CO 1 ha versare la rendita d’invalidità solo a
partire dal 1° novembre 2011 (doc. V).
1.16. L’CO 1 ha risposto il 18 dicembre 2012 (doc. VI).
Fatti
I doc. V
e VI sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. VII).
1.17. L’avv. RA 1 ha preso posizione il 16 gennaio 2013 riconfermandosi nelle proprie argomentazioni ricorsuali e
postulando, a parziale modifica delle richieste formulate in sede di ricorso,
il riconoscimento di indennità giornaliere al 100% sino alla nascita del
diritto alla rendita, subordinatamente sino al 28 febbraio 2009 ed in misura
del 50% in seguito (doc. VIII).
1.18. L’ CO 1 non
ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
Il doc.
VIII è stato inviato all’ CO 1I per conoscenza (doc. X ), mentre il doc. IX
all’avv. RA 1 sempre per conoscenza (doc. XI).
1.19. Con scritto
del 29 gennaio 2013 il TCA ha nuovamente interpellato l’avv. __________ dell’CO
1 sui motivi precisi che hanno indotto l’amministrazione a non calcolare le
prestazioni di lunga durata dal 2007 e sulle modalità di applicazione da parte
dell’ CO 1 dell’art. 6 ultima frase LPGA (doc. XII).
1.20. L’ CO 1I ha
risposto ai quesiti del TCA il 5 febbraio 2013 (doc. XIII).
I doc.
XII e XIII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XIV).
1.21. L’avv. RA 2
non ha aggiunto nulla a quanto osservato dall’avv. __________ (doc. XV), mentre
l’insorgente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali (doc.
XVI).
Il doc.
XV è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVII), mentre il doc. XVI
all’avv. RA 2 sempre per conoscenza (doc. XVIII).
in
diritto
2.1. Diritto
all’indennità giornaliera durante il periodo 1° luglio 2007 – 31 ottobre 2011
2.1.1. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o
parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia
professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
L’entità
dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex
art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è
concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale
professione.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.
393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.1.2.
Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui, in virtù del principio della
riduzione del danno, é esigibile che la persona assicurata cambi professione
(cfr. art. 6 ultima frase LPGA), deve esserle concesso un termine adeguato - di
regola dai 3 ai 5 mesi - per adattarsi alle mutate circostanze, così come per
ricercare una nuova occupazione, termine durante il quale l’assicuratore è
tenuto a corrispondere l’indennità giornaliera versata in precedenza (cfr. STF
9C_787/2012 del 20 dicembre 2012; DTF 114 V 289 consid. 5b; STFA U 194/03 del
14 giugno 2004, consid. 5.3).
Trascorso
tale termine, il grado di incapacità lavorativa determinante per la fissazione
dell’indennità giornaliera, corrisponde alla differenza tra il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto realizzare nella sua precedente professione senza
l’infortunio, e il reddito che egli potrebbe conseguire in un’attività adeguata
(DTF 114 V 286 consid. 3c; RAMI 1994 K 935, p. 115 consid. 1).
Il
termine nel quale l’assicurato deve cercare un’attività lavorativa in un altro
ambito o settore professionale deve essere valutato in funzione delle
circostanze del caso concreto. Secondo la giurisprudenza in ambito di
assicurazione malattia – applicabile per analogia all’assicurazione infortuni –
l’obbligo di sfruttare la capacità lavorativa residua in un’altra professione
si impone dopo un termine da 3 a 5 mesi (cfr. Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153). Tuttavia però, secondo questi autori “l’application par analogie
d’un tel délai est discutable: il paraît trop court dans le système de
prestations de l’assurance-accidents, où l’indemnité journalière est souvent
amenée à être remplacée par une rente. En effet, le droit à l’indemnité
journalière s’éteint (notamment) au moment de la naissance du droit à une
rente, naissance qui est elle-même subordonnée à la condition que l’état de
santé de la personne assurée se soit stabilisé. Or, on ne saurait guère exiger
de celle-ci qu’elle change de profession avant que son état de santé ne soit
stable” (cfr. Frésard/Moser-Szeless,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153).
2.1.3. Con la decisione su opposizione del 5 marzo 2007 l’CO 1,
facendo capo alla valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH in
chirurgia, attivo presso la __________ dell’CO 1, ha ritenuto RI 1 abile al 100% al più tardi dal 21 novembre 2006 per lo meno per tutte
quelle attività a terra in quanto per i lavori pericolosi sui tetti, non può
essere garantita la necessaria sicurezza. Delle ulteriori cure e, in particolare
delle operazioni non sono ritenute necessarie né tantomeno utili per quanto
riguarda la situazione post-infortunistica (doc. 132).
Il Dr. __________,
nel rapporto del 27 febbraio 2007 ha, in particolare osservato che:
"
Zusammendfassend erachten wir aufgrund des
objektiv günstigen Befundes am rechten Fuss (kein erheblicher
Integritätsschaden) eine volle Arbeitsfähigkeit spätestens ab 21.11.2006 als
zumutbar, zumindest auf ebenem Boden, da die Sicherheit bei gefärlichen
Tätigkeit auf Dächern auch bei nur subjektiven Beschwerden nicht gewährleistet
werden kann)” (doc. 130).
Il TCA
nella sentenza 35.2007.40 del 19 novembre 2007 aveva annullato la decisione su
opposizione del 5 marzo 2007 e rinviato agli atti all’CO 1 per un
approfondimento diagnostico (indicato dal chirurgo ortopedico e traumatologo PD
Dr. __________), volto a chiarire tramite una TAC la presenza o meno di un
conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi. Patologia che se
confermata, secondo il Dr. __________ avrebbe potuto essere trattata con
successo mediante revisione mirata del canalis tarsi medialmente (cfr. sentenza
del 19 novembre 2007, pag. 16/17).
Nella
perizia del 18 maggio 2010 lo specialista in chirurgia del piede PD Dr. med. __________
della Clinica Universitaria __________ ha posto la diagnosi di “Artrosi
postraumatica dell’articolazione astragalo-navicolare e artrosi incipiente
dell’articolazione astragalo navicolare in esiti di frattura-lussazione
dell’osso navicolare in data 26.03.2004 in/con
-
esiti di riduzione ed osteosintesi del 26.03.2004; - esiti di asportazione del
materiale di osteosintesi e toeletta chirurgica delle parti molli
dell’articolazione astragalo-navicolare del 24.08.2005” (doc. 218, pag.
14).
Alla
specifica domanda dell’CO 1 circa l’utilità di un ulteriore intervento
chirurgico al piede per il presunto conflitto astragalo-calcaneare mediale, il
Dr. __________ ha così risposto:
"
Dopo aver preso visione della TC non siamo in
grado di confermare il reperto di un conflitto astragalo-calcaneare mediale.
Possiamo tuttavia osservare nette alterazioni artrosiche postraumatiche a
livello dell’articolazione astragalo-navicolare del piede destro. Pensiamo che
quest’artrosi post-traumatica possa ben spiegare i sintomi del periziando.
Prima di un ulteriore intervento chirurgico consiglieremmo un’infiltrazione
diagnostica dell’articolazione astragalo-navicolare. In caso il periziando
abbia una risposta positiva consiglieremmo di effettuare una cosiddetta doppia
artrodesi limitata del piede destro, nella quale l’astragalo viene avvitato con
calcagno e osso navicolare, con risparmio dell’articolazione
calcaneo-cuboidale. Non consideriamo appropriata un’ulteriore artrolisi con
osteofitectomia” (doc. 218, pag. 14).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa il paziente è stato giudicato abile al
lavoro al 50% per un’attività in piedi con carico sul piede, mentre l’abilità
lavorativa è piena (100%) in attività che non comportano un carico sul piede
destro, per esempio attività sedentarie (doc. 218, pag. 15).
In
occasione della visita medica __________ del 5 ottobre 2011 il Dr. __________,
spec. in chirurgia generale e della mano FMH, ha posto la diagnosi di “infortunio
sul lavoro il 26.03.2004 con trauma al piede destro con frattura e lussazione
dell’osso navicolare piede destro. Stato dopo osteosintesi minima con una vite
con rondella il 26.03.2004. Stato dopo artrolisi di distrazione talonavicolare,
asportazione vite con rondella e débridement delle parti molli il 24.08.2005.
Stato dopo tendinite del muscolo tibiale posteriore postraumatico attualmente
guarita. Dolori crampiformi e stato da cedimenti ginocchio destro di origine
non chiara. Sviluppo di un’artrosi di media gravità a livello talonavicolare,
navicolocuneiforme e nelle parti anteriori dell’articolazione sottotalare del
piede destro, vedasi esame RM del retropiede destro effettuato il 06.09.2011.”
(doc. 273, pag. 7).
L’assicurato
non è più ritenuto abile quale aiuto copritetto carpentiere, ma abile nella
misura massima possibile a partire dal 1° novembre 2011 (doc. 273, pag. 8).
Con la
propria impugnativa, l’insorgente non ha contestato le conclusioni del Dr. __________,
né dal profilo diagnostico, né tantomeno per quanto riguarda la capacità
lavorativa residua.
Egli ha
però sostenuto che sino alla perizia del Dr. __________ non vi era unanimità di
vedute dei medici circa la diagnosi e le cure da porre in essere. Il legale ha,
in particolare, fatto riferimento alle valutazioni, sempre da lui contestate,
del Dr. __________. Secondo il ricorrente solo a seguito della visita medica di
chiusura del 5 ottobre 2011 è emerso che dal punto di vista medico la
situazione è stabile e solo dal mese di maggio 2010 l’insorgente avrebbe potuto
in teoria cercare un’attività al 50% (cfr. doc. I; XVI).
2.1.4. Nella presente fattispecie, l’infortunio
dell’assicurato è avvenuto in data 26 marzo 2004. È incontestato che l’incapacità
al lavoro di RI 1, nella sua professione, sia di lunga durata.
Occorre quindi esaminare in
primis da quando l’amministrazione era legittimata - ai
sensi dell’art. 6 LPGA - a prendere in considerazione anche le
mansioni esigibili in altre attività.
Alla luce
della documentazione medica agli atti, il TCA ritiene che lo stato di salute
dell’assicurato al momento della decisione su opposizione del 5 marzo 2007 (cfr.
consid. 1.3.) era sostanzialmente stabile.
Già nel
rapporto di visita del 22 dicembre 2005 il Dr. __________ aveva sottolineato
che vi era abilità lavorativa dell’assicurato “magari in una posizione meno
pericolosa che quella di carpentiere sui tetti” (doc. 64).
Il Dr. __________,
responsabile della chirurgia del piede presso la Clinica di chirurgia
ortopedica dell’Ospedale universitario di __________, nel rapporto medico del
10 luglio 2006, dopo aver sottolineato la presenza di una profonda discrepanza
tra la sintomatologia lamentata dal ricorrente e lo stato oggettivabile a
livello dell’estremità inferiore destra, aveva dichiarato l’assicurato
completamente abile al lavoro (doc. 91).
Nel
rapporto dell’11 agosto 2006 il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia,
aveva quindi dichiarato ormai completamente estinti i postumi dell’evento
traumatico del 26 marzo 2004 (doc. 92) e con rapporto del 13 novembre 2006
confermato l’origine extra-infortunistica dei disturbi e la piena abilità
lavorativa dell’insorgente (doc. 105).
Il Dr. __________,
in data 29 gennaio 2007 – rispondendo ad alcuni quesiti posti dal legale di RI
1 – aveva anch’egli indicato che “considero che un’adeguata locazione sul
luogo di lavoro potrebbe eventualmente riportare il paziente ad un’abilità
lavorativa al 100% (motivo per il quale ho sconsigliato di svolgere lavori sui
tetti)” (doc. 127).
RI 1 è
stato inoltre peritato - in data 17 luglio 2007 per conto della __________
Assicurazioni – dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale
nel rapporto del 16 agosto 2007 aveva dichiarato l’insorgente in grado di
riprendere la propria professione di aiuto-carpentiere in misura massima del
50%, ma abile in misura piena in attività adeguate: “attività da leggere a
tutt’al più medio-pesanti, con libera scelta o per lo meno cambiamento regolare
della posizione di lavoro nel rispetto dell’ergonomia del tronco, con
possibilità di scaricare regolarmente il piede destro nel mantenimento
prolungato di una posizione eretta…)” (doc. B).
Nell’ambito
della richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità l’assicurato è
stato valutato anche dal profilo reumatologico dal Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia, il quale nel referto 26 luglio 2007 ha fissato un’incapacità lavorativa del 30% nella sua precedente professione, ma una piena
abilità in attività idonee rispettose dei seguenti limiti funzionali:
"
Tenendo in considerazione quindi questi reperti,
ritengo che il paziente presenti delle limitazioni funzionali per quanto
riguarda le patologie a livello del piede di destra, in particolar modo delle
limitazioni nel mantenere delle posizioni con il piede flesso o esteso o in
parte supinato o pronato, nello svolgere dei lavori in cui debba continuamente
rimanere in piedi o debba per la maggior parte del tempo camminare. Vi sono
delle limitazioni anche nel svolgere dei lavori particolarmente pesanti in cui
il paziente deve caricare sostanzialmente sulla gamba ed il piede destro.
Limitata capacità lavorativa anche per quanto riguarda attività da svolgere su
terreni impervi. Meno rilevanti sono le limitazioni funzionali dettate dalle
patologie a livello della colonna vertebrale. Qui vi sono delle limitazioni
nell'ambito di un'attività da svolgere prettamente in posizione statica con la
parte superiore del corpo piegata in avanti o in attività in cui il paziente
debba svolgere dei movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco o
alzare dei pesi superiori ai 15-20 kg. Nell'attività professionale da lui
antecedentemente svolta di aiuto carpentiere di copri tetto a seguito delle
patologie elencate e delle limitazioni funzionali, ritengo che il paziente
presenti un'incapacità lavorativa del 30%. Per quanto riguarda un'attività
professionale adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali
sopra elencate, soprattutto di tipo sedentario, che comunque permetta al
paziente di cambiare posizione, camminare e muoversi tra un momento di lavoro e
l'altro, che gli permetta inoltre di evitare un carico sostanziale della
colonna vertebrale con dei pesi superiori ai 15 kg o di mantenere delle posizioni statiche con la colonna lombare leggermente flessa in avanti, vi
è ancora una capacità lavorativa completa anche in un'attività lavorativa non
qualificata."
(doc. AI 23-12+13+14)
Questa
Corte con la sentenza di rinvio 35.2007.40 del 19 novembre 2007 ha annullato la decisione su opposizione del 5 marzo 2007 e rinviato gli atti
all’amministrazione per effettuare un approfondimento diagnostico volto a
chiarire – in relazione alla stabilizzazione dello stato di salute – la
presenza o meno di un conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi.
Patologia che se confermata, secondo il medico curante Dr. __________ avrebbe
potuto essere trattata con successo mediante revisione mirata del canalis tarsi
medialmente (cfr. sentenza del 19 novembre 2007, pag. 16/17).
Nella
perizia del 18 maggio 2010 lo specialista in chirurgia del piede PD Dr. __________
non è stato in grado di confermare il reperto di un conflitto
astragalo-calcaneare mediale (doc. 218, pag. 14).
Essendo
ora a conoscenza dell’esito della misura diagnostica suggerita dal PD Dr. __________,
grazie alla valutazione peritale del Dr. __________, si può concludere per uno
stato di salute stabilizzato.
Va infine
aggiunto che questa Corte nella sentenza 32.2009.212 del 21 luglio 2010, in ambito di assicurazione invalidità, ha considerato RI 1 nel complesso abile al lavoro in
misura piena in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali a far
tempo dal 14 novembre 2006, sopprimendo la rendita d’invalidità a far tempo dal
1° marzo 2007 (doc. 139).
Infine, nella
perizia svolta dal Dr. __________ della Clinica __________ il paziente è stato
quindi giudicato abile al lavoro al 50% per un’attività in piedi con carico sul
piede, ma pienamente abile in attività che non comportano un carico sul piede
destro (doc. 218, pag. 15).
Alla luce
di quanto appena esposto il TCA ritiene che, presentando l’assicurato
un’incapacità al lavoro di lunga durata (l’infortunio risale al 26 marzo 2004),
l’amministrazione ha giustamente preso in considerazione anche le mansioni
esigibili in un’altra professione o campo d’attività (cfr. consid. 2.2.), nelle
quali è giustificato ammettere una piena abilità lavorativa dal mese di
novembre 2006 (con la decisione formale del 24 novembre 2006 l’amministrazione
aveva posto termine alle prestazioni di corta durata ritenendo che l’assicurato
non presentava più alcuna sequela dell’evento infortunistico del 26 marzo 2004,
doc. 111).
2.1.5. Per quanto
riguarda la questione del termine adeguato che l’assicuratore deve concedere all’assicurato
per adattarsi alle mutate circostanze, così come per ricercare una nuova
occupazione, il TCA rileva quanto segue.
RI 1 è
stato informato, con la decisione su opposizione dell’CO 1 del 5 marzo 2007,
della necessità di cambiare attività lavorativa.
"
Considerandi
5.
Riassumendo, sempre
a mente del Dr. __________, tenuto conto dei reperti oggettivi al piede destro,
deve essere confermato che l’assicurato, al più tardi dal 21.11.2006, è
abile al lavoro al 100% per lo meno per tutte quelle attività a terra in
quanto, per i lavori pericolosi sui tetti, non può essere garantita la
necessaria sicurezza anche in presenza unicamente di disturbi soggettivi. Delle
ulteriori cure e, in particolare delle operazioni, non sono né necessarie né
utili per quanto riguarda la situazione post-infortunistica. A quasi tre
anni dall’infortunio la ripresa dell’attività professionale è molto più
importante che delle indagini o delle terapie inutili” (doc. 132, la sottolineatura è del redattore).
In
ossequio alla giurisprudenza appena citata, l’amministrazione ha quindi
concesso 4 mesi di tempo (a partire dal 5 marzo 2007) per il cambiamento
d’attività lavorativa imposto dall’obbligo di ridurre il danno.
Sino al
30.
giugno 2007 RI 1 ha beneficiato di un’indennità giornaliera completa (doc.
243).
Con la
decisione del 3 maggio 2012 l’CO 1 ha poi riconosciuto il diritto ad un’indennità
giornaliera del 25%, a decorrere dal 1° luglio 2007 sino al 31 ottobre 2011,
sulla base del raffronto dei redditi (doc. 242, 243, 297).
In sede
di ricorso l’insorgente ha lamentato che “nessuno ha mai fatto presente al
signor RI 1 che doveva reperire un’attività esigibile” (doc. I, pag. 9).
Questa argomentazione
non merita accoglimento.
Infatti,
nella decisione su opposizione del 5 marzo 2007 l’CO 1 aveva chiaramente
indicato che in considerazione delle risultanze mediche (valutazione Dr. __________
al più tardi dal 21 novembre 2006 l’assicurato era abile al lavoro al 100% “per
lo meno per tutte quelle attività a terra in quanto, per i lavori pericolosi
sui tetti, non può essere garantita la necessaria sicurezza” (doc. 132,
pag. 5).
In virtù
dell’obbligo di ridurre il danno era dunque ragionevolmente esigibile da RI 1
al momento in cui è stata rilasciata la decisione su opposizione del 5 marzo
2007, visto soprattutto quanto esposto al consid. 2.1.4., una ripresa
dell’attività lavorativa in mansioni adeguate al suo stato di salute.
2.2
Si tratta
ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico
per il calcolo delle indennità giornaliere.
2.2.1
Quale reddito
da valido, l’amministrazione sulla base dei dati forniti dal signor __________
della __________ __________, ha considerato l’importo di fr. 56'414.28 (fr.
4'339.56 x 13), corrispondente a quanto l’insorgente avrebbe guadagnato nel
2007.
svolgendo a tempo pieno l’attività di aiuto carpentiere / copritetto,
nell’ipotesi in cui non fosse rimasto vittima dell’infortunio (cfr. doc. 240,
242).
L’importo
del reddito da valido non viene contestato dal ricorrente e può essere
confermato dal TCA.
2.2.2
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.2.3
Nel caso in
esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli
accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado
di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio
operaio di fabbrica presso __________, __________, aiuto orologiaio presso la __________
di __________, operaio di fabbrica presso la __________, operaio di fabbrica
presso la __________, __________, operaio di fabbrica presso la __________, i
dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo pari
a fr. 42'680.-- (cfr. doc. 242).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore
infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che
entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati
dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.
In
effetti, dalla tabella che figura sul doc. 242 si evince che sono 43 i posti di
lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,
rispettivamente, a fr. 29’899.-- e a fr. 59’208.--, e infine che quello medio è
di fr. 43'491.--.
In
relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito
in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato
dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 42'680.--.) è inferiore rispetto alla
media dei salari medi (fr. 43’491.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.
In
conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati
dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal
medico dell’CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in
base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 42'680.--.
Il danno
residuo del ricorrente - stabilito confrontando
i fr. 42'680.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 56'414.28, risulta essere del 24,3%,
arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.
L'assicuratore
convenuto, pur essendo giunto al medesimo risultato del 24,3%, ha poi
arrotondato tale percentuale al 25% (cfr. doc. 242).
Al
riguardo, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del
19.
dicembre 2003 nella causa R., U 27/02, consid. 3.2. = DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, l'assicuratore LAINF non avrebbe dovuto
arrotondare per eccesso la percentuale citata, bensì per difetto, giungendo al
risultato di una rendita di invalidità del 24% (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12
pag. 44, in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata,
secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va
arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in
percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile
immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto
di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza
in questione).
Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio,
riformare la decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la
possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla
possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b della Legge di procedura per
le causa davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).
Questa Corte, tuttavia, considerate le
circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia ad effettuare una reformatio in
pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno
2003.
nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U
334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/
G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249)
e che, del resto, la medesima non è neppure stata sollecitata dall'assicuratore
infortuni.
Nella
misura in cui l'assicuratore convenuto ha assegnato al
ricorrente delle indennità giornaliere per il periodo 1° luglio 2007 – 31
ottobre 2011 nella misura del 25%, il
ricorso da lui interposto va respinto.
2.3
Ci si
potrebbe chiedere se l'ICO 1 non avrebbe in realtà dovuto versare la rendita
d'invalidità, anziché le indennità giornaliere, ben prima del 1° novembre 2011.
Infatti l'amministrazione nella decisione su opposizione del 5 marzo 2007 aveva
considerato stabilizzata la situazione post-infortunistica e ritenuto già nel
marzo 2007 esigibile un cambio di professione (cfr. decisione del 3 maggio
2012, doc. 297).
Secondo
Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n.
153, l’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità
giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che
l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della
sua abituale professione. Un cambiamento di professione ai sensi dell’art. 6 ultima
frase LPGA, non appare peraltro esigibile fintantoché lo stato di salute non si
è stabilizzato.
Secondo
la giurisprudenza in ambito di assicurazione malattia – applicabile per
analogia all’assicurazione infortuni – l’obbligo di sfruttare la capacità
lavorativa residua in un’altra professione si impone dopo un termine da 3 a 5 mesi.
Tuttavia
però, secondo gli autori citati “l’application par analogie d’un tel délai
est discutable: il paraît trop court dans le système de prestations de
l’assurance-accidents, où l’indemnité journalière est souvent amenée à être
remplacée par une rente. En effet, le droit à l’indemnité journalière
s’éteint (notamment) au moment de la naissance du droit à une rente, naissance
qui est elle-même subordonnée à la condition que l’état de santé de la personne
assurée se soit stabilisé. Or, on ne saurait guère exiger de celle-ci qu’elle
change de profession avant que son état de santé ne soit stable” (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, 2a ed., n. 153, la sottolineatura è del redattore).
Secondo l’CO 1 – interpellato due volte su questo
punto dal TCA (cfr. doc. V, XII) – il fatto che le misure di delucidazione,
messe in atto dopo la sentenza del 19 novembre 2007, hanno confermato che la
situazione era stabilizzata non avrebbero permesso di ritornare sul versamento
dell’indennità giornaliera e attribuire retroattivamente la rendita al 2007.
L’CO 1 “ha ripristinato il versamento delle
indennità giornaliere per non lasciare l’assicurato senza alcuna prestazione
nell’attesa degli esiti degli accertamenti disposti in ossequio alla sentenza
di rinvio del 19.11.2007” (doc. V, VI).
La
questione può così rimanere indecisa, in quanto le parti non hanno contestato
la decorrenza della rendita d’invalidità (cfr. doc. I, VI) e la soluzione
adottata dall’amministrazione è comunque più favorevole all’assicurato.
La rendita d’invalidità al 21% calcolata dall’CO 1 dal 1° novembre
2011.
è pari ad un importo mensile di fr. 855.10 (doc. 287), mentre l’indennità
giornaliera versata al 25% dal 1° luglio 2007 corrisponde a fr. 30.75 al
giorno, pari a fr. 922.50 mensili (fr. 30.75 x 30) (cfr. doc. 260).
2.4
Entità
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria,
la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Dalle tavole
processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui
è portatore RI 1 è stata eseguita dallo specialista in chirurgia generale e
della mano FMH e medico __________ Dr. __________.
Questo il
tenore del suo apprezzamento 5 ottobre 2011:
"
(…).
Infortunio sul lavoro il 26.03.2004 con trauma al
piede destro con frattura e lussazione dell’osso navicolare piede destro.
Stato dopo osteosintesi minima con una vite con
rondella il 26.03.2004.
Stato dopo artrolisi di distrazione
talanavicolare, asportazione vite con rondella e dédridement delle parti molli
il 24.08.2005.
Sviluppo di un’artrosi di media gravità a livello
talonavicolare, navicolo-cuneiforme e nelle parti anteriori dell’articolazione
sottotalare del piede destro, vedasi esame RM del retro piede destro effettuato
il 06.09.2011
Valutazione
10%
Argomentazione
Si considera in particolar modo la tabella nr 5
per la valutazione della menomazione d’integrità fisica riguardante il
subentrante di artrosi dopo traumi delle estremità inferiori.
Presso il nostro assicurato è presente un’artrosi
talonavicolare, navicolocueneiforme nella parte anteriore dell’articolazione
sottotalare, di grado intermedio appunto, questo verificato dall’esame RM del
retro piede destro recente del 06.09.2011. Questo esame radiologico è stato fra
l’altro valutato personalmente dal sottoscritto nel PACS.
L’artrosi descritta della radice del piede destro
Chopart e parziale dell’articolazione talocalcaneare dà diritto ad un’IMI
appunto del 10%” (doc. 274)
In sede
di ricorso, l’insorgente pretende di aver diritto a un’indennità del 20% in
quanto – a suo dire – si tratta di un’artrosi che concerne pressoché tutta la
caviglia (cfr. doc. I, p. 12).
Chiamato
a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di
pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene di poter
validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia
dell’CO 1, il quale ha quantificato l’IMI in un 10%, avendo cura di comparare
la gravità della menomazione presentata dall’assicurato con altre espressamente
previste dalle tabelle edite dalla Divisione di medicina assicurativa
dell’INSAI.
È inoltre
utile ricordare che l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che
per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione medica, la
menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in
maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a
prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02
del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
In esito a quanto precede,
la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata
anche nella misura in cui ad RI 1 è stata assegnata
un’IMI del 10%.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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