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Decisione

35.2012.69

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2013Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. V

e VI sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. VII).

1.17. L’avv. RA 1 ha preso posizione il 16 gennaio 2013 riconfermandosi nelle proprie argomentazioni ricorsuali e

postulando, a parziale modifica delle richieste formulate in sede di ricorso,

il riconoscimento di indennità giornaliere al 100% sino alla nascita del

diritto alla rendita, subordinatamente sino al 28 febbraio 2009 ed in misura

del 50% in seguito (doc. VIII).

1.18. L’ CO 1 non

ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).

Il doc.

VIII è stato inviato all’ CO 1I per conoscenza (doc. X ), mentre il doc. IX

all’avv. RA 1 sempre per conoscenza (doc. XI).

1.19. Con scritto

del 29 gennaio 2013 il TCA ha nuovamente interpellato l’avv. __________ dell’CO

1 sui motivi precisi che hanno indotto l’amministrazione a non calcolare le

prestazioni di lunga durata dal 2007 e sulle modalità di applicazione da parte

dell’ CO 1 dell’art. 6 ultima frase LPGA (doc. XII).

1.20. L’ CO 1I ha

risposto ai quesiti del TCA il 5 febbraio 2013 (doc. XIII).

I doc.

XII e XIII sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XIV).

1.21. L’avv. RA 2

non ha aggiunto nulla a quanto osservato dall’avv. __________ (doc. XV), mentre

l’insorgente si è riconfermato nelle proprie argomentazioni ricorsuali (doc.

XVI).

Il doc.

XV è stato inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVII), mentre il doc. XVI

all’avv. RA 2 sempre per conoscenza (doc. XVIII).

in

diritto

2.1. Diritto

all’indennità giornaliera durante il periodo 1° luglio 2007 – 31 ottobre 2011

2.1.1. Secondo l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o

parzialmente incapace di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia

professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.

393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de

la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.1.2.

Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui, in virtù del principio della

riduzione del danno, é esigibile che la persona assicurata cambi professione

(cfr. art. 6 ultima frase LPGA), deve esserle concesso un termine adeguato - di

regola dai 3 ai 5 mesi - per adattarsi alle mutate circostanze, così come per

ricercare una nuova occupazione, termine durante il quale l’assicuratore è

tenuto a corrispondere l’indennità giornaliera versata in precedenza (cfr. STF

9C_787/2012 del 20 dicembre 2012; DTF 114 V 289 consid. 5b; STFA U 194/03 del

14 giugno 2004, consid. 5.3).

Trascorso

tale termine, il grado di incapacità lavorativa determinante per la fissazione

dell’indennità giornaliera, corrisponde alla differenza tra il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto realizzare nella sua precedente professione senza

l’infortunio, e il reddito che egli potrebbe conseguire in un’attività adeguata

(DTF 114 V 286 consid. 3c; RAMI 1994 K 935, p. 115 consid. 1).

Il

termine nel quale l’assicurato deve cercare un’attività lavorativa in un altro

ambito o settore professionale deve essere valutato in funzione delle

circostanze del caso concreto. Secondo la giurisprudenza in ambito di

assicurazione malattia – applicabile per analogia all’assicurazione infortuni –

l’obbligo di sfruttare la capacità lavorativa residua in un’altra professione

si impone dopo un termine da 3 a 5 mesi (cfr. Frésard/Moser-Szeless,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153). Tuttavia però, secondo questi autori “l’application par analogie

d’un tel délai est discutable: il paraît trop court dans le système de

prestations de l’assurance-accidents, où l’indemnité journalière est souvent

amenée à être remplacée par une rente. En effet, le droit à l’indemnité

journalière s’éteint (notamment) au moment de la naissance du droit à une

rente, naissance qui est elle-même subordonnée à la condition que l’état de

santé de la personne assurée se soit stabilisé. Or, on ne saurait guère exiger

de celle-ci qu’elle change de profession avant que son état de santé ne soit

stable” (cfr. Frésard/Moser-Szeless,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n. 153).

2.1.3. Con la decisione su opposizione del 5 marzo 2007 l’CO 1,

facendo capo alla valutazione medica del Dr. __________, spec. FMH in

chirurgia, attivo presso la __________ dell’CO 1, ha ritenuto RI 1 abile al 100% al più tardi dal 21 novembre 2006 per lo meno per tutte

quelle attività a terra in quanto per i lavori pericolosi sui tetti, non può

essere garantita la necessaria sicurezza. Delle ulteriori cure e, in particolare

delle operazioni non sono ritenute necessarie né tantomeno utili per quanto

riguarda la situazione post-infortunistica (doc. 132).

Il Dr. __________,

nel rapporto del 27 febbraio 2007 ha, in particolare osservato che:

"

Zusammendfassend erachten wir aufgrund des

objektiv günstigen Befundes am rechten Fuss (kein erheblicher

Integritätsschaden) eine volle Arbeitsfähigkeit spätestens ab 21.11.2006 als

zumutbar, zumindest auf ebenem Boden, da die Sicherheit bei gefärlichen

Tätigkeit auf Dächern auch bei nur subjektiven Beschwerden nicht gewährleistet

werden kann)” (doc. 130).

Il TCA

nella sentenza 35.2007.40 del 19 novembre 2007 aveva annullato la decisione su

opposizione del 5 marzo 2007 e rinviato agli atti all’CO 1 per un

approfondimento diagnostico (indicato dal chirurgo ortopedico e traumatologo PD

Dr. __________), volto a chiarire tramite una TAC la presenza o meno di un

conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi. Patologia che se

confermata, secondo il Dr. __________ avrebbe potuto essere trattata con

successo mediante revisione mirata del canalis tarsi medialmente (cfr. sentenza

del 19 novembre 2007, pag. 16/17).

Nella

perizia del 18 maggio 2010 lo specialista in chirurgia del piede PD Dr. med. __________

della Clinica Universitaria __________ ha posto la diagnosi di “Artrosi

postraumatica dell’articolazione astragalo-navicolare e artrosi incipiente

dell’articolazione astragalo navicolare in esiti di frattura-lussazione

dell’osso navicolare in data 26.03.2004 in/con

-

esiti di riduzione ed osteosintesi del 26.03.2004; - esiti di asportazione del

materiale di osteosintesi e toeletta chirurgica delle parti molli

dell’articolazione astragalo-navicolare del 24.08.2005” (doc. 218, pag.

14).

Alla

specifica domanda dell’CO 1 circa l’utilità di un ulteriore intervento

chirurgico al piede per il presunto conflitto astragalo-calcaneare mediale, il

Dr. __________ ha così risposto:

"

Dopo aver preso visione della TC non siamo in

grado di confermare il reperto di un conflitto astragalo-calcaneare mediale.

Possiamo tuttavia osservare nette alterazioni artrosiche postraumatiche a

livello dell’articolazione astragalo-navicolare del piede destro. Pensiamo che

quest’artrosi post-traumatica possa ben spiegare i sintomi del periziando.

Prima di un ulteriore intervento chirurgico consiglieremmo un’infiltrazione

diagnostica dell’articolazione astragalo-navicolare. In caso il periziando

abbia una risposta positiva consiglieremmo di effettuare una cosiddetta doppia

artrodesi limitata del piede destro, nella quale l’astragalo viene avvitato con

calcagno e osso navicolare, con risparmio dell’articolazione

calcaneo-cuboidale. Non consideriamo appropriata un’ulteriore artrolisi con

osteofitectomia” (doc. 218, pag. 14).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa il paziente è stato giudicato abile al

lavoro al 50% per un’attività in piedi con carico sul piede, mentre l’abilità

lavorativa è piena (100%) in attività che non comportano un carico sul piede

destro, per esempio attività sedentarie (doc. 218, pag. 15).

In

occasione della visita medica __________ del 5 ottobre 2011 il Dr. __________,

spec. in chirurgia generale e della mano FMH, ha posto la diagnosi di “infortunio

sul lavoro il 26.03.2004 con trauma al piede destro con frattura e lussazione

dell’osso navicolare piede destro. Stato dopo osteosintesi minima con una vite

con rondella il 26.03.2004. Stato dopo artrolisi di distrazione talonavicolare,

asportazione vite con rondella e débridement delle parti molli il 24.08.2005.

Stato dopo tendinite del muscolo tibiale posteriore postraumatico attualmente

guarita. Dolori crampiformi e stato da cedimenti ginocchio destro di origine

non chiara. Sviluppo di un’artrosi di media gravità a livello talonavicolare,

navicolocuneiforme e nelle parti anteriori dell’articolazione sottotalare del

piede destro, vedasi esame RM del retropiede destro effettuato il 06.09.2011.”

(doc. 273, pag. 7).

L’assicurato

non è più ritenuto abile quale aiuto copritetto carpentiere, ma abile nella

misura massima possibile a partire dal 1° novembre 2011 (doc. 273, pag. 8).

Con la

propria impugnativa, l’insorgente non ha contestato le conclusioni del Dr. __________,

né dal profilo diagnostico, né tantomeno per quanto riguarda la capacità

lavorativa residua.

Egli ha

però sostenuto che sino alla perizia del Dr. __________ non vi era unanimità di

vedute dei medici circa la diagnosi e le cure da porre in essere. Il legale ha,

in particolare, fatto riferimento alle valutazioni, sempre da lui contestate,

del Dr. __________. Secondo il ricorrente solo a seguito della visita medica di

chiusura del 5 ottobre 2011 è emerso che dal punto di vista medico la

situazione è stabile e solo dal mese di maggio 2010 l’insorgente avrebbe potuto

in teoria cercare un’attività al 50% (cfr. doc. I; XVI).

2.1.4. Nella presente fattispecie, l’infortunio

dell’assicurato è avvenuto in data 26 marzo 2004. È incontestato che l’incapacità

al lavoro di RI 1, nella sua professione, sia di lunga durata.

Occorre quindi esaminare in

primis da quando l’amministrazione era legittimata - ai

sensi dell’art. 6 LPGA - a prendere in considerazione anche le

mansioni esigibili in altre attività.

Alla luce

della documentazione medica agli atti, il TCA ritiene che lo stato di salute

dell’assicurato al momento della decisione su opposizione del 5 marzo 2007 (cfr.

consid. 1.3.) era sostanzialmente stabile.

Già nel

rapporto di visita del 22 dicembre 2005 il Dr. __________ aveva sottolineato

che vi era abilità lavorativa dell’assicurato “magari in una posizione meno

pericolosa che quella di carpentiere sui tetti” (doc. 64).

Il Dr. __________,

responsabile della chirurgia del piede presso la Clinica di chirurgia

ortopedica dell’Ospedale universitario di __________, nel rapporto medico del

10 luglio 2006, dopo aver sottolineato la presenza di una profonda discrepanza

tra la sintomatologia lamentata dal ricorrente e lo stato oggettivabile a

livello dell’estremità inferiore destra, aveva dichiarato l’assicurato

completamente abile al lavoro (doc. 91).

Nel

rapporto dell’11 agosto 2006 il Dr. __________, spec. FMH in reumatologia,

aveva quindi dichiarato ormai completamente estinti i postumi dell’evento

traumatico del 26 marzo 2004 (doc. 92) e con rapporto del 13 novembre 2006

confermato l’origine extra-infortunistica dei disturbi e la piena abilità

lavorativa dell’insorgente (doc. 105).

Il Dr. __________,

in data 29 gennaio 2007 – rispondendo ad alcuni quesiti posti dal legale di RI

1 – aveva anch’egli indicato che “considero che un’adeguata locazione sul

luogo di lavoro potrebbe eventualmente riportare il paziente ad un’abilità

lavorativa al 100% (motivo per il quale ho sconsigliato di svolgere lavori sui

tetti)” (doc. 127).

RI 1 è

stato inoltre peritato - in data 17 luglio 2007 per conto della __________

Assicurazioni – dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale

nel rapporto del 16 agosto 2007 aveva dichiarato l’insorgente in grado di

riprendere la propria professione di aiuto-carpentiere in misura massima del

50%, ma abile in misura piena in attività adeguate: “attività da leggere a

tutt’al più medio-pesanti, con libera scelta o per lo meno cambiamento regolare

della posizione di lavoro nel rispetto dell’ergonomia del tronco, con

possibilità di scaricare regolarmente il piede destro nel mantenimento

prolungato di una posizione eretta…)” (doc. B).

Nell’ambito

della richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità l’assicurato è

stato valutato anche dal profilo reumatologico dal Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia, il quale nel referto 26 luglio 2007 ha fissato un’incapacità lavorativa del 30% nella sua precedente professione, ma una piena

abilità in attività idonee rispettose dei seguenti limiti funzionali:

"

Tenendo in considerazione quindi questi reperti,

ritengo che il paziente presenti delle limitazioni funzionali per quanto

riguarda le patologie a livello del piede di destra, in particolar modo delle

limitazioni nel mantenere delle posizioni con il piede flesso o esteso o in

parte supinato o pronato, nello svolgere dei lavori in cui debba continuamente

rimanere in piedi o debba per la maggior parte del tempo camminare. Vi sono

delle limitazioni anche nel svolgere dei lavori particolarmente pesanti in cui

il paziente deve caricare sostanzialmente sulla gamba ed il piede destro.

Limitata capacità lavorativa anche per quanto riguarda attività da svolgere su

terreni impervi. Meno rilevanti sono le limitazioni funzionali dettate dalle

patologie a livello della colonna vertebrale. Qui vi sono delle limitazioni

nell'ambito di un'attività da svolgere prettamente in posizione statica con la

parte superiore del corpo piegata in avanti o in attività in cui il paziente

debba svolgere dei movimenti ripetitivi di flessione e rotazione del tronco o

alzare dei pesi superiori ai 15-20 kg. Nell'attività professionale da lui

antecedentemente svolta di aiuto carpentiere di copri tetto a seguito delle

patologie elencate e delle limitazioni funzionali, ritengo che il paziente

presenti un'incapacità lavorativa del 30%. Per quanto riguarda un'attività

professionale adatta che tenga in considerazione le limitazioni funzionali

sopra elencate, soprattutto di tipo sedentario, che comunque permetta al

paziente di cambiare posizione, camminare e muoversi tra un momento di lavoro e

l'altro, che gli permetta inoltre di evitare un carico sostanziale della

colonna vertebrale con dei pesi superiori ai 15 kg o di mantenere delle posizioni statiche con la colonna lombare leggermente flessa in avanti, vi

è ancora una capacità lavorativa completa anche in un'attività lavorativa non

qualificata."

(doc. AI 23-12+13+14)

Questa

Corte con la sentenza di rinvio 35.2007.40 del 19 novembre 2007 ha annullato la decisione su opposizione del 5 marzo 2007 e rinviato gli atti

all’amministrazione per effettuare un approfondimento diagnostico volto a

chiarire – in relazione alla stabilizzazione dello stato di salute – la

presenza o meno di un conflitto talo-calcaneare a livello del canalis tarsi.

Patologia che se confermata, secondo il medico curante Dr. __________ avrebbe

potuto essere trattata con successo mediante revisione mirata del canalis tarsi

medialmente (cfr. sentenza del 19 novembre 2007, pag. 16/17).

Nella

perizia del 18 maggio 2010 lo specialista in chirurgia del piede PD Dr. __________

non è stato in grado di confermare il reperto di un conflitto

astragalo-calcaneare mediale (doc. 218, pag. 14).

Essendo

ora a conoscenza dell’esito della misura diagnostica suggerita dal PD Dr. __________,

grazie alla valutazione peritale del Dr. __________, si può concludere per uno

stato di salute stabilizzato.

Va infine

aggiunto che questa Corte nella sentenza 32.2009.212 del 21 luglio 2010, in ambito di assicurazione invalidità, ha considerato RI 1 nel complesso abile al lavoro in

misura piena in attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali a far

tempo dal 14 novembre 2006, sopprimendo la rendita d’invalidità a far tempo dal

1° marzo 2007 (doc. 139).

Infine, nella

perizia svolta dal Dr. __________ della Clinica __________ il paziente è stato

quindi giudicato abile al lavoro al 50% per un’attività in piedi con carico sul

piede, ma pienamente abile in attività che non comportano un carico sul piede

destro (doc. 218, pag. 15).

Alla luce

di quanto appena esposto il TCA ritiene che, presentando l’assicurato

un’incapacità al lavoro di lunga durata (l’infortunio risale al 26 marzo 2004),

l’amministrazione ha giustamente preso in considerazione anche le mansioni

esigibili in un’altra professione o campo d’attività (cfr. consid. 2.2.), nelle

quali è giustificato ammettere una piena abilità lavorativa dal mese di

novembre 2006 (con la decisione formale del 24 novembre 2006 l’amministrazione

aveva posto termine alle prestazioni di corta durata ritenendo che l’assicurato

non presentava più alcuna sequela dell’evento infortunistico del 26 marzo 2004,

doc. 111).

2.1.5. Per quanto

riguarda la questione del termine adeguato che l’assicuratore deve concedere all’assicurato

per adattarsi alle mutate circostanze, così come per ricercare una nuova

occupazione, il TCA rileva quanto segue.

RI 1 è

stato informato, con la decisione su opposizione dell’CO 1 del 5 marzo 2007,

della necessità di cambiare attività lavorativa.

"

Considerandi

5.

Riassumendo, sempre

a mente del Dr. __________, tenuto conto dei reperti oggettivi al piede destro,

deve essere confermato che l’assicurato, al più tardi dal 21.11.2006, è

abile al lavoro al 100% per lo meno per tutte quelle attività a terra in

quanto, per i lavori pericolosi sui tetti, non può essere garantita la

necessaria sicurezza anche in presenza unicamente di disturbi soggettivi. Delle

ulteriori cure e, in particolare delle operazioni, non sono né necessarie né

utili per quanto riguarda la situazione post-infortunistica. A quasi tre

anni dall’infortunio la ripresa dell’attività professionale è molto più

importante che delle indagini o delle terapie inutili” (doc. 132, la sottolineatura è del redattore).

In

ossequio alla giurisprudenza appena citata, l’amministrazione ha quindi

concesso 4 mesi di tempo (a partire dal 5 marzo 2007) per il cambiamento

d’attività lavorativa imposto dall’obbligo di ridurre il danno.

Sino al

30.

giugno 2007 RI 1 ha beneficiato di un’indennità giornaliera completa (doc.

243).

Con la

decisione del 3 maggio 2012 l’CO 1 ha poi riconosciuto il diritto ad un’indennità

giornaliera del 25%, a decorrere dal 1° luglio 2007 sino al 31 ottobre 2011,

sulla base del raffronto dei redditi (doc. 242, 243, 297).

In sede

di ricorso l’insorgente ha lamentato che “nessuno ha mai fatto presente al

signor RI 1 che doveva reperire un’attività esigibile” (doc. I, pag. 9).

Questa argomentazione

non merita accoglimento.

Infatti,

nella decisione su opposizione del 5 marzo 2007 l’CO 1 aveva chiaramente

indicato che in considerazione delle risultanze mediche (valutazione Dr. __________

al più tardi dal 21 novembre 2006 l’assicurato era abile al lavoro al 100% “per

lo meno per tutte quelle attività a terra in quanto, per i lavori pericolosi

sui tetti, non può essere garantita la necessaria sicurezza” (doc. 132,

pag. 5).

In virtù

dell’obbligo di ridurre il danno era dunque ragionevolmente esigibile da RI 1

al momento in cui è stata rilasciata la decisione su opposizione del 5 marzo

2007, visto soprattutto quanto esposto al consid. 2.1.4., una ripresa

dell’attività lavorativa in mansioni adeguate al suo stato di salute.

2.2

Si tratta

ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico

per il calcolo delle indennità giornaliere.

2.2.1

Quale reddito

da valido, l’amministrazione sulla base dei dati forniti dal signor __________

della __________ __________, ha considerato l’importo di fr. 56'414.28 (fr.

4'339.56 x 13), corrispondente a quanto l’insorgente avrebbe guadagnato nel

2007.

svolgendo a tempo pieno l’attività di aiuto carpentiere / copritetto,

nell’ipotesi in cui non fosse rimasto vittima dell’infortunio (cfr. doc. 240,

242).

L’importo

del reddito da valido non viene contestato dal ricorrente e può essere

confermato dal TCA.

2.2.2

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5 %. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.2.3

Nel caso in

esame per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli

accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado

di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali, e meglio

operaio di fabbrica presso __________, __________, aiuto orologiaio presso la __________

di __________, operaio di fabbrica presso la __________, operaio di fabbrica

presso la __________, __________, operaio di fabbrica presso la __________, i

dipendenti di tali ditte percepivano in media, nel 2007, un reddito annuo pari

a fr. 42'680.-- (cfr. doc. 242).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata, l'assicuratore

infortuni ha fornito informazioni sul numero globale dei posti di lavoro che

entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti presentati

dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario medio.

In

effetti, dalla tabella che figura sul doc. 242 si evince che sono 43 i posti di

lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo ammontano,

rispettivamente, a fr. 29’899.-- e a fr. 59’208.--, e infine che quello medio è

di fr. 43'491.--.

In

relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito

in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato

dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 42'680.--.) è inferiore rispetto alla

media dei salari medi (fr. 43’491.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

In

conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal

medico dell’CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in

base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 42'680.--.

Il danno

residuo del ricorrente - stabilito confrontando

i fr. 42'680.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 56'414.28, risulta essere del 24,3%,

arrotondato al 24% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41.

L'assicuratore

convenuto, pur essendo giunto al medesimo risultato del 24,3%, ha poi

arrotondato tale percentuale al 25% (cfr. doc. 242).

Al

riguardo, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di cui alla STFA del

19.

dicembre 2003 nella causa R., U 27/02, consid. 3.2. = DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41, l'assicuratore LAINF non avrebbe dovuto

arrotondare per eccesso la percentuale citata, bensì per difetto, giungendo al

risultato di una rendita di invalidità del 24% (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12

pag. 44, in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata,

secondo la quale il risultato aritmeticamente esatto del grado di invalidità va

arrotondato per eccesso o per difetto alla prossima cifra espressa in

percentuale intera secondo le regole applicabili in matematica, è applicabile

immediatamente, nel senso che essa si estende a decisioni contestate che, dal punto

di vista temporale, sono state emanate prima della pubblicazione della sentenza

in questione).

Il TCA potrebbe quindi, in linea di principio,

riformare la decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la

possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla

possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 11b della Legge di procedura per

le causa davanti al TCA; art. 61 cpv. 1 lett. d LPGA; DTF 122 V 166).

Questa Corte, tuttavia, considerate le

circostanze dell'evenienza concreta, rinuncia ad effettuare una reformatio in

pejus, visto che si tratta unicamente di una facoltà (cfr. STFA del 23 giugno

2003.

nella causa A., U 192/02; STFA del 22 aprile 2003 nella causa P., U

334/02; STFA del 2 giugno 2003 nella causa Service de l'emploi du canton VD c/

G., C 119/02; STFA del 17 giugno 2003 nella causa R., H 313/01; DTF 119 V 249)

e che, del resto, la medesima non è neppure stata sollecitata dall'assicuratore

infortuni.

Nella

misura in cui l'assicuratore convenuto ha assegnato al

ricorrente delle indennità giornaliere per il periodo 1° luglio 2007 – 31

ottobre 2011 nella misura del 25%, il

ricorso da lui interposto va respinto.

2.3

Ci si

potrebbe chiedere se l'ICO 1 non avrebbe in realtà dovuto versare la rendita

d'invalidità, anziché le indennità giornaliere, ben prima del 1° novembre 2011.

Infatti l'amministrazione nella decisione su opposizione del 5 marzo 2007 aveva

considerato stabilizzata la situazione post-infortunistica e ritenuto già nel

marzo 2007 esigibile un cambio di professione (cfr. decisione del 3 maggio

2012, doc. 297).

Secondo

Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., n.

153, l’entità dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità

giornaliera ex art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che

l’assicurato è concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della

sua abituale professione. Un cambiamento di professione ai sensi dell’art. 6 ultima

frase LPGA, non appare peraltro esigibile fintantoché lo stato di salute non si

è stabilizzato.

Secondo

la giurisprudenza in ambito di assicurazione malattia – applicabile per

analogia all’assicurazione infortuni – l’obbligo di sfruttare la capacità

lavorativa residua in un’altra professione si impone dopo un termine da 3 a 5 mesi.

Tuttavia

però, secondo gli autori citati “l’application par analogie d’un tel délai

est discutable: il paraît trop court dans le système de prestations de

l’assurance-accidents, où l’indemnité journalière est souvent amenée à être

remplacée par une rente. En effet, le droit à l’indemnité journalière

s’éteint (notamment) au moment de la naissance du droit à une rente, naissance

qui est elle-même subordonnée à la condition que l’état de santé de la personne

assurée se soit stabilisé. Or, on ne saurait guère exiger de celle-ci qu’elle

change de profession avant que son état de santé ne soit stable” (cfr. Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, 2a ed., n. 153, la sottolineatura è del redattore).

Secondo l’CO 1 – interpellato due volte su questo

punto dal TCA (cfr. doc. V, XII) – il fatto che le misure di delucidazione,

messe in atto dopo la sentenza del 19 novembre 2007, hanno confermato che la

situazione era stabilizzata non avrebbero permesso di ritornare sul versamento

dell’indennità giornaliera e attribuire retroattivamente la rendita al 2007.

L’CO 1 “ha ripristinato il versamento delle

indennità giornaliere per non lasciare l’assicurato senza alcuna prestazione

nell’attesa degli esiti degli accertamenti disposti in ossequio alla sentenza

di rinvio del 19.11.2007” (doc. V, VI).

La

questione può così rimanere indecisa, in quanto le parti non hanno contestato

la decorrenza della rendita d’invalidità (cfr. doc. I, VI) e la soluzione

adottata dall’amministrazione è comunque più favorevole all’assicurato.

La rendita d’invalidità al 21% calcolata dall’CO 1 dal 1° novembre

2011.

è pari ad un importo mensile di fr. 855.10 (doc. 287), mentre l’indennità

giornaliera versata al 25% dal 1° luglio 2007 corrisponde a fr. 30.75 al

giorno, pari a fr. 922.50 mensili (fr. 30.75 x 30) (cfr. doc. 260).

2.4

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria,

la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Dalle tavole

processuali si evince che la valutazione della menomazione all’integrità di cui

è portatore RI 1 è stata eseguita dallo specialista in chirurgia generale e

della mano FMH e medico __________ Dr. __________.

Questo il

tenore del suo apprezzamento 5 ottobre 2011:

"

(…).

Infortunio sul lavoro il 26.03.2004 con trauma al

piede destro con frattura e lussazione dell’osso navicolare piede destro.

Stato dopo osteosintesi minima con una vite con

rondella il 26.03.2004.

Stato dopo artrolisi di distrazione

talanavicolare, asportazione vite con rondella e dédridement delle parti molli

il 24.08.2005.

Sviluppo di un’artrosi di media gravità a livello

talonavicolare, navicolo-cuneiforme e nelle parti anteriori dell’articolazione

sottotalare del piede destro, vedasi esame RM del retro piede destro effettuato

il 06.09.2011

Valutazione

10%

Argomentazione

Si considera in particolar modo la tabella nr 5

per la valutazione della menomazione d’integrità fisica riguardante il

subentrante di artrosi dopo traumi delle estremità inferiori.

Presso il nostro assicurato è presente un’artrosi

talonavicolare, navicolocueneiforme nella parte anteriore dell’articolazione

sottotalare, di grado intermedio appunto, questo verificato dall’esame RM del

retro piede destro recente del 06.09.2011. Questo esame radiologico è stato fra

l’altro valutato personalmente dal sottoscritto nel PACS.

L’artrosi descritta della radice del piede destro

Chopart e parziale dell’articolazione talocalcaneare dà diritto ad un’IMI

appunto del 10%” (doc. 274)

In sede

di ricorso, l’insorgente pretende di aver diritto a un’indennità del 20% in

quanto – a suo dire – si tratta di un’artrosi che concerne pressoché tutta la

caviglia (cfr. doc. I, p. 12).

Chiamato

a pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di

pareri specialistici divergenti -, questo Tribunale ritiene di poter

validamente fondare il proprio giudizio sulla valutazione del medico di fiducia

dell’CO 1, il quale ha quantificato l’IMI in un 10%, avendo cura di comparare

la gravità della menomazione presentata dall’assicurato con altre espressamente

previste dalle tabelle edite dalla Divisione di medicina assicurativa

dell’INSAI.

È inoltre

utile ricordare che l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che

per tutti gli assicurati che presentano la stessa situazione medica, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In esito a quanto precede,

la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata

anche nella misura in cui ad RI 1 è stata assegnata

un’IMI del 10%.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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