35.2012.70
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17 giugno 2013Italiano36 min
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Numero d'incarto:
35.2012.70
Data decisione, Autorità:
17.06.2013, TCA
Titolo:
Assicurato, durante intervento chirurgico, cade dal tavolo operatorio e riporta trauma cranico semplice. Sintomatologia in parte non oggettivabile. Relativamente a quest'ultima, negata la causalità adeguata con l'infortunio (causalità naturale lasciata aperta)
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
TRAUMA CRANIO-CEREBRALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 2 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.70
mm/DC
Lugano
17 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 agosto
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 13
luglio 2003, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di contabile e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1
-, ha urtato l’alluce destro contro la radice di un albero, ciò che ha
traumatizzato una preesistente artrosi metatarso-falangea (cfr. doc. 1 e 3).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel corso
del mese di maggio 2004, l’assicurato si é sottoposto a un intervento
chirurgico di toilette articolare all’alluce destro (cfr. doc. 16). In
quell’ambito, dopo che gli era stata praticata un’anestesia spinale, egli ha
presentato dei bruschi movimenti delle braccia e delle gamba, cadendo dal
tavolo operatorio (cfr. doc. 20).
Nel
prosieguo, RI 1 ha denunciato perdita dell’equilibrio, acufeni, nausea, nonché
affaticamento generale accompagnato da disturbi del sonno e da deficit della
memoria e della concentrazione (cfr. doc. 22).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 17
aprile 2012, l’amministrazione ha innanzitutto negato che le cefalee, le
cervicalgie, i disturbi cognitivi, l’insonnia e la fatica, disturbi privi di
correlato organico, costituiscano una conseguenza adeguata degli infortuni
assicurati. D’altro canto, per quanto riguarda i disturbi di natura ortopedica
al piede destro e quelli neuro-otologici (tinnito e disturbo dell’equilibrio),
per i quali é stata ammessa la responsabilità, l’CO 1 ha dichiarato che essi
non hanno incidenza nell’esercizio della professione di contabile, di modo che
all’assicurato é stato negato il diritto alla rendita di invalidità. Per le
sole conseguenze neuro-otologiche, RI 1 é infine stato posto al beneficio di
un’indennità per menomazione all’integrità (IMI) del 20% (cfr. doc. 314).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
320 e 336), in data 3 agosto 2012, l’assicuratore LAINF ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 337).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 12 settembre 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA
1, ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a riconoscergli una rendita di
invalidità corrispondente a un’incapacità lucrativa completa a decorrere dal 7
maggio 2004, nonché un’IMI del 65%.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere innanzitutto
che tutti i suoi disturbi si troverebbero in una relazione di causalità
naturale con il sinistro del 7 maggio 2004, siccome “la perizia __________
conclude (pag. 20) indicando come la sintomatologia multiforme é apparsa dopo
un trauma cranico (caduta dal letto operatorio) nel 2004. E non può proprio
esservi dubbio alcuno su questo fatto. Peraltro, prima dell’infortunio
l’assicurato era totalmente privo di disturbi (pure fatto incontestato) ed era
un professionista attivo, sia nell’ambito della sua attività lavorativa come in
quella sociale e nel tempo libero.” (doc. I, p. 4s.).
In merito
all’adeguatezza del nesso causale, l’assicurato sostiene di essere rimasto
vittima di un infortunio da classificare fra quelli molto gravi: “l’infortunio
subito dal ricorrente é stato molto grave, oggettivamente suscettibile di
provocare lesioni anche molto gravi e addirittura di causare la morte. Piombare
a peso morto da un’altezza di un metro (o forse più) senza alcuna possibilità
di discernere e di adeguatamente comportarsi al fine di contenere i possibili
danni deve essere certamente qualificato come infortunio grave.” (doc. I, p.
6).
Relativamente
al diagnosticato disturbo somatoforme, il ricorrente ritiene che la decisione
su opposizione sia contradditoria da più punti di vista: da una parte, poiché
essa nega la causalità adeguata per mancanza di postumi organici atti a
spiegare la sintomatologia stessa quando, per definizione della malattia
somatoforme, non vi é nessuna condizione medica generale diagnosticabile,
dall’altra, poiché, pur essendo accertata l’esistenza di un disturbo
somatoforme, vi si sostiene che l’assicurato non avrebbe lamentato delle
lesioni gravi o particolarmente idonee a comportare dei disturbi psichici,
quando “il disturbo somatoforme interessa già (ed innanzitutto) la psiche!”
(doc. I, p. 7s.).
Per
quanto concerne la menomazione all’integrità, egli rimprovera all’Istituto
assicuratore di aver omesso di considerare “… la gravità della sintomatologia
nel suo insieme quale generalizzato disturbo somatoforme, così come
peritalmente accertato, …” (doc. I, p. 10).
1.5. L’assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.6. In corso di
causa, l’assicurato ha chiesto, in particolare, l’edizione da parte della
Clinica __________ della sua cartella clinica, il sopralluogo e l’ispezione del
tavolo operatorio, nonché l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (doc.
VII).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é innanzitutto la questione di sapere se l’Istituto assicuratore
convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente alle
cefalee, alle cervicalgie, ai disturbi cognitivi, all’insonnia e alla fatica,
oppure no.
Da notare
che l’assicurato giustamente non pretende che i disturbi che presenta possano
essere conseguenza dell’evento occorsogli il 13 luglio 2003, allorquando egli
aveva semplicemente urtato una radice con il piede destro (cfr. doc. I).
2.2. Cefalee,
cervicalgie, disturbi cognitivi, insonnia e fatica: causalità con l’infortunio
del 7 maggio 2004
2.2.1. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.2.2. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.2.3. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima classificato
gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli infortuni
insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata banale), gli
infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale
classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é stato
vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un
punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare
devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa
ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,
consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI
2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.4. In presenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit
funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati
senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò
contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.2.5. Nella DTF 134
V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla classificazione
degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e all’eventuale presa in
considerazione di ulteriori criteri nell’esame dell’adeguatezza a dipendenza
della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La Corte federale ha invece
accresciuto le esigenze relativamente alla prova dell’esistenza di una lesione
in relazione di causalità naturale con l’infortunio (consid. 9) e ha modificato
in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure
indicati accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica
anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma cranio-cerebrale
(cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.2.6. Nella
presente fattispecie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che
l’Istituto assicuratore ha (implicitamente) lasciato aperta la questione di
sapere se le cefalee, le cervicalgie, i disturbi cognitivi, l’insonnia e la
fatica costituiscono una conseguenza naturale del sinistro del maggio 2004.
Posto che i disturbi in questione sarebbero privi di correlato organico,
l’INSAI ha proceduto a un esame particolare dell'adeguatezza del nesso
causale, giungendo alla conclusione che essa non é data (cfr.
doc. 337).
Il
ricorrente pretende, per contro, che a tutti i suoi disturbi venga riconosciuta
l’eziologia traumatica, facendo capo soprattutto alle conclusioni della perizia
amministrativa (cfr. doc. I).
Dalle
tavole processuali emerge che, nel corso del mese di marzo 2010, Roland
Poschung é stato periziato dal Prof. dott. C.L. Bassetti, già Primario di
neurologia presso l’Ospedale regionale di Lugano (ora Primario della Clinica di
neurologia dell’Ospedale universitario di Berna), per conto dell’INSAI.
Il Prof. __________
ha diagnosticato una sintomatologia invalidante e multiforme apparsa dopo un
trauma cranico leggero nel 2004 senza elementi per sospettare un’origine o
componente neurologica importante con/su cefalee e cervicalgie croniche,
tinnitus non pulsatile e vertigini non sistematizzate, disturbi cognitivi,
insonnia e fatica, nonché sospetta amplificazione/aggravazione dei disturbi
somatici d’origine emozionale/psicologica.
Lo
specialista consultato dall’amministrazione ha precisato che RI 1 é rimasto
vittima di un trauma cranico minore (vista l’assenza di perdite di
conoscenza o amnesia e di deficit neurologici immediati, come pure l’esistenza
di RMN cerebrale e elettroencefalografia normali), che sussiste una franca
discrepanza tra la sintomatologia denunciata dall’assicurato e “… l’entità
leggera del trauma iniziale, la normalità dell’esame neurologico, la normalità
degli esami funzionali e morfologici del sistema nervoso centrale.” e che la
sintomatologia é da inquadrare nell’ambito di un “… disturbo somatoforme
d’origine emozionale/psicologica …” (cfr. doc. 267).
Con il
suo complemento peritale, l’esperto ha in particolare indicato che la RMN
craniale del 23 luglio 2004 non evidenzia alcuna alterazione cerebrale di
natura post-traumatica e che può essere esclusa l’esistenza di una sindrome
psico-organica (cfr. doc. 281).
Da parte
sua, il dott. __________, spec. FMH in neurologia, attivo presso la __________,
ha confermato l’assenza di un sostrato organico a giustificazione dei disturbi
(soggettivamente) accusati dall’assicurato (cfr. doc. 293).
Sulla
scorta della valutazione espressa dal Prof. __________ - dalla quale il TCA non
ha alcuna valida ragione per distanziarsi -, occorre ritenere accertato che nel
maggio 2004 RI 1 ha riportato un trauma cranico minore, dopo essere caduto dal
tavolo operatorio.
D’altro
canto, gli elementi che emergono dalla perizia amministrativa consentono a
questa Corte di concludere, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che le
cefalee, le cervicalgie, i disturbi cognitivi, l’insonnia e la fatica, non
correlano con un danno infortunistico oggettivabile (per un altro caso in cui
la sintomatologia lamentata dal ricorrente, vittima anch'egli di una caduta
con, fra l'altro, trauma cranico minore, è stata giudicata priva di sostrato
organico, si veda la STCA 35.2012.25 del 30 agosto
2012, cresciuta in giudicato).
In
tale contesto va ricordato che, per poter parlare di lesioni traumatiche
oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti devono essere
confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature diagnostiche o
di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti scientificamente
(STF 8C_421/2009 del 2 ottobre 2009 consid. 3 e sentenze ivi citate; cfr. pure
DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122).
In questo senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla digitopressione
del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide cervicale,
non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato organico dei
disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.2).
L’Alta
Corte ha, altresì, statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la
prova della presenza di un danno organico di natura infortunistica, sebbene
esse possano essere classificate secondo la Classificazione Internazionale
delle Cefalee (ICHD-2) della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2
p. 3; STF 8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2).
In una
sentenza U 273/06 del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TFA ha confermato che, per
costante giurisprudenza, la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare
l’esistenza di disfunzioni cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
2.2.7. In
assenza di un sufficiente sostrato organico oggettivabile, come è il caso nella
presente fattispecie (si veda il consid. 2.2.6.), occorre procedere a un esame
specifico dell’adeguatezza. Al riguardo, si pone la questione di sapere se
questo esame deve avvenire in base alla prassi sviluppata
nella DTF 117 V 359ss. relativamente ai “colpi di frusta” e precisata nella DTF
134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133ss.).
In una
sentenza 8C_476/2007 del 4 agosto 2008 consid. 4.1.3, il TF ha ribadito che la prassi elaborata in materia di traumi d'accelerazione al
rachide cervicale torna applicabile soltanto se il caso in questione si situa
perlomeno fra la commotio cerebri e la contusio cerebri. Un
lieve trauma cerebrale non è invece sufficiente (in questo stesso senso si veda
pure la STF 8C_165/2012 del 25 aprile 2012 consid. 2.4.).
Nel caso di specie, in
base all’apprezzamento espresso dal Prof. __________ (cfr. doc. 267, p. 20s.), il ricorrente ha riportato un trauma cranico minore. Ne discende l’inapplicabilità della prassi elaborata in
materia di traumi del tipo “colpo di frusta” e, d’altra parte, l’applicabilità
di principio dei criteri sviluppati in materia di evoluzione psichica abnorme
conseguente a infortunio (DTF 134 V 109 consid. 2.1; cfr. pure la STF
8C_584/2011 del 1° dicembre 2011, in cui l’Alta Corte ha negato l’applicabilità
della giurisprudenza sul “colpo di frusta”, trattandosi di un assicurato
vittima di una commozione cerebrale con perdita di conoscenza).
2.2.8. Questa Corte
ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità
naturale tra l'infortunio e il danno alla salute psichica possa rimanere
insoluta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del
30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05
del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni
dell’assicuratore LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.
Nel
valutare l'adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla
classificazione dell’infortunio occorso all’assicurato il 7 maggio 2004.
L’insorgente
ha fornito questa descrizione dell’evento:
"
(…).
L’anestesia in un primo tempo confermo sia stata
realizzata senza problemi e non ho risentito di alcun malessere. Su indicazione
dell’anestesista, per avere un effetto ottimale dell’anestesia, mi sono dovuto
girare sul fianco sinistro e da quell’istante non ricordo più nulla. Ricordo
solo di essermi svegliato sul tavolo operatorio in stato confusionale ed
avvertire sintomi di brivido e sudorazione fredda .
L’anestesista, non ricordo se prima o dopo
l’intervento chirurgico, mi spiegò cosa fosse accaduto. Dice che sono caduto
dal tavolo e ho battuto il capo (tra orecchio sinistro e tempia) sul suolo,
sono rimasto 6-7 secondi in stato d’incoscienza e poi mi sono alzato e sdraiato
da solo sul tavolo.”
(doc. 22)
In sede
di ricorso, l’assicurato ha precisato che la caduta é avvenuta da un’altezza di
un metro o poco più (cfr. consid. 1.4.).
A causa di questo
sinistro, egli ha lamentato un trauma cranico minore (cfr. doc. 267, p. 20s.),
da cui si é sviluppata una complessa sintomatologia, prevalentemente priva di
sufficiente correlato organico.
Tenuto conto della
dinamica dell’evento - in particolare del fatto che, dato lo
stato in cui versava in quel frangente, l’assicurato é caduto a peso morto dal
tavolo operatorio, donde una maggiore vulnerabilità -, e del danno
riportato, il sinistro occorso al ricorrente non può essere
classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta di un
infortunio di media gravità in senso stretto.
A titolo
di confronto, va segnalato che l’Alta Corte (cfr. RAMI 1998 U 307 consid. 3a e
riferimenti) ha giudicato grave la caduta di un gruista da un’altezza
minima di otto metri, come pure la caduta da un’impalcatura alta da quattro a
cinque metri su un marciapiede con plurime rilevanti fratture, e di media
gravità al limite della categoria superiore, la caduta da più metri di
altezza sulla schiena e sul sedere con fratture a diversi metatarsi e
contusioni nella regione del dorso, come pure la caduta da un’altezza di circa
cinque metri in cui l’assicurato aveva riportato una commozione cerebrale, una
frattura dell’osso iliaco destro, una frattura del radio destro con lacerazione
del processus styleoideus ulnae, una bursitis olecrani
traumatica, nonché una ferita lacero-contusa sopra l’occhio destro.
In tale
eventualità, il giudice é tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid.
2.2.3.. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, é necessario che un
fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento
di più criteri.
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV
Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che fanno
parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti
almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
Occorre
preliminarmente osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura organica che si trovano in una relazione di causalità,
naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p.
409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
L’infortunio
occorso all’insorgente appare privo di ogni drammaticità o spettacolarità.
Quelle
riportate dal ricorrente, in sostanza un trauma cranico, accompagnato da vertigini
e tinnito - disturbi per i quali l’ICO 1 ha ammesso esistere
un sostrato organico (cfr. doc. 314; in merito al tinnito, va segnalata
comunque la DTF 138 V 248, in cui il TF, dopo analisi della dottrina
medica, ha precisato di non poter confermare l’ipotesi secondo la quale si
tratterebbe di un disturbo organico oppure, perlomeno, riconducibile a una
causa organica) - non costituiscono delle lesioni somatiche
gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme (in
questo stesso senso, si veda ad esempio la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008
consid. 8.2 riguardante un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da
un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione
toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite
lacero-contuse alla parte sinistra del volto; per quanto concerne il tinnitus,
nella succitata DTF 138 V 248 consid. 6.2.2, riguardante un assicurato
che, investito da un’autovettura, aveva lamentato nel decorso degli acufeni
all’orecchio sinistro, il TF ha giudicato inadempiuto proprio il criterio in
discussione).
Nessun
elemento all’inserto permette inoltre di ravvisare gli estremi per ammettere la
presenza di una cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti
dell’infortunio.
Sempre
tenuto conto dei soli postumi organici del sinistro del maggio 2004, il decorso
della cura non può essere qualificato come sfavorevole e, d'altra parte, non
sono nemmeno intervenute rilevanti complicazioni. In merito è utile
sottolineare che dalla cura medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre
un decorso sfavorevole e/o delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre
necessarie delle circostanze particolari che hanno pregiudicato la guarigione.
L’assunzione di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta
per ammettere questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante
regolari terapie, l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una
(completa) capacità lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009
consid. 6.5 e riferimenti).
Questo
Tribunale ritiene che non si possa nemmeno sostenere che la cura medica
dipendente dall'evento infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.
Per
ammettere l’adempimento di questo criterio, sarebbe infatti necessaria una cura
medica continua che presenti una certa conformità a un piano mirante a
migliorare lo stato di salute (RAMI 2005 U 549 consid. 5.2.4 e riferimenti). In
questo senso, un trattamento che serve unicamente a conservare le
condizioni di salute già esistenti, non ha di principio rilevanza nel quadro
dell’esame dell’adeguatezza (STFA U 246/03 dell’11 febbraio 2004 consid. 2.4s.
e U 37/06 del 22 febbraio 2007 consid. 7.3). Le carte processuali dimostrano
che, fatta eccezione per la degenza 20 settembre-12 ottobre 2005 presso la __________,
che ha avuto quale scopo principale quello di preparare l’assicurato a un
reinserimento professionale (cfr. doc. 76), i provvedimenti terapeutici
applicatigli (fisioterapia, ergoterapia, agopuntura, riflessologia del piede,
ecc.) sono tutti stati eseguiti su base ambulatoriale. Per quanto riguarda
specificatamente gli acufeni, RI 1 si é sottoposto a una rieducazione volta a imparare a meglio convivere con il
disturbo. Trattandosi del disturbo dell’equilibrio, la terapia propostagli é
semplicemente consistita in esercizi riabilitativi da svolgere a domicilio.
In queste
condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei dolori
somatici persistenti e quello del grado e durata dell'incapacità
lavorativa, poiché questi due criteri da soli non potrebbe
comunque giustificare l’adeguatezza del nesso di causalità (cfr. RDAT
2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS 2001 p. 431, U 187/95).
In esito
a quanto precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente
(cefalee, cervicalgie, disturbi cognitivi, insonnia e fatica) dopo l’aprile
2012, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico
occorsogli il 7 maggio 2004. Se ne deduce quindi che l’assicuratore resistente
era legittimato a definire il diritto alle prestazioni di lunga durata facendo
astrazione da tali disturbi.
2.3. Diritto
alla rendita di invalidità
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha negato a RI 1 il
diritto a una rendita di invalidità, sostenendo che - tenuto conto dei soli
postumi residuali al piede destro e dei disturbi neuro-otologici -, egli
sarebbe in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale professione di
contabile (cfr. doc. 337, p. 9).
Tutto ben
considerato, questo Tribunale condivide la posizione dell’amministrazione.
Del
resto, in occasione della visita medica di chiusura del giugno 2008, il dott. __________,
spec. FMH in reumatologia, aveva affermato che “dal punto di vista ortopedico
nell’attività di contabile non si rilevano particolari limitazioni funzionali e
in generale per un’attività di tipo sedentario. Esistono delle limitazioni
determinate dal dover salire più volte delle scale o camminare per tempi
prolungati. Pertanto nell’occupazione di contabile dal punto di vista
ortopedico possiamo considerare una capacità lavorativa completa.” (doc.
195, p. 6 - il corsivo é del redattore). D’altro canto, il dott. __________,
spec. FMH in otorinolaringoiatria e in medicina del lavoro, a margine della
consultazione del 30 maggio 2007, aveva indicato che, a causa degli acufeni,
l’assicurato non era più in grado di esercitare attività comportanti rumore,
come pure quelle con elevate esigenze uditive (ad esempio, il docente oppure
l’impiegato allo sportello). Sempre secondo lo stesso medico fiduciario dell’CO
1, il disturbo dell’equilibrio limitava il ricorrente in attività con elevato
rischio di caduta, in quelle che richiedono movimenti complessi del corpo,
soprattutto se su terreno irregolare oppure ancora in quelle da svolgere su
macchinari che si muovono velocemente (doc. 155a, p. 4s.).
Tenuto
conto della natura delle limitazioni descritte dagli specialisti interpellati
dall’assicuratore convenuto, il TCA deve concludere per una totale abilità
lavorativa nella professione di contabile, donde l’assenza di una qualsiasi
perdita di guadagno.
La
decisione impugnata deve dunque essere confermata anche nella misura in cui l’CO
1.
ha negato all’assicurato il diritto alla rendita di invalidità.
2.4
Entità
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano
il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c;
STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Dalle tavole
processuali si evince che - per quanto concerne l’aspetto ortopedico -, il
reumatologo dott. __________ ha negato che vi fossero i presupposti per versare
un’IMI (cfr. doc. 195, p. 7).
Dal
profilo neuro-otologico, il diritto all’IMI é stato valutato dal dott. __________,
il quale, con apprezzamento del 31 maggio 2007, si é espresso in questi
termini:
"
(…).
I. Medizinische Beurteilung
Bei diesem Patienten bestehen als Folge des vor
drei Jahren erlittenen Unfalles im neurootologischen Fachbereich ein Tinnitus,
welcher als ein schwerer zu bezeichnen und damit einem Integritätsschaden
von 5% entspricht. Im Weiteren besteht eine Störung des
Gleichgewichtsfunktionssystems, welche einem Integritätsschaden von 15%
entspricht.
Im neurootologischen Fachbereich besteht somit
ein gesamthafter
Integritätsschaden von 20%
Die Beurteilung stützt sich auf die Tabellen 13
und 14 der Integritätsschäden sowie auf den neurootologischen
Untersuchungsbericht vom 31.05.2007.“
(doc. 155
c)
Da parte sua, l’insorgente pretende di aver diritto a un’IMI più
elevata, del 65%, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe debitamente
considerato la gravità complessiva delle sue condizioni di salute (cfr. doc. I,
p. 11).
2.4.6
Questa Corte osserva
innanzitutto che le cefalee, le cervicalgie, i disturbi
cognitivi, l’insonnia e la fatica non possono fondare un diritto all’IMI, visto
che non si tratta di conseguenze dell’infortunio assicurato (cfr. il consid. 2.2.9.
in fine).
D’altra parte, trattandosi
del danno ortopedico e neuro-otologico, chiamato a
pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di
pareri specialistici divergenti -, il TCA ritiene di poter validamente fondare
il proprio giudizio sulle valutazioni agli atti dei dottori __________ e __________,
i quali hanno quantificato l’IMI in un 20%.
La decisione
su opposizione deve dunque essere confermata anche per quel che riguarda
l'entità dell'IMI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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