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Decisione

35.2012.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 giugno 2013Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha negato a RI 1 il

diritto a una rendita di invalidità, sostenendo che - tenuto conto dei soli

postumi residuali al piede destro e dei disturbi neuro-otologici -, egli

sarebbe in grado di riprendere l’esercizio della sua abituale professione di

contabile (cfr. doc. 337, p. 9).

Tutto ben

considerato, questo Tribunale condivide la posizione dell’amministrazione.

Del

resto, in occasione della visita medica di chiusura del giugno 2008, il dott. __________,

spec. FMH in reumatologia, aveva affermato che “dal punto di vista ortopedico

nell’attività di contabile non si rilevano particolari limitazioni funzionali e

in generale per un’attività di tipo sedentario. Esistono delle limitazioni

determinate dal dover salire più volte delle scale o camminare per tempi

prolungati. Pertanto nell’occupazione di contabile dal punto di vista

ortopedico possiamo considerare una capacità lavorativa completa.” (doc.

195, p. 6 - il corsivo é del redattore). D’altro canto, il dott. __________,

spec. FMH in otorinolaringoiatria e in medicina del lavoro, a margine della

consultazione del 30 maggio 2007, aveva indicato che, a causa degli acufeni,

l’assicurato non era più in grado di esercitare attività comportanti rumore,

come pure quelle con elevate esigenze uditive (ad esempio, il docente oppure

l’impiegato allo sportello). Sempre secondo lo stesso medico fiduciario dell’CO

1, il disturbo dell’equilibrio limitava il ricorrente in attività con elevato

rischio di caduta, in quelle che richiedono movimenti complessi del corpo,

soprattutto se su terreno irregolare oppure ancora in quelle da svolgere su

macchinari che si muovono velocemente (doc. 155a, p. 4s.).

Tenuto

conto della natura delle limitazioni descritte dagli specialisti interpellati

dall’assicuratore convenuto, il TCA deve concludere per una totale abilità

lavorativa nella professione di contabile, donde l’assenza di una qualsiasi

perdita di guadagno.

La

decisione impugnata deve dunque essere confermata anche nella misura in cui l’CO

1.

ha negato all’assicurato il diritto alla rendita di invalidità.

2.4

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano

il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c;

STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Dalle tavole

processuali si evince che - per quanto concerne l’aspetto ortopedico -, il

reumatologo dott. __________ ha negato che vi fossero i presupposti per versare

un’IMI (cfr. doc. 195, p. 7).

Dal

profilo neuro-otologico, il diritto all’IMI é stato valutato dal dott. __________,

il quale, con apprezzamento del 31 maggio 2007, si é espresso in questi

termini:

"

(…).

I. Medizinische Beurteilung

Bei diesem Patienten bestehen als Folge des vor

drei Jahren erlittenen Unfalles im neurootologischen Fachbereich ein Tinnitus,

welcher als ein schwerer zu bezeichnen und damit einem Integritätsschaden

von 5% entspricht. Im Weiteren besteht eine Störung des

Gleichgewichtsfunktionssystems, welche einem Integritätsschaden von 15%

entspricht.

Im neurootologischen Fachbereich besteht somit

ein gesamthafter

Integritätsschaden von 20%

Die Beurteilung stützt sich auf die Tabellen 13

und 14 der Integritätsschäden sowie auf den neurootologischen

Untersuchungsbericht vom 31.05.2007.“

(doc. 155

c)

Da parte sua, l’insorgente pretende di aver diritto a un’IMI più

elevata, del 65%, sostenendo che l’amministrazione non avrebbe debitamente

considerato la gravità complessiva delle sue condizioni di salute (cfr. doc. I,

p. 11).

2.4.6

Questa Corte osserva

innanzitutto che le cefalee, le cervicalgie, i disturbi

cognitivi, l’insonnia e la fatica non possono fondare un diritto all’IMI, visto

che non si tratta di conseguenze dell’infortunio assicurato (cfr. il consid. 2.2.9.

in fine).

D’altra parte, trattandosi

del danno ortopedico e neuro-otologico, chiamato a

pronunciarsi su una questione squisitamente medica - vista anche l’assenza di

pareri specialistici divergenti -, il TCA ritiene di poter validamente fondare

il proprio giudizio sulle valutazioni agli atti dei dottori __________ e __________,

i quali hanno quantificato l’IMI in un 20%.

La decisione

su opposizione deve dunque essere confermata anche per quel che riguarda

l'entità dell'IMI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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