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Decisione

35.2012.71

Rottura porz.ant.legam.ginocchio mentre calciava al portiere durante riscald.Non inf.Les.parif.ex art.9cpv.2lett.gOAINF.Gioco del calcio potenz.di pericolo accresciuto,a maggior ragione se amatoriale(

15 novembre 2012Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

S. 38, U 71/07 E. 6.2; Urteile U 611/06 vom 12. März 2007 E. 5.1; U 469/06 vom

26. Juli 2007 E. 5.4).

8.5 Es steht fest und ist unbestritten, dass sich

die Versicherte bei einem Zweikampf in einem Fussballspiel verletzt hat. Ihre

Beschwerden sind somit auf ein objektiv feststellbares, sinnfälliges Ereignis

anlässlich der Ausübung einer erhöht risikogeneigten Sportart zurückzuführen.

Das gesteigerte Gefährdungspotenzial hat sich realisiert. Das Erfordernis des

äusseren schädigenden Faktors ist damit erfüllt, und es bedarf zur Bejahung der

Leistungspflicht gestützt auf Art. 9 Abs. 2 UVV keiner weiteren besonderen

Umstände (SVR 2008 UV Nr. 12 S. 38, U 71/07 E. 6.2; Urteil U 469/06 vom 26.

Juli 2007 E. 5.4). Damit liegt ein unfallähnliches Ereignis vor."

In una

sentenza 35.2000.44 del 6 novembre 2001 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 515 il

TCA ha stabilito che la rottura del menisco laterale del ginocchio destro di un

assicurato, avvenuta durante un incontro di calcio, doveva essere equiparata ad

un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF, in quanto tutti gli elementi

costitutivi dell'infortunio, salvo il fattore esterno straordinario, erano

soddisfatti.

Il fatto

che l'assicurato presentasse un preesistente stato patologico, degenerativo a

livello del ginocchio destro è stato ritenuto irrilevante, visto che le

affezioni menzionate all'art. 9 cpv. 2 OAINF devono essere assimilate a

infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, totalmente o

parzialmente, in una malattia o in fenomeni degenerativi.

2.10. Nella

presente fattispecie il dottor __________, specialista FMH in radiologia

medica, ha effettuato un'ecografia dalla quale è emersa una lesione della porzione

anteriore del ligamento collaterale mediale (cfr. Doc. 12).

L'assicuratore

contro gli infortuni, sia nella decisione su opposizione (cfr. Doc. A punto

2.10) che nella risposta di causa (cfr. Doc. III pag. 3) che nel dibattimento

(cfr. Doc. X pag. 2), ha riconosciuto che ci troviamo in presenza di una

lesione parificata ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF.

In tale

contesto si ricorda che la definizione di legamento è “formazione di

tessuto connettivo fibroso che ha la funzione di tenere fra loro unite due o

più strutture anatomiche o di mantenere nella posizione che gli è propria un

organo, ovvero di concorrere a delimitare aperture o cavità nelle quali si

trovano altre formazioni anatomiche” (cfr. Enciclopedia della medicina De

Agostini, Ed. Istituto Geografico De Agostini SpA, Novara, 1993, pag. 529).

La

giurisprudenza federale ha già chiarito cosa debba intendersi per "lesione

dei legamenti" ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF.

Ad

esempio in una sentenza pubblicata in RAMI 1990 no. U 112 pag. 373 l’Alta Corte

ha indicato che sono considerate “lesioni dei legamenti” ai sensi dell’art. 9

cpv. 2 lett. g OAINF non solo la rottura dei legamenti, ma anche lo stiramento

e la dilatazione degli stessi.

In

un’altra sentenza U 235/02 del 6 agosto 2003, l'Alta Corte ha ancora rilevato che, contrariamente a quanto disposto in relazione alle “lacerazioni dei tendini”

di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. f OAINF e che comprendono solo le lacerazioni o

le rotture totali dei tendini, nel concetto di “lesioni dei legamenti”

utilizzato dal legislatore all’art. 9 cpv. 2 lett. g OAINF rientrano anche i

fenomeni di lacerazioni, di stiramento e di dilatazione dei legamenti.

A ragione

dunque l'CO 1 ha ammesso che RI 1 ha subito una lesione parificabile.

L'amministrazione

sia nella decisione su opposizione che nella risposta di causa ha sostenuto che

il diritto alle prestazioni LAINF deve essere comunque negato in quanto non ci

troviamo in presenza di una situazione con potenziale di rischio accresciuto,

bensì di un atto ordinario della vita (cfr. Doc. A punto 2.14).

In sede

di udienza il patrocinatore dell'CO 1 ha precisato che, poiché l'attività sportiva svolta dall'assicurato non è quella di giocatore, come erroneamente

pensava, bensì quella di allenatore la situazione cambia ("L’avv. RA 2, su

questo punto, precisa che l’assicurazione ha ritenuto che non vi fosse una

situazione di pericolo accresciuto in quanto è partita dall’errata convinzione

che si trattasse di un giocatore e non di un allenatore. In realtà, visto che

l’attività svolta dal sig. RI 1 è la seconda, la situazione cambia nel senso

che non è un compito dell’allenatore effettuare tutti i movimenti che fa un

giocatore per i quali peraltro, durante la settimana, non si allena con la

medesima intensità.", cfr. Doc. X pag. 3)

La

giurisprudenza federale (cfr. SVR 2008 UV N. 12 riprodotta al considerando

precedente) ha già stabilito che il gioco del calcio presenta un potenziale di

pericolo accresciuto. Ciò vale anche e a maggior ragione per chi pratica

questo sport a livello amatoriale ("Es stellt auch für geübten

Fussballspieler nicht eine alltägliche Lebensverrichtung wie etwa das blosse

Bewegung im Raum …"), sia che le si faccia da calciatore che da

allenatore.

Pertanto il TCA deve

concludere che la lesione al ginocchio che l'assicurato si è prodotto calciando

il pallone verso il portiere nella fase di riscaldamento che precede la partita

è intervenuto in occasione di un evento esterno che comporta un potenziale di

rischio accresciuto. Il Tribunale federale ha del resto sottolineato che tale

potenziale di rischio accresciuto vale per molte attività sportive (anche ad

esempio, per il jogging cfr. STF 8C_978/2010 del 3 marzo 2011; STF 8C_50/2012

del 1° marzo 2012 in RSAS 2012 pag. 355).

Infine l'CO

1 giustifica il rifiuto delle prestazioni invocando la mancata repentinità

dell'evento in quanto "l'azione del calciare il pallone si è ripetuta per

una quarantina di volte consecutivamente" (Doc. A punto 2.14; vedi pure

Doc. X: "L’avv. RA 2 rileva da una parte che le argomentazioni del rifiuto

sono state da lui riassunte nell’ultimo paragrafo della risposta di causa e

cioè che l’evento è avvenuto dopo che aveva calciato il pallone molte volte, e

non in occasione del primo tiro, e che d’altra parte l’operazione durava da

Considerandi

tempo. Il movimento era identico per 40 volte. Il sig. RI 1 sottolinea riguardo

a quest’ultima affermazione che il movimento non è sempre identico, anche in

fase di riscaldamento di un portiere (calcio esterno, di collo, piatto, palla

in mano, conduzione palla,…)").

A

proposito del criterio della repentinità, la giurisprudenza ha stabilito

che il fatto che la lesione debba essere repentina non significa che essa debba

prodursi in un istante. Occorre invece che essa si realizzi in un lasso di

tempo relativamente breve, senza però che sia possibile stabilire una durata

minima. Con il requisito dell’azione repentina si vuole escludere

dall’assicurazione contro gli infortuni quei danni alla salute che sono da

ascrivere a micro-traumi che si verificano ripetutamente nella vita di tutti i

giorni e che provocano lesioni localizzate e sporadiche (DTF 134 V 80; RAMI

2001.

U 437 p. 342ss., consid. 4b; DTF 116 V 147 consid. 2c e 114 V 301 consid.

3c).

La

giurisprudenza ha così negato l'esistenza di un infortunio in caso di danno

alla salute causato da lavori ripetitivi, ad esempio utilizzando il martello,

la pistola a spruzzo, ecc., in caso di lesione meniscale quale conseguenza del

lavoro svolto da un posatore di pavimenti durante un giorno e mezzo sino a due

giorni e mezzo oppure in caso di discopatia originata dallo scaricare dei

sacchi di cemento (cfr. A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller

(Hrg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, San Gallo 1995, p.

207ss.; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.

170s.).

Ad

esempio in una sentenza 8C_520/2009 del 24 febbraio 2010 il Tribunale federale

ha rilevato:

"

Au demeurant, le caractère accidentel de

l'événement du 28 septembre 2007 doit être nié pour une autre raison encore, à

savoir l'absence de soudaineté de l'atteinte. Pour que la condition du

caractère soudain de l'atteinte soit remplie, celle-ci doit se produire pendant

un laps de temps relativement court et pouvoir être rattachée à un événement

unique et non pas consister en des troubles à répétition, par exemple des

microtraumatismes quotidiens qui finissent par entraîner une atteinte à la

santé (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L'assurance-accidents

obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd., p. 857 no 59). Or,

le recourant a déclaré avoir ressenti ses premières douleurs à la fin de sa

troisième journée de travail sur des antennes sans être en mesure d'en

déterminer plus précisément la cause. On ne peut dès lors attribuer l'atteinte

en question à un événement unique isolé dans le temps. On doit bien plutôt

admettre que celle-ci résulte de troubles à répétition, comme le montre

d'ailleurs la chronologie des manifestations douloureuses chez l'assuré, ce qui

exclut le caractère soudain de l'atteinte dommageable (cf. ATF 116 V 148, consid.

2c)."

Nella presente fattispecie

il TCA constata, da una parte che a differenza di altri casi giudicati in

passato da questa Corte (cfr. STCA 35.98.105 del 13 gennaio 1999; STCA

35.2000.65

del 29 novembre 2000 e, in un altro contesto, STF 8C_226/2010 del 9

novembre 2010:

"

Quoi qu'il en soit, la lésion doit pouvoir être

attribuée à une cause extérieure concrète, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

puisqu'il n'est pas possible de savoir à quelle manipulation elle pourrait se

rattacher. On est donc fondé à considérer - contrairement à ce que retiennent

les premiers juges - que la lésion est due à la répétition de microtraumatismes

qui ont provoqué l'usure de l'épaule. Dans un tel cas, l'atteinte doit être

considérée comme les effets d'une maladie et non d'un accident ou d'une lésion

corporelle assimilée à un accident (cf. arrêts 8C_520/2009 du 24 février 2010

consid. 4.2 et 8C_35/2008 du 30 octobre 2008 consid. 2.1 in fine). Enfin, le fait que le docteur G.______ a qualifié l'événement du

25.

juin 2009 d'accident n'est pas pertinent, dès lors qu'il n'appartient pas au

médecin de qualifier juridi-quement un événement sous l'angle du risque assuré

selon la LAA.")

RI 1 ha subito indicato il momento e l'episodio

preciso nel quale il danno alla salute si è prodotto.

D'altra parte

l'istruttoria ha permesso di confermare che tale evento si è prodotto in modo

repentino in occasione di uno dei tiri di riscaldamento (uno preciso)

effettuati al suo portiere (cfr. Doc. 11: "al quarantesimo tiro ho sentito

uno strano rumore" e Doc. X, cfr. consid. 2.4).

Contrariamente al parere

dell'assicuratore contro gli infortuni il fatto che l'assicurato avesse già

effettuato molti tiri in precedenza non è determinante, ciò che importa è che

il danno alla salute sia intervenuto improvvisamente (cfr. RAMI 2000 pag.

257-268: "Indessen sind der von der Versicherten Knacks

wahrgenommene Meniskusriss und der unvermittelte heftige Schmerz erst

aufgetreten, als sie eine ruckartige Bewegung ausführte und dabei das rechte

Knie verdrehte. Damit liegt ein unmittelbares Geschehen im Sinne der

Rechtsprechung vor, welches das Merkmal der Plötzlichkeit aufweist, vergleichbar

mit dem in BGE 116 V 148 Erw. 3b angeführten Beispiel des plötzlichen

Aufstehens aus der Hocke. In beiden Fällen wurde das Knie bereits vor dem die

Verletzung auslösenden Ereignis belastet und alsdann durch eine weitere, unvermittelt

einsetzende Bewegung zusätzlich erheblich in Anspruch genommen").

Ammettere

il contrario vorrebbe dire riconoscere o non riconoscere lo stesso tipo di

lesione a seconda del momento in cui essa si realizza (e cioè se all'inizio e

alla fine dell'attività sportiva), in violazione del principio dell'uguaglianza

di trattamento (cfr. art. 8 cpv. 1 Cost. fed.; STF 9C_562/2012 del 18 ottobre

2012.

consid. 3.3.2).

Inoltre, così facendo, si

escluderebbe il diritto alle prestazioni per tutti gli eventi di questo genere

che si manifestano durante un incontro di calcio, quando il corpo è già stato

sollecitato in precedenza, ciò che è contrario alla giurisprudenza federale che,

come visto, riconosce il diritto alle prestazioni nel caso di lesioni

parificabili intervenute durante una partita (cfr. A. Borella, "La

giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazione sulla nozione di

infortunio" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed.

CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea – Ginevra – Monaco, 2206 pag.

7.

seg. (19); nel quale il giudice federale ricorda che in RAMI 1990 pag. 375

Nr. U 112 l'Alta Corte ha ammesso l'unicità dell'azione lesiva nel caso di un

giocatore di calcio il quale, nel dare un calcio a vuoto, aveva riportato un

trauma ipertensivo del ginocchio sinistro – "Wesentlich

ist sodann, dass ein plötzliches Ereignis, beispielsweise eine heftige Bewegung

– wie sie beim Fehlschlag des Beschwerdegegners zweifellos stattfand – die in

Art. 9 Abs. 2 lit. b-h UVV erwähnten Verletzungszustände hervorruft (BGE

114.

V 301 Erw. 3x; RKUV 1988 Nr. U 57 S. 373 Erw. 4b)").

In conclusione quindi,

secondo il TCA, l'evento in questione deve essere assunto dall'CO 1 a titolo di lesione parificabile, vista anche che l'esistenza del nesso di causalità naturale e

adeguato deve essere ammesso (sul tema cfr.: STF 8C_978/2010 del 3 marzo 2011;

STF 8C_717/2011 del 25 settembre 2012).

2.11

L'assicurato, vincente in

causa, rappresentato da un'assicurazione di protezione giudica, ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (cfr. STCA 32.2011.46 del 6 ottobre 2011; STF K

63/06 del 5 settembre 2007; STFA H 19/06 del 14 febbraio 2007; STFA C 243/02

del 5 dicembre 2003; STFA I 840/02 del 28 febbraio 2006; DTF 126 V 12 consid.

2; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto e la decisione

su opposizione del 19 luglio 2012 è annullata.

§ L'assicuratore

contro gli infortuni CO 1 è tenuto ad assumere l'evento del 6 novembre 2011 a titolo di lesione parificabile e a versare all'assicurato le relative prestazioni LAINF.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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