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Decisione

35.2012.72

Assicuratore LAINF ha correttamente rifiutato all'assicurato,per le sole conseguenze dell'infortunio e facendo astrazione dai problemi ORL(non in nesso causale con l'infortunio),il diritto ad una rend

11 luglio 2013Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza

federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per

modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se

partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;

DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a

condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di

per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi

che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.3.4

Nella

concreta fattispecie, controversa fra le parti è innanzitutto la capacità

lavorativa residua dell’assicurato nella sua precedente attività di contabile,

ritenuta piena dall’assicuratore infortuni, ma non dal ricorrente.

In

occasione della visita medica __________ del 13 dicembre 2011, il dr. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha posto le diagnosi di competenza CO

1.

di “frattura pluriframmentaria intrarticolare e matafisaria del radio distale

sinistro e frattura del processo stiloide ulna sinistra (7.6.2011); malunione

radio distale sinistro con raccorciamento e in estensione con incongruenza e

artrosi dell’articolazione radioulnare distale polso sinistro. Artrosi della

radiocarpica e della ulnocarpica nonché intracarpica a sinistra; frattura

extrarticolare del radio distale sinistro (2.4.2009); probabile trauma

distorsivo della colonna cervicale (7.6.2011); trauma contusivo emicostato

sinistro (7.6.2011)” (doc. 61 fasc. 5).

Il dr. __________,

considerato che l’assicurato non necessitava di cure particolari - ma indicando

solo che “eventualmente, in futuro, da considerare l’asportazione della placca

al polso sinistro. A lungo termine da prevedere progressione delle alterazioni

artrosiche con in futuro aumento della sintomatologia algica e del deficit

funzionale richiedendo ulteriori trattamenti medici”, cfr. doc. 61 pag. 9 fasc.

5) - ha ritenuto che egli potesse riprendere l’attività lavorativa al 100% a

partire dal 23 dicembre 2011 (doc. 61 fasc. 5).

Il medico

__________ ha, al riguardo, precisato che “in base all’esame clinico e

radiologico attualmente non abbiamo elementi che incidono sulla capacità

lavorativa e per le conseguenze infortunistiche dell’infortunio avvenuto il

7.6.2011

l’assicurato rimane abile al lavoro svolto prima dell’infortunio in

misura completa come riferito in occasione dell’ultima visita

medico-circondariale. Attualmente persiste però un’inabilità lavorativa al 100%

a causa del temporaneo peggioramento della situazione provocata dal nuovo

infortunio del 18.11.2011. Da prevedere di nuovo ripresa del lavoro in misura

completa a partire dal 23 dicembre 2011” (doc. 61 pag. 9 fasc. 5).

Il TCA concorda con queste considerazioni, ben

motivate, espresse dal dr. __________, che, del resto, non sono state smentite in

sede ricorsuale dall’assicurato tramite la presentazione di documentazione

medico-specialistica di senso contrario.

Le

conclusioni del dr. __________, inoltre, sono state condivise anche dal dr. __________,

spec. FMH in chirurgia della mano, il quale, nel referto del 4 giugno 2012, ha rilevato che “attualmente il paziente ha dei dolori molto comprensibili legati in modo

particolare all’articolazione radio-ulnare distale e all’impingement ulno-carpico.

I movimenti di flessione-estensione (30-0-50°), di duzione ulno-radiale

(30-0-20°) e di prosupinazione (60-0-60°) si sovrappongono a quelli da me

misurati al 9 giugno 2010. Ciò significa che la situazione attuale, dopo

l’incidente del 7 giugno 2011, è ritornata come prima” (doc. 109 fasc. 5).

Quanto al

problema dei dolori risentiti dall’assicurato, il dr. __________ ha indicato di

concordare “con quanto già proposto dal Prof. dr. med. __________ alla Clinica

Universitaria del __________ ovverosia la resezione della testa dell’ulna e

l’introduzione di un’endoprotesi. Chiaramente questo intervento deve essere

fatto se i dolori sono tali da rendere la vita del paziente molto difficoltosa”

(doc. 109 fasc. 5).

Il TCA

rileva - per inciso - che il suddetto intervento di resezione della testa

dell’ulna, in un primo momento accettato dall’assicurato (doc. 91 fasc. 3), è

stato poi da lui rifiutato, come risulta dal referto concernente la visita

medica __________ del 4 novembre 2010 redatto il 9 novembre 2010 dal dr. __________,

spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale aveva ritenuto, a quel

momento, RI 1 pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività

d’ufficio dal mese di novembre 2010 (doc. 114 fasc. 3).

Le

critiche sollevate dal ricorrente riguardo al modo di agire dell’assicuratore

infortuni - reo, a suo avviso, di avere inviato copia della valutazione

effettuata dal dr. __________ al dr. __________, da lui chiamato a rendere un

giudizio neutrale, così da influenzarne l’apprezzamento (cfr. doc. IX) - non possono

essere condivise da questo Tribunale. Infatti, da una parte, il dr. __________,

già nel passato, era stato messo al corrente delle valutazioni espresse dai

medici __________ dell’assicuratore infortuni (cfr. doc. 101 e doc. 114 fasc.

3) e, d’altra parte, il fatto di disporre della valutazione del dr. __________

serviva, semmai, al dr. __________ per avere conoscenza della situazione globale

dell’interessato, in modo tale da poter esprimere un parere in piena conoscenza

di causa.

Infine, la

valutazione del dr. __________ non può venire smentita dal referto del 9 marzo

2012, con il quale il dr. __________, medicina generale, ha attestato una

inabilità lavorativa del 100% dal 23 dicembre 2011 al 31 marzo 2012 “per dolori

all’arto superiore sinistro, vertigini e instabilità corporea in relazione con

l’infortunio del 1.4.2009 e l’infortunio del 7.6.2011” (doc. 98a fasc. 5),

ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.2.3.), i disturbi di

natura ORL non sono a carico dell’assicuratore infortuni.

Del

resto, con certificato del 28 febbraio 2012, il dr. __________, Capo clinica di

chirurgia dell’ __________, ha attestato una totale inabilità lavorativa

dell’assicurato dal 23 dicembre 2011 al 31 marzo 2012 “per malattia”, specificando

che l’inabilità è dovuta a “dolore post-traumatico polso sx; artrosi polso;

polineuropatia diabetica; disturbi vestibolari” (doc. 98b fasc. 5).

Infine, il

TCA rileva che, come del resto già indicato dal dr. __________ in occasione

della visita medica __________ del 14 settembre 2011, l’assicurato presenta

anche “una nota artrosi degenerativa pisotriquetrale della mano sinistra” e “i

riferiti disturbi all’avambraccio e al braccio sono solo parzialmente

spiegabili con i postumi infortunistici” (cfr. doc. 148 pag. 7 fasc. 3).

Da

notare, pure, la presenza di aspetti degenerativi carpo-metacarpali, come

indicato dal dr. __________ nel referto del 28 ottobre 2009 concernente l’esame

TAC polso sinistro del 28 ottobre 2009 (doc. 60 fasc. 3).

Alla luce

di quanto appena esposto, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto ad una

rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente TCA.

Infatti,

accertato che, per le sole sequele post-infortunistiche, l’assicurato non

presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività professionale di

contabile, è giocoforza ammettere l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di

guadagno.

2.4

Entità

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nel

caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, sulla base della valutazione

del 4 novembre 2010 del dr. __________ (doc. 113 fasc. 5) e di quella del 13

dicembre 2011 del dr. __________ (doc. 60 fasc. 5), ha riconosciuto

all’assicurato un’IMI globale del 15%.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri

specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi

dall’apprezzamento del 13 dicembre 2011 del dr. __________ in seguito

confermato anche dal dr. __________.

Nel precedente

apprezzamento medico del 4 novembre 2010 relativo agli esiti degli eventi

infortunistici del 2 aprile 2009 e del 7 giugno 2010, il dr. __________ aveva

assegnato un’IMI del 10%, sulla base delle seguenti considerazioni:

" Si

considera in particolar modo la tabella no 5 (revisione 2000) concernente la

menomazione all’integrità fisica riguardante stati di artrosi post-traumatica

alle estremità superiori, e presente nell’assicurato un’artrosi in particolar

modo dell’articolazione radio-ulnare sinistra del polso adominante.

Valutando l’assicurato sia dal punto di vista clinico funzionale e

valutando gli esami radiologici, viene considerata appunto l’artrosi

dell’articolazione radio-ulnare sinistra apparsa dopo l’infortunio del 2.4.2009

in cui il paziente ha subito la frattura del radio distale curata

conservativamente.

È presente un accorciamento del radio con impingement della testa

dell’ulna nel carpo e un’artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di

grado medio, che dà diritto appunto ad un’IMI del 10%.”

(Doc. 113 fasc. 3)

A seguito dell’infortunio del 7 giugno 2011, nella valutazione del

13.

dicembre 2011, il dr. __________ ha osservato:

" Probabilmente

la nuova frattura intraarticolare del radio distale ha peggiorato in modo

direzionale la situazione a livello della radiocarpica con accentuazione della

preesistente e molto probabilmente progrediente artrosi in futuro. Quindi

considerando ulteriori prevedibili peggioramenti la situazione è paragonabile a

un’artrosi della radiocarpica di grave entità che viene valutata secondo la

tabella 5.2 da 10 a 25% ma situazione comunque non peggiore di una artrodesi

del polso che viene valutata in misura del 15% secondo la tabella 5.2 e quindi

il valore complessivo per i postumi infortunistici al polso sinistro viene

considerato nella misura del 15%. Visto che nel passato è già stato concesso il

10% rimane il valore netto del 5%.” (Doc. 60 fasc. 5)

Il TCA concorda con questa

esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________ ha

motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di

menomazione durevole - tenuto conto della artrosi dell’articolazione

radio-carpica e anche della probabile evoluzione futura verso un’artrodesi -

raggiunge il 15%.

La valutazione del dr. __________ del resto, è

stata condivisa anche dal dr. __________, il quale, nel referto del 4 giugno 2012, ha rilevato che “per quanto riguarda la valutazione del danno residuale permanente concordo con

il dr. med. __________ ovverosia il danno residuale permanente è del 15%, il

cui 10% era già stato anticipato prima del secondo incidente e il 5% è stato

valutato in un secondo momento” (doc. 109 fasc. 5).

Giova, del resto, ribadire

che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi

Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità.

D’altro

canto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità

maggiore, senza tuttavia portare alcun argomento medico-scientifico pertinente

a sostegno di questa sua richiesta.

Ne discende che questo

Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti suscettibili di far

dubitare della fondatezza della valutazione, ben motivata, formulata dal dr. __________.

Nella

misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 5% in aggiunta a quella

del 10% già riconosciutagli in precedenza, per un’IMI complessiva del 15%, la

decisione su opposizione del 16 agosto 2012 merita quindi di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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