35.2012.72
Assicuratore LAINF ha correttamente rifiutato all'assicurato,per le sole conseguenze dell'infortunio e facendo astrazione dai problemi ORL(non in nesso causale con l'infortunio),il diritto ad una rend
11 luglio 2013Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.72
Data decisione, Autorità:
11.07.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_543/2013, 19.09.2013
Titolo:
Assicuratore LAINF ha correttamente rifiutato all'assicurato,per le sole conseguenze dell'infortunio e facendo astrazione dai problemi ORL(non in nesso causale con l'infortunio),il diritto ad una rendita. Corretta anche attribuzione di un'IMI aggiuntiva del 5% rispetto a quella precedente del 10%
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.72
cr
Lugano
11 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16 agosto
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 2
aprile 2009, RI 1vitti, nato nel 1942, impiegato a tempo parziale presso la
ditta __________ in qualità di contabile, è caduto, riportando la frattura del
radio distale del braccio sinistro.
L’assicuratore
infortuni ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
Dopo
delle cure di carattere conservativo, l’assicurato è stato dichiarato, per le
sole conseguenze infortunistiche, abile al lavoro al 100% a partire dal 2
gennaio 2010 (doc. 67 e 68 fasc. 3).
Dal 9
gennaio 2010 al 30 giugno 2010 egli è stato totalmente inabile al lavoro a
seguito di malattia (adenocarcinoma prostatico, cfr. doc. 97 fasc. 3).
1.2. In data 7
giugno 2010, l’assicurato è rimasto vittima di un secondo infortunio, sempre al
braccio sinistro (doc. 1 fasc. 4).
A seguito
della visita medico-__________ del 4 novembre 2010 (doc. 114 fasc. 3), con comunicazione
del 12 novembre 2010, l’CO 1 ha comunicato all’assicurato la sospensione del
versamento delle indennità giornaliere a partire dal 15 novembre 2010, ritenuto
che a partire da tale data egli, per le sole conseguenze infortunistiche,
risulta abile al lavoro al 100% (doc. 115 fasc. 3).
Con
decisione del 23 novembre 2011, l’CO 1 ha accordato a RI 1 una indennità per menomazione dell’integrità del 10% (doc. 120 fasc. 3).
1.3. In data 4
marzo 2011 l’assicurato ha nuovamente interrotto l’attività lavorativa,
annunciando all’assicuratore infortuni una ricaduta (doc. 124 fasc. 3).
Dopo gli
accertamenti medici del caso, i quali hanno messo in evidenza l’esistenza di
una lieve sindrome del tunnel carpale (doc. 132 fasc. 3), con comunicazione del
4 maggio 2011 l’CO 1 ha informato l’assicurato di ritenere esigibile il
ripristino della capacità lavorativa completa dal 9 maggio 2011 (doc. 143 fasc.
3).
1.4. Il 7 giugno
2011, l’assicurato è nuovamente caduto, picchiando polso e braccio sinistri
(doc. 1 fasc. 5) e riportando, come risulta dal referto del Pronto Soccorso
dell’Ospedale regionale di __________, una frattura scomposta pluriframmentaria
ed intraarticolare del radio e dell’ulna distali (doc. 1 fasc. 5).
In data
16 giugno 2011, egli è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di
riduzione aperta ed osteosintesi con placca LCP 2.4 multidirezionale Syntes
(doc. 9 fasc. 5).
1.5. In data 18
novembre 2011 l’assicurato ha subìto un nuovo infortunio: mentre era in ufficio
si è abbassato per raccogliere delle carte ed è caduto all’indietro. Per non
picchiare la schiena ha appoggiato il braccio sinistro, già oggetto dei
precedenti infortuni (doc. 54 e doc. 59 fasc. 5).
1.6. Con
decisione formale del 10 febbraio 2012, l’CO 1 - ritenuto che, per le sole
conseguenze dell’infortunio (facendo quindi astrazione dai disturbi alla
colonna cervicale e dai problemi ORL), l’assicurato deve essere considerato
abile al lavoro al 100% dal 23 dicembre 2011 - ha, da una parte, rifiutato
all’interessato il diritto ad una rendita di invalidità e, dall’altra, gli ha
assegnato un’IMI aggiuntiva del 5% (doc. 70 fasc. 5).
Nel
frattempo, l’assicurato ha annunciato all’INSAI un nuovo infortunio del quale è
rimasto vittima il 3 luglio 2012, allorquando gli è caduta una mensola di vetro
sul piede sinistro (doc. 4b fasc. 1).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato contro la decisione formale del 10
febbraio 2012, l’CO 1, in data 16 agosto 2012 – dopo avere evidenziato che “la CO
1 si esprimerà in separata sede in merito all’infortunio del 3 luglio 2012 - ha
confermato il contenuto della sua prima decisione, sottolineando, da una parte,
che i disturbi di natura ORL non sono di competenza dell’assicuratore infortuni
e, dall’altra, che i postumi infortunistici al polso sinistro non comportano
alcuna inabilità lavorativa dopo il 23 dicembre 2011 (doc. A).
1.7. Con
tempestivo ricorso cautelare del 13 settembre 2012, RI 1, rappresentato dall’avv.
__________, ha contestato la decisione con la quale l’assicuratore LAINF gli ha
rifiutato l’attribuzione di una rendita, chiedendo che vegano riconosciute le
prestazioni di breve durata nonché una rendita di invalidità LAINF (doc. I).
Con
decreto del 19 settembre 2012, il TCA ha assegnato alla parte ricorrente un
termine di 15 giorni per completare il proprio ricorso (doc. II).
Con
scritto del 1° ottobre 2012, l’avv. __________ ha comunicato al TCA di non più
rappresentare l’assicurato (doc. III).
Invitato
a precisare se intendesse o meno mantenere il ricorso (doc. IV), con scritto
dell’8 ottobre 2012, RI 1 ha, personalmente, illustrato per iscritto al TCA la
propria situazione, evidenziando che, a seguito della caduta del 7 giugno 2011,
egli presenta, oltre ai dolori al braccio e al polso sinistri, anche problemi
ORL derivanti dalla rottura del timpano, per i quali egli pretende di avere
diritto ad una “invalidità dalla CO 1”.
Il
ricorrente ha sottolineato che, contrariamente a quanto ritenuto dall’CO 1, anche
la rottura del timpano è stata causata dalla caduta del 7 giugno 2011, preannunciando,
a tale proposito, una nuova visita specialistica predisposta dal suo curante,
dr. __________ (doc. V).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.9. Con scritto
dell’11 novembre 2012, l’assicurato - dopo avere evidenziato che l’CO 1 “si è
macchiata di fare il proprio interesse con il dottor __________ da me scelto
per una perizia indipendente” inviando al suddetto specialista “senza
segnalarmelo tutti i documenti che aveva stilato il suo dottore a fine dicembre
2011” - ha ribadito le richieste ricorsuali, evidenziando che “il mio timpano
è rotto, il mio braccio è inguaribile dai dolori e quindi secondo me ho diritto
ad una prestazione dalla CO 1 permanente come sono permanenti il mio dolore e
il mio timpano rotto” (doc. IX).
1.10. Con
osservazioni del 25 novembre 2012, l’assicuratore infortuni -recisamente
contestati i rimproveri mossi all’indirizzo della CO 1 - ha nuovamente chiesto
la reiezione del ricorso, rilevando che l’assicurato “non ha peraltro indicato
alcuna prova a sostegno della sua impugnativa” (doc. XI).
1.11. Con scritto
del 30 novembre 2012, l’assicurato ha ribadito le richieste ricorsuali, sottolineando
che, dopo la caduta del 7 giugno 2011, egli ha riportato la rottura del polso
sinistro e del timpano sinistro, aggiungendo che “da quel momento sono andato
barcollando a sinistra e a destra e ho il polso sinistro a cui è stata
applicata una placca di titanio e che mi fa continuamente male” (doc. XIII).
1.12. In data 6
dicembre 2012, l’assicuratore LAINF ha comunicato di non avere altro da aggiungere
a quanto già esposto (doc. XV).
1.13. Pendente
causa, il TCA ha chiesto all’assicurato di comunicare quale è stato l’esito
della preannunciata visita medica fissata per il 22 novembre 2012 presso il dr.
__________ (doc. XIX).
Con
scritto del 15 febbraio 2013, l’assicurato ha comunicato al TCA che “il dr. __________
di __________ non ha ancora stilato il suo rapporto e non appena in possesso ve
lo faremo avere” (doc. XX).
A seguito
del termine impartitogli dal TCA per trasmettere il rapporto medico citato
(doc. XXI), l’assicurato, con scritto del 25 febbraio 2013, ha comunicato che “il 22 novembre 2012 non è stato possibile eseguire la visita presso il dr. __________
e vi comunichiamo che la stessa verrà eseguita in data 8.3.13” (doc. XXII).
Il TCA ha
quindi invitato il ricorrente a prontamente trasmettere, non appena in suo
possesso, copia del referto relativo alla visita dell’8 marzo 2013 presso il
dr. __________ (doc. XXV).
Con
scritto del 25 febbraio 2013, il dr. __________ ha confermato che “vedrò per la
prima volta nella mia consultazione il signor RI 1 l’8.3.2013” (doc. XXVI).
1.14. Nel
frattempo, l’assicurato ha trasmesso al TCA due cd e i relativi rapporti medici
concernenti la MRI colonna lombare e MRI colonna dorsale eseguite nel febbraio
2013 (doc. XXVII + D1-3).
1.15. Con
osservazioni del 10 marzo 2013, l’avv.RA 1 ha rilevato che “gli atti prodotti da controparte non c’entrano affatto col tema dibattuto in causa, per cui sono
del tutto inconcludenti” (doc. XXIX).
1.16. Con scritto
dell’8 marzo 2013, l’assicurato ha informato il TCA di essere stato visitato
dal dr. __________, il quale ha concluso che “tutte e due le orecchie ci
sentono uguali. La mancanza di equilibrio è quindi da ricercare altrove”.
Il
ricorrente, alla luce del fatto che “perdo l’equilibrio, cammino male e ho le
gambe lente ed è stato accertato che non è il diabete, non sono le orecchie, ma
che sicuramente è dovuto alla diagnosi sulle gambe come trasmessole ieri,
appurato tutto questo e visto che il dr. __________ consigliava una visita
presso un dott. neurologo, il tutto dovrebbe dare luogo ad una richiesta di
invalidità della CO 1”, ritenuto che “quanto da me accusato è evidente che è
causato dalla caduta da me avuta sia la notte del 1-2 aprile 2009 e la seconda
del 7 giugno 2011” (doc. XXVIII).
1.17. In data 15
marzo 2013, l’assicurato ha trasmesso al TCA - oltre alla copia dei rapporti
MRI colonna lombare e MRI colonna dorsale già prodotti in precedenza (doc.
E2-3) - il referto del 14 marzo 2013 del dr. __________ (doc. E1), chiedendo di
“chiudere e decidere la controversia” (doc. XXXI).
1.18. Con osservazioni
del 17 aprile 2013, l’assicuratore infortuni si è riconfermato nelle proprie
allegazioni e domande, rilevando che “i certificati prodotti non apportano
qualcosa di nuovo risp. di particolare che possa in qualsivoglia modo
modificare la posizione dell’Istituto. Nemmeno quello del dr. __________, da
tempo preannunciato, sostiene le tesi di controparte” (doc. XXXV).
1.19. Con scritto
del 9 aprile 2013, l’assicurato ha comunicato al TCA di essere stato licenziato
dalla ditta __________ di __________ “perché non sono più in grado di eseguire
certi lavori a causa degli incidenti CO 1” (doc. XXXIII).
1.20. Con
osservazioni del 30 aprile 2013, l’Istituto assicuratore ha indicato che “il
fatto che il ricorrente affermi di essere stato licenziato perché, a suo dire,
non sarebbe in grado di effettuare certi lavori è del tutto inconcludente.
Contrariamente a quanto egli ritiene, questo non è sicuramente “un motivo in
più per ottenere un’indennità da parte della CO 1” come egli a torto asserisce” (doc. XXXVII).
1.21. Con scritto
del 4 maggio 2013, l’assicurato ha ribadito di essere stato licenziato perché
“il braccio sinistro mi fa in continuazione male e la placca fissata al polso è
una vera tortura”, di modo che “non posso nemmeno usare il braccio sinistro, i
pesi mi cadono e il braccio è completamente inutilizzabile” (doc. XXXIX).
Queste
considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. LX),
per conoscenza.
in
diritto
2.1. Oggetto del
contendere è, in primo luogo, la questione di sapere se i disturbi ORL di cui
l’insorgente soffre costituiscono una conseguenza naturale e adeguata dell’infortunio
del 7 giugno 2011 oppure no.
In
secondo luogo, la lite verte sul diritto o meno per l’assicurato di beneficiare
di una rendita e sull’entità dell’indennità per menomazione dell’integrità a
lui spettantegli.
2.2. Disturbi ORL:
causalità naturale e adeguata dell’infortunio del 7 giugno 2011?
2.2.1. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.2.2. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.2.3. Con la decisione su opposizione impugnata,
l’amministrazione, facendo capo alla valutazione espressa dal proprio medico
fiduciario dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha escluso
la propria responsabilità per quanto riguarda le affezioni ORL.
In
occasione della visita medica __________ del 13 dicembre 2011, il dr. __________
ha posto quali diagnosi non di competenza CO 1 quelle di “spondilosi ed
uncartrosi C4 a C7, ernia discale C5/C6 e C6/C7 con probabile conflitto
radicolare C7 a sinistra; lieve sindrome del tunnel carpale a sinistra; deficit
vestibolare periferico a sinistra; ipoacusia bilateralmente; diabete mellito”
(doc. 61 fasc. 5).
L’assicurato,
dal canto suo, ha a più riprese contestato la decisione dell’amministrazione di
non considerare di origine infortunistica i suoi disturbi ORL, rilevando di
avere rotto il timpano sinistro a seguito della caduta del 7 giugno 2011.
Attentamente
vagliata la documentazione medica presente agli atti questa Corte, chiamata a
pronunciarsi in merito a una questione di carattere medico, ritiene che
l’apprezzamento del 13 dicembre 2011 del dr. __________ (cfr. doc. 61 fasc. 5),
sanitario che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina infortunistica e
assicurativa e secondo cui le diagnosi di “deficit vestibolare
periferico a sinistra e ipoacusia bilateralmente” non sono da considerare di
competenza CO 1, possa validamente costituire da supporto probatorio al
presente giudizio, senza che si riveli necessario esperire ulteriori
provvedimenti probatori.
Va, a
tale proposito, innanzitutto osservato che la valutazione del dr. __________ si
basa sugli esiti degli accertamenti audiologici ai quali l’assicurato è stato
sottoposto in data 12 luglio 2011 - e quindi a distanza di solo un mese
dall’infortunio del 7 giugno 2011 - presso il Servizio di audiovestibologia
dell’Ospedale __________.
Nel
referto del 18 luglio 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________, posta la
diagnosi di “deficit vestibolare periferico a sinistra”, di eziologia “incerta”,
con possibile diagnosi differenziale di un “idrope endolinfatico, infiammatorio,
virale, neurodegenerativo, cerebrovascolare”, hanno rilevato che “il paziente
riferisce da circa quattro mesi vertigini soggettive con instabilità, presenti
unicamente alla deambulazione”, riscontrando, all’esame ORL, un “condotto
uditivo libero bilateralmente, membrana timpanica intatta” (doc. 11 fasc. 5).
Le
conclusioni del dr. __________ inoltre e soprattutto, trovano conferma anche
nel referto del dr. __________, spec. FMH in malattie orecchio naso gola,
consultato in corso di causa dall’assicurato stesso su richiesta del proprio
medico curante, dr. __________.
Nel suo
referto del 14 marzo 2013, il dr. __________ ha chiaramente escluso l’esistenza
di disturbi di origine post-traumatica, rilevando che:
"
(…)
Riassumendo non possiamo al momento attuale
rilevare alcun indizio clinico o strumentale che indichi la presenza o gli
esiti d’un trauma otologico con sequele funzionali. Le membrane timpaniche si
presentano calme ed intatte, la capacità uditiva è leggermente diminuita ad
entrambe le orecchie in modo simmetrico, come nell’incipiente presbiacusia.”
(Doc. E1)
Quanto alla pretesa necessità - invocata a più
riprese dal ricorrente per giustificare un suo presunto diritto ad una rendita
di invalidità - di essere sottoposto ad una visita neurologica, come richiesto
dal dr. __________ il TCA evidenzia, innanzitutto, che nel referto del 14 marzo
2013 questo specialista si è limitato ad indicare che “abbiamo anche accennato
all’eventualità di procedere ad un consilium neurologico”, senza aggiungere altro
(doc. E1).
Inoltre, il TCA sottolinea che l’assicurato è
stato, nel corso degli anni, più volte visitato da specialisti in neurologia,
in particolare dal dr. __________ e dal dr. __________.
In particolare, dopo la caduta del 7 giugno 2011
oggetto della presente controversia, il dr. __________, spec. FMH in
neurologia, nell’ultimo referto del 13 febbraio 2012 concernente le visite
mediche del 20 gennaio 2012 e del 3 febbraio 2012, dopo aver posto le diagnosi
di “nuova caduta, eventualmente su ipoglicemia (7.6.2011) con nuova frattura
scomposta al polso sinistro, rioperata il 16.6.2011; persistente sofferenza del
nervo mediano nel canale carpale, presenza anche di una polineuropatia distale
simmetrica di origine diabetica; disturbi dell’equilibrio multifattoriali in
presenza della neuropatia, vecchia lesione vestibolare sinistra”, ha specificatamente
indicato che l’assicurato è “noto fin dal 1985 per una sindrome vestibolare
sinistra, eventualmente all’inizio di origine infiammatoria, nell’ambito di una
polinevrite cranica (paresi del III nervo cranico destro nel 1976) si era
all’epoca anche sospettata la presenza di una malattia demielinizzante, in
seguito non più confermata” (doc. 78 fasc. 5).
Il dr. __________ - dopo accurata analisi
dell’interessato, la quale ha permesso di escludere la presenza di lesioni
demielinizzanti del sistema nervoso centrale, di una sindrome
cervico-vertebrale maggiore e di una sofferenza midollare cervicale - ha
concluso di non avere particolari proposte terapeutiche (doc. 78 fasc. 5).
In esito
alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il
grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010
del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177
consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2
pag. 195), un legame causale
tra i disturbi ORL presentati dall’assicurato e l’infortunio del 7 giugno 2011 assunto dall’assicuratore
infortuni.
Analogo discorso vale per i problemi a livello
dorsale e lombare fatti valere dall’assicurato, per la prima volta, in corso di
causa, tramite presentazione dei rapporti MRI colonna dorsale del 26 febbraio
2013 (cfr. doc. D2) e MRI colonna lombare 13 febbraio 2013 (cfr. doc. D1). In
entrambi i referti, difatti, vengono poste in rilievo “alterazioni degenerative
spondilotiche ventrali e dorsali su diversi livelli” (doc. D2), rispettivamente
la “marcata degenerazione e disidrosi delle strutture discali del tratto
lombare, la lieve anterolistesi di L3 su L4 di natura verosimilmente
degenerativa e i concomitanti marcati aspetti degenerativo-artrosici in sede
somatica con osteofitosi anteriore e posteriore” (doc. D1).
2.3. Diritto
alla rendita di invalidità
Si tratta
ora di valutare il grado d’invalidità e dell’IMI spettanti a RI 1 tenuto conto
dei soli danni alla salute in relazione di causalità con l’infortunio del 7
giugno 2011.
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza
federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella
causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.3.4
Nella
concreta fattispecie, controversa fra le parti è innanzitutto la capacità
lavorativa residua dell’assicurato nella sua precedente attività di contabile,
ritenuta piena dall’assicuratore infortuni, ma non dal ricorrente.
In
occasione della visita medica __________ del 13 dicembre 2011, il dr. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha posto le diagnosi di competenza CO
1.
di “frattura pluriframmentaria intrarticolare e matafisaria del radio distale
sinistro e frattura del processo stiloide ulna sinistra (7.6.2011); malunione
radio distale sinistro con raccorciamento e in estensione con incongruenza e
artrosi dell’articolazione radioulnare distale polso sinistro. Artrosi della
radiocarpica e della ulnocarpica nonché intracarpica a sinistra; frattura
extrarticolare del radio distale sinistro (2.4.2009); probabile trauma
distorsivo della colonna cervicale (7.6.2011); trauma contusivo emicostato
sinistro (7.6.2011)” (doc. 61 fasc. 5).
Il dr. __________,
considerato che l’assicurato non necessitava di cure particolari - ma indicando
solo che “eventualmente, in futuro, da considerare l’asportazione della placca
al polso sinistro. A lungo termine da prevedere progressione delle alterazioni
artrosiche con in futuro aumento della sintomatologia algica e del deficit
funzionale richiedendo ulteriori trattamenti medici”, cfr. doc. 61 pag. 9 fasc.
5) - ha ritenuto che egli potesse riprendere l’attività lavorativa al 100% a
partire dal 23 dicembre 2011 (doc. 61 fasc. 5).
Il medico
__________ ha, al riguardo, precisato che “in base all’esame clinico e
radiologico attualmente non abbiamo elementi che incidono sulla capacità
lavorativa e per le conseguenze infortunistiche dell’infortunio avvenuto il
7.6.2011
l’assicurato rimane abile al lavoro svolto prima dell’infortunio in
misura completa come riferito in occasione dell’ultima visita
medico-circondariale. Attualmente persiste però un’inabilità lavorativa al 100%
a causa del temporaneo peggioramento della situazione provocata dal nuovo
infortunio del 18.11.2011. Da prevedere di nuovo ripresa del lavoro in misura
completa a partire dal 23 dicembre 2011” (doc. 61 pag. 9 fasc. 5).
Il TCA concorda con queste considerazioni, ben
motivate, espresse dal dr. __________, che, del resto, non sono state smentite in
sede ricorsuale dall’assicurato tramite la presentazione di documentazione
medico-specialistica di senso contrario.
Le
conclusioni del dr. __________, inoltre, sono state condivise anche dal dr. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano, il quale, nel referto del 4 giugno 2012, ha rilevato che “attualmente il paziente ha dei dolori molto comprensibili legati in modo
particolare all’articolazione radio-ulnare distale e all’impingement ulno-carpico.
I movimenti di flessione-estensione (30-0-50°), di duzione ulno-radiale
(30-0-20°) e di prosupinazione (60-0-60°) si sovrappongono a quelli da me
misurati al 9 giugno 2010. Ciò significa che la situazione attuale, dopo
l’incidente del 7 giugno 2011, è ritornata come prima” (doc. 109 fasc. 5).
Quanto al
problema dei dolori risentiti dall’assicurato, il dr. __________ ha indicato di
concordare “con quanto già proposto dal Prof. dr. med. __________ alla Clinica
Universitaria del __________ ovverosia la resezione della testa dell’ulna e
l’introduzione di un’endoprotesi. Chiaramente questo intervento deve essere
fatto se i dolori sono tali da rendere la vita del paziente molto difficoltosa”
(doc. 109 fasc. 5).
Il TCA
rileva - per inciso - che il suddetto intervento di resezione della testa
dell’ulna, in un primo momento accettato dall’assicurato (doc. 91 fasc. 3), è
stato poi da lui rifiutato, come risulta dal referto concernente la visita
medica __________ del 4 novembre 2010 redatto il 9 novembre 2010 dal dr. __________,
spec. FMH in chirurgia generale e della mano, il quale aveva ritenuto, a quel
momento, RI 1 pienamente abile al lavoro nella sua precedente attività
d’ufficio dal mese di novembre 2010 (doc. 114 fasc. 3).
Le
critiche sollevate dal ricorrente riguardo al modo di agire dell’assicuratore
infortuni - reo, a suo avviso, di avere inviato copia della valutazione
effettuata dal dr. __________ al dr. __________, da lui chiamato a rendere un
giudizio neutrale, così da influenzarne l’apprezzamento (cfr. doc. IX) - non possono
essere condivise da questo Tribunale. Infatti, da una parte, il dr. __________,
già nel passato, era stato messo al corrente delle valutazioni espresse dai
medici __________ dell’assicuratore infortuni (cfr. doc. 101 e doc. 114 fasc.
3) e, d’altra parte, il fatto di disporre della valutazione del dr. __________
serviva, semmai, al dr. __________ per avere conoscenza della situazione globale
dell’interessato, in modo tale da poter esprimere un parere in piena conoscenza
di causa.
Infine, la
valutazione del dr. __________ non può venire smentita dal referto del 9 marzo
2012, con il quale il dr. __________, medicina generale, ha attestato una
inabilità lavorativa del 100% dal 23 dicembre 2011 al 31 marzo 2012 “per dolori
all’arto superiore sinistro, vertigini e instabilità corporea in relazione con
l’infortunio del 1.4.2009 e l’infortunio del 7.6.2011” (doc. 98a fasc. 5),
ritenuto che, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.2.3.), i disturbi di
natura ORL non sono a carico dell’assicuratore infortuni.
Del
resto, con certificato del 28 febbraio 2012, il dr. __________, Capo clinica di
chirurgia dell’ __________, ha attestato una totale inabilità lavorativa
dell’assicurato dal 23 dicembre 2011 al 31 marzo 2012 “per malattia”, specificando
che l’inabilità è dovuta a “dolore post-traumatico polso sx; artrosi polso;
polineuropatia diabetica; disturbi vestibolari” (doc. 98b fasc. 5).
Infine, il
TCA rileva che, come del resto già indicato dal dr. __________ in occasione
della visita medica __________ del 14 settembre 2011, l’assicurato presenta
anche “una nota artrosi degenerativa pisotriquetrale della mano sinistra” e “i
riferiti disturbi all’avambraccio e al braccio sono solo parzialmente
spiegabili con i postumi infortunistici” (cfr. doc. 148 pag. 7 fasc. 3).
Da
notare, pure, la presenza di aspetti degenerativi carpo-metacarpali, come
indicato dal dr. __________ nel referto del 28 ottobre 2009 concernente l’esame
TAC polso sinistro del 28 ottobre 2009 (doc. 60 fasc. 3).
Alla luce
di quanto appena esposto, la decisione dell’CO 1 di negare il diritto ad una
rendita d’invalidità non può che essere tutelata dallo scrivente TCA.
Infatti,
accertato che, per le sole sequele post-infortunistiche, l’assicurato non
presenta alcuna incapacità lavorativa nella sua attività professionale di
contabile, è giocoforza ammettere l’inesistenza di qualsivoglia incapacità di
guadagno.
2.4
Entità
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel
caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, sulla base della valutazione
del 4 novembre 2010 del dr. __________ (doc. 113 fasc. 5) e di quella del 13
dicembre 2011 del dr. __________ (doc. 60 fasc. 5), ha riconosciuto
all’assicurato un’IMI globale del 15%.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri
specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi
dall’apprezzamento del 13 dicembre 2011 del dr. __________ in seguito
confermato anche dal dr. __________.
Nel precedente
apprezzamento medico del 4 novembre 2010 relativo agli esiti degli eventi
infortunistici del 2 aprile 2009 e del 7 giugno 2010, il dr. __________ aveva
assegnato un’IMI del 10%, sulla base delle seguenti considerazioni:
" Si
considera in particolar modo la tabella no 5 (revisione 2000) concernente la
menomazione all’integrità fisica riguardante stati di artrosi post-traumatica
alle estremità superiori, e presente nell’assicurato un’artrosi in particolar
modo dell’articolazione radio-ulnare sinistra del polso adominante.
Valutando l’assicurato sia dal punto di vista clinico funzionale e
valutando gli esami radiologici, viene considerata appunto l’artrosi
dell’articolazione radio-ulnare sinistra apparsa dopo l’infortunio del 2.4.2009
in cui il paziente ha subito la frattura del radio distale curata
conservativamente.
È presente un accorciamento del radio con impingement della testa
dell’ulna nel carpo e un’artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di
grado medio, che dà diritto appunto ad un’IMI del 10%.”
(Doc. 113 fasc. 3)
A seguito dell’infortunio del 7 giugno 2011, nella valutazione del
13.
dicembre 2011, il dr. __________ ha osservato:
" Probabilmente
la nuova frattura intraarticolare del radio distale ha peggiorato in modo
direzionale la situazione a livello della radiocarpica con accentuazione della
preesistente e molto probabilmente progrediente artrosi in futuro. Quindi
considerando ulteriori prevedibili peggioramenti la situazione è paragonabile a
un’artrosi della radiocarpica di grave entità che viene valutata secondo la
tabella 5.2 da 10 a 25% ma situazione comunque non peggiore di una artrodesi
del polso che viene valutata in misura del 15% secondo la tabella 5.2 e quindi
il valore complessivo per i postumi infortunistici al polso sinistro viene
considerato nella misura del 15%. Visto che nel passato è già stato concesso il
10% rimane il valore netto del 5%.” (Doc. 60 fasc. 5)
Il TCA concorda con questa
esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________ ha
motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di
menomazione durevole - tenuto conto della artrosi dell’articolazione
radio-carpica e anche della probabile evoluzione futura verso un’artrodesi -
raggiunge il 15%.
La valutazione del dr. __________ del resto, è
stata condivisa anche dal dr. __________, il quale, nel referto del 4 giugno 2012, ha rilevato che “per quanto riguarda la valutazione del danno residuale permanente concordo con
il dr. med. __________ ovverosia il danno residuale permanente è del 15%, il
cui 10% era già stato anticipato prima del secondo incidente e il 5% è stato
valutato in un secondo momento” (doc. 109 fasc. 5).
Giova, del resto, ribadire
che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di
constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli
assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione
all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera
astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende
dalle circostanze particolari del caso concreto, bensì da un apprezzamento
medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori
soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e
riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71
del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno
2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi
Friborgo 1998, p. 40s.).
In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non
possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per
menomazione all'integrità.
D’altro
canto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità
maggiore, senza tuttavia portare alcun argomento medico-scientifico pertinente
a sostegno di questa sua richiesta.
Ne discende che questo
Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti suscettibili di far
dubitare della fondatezza della valutazione, ben motivata, formulata dal dr. __________.
Nella
misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 5% in aggiunta a quella
del 10% già riconosciutagli in precedenza, per un’IMI complessiva del 15%, la
decisione su opposizione del 16 agosto 2012 merita quindi di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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