Lexipedia

Decisione

35.2012.74

Calcolo del sovraindennizzo in relazione al concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la rendita AI. IL TCA non ritiene corretto il calcolo dell'assicuratore infortuni nella misura in cui ha chies

29 gennaio 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

6. Con la ricaduta è stata riconosciuta inabile in misura completa. Ne

discende che durante il relativo periodo non era neppure collocabile per il rimanente

25%, per il quale non aveva reperito un posto di lavoro.

7. Ne discende che il guadagno perso effettivo non ammontava a fr. 13’771.62

(vale a dire il 25% del salario assicurato presso I'__________), bensì al

doppio, vale a dire fr. 27'543.25. Quindi non vi sarebbe sovrindennizzo.

8. A ben vedere, inoltre, ai sensi dell'art. 23 cpv. 8 Oainf, il

guadagno assicurato avrebbe dovuto essere in ragione del 25% per il quale

lavorava, quello ritenuto in ordine di fr. 13'771.62, per la rimanenza del 25%,

per iI quale nel frattempo non aveva reperito un'attività lucrativa, pari al

10% del guadagno massimo assicurato (fr. 126'000.00), quindi nel caso di specie

ad ulteriori fr. 2'847.95 (fr. 126'000.00 x 25% x 10% x 330/365).

Si tenga presente che il sinistro è quello

occorso nel 2001 e non la ricaduta.” (doc. I).

1.10. CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,

per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.11. In data 19

giugno 2012 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie argomentazioni

ricorsuali (doc. VII).

Il

doc. VII è stato inviato a Helsana per conoscenza (doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’assicuratore ha effettuato

correttamente il calcolo del sovraindennizzo, in relazione al concorso fra le

indennità giornaliere LAINF e la rendita AI.

Giusta

l’art. 68 LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di

altre assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.

La

riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce

all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, op. cit., ad art. 68, n.

17).

A norma

dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie

assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente

diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le

prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in

base all’evento dannoso.

Vi è sovraindennizzo se le

prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato

è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le

spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di

reddito subìte da congiunti (cpv. 2).

Le prestazioni pecuniarie

sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le

rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e

dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e

per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto

del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).

L’art. 69

LPGA, come già era del resto il caso per l’art. 40 vLAINF, persegue lo scopo di

impedire il sovraindennizzo (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 69, n. 4; DTF

121 V 132).

Si é in

presenza di un sovraindennizzo quando le prestazioni corrisposte

all’interessato da parte d’assicuratori sociali diversi, lo pongono in una

situazione economica migliore rispetto a quella che sarebbe stata la sua se non

fosse sopraggiunto l’evento assicurato (A. Rumo-Jungo, op. cit., p. 236s.).

In questo

ordine di idee, l’art. 51 cpv. 3 OAINF precisa che il guadagno di cui

l’assicurato é presumibilmente privato corrisponde a quello da lui conseguibile

se non avesse subito il danno (determinante é, peraltro, il reddito lordo,

ovverosia il reddito esistente prima della deduzione dei premi e contributi

afferenti ad assicurazioni sociali - cfr. A. Maurer, op. cit., p. 538; Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 157).

Per

stabilire il guadagno a cui fa riferimento l’art. 51 cpv. 3 OAINF, è necessario

partire da una completa capacità lucrativa e dal corrispondente guadagno. Da

ciò, si devono, tuttavia, ancora detrarre gli introiti effettivamente realizzati

mettendo a frutto la parziale capacità lavorativa, rispettivamente, lucrativa.

Non vanno, invece, dedotti quegli introiti che l’assicurato potrebbe realizzare

valorizzando la sua residua capacità lavorativa, così come si deduce dal tenore

dell’art. 51 cpv. 3 seconda frase OAINF (“Si prende in considerazione il

reddito effettivamente realizzato”).

In particolare,

così come si evince dall’art. 68 LPGA, il divieto di sovraindennizzo si applica

se esiste concorso fra indennità giornaliere e una rendita (per quanto attiene

al diritto previgente, cfr. DTF 121 V 132 consid. 2b, 117 V 395 consid. 2b, 115

V 279 consid. 1c e riferimenti; A. Maurer, op. cit., p. 537; Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 156; cfr., pure, Messaggio 18 agosto 1976 del Consiglio

federale per una legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, cifra

403.34 ad art. 40 del disegno di legge).

Conformemente

alla giurisprudenza federale elaborata in relazione all’art. 40 vLAINF (cfr.

DTF 117 V 394) – valida comunque anche dopo l’entrata in vigore della LPGA –

per la determinazione del sovraindennizzo, si deve operare un calcolo globale.

Al

sistema del calcolo globale è attribuita la priorità rispetto al principio

della congruenza temporale.

Sapere se

le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase

LPGA), rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in

Considerandi

restituzione (art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta

la durata di percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).

Secondo la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente dopo la fine della

corresponsione delle indennità giornaliere.

Il

periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita

del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U

367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).

Sul tema

del sovraindenizzo vedi anche le recenti sentenze dell’Alta Corte 8C_43/2012

del 7 settembre 2012 e 9C_43/2012 del 12 luglio 2012.

2.3

In concreto,

essendo confrontati ad un concorso fra le indennità giornaliere LAINF e la

rendita di invalidità assegnata dall’AI, prestazioni entrambe riconosciute a

dipendenza delle conseguenze del danno alla salute riportato in occasione

dell’incidente della circolazione del 4 maggio 2001, tornano applicabili gli

articoli 68 e 69 LPGA (cfr. la dottrina e la giurisprudenza menzionate al

consid. 2.2.).

Il

periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio il 20 febbraio

2011.

e termina il 15 gennaio 2012, ovvero il periodo per il quale l’assicurazione

invalidità – sulla base della documentazione esaminata dal Servizio Medico

Regionale (SMR) – ha riconosciuto il peggioramento dello stato di salute (cfr.

doc. 24).

Per

quanto concerne “il guadagno di cui l’assicurato è stato

presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato” ai sensi

dell’art. 69 cpv. 2 LPGA, dalla decisione formale del 13

aprile 2012 si evince che l’assicuratore LAINF ha proceduto alla determinazione

dello stesso sulla base di quanto indicato dal datore di lavoro (cfr. doc. 22).

Dalla

notifica d’infortunio LAINF (doc. 22) emerge che l’assicurata nel 2011 avrebbe

conseguito, senza l'infortunio, un salario annuo lordo pari a fr. 15'232.25. Secondo

CO 1 iI guadagno di cui l'assicurata è stata presumibilmente privata durante il

periodo determinante giusta l’art. 51 cpv. 3 OAINF, ammonta così a fr. 13'771.62

(calcolato su 330 giorni).

L’insorgente

ha contestato l’importo preso in considerazione dall’assicuratore LAINF quale

guadagno presumibile senza l’infortunio, poiché a suo parere l’assicurata - che

prima della ricaduta lavorava in misura del 25% e per il restante 25% cercava

un’altra attività lucrativa – a seguito dell’inabilità lavorativa completa non

era più collocabile neppure per il rimanente 25%. Il salario assicurato va

dunque – a suo dire – raddoppiato (fr. 27'543.25), ciò che escluderebbe il

sovra-indennizzo (doc. 33, doc. I, pag. 2).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA non ritiene corretto il calcolo eseguito

dall’amministrazione, per le ragioni che seguono.

In primo

luogo va evidenziato che questo Tribunale, con la sentenza 34.2008.73 del 28

settembre 2009, confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_912/2009

dell’8 luglio 2010, aveva respinto la petizione promossa dall’assicurata nei

confronti del __________, che le aveva negato il versamento della rendita

d’invalidità LPP, a partire dal 1° aprile 2007, in quanto originava un caso di sovraindennizzo.

La sovrassicurazione

in quel caso era stata ammessa poiché, già senza la prestazione d’invalidità

LPP, la somma tra la rendita AI di fr. 8'604.--, la rendita LAINF di fr. 22'728

ed il reddito ragionevolmente esigibile di fr. 28'281 (corrispondente al

reddito da invalido fissato dall’Ufficio AI), pari a fr. 59'613.-- superava il

90% (fr. 51'137.--) del guadagno presumibilmente perso per la parte

obbligatoria e anche nel regime sovraobbligatorio i redditi computabili di fr.

59'613.-- erano superiori al 100% del salario annuo lordo che l’assicurata

avrebbe realizzato senza il danno alla salute. In entrambi i casi il calcolo

veniva eseguito su di un reddito da valido di fr. 56'819.--.

Nella

sentenza 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010 l’Alta Corte ha ricordato che secondo costante

giurisprudenza il guadagno presumibilmente perso consiste nel guadagno che la

persona assicurata avrebbe presumibilmente conseguito se non fosse intervenuto

l'evento assicurato (cfr. art. 69 cpv. 2 LPGA; SVR 2009 UV no. 17 pag. 65

consid. 5.2,8C_330/2008; DTF 126 V 468 consid. 4a pag. 471). Vi è in particolare un rapporto diretto con

il reddito da valido, non tuttavia con il guadagno assicurato (se non del tutto

casuale), il cui concetto giuridico è differente (SVR 2009 UV no. 17 pag. 65

consid. 5.2,8C_330/2008; Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed., art. 69 n. 16).

Nella

fattispecie l’assicurazione invalidità ha riconosciuto a RI 1 una rendita

intera dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e una mezza rendita dal 1°

gennaio 2007 sulla base di un reddito da valido di fr. 56'819.-- (doc.

3).

L’assicuratore infortuni CO

1.

con la decisione del 25 settembre 2008, ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 50% a far tempo dal 1°

aprile 2007, calcolata anche su un guadagno assicurato pari a fr. 56’819.--

(doc. 14).

È vero che l’assicurata,

dopo la decisione dell’assicuratore infortuni del 25 settembre 2008, ha ripreso l’attività lavorativa presso l’Ospedale __________ nella misura del

25% (doc. 22). Tuttavia, questo non significa che RI 1, se non fosse intervenuto

l'infortunio, non avrebbe lavorato ad una percentuale maggiore del 25%.

Nella

vertenza oggetto della decisione di questa Corte del 28 settembre 2009 (inc.

34.2008

), confermata dal Tribunale federale con sentenza 9C_912/2009 dell’8

luglio 2010, emergeva che l’assicurata non voleva lasciare il posto di lavoro

all’__________ al 25%, a favore di un impiego dalla resa economica maggiore,

per ragioni da ricondurre ai rischi di un fallimento del reinserimento in un

nuovo contesto lavorativo (sentenza 28 settembre 2009, pag.10).

Dalla medesima sentenza è emerso del resto che oltre alla percentuale di impiego

presso l’__________ (25%) l’assicurata ha comunque cercato, invano, un’attività

lavorativa per il rimanente 25%.

Nella sentenza 9C_912/2009 dell’8 luglio 2010, riferita a questo caso, l’Alta

Corte ha rilevato quanto segue:

“(…)

5.5.1

Il fatto che con l'assunzione di

un'occupazione sostitutiva al 75 % la ricorrente perderebbe giocoforza

l'attuale attività al 25 % nel settore pubblico, oltre che per le

considerazioni già espresse in precedenza, non è di alcun rilievo per il

calcolo del sovrindennizzo. Nel prescrivere il computo di un reddito che può

presumibilmente essere ancora conseguito, l'art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP 2

intende equiparare finanziariamente quegli assicurati parzialmente invalidi che

non sfruttano in maniera ragionevolmente esigibile la loro capacità lavorativa

residua a quelli che invece, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno,

realizzano effettivamente il reddito da invalido esigibile (DTF 134 V 64 consid. 4.1.1 pag. 69 con riferimento al Bollettino, edito

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, della previdenza

professionale n. 75 del 6 luglio 2004). Se pertanto, come si avvera in

concreto, l'assicurata non sfrutta in maniera ragionevolmente esigibile la sua

capacità residua, è a giusta ragione che il calcolo del sovrindennizzo tenga

unicamente conto del reddito presumibilmente realizzabile che in concreto coincide

con il reddito da invalida stabilito dall'AI. Ed è quanto ha correttamente

fatto la Corte cantonale. La perdita del reddito attuale conseguito

nell'attività di ausiliaria di pulizie esercitata al 25% non avrebbe pertanto

nessuna incidenza sul calcolo del sovrindennizzo che ha - giustamente - già

fatto astrazione di questo elemento di reddito (cfr. sopra, Fatti B).

In simili condizioni, alla

luce di quanto appena esposto, può rimanere aperta la questione se deve essere

considerato l’importo di fr. 56'819.--, calcolato sia in ambito

AI (quale reddito da valido) che LAINF (quale guadagno assicurato) oppure quello

proposto dal ricorrente di fr. 27'543.25 (il 50% del salario assicurato

presso l’__________), in quanto in entrambi i casi non è dato

un caso di sovraindennizzo. L'insorgente ha infatti percepito le prestazioni

LAINF di fr. 11'022.-- e AI di fr. 4'882.-- per un totale di fr. 15'904.--.

La

decisione su opposizione del 30 luglio 2012 deve quindi essere annullata nella

misura in cui ha chiesto all’assicurata il rimborso dell’importo di fr.

2'132.35.

2.4

Vincente in

causa, l’assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto a un'indennità per

ripetibili da mettere a carico dell’assicuratore LAINF resistente (cfr. art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster