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Decisione

35.2012.75

Assicuratore LAINF ha negato a ragione all'assicurato il diritto ad una rendita. Determinazione del reddito da invalido secondo DPL è corretto, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno

10 aprile 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.5

Nella

concreta fattispecie, è assodato e non oggetto di contestazioni tra le parti il

fatto che, dal profilo medico, RI 1 è abile al lavoro al 100% in attività

alternative adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali, come

valutato in occasione della visita medica di chiusura del 16 gennaio 2012

eseguita dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica (doc.

151).

Non

occorre quindi dilungarsi oltre su questo aspetto, ricordato che la questione

relativa alla ricaduta annunciata all’assicuratore infortuni in data 3 agosto

2012.

esula dalla presente vertenza e sarà oggetto di separata decisione.

2.6

Controversa

tra le parti è unicamente la questione relativa all’ammontare del reddito da invalido

dell’assicurato: secondo l’assicuratore infortuni, il reddito da invalido va

fissato, in applicazione delle DPL, in fr. 50'453, mentre, a mente del

patrocinatore del ricorrente, il reddito da invalido da utilizzare per il

raffronto dei redditi corrisponde a quanto effettivamente percepito

dall’assicurato nella sua attività presso la ditta __________ vale a dire fr.

46'800, che raffrontati al reddito da valido – incontestato – di fr. 53’381, darebbe

diritto ad una rendita del 12%.

2.6.1

Per quanto riguarda

il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui

criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V

472.

seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura i salari fondati su dati statistici

debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e

professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora

pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la

propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

2.6.2

Nel caso in

esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,

l'assicuratore LAINF ha ritenuto di non potere considerare la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, dato che egli, “sul

mercato generale del lavoro, è in grado di percepire un guadagno più elevato”

(doc. A).

A proposito dell’attività intrapresa dall’assicurato presso la

ditta __________, l’assicuratore infortuni ha rilevato che “in concreto, appare

prematuro parlare di rapporto stabile visto che l’assicurato sta ancora

assolvendo il periodo di introduzione. Ma anche se egli (e lo si spera) dovesse

venire assunto in pianta stabile, la __________ non può disattendere (pur

rallegrandosi del fatto che l’assicurato ha finalmente trovato un posto di

lavoro) che egli, sul mercato generale del lavoro, è in grado di realizzare un

salario più elevato rispetto a quello a lui oggi versato” (doc. A).

Il

patrocinatore del ricorrente ha contestato la conclusione alla quale è giunto

l’assicuratore infortuni, rilevando che “avantutto l’attività presso la __________

è un posto di lavoro che dovrebbe proseguire per tempo indeterminato. Questo

era il chiaro intendimento delle parti al contratto di lavoro”.

Inoltre,

secondo il legale, “ritenere, come vorrebbe la CO 1 nella sua decisione, che RI

1.

non pone a frutto la sua capacità al lavoro è circostanza di per sé oltremodo

improponibile. La differenza tra i due salari (quello concreto percepito e

quello calcolato sulla scorta delle DPL) è molto simile. La differenza si situa

abbondantemente all’interno di quella delle diverse attività reperite” (doc.

I).

Chiamato

dal TCA a fornire alcune precisazioni in merito all’attività dell’assicuratore,

la ditta __________, in data 5 novembre 2012, ha risposto:

"

Con la presente, come richiesto, vi comunico

quanto segue:

-

il signor RI 1 ha iniziato la sua attività

lavorativa presso di noi il 2 aprile 2012

-

egli lavora tuttora presso di noi

-

il salario corrisposto è di CHF 3'600.-- lordo

al mese per tredici mensilità

-

la sua occupazione è a tempo pieno ed

indeterminato (allegata copia contratto di lavoro).” (Doc. VI)

Alla luce delle risposte fornite dal datore di

lavoro, l’assicuratore LAINF, con scritto del 12 novembre 2012, ha ribadito che “la controparte potrebbe – com’è già stato ampiamente esposto – percepire un

reddito più cospicuo in confacente attività; non può perciò pretendere una

rendita dato che non rispetta i criteri giurisprudenziali in materia” (doc.

VIII).

Chiamato ad esprimersi, il TCA concorda con le

considerazioni espresse dall’assicuratore infortuni, che trovano conferma nella

giurisprudenza, anche molto recente, del Tribunale federale.

In una sentenza 8C_799/2012 del 15 gennaio 2013 -

concernente il caso di un assicurato, al quale l’assicuratore infortuni aveva

rifiutato il diritto alla rendita alla luce di un grado di invalidità del 7.7%

scaturito dal raffronto tra il reddito da valido, incontestato, di fr. 67'143 e

quello da invalido, contestato, di fr. 61'972 calcolato in base alle DPL, anziché,

come preteso dall’interessato, tenendo conto del salario da lui effettivamente

percepito, di fr. 57'055, ciò che avrebbe portato ad un grado di invalidità del

15% - l’Alta Corte, confermando quanto deciso dai primi giudici, ha ritenuto

corretto il modo di agire dell’assicuratore infortuni, considerando, da una

parte, che l’attività intrapresa dopo il danno alla salute non fosse

particolarmente stabile (al momento di emanazione della decisione l’assicurato,

non ancora venticinquenne, lavorava presso il nuovo datore di lavoro da un

anno, dapprima al 50% e “solo” da sei mesi nella misura del 100%) e ritenendo

che nello svolgimento della stessa egli non sfruttasse pienamente la sua

capacità di guadagno residua (esistendo sul mercato equilibrato del lavoro altre

attività, adeguate al suo stato di salute, nelle quali avrebbe potuto

conseguire un reddito superiore a quello effettivamente ottenuto nell’attività

svolta concretamente).

Al riguardo il Tribunale federale si è così

espresso:

"

(…)

4.3.1

Dem vermag der Versicherte nichts

Entscheidendes entgegenzusetzen. Namentlich kann in der Begründung der

Vorinstanz, wonach der ab 1. September 2010 in der Firma Y._______ bei einer 100%igen Erwerbstätigkeit erzielte Lohn nicht als massgebendes Invalideinkommen

herangezogen werden könne, da bei Erlass des Einspracheentscheides noch kein

besonders stabiles Arbeitsverhältnis vorgelegen habe und anderseits die

Tätigkeit - wiewohl hinsichtlich des gesundheitlichen Anforderungsprofils zwar

grundsätzlich geeignetes Einsatzgebiet darstellend - nicht die bestmögliche

Verwertung der verbliebenen Arbeitsfähigkeit gewährleiste, keine

Bundesrechtsverletzung erblickt werden. Vielmehr besteht kein Raum für das

Abstellen auf das tatsächlich erzielte Einkommen, wenn mit der zumutbaren Ausschöpfung

des noch vorhandenen Leistungspotenzials eine Rente zu vermeiden wäre. Der

relevante ausgeglichene Arbeitsmarkt (BGE 134 V 64

E. 4.2.1 S. 70 f. mit Hinweis) bietet zahlreiche Optionen an, die im

vorliegenden Fall behinderungsbedingt in Frage kämen. Es sprechen weder das

Alter noch andere Faktoren dagegen, dass der Versicherte seiner

Schadenminderungspflicht nachkommt und ein rentenausschliessendes Einkommen

erzielt (vgl. auch Urteil 8C_825/2011 vom 11. April 2012 E. 4.3.2, wo ein im

Verfügungszeitpunkt seit elf Monaten dauerndes Arbeitsverhältnis als nicht

besonders stabil qualifiziert wurde).”

In un’altra sentenza 8C_763/2009 del 7 aprile

2010, l’Alta Corte, confermando quanto già deciso da questo Tribunale nella

STCA 35.2009.14 del 27 luglio 2009, ha ritenuto corretto, nella quantificazione

del reddito da invalido di un assicurato, far capo ai dati delle DPL, anziché,

come preteso dal ricorrente, a quello da lui effettivamente percepito nella sua

attività di autista, intrapresa dopo il danno alla salute, considerando che l'interessato

non sfruttava in maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante

capacità di guadagno e che vi fossero altre attività esigibili

e maggiormente redditizie.

Il TF si è così espresso:

" (…)

Nella presente fattispecie, il reddito da valido determinato

dall'INSAI e ripreso dalla pronuncia cantonale impugnata non è contestato.

Unico oggetto litigioso resta in sostanza l'accertamento del reddito da

invalido posto a fondamento del calcolo d'invalidità, pacifico essendo

l'aspetto relativo all'esigibilità, per il ricorrente, di svolgere, nonostante

i postumi dell'infortunio, un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno e con

rendimento completo. L'interessato insiste affinché la determinazione del grado

d'invalidità avvenga sulla base di un reddito da invalido - effettivamente

conseguito nell'attività di autista presso la ditta T.________ SA - di fr.

44'200.-.

Questa tesi non può essere seguita. Come rettamente rilevato dalla

Corte cantonale, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel

diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di

ridurre il danno. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere

tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile

alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a

profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova

professione. Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita superiore se la

persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da limitarne

l'erogazione. Se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e

ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa e di guadagno residua, il

reddito da invalido va determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche

salariali, come risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari

(ISS), edita dall'Ufficio federale di statistica, oppure dalla documentazione

dell'INSAI relativa ai posti di lavoro (DPL). A tal proposito basta rinviare ai

considerandi dell'impugnata pronuncia.

Ritenendo nella fattispecie che il reddito effettivamente

conseguito nell'attività svolta per la ditta T.________ SA non potesse essere

ritenuto quale guadagno da invalido poiché l'interessato non sfruttava in

maniera completa e ragionevolmente esigibile la sua restante capacità di

guadagno, il primo giudice ha osservato che il reddito da invalido determinato

dall'INSAI era stato validamente fissato sulla base dei dati DPL. Il Tribunale

federale condivide questa valutazione. L'interessato non contesta né la scelta,

né la rappresentatività della documentazione in questione. Il giudizio

cantonale, che, tutelando la decisione querelata, quantifica in fr. 62'142.- il

reddito ipotetico da valido e in fr. 50'076.80 quello non meno ipotetico da

invalido e che giunge, raffrontando questi due valori, a rilevare un tasso di

invalidità arrotondato del 19%, merita pertanto conferma, mentre il ricorso, in

quanto infondato, dev'essere respinto.”

Questa

Corte, alla luce della giurisprudenza appena esposta, rileva che, nel caso di

specie, a prescindere dalla questione di sapere se l’attività intrapresa

dall’interessato può essere considerata o meno stabile (cfr. STF 8C_799/2012

del 15 gennaio 2013, sopra citata, nella quale l’Alta Corte non ha considerato

particolarmente stabile un’attività svolta da “solo” sei mesi nella misura del

100%; STF 8C_825/2011 dell’11 aprile 2012, consid. 4.3.2, in cui non è

stata considerata dal TF particolarmente stabile un’attività svolta da undici

mesi) – resta il fatto che, come verrà esposto qui di seguito,

per l’assicurato entrano in considerazione altre attività esigibili e

maggiormente redditizie, tali da escludere il diritto ad una rendita di

invalidità.

In tale

contesto, va in particolare ricordato che all’insorgente incombe l’obbligo di

ridurre il danno (cfr. STF 8C_763/2009 del

7.

aprile 2010 consid. 4; STF 8C_742/2008 del 17

marzo 2009 consid. 6.2.; DTF 123 V 230 consid. 3c; 117 V 275 consid. 2b).

In virtù

di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (cfr. STF 8C_742/2008

del 17 marzo 2009 consid. 6.2.; DTF 113 V 22 consid. 4b pag. 28 e sentenze ivi citate; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 296 segg.). Non è

quindi dato alcun diritto ad una rendita superiore se la persona interessata è

in grado di percepire un reddito tale da limitarne l'erogazione. Se la persona

interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la

capacità lavorativa e di guadagno residua, il reddito da invalido va

determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali, come

risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS), edita

dall'Ufficio federale di statistica, oppure dalla documentazione dell'CO 1

relativa ai posti di lavoro (DPL) (cfr. STF 8C_763/2009 del 7 aprile 2010).

In

concreto, come stabilito dall’assicuratore LAINF, vi sono altre attività, leggere

e adeguate, esigibili dal profilo medico, nelle quali l’interessato potrebbe

conseguire un reddito maggiore rispetto a quello concretamente percepito presso

il negozio di modellismo.

Dalla

documentazione agli atti emerge, infatti, che le attività di cui alle DPL sono leggere

e adeguate, in quanto rispettose delle limitazioni funzionali indicate dal dr.

Gehri nel rapporto della visita medica di chiusura del 16 gennaio 2012 (cfr.

doc. 151).

Dalle

schede “requisiti fisici” allegate ad ognuna delle DPL indicate

dall’amministrazione, infatti, emerge il carattere leggero ed essenzialmente

sedentario delle attività prescelte, le quali in ogni caso non implicano mai il

dover assumere la posizione inginocchiata, impossibile per l’interessato (cfr. doc.

XIII/bis).

Il TCA

non ha quindi motivo per dubitare della rappresentatività delle attività

indicate dall’amministrazione, la cui esigibilità, del resto, dal profilo

medico, non è stata contestata dal patrocinatore dell’insorgente adducendo

validi motivi di ordine medico, ma solo chiedendo in maniera generica di sapere

come potrebbe l’interessato svolgere determinate attività (cfr. doc. XV).

Inoltre,

dalla documentazione agli atti emerge che, nelle attività leggere adeguate di

cui alle DPL, il ricorrente presenta una capacità di guadagno maggiore rispetto

a quella concretamente realizzata alle dipendenze della ditta __________.

Di

conseguenza, risulta appropriato attenersi, per quanto concerne la

determinazione del reddito da invalido dell’assicurato, ai dati delle DPL (cfr.

STF 8C_742/2008 del 17 marzo 2009).

Per

determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato, l'assicuratore LAINF

resistente ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso cinque

aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai medesimi risulta che nelle

attività leggere che l'insorgente sarebbe in grado di esercitare tenuto conto

dei postumi infortunistici residuali, e meglio l’aiuto stampatore presso la __________,

l’aiuto orologiaio presso la __________, il raffilatore presso la __________ di

__________, il preparatore di cioccolata presso la __________ __________ di __________,

l’aiuto montatore elettricista presso la __________, i dipendenti di tali ditte

percepivano in media, nel 2012, un reddito annuo pari a fr. 50’453.00

(cfr. doc. XIII/bis).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale

dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti

presentati dall'assicurato, sul salario massimo e minimo, così come sul salario

medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta al doc. XIII/bis si evince che sono 43 i posti

di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 33’000.-- e a fr. 73’022.-- e infine che

quello medio è di fr. 51’128.--.

In

relazione all’esigenza di rappresentatività del reddito da invalido stabilito

in base alle DPL (cfr. DTF 129 V 472), il TCA osserva che il valore considerato

dall’assicuratore LAINF convenuto (fr. 50'453.--) è inferiore rispetto alla

media dei salari medi (fr. 51’128.--), ciò a tutto vantaggio dell’assicurato.

In

conclusione, accertato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano appieno le limitazioni funzionali descritte dal

medico dell’CO 1, il reddito da invalido è stato validamente determinato in

base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 50'453.00.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità

di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 50'453.-- al

reddito, incontestato, che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 53'381.-- (cfr. consid. 2.6.) - è

del 5.49%, arrotondato al 5% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121, consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41, come calcolato dall’assicuratore

infortuni.

Accertato

che il grado di invalidità non raggiunge la soglia minima del 10% fissata

dall’art. 18 cpv. 1 LAINF, l’amministrazione ha correttamente negato a RI 1 il

diritto alla rendita.

2.7

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle

tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3

cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Tenuto

conto di quanto già deciso da questa Corte nella sentenza 35.2011.74 del 16

aprile 2012, RI 1 deve essere considerato indigente.

Visto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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