35.2012.77
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29 gennaio 2013Italiano30 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2012.77
Data decisione, Autorità:
29.01.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_184/2013, 07.06.2013
Titolo:
Corretta attribuzione all'assicurata di una rendita di invalidità del 10% e di un'IMI del 10%,percentuale che tiene conto dei disturbi degenerativi già presenti e della probabile evoluzione futura verso un'artrosi post-traumatica della caviglia
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 36 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.77
cr
Lugano
29 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 agosto
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
agosto 2009, RI 1, nata nel 1953, ausiliaria di pulizie presso l’impresa di
pulizie __________ e quindi assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO
1, è stata vittima di un incidente della circolazione stradale (doc. 1),
riportando una frattura trimalleolare della caviglia sinistra (doc. 10).
In data
28 agosto 2009, ella è stata sottoposta ad un intervento di osteosintesi (doc.
8), mentre, in data 28 ottobre 2009, è stata effettuata la rimozione della vite
transindesmotica (doc. 14).
Dopo tale
intervento l’assicurata ha iniziato a lamentare dei disturbi al ginocchio
sinistro.
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 28 ottobre 2011,
l’assicuratore infortuni ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di
invalidità del 10% (cfr. doc. 110).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’interessata (cfr. doc. 112),
in data 17 agosto 2012, l’CO 1 - accogliendo parzialmente l’opposizione - ha
attribuito all’assicurata una rendita di invalidità del 10% e un’IMI del 10% (cfr.
doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 18 settembre 2012, RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1,
ha contestato la decisione con la quale l’assicuratore LAINF l’ha considerata
totalmente abile al lavoro in attività adeguate, rilevando come il suo stato di
salute la renda tuttora inabile al lavoro in qualsiasi attività.
Il
rappresentante legale ha quindi chiesto che vengano ripristinate le indennità
giornaliere e le prestazioni di cura medica a favore dell’interessata anche
dopo il 30 aprile 2011 o, subordinatamente, che le venga attribuita una rendita
di invalidità del 60% e un’IMI non inferiore al 30%.
Il
rappresentante ha, in particolare, contestato il parere dell’assicuratore
infortuni a proposito del fatto che la lesione del labbro acetabolare dell’anca
sinistra non sia in rapporto causale con l’infortunio del 16 agosto 2009,
rilevando come tale conclusione sarebbe contraddetta dal parere del dr. __________.
Il legale
ha poi indicato che, tenendo conto di tutte le problematiche che affliggono l’assicurata,
ella va considerata inabile al lavoro perlomeno nella misura del 70% anche in
attività adatte, come del resto ritenuto dall’Ufficio AI.
Infine,
il rappresentante della ricorrente ha considerato che l’IMI del 10% accordata
dall’assicuratore LAINF “non tiene conto dei postumi infortunistici sofferti
dalla signora RI 1 derivanti dalla lesione del labbro acetabolare e di tutte le
affezioni all’anca sinistra”, chiedendo che l’entità della stessa venga
“rivista sicuramente verso l’alto” (doc. I).
1.4. L’CO 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.5. In data 25
ottobre 2012, il rappresentante dell’assicurata ha chiesto che venga esperita
una perizia giudiziaria “volta a stabilire che la lesione acetabolare all’anca
sinistra e, più in generale, tutte le affezioni dell’anca sofferte dalla
signora RI 1 (fra cui il difetto di rotazione) sono riconducibili
all’infortunio del 16 agosto 2009” (cfr. doc. V).
Tale
scritto dell’assicurata è stato trasmesso all’assicuratore infortuni, per
conoscenza (doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è l’entità sia della rendita di invalidità, che dell’indennità per
menomazione dell’integrità spettanti all’assicurata.
2.3. Entità
della rendita di invalidità
2.3.1. Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.3.3
Nella
concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha
attribuito all’assicurata una rendita di invalidità del 10%. Esso ha in effetti
sostenuto che, svolgendo un’attività lavorativa adeguata al suo stato di
salute, la ricorrente potrebbe conseguire un reddito di fr. 40'950, che
raffrontato al reddito da lei percepito da valida presso la ditta __________ di
__________, di fr. 45'360, porta ad un grado di invalidità del 10%.
Il TCA
osserva che, nella fattispecie, l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, è
stata valutata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia generale e
della mano.
In
occasione della visita medica di chiusura del 1° marzo 2011, lo specialista in
questione, poste le diagnosi di “stato dopo incidente della circolazione con
frattura trimalleolare caviglia sinistra su infortunio del 16.8.2009; stato da osteosintesi
della frattura trimalleolare del 28.8.2009 (dott. __________, spec. ortopedia
FMH capo-clinica __________); stato da rimozione della vite trans sindesmotica
il 28.10.2009; diagnosi non di competenza __________ e con problematica insorta
due mesi dopo l’infortunio summenzionato: lesione del labbro acetabolare
dell’anca sinistra”, ha ritenuto lo stato di salute stabilizzato, considerando
l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di
ausiliaria di pulizie, ma pienamente abile al lavoro in attività adatte,
rispettose delle sue limitazioni funzionali, a partire dal 1° marzo 2011 (doc.
83).
A seguito
delle considerazioni dell’assicurata a proposito del carattere
post-infortunistico della lesione del labbro acetabolare, come ritenuto dal dr.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 94), il dr. __________, con apprezzamento medico del 27 giugno 2011, ha confermato la propria valutazione, ribadendo che “la patologia dell’anca sinistra non viene
riconosciuta come causa diretta post-infortunistica” (doc. 95).
A fronte
delle ulteriori contestazioni dell’assicurata a proposito della natura
post-infortunistica della frattura del labbro acetabolare sinistro (cfr., al
riguardo, il referto del dr. __________, medico generalista, doc. 115), l’assicuratore
LAINF ha sottoposto la questione al dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.
Con
apprezzamento medico del 24 luglio 2012, il dr. __________ ha integralmente
condiviso le considerazioni del dr. __________, ritenendo che l’assicurata, per
gli esiti della frattura alla caviglia sinistra e dei disturbi al ginocchio
sinistro, non sia più in grado di svolgere la precedente attività di ausiliaria
di pulizie, ma possa invece ancora esercitare un’attività sedentaria leggera,
principalmente in posizione seduta.
Quanto alle
problematiche all’anca sinistra, il dr. __________ ha concluso che, “secondo i
criteri di verosimiglianza preponderante, la lesione del labbro acetabolare
constatata è di origine degenerativa e non è stata aggravata strutturalmente
dall’incidente del 16 settembre 2009, ma ha potuto al massimo essere resa
sintomatica da esso, per un periodo limitato nel tempo, sicuramente non oltre
sei mesi dopo l’evento traumatico” (doc. 128).
Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal chirurgo
ortopedico dr. __________, a conferma di quanto già valutato dal dr. __________, possa
validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Lo specialista – dopo
avere ribadito la correttezza della valutazione del dr. __________ a proposito
delle conseguenze della frattura della caviglia sinistra e dell’edema del
condilo mediale al ginocchio sinistro - ha infatti spiegato in maniera chiara,
precisa e dettagliata le ragioni per le quali ha ritenuto, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, che le affezioni all’anca sinistra
dall’assicurata non siano in rapporto causale con l’infortunio, ma siano di
origine degenerativa.
Il dr. __________ ha
innanzitutto ricordato come queste lesioni siano “tipicamente degenerative”,
aggiungendo che nel caso dell’assicurata “esiste chiaramente un’anomalia della
conformazione ossea (…) sicuramente capace di spiegare la lesione del labbro
acetabolare constatata”, motivo per il quale, in presenza di “una conformazione
coxofemorale favorizzante per una lesione del labbro acetabolare, non c’è
bisogno di evocare un traumatismo all’origine di questa lesione” (doc. 128 pagg.
10-11).
Posta questa premessa, il
dr. __________ ha pure escluso che la lesione degenerativa del labbro
acetabolare sia stata peggiorata dall’infortunio subito dall’interessata, visto
che per procurarsi una lesione acetabolare o per peggiorare una lesione
preesistente a questo livello occorre un trauma “che provochi un meccanismo di
conflitto acuto, cioè un movimento di flessione forzata dell’anca”, ciò che nel
caso di specie non può ammettersi perché incompatibile “con le altre lesioni
elencate a livello della caviglia e del ginocchio sinistro, le quali implicano,
come detto, un appoggio assiale durante l’urto (quindi non una flessione
dell’arto inferiore sinistro) e una rettitudine del ginocchio (vedi lesione del
legamento collaterale mediale), posizione chiaramente non compatibile con una
flessione forzata concomitante dell’anca tale da poter ledere il labbro acetabolare”
(doc. 128 pag. 11).
A queste considerazioni di
ordine biomeccanico il dr. __________ ha poi aggiunto “l’assenza iniziale di
sintomatologia e soprattutto una sintomatologia considerata da tutti gli
specialisti non del tutto spiegabile dalla lesione labrale constatata” (doc.
128.
pag. 11).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate e convincenti, del dr. __________,
che non vengono smentite dal referto dell’11 settembre 2012,
prodotto in sede ricorsuale, nel quale il dr. __________
si è limitato ad indicare che prima dell’infortunio l’assicurata non soffriva
di problemi all’anca sinistra e che le tipiche alterazioni ossee anticipatorie
nelle lesioni degenerative del labbro acetabolare non figuravano nelle
radiografie del bacino e dell’anca sinistra del settembre 2010 (doc. B).
Come correttamente
indicato dall’assicuratore infortuni nella risposta di causa, il ragionamento
“post hoc, ergo propter hoc” non può permettere di riconoscere il nesso di
causalità.
Infine, il TCA non può, contrariamente a quanto
preteso in sede ricorsuale, considerare l’assicurata inabile al lavoro
perlomeno nella misura del 70% anche in attività adatte, come ritenuto
dall’Ufficio AI, visto che la valutazione eseguita dall’Ufficio AI prende in
considerazione anche l’analisi di disturbi di natura extra-infortunistica (come
le patologie all’anca), che non sono di competenza dell’assicuratore infortuni.
Di conseguenza, le conclusioni alle quali è
giunto l’Ufficio AI non possono valere automaticamente anche in ambito
infortunistico.
Pertanto,
alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro,
fornita dal dr. __________ e confermata dal dr. __________ - per i quali
l’assicurata sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa principalmente
sedentaria, così da risparmiare l’arto inferiore sinistro (cfr. doc. 149, p. 7)
- può validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Inoltre,
secondo questo Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla
salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul
mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.
Va qui rilevato che
specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di
servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente
assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e
che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi
(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo
ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.
È poi
utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate
possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice
non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti
esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.
In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;
VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).
Il Tribunale
federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza
nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42
del 21 giugno 2007, osservando:
"
8.2
Come rettamente rilevato dal Presidente del
Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in
posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta
in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività
semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi
(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato
dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già
ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste
un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità
lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza
DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).
Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato
o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente
offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir
eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi
fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.
482.
consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”
2.3.4
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Quanto al
reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2011, lavorando per la ditta __________, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 45’360 (fr. 22.50
x 42 x 48 sett., cfr. doc. 103).
Questo
dato, non contestato e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal
datore di lavoro (cfr. doc. 100), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.3.5
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha in particolare fissato i criteri da
adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato
sulla base dei salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
2.3.6
Nel caso in
esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente,
l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli
accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai
medesimi risulta che nelle attività leggere che la ricorrente sarebbe in grado
di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali - e meglio impiegata
controllo qualità presso la __________ di __________, aiuto orologiaia presso
la ____________________, impiegata alla logistica presso la ____________________,
la montatrice elettronica presso la ____________________, l’assistente alla
logistica presso la __________ di __________ - i dipendenti di tali ditte
percepivano in media, nel 2011, un reddito annuo pari a fr. 40'949.60
(cfr. doc. 103).
D’altro
canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale
dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti
presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario
medio.
In
effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 103 si evince che sono 32 i
posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo
ammontano, rispettivamente, a fr. 30’635.-- e a fr. 52’325.--, e infine che
quello medio è di fr. 40’083.--.
Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF
convenuto (fr. 40'949.60) è superiore del 2.12% rispetto alla media dei salari
medi (fr. 40’083).
In base
alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della
rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.
In
effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta
a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr.,
pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo
Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono
di principio tollerati scostamenti sino al 10%).
In
conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati
dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella
documentazione medica agli atti - il reddito da invalido è stato validamente
determinato in base alle DPL.
Esso
ammonta a fr. 40'949.60.
Decurtazioni
sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare
in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità
di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).
Il grado
di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 40'949.60 al
reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 45’360 (cfr. consid. 2.3.4.) - è del 9.72%,
arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Visto
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una
rendita di invalidità proprio del 10%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.4
Diritto
all’indennità per menomazione all’integrità
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.4.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel
caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, in un primo momento, sulla base
della valutazione del 1° marzo 2011 del dr. __________, ha negato all’assicurata
il diritto a un’IMI, in quanto ella non presenta un danno all’integrità del 5%
almeno.
In seguito, con la
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, tenuto conto del
parere del dr. __________, ha invece riconosciuto all’assicurata un’IMI del
10%.
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri
specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi
dall’apprezzamento del 24 luglio 2012 del dr. __________, il quale ha
rilevato che:
"
(…)
Rispetto ad un’eventuale IMI per gli esiti
infortunistici, è vero che lo stato radio-clinico constatato adesso non
corrisponde ad un tasso d’IMI raggiungendo la soglia indennizzabile del 5%.
Tuttavia, come ho detto, persiste una lieve
incongruenza sindesmotica, con così rischio di degenerazione artrosica
aumentato a medio-lungo termine. Vista la constatazione già ora di disturbi
degenerativi, ritengo che l’evoluzione verso un’artrosi postraumatica della
caviglia sinistra dalla signora RI 1 sia non soltanto possibile, ma anche
probabile.
Siccome per la fissazione del tasso d’IMI
bisogna anche prendere in considerazione le complicanze probabili nel futuro
dello stato sequelare constatato, ritengo, nella fattispecie, che sia adeguato
accordare ora per lo stato sequelare alla caviglia di sinistra della signora RI
1.
un’IMI del 10%, questo tasso corrispondendo, secondo la tabella 5 della CO 1,
a un tasso medio per un’artrosi di gravità intermedia dell’articolazione
tibiotarsica. Naturalmente la definizione di questo tasso adesso non pregiudica
un’eventuale revisione in futuro, a seconda dell’evoluzione poi constatata della
degenerazione artrosica.” (Doc. 128 pag. 9)
Il TCA concorda con questa
esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________ ha
motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di
menomazione durevole, tenuto conto dei disturbi degenerativi già presenti e
della probabile evoluzione futura verso un’artosi postraumatica della caviglia
sinistra, raggiunge il 10%.
In particolare va considerato che nella Tabella
delle menomazioni dell'integrità che figura all'Allegato 3 dell'OAINF il tasso
medio riconosciuto per un’artrosi di grado medio è del 10%.
Non può invece essere accolta la richiesta ricorsuale di rivedere
la percentuale dell’IMI verso l’alto, in misura non inferiore al 30%, per
tenere conto “dei postumi infortunistici sofferti dalla signora RI 1 derivanti
dalla lesione del labbro acetabolare e di tutte le affezioni dell’anca
sinistra” (doc. I).
Come ampiamente esposto in precedenza, infatti, il dr. __________
ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali i disturbi all’anca non
possono essere considerati di natura infortunistica (doc. 128).
Il TCA condivide queste considerazioni del medico __________ __________
dell’assicuratore infortuni.
Nella quantificazione dell’IMI è quindi a ragione che l’assicuratore
infortuni non ha tenuto conto di questo genere di problematiche.
Nella
misura in cui all’assicurata è stata riconosciuta un’IMI del 10%, la decisione
su opposizione del 17 agosto 2012 merita quindi di essere confermata.
2.5
Il
rappresentante dell’assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia
giudiziaria (cfr. doc. V).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Il TCA
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente
chiarita.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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