Lexipedia

Decisione

35.2012.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.3.3

Nella

concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha

attribuito all’assicurata una rendita di invalidità del 10%. Esso ha in effetti

sostenuto che, svolgendo un’attività lavorativa adeguata al suo stato di

salute, la ricorrente potrebbe conseguire un reddito di fr. 40'950, che

raffrontato al reddito da lei percepito da valida presso la ditta __________ di

__________, di fr. 45'360, porta ad un grado di invalidità del 10%.

Il TCA

osserva che, nella fattispecie, l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, è

stata valutata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia generale e

della mano.

In

occasione della visita medica di chiusura del 1° marzo 2011, lo specialista in

questione, poste le diagnosi di “stato dopo incidente della circolazione con

frattura trimalleolare caviglia sinistra su infortunio del 16.8.2009; stato da osteosintesi

della frattura trimalleolare del 28.8.2009 (dott. __________, spec. ortopedia

FMH capo-clinica __________); stato da rimozione della vite trans sindesmotica

il 28.10.2009; diagnosi non di competenza __________ e con problematica insorta

due mesi dopo l’infortunio summenzionato: lesione del labbro acetabolare

dell’anca sinistra”, ha ritenuto lo stato di salute stabilizzato, considerando

l’assicurata totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di

ausiliaria di pulizie, ma pienamente abile al lavoro in attività adatte,

rispettose delle sue limitazioni funzionali, a partire dal 1° marzo 2011 (doc.

83).

A seguito

delle considerazioni dell’assicurata a proposito del carattere

post-infortunistico della lesione del labbro acetabolare, come ritenuto dal dr.

__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. 94), il dr. __________, con apprezzamento medico del 27 giugno 2011, ha confermato la propria valutazione, ribadendo che “la patologia dell’anca sinistra non viene

riconosciuta come causa diretta post-infortunistica” (doc. 95).

A fronte

delle ulteriori contestazioni dell’assicurata a proposito della natura

post-infortunistica della frattura del labbro acetabolare sinistro (cfr., al

riguardo, il referto del dr. __________, medico generalista, doc. 115), l’assicuratore

LAINF ha sottoposto la questione al dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

Con

apprezzamento medico del 24 luglio 2012, il dr. __________ ha integralmente

condiviso le considerazioni del dr. __________, ritenendo che l’assicurata, per

gli esiti della frattura alla caviglia sinistra e dei disturbi al ginocchio

sinistro, non sia più in grado di svolgere la precedente attività di ausiliaria

di pulizie, ma possa invece ancora esercitare un’attività sedentaria leggera,

principalmente in posizione seduta.

Quanto alle

problematiche all’anca sinistra, il dr. __________ ha concluso che, “secondo i

criteri di verosimiglianza preponderante, la lesione del labbro acetabolare

constatata è di origine degenerativa e non è stata aggravata strutturalmente

dall’incidente del 16 settembre 2009, ma ha potuto al massimo essere resa

sintomatica da esso, per un periodo limitato nel tempo, sicuramente non oltre

sei mesi dopo l’evento traumatico” (doc. 128).

Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dal chirurgo

ortopedico dr. __________, a conferma di quanto già valutato dal dr. __________, possa

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Lo specialista – dopo

avere ribadito la correttezza della valutazione del dr. __________ a proposito

delle conseguenze della frattura della caviglia sinistra e dell’edema del

condilo mediale al ginocchio sinistro - ha infatti spiegato in maniera chiara,

precisa e dettagliata le ragioni per le quali ha ritenuto, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, che le affezioni all’anca sinistra

dall’assicurata non siano in rapporto causale con l’infortunio, ma siano di

origine degenerativa.

Il dr. __________ ha

innanzitutto ricordato come queste lesioni siano “tipicamente degenerative”,

aggiungendo che nel caso dell’assicurata “esiste chiaramente un’anomalia della

conformazione ossea (…) sicuramente capace di spiegare la lesione del labbro

acetabolare constatata”, motivo per il quale, in presenza di “una conformazione

coxofemorale favorizzante per una lesione del labbro acetabolare, non c’è

bisogno di evocare un traumatismo all’origine di questa lesione” (doc. 128 pagg.

10-11).

Posta questa premessa, il

dr. __________ ha pure escluso che la lesione degenerativa del labbro

acetabolare sia stata peggiorata dall’infortunio subito dall’interessata, visto

che per procurarsi una lesione acetabolare o per peggiorare una lesione

preesistente a questo livello occorre un trauma “che provochi un meccanismo di

conflitto acuto, cioè un movimento di flessione forzata dell’anca”, ciò che nel

caso di specie non può ammettersi perché incompatibile “con le altre lesioni

elencate a livello della caviglia e del ginocchio sinistro, le quali implicano,

come detto, un appoggio assiale durante l’urto (quindi non una flessione

dell’arto inferiore sinistro) e una rettitudine del ginocchio (vedi lesione del

legamento collaterale mediale), posizione chiaramente non compatibile con una

flessione forzata concomitante dell’anca tale da poter ledere il labbro acetabolare”

(doc. 128 pag. 11).

A queste considerazioni di

ordine biomeccanico il dr. __________ ha poi aggiunto “l’assenza iniziale di

sintomatologia e soprattutto una sintomatologia considerata da tutti gli

specialisti non del tutto spiegabile dalla lesione labrale constatata” (doc.

128.

pag. 11).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate e convincenti, del dr. __________,

che non vengono smentite dal referto dell’11 settembre 2012,

prodotto in sede ricorsuale, nel quale il dr. __________

si è limitato ad indicare che prima dell’infortunio l’assicurata non soffriva

di problemi all’anca sinistra e che le tipiche alterazioni ossee anticipatorie

nelle lesioni degenerative del labbro acetabolare non figuravano nelle

radiografie del bacino e dell’anca sinistra del settembre 2010 (doc. B).

Come correttamente

indicato dall’assicuratore infortuni nella risposta di causa, il ragionamento

“post hoc, ergo propter hoc” non può permettere di riconoscere il nesso di

causalità.

Infine, il TCA non può, contrariamente a quanto

preteso in sede ricorsuale, considerare l’assicurata inabile al lavoro

perlomeno nella misura del 70% anche in attività adatte, come ritenuto

dall’Ufficio AI, visto che la valutazione eseguita dall’Ufficio AI prende in

considerazione anche l’analisi di disturbi di natura extra-infortunistica (come

le patologie all’anca), che non sono di competenza dell’assicuratore infortuni.

Di conseguenza, le conclusioni alle quali è

giunto l’Ufficio AI non possono valere automaticamente anche in ambito

infortunistico.

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per

quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro,

fornita dal dr. __________ e confermata dal dr. __________ - per i quali

l’assicurata sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa principalmente

sedentaria, così da risparmiare l’arto inferiore sinistro (cfr. doc. 149, p. 7)

- può validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Inoltre,

secondo questo Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla

salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul

mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

Va qui rilevato che

specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di

servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente

assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e

che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi

(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo

ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il Tribunale

federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua giurisprudenza

nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha confermato la STCA 35.2007.42

del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato

o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

2.3.4

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Quanto al

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, RI 1, nel 2011, lavorando per la ditta __________, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 45’360 (fr. 22.50

x 42 x 48 sett., cfr. doc. 103).

Questo

dato, non contestato e desunto dalle informazioni fornite direttamente dal

datore di lavoro (cfr. doc. 100), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.3.5

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha in particolare fissato i criteri da

adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato

sulla base dei salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

2.3.6

Nel caso in

esame, per determinare il reddito ancora esigibile dall'insorgente,

l'assicuratore LAINF resistente ha compiuto in sede amministrativa degli

accertamenti presso cinque aziende ticinesi. L’CO 1 ha indicato che dai

medesimi risulta che nelle attività leggere che la ricorrente sarebbe in grado

di esercitare tenuto conto dei postumi infortunistici residuali - e meglio impiegata

controllo qualità presso la __________ di __________, aiuto orologiaia presso

la ____________________, impiegata alla logistica presso la ____________________,

la montatrice elettronica presso la ____________________, l’assistente alla

logistica presso la __________ di __________ - i dipendenti di tali ditte

percepivano in media, nel 2011, un reddito annuo pari a fr. 40'949.60

(cfr. doc. 103).

D’altro

canto, sempre in conformità alla giurisprudenza evocata sopra, l'assicuratore infortuni ha fornito informazioni sul numero globale

dei posti di lavoro che entrano in linea di conto alla luce degli impedimenti

presentati dall'assicurata, sul salario massimo e minimo, così come sul salario

medio.

In

effetti, dalla tabella prodotta in allegato al doc. 103 si evince che sono 32 i

posti di lavoro che entrano in considerazione, che i salari minimo e massimo

ammontano, rispettivamente, a fr. 30’635.-- e a fr. 52’325.--, e infine che

quello medio è di fr. 40’083.--.

Il TCA constata che il valore considerato dall’assicuratore LAINF

convenuto (fr. 40'949.60) è superiore del 2.12% rispetto alla media dei salari

medi (fr. 40’083).

In base

alla giurisprudenza federale, ciò non è però sufficiente per dubitare della

rappresentatività del reddito da invalido stabilito in base alle DPL.

In

effetti, in una sentenza U 594/06 del 26 aprile 2007, l’Alta Corte è pervenuta

a questa stessa conclusione trattandosi di una differenza dell’8% circa (cfr.,

pure, la STCA 35.2005.90 del 22 maggio 2006 consid. 2.9., in cui questo

Tribunale ha deciso di fare propria la prassi dell’CO 1 secondo la quale sono

di principio tollerati scostamenti sino al 10%).

In

conclusione - assodato che i cinque posti di lavoro segnalati

dall’amministrazione rispettano le limitazioni funzionali descritte nella

documentazione medica agli atti - il reddito da invalido è stato validamente

determinato in base alle DPL.

Esso

ammonta a fr. 40'949.60.

Decurtazioni

sul reddito da invalido stabilito in applicazione delle DPL non possono entrare

in linea di conto, considerato il sistema stesso su cui si fonda questa modalità

di fissazione del reddito (cfr. DTF 129 V 472, consid. 4.2.3).

Il grado

di invalidità della ricorrente - stabilito confrontando i fr. 40'949.60 al

reddito che ella avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 45’360 (cfr. consid. 2.3.4.) - è del 9.72%,

arrotondato al 10% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una

rendita di invalidità proprio del 10%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.4

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.4.5

Nel

caso di specie l’assicuratore LAINF resistente, in un primo momento, sulla base

della valutazione del 1° marzo 2011 del dr. __________, ha negato all’assicurata

il diritto a un’IMI, in quanto ella non presenta un danno all’integrità del 5%

almeno.

In seguito, con la

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF, tenuto conto del

parere del dr. __________, ha invece riconosciuto all’assicurata un’IMI del

10%.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri

specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi

dall’apprezzamento del 24 luglio 2012 del dr. __________, il quale ha

rilevato che:

"

(…)

Rispetto ad un’eventuale IMI per gli esiti

infortunistici, è vero che lo stato radio-clinico constatato adesso non

corrisponde ad un tasso d’IMI raggiungendo la soglia indennizzabile del 5%.

Tuttavia, come ho detto, persiste una lieve

incongruenza sindesmotica, con così rischio di degenerazione artrosica

aumentato a medio-lungo termine. Vista la constatazione già ora di disturbi

degenerativi, ritengo che l’evoluzione verso un’artrosi postraumatica della

caviglia sinistra dalla signora RI 1 sia non soltanto possibile, ma anche

probabile.

Siccome per la fissazione del tasso d’IMI

bisogna anche prendere in considerazione le complicanze probabili nel futuro

dello stato sequelare constatato, ritengo, nella fattispecie, che sia adeguato

accordare ora per lo stato sequelare alla caviglia di sinistra della signora RI

1.

un’IMI del 10%, questo tasso corrispondendo, secondo la tabella 5 della CO 1,

a un tasso medio per un’artrosi di gravità intermedia dell’articolazione

tibiotarsica. Naturalmente la definizione di questo tasso adesso non pregiudica

un’eventuale revisione in futuro, a seconda dell’evoluzione poi constatata della

degenerazione artrosica.” (Doc. 128 pag. 9)

Il TCA concorda con questa

esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________ ha

motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il grado di

menomazione durevole, tenuto conto dei disturbi degenerativi già presenti e

della probabile evoluzione futura verso un’artosi postraumatica della caviglia

sinistra, raggiunge il 10%.

In particolare va considerato che nella Tabella

delle menomazioni dell'integrità che figura all'Allegato 3 dell'OAINF il tasso

medio riconosciuto per un’artrosi di grado medio è del 10%.

Non può invece essere accolta la richiesta ricorsuale di rivedere

la percentuale dell’IMI verso l’alto, in misura non inferiore al 30%, per

tenere conto “dei postumi infortunistici sofferti dalla signora RI 1 derivanti

dalla lesione del labbro acetabolare e di tutte le affezioni dell’anca

sinistra” (doc. I).

Come ampiamente esposto in precedenza, infatti, il dr. __________

ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali i disturbi all’anca non

possono essere considerati di natura infortunistica (doc. 128).

Il TCA condivide queste considerazioni del medico __________ __________

dell’assicuratore infortuni.

Nella quantificazione dell’IMI è quindi a ragione che l’assicuratore

infortuni non ha tenuto conto di questo genere di problematiche.

Nella

misura in cui all’assicurata è stata riconosciuta un’IMI del 10%, la decisione

su opposizione del 17 agosto 2012 merita quindi di essere confermata.

2.5

Il

rappresentante dell’assicurata ha chiesto che venga esperita una perizia

giudiziaria (cfr. doc. V).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Il TCA

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente

chiarita.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster