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Decisione

35.2012.80

Ricorso in tedesco di una cittad.UE che conosce insuff.l'ital.(art.76 cpv.7 Reg.CEE 883/2004) c/ una dec.su oppos.in ital.accolto. Rinvio atti all'assic.LAINF per emanare dec.su opp.in ted. indip.dall

28 novembre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

5.3

En l'espèce, le recours à l'autorité cantonale, s'il contient bien des

conclusions, est motivé de manière très sommaire. Le recourant s'est en effet

borné à se référer à un avis médical selon lequel son invalidité était de 80

pour cent et à demander une expertise judiciaire. La question de savoir si

cette motivation répond aux exigences requises n'a pas besoin d'être tranchée

maintenant. En déclarant d'emblée que le recours devait être rédigé en langue

française, le juge instructeur a donné au recourant une information inexacte.

Cette information était susceptible d'entraver le principe de l'effectivité

garanti par l'art. 20bis de la convention. Le mandataire du recourant, qui

affirmait ne pas connaître le français, aurait pu éventuellement compléter son

recours en langue allemande (ou dans une des langues des anciennes nations de

la RSF de Yougoslavie) s'il n'avait pas été induit en erreur par l'injonction

selon laquelle il ne pouvait procéder qu'en langue française. Il ne saurait dès

lors pâtir d'une information inexacte (art. 9 Cst.).

6.

Dans

ces conditions, il convient d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la

cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Si celle-ci estime que le

recours ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 61 let. b LPGA, elle

impartira préalablement un nouveau délai au recourant pour y remédier, en lui

rappelant la teneur de l'art. 20bis de la Convention. (…)”;

- i

nuovi Regolamenti 883/2004 (RB) e 987/2009 (RA) sostituiscono i Regolamenti

1408/71 e 574/42 e sono applicati negli Stati membri dell'UE dal 1° maggio 2010. In Svizzera i nuovi Regolamenti sono in vigore dal 1° aprile 2012;

- l’art.

76 cpv. 7 del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che:

“Le

autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non

possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo

fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro,

riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, a norma

dell’art. 290 del trattato.”;

- nella

presente fattispecie la decisione formale del 1° febbraio 2012 (cfr. Doc.

VIII1), l’opposizione dell’8 febbraio 2012 e lo scritto del 4 aprile 2012 della

CO 1 sono state redatte in lingua tedesca, ragione per cui questo Tribunale

ritiene che anche la decisione su opposizione avrebbe dovuto essere redatta in

quella lingua, indipendentemente dalla lingua utilizzata presso l’autorità

cantonale di ricorso.

Visto lo

scopo della procedura di opposizione, ai sensi dell’art. 52 LPGA, che è in

definitiva quello di sgravare i Tribunali (cfr. STF C 273/06 del 25 settembre

2007; SVR 2005 AHV Nr. 9; STFA C 119/05 del 15 settembre 2005; STCA 38.2007.56

del 5 novembre 2007; STCA 38.2005.62 del 28 novembre 2005), è infatti

essenziale che gli assicurati comprendano perfettamente i motivi per i quali la

decisione iniziale viene confermata dall’amministrazione, se del caso dopo

avere compiuto ulteriori accertamenti (cfr. art. 42 e 43 LPGA).

Avendo

emesso la decisione su opposizione in lingua italiana, secondo il TCA, la CO 1

ha violato il principio della buona fede (cfr. art. 9 Cost. fed.) che protegge,

tra l’altro, il cittadino da comportamenti contradditori dell’amministrazione

(cfr STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF 9C_623/2007 del 26 settembre 2008;

STF 8C_275/2012 del 12 luglio 2012; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009).

Del

resto l’Alta Corte in una sentenza U 270/03 del 9 febbraio 2005, a proposito dell’INSAI, ha sottolineato che “quale istituto operante a livello federale, deve

padroneggiare tutte le lingue ufficiali (cfr. consid. 1 non pubblicato in RAMI

2002 no. U 460 pag. 415 con riferimenti)”;

- lo

scritto del 7 agosto 2012 oltre che alla Sezione delle assicurazioni sociali

del Tribunale amministrativo del Canton __________ era indirizzato pure alla

Direzione della CO 1 (cfr. Doc. I), la quale avrebbe potuto e dovuto effettuare

lei stessa la traduzione ancora prima della scadenza del termine per contestare

la decisione su opposizione (sul tema cfr. STF I 657/06 del 4 ottobre 2007,

consid. 2.1.);

- alla

luce di quanto appena esposto la decisione su opposizione del 19 luglio 2012

deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati alla CO 1 affinché emetta la

decisione su opposizione in lingua tedesca;

- un

eventuale nuovo ricorso presso il TCA dovrà rispettare i presupposti dell’art.

3 Lptca secondo cui:

“L'atto

di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere:

a)

una copia della decisione impugnata;

b)

una concisa esposizione dei fatti;

c)

una breve motivazione;

d)

le conclusioni del ricorrente.”

Al riguardo

si ricorda infine che, secondo l’art. 28 cpv. 1 Lptca, “quando il Giudice

ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria

chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un

patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore

d'ufficio”.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto e la

decisione su opposizione del 19 luglio 2012 è annullata.

§ Gli atti

sono rinviati alla CO 1 affinché emetta la decisione su opposizione in lingua

tedesca;

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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