35.2012.83
Dal cumulo della rendita LAINF e delle indennità giornaliere AI non risulta alcun sovraindennizzo.L'assicurato non deve quindi restituire all'assicuratore LAINF quanto ricevuto nel periodo contestato,
13 maggio 2013Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.83
Data decisione, Autorità:
13.05.2013, TCA
Titolo:
Dal cumulo della rendita LAINF e delle indennità giornaliere AI non risulta alcun sovraindennizzo.L'assicurato non deve quindi restituire all'assicuratore LAINF quanto ricevuto nel periodo contestato, indicato nella decisione impugnata
RENDITA D'INVALIDITÀ TRANSITORIA
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
SOVRAINDENNIZZO
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 18 LAINF
art. 19 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 68 LPGA
art. 69 LPGA
art. 30 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.83
cr/DC/sc
Lugano
13 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
settembre 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
agosto 1973, RI 1, nato nel 1956, è rimasto vittima di un infortunio alla mano
sinistra. Nel 2005, a seguito di una ricaduta, egli è stato sottoposto ad un
intervento di neurolisi del nervo mediano al polso sinistro, neurolisi del
nervo ulnare al canale di Guyon e neurolisi del ramo palmare comune per D3-D4
mano sinistra (doc. 124, 130 - fasc. 1).
L’assicuratore
infortuni ha assunto il caso e ha regolarmente corrisposto le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con comunicazione del 14 aprile
2010, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di
corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a far tempo dal 1° giugno
2010 (doc. 177 – fasc. 2).
Con decisione
formale del 30 giugno 2010, cresciuta incontestata in giudicato, l’assicuratore
infortuni ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita di invalidità del 20%
a decorrere dal 1° giugno 2010, aggiungendo che “in base all’apprezzamento
medico non può ancora essere stabilito con sicurezza se siamo in presenza di un
danno duraturo e importante all’integrità fisica. Una nuova valutazione è
prevista nel corso del mese di novembre 2010” (doc. 187 – fasc. 2).
Dopo la
visita medica __________ del 21 gennaio 2011 (doc. 196 – fasc. 2), con
decisione del 2 febbraio 2011, cresciuta incontestata in giudicato, a RI 1, per
Fatti
i postumi residuali del sinistro assicurato, è stata assegnata un’indennità per
menomazione all’integrità del 5% (doc. 198 – fasc. 2).
Nel
frattempo, avendo l’assicurato formulato una richiesta di prestazioni per
adulti all’Ufficio AI, con progetto di decisione del 15 ottobre 2010 (doc. 189
– fasc. 2), poi confermato con decisione del 16 dicembre 2010, cresciuta
incontestata in giudicato, l’amministrazione ha attribuito a RI 1 una rendita
intera di invalidità dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010, poi soppressa a
partire dal 1° luglio 2010 ritenuto che sfruttando la sua residua capacità
lavorativa del 100% nello svolgimento di attività adeguate, rispettose delle
sue limitazioni funzionali, l’interessato avrebbe subito un discapito economico
del 20%, insufficiente per continuare a beneficiare di una rendita di
invalidità (doc. 195 – fasc. 2).
1.3. Dopo essere
venuto a conoscenza del fatto che RI 1, in ambito AI, era stato posto al beneficio di provvedimenti di integrazione professionale a decorrere dal 28
novembre 2011, l’assicuratore LAINF, con decisione del 26 giugno 2012, ha comunicato all’assicurato, in applicazione dell’art. 30 OAINF, la sospensione del pagamento
della rendita dal 1° luglio 2012, chiedendo altresì il rimborso della rendita,
non dovuta e quindi riscossa indebitamente, corrispostagli dal mese di novembre
2011, pari a fr. 3'356.90 (doc. 203 – fasc. 2).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 206, 210
e 216 – fasc. 2), l’assicuratore LAINF, in data 14 settembre 2012, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 217 – fasc. 2).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 15 ottobre 2012, RI 1, sempre patrocinato dalla RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione dell’amministrazione, ritenuto che “la rendita erogata
con decisione del 30 giugno 2010 non è e neppure avrebbe dovuto essere una
rendita transitoria”. La patrocinatrice del ricorrente ha infatti precisato
che, al momento in cui l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una rendita
intera dal 1° dicembre 2009 al 30 giugno 2010, lo stesso Ufficio AI non ha
valutato in maniera particolare l’eventuale diritto dell’assicurato a
provvedimenti professionali, ritenendo “evidentemente che nella situazione
specifica, ritenuto anche una capacità lavorativa totale in attività adeguate,
non vi erano misure professionali in grado di migliorare la capacità al
guadagno dell’assicurato”.
Pertanto,
la rappresentante dell’interessato ha concluso che “appare evidente che al
momento dell’erogazione della rendita di invalidità da parte della CO 1 le
premesse dell’art. 19 LAINF per l’erogazione di una rendita ai sensi dell’art.
18 LAINF (nessun miglioramento dalla cura medica e provvedimenti professionali
AI terminati) erano adempiute”.
Ritenuto
che dal cumulo della rendita LAINF e dell’indennità giornaliera AI non risulta
un sovraindennizzo ai sensi dell’art. 69 LPGA, la patrocinatrice del ricorrente
ha quindi concluso che la rendita LAINF vada versata cumulativamente alle
indennità giornaliere dell’AI (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In data 20
novembre 2012, la patrocinatrice del ricorrente ha ribadito le contestazioni
ricorsuali, sottolineando che l’art. 30 OAINF trova applicazione solo nei casi
in cui la rendita e le indennità giornaliere vengono versate a seguito dello
stesso evento assicurato. Nel caso di specie, posto che i provvedimenti
professionali dell’AI sono stati accordati a seguito dell’insorgenza di una
patologia psichiatrica extra-infortunistica, a mente della patrocinatrice
dell’assicurato non trova applicazione l’art. 30 OAINF bensì l’art. 68 LPGA
(doc. V).
1.7. Con scritto
del 4 dicembre 2012, l’assicuratore LAINF ha ribadito la propria posizione,
contestando le allegazioni di controparte (doc. VII).
Lo scritto
dell’assicuratore infortuni è stato trasmesso all’assicurato (doc. VIII), per
conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicurato deve
restituire o meno le prestazioni ricevute dall’assicuratore LAINF dal 28
novembre 2011 al 30 giugno 2012, periodo durante il quale egli ha pure
beneficiato di indennità giornaliere da parte dell’Assicurazione Invalidità.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
Secondo
gli artt. 19 cpv. 3 e 30 cpv. 1 OAINF, se dalla continuazione della cura medica
non si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute
dell’assicurato e la decisione dell’AI riguardante l’integrazione professionale
è presa solo più tardi, è assegnata provvisoriamente una rendita a partire
dalla fine della cura medica; tale rendita è calcolata in base all’incapacità
di guadagno esistente in quel momento.
A
proposito della rendita transitoria ex art. 30 OAINF, la giurisprudenza
ha precisato che essa deve essere fissata secondo il metodo ordinario del
raffronto dei redditi. La graduazione ha luogo, in questo caso, prima
dell’eventuale esecuzione di misure reintegrative. A questo momento entra in
considerazione solo l’attività che può essere ragionevolmente esatta
dall’assicurato non ancora reintegrato, ritenuta una situazione equilibrata del
mercato del lavoro (DTF 129 V 283, consid. 4.3 e 116 V 246 consid. 3a).
2.4. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.5. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde
ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.
270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.6
Nella
concreta evenienza, dalle tavole processuali emerge che l’assicuratore
infortuni convenuto ha dichiarato stabilizzate le condizioni di salute
dell’assicurato a decorrere dal 1° giugno 2010 (cfr. doc. 177 – fasc. 2),
ponendo pertanto fine alle prestazioni di corta durata in ossequio all’art. 19
cpv. 1 LAINF.
Ciò è
stato ribadito con la decisione del 30 giugno 2010, nella quale l’assicuratore
LAINF, tenuto conto dei soli postumi infortunistici, ha calcolato il grado di
invalidità dell’assicurato, sottolineando che “l’ipertensione arteriosa
trattata, il diabete mellito tipo II e i disturbi al rachide cervicale sono
affezioni non in relazione con l’infortunio assicurato. Lo stato
ansioso-depressivo non è da mettere in relazione causale adeguata con il
sinistro. Questi disturbi vanno annunciati alla competente assicurazione
(malattia e AI) e non sono stati presi in considerazione per la valutazione del
grado di invalidità” (doc. 187).
Questa
decisione, non contestata dal ricorrente - il quale non fa del resto neppure
valere alcun elemento oggettivo da cui dedurre che da ulteriori misure
terapeutiche ci si sarebbe potuto ancora attendere un miglioramento notevole
del suo stato di salute (cfr. doc. I) - trova il proprio fondamento nel referto
relativo alla visita medica del 29 marzo 2010 del dr. __________, specialista
in chirurgia ortopedica, che vanta un ampia esperienza in materia di medicina
infortunistica e assicurativa (doc. 176 – fasc. 2) e che può essere condiviso
da questo Tribunale.
Con
decisione del 30 giugno 2010, l’assicuratore LAINF, per i soli postumi
infortunistici, ha quindi attribuito all’interessato una rendita di invalidità
del 20%, precisando che “la nostra decisione si fonda sugli articoli 16, 7 e 8
della legge federale sulla parte generale del diritto alle assicurazioni
sociali (LPGA)” (doc. 187 – fasc. 2).
Il TCA
evidenzia che in nessun momento l’assicuratore LAINF ha designato come
transitoria la rendita di invalidità attribuita all’assicurato con la decisione
del 30 giugno 2010, né ha mai indicato, quale base legale, l’art. 30 OAINF.
È solo al
momento di emanazione della decisione del 26 giugno 2012 e della decisione su
opposizione del 14 settembre 2012, qui impugnata, che l’assicuratore infortuni,
“richiamati gli art. 30 cpv. 1 OAINF e 25 cpv. 1 LPGA, ha sospeso il versamento
della rendita di invalidità con il 1.7.2012 e chiesto la restituzione delle
prestazioni versate a torto dal 28 novembre 2011 al 30 giugno 2012”, sottolineando come, a norma “dell’art. 30 cpv. 1 lett. a OAINF, il diritto alla rendita
transitoria si estingue al momento della nascita del diritto ad un’indennità
giornaliera dell’AI” (cfr. doc. B).
Questo
Tribunale ritiene pertanto che, con l’emanazione della decisione del 30 giugno
2010, l’assicuratore LAINF abbia posto l’interessato al beneficio di una
rendita ordinaria di invalidità del 20%.
Del
resto, come correttamente indicato dallo stesso assicuratore infortuni nella
decisione su opposizione impugnata, “a giusta ragione nessuno pretende che nel
giugno 2010 vi erano degli elementi che potevano indurre la CO 1 a prevedere che l’AI dopo mesi avrebbe deciso di disporre delle misure professionali e di
conseguenza avrebbe versato l’indennità giornaliera. Fra l’altro l’agire
dell’AI è motivato dal fatto che l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni in quanto sofferente di disturbi psichici” (doc. B).
Non vi
era quindi ragione alcuna per assegnare all’assicurato, a quel momento (nel
giugno 2010), una rendita di invalidità transitoria.
Sul tema
del diritto alla rendita transitoria ex art. 19 LAINF e art. 30 OAINF, nel
commentario di Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in : SBVR, 2ème éd., no 153 p. 895, si legge, in particolare, che:
"
(…)
Cependant, à côté de ces rentes dites “permanentes”,
il est possible d’allouer une rente transitoire. Celle-ci permet à
l’assureur-accidents, lorsqu’il n’est pas encore en mesure de fixer
définitivement le degré d’invalidité de l’assuré, parce que
l’assurance-invalidité n’a pas encore pris de décision concernant la réadaptation,
de verser néanmoins une rente d’invalidité à l’assuré sans attendre le résultat
d’une éventuelle réadaptation (art. 19 al. 3 LAA et art. 30 OLAA). Le droit à
cette prestation temporaire cesse, notamment, avec la décision négative de
l’assurance-invalidité concernant la réadaptation professionnelle,
singulièrement au moment où elle devient exécutoire.”
Ora, nel caso di specie, come sopra esposto, la rendita riconosciuta
dall’CO 1 con la decisione del 30 giugno 2010 non era una rendita temporanea,
bensì una rendita ordinaria, motivo per il quale l’assicuratore LAINF non era
legittimato con la decisione del 26 giungo 2012 e la successiva decisione su
opposizione del 14 settembre 2012 a sospendere il versamento della stessa sulla
base dell’art. 30 cpv. 1 OAINF.
D’altronde,
a titolo abbondanziale, il TCA sottolinea che anche volendo, per pura ipotesi,
ritenere, come preteso dall’CO 1, che con la decisione del 30 giugno 2010 l’assicuratore
LAINF, pur non avendolo indicato espressamente, intendesse implicitamente attribuire
all’interessato una rendita di invalidità transitoria – considerato che in data
19.
giugno 2009 l’assicurato aveva pure presentato una domanda di prestazioni
AI, chiedendo segnatamente, oltre alla corresponsione di una rendita, anche
l’esecuzione di provvedimenti di riformazione professionale (cfr. doc. 1-6 inc.
32.2013
) e che, al momento di emanazione della decisione di rendita da parte
dell’CO 1, l’Ufficio AI non si fosse ancora espresso riguardo ad eventuali
misure reintegrative - si dovrebbe comunque concludere che ogni incertezza sia
cessata con l’emanazione da parte dell’Ufficio AI della decisione del 16
dicembre 2010, cresciuta in giudicato, con la quale l’amministrazione non ha disposto
dei provvedimenti professionali, ma ha attribuito all’interessato una rendita
intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° dicembre 2009
e il 30 giugno 2010 (cfr. doc. 53-54 inc. AI 32.2013.28).
Dall’esame
dell’incarto AI risulta, infatti, che nonostante nella “proposta per il medico
SMR” del 22 marzo 2010 il funzionario incaricato abbia espressamente indicato
che “con scritto del 12.03.2010 laCO 1 chiede di valutare provvedimenti
professionali. (…)” (cfr. doc. 43-1 inc. AI 32.2013.28), il dr. __________ del
SMR, nel rapporto medico del 26 agosto 2010, non ha ritenuto opportuno
sottoporre l’assicurato a misure di reintegrazione professionale, ma si è
limitato ad indicare che “per i limiti funzionali vedi visita medica del
29.3.2010
della CO 1 e EFL del 2010 sempre agli atti CO 1. Non vi sono
limitazioni funzionali ulteriori per le patologie extrainfortunistiche” (doc.
49-2 inc. AI 32.2013.28).
Il fatto
che solo in un secondo momento, a seguito di una nuova richiesta di prestazioni
presentata dall’assicurato nel mese di maggio 2011 - motivata dall’insorgenza
di una patologia psichiatrica invalidante, attestata dalla psichiatra curante
(cfr. doc. 55 e doc. 56 inc. AI 32.2013.28) – RI 1 sia stato posto dall’Ufficio
AI al beneficio di provvedimenti professionali, non può giustificare, come
preteso a torto dall’CO 1, la trasformazione della rendita ordinaria di
invalidità accordata dall’assicuratore LAINF il 30 giugno 2010 in rendita transitoria.
Il
riconoscimento dei provvedimenti professionali, infatti, è stato accordato a
seguito della valutazione del dr. __________ del SMR, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, il quale - diversamente da quanto valutato dal dr. __________
nel rapporto medico del 26 agosto 2010 (doc. 49 inc. AI 32.2013.28) - nel
rapporto peritale del 28 settembre 2011, dopo avere posto le diagnosi di
“depressione ricorrente, attuale episodio lieve; disturbo da attacchi di
panico”, ha espressamente ritenuto opportuno mettere l’interessato al beneficio
di misure integrative. Il dr. __________ ha rilevato che:
"
(…)
motivazione della nuova domanda AI del 6 maggio
2011.
è patologia essenzialmente psichiatrica, non valutata in precedenza.
L’A. descrive oggi, rispettivamente è certificata
dalla psichiatra curante, una storia di depressione ricorrente rispettivamente
di aspetti ansiosi e che lasciano intuire una sindrome da attacchi di panico.
Tale condizione appare essere insorta in modo del tutto indipendente rispetto
agli infortuni.
Dal lato lavorativo, secondo la psichiatra
curante, è giustificata un’inabilità totale dal 30 marzo 2011. Sta di fatto che
l’assicurato dichiara di cercare un lavoro e allo stesso tempo si sente
svogliato, per usare la sua parola, o meglio, comprende che senza un aiuto come
un adeguato accompagnamento non riesce da solo a trovare un’occupazione
confacente ai limiti funzionali somatici. Non vuole rimanere da solo, si sente
senza uno scopo. Nel momento in cui è ventilata la possibilità che l’UAI possa
intervenire nella sua riattivazione, il suo umore si ravviva e si rende subito disponibile
al tentativo.
Dopo colloquio con la curante, dr.ssa __________,
il 19 settembre 2011, si concorda che tali misure potranno partire da ottobre e
dovranno avere inizialmente lo scopo del ripristino della resistenza
psicofisica con l’obiettivo finale di raggiungere una funzionalità di almeno il
50% di rendimento nell’arco dei prossimi sei mesi in attività semplici,
adeguate ai limiti somatici. L’assicurato si dedica regolarmente alle pulizie
di casa e a lavori di portineria.”
(Doc. 718 inc. 32.2013.28).
Stante
quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi che, contrariamente a quanto
preteso dall’assicuratore infortuni, l’assicurato abbia diritto di beneficiare
della rendita di invalidità LAINF anche dopo il 28 novembre 2011, data a
partire dalla quale egli ha pure beneficiato di indennità giornaliere da parte
dell’Assicurazione Invalidità.
In tale
ambito, occorre tuttavia verificare che il cumulo delle indennità giornaliere
AI e della rendita LAINF non porti ad un sovraindennizzo.
2.7
Giusta l’art.
68.
LPGA, le indennità giornaliere sono cumulabili con le rendite di altre
assicurazioni sociali, salvo sovraindennizzo.
La
riserva relativa al sovraindennizzo, contemplata all’art. 68 LPGA, si riferisce
all’ordinamento ancorato all’art. 69 LPGA (U. Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 68, n. 17).
A norma
dell’art. 69 cpv. 1 LPGA, il concorso di prestazioni delle varie
assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente
diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le
prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in
base all’evento dannoso.
Vi è sovraindennizzo se le
prestazioni sociali legalmente dovute superano il guadagno di cui l’assicurato
è stato presumibilmente privato in seguito all’evento assicurato, incluse le
spese supplementari provocate dallo stesso evento ed eventuali diminuzioni di
reddito subite da congiunti (cpv. 2).
Le prestazioni pecuniarie
sono ridotte dell’importo del sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le
rendite dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e
dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli assegni per grandi invalidi e
per menomazione dell’integrità. Per le prestazioni in capitale è tenuto conto
del valore della corrispondente rendita (cpv. 3).
Sapere se
le indennità giornaliere vanno ridotte (art. 69 cpv. 3 prima frase LPGA),
rispettivamente, se quelle versate di troppo possono essere richieste in restituzione
(art. 25 LPGA), va stabilito in base ad un conto globale per tutta la durata di
percezione delle indennità giornaliere (DTF 117 V 394 consid. 3b).
Secondo
la RAMI 2000 U 376, p. 182, il calcolo globale deve essere operato unicamente
dopo la fine della corresponsione delle indennità giornaliere.
Il
periodo di computo determinante per il calcolo globale ha inizio con la nascita
del diritto all'indennità giornaliera (STFA del 21 marzo 2003 nella causa S., U
367/01, consid. 6 e STFA dell'8 novembre 1991 nella causa G., U 15/91).
In sede
ricorsuale, la patrocinatrice dell’assicurato ha ritenuto che, nel caso di
specie, non si verifichi alcun sovraindennizzo, posto che dal cumulo della
rendita LAINF (fr. 472.80 mensili, pari a fr. 5'673.60 annui) e delle indennità
giornaliere AI (fr. 124 al giorno, pari a fr. 45'260 annui) si ottiene un
ammontare di fr. 50'933.60 “ben al di sotto del guadagno perso dell’assicurato”,
corrispondente a fr. 60'398 (2011) secondo l’avv. __________ (doc. I).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni della rappresentante
dell’assicurato che, del resto, non sono state contestate da parte
dell’assicuratore infortuni.
Pertanto,
la decisione su opposizione del 14 settembre 2012 con la quale l’assicuratore
infortuni ha chiesto all’assicurato la restituzione di quanto versatogli dal 28
novembre 2011 al 30 giugno 2012 deve essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
La
decisione su opposizione del 14 settembre 2012 con la quale l’assicuratore
infortuni ha chiesto all’assicurato la restituzione di quanto versatogli dal 28
novembre 2011 al 30 giugno 2012 deve essere annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster