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Decisione

35.2012.85

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 settembre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

pedinamenti hanno avuto luogo durante il periodo 4 giugno-11 luglio 2012.

All'inserto

figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti, un dossier fotografico e un

cd-rom.

La

documentazione appena citata mostra l’assicurato (l’identità della persona

oggetto di pedinamento non é in discussione), sempre munito di stampelle,

camminare per le vie cittadine (talvolta portando con sé un sacchetto oppure

uno zainetto portato a tracolla), salire (e scendere) delle scalinate e,

infine, salire su un mezzo pubblico, rispettivamente su un’autovettura (cfr.

sez. 5 dell’incarto della CO 1).

2.7. In corso di

causa, questo Tribunale ha interpellato la datrice di lavoro dell’assicurato

per chiarire quale fosse il suo mansionario (cfr. doc. XIX).

Dalla

risposta della RI 1 risulta che il lavoro

dell’assicurato consisteva, essenzialmente, nell’effettuare dei sopralluoghi

presso centri sportivi di riabilitazione, rispettivamente presso centri fitness

in Ticino, per testarne la capacità riabilitativa in ambito sportivo (verifica

dei macchinari e delle procedure), e nello stilare in seguito dei rapporti di

attività per la direzione (lavoro di tipo amministrativo).

Per il

90% del tempo, l’attività veniva svolta fuori ufficio, per il restante 10% in

ufficio, quando si trattava di redigere i rapporti d’attività (cfr. doc. XX).

2.8. Nel mese di

giugno 2013, questa Corte ha posto alcuni quesiti al dott. __________ (cfr. doc.

XXXII), il quale ha così risposto il 1° luglio 2013:

" (…).

1. Wann haben die Konsultationen in Ihrer Praxis stattgefunden?

Übermitteln Sie bitte dem Gericht eine Kopie der entsprechenden Berichte.

Die Untersuchungstermine fanden am 25.07.,

24.09.2012 sowie am 14.01.2013 in unserer Sprechstunde statt.

Considerandi

2.

Beschreiben Sie

bitte im Detail die funktionalen Hindernisse, die mit dem Unfallschaden am

linken Fuß zusammenhängen.

Die volle Belastung des linken Fusses war

aufgrund der Schmerzentwicklung nicht möglich.

Selbst geringere Belastungen waren mit Schmerzen verbunden.

3.

Mit Bezugnahme auf die konkreten Aufgaben, die von TERZ 1 ausgeführt

wurden, geben Sie bitte an, welche von diesen durch den Unfallschaden behindert

wurden. Bitte begründen Sie genau Ihre Antwort.

Längere Gehstrecken sowie Betätigung einer

Kupplung in einem Personenwagen waren aufgrund der damit verbundenen

Beschwerden nicht möglich. Dadurch kam es zu einer vermehrten Belastung der

Schmerzlokalisation.

4.

Aus welchen Gründen

schließen Sie aus (falls Sie es auch ausschließen), dass der Versicherte mit

Hilfe von einer oder zwei Krücken seine berufliche Tätigkeit hätte ausüben

können, trotz der Beschwerden am linken Fuß?

Bei der von ihm durchgeführten Inspektionen war

es ihm gemäss eigenen Angaben nicht möglich, dies mit Gehhilfen durchzuführen.

Das Verletzungsmuster am rechten Fuss ist in der Regel mit einer vermehrten

Beschwerdeentwicklung verbunden. Dieser Umstand hatte eine adäquate Ausführung

der beruflichen Tätigkeit im Rahmen der Inspektionen deutlich erschwert.

5.

Aus der

beiliegenden fotografischen Dokumentation bezüglich der Beschattungen in den

Monaten Juni/Juli 2012 gehen Bewertungselemente hervor, die Ihr Urteil

bezüglich der Arbeitsfähigkeit des Versicherten verändern könnten, oder nicht?

Mein Urteil bezüglich

der Arbeitsfähigkeit des Versicherten wird durch die vorliegenden Fotographien

nicht verändert.“

(doc.

XXXIII - il corsivo é del redattore)

2.9

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti figurano, da un

canto, i referti del dott. __________, medico curante specialista dell’assicurato

e, d'altro canto, dei medici di fiducia dell’amministrazione, i dottori __________

e __________.

Di principio, le loro

certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una

valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la

giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un

mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua

provenienza.

Chiamata ora a

pronunciarsi e dopo avere attentamente vagliato l’insieme della documentazione

a sua disposizione, questa Corte ritiene

che la valutazione della capacità lavorativa espressa dal chirurgo ortopedico dott. __________ - condivisa peraltro dal dott. __________ (cfr. doc. 2.33, p. 3) -, sia

più convincente rispetto a quella del sanitario privatamente consultato

dall’assicurato.

Il TCA

sottolinea innanzitutto che, in occasione della sorveglianza dell’assicurato,

non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la relativa documentazione

mostra TERZ 1 impegnato in attività - principalmente a

camminare - compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno, senza particolare

legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.4.).

Se ne

deduce che le obiezioni sollevate in proposito dalla ricorrente, come pure i

mezzi di prova offerti (cfr. doc. XI e doc. XVI), non meritano accoglimento.

D’altro

canto, questo Tribunale constata che le valutazioni dei dottori __________ e __________

sono sovrapponibili nella misura in cui entrambi gli specialisti hanno ammesso

che, a causa del danno infortunistico, l’assicurato denunciava problemi allorquando

si trattava di caricare in maniera prolungata l’arto inferiore sinistro, ad

esempio nel caso degli spostamenti a piedi (cfr. doc. 2.22, p. 6, doc. 2.26 e

doc. XXXIII, risposta al quesito n. 3).

Il

fiduciario della ha però sostenuto che l’assicurato sarebbe stato in grado di

ovviare all’impedimento grazie all’utilizzo di una o due stampelle (cfr. doc.

2.

, p. 6: “Limitazioni al carico prolungato del piede sinistro, in

particolare negli spostamenti senza l’ausilio di una stampella.” e doc.

2.

). Il sanitario della __________ ha per contro escluso che ciò potesse

essere il caso (cfr. doc. XXXIII, risposta al quesito n. 4).

Secondo il TCA, la

risposta fornita dal dott. non convince siccome, innanzitutto, essa si fonda,

per l’essenziale, su quanto riferitogli dall’assicurato medesimo (“… gemäss

eigenen Angaben …”). Inoltre e soprattutto, essa é smentita dalle risultanze

dei pedinamenti a cui TERZ 1 é stato sottoposto durante il periodo

giugno-luglio 2012. Le fotografie ed il video dimostrano in effetti che egli

era in grado, scaricando la gamba sinistra mediante l’uso di stampelle (e, talvolta,

persino senza scarico dell’arto inferiore sinistro, si veda, ad esempio, la

fotografia scattata l’11 luglio 2012 alle ore 10:25 e il corrispondente

passaggio contenuto a p. 13 del rapporto ispettivo: “Quando sbuca su Via __________,

TERZ 1 appare di nuovo al telefono. Dopo aver percorso un centinaio di metri

tenendo le due stampelle nella mano destra per poter impugnare il cellulare con

la mano sinistra, si ferma a margine della strada appoggiando le stampelle ad

una parete. Mentre conversa al telefono mantenendosi per oltre dieci minuti in

stazione eretta, continua a guardarsi attorno rivolgendo lo sguardo da

un’estremità all’altra della via.”), di deambulare con disinvoltura e addirittura

di salire/scendere lunghe scalinate (cfr. sez. 5 dell’incarto

della CO 1).

Per quanto riguarda le pretese

difficoltà nell’utilizzo di un’autovettura, legate all’impossibilità di

azionare il pedale della frizione (cfr. doc. XXXIII, risposta

al quesito n. 3), tale aspetto é irrilevante posto che, secondo quanto é stato accertato

dall’amministrazione presso la competente autorità, l’assicurato non é in

possesso della necessaria licenza di condurre (cfr. doc. 4.17). Ne consegue

che, già prima dell’infortunio del marzo 2012, egli doveva forzatamente far

capo alle proprie gambe, ai mezzi pubblici oppure a un’automobile guidata da terzi.

Nonostante

le attestazioni d’inabilità lavorativa del dott. __________, questo Tribunale é

persuaso che - grazie a degli accorgimenti ragionevolmente esigibili, quali

l’utilizzo delle stampelle e di uno zainetto a spalla per il trasporto del

materiale informativo (“dépliant” - cfr. doc. 2.22, p. 3) -, TERZ 1 poteva

effettivamente svolgere il proprio lavoro alle dipendenze dell’insorgente,

un’attività che consisteva, da una parte, nella raccolta - attraverso l’esecuzione

di sopralluoghi presso strutture riabilitative/centri fitness del Cantone - di

dati utili in vista della creazione di un nuovo centro sportivo in Ticino (cfr.

doc. I, p. 3:”Verificando i macchinari, le procedure e stilare un archivio dati

atto a predisporre un sistema ricco di innovazione e con i metodi di

riabilitazione senza riproporre gli “errori” degli altri centri.”) e,

dall’altra, a stabilire contatti con rappresentanti e sportivi di élite, nonché

a redigere dei rapporti d’attività per la direzione.

Quindi, si

trattava indiscutibilmente di un lavoro assai leggero da un profilo

dell’impegno fisico.

La

ricorrente fa valere che fra le mansioni che incombevano all’assicurato, vi era

pure quella consistente nel testare i diversi macchinari presenti nelle

strutture visitate, ciò che egli non era più in grado di fare a causa del danno

alla salute (cfr. doc. I, p. 3 e doc. XX, p. 2).

A

prescindere dal fatto che tale circostanza é stata fatta valere, per la prima

volta, solo in sede di ricorso, mentre non figurava né nel rapporto ispettivo

del 30 marzo 2012 (cfr. doc. 3.1) né in quello del 19 giugno 2012 del dott. __________

(cfr. doc. 2.22, p. 3), secondo il TCA, visto che lo scopo era in sostanza quello

di acquisire informazioni sul funzionamento del macchinario in questione,

ammesso che fosse veramente indispensabile osservarlo in funzione (e non

bastasse invece consultare la relativa documentazione informativa), la

dimostrazione avrebbe potuto essere eseguita da un rappresentante della

struttura visitata.

In esito

a tutto quanto precede, il TCA reputa dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che TERZ 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei modi e

nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.

2.10

La ditta

ricorrente ha auspicato che l’incarto venga trasmesso al Ministero Pubblico in

ragione di “… abusi di carattere penale, in particolar modo della Sig.ra __________.”

(doc. XXXV; si veda pure il doc. XI).

Secondo

il TCA, dall’incarto non emergono comportamenti penalmente rilevanti compiuti

da funzionari dell’amministrazione, per cui non vi é motivo per dar seguito

alla richiesta di segnalazione della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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