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Decisione

35.2012.85

Infortunio sugli sci con danno al piede sinistro. Ammesso che l'assicurato ha ritrovato la piena capacità lavorativa nella sua professione di consulente nei tempi e nei modi decisi dall'assicuratore, anche alla luce delle risultanze di pedinamenti. La cessione del diritto alle prestazioni é nulla

11 settembre 2013Italiano25 min

giugno 2013, questa Corte ha posto alcuni quesiti al dott. __________ (cfr. doc.

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Numero d'incarto:

35.2012.85

Data decisione, Autorità:

11.09.2013, TCA

Titolo:

Infortunio sugli sci con danno al piede sinistro. Ammesso che l'assicurato ha ritrovato la piena capacità lavorativa nella sua professione di consulente nei tempi e nei modi decisi dall'assicuratore, anche alla luce delle risultanze di pedinamenti. La cessione del diritto alle prestazioni é nulla

INDENNITÀ GIORNALIERA

NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO

art. 16 LAINF

art. 6 LPGA

art. 22 cpv. 1 LPGA

art. 22 cpv. 2 LPGA

mandata

Incarto n.

35.2012.85

mm

Lugano

11 settembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2012

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 24

settembre 2012 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

in relazione al caso

Luigina Grisoni, 6833 Vacallo

in relazione al caso TERZ 1

ritenuto, in

fatto

1.1. In data 10

marzo 2012, TERZ 1 - dipendente della ditta RI 1 in qualità di consulente nell’ambito di un progetto volto a creare un nuovo centro sportivo in

Ticino (“progetto SISC”) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni

presso la CO 1 -, é rimasto vittima di un incidente sugli sci, avvenuto sulle

piste di __________.

A causa

di questo evento, egli ha riportato, secondo la certificazione 10 marzo 2012

del dott. __________, contusioni a livello del calcagno e della mano sinistra,

come pure un trauma toraco-lombare (cfr. doc. 2.2).

La RMN

del piede sinistro del 27 aprile 2012 ha evidenziato un’alterazione a carico delle fibre del legamento peroneo-stragalico anteriore con quote di

versamento intra-articolare, nonché un focolaio edemigeno a livello del

processo superiore del calcagno e dell’articolazione sottoastragalica (cfr.

doc. 2.11).

L’assicuratore

LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente

le prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli

accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 luglio

2012, la CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura del 50% dal

16 luglio 2012 e del 100% dal 1° agosto 2012, con estinzione del diritto

all’indennità giornaliera (cfr. doc. 1.1).

A seguito

dell’opposizione interposta dalla datrice di lavoro (cfr. doc. 1.2), in data 24

settembre 2012, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (cfr. doc. 1.3).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 24 ottobre 2012, la RI 1 ha chiesto che l’assicuratore LAINF venga condannato a riconoscergli il diritto all’indennità

giornaliera dal 15 luglio 2012 sino al termine dell’infortunio, che ai

funzionari della CO 1 venga inflitta una pena esemplare “… per il sistema

operativo atto al non pagamento, …” e che vengano segnalati al Ministero

Pubblico “… eventuali abusi di carattere penale …”.

A

sostegno delle proprie pretese ricorsuali, la ditta insorgente ha sviluppato in

particolare le considerazioni seguenti:

"

(…).

Nel merito ad ogni medico a cui il Sig. TERZ 1 si

é presentato ha specificato lo svolgimento della propria professione e tutti

hanno giustamente riconosciuto l’inabilità lavorativa al 100%. Il Sig. TERZ 1 si

occupa della consulenza della medicina sportiva, in particolar modo é

predisposto a visitare i centri esistenti e testarne la loro capacità

riabilitativa nell’ambito sportivo. Verificando i macchinari, le procedure e

stilare un archivio dati atto a predisporre un sistema ricco di innovazione e

con i metodi di riabilitazione senza riproporre gli “errori” degli altri

centri. Questo genere di lavoro comporta movimento, capacità e rappresentanza.

- La professione che svolge non si sposa assolutamente con

l’infortunio in atto, principalmente per la capacità di testare i macchinari, e

la limitazione di movimento. Non di meno é la rappresentanza del nostro

dipendente, che presentandosi con le stampelle per visionare e testare i vari

reparti di riabilitazione dei centri sportivi nazionali é a dir poco ridicolo.

- Il 18 agosto 2012 la CO 1 incarica il Dr. Med. __________ di

esaminare il lavoro e in particolare il rapporto medico del Prof. Dr. med. __________.

Nel dibattimento e nell’interrogatorio del Dr. Med. __________ proveremo senza

dubbio che lo stesso non ha le capacità, l’esperienza e la nomenclatura per

valutare il primario del centro del piede della __________, massimi esperti in

Svizzera e molto conosciuti a livello mondiale.

In conclusione la CO 1 non ha nessun reale motivo

per opporsi al pagamento delle indennità per il caso del Sig. TERZ 1,

semplicemente usa e abusa del potere concessogli dalla LAINF, ne é una prova

evidente che la fisioterapia effettuata durante il mese di settembre 2012, é

stata pagata dalla CO 1 a __________ di __________, studio di fisioterapia dove

il paziente ha effettuato la riabilitazione.”

(doc. I)

1.4. L’assicuratore

resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente

respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. VII).

1.5. Con decreto

del 19 dicembre 2012, questo Tribunale ha chiamato in causa TERZ 1 e gli ha

assegnato un termine per esaminare l’intero incarto e per determinarsi in

merito (cfr. doc. VIII).

L’assicurato

é rimasto silente.

1.6. In corso di

causa, l’insorgente ha richiamato dalla CO 1 l’incarto completo, nonché il

mandato conferito all’agenzia d’investigazione e la relativa fattura. Essa ha

inoltre chiesto l’audizione dei firmatari della decisione su opposizione (cfr.

doc. XI).

L’Istituto

assicuratore ha preso posizione in merito il 17 gennaio 2013 (doc. XIII +

allegati).

Alla

ricorrente é stato concesso di formulare le proprie osservazioni (doc. XVI).

1.7. In data 21

febbraio 2013, il TCA ha interpellato la datrice di lavoro dell’assicurato, allo

scopo di chiarire le mansioni concretamente svolte da quest’ultimo (doc. XIX).

La

risposta della RI 1 é pervenuta il 28 febbraio 2013 (doc. XX).

L’assicuratore

infortuni si é espresso al riguardo l’8 marzo 2013 (doc. XXIII).

1.8. In data 25

marzo 2013, il vicecancelliere __________ ha sentito l’amministratore unico

della RI 1, __________, in relazione al contenuto dello scritto 4 marzo 2013

(doc. XXV).

La presa

di posizione della CO 1 é datata 16 aprile 2013 (doc. XXVII).

1.9. Nel mese di

maggio 2013, l’assicuratore ha segnalato al TCA che la ditta insorgente risultava

priva di consiglio di amministrazione e di persone abilitate a rappresentarla

in Svizzera (doc. XXVIII + allegati).

La

ricorrente si é determinata in proposito il 23 maggio 2013 (doc. XXX +

allegato).

1.10. In data 13

giugno 2013, questa Corte ha preso contatto con il dott. __________, già medico

curante specialista, al quale é stato chiesto di rispondere ad alcune domande

inerenti la capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XXXII).

Il

rapporto del dott. __________ é pervenuto al TCA il 2 luglio 2013 (doc. XXXIII

+ allegati).

L’insorgente

si é espressa in proposito l’8 luglio 2013 (doc. XXXV), mentre

l’amministrazione lo ha fatto in data 12 luglio 2013 (doc. XXXVI).

TERZ 1 ha formulato le proprie osservazioni in merito alle risultanze dell’istruttoria in data 21 agosto

2013 (cfr. doc. XLI).

in

diritto

2.1. Il 5 marzo

2013, al TCA é pervenuto uno scritto RI 1, secondo cui “… la causa citata a

margine é stata ceduta a __________, __________, __________.” (doc. XXII).

Il 26

marzo 2013, __________ é stato sentito dal vicecancelliere __________. In

quell’occasione, egli ha dichiarato di essere “… amministratore unico della

società e unico azionista della stessa. La RI 1 a suo tempo aveva stipulato con la CO 1 un contratto per la copertura del rischio infortunio (LAINF

e complementare LAINF) a favore del proprio personale. Il signor TERZ 1 é stato

licenziato alla fine del mese di dicembre 2012 con effetto a far tempo dalla

fine del mese di gennaio 2013. Preciso che ho personalmente anticipato lo

stipendio al signor TERZ 1 per i mesi da ottobre 2012 a gennaio 2013, per un totale di CHF 26'000. Per questo motivo ho chiesto la cessione del

credito nei confronti della CO 1, con oneri e rischi. Io subentro nel processo

contro l’assicuratore LAINF al posto della RI 1.” (doc. XXV).

Chiamato

a prendere posizione al riguardo, l’assicuratore convenuto ha sollevato la

nullità della cessione del diritto alle prestazioni, in applicazione dell’art.

22 LPGA (cfr. doc. XXVII).

Giusta

l’art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno é nulla. Il cpv. 2 prevede delle eccezioni e istituisce la

possibilità di cedere i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore

sociale al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se

questi versano anticipi (lett. a) come pure a un'assicurazione che fornisce

prestazioni anticipate (lett. b).

Per quanto concerne gli “altri

interessati” enumerati all’art. 22 cpv. 2 LPGA, il versamento a questi ultimi é

consentito da norme speciali e senza che una cessione sia necessaria. Ad

esempio, l’art. 19 cpv. 2 LPGA prevede che le indennità giornaliere e le

prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro nella misura in cui egli

continua a versare un salario all’assicurato nonostante il diritto a indennità

giornaliere (sul tema, si veda Pierre-Yves Greber, Bettina

Kahil-Wolff, Ghislaine Frésard-Fellay, Romolo Molo, Droit suisse de la sécurité

sociale - Volume I, p. 134).

Nella

concreta evenienza, alla luce del chiaro tenore dell’art. 22 LPGA, questa Corte

condivide il parere dell’amministrazione, nel senso che l’invocata cessione del

diritto alle prestazioni é da ritenere nulla.

Non

essendovi stata valida cessione, un subingresso di __________ nella presente

causa non può neppure entrare in linea di conto. Il processo continua pertanto tra

la RI 1, datrice di lavoro dell’assicurato, e la CO 1.

2.2. L’oggetto

della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a

dichiarare l’assicurato abile al lavoro al 50% dal 16 luglio 2012 e al 100% dal

1° agosto 2012.

2.3. Secondo

l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a

seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità

giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo

d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un

esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente

risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid.

2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).

L'assicurato che rinuncia

a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i

provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria

capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli

potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di volontà

risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.

393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de

la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).

2.4. A proposito di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va

ricordato che il TFA, in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003,

parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta

a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile,

mezzo di prova successivamente utilizzato dall'__________ -, ne ha riconosciuto

la legittimità di principio.

Con un

successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta

Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha

incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei

relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte

dell’__________ (o di un altro assicuratore LAINF).

Infine,

nella DTF 137 I 327 consid. 5, il Tribunale federale ha deciso che la

sorveglianza della persona assicurata da parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il

balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente necessaria, come pure

ragionevole dal profilo temporale e materiale. È consentita un’osservazione che

riguarda lo svolgimento di attività quotidiane senza particolare legame con la sfera

privata (ad esempio, la pulizia del balcone oppure il trasporto di sacchetti

della spesa). Secondo il considerando 6 della sentenza succitata, le

videoregistrazioni che mostrano la persona assicurata impegnata in attività

quotidiane su un balcone liberamente visibile, non violano l’art. 179quater CP.

La

giurisprudenza appena citata, sviluppata in ambito di assicurazione per

l’invalidità, si applica per analogia anche in quello dell’assicurazione contro

gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011 del 9 marzo 2012 consid. 6.2).

Le

risultanze di un’accurata sorveglianza possono di principio costituire una base

sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità

lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e STF 8C_830/2011

succitata consid. 7.1).

Su questo

tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni

sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi

d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, p. 228-243, in particolare p. 232. e "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N°

44-2010 pag. 105 seg. (147-155).

2.5. Dalle carte

processuali emerge che, nel corso del mese di maggio 2012, l’assicurato é stato

periziato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, per conto dell’Istituto

assicuratore.

Dal

relativo rapporto, datato 8 maggio 2012, risulta che il medico fiduciario

appena citato ha diagnosticato dei disturbi statici e funzionali del piede

sinistro e gonfiore alla mano sinistra, prevedendo un’ulteriore visita

peritale, dopo l’esecuzione di un nuovo esame di risonanza magnetica di piede e

caviglia sinistra (cfr. doc. 2.17).

Il 4

giugno 2012 TERZ 1 é stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, anch’egli medico di fiducia della CO 1.

In

quell’occasione, l’assicurato ha dichiarato di avere nel frattempo intrapreso

“… un’attività di tecnico consulente in medicina riabilitativa sportiva e nella

costruzione di centri sportivi. Si occupa in particolare della realizzazione di

un centro nel __________, il quale non ha tuttavia per il momento ancora

ottenuto il permesso di costruzione. Deve spostarsi per visitare altri centri

sportivi, la distribuzione delle macchine, la loro organizzazione. Si occupa

dei contatti con i rappresentanti in previsione degli acquisti, … Tesse i

contatti con degli sportivi a livello internazionale. Risulta essere tuttora

inabile al lavoro in misura completa potendosi spostare unicamente con

l’ausilio di stampelle, dovendo portare delle borse con dei depliant, …

inoltre, in considerazione del suo stato, non darebbe una buona immagine per il

centro.” (doc. 2.22, p. 3).

Il dott. __________

ha quindi formulato le diagnosi di contusione del piede sinistro il 10.3.2012

con bone-buise in corrispondenza del processo superiore del calcagno, di

contusione della mano sinistra il 10.3.2012 senza evidenti fratture

radiologiche, decorso complicato da una nozione di algodistrofia nel frattempo

regredita sotto trattamento con Calcitonina, residuale lieve gonfiore in

corrispondenza dei capitelli metacarpali, senza incidenza funzionale di rilievo

sulle dita, rispettivamente sull’occlusione del pugno e di trauma contusivo del

rachide toraco-lombare il 10.3.2012, guarito senza postumi (doc. 2.22, p. 6).

Dopo aver

ammesso che si tratta di conseguenze naturali del sinistro del mese di marzo

2012, il fiduciario dell’assicuratore si é espresso nei seguenti termini in

merito alla capacità lavorativa:

"

(…).

Limitazioni al carico prolungato del piede sinistro,

in particolare negli spostamenti senza l’ausilio di una stampella.

Capacità lavorativa completa per le mansioni di

carattere amministrativo/consulenza/PR nei sopralluoghi con spostamenti su

superfici regolari che permettono l’ausilio di 1 o 2 stampelle. Nessuna

limitazione nella guida di un veicolo munito di un cambio automatico.”

(doc.

2.22, p. 6).

Per

quanto riguarda l’ulteriore procedere, il dott. __________ ha disposto

segnatamente l’esecuzione di una nuova RMN del piede sinistro “… alfine di

documentare l’evoluzione del focolaio edemigeno in considerazione

dell’instaurazione di un quadro clinico compatibile con un disturbo

tendinopatico dei peronei.” (doc. 2.22, p. 7).

L’esame

strumentale appena menzionato ha avuto luogo il 22 giugno 2012 e ha posto in

luce un piccolo distacco osseo del processo superiore del calcagno con

persistenza dell’edema, un minimo focolaio di edema osseo anche sotto la faccia

articolare posteriore del calcagno, nonché una progrediente guarigione di una

lesione parziale del legamento fibulo-talare anteriore con persistenti

irregolarità del legamento e processi fibro-cicatriziali in sede (doc. 2.23).

Presa

visione degli esiti della RMN, il chirurgo ortopedico dott. __________, con

referto del 5 luglio 2012, si é riconfermato nella propria valutazione della

capacità lavorativa, ribadendo in particolare che TERZ 1 lamentava difficoltà

negli spostamenti senza l’utilizzo di almeno una stampella (cfr. doc. 2.26).

L’assicurato

si é successivamente rivolto alla __________ di __________ e, specificatamente,

al dott. __________, Capo-clinica presso il Centro per la chirurgia del piede.

Le

consultazioni hanno avuto luogo il 25 luglio e il 24 settembre 2012, nonché il

14 gennaio 2013.

L’assicurato

é stato dichiarato totalmente inabile al lavoro in occasione della prima visita

(cfr. doc. 2.30 e doc. 2.31), inabile in misura del 70% in occasione della

seconda (cfr. doc. 2.34) e infine abile al 100% in occasione di quella del

gennaio 2013 (con effetto a far tempo dal 28 dicembre 2012 - cfr. allegato al

doc. XXXIII).

Nel

quadro della procedura di opposizione, la CO 1 ha interpellato il dott. __________, al quale é stato sottoposto il rapporto 25 luglio 2012 del

dott. __________.

Il medico

di fiducia ha dichiarato di non condividere l’apprezzamento della capacità

lavorativa, rimproverando allo specialista della __________ di essersi

pronunciato in proposito senza essere a conoscenza dell’esatto mansionario

dell’assicurato (cfr. doc. 2.33, p. 2).

2.6. Dall’incarto

risulta inoltre che la CO 1 ha ordinato il pedinamento di TERZ 1 da parte di

un'agenzia privata d’investigazioni.

Fatti

I

pedinamenti hanno avuto luogo durante il periodo 4 giugno-11 luglio 2012.

All'inserto

figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti, un dossier fotografico e un

cd-rom.

La

documentazione appena citata mostra l’assicurato (l’identità della persona

oggetto di pedinamento non é in discussione), sempre munito di stampelle,

camminare per le vie cittadine (talvolta portando con sé un sacchetto oppure

uno zainetto portato a tracolla), salire (e scendere) delle scalinate e,

infine, salire su un mezzo pubblico, rispettivamente su un’autovettura (cfr.

sez. 5 dell’incarto della CO 1).

2.7. In corso di

causa, questo Tribunale ha interpellato la datrice di lavoro dell’assicurato

per chiarire quale fosse il suo mansionario (cfr. doc. XIX).

Dalla

risposta della RI 1 risulta che il lavoro

dell’assicurato consisteva, essenzialmente, nell’effettuare dei sopralluoghi

presso centri sportivi di riabilitazione, rispettivamente presso centri fitness

in Ticino, per testarne la capacità riabilitativa in ambito sportivo (verifica

dei macchinari e delle procedure), e nello stilare in seguito dei rapporti di

attività per la direzione (lavoro di tipo amministrativo).

Per il

90% del tempo, l’attività veniva svolta fuori ufficio, per il restante 10% in

ufficio, quando si trattava di redigere i rapporti d’attività (cfr. doc. XX).

2.8. Nel mese di

giugno 2013, questa Corte ha posto alcuni quesiti al dott. __________ (cfr. doc.

XXXII), il quale ha così risposto il 1° luglio 2013:

" (…).

1.

Wann haben die Konsultationen in Ihrer Praxis stattgefunden?

Übermitteln Sie bitte dem Gericht eine Kopie der entsprechenden Berichte.

Die Untersuchungstermine fanden am 25.07.,

24.09.2012 sowie am 14.01.2013 in unserer Sprechstunde statt.

Considerandi

2.

Beschreiben Sie

bitte im Detail die funktionalen Hindernisse, die mit dem Unfallschaden am

linken Fuß zusammenhängen.

Die volle Belastung des linken Fusses war

aufgrund der Schmerzentwicklung nicht möglich.

Selbst geringere Belastungen waren mit Schmerzen verbunden.

3.

Mit Bezugnahme auf die konkreten Aufgaben, die von TERZ 1 ausgeführt

wurden, geben Sie bitte an, welche von diesen durch den Unfallschaden behindert

wurden. Bitte begründen Sie genau Ihre Antwort.

Längere Gehstrecken sowie Betätigung einer

Kupplung in einem Personenwagen waren aufgrund der damit verbundenen

Beschwerden nicht möglich. Dadurch kam es zu einer vermehrten Belastung der

Schmerzlokalisation.

4.

Aus welchen Gründen

schließen Sie aus (falls Sie es auch ausschließen), dass der Versicherte mit

Hilfe von einer oder zwei Krücken seine berufliche Tätigkeit hätte ausüben

können, trotz der Beschwerden am linken Fuß?

Bei der von ihm durchgeführten Inspektionen war

es ihm gemäss eigenen Angaben nicht möglich, dies mit Gehhilfen durchzuführen.

Das Verletzungsmuster am rechten Fuss ist in der Regel mit einer vermehrten

Beschwerdeentwicklung verbunden. Dieser Umstand hatte eine adäquate Ausführung

der beruflichen Tätigkeit im Rahmen der Inspektionen deutlich erschwert.

5.

Aus der

beiliegenden fotografischen Dokumentation bezüglich der Beschattungen in den

Monaten Juni/Juli 2012 gehen Bewertungselemente hervor, die Ihr Urteil

bezüglich der Arbeitsfähigkeit des Versicherten verändern könnten, oder nicht?

Mein Urteil

bezüglich

der Arbeitsfähigkeit des Versicherten wird durch die vorliegenden Fotographien

nicht verändert.“

(doc.

XXXIII - il corsivo é del redattore)

2.9

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Agli atti figurano, da un

canto, i referti del dott. __________, medico curante specialista dell’assicurato

e, d'altro canto, dei medici di fiducia dell’amministrazione, i dottori __________

e __________.

Di principio, le loro

certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una

valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la

giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un

mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua

provenienza.

Chiamata ora a

pronunciarsi e dopo avere attentamente vagliato l’insieme della documentazione

a sua disposizione, questa Corte ritiene

che la valutazione della capacità lavorativa espressa dal chirurgo ortopedico dott. __________ - condivisa peraltro dal dott. __________ (cfr. doc. 2.33, p. 3) -, sia

più convincente rispetto a quella del sanitario privatamente consultato

dall’assicurato.

Il TCA

sottolinea innanzitutto che, in occasione della sorveglianza dell’assicurato,

non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la relativa documentazione

mostra TERZ 1 impegnato in attività - principalmente a

camminare - compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno, senza particolare

legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.4.).

Se ne

deduce che le obiezioni sollevate in proposito dalla ricorrente, come pure i

mezzi di prova offerti (cfr. doc. XI e doc. XVI), non meritano accoglimento.

D’altro

canto, questo Tribunale constata che le valutazioni dei dottori __________ e __________

sono sovrapponibili nella misura in cui entrambi gli specialisti hanno ammesso

che, a causa del danno infortunistico, l’assicurato denunciava problemi allorquando

si trattava di caricare in maniera prolungata l’arto inferiore sinistro, ad

esempio nel caso degli spostamenti a piedi (cfr. doc. 2.22, p. 6, doc. 2.26 e

doc. XXXIII, risposta al quesito n. 3).

Il

fiduciario della ha però sostenuto che l’assicurato sarebbe stato in grado di

ovviare all’impedimento grazie all’utilizzo di una o due stampelle (cfr. doc.

2.22, p. 6: “Limitazioni al carico prolungato del piede sinistro, in

particolare negli spostamenti senza l’ausilio di una stampella.” e doc.

2.26). Il sanitario della __________ ha per contro escluso che ciò potesse

essere il caso (cfr. doc. XXXIII, risposta al quesito n. 4).

Secondo il TCA, la

risposta fornita dal dott. non convince siccome, innanzitutto, essa si fonda,

per l’essenziale, su quanto riferitogli dall’assicurato medesimo (“… gemäss

eigenen Angaben …”). Inoltre e soprattutto, essa é smentita dalle risultanze

dei pedinamenti a cui TERZ 1 é stato sottoposto durante il periodo

giugno-luglio 2012. Le fotografie ed il video dimostrano in effetti che egli

era in grado, scaricando la gamba sinistra mediante l’uso di stampelle (e, talvolta,

persino senza scarico dell’arto inferiore sinistro, si veda, ad esempio, la

fotografia scattata l’11 luglio 2012 alle ore 10:25 e il corrispondente

passaggio contenuto a p. 13 del rapporto ispettivo: “Quando sbuca su Via __________,

TERZ 1 appare di nuovo al telefono. Dopo aver percorso un centinaio di metri

tenendo le due stampelle nella mano destra per poter impugnare il cellulare con

la mano sinistra, si ferma a margine della strada appoggiando le stampelle ad

una parete. Mentre conversa al telefono mantenendosi per oltre dieci minuti in

stazione eretta, continua a guardarsi attorno rivolgendo lo sguardo da

un’estremità all’altra della via.”), di deambulare con disinvoltura e addirittura

di salire/scendere lunghe scalinate (cfr. sez. 5 dell’incarto

della CO 1).

Per quanto riguarda le pretese

difficoltà nell’utilizzo di un’autovettura, legate all’impossibilità di

azionare il pedale della frizione (cfr. doc. XXXIII, risposta

al quesito n. 3), tale aspetto é irrilevante posto che, secondo quanto é stato accertato

dall’amministrazione presso la competente autorità, l’assicurato non é in

possesso della necessaria licenza di condurre (cfr. doc. 4.17). Ne consegue

che, già prima dell’infortunio del marzo 2012, egli doveva forzatamente far

capo alle proprie gambe, ai mezzi pubblici oppure a un’automobile guidata da terzi.

Nonostante

le attestazioni d’inabilità lavorativa del dott. __________, questo Tribunale é

persuaso che - grazie a degli accorgimenti ragionevolmente esigibili, quali

l’utilizzo delle stampelle e di uno zainetto a spalla per il trasporto del

materiale informativo (“dépliant” - cfr. doc. 2.22, p. 3) -, TERZ 1 poteva

effettivamente svolgere il proprio lavoro alle dipendenze dell’insorgente,

un’attività che consisteva, da una parte, nella raccolta - attraverso l’esecuzione

di sopralluoghi presso strutture riabilitative/centri fitness del Cantone - di

dati utili in vista della creazione di un nuovo centro sportivo in Ticino (cfr.

doc. I, p. 3:”Verificando i macchinari, le procedure e stilare un archivio dati

atto a predisporre un sistema ricco di innovazione e con i metodi di

riabilitazione senza riproporre gli “errori” degli altri centri.”) e,

dall’altra, a stabilire contatti con rappresentanti e sportivi di élite, nonché

a redigere dei rapporti d’attività per la direzione.

Quindi, si

trattava indiscutibilmente di un lavoro assai leggero da un profilo

dell’impegno fisico.

La

ricorrente fa valere che fra le mansioni che incombevano all’assicurato, vi era

pure quella consistente nel testare i diversi macchinari presenti nelle

strutture visitate, ciò che egli non era più in grado di fare a causa del danno

alla salute (cfr. doc. I, p. 3 e doc. XX, p. 2).

A

prescindere dal fatto che tale circostanza é stata fatta valere, per la prima

volta, solo in sede di ricorso, mentre non figurava né nel rapporto ispettivo

del 30 marzo 2012 (cfr. doc. 3.1) né in quello del 19 giugno 2012 del dott. __________

(cfr. doc. 2.22, p. 3), secondo il TCA, visto che lo scopo era in sostanza quello

di acquisire informazioni sul funzionamento del macchinario in questione,

ammesso che fosse veramente indispensabile osservarlo in funzione (e non

bastasse invece consultare la relativa documentazione informativa), la

dimostrazione avrebbe potuto essere eseguita da un rappresentante della

struttura visitata.

In esito

a tutto quanto precede, il TCA reputa dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che TERZ 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei modi e

nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.

2.10

La ditta

ricorrente ha auspicato che l’incarto venga trasmesso al Ministero Pubblico in

ragione di “… abusi di carattere penale, in particolar modo della Sig.ra __________.”

(doc. XXXV; si veda pure il doc. XI).

Secondo

il TCA, dall’incarto non emergono comportamenti penalmente rilevanti compiuti

da funzionari dell’amministrazione, per cui non vi é motivo per dar seguito

alla richiesta di segnalazione della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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