35.2012.85
Infortunio sugli sci con danno al piede sinistro. Ammesso che l'assicurato ha ritrovato la piena capacità lavorativa nella sua professione di consulente nei tempi e nei modi decisi dall'assicuratore, anche alla luce delle risultanze di pedinamenti. La cessione del diritto alle prestazioni é nulla
11 settembre 2013Italiano25 min
giugno 2013, questa Corte ha posto alcuni quesiti al dott. __________ (cfr. doc.
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.85
Data decisione, Autorità:
11.09.2013, TCA
Titolo:
Infortunio sugli sci con danno al piede sinistro. Ammesso che l'assicurato ha ritrovato la piena capacità lavorativa nella sua professione di consulente nei tempi e nei modi decisi dall'assicuratore, anche alla luce delle risultanze di pedinamenti. La cessione del diritto alle prestazioni é nulla
INDENNITÀ GIORNALIERA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 16 LAINF
art. 6 LPGA
art. 22 cpv. 1 LPGA
art. 22 cpv. 2 LPGA
mandata
Incarto n.
35.2012.85
mm
Lugano
11 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24
settembre 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
in relazione al caso
Luigina Grisoni, 6833 Vacallo
in relazione al caso TERZ 1
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
marzo 2012, TERZ 1 - dipendente della ditta RI 1 in qualità di consulente nell’ambito di un progetto volto a creare un nuovo centro sportivo in
Ticino (“progetto SISC”) e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1 -, é rimasto vittima di un incidente sugli sci, avvenuto sulle
piste di __________.
A causa
di questo evento, egli ha riportato, secondo la certificazione 10 marzo 2012
del dott. __________, contusioni a livello del calcagno e della mano sinistra,
come pure un trauma toraco-lombare (cfr. doc. 2.2).
La RMN
del piede sinistro del 27 aprile 2012 ha evidenziato un’alterazione a carico delle fibre del legamento peroneo-stragalico anteriore con quote di
versamento intra-articolare, nonché un focolaio edemigeno a livello del
processo superiore del calcagno e dell’articolazione sottoastragalica (cfr.
doc. 2.11).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 6 luglio
2012, la CO 1 ha dichiarato l’assicurato abile al lavoro in misura del 50% dal
16 luglio 2012 e del 100% dal 1° agosto 2012, con estinzione del diritto
all’indennità giornaliera (cfr. doc. 1.1).
A seguito
dell’opposizione interposta dalla datrice di lavoro (cfr. doc. 1.2), in data 24
settembre 2012, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 1.3).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 24 ottobre 2012, la RI 1 ha chiesto che l’assicuratore LAINF venga condannato a riconoscergli il diritto all’indennità
giornaliera dal 15 luglio 2012 sino al termine dell’infortunio, che ai
funzionari della CO 1 venga inflitta una pena esemplare “… per il sistema
operativo atto al non pagamento, …” e che vengano segnalati al Ministero
Pubblico “… eventuali abusi di carattere penale …”.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, la ditta insorgente ha sviluppato in
particolare le considerazioni seguenti:
"
(…).
Nel merito ad ogni medico a cui il Sig. TERZ 1 si
é presentato ha specificato lo svolgimento della propria professione e tutti
hanno giustamente riconosciuto l’inabilità lavorativa al 100%. Il Sig. TERZ 1 si
occupa della consulenza della medicina sportiva, in particolar modo é
predisposto a visitare i centri esistenti e testarne la loro capacità
riabilitativa nell’ambito sportivo. Verificando i macchinari, le procedure e
stilare un archivio dati atto a predisporre un sistema ricco di innovazione e
con i metodi di riabilitazione senza riproporre gli “errori” degli altri
centri. Questo genere di lavoro comporta movimento, capacità e rappresentanza.
- La professione che svolge non si sposa assolutamente con
l’infortunio in atto, principalmente per la capacità di testare i macchinari, e
la limitazione di movimento. Non di meno é la rappresentanza del nostro
dipendente, che presentandosi con le stampelle per visionare e testare i vari
reparti di riabilitazione dei centri sportivi nazionali é a dir poco ridicolo.
- Il 18 agosto 2012 la CO 1 incarica il Dr. Med. __________ di
esaminare il lavoro e in particolare il rapporto medico del Prof. Dr. med. __________.
Nel dibattimento e nell’interrogatorio del Dr. Med. __________ proveremo senza
dubbio che lo stesso non ha le capacità, l’esperienza e la nomenclatura per
valutare il primario del centro del piede della __________, massimi esperti in
Svizzera e molto conosciuti a livello mondiale.
In conclusione la CO 1 non ha nessun reale motivo
per opporsi al pagamento delle indennità per il caso del Sig. TERZ 1,
semplicemente usa e abusa del potere concessogli dalla LAINF, ne é una prova
evidente che la fisioterapia effettuata durante il mese di settembre 2012, é
stata pagata dalla CO 1 a __________ di __________, studio di fisioterapia dove
il paziente ha effettuato la riabilitazione.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente
respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. VII).
1.5. Con decreto
del 19 dicembre 2012, questo Tribunale ha chiamato in causa TERZ 1 e gli ha
assegnato un termine per esaminare l’intero incarto e per determinarsi in
merito (cfr. doc. VIII).
L’assicurato
é rimasto silente.
1.6. In corso di
causa, l’insorgente ha richiamato dalla CO 1 l’incarto completo, nonché il
mandato conferito all’agenzia d’investigazione e la relativa fattura. Essa ha
inoltre chiesto l’audizione dei firmatari della decisione su opposizione (cfr.
doc. XI).
L’Istituto
assicuratore ha preso posizione in merito il 17 gennaio 2013 (doc. XIII +
allegati).
Alla
ricorrente é stato concesso di formulare le proprie osservazioni (doc. XVI).
1.7. In data 21
febbraio 2013, il TCA ha interpellato la datrice di lavoro dell’assicurato, allo
scopo di chiarire le mansioni concretamente svolte da quest’ultimo (doc. XIX).
La
risposta della RI 1 é pervenuta il 28 febbraio 2013 (doc. XX).
L’assicuratore
infortuni si é espresso al riguardo l’8 marzo 2013 (doc. XXIII).
1.8. In data 25
marzo 2013, il vicecancelliere __________ ha sentito l’amministratore unico
della RI 1, __________, in relazione al contenuto dello scritto 4 marzo 2013
(doc. XXV).
La presa
di posizione della CO 1 é datata 16 aprile 2013 (doc. XXVII).
1.9. Nel mese di
maggio 2013, l’assicuratore ha segnalato al TCA che la ditta insorgente risultava
priva di consiglio di amministrazione e di persone abilitate a rappresentarla
in Svizzera (doc. XXVIII + allegati).
La
ricorrente si é determinata in proposito il 23 maggio 2013 (doc. XXX +
allegato).
1.10. In data 13
giugno 2013, questa Corte ha preso contatto con il dott. __________, già medico
curante specialista, al quale é stato chiesto di rispondere ad alcune domande
inerenti la capacità lavorativa dell’assicurato (doc. XXXII).
Il
rapporto del dott. __________ é pervenuto al TCA il 2 luglio 2013 (doc. XXXIII
+ allegati).
L’insorgente
si é espressa in proposito l’8 luglio 2013 (doc. XXXV), mentre
l’amministrazione lo ha fatto in data 12 luglio 2013 (doc. XXXVI).
TERZ 1 ha formulato le proprie osservazioni in merito alle risultanze dell’istruttoria in data 21 agosto
2013 (cfr. doc. XLI).
in
diritto
2.1. Il 5 marzo
2013, al TCA é pervenuto uno scritto RI 1, secondo cui “… la causa citata a
margine é stata ceduta a __________, __________, __________.” (doc. XXII).
Il 26
marzo 2013, __________ é stato sentito dal vicecancelliere __________. In
quell’occasione, egli ha dichiarato di essere “… amministratore unico della
società e unico azionista della stessa. La RI 1 a suo tempo aveva stipulato con la CO 1 un contratto per la copertura del rischio infortunio (LAINF
e complementare LAINF) a favore del proprio personale. Il signor TERZ 1 é stato
licenziato alla fine del mese di dicembre 2012 con effetto a far tempo dalla
fine del mese di gennaio 2013. Preciso che ho personalmente anticipato lo
stipendio al signor TERZ 1 per i mesi da ottobre 2012 a gennaio 2013, per un totale di CHF 26'000. Per questo motivo ho chiesto la cessione del
credito nei confronti della CO 1, con oneri e rischi. Io subentro nel processo
contro l’assicuratore LAINF al posto della RI 1.” (doc. XXV).
Chiamato
a prendere posizione al riguardo, l’assicuratore convenuto ha sollevato la
nullità della cessione del diritto alle prestazioni, in applicazione dell’art.
22 LPGA (cfr. doc. XXVII).
Giusta
l’art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né
costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno é nulla. Il cpv. 2 prevede delle eccezioni e istituisce la
possibilità di cedere i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore
sociale al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se
questi versano anticipi (lett. a) come pure a un'assicurazione che fornisce
prestazioni anticipate (lett. b).
Per quanto concerne gli “altri
interessati” enumerati all’art. 22 cpv. 2 LPGA, il versamento a questi ultimi é
consentito da norme speciali e senza che una cessione sia necessaria. Ad
esempio, l’art. 19 cpv. 2 LPGA prevede che le indennità giornaliere e le
prestazioni analoghe spettano al datore di lavoro nella misura in cui egli
continua a versare un salario all’assicurato nonostante il diritto a indennità
giornaliere (sul tema, si veda Pierre-Yves Greber, Bettina
Kahil-Wolff, Ghislaine Frésard-Fellay, Romolo Molo, Droit suisse de la sécurité
sociale - Volume I, p. 134).
Nella
concreta evenienza, alla luce del chiaro tenore dell’art. 22 LPGA, questa Corte
condivide il parere dell’amministrazione, nel senso che l’invocata cessione del
diritto alle prestazioni é da ritenere nulla.
Non
essendovi stata valida cessione, un subingresso di __________ nella presente
causa non può neppure entrare in linea di conto. Il processo continua pertanto tra
la RI 1, datrice di lavoro dell’assicurato, e la CO 1.
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a
dichiarare l’assicurato abile al lavoro al 50% dal 16 luglio 2012 e al 100% dal
1° agosto 2012.
2.3. Secondo
l'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a
seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità
giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo
d’attività abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo
d’attività.
Nella RAMI 2004 U 529, p.
572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al
lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute
nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione
contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per prima
cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali
sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante ai fini della
graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento
medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente
risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p. 394 consid.
2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid. 2).
L'assicurato che rinuncia
a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i
provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria
capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli
potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze di volontà
risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa é da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p.
393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 91).
2.4. A proposito di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va
ricordato che il TFA, in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003,
parzialmente pubblicata in DTF 129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta
a video-sorveglianza da parte dell'assicuratore privato di responsabilità civile,
mezzo di prova successivamente utilizzato dall'__________ -, ne ha riconosciuto
la legittimità di principio.
Con un
successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta
Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha
incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei
relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da parte
dell’__________ (o di un altro assicuratore LAINF).
Infine,
nella DTF 137 I 327 consid. 5, il Tribunale federale ha deciso che la
sorveglianza della persona assicurata da parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il
balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente necessaria, come pure
ragionevole dal profilo temporale e materiale. È consentita un’osservazione che
riguarda lo svolgimento di attività quotidiane senza particolare legame con la sfera
privata (ad esempio, la pulizia del balcone oppure il trasporto di sacchetti
della spesa). Secondo il considerando 6 della sentenza succitata, le
videoregistrazioni che mostrano la persona assicurata impegnata in attività
quotidiane su un balcone liberamente visibile, non violano l’art. 179quater CP.
La
giurisprudenza appena citata, sviluppata in ambito di assicurazione per
l’invalidità, si applica per analogia anche in quello dell’assicurazione contro
gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011 del 9 marzo 2012 consid. 6.2).
Le
risultanze di un’accurata sorveglianza possono di principio costituire una base
sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità
lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e STF 8C_830/2011
succitata consid. 7.1).
Su questo
tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni
sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi
d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, p. 228-243, in particolare p. 232. e "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N°
44-2010 pag. 105 seg. (147-155).
2.5. Dalle carte
processuali emerge che, nel corso del mese di maggio 2012, l’assicurato é stato
periziato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia, per conto dell’Istituto
assicuratore.
Dal
relativo rapporto, datato 8 maggio 2012, risulta che il medico fiduciario
appena citato ha diagnosticato dei disturbi statici e funzionali del piede
sinistro e gonfiore alla mano sinistra, prevedendo un’ulteriore visita
peritale, dopo l’esecuzione di un nuovo esame di risonanza magnetica di piede e
caviglia sinistra (cfr. doc. 2.17).
Il 4
giugno 2012 TERZ 1 é stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, anch’egli medico di fiducia della CO 1.
In
quell’occasione, l’assicurato ha dichiarato di avere nel frattempo intrapreso
“… un’attività di tecnico consulente in medicina riabilitativa sportiva e nella
costruzione di centri sportivi. Si occupa in particolare della realizzazione di
un centro nel __________, il quale non ha tuttavia per il momento ancora
ottenuto il permesso di costruzione. Deve spostarsi per visitare altri centri
sportivi, la distribuzione delle macchine, la loro organizzazione. Si occupa
dei contatti con i rappresentanti in previsione degli acquisti, … Tesse i
contatti con degli sportivi a livello internazionale. Risulta essere tuttora
inabile al lavoro in misura completa potendosi spostare unicamente con
l’ausilio di stampelle, dovendo portare delle borse con dei depliant, …
inoltre, in considerazione del suo stato, non darebbe una buona immagine per il
centro.” (doc. 2.22, p. 3).
Il dott. __________
ha quindi formulato le diagnosi di contusione del piede sinistro il 10.3.2012
con bone-buise in corrispondenza del processo superiore del calcagno, di
contusione della mano sinistra il 10.3.2012 senza evidenti fratture
radiologiche, decorso complicato da una nozione di algodistrofia nel frattempo
regredita sotto trattamento con Calcitonina, residuale lieve gonfiore in
corrispondenza dei capitelli metacarpali, senza incidenza funzionale di rilievo
sulle dita, rispettivamente sull’occlusione del pugno e di trauma contusivo del
rachide toraco-lombare il 10.3.2012, guarito senza postumi (doc. 2.22, p. 6).
Dopo aver
ammesso che si tratta di conseguenze naturali del sinistro del mese di marzo
2012, il fiduciario dell’assicuratore si é espresso nei seguenti termini in
merito alla capacità lavorativa:
"
(…).
Limitazioni al carico prolungato del piede sinistro,
in particolare negli spostamenti senza l’ausilio di una stampella.
Capacità lavorativa completa per le mansioni di
carattere amministrativo/consulenza/PR nei sopralluoghi con spostamenti su
superfici regolari che permettono l’ausilio di 1 o 2 stampelle. Nessuna
limitazione nella guida di un veicolo munito di un cambio automatico.”
(doc.
2.22, p. 6).
Per
quanto riguarda l’ulteriore procedere, il dott. __________ ha disposto
segnatamente l’esecuzione di una nuova RMN del piede sinistro “… alfine di
documentare l’evoluzione del focolaio edemigeno in considerazione
dell’instaurazione di un quadro clinico compatibile con un disturbo
tendinopatico dei peronei.” (doc. 2.22, p. 7).
L’esame
strumentale appena menzionato ha avuto luogo il 22 giugno 2012 e ha posto in
luce un piccolo distacco osseo del processo superiore del calcagno con
persistenza dell’edema, un minimo focolaio di edema osseo anche sotto la faccia
articolare posteriore del calcagno, nonché una progrediente guarigione di una
lesione parziale del legamento fibulo-talare anteriore con persistenti
irregolarità del legamento e processi fibro-cicatriziali in sede (doc. 2.23).
Presa
visione degli esiti della RMN, il chirurgo ortopedico dott. __________, con
referto del 5 luglio 2012, si é riconfermato nella propria valutazione della
capacità lavorativa, ribadendo in particolare che TERZ 1 lamentava difficoltà
negli spostamenti senza l’utilizzo di almeno una stampella (cfr. doc. 2.26).
L’assicurato
si é successivamente rivolto alla __________ di __________ e, specificatamente,
al dott. __________, Capo-clinica presso il Centro per la chirurgia del piede.
Le
consultazioni hanno avuto luogo il 25 luglio e il 24 settembre 2012, nonché il
14 gennaio 2013.
L’assicurato
é stato dichiarato totalmente inabile al lavoro in occasione della prima visita
(cfr. doc. 2.30 e doc. 2.31), inabile in misura del 70% in occasione della
seconda (cfr. doc. 2.34) e infine abile al 100% in occasione di quella del
gennaio 2013 (con effetto a far tempo dal 28 dicembre 2012 - cfr. allegato al
doc. XXXIII).
Nel
quadro della procedura di opposizione, la CO 1 ha interpellato il dott. __________, al quale é stato sottoposto il rapporto 25 luglio 2012 del
dott. __________.
Il medico
di fiducia ha dichiarato di non condividere l’apprezzamento della capacità
lavorativa, rimproverando allo specialista della __________ di essersi
pronunciato in proposito senza essere a conoscenza dell’esatto mansionario
dell’assicurato (cfr. doc. 2.33, p. 2).
2.6. Dall’incarto
risulta inoltre che la CO 1 ha ordinato il pedinamento di TERZ 1 da parte di
un'agenzia privata d’investigazioni.
Fatti
I
pedinamenti hanno avuto luogo durante il periodo 4 giugno-11 luglio 2012.
All'inserto
figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti, un dossier fotografico e un
cd-rom.
La
documentazione appena citata mostra l’assicurato (l’identità della persona
oggetto di pedinamento non é in discussione), sempre munito di stampelle,
camminare per le vie cittadine (talvolta portando con sé un sacchetto oppure
uno zainetto portato a tracolla), salire (e scendere) delle scalinate e,
infine, salire su un mezzo pubblico, rispettivamente su un’autovettura (cfr.
sez. 5 dell’incarto della CO 1).
2.7. In corso di
causa, questo Tribunale ha interpellato la datrice di lavoro dell’assicurato
per chiarire quale fosse il suo mansionario (cfr. doc. XIX).
Dalla
risposta della RI 1 risulta che il lavoro
dell’assicurato consisteva, essenzialmente, nell’effettuare dei sopralluoghi
presso centri sportivi di riabilitazione, rispettivamente presso centri fitness
in Ticino, per testarne la capacità riabilitativa in ambito sportivo (verifica
dei macchinari e delle procedure), e nello stilare in seguito dei rapporti di
attività per la direzione (lavoro di tipo amministrativo).
Per il
90% del tempo, l’attività veniva svolta fuori ufficio, per il restante 10% in
ufficio, quando si trattava di redigere i rapporti d’attività (cfr. doc. XX).
2.8. Nel mese di
giugno 2013, questa Corte ha posto alcuni quesiti al dott. __________ (cfr. doc.
XXXII), il quale ha così risposto il 1° luglio 2013:
" (…).
1.
Wann haben die Konsultationen in Ihrer Praxis stattgefunden?
Übermitteln Sie bitte dem Gericht eine Kopie der entsprechenden Berichte.
Die Untersuchungstermine fanden am 25.07.,
24.09.2012 sowie am 14.01.2013 in unserer Sprechstunde statt.
Considerandi
2.
Beschreiben Sie
bitte im Detail die funktionalen Hindernisse, die mit dem Unfallschaden am
linken Fuß zusammenhängen.
Die volle Belastung des linken Fusses war
aufgrund der Schmerzentwicklung nicht möglich.
Selbst geringere Belastungen waren mit Schmerzen verbunden.
3.
Mit Bezugnahme auf die konkreten Aufgaben, die von TERZ 1 ausgeführt
wurden, geben Sie bitte an, welche von diesen durch den Unfallschaden behindert
wurden. Bitte begründen Sie genau Ihre Antwort.
Längere Gehstrecken sowie Betätigung einer
Kupplung in einem Personenwagen waren aufgrund der damit verbundenen
Beschwerden nicht möglich. Dadurch kam es zu einer vermehrten Belastung der
Schmerzlokalisation.
4.
Aus welchen Gründen
schließen Sie aus (falls Sie es auch ausschließen), dass der Versicherte mit
Hilfe von einer oder zwei Krücken seine berufliche Tätigkeit hätte ausüben
können, trotz der Beschwerden am linken Fuß?
Bei der von ihm durchgeführten Inspektionen war
es ihm gemäss eigenen Angaben nicht möglich, dies mit Gehhilfen durchzuführen.
Das Verletzungsmuster am rechten Fuss ist in der Regel mit einer vermehrten
Beschwerdeentwicklung verbunden. Dieser Umstand hatte eine adäquate Ausführung
der beruflichen Tätigkeit im Rahmen der Inspektionen deutlich erschwert.
5.
Aus der
beiliegenden fotografischen Dokumentation bezüglich der Beschattungen in den
Monaten Juni/Juli 2012 gehen Bewertungselemente hervor, die Ihr Urteil
bezüglich der Arbeitsfähigkeit des Versicherten verändern könnten, oder nicht?
Mein Urteil
bezüglich
der Arbeitsfähigkeit des Versicherten wird durch die vorliegenden Fotographien
nicht verändert.“
(doc.
XXXIII - il corsivo é del redattore)
2.9
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, ed
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Agli atti figurano, da un
canto, i referti del dott. __________, medico curante specialista dell’assicurato
e, d'altro canto, dei medici di fiducia dell’amministrazione, i dottori __________
e __________.
Di principio, le loro
certificazioni possono essere prese in considerazione nell'ambito di una
valutazione globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la
giurisprudenza federale, per decidere a proposito del valore probante di un
mezzo di prova, determinante è il suo contenuto, piuttosto che la sua
provenienza.
Chiamata ora a
pronunciarsi e dopo avere attentamente vagliato l’insieme della documentazione
a sua disposizione, questa Corte ritiene
che la valutazione della capacità lavorativa espressa dal chirurgo ortopedico dott. __________ - condivisa peraltro dal dott. __________ (cfr. doc. 2.33, p. 3) -, sia
più convincente rispetto a quella del sanitario privatamente consultato
dall’assicurato.
Il TCA
sottolinea innanzitutto che, in occasione della sorveglianza dell’assicurato,
non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la relativa documentazione
mostra TERZ 1 impegnato in attività - principalmente a
camminare - compiute in luoghi liberamente visibili a ognuno, senza particolare
legame con la sua sfera privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.4.).
Se ne
deduce che le obiezioni sollevate in proposito dalla ricorrente, come pure i
mezzi di prova offerti (cfr. doc. XI e doc. XVI), non meritano accoglimento.
D’altro
canto, questo Tribunale constata che le valutazioni dei dottori __________ e __________
sono sovrapponibili nella misura in cui entrambi gli specialisti hanno ammesso
che, a causa del danno infortunistico, l’assicurato denunciava problemi allorquando
si trattava di caricare in maniera prolungata l’arto inferiore sinistro, ad
esempio nel caso degli spostamenti a piedi (cfr. doc. 2.22, p. 6, doc. 2.26 e
doc. XXXIII, risposta al quesito n. 3).
Il
fiduciario della ha però sostenuto che l’assicurato sarebbe stato in grado di
ovviare all’impedimento grazie all’utilizzo di una o due stampelle (cfr. doc.
2.22, p. 6: “Limitazioni al carico prolungato del piede sinistro, in
particolare negli spostamenti senza l’ausilio di una stampella.” e doc.
2.26). Il sanitario della __________ ha per contro escluso che ciò potesse
essere il caso (cfr. doc. XXXIII, risposta al quesito n. 4).
Secondo il TCA, la
risposta fornita dal dott. non convince siccome, innanzitutto, essa si fonda,
per l’essenziale, su quanto riferitogli dall’assicurato medesimo (“… gemäss
eigenen Angaben …”). Inoltre e soprattutto, essa é smentita dalle risultanze
dei pedinamenti a cui TERZ 1 é stato sottoposto durante il periodo
giugno-luglio 2012. Le fotografie ed il video dimostrano in effetti che egli
era in grado, scaricando la gamba sinistra mediante l’uso di stampelle (e, talvolta,
persino senza scarico dell’arto inferiore sinistro, si veda, ad esempio, la
fotografia scattata l’11 luglio 2012 alle ore 10:25 e il corrispondente
passaggio contenuto a p. 13 del rapporto ispettivo: “Quando sbuca su Via __________,
TERZ 1 appare di nuovo al telefono. Dopo aver percorso un centinaio di metri
tenendo le due stampelle nella mano destra per poter impugnare il cellulare con
la mano sinistra, si ferma a margine della strada appoggiando le stampelle ad
una parete. Mentre conversa al telefono mantenendosi per oltre dieci minuti in
stazione eretta, continua a guardarsi attorno rivolgendo lo sguardo da
un’estremità all’altra della via.”), di deambulare con disinvoltura e addirittura
di salire/scendere lunghe scalinate (cfr. sez. 5 dell’incarto
della CO 1).
Per quanto riguarda le pretese
difficoltà nell’utilizzo di un’autovettura, legate all’impossibilità di
azionare il pedale della frizione (cfr. doc. XXXIII, risposta
al quesito n. 3), tale aspetto é irrilevante posto che, secondo quanto é stato accertato
dall’amministrazione presso la competente autorità, l’assicurato non é in
possesso della necessaria licenza di condurre (cfr. doc. 4.17). Ne consegue
che, già prima dell’infortunio del marzo 2012, egli doveva forzatamente far
capo alle proprie gambe, ai mezzi pubblici oppure a un’automobile guidata da terzi.
Nonostante
le attestazioni d’inabilità lavorativa del dott. __________, questo Tribunale é
persuaso che - grazie a degli accorgimenti ragionevolmente esigibili, quali
l’utilizzo delle stampelle e di uno zainetto a spalla per il trasporto del
materiale informativo (“dépliant” - cfr. doc. 2.22, p. 3) -, TERZ 1 poteva
effettivamente svolgere il proprio lavoro alle dipendenze dell’insorgente,
un’attività che consisteva, da una parte, nella raccolta - attraverso l’esecuzione
di sopralluoghi presso strutture riabilitative/centri fitness del Cantone - di
dati utili in vista della creazione di un nuovo centro sportivo in Ticino (cfr.
doc. I, p. 3:”Verificando i macchinari, le procedure e stilare un archivio dati
atto a predisporre un sistema ricco di innovazione e con i metodi di
riabilitazione senza riproporre gli “errori” degli altri centri.”) e,
dall’altra, a stabilire contatti con rappresentanti e sportivi di élite, nonché
a redigere dei rapporti d’attività per la direzione.
Quindi, si
trattava indiscutibilmente di un lavoro assai leggero da un profilo
dell’impegno fisico.
La
ricorrente fa valere che fra le mansioni che incombevano all’assicurato, vi era
pure quella consistente nel testare i diversi macchinari presenti nelle
strutture visitate, ciò che egli non era più in grado di fare a causa del danno
alla salute (cfr. doc. I, p. 3 e doc. XX, p. 2).
A
prescindere dal fatto che tale circostanza é stata fatta valere, per la prima
volta, solo in sede di ricorso, mentre non figurava né nel rapporto ispettivo
del 30 marzo 2012 (cfr. doc. 3.1) né in quello del 19 giugno 2012 del dott. __________
(cfr. doc. 2.22, p. 3), secondo il TCA, visto che lo scopo era in sostanza quello
di acquisire informazioni sul funzionamento del macchinario in questione,
ammesso che fosse veramente indispensabile osservarlo in funzione (e non
bastasse invece consultare la relativa documentazione informativa), la
dimostrazione avrebbe potuto essere eseguita da un rappresentante della
struttura visitata.
In esito
a tutto quanto precede, il TCA reputa dimostrato, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che TERZ 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei modi e
nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.
2.10
La ditta
ricorrente ha auspicato che l’incarto venga trasmesso al Ministero Pubblico in
ragione di “… abusi di carattere penale, in particolar modo della Sig.ra __________.”
(doc. XXXV; si veda pure il doc. XI).
Secondo
il TCA, dall’incarto non emergono comportamenti penalmente rilevanti compiuti
da funzionari dell’amministrazione, per cui non vi é motivo per dar seguito
alla richiesta di segnalazione della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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