35.2012.88
Trauma contusivo al polso dx. Chiusura del caso con decisione informale che ha nel frattempo acquisito forza di cosa giudicata. Negata la riconsiderazione. Domanda di revisione processuale dichiarata
28 gennaio 2013Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2012.88
Data decisione, Autorità:
28.01.2013, TCA
Titolo:
Trauma contusivo al polso dx. Chiusura del caso con decisione informale che ha nel frattempo acquisito forza di cosa giudicata. Negata la riconsiderazione. Domanda di revisione processuale dichiarata a torto tardiva. Rinvio atti affinché l'amm. entri nel merito della domanda di revisione
REVISIONE PROCESSUALE
RICONSIDERAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 49 cpv. 1 LPGA
art. 51 cpv. 1 LPGA
art. 51 cpv. 2 LPGA
art. 53 cpv. 1 LPGA
art. 53 cpv. 2 LPGA
art. 55 LPGA
art. 67 cpv. 1 PA
art. 67 cpv. 2 PA
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.88
mm
Lugano
28 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 ottobre
2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 10
marzo 2009, a RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di falegname e, perciò assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -,
é rimasta schiacciata la mano destra sotto un asse di legno (cfr. doc. 1 -
fasc. 2) e ha riportato, secondo il rapporto del Servizio di PS dell’Ospedale
regionale di __________, un trauma contusivo al polso destro (cfr. doc. 26 -
fasc. 2).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, in data 30 luglio 2009, l’amministrazione
ha informato l’assicurato di ritenere estinto con effetto immediato il suo
diritto a prestazioni, posto che i disturbi ancora presenti non erano più
imputabili al sinistro del marzo 2009 (cfr. doc. 33 - fasc. 2).
1.3. Il 7 marzo
2011, RI 1 é stato sottoposto a un intervento artroscopico al polso destro
presso la __________ (__________). In quella sede, é stata refertata la
presenza, in particolare, di una lesione parziale di tipo II del legamento
scafolunato (cfr. allegato al doc. 41 - fasc. 2).
1.4. In data 19
luglio 2011, l’assicurato é rimasto vittima di un incidente della circolazione
stradale, accusando un trauma distorsivo cervicale e una frattura dello sterno
(cfr. doc. 1 e doc. 12 - fasc. 1).
1.5. Con
decisione formale del 13 luglio 2012, l’CO 1 ha dichiarato tardiva la domanda
di revisione processuale della decisione de facto del 30 luglio 2009, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni relativamente all’infortunio del luglio
2011 e ha preteso la restituzione delle indennità giornaliere che sarebbero
state pagate a torto per un ammontare di fr. 19'756.80 (doc. 81 - fasc. 1).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto dell’assicurato (cfr.
doc. 87 - fasc. 1), in data 5 ottobre 2012, l’Istituto assicuratore ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 89 - fasc. 1).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 7 novembre 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1,
ha chiesto che l’CO 1 venga condannato a procedere alla revisione processuale
della sua decisione del 30 luglio 2009, che la causa gli venga rinviata
affinché “… proceda con ogni incombenza che ne consegue: prenda a carico i
costi e definisca le prestazioni di lunga durata …” e, infine, la revoca
dell’ordine di restituzione a prescindere dall’avvio della revisione
processuale.
A
proposito della pretesa intempestività della domanda di revisione
processuale, l’insorgente fa valere innanzitutto che la decisione de facto
del 30 luglio 2009 non sarebbe nel frattempo cresciuta in giudicato siccome
essa “… non ha le caratteristiche di una decisione formale, e dunque dal
profilo puramente formale, é da ritenersi irregolare … ” donde l’applicabilità
della “… prescrizione d’ordine generale di 10 anni, prevista sempre nel quadro
dell’art. 67 PA.” e, quindi, la tempestività della domanda da lui presentata il
29 febbraio 2011. D’altro canto, egli sostiene di avere avuto conoscenza del
fatto nuovo “… soltanto a febbraio 2012 quando il servizio medico CO 1 ha
acquisito la documentazione, tant’é che egli non avrebbe consegnato quella
documentazione se non fosse stato chiamato a visita fiduciaria per definire i
postumi relativi dall’infortunio del 2011, quindi un’altra tipologia di caso.
(…). Avendo preso coscienza della portata degli atti che hanno diagnosticato la
rottura soltanto con ritardo, nel caso in esame per il termine perentorio vale
il periodo massimo di 10 anni e non 90 giorni come intende la CO 1”. L’assicurato
rileva inoltre che nel maggio 2011 la __________ aveva trasmesso all’CO 1 un
rapporto del proprio medico fiduciario segnalante la causalità tra i disturbi
accusati e l’infortunio del 2009: “…, la comunicazione del medico fiduciario
alla compagnia, é da considerare alla stregua di un annuncio ad un assicuratore
sociale incompetente e, giusta l’art. 29 cpv. 3 della LPGA, per quanto riguarda
Fatti
i termini e le conseguenze giuridiche, fa stato la data in cui é stata
consegnata la domanda. In altre parole, anche nella denegata ipotesi che l’atto
amministrativo di luglio 2009, avesse valenza di una decisione formale
cresciuta in giudicato (…), risulta assolto il periodo di 90 giorni, …” (doc.
I, p. 4-6).
Per
quanto concerne invece la domanda di restituzione, RI 1 sostiene di non
comprenderne il fondamento “… visto che anche nell’ipotesi in cui non fosse
stabilita la responsabilità Lainf e l’obbligo di pagare il 50% per i disturbi
al polso, rimane il fatto che la CO 1 avrebbe comunque dovuto pagare il 100%
d’incapacità fino a luglio 2012 per i postumi dell’incidente stradale. Infatti
anche nell’ipotesi che l’infortunio del 2009 rimane a carico dell’assicurazione
malattia, le indennità di malattia si erano esaurite quindi non si vede come si
può ipoteticamente considerare un reddito che non c’é, quando é data
l’incapacità per un altro diritto. Al massimo, in questo caso, dovendo
intervenire due assicuratori, subentra il principio della sovrassicurazione, ed
in questo senso non potendo conteggiare un reddito che non c’é, la CO 1 deve
corrispondere la sua indennità. “ (doc. I, p. 7).
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite é in primo luogo la questione di sapere se l’Istituto resistente era
legittimato a dichiarare tardiva la domanda di revisione processuale, oppure
no.
Preliminarmente,
il TCA é tenuto a esaminare se lo scritto del 30 luglio 2009 costituisce una
decisione e, nell’affermativa, se nel frattempo ha acquisito forza di cosa
giudicata.
Giusta
l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di
ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore
deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e
ingiunzioni. Il capoverso 3 di questa disposizione recita che le decisioni sono
accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere
motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La
notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per
l’interessato.
Le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che
non sono contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con
una procedura semplificata (art. 51 cpv. 1 LPGA). L’interessato può esigere che
sia emanata una decisione (cpv. 2).
La LPGA
opera una distinzione tra la trattazione di una domanda, da una parte, mediante
decisione e, dall’altra, con procedura informale. La prima variante é
prescritta quando si tratta di prestazioni di ragguardevole entità, di crediti e d’ingiunzioni, come pure
quando la persona assicurata non é d’accordo con la decisione. Negli altri casi
é consentita la procedura informale ai sensi dell’art. 51 LPGA.
Nel caso
di specie, mediante lo scritto del 30 luglio 2009, l’CO 1 ha dichiarato estinto
il proprio obbligo a prestazioni con effetto immediato poiché, in base alla
valutazione del proprio medico di __________, i disturbi ancora lamentati non
si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con l’evento
traumatico del 10 marzo 2009. Esso non é stato definito quale decisione e non
conteneva alcun rimedio di diritto (cfr. doc. 33 - fasc. 2).
Tenuto
conto di quanto precede, la lettera in questione - che dal profilo materiale
costituisce a tutti gli effetti una decisione, visto che ha per oggetto
l’annullamento di un diritto dell’assicurato (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a PA) -,
non può essere considerata quale decisione formale, ma deve essere annoverata sotto
la procedura informale.
L’art. 51
cpv. 1 LPGA prevede esplicitamente la trattazione mediante procedura informale,
per quei casi che non cadono sotto l’art. 49 cpv. 1 LPGA, disposizione
quest’ultima che prescrive invece la forma della decisione per le prestazioni
di ragguardevole entità e in caso
di disaccordo della persona assicurata. In queste evenienze, la trattazione
informale é illecita.
In
concreto, é pertanto da considerare contrario al diritto federale il fatto che
l’Istituto assicuratore convenuto abbia deciso informalmente di dichiarare estinto
il diritto a prestazioni del ricorrente, anziché mediante una decisione formale
ex art 49 LPGA.
Nella DTF
134 V 145, il Tribunale federale ha però stabilito che se l'assicuratore
ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già
nella forma di una decisione formale, ma in modo informale, e la persona
interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio
manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale
ipotesi l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la
facoltà di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione
de facto acquisisce forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata
correttamente in ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA.
Dalle tavole processuali
non risulta che RI 1 abbia manifestato il proprio dissenso
circa il contenuto della decisione informale del 30 luglio 2009 entro il
termine fissato dalla giurisprudenza federale, di modo che essa ha nel
frattempo acquisito forza di cosa giudicata.
Alla
luce di quanto precede, la decisione del 30 luglio 2009 potrebbe
quindi essere rimessa in questione soltanto attraverso i rimedi straordinari
di diritto (riconsiderazione o revisione processuale).
2.3. Ai sensi
dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione
formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se
l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o
nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
D’altro
canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano
manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.
2).
Considerandi
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004
consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è
senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05
del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del
25.
aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per
il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione
giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto
conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con
riferimenti).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione
iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante
dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza
non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF
117.
V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente
errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche
sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non
sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF
9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per
motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le
condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità
deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza
manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di
condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento
riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare
ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono
ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni
per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF
9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF
9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
Nella
presente fattispecie, in sede di decisione su opposizione 5 ottobre 2012 (doc.
89, p. 3 - fasc. 1), l’Istituto assicuratore si é esplicitamente rifiutato
di entrare nel merito di una eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53
cpv. 2 LPGA.
Ora, per
costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli
interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I
61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo
2007).
Il TCA
deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.
Non resta,
dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art.
53.
cpv. 1 LPGA).
2.4
L'amministrazione
è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi
elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica
differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi
citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,
consid. 3b, p. 79 e 80).
Nuove, secondo costante
giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono
realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di
fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente
attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;
DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
Inoltre, i fatti nuovi
devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale
della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento
giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293
consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,
Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).
2.5
In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA ha
stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa
soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su
ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di
revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione
su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der
Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).
I termini
citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.
Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante
quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia
l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non
fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_302/2010
del 25 agosto 2010 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).
Nella concreta
evenienza, l’amministrazione ha dichiarato tardiva la domanda di revisione
processuale della decisione de facto del 30 luglio 2009, visto che
l’artroscopia nell’ambito della quale é stata scoperta la nota lesione
legamentare ha avuto luogo il 7 marzo 2011 e che l’assicurato le ha chiesto di
riesaminare la propria responsabilità soltanto in data 27 gennaio 2012 (cfr.
doc. 89, p. 3 - fasc. 1).
Al
riguardo, occorre osservare che il termine relativo di 90 giorni di cui
all’art. 67 cpv. 1 PA ha iniziato a decorrere, al più presto, il giorno
in cui il ricorrente é stato sottoposto all’intervento artroscopico al polso
destro, quindi in data 7 marzo 2011. In quell’occasione é infatti stata
confermata l’esistenza di una lesione del legamento scafolunato (cfr. allegato
al doc. 31 - fasc. 2). D’altro canto, é vero che l’assicurato ha chiesto all’CO
1.
di “… determinarsi sulla lesione traumatica evidenziata dagli specialisti di __________.”,
soltanto in occasione del colloquio telefonico del 27 gennaio 2012 (cfr. doc.
40.
- fasc. 2).
Secondo
questo Tribunale non può però essere ignorata la circostanza che, il 18 maggio
2011.
- quindi entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data
dell’artroscopia -, una collaboratrice della __________ ha trasmesso
all’assicuratore LAINF copia del rapporto 4 maggio 2011 del dott. __________
per una sua presa di posizione, sottolineando al riguardo che, in base a questo
documento, l’inabilità lavorativa di RI 1 era in parte dovuta all’infortunio
dell’aprile 2009 (cfr. doc. 39 - fasc. 2).
In quell'occasione,
il medico fiduciario della __________ ha rilevato che l’intervento artroscopico
in questione aveva “… permesso di confermare da un lato una lesione di grado II
sul versante carpale del legamento scafo-lunato, valutata dallo specialista
come di natura post-traumatica (trauma riconducibile chiaramente al mese di
aprile 2009, caso assunto dall’assicurazione infortuni CO 1); presenta tuttavia
una seconda lesione, quest’ultima della fibrocartilagine triangolare,
interpretata dallo specialista come di natura di tipo degenerativo. (…). Almeno
in parte dunque si tratta ancora delle conseguenze dell’infortunio occorso
durante il mese di aprile 2009.” (allegato al doc. 44 - fasc. 2).
Dal
referto del dott. __________ emergeva dunque chiaramente che, nel frattempo,
l’assicurato si era sottoposto a un’artroscopia al polso destro, che aveva
posto in luce un reperto potenzialmente suscettibile di far apparire come incompleta la base su cui era fondata la
decisione informale del 30 luglio 2009.
In queste
condizioni, secondo il TCA, il fatto che ora l’Istituto assicuratore rimproveri
al ricorrente di avere tardivamente chiesto la revisione della sua prima
decisione, costituisce un comportamento contrario al principio della buona fede
(art. 9 Cost). In effetti, ricevuto il rapporto del dott. __________, l’CO 1
avrebbe dovuto senz’altro dare avvio alla procedura di revisione processuale
della decisione informale del 30 luglio 2009 (l’art. 53 cpv. 1 LPGA prevede
infatti che qualora scopra dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova, l’assicuratore
deve sottoporre a revisione la decisione formalmente cresciuta in
giudicato) oppure, perlomeno, chiedere all’assicurato una sua presa di
posizione al riguardo, fornendogli tutti i ragguagli necessari.
In
conclusione, questo Tribunale ritiene che l’CO 1 non era legittimato a dichiarare
irricevibile la domanda di revisione processuale della decisione de facto
del luglio 2009, motivo per cui gli atti devono essergli rinviati affinché ne
esamini nel merito la fondatezza e decida di nuovo sul diritto a prestazioni
dell’assicurato dal profilo temporale e materiale.
In questo
contesto, l’assicuratore LAINF convenuto riesaminerà pure la correttezza della
propria pretesa di restituzione dell’importo di fr. 19'756.80.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ Gli
atti vengono retrocessi all’CO 1 affinché entri nel merito della domanda di
revisione processuale della decisione del 30 luglio 2009 e definisca di nuovo
il diritto a prestazioni dell’assicurato dal profilo temporale e materiale.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000 (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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