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Decisione

35.2012.88

Trauma contusivo al polso dx. Chiusura del caso con decisione informale che ha nel frattempo acquisito forza di cosa giudicata. Negata la riconsiderazione. Domanda di revisione processuale dichiarata

28 gennaio 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i termini e le conseguenze giuridiche, fa stato la data in cui é stata

consegnata la domanda. In altre parole, anche nella denegata ipotesi che l’atto

amministrativo di luglio 2009, avesse valenza di una decisione formale

cresciuta in giudicato (…), risulta assolto il periodo di 90 giorni, …” (doc.

I, p. 4-6).

Per

quanto concerne invece la domanda di restituzione, RI 1 sostiene di non

comprenderne il fondamento “… visto che anche nell’ipotesi in cui non fosse

stabilita la responsabilità Lainf e l’obbligo di pagare il 50% per i disturbi

al polso, rimane il fatto che la CO 1 avrebbe comunque dovuto pagare il 100%

d’incapacità fino a luglio 2012 per i postumi dell’incidente stradale. Infatti

anche nell’ipotesi che l’infortunio del 2009 rimane a carico dell’assicurazione

malattia, le indennità di malattia si erano esaurite quindi non si vede come si

può ipoteticamente considerare un reddito che non c’é, quando é data

l’incapacità per un altro diritto. Al massimo, in questo caso, dovendo

intervenire due assicuratori, subentra il principio della sovrassicurazione, ed

in questo senso non potendo conteggiare un reddito che non c’é, la CO 1 deve

corrispondere la sua indennità. “ (doc. I, p. 7).

1.7. L’CO 1, in

risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto

della lite é in primo luogo la questione di sapere se l’Istituto resistente era

legittimato a dichiarare tardiva la domanda di revisione processuale, oppure

no.

Preliminarmente,

il TCA é tenuto a esaminare se lo scritto del 30 luglio 2009 costituisce una

decisione e, nell’affermativa, se nel frattempo ha acquisito forza di cosa

giudicata.

Giusta

l’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di

ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con l’interessato l’assicuratore

deve emanare per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e

ingiunzioni. Il capoverso 3 di questa disposizione recita che le decisioni sono

accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Devono essere

motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle parti. La

notificazione irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per

l’interessato.

Le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che

non sono contemplati nell’articolo 49 capoverso 1 possono essere sbrigati con

una procedura semplificata (art. 51 cpv. 1 LPGA). L’interessato può esigere che

sia emanata una decisione (cpv. 2).

La LPGA

opera una distinzione tra la trattazione di una domanda, da una parte, mediante

decisione e, dall’altra, con procedura informale. La prima variante é

prescritta quando si tratta di prestazioni di ragguardevole entità, di crediti e d’ingiunzioni, come pure

quando la persona assicurata non é d’accordo con la decisione. Negli altri casi

é consentita la procedura informale ai sensi dell’art. 51 LPGA.

Nel caso

di specie, mediante lo scritto del 30 luglio 2009, l’CO 1 ha dichiarato estinto

il proprio obbligo a prestazioni con effetto immediato poiché, in base alla

valutazione del proprio medico di __________, i disturbi ancora lamentati non

si sarebbero più trovati in una relazione di causalità naturale con l’evento

traumatico del 10 marzo 2009. Esso non é stato definito quale decisione e non

conteneva alcun rimedio di diritto (cfr. doc. 33 - fasc. 2).

Tenuto

conto di quanto precede, la lettera in questione - che dal profilo materiale

costituisce a tutti gli effetti una decisione, visto che ha per oggetto

l’annullamento di un diritto dell’assicurato (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. a PA) -,

non può essere considerata quale decisione formale, ma deve essere annoverata sotto

la procedura informale.

L’art. 51

cpv. 1 LPGA prevede esplicitamente la trattazione mediante procedura informale,

per quei casi che non cadono sotto l’art. 49 cpv. 1 LPGA, disposizione

quest’ultima che prescrive invece la forma della decisione per le prestazioni

di ragguardevole entità e in caso

di disaccordo della persona assicurata. In queste evenienze, la trattazione

informale é illecita.

In

concreto, é pertanto da considerare contrario al diritto federale il fatto che

l’Istituto assicuratore convenuto abbia deciso informalmente di dichiarare estinto

il diritto a prestazioni del ricorrente, anziché mediante una decisione formale

ex art 49 LPGA.

Nella DTF

134 V 145, il Tribunale federale ha però stabilito che se l'assicuratore

ha comunicato a torto il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già

nella forma di una decisione formale, ma in modo informale, e la persona

interessata non accetta il disposto rifiuto, quest'ultima deve di principio

manifestare il proprio disaccordo entro il termine di un anno. In tale

ipotesi l'assicuratore emanerà una decisione formale, contro la quale è data la

facoltà di presentare opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione

de facto acquisisce forza di cosa giudicata, così come se fosse stata emanata

correttamente in ossequio all'art. 51 cpv. 1 LPGA.

Dalle tavole processuali

non risulta che RI 1 abbia manifestato il proprio dissenso

circa il contenuto della decisione informale del 30 luglio 2009 entro il

termine fissato dalla giurisprudenza federale, di modo che essa ha nel

frattempo acquisito forza di cosa giudicata.

Alla

luce di quanto precede, la decisione del 30 luglio 2009 potrebbe

quindi essere rimessa in questione soltanto attraverso i rimedi straordinari

di diritto (riconsiderazione o revisione processuale).

2.3. Ai sensi

dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

D’altro

canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.

2).

Considerandi

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004

consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I 512/05

del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I 832/05 del

25.

aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per

il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione

giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto

conto della prassi in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 con

riferimenti).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione

iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante

dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (DTF

117.

V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente

errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche

sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non

sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (STF

9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per

motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le

condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità

deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

Nella

presente fattispecie, in sede di decisione su opposizione 5 ottobre 2012 (doc.

89, p. 3 - fasc. 1), l’Istituto assicuratore si é esplicitamente rifiutato

di entrare nel merito di una eventuale domanda di riconsiderazione ex art. 53

cpv. 2 LPGA.

Ora, per

costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai tribunali a effettuare una riconsiderazione (cfr. STFA I

61/04 del 20 settembre 2004, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06 del 13 marzo

2007).

Il TCA

deve pertanto esimersi dall’esaminare questo aspetto.

Non resta,

dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art.

53.

cpv. 1 LPGA).

2.4

L'amministrazione

è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove, secondo costante

giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono

realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di

fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente

attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;

DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i fatti nuovi

devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale

della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento

giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293

consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,

Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

2.5

In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA ha

stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa

soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su

ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione

su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der

Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).

I termini

citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante

quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia

l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non

fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF 8C_302/2010

del 25 agosto 2010 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

Nella concreta

evenienza, l’amministrazione ha dichiarato tardiva la domanda di revisione

processuale della decisione de facto del 30 luglio 2009, visto che

l’artroscopia nell’ambito della quale é stata scoperta la nota lesione

legamentare ha avuto luogo il 7 marzo 2011 e che l’assicurato le ha chiesto di

riesaminare la propria responsabilità soltanto in data 27 gennaio 2012 (cfr.

doc. 89, p. 3 - fasc. 1).

Al

riguardo, occorre osservare che il termine relativo di 90 giorni di cui

all’art. 67 cpv. 1 PA ha iniziato a decorrere, al più presto, il giorno

in cui il ricorrente é stato sottoposto all’intervento artroscopico al polso

destro, quindi in data 7 marzo 2011. In quell’occasione é infatti stata

confermata l’esistenza di una lesione del legamento scafolunato (cfr. allegato

al doc. 31 - fasc. 2). D’altro canto, é vero che l’assicurato ha chiesto all’CO

1.

di “… determinarsi sulla lesione traumatica evidenziata dagli specialisti di __________.”,

soltanto in occasione del colloquio telefonico del 27 gennaio 2012 (cfr. doc.

40.

- fasc. 2).

Secondo

questo Tribunale non può però essere ignorata la circostanza che, il 18 maggio

2011.

- quindi entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data

dell’artroscopia -, una collaboratrice della __________ ha trasmesso

all’assicuratore LAINF copia del rapporto 4 maggio 2011 del dott. __________

per una sua presa di posizione, sottolineando al riguardo che, in base a questo

documento, l’inabilità lavorativa di RI 1 era in parte dovuta all’infortunio

dell’aprile 2009 (cfr. doc. 39 - fasc. 2).

In quell'occasione,

il medico fiduciario della __________ ha rilevato che l’intervento artroscopico

in questione aveva “… permesso di confermare da un lato una lesione di grado II

sul versante carpale del legamento scafo-lunato, valutata dallo specialista

come di natura post-traumatica (trauma riconducibile chiaramente al mese di

aprile 2009, caso assunto dall’assicurazione infortuni CO 1); presenta tuttavia

una seconda lesione, quest’ultima della fibrocartilagine triangolare,

interpretata dallo specialista come di natura di tipo degenerativo. (…). Almeno

in parte dunque si tratta ancora delle conseguenze dell’infortunio occorso

durante il mese di aprile 2009.” (allegato al doc. 44 - fasc. 2).

Dal

referto del dott. __________ emergeva dunque chiaramente che, nel frattempo,

l’assicurato si era sottoposto a un’artroscopia al polso destro, che aveva

posto in luce un reperto potenzialmente suscettibile di far apparire come incompleta la base su cui era fondata la

decisione informale del 30 luglio 2009.

In queste

condizioni, secondo il TCA, il fatto che ora l’Istituto assicuratore rimproveri

al ricorrente di avere tardivamente chiesto la revisione della sua prima

decisione, costituisce un comportamento contrario al principio della buona fede

(art. 9 Cost). In effetti, ricevuto il rapporto del dott. __________, l’CO 1

avrebbe dovuto senz’altro dare avvio alla procedura di revisione processuale

della decisione informale del 30 luglio 2009 (l’art. 53 cpv. 1 LPGA prevede

infatti che qualora scopra dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova, l’assicuratore

deve sottoporre a revisione la decisione formalmente cresciuta in

giudicato) oppure, perlomeno, chiedere all’assicurato una sua presa di

posizione al riguardo, fornendogli tutti i ragguagli necessari.

In

conclusione, questo Tribunale ritiene che l’CO 1 non era legittimato a dichiarare

irricevibile la domanda di revisione processuale della decisione de facto

del luglio 2009, motivo per cui gli atti devono essergli rinviati affinché ne

esamini nel merito la fondatezza e decida di nuovo sul diritto a prestazioni

dell’assicurato dal profilo temporale e materiale.

In questo

contesto, l’assicuratore LAINF convenuto riesaminerà pure la correttezza della

propria pretesa di restituzione dell’importo di fr. 19'756.80.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ Gli

atti vengono retrocessi all’CO 1 affinché entri nel merito della domanda di

revisione processuale della decisione del 30 luglio 2009 e definisca di nuovo

il diritto a prestazioni dell’assicurato dal profilo temporale e materiale.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’000 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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