35.2012.89
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17 giugno 2013Italiano31 min
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Numero d'incarto:
35.2012.89
Data decisione, Autorità:
17.06.2013, TCA
Titolo:
Perdita uditiva bilaterale. Negata responsabilità assicuratore per danno a orecchio sx, poiché non derivante né da infortunio né da malattia prof. Valutazione IMI per danno all'orecchio dx. Diritto a rendita andava valutato tenuto conto del danno complessivo (orecchio dx + braccio dx). Rinvio atti
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
INFORTUNIO PROFESSIONALE
MALATTIA PROFESSIONALE
RENDITA D'INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 9 cpv. 1 LAINF
art. 9 cpv. 2 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.89
mm
Lugano
17 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
ottobre 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
degli anni 1990 e 1998, RI 1, aiuto montatore, ha annunciato all’CO 1
l’esistenza di problemi all’orecchio sinistro (cfr. doc. 1 e doc. 4).
Sentito
il proprio medico fiduciario, l’assicuratore ha archiviato il dossier, in
quanto il disturbo é stato ritenuto privo di rilevanza (cfr. doc. 22a).
1.2. Nel mese di
giugno 2010, l’assicurato ha informato l’amministrazione di non sentire più
dall’orecchio sinistro e di aver riscontrato una diminuità capacità uditiva a
quello destro.
Egli ha
inoltre riferito di essere rimasto vittima, il 14 aprile 2010, di un infortunio
professionale all’arto superiore destro (cfr. doc. 23).
Con
scritto datato 15 giugno 2011, RI 1, per il tramite del Sindacato RA 1, ha
precisato di essere rimasto vittima di un forte trauma acustico nell’ottobre
1997, allorquando scoppiò un silos utilizzato per la preparazione del gesso per
intonaci (cfr. doc. 58).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale dell’11
maggio 2012, l’Istituto assicuratore ha comunicato all’assicurato che i
disturbi all’orecchio sinistro (sordità e tinnito) non si troverebbero
in relazione di causalità naturale né con la malattia professionale del 1990,
né con l’evento dell’ottobre 1997. Per quanto riguarda invece l’orecchio
destro, l’CO 1 ha riconosciuto la natura professionale del relativo danno
ma ha negato il diritto alla rendita di invalidità e all’IMI (cfr. doc. 84).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 89 e
doc. 98), in data 10 ottobre 2012, l’assicuratore LAINF ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 102).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 12 novembre 2012, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha
chiesto che l’CO 1 venga condannato ad ammettere la propria responsabilità per
i disturbi all’orecchio sinistro e, quindi, a riconoscere le corrispondenti
prestazioni di legge, come pure, accertata l’inesigibilità della professione
originaria, a valutare le misure atte a proteggere la sua salute.
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall’insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
Oggetto
della procedura attuale é verificare
innanzitutto se a giusta ragione la CO 1 ha negato la responsabilità
assicurativa all’orecchio sinistro, che si tratti d’infortunio o di malattia
professionale, se i postumi all’orecchio destro sono stati adeguatamente
considerati e conseguentemente a ciò, se il ricorrente vada considerato
inidoneo a svolgere la propria attività, in modo tale che né scaturiscano delle
decisioni di assoggettamento alla profilassi che la CO 1 deve mettere in atto.
(…).
…, a nostro giudizio, in primo luogo si
giustifica la causalità infortunistica per l’orecchio destro [sinistro,
n.d.r.] come malattia professionale, che il trauma del 1997 ha peggiorato, e ciò comporta la rivalutazione del caso, soprattutto a riguardo dell’indennità per
menomazione all’integrità, che il Dr. __________ (il quale si é espresso per
conto della __________ ed é il primario del __________ a __________) quantifica
globalmente nel 10%, ma che però alla luce dell’accertata causalità anche per
l’orecchio sinistro, andrebbe riesaminata.
In secondo luogo vi é la questione
dell’esigibilità lavorativa e dell’esclusione dall’attività per la pericolosità
che il rumore rappresenta per la salute del ricorrente. Il signor RI 1, che con
buona probabilità andava già escluso negli anni scorsi dal lavoro rumoroso,
oggi si ritrova con una capacità uditiva globale ridotta del 25%,
corrispondente ca. alla metà di un orecchio, che potrebbe peggiorare fino a
scomparire, se non si adottano provvedimenti e soluzioni a sua tutela.
Il provvedimento di esclusione, dopo averne
accertati i requisiti, che però sono oggettivamente presenti giusta gli art.
83ss. OPI, comporta la messa in pagamento dell’indennità di transizione e poi
per cambio d’occupazione, che chiaramente vanno coordinate con le altre
prestazioni pagate dalle altre assicurazioni sociali.”
(doc. I)
1.5. L’CO 1, in
risposta, postula che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
Fatti
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. In corso di
causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in
particolare un parere medico-legale del dott. __________ (doc. IX + allegati).
L’Istituto
assicuratore si é espresso in merito in data 17 aprile 2013 (doc. XI).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é innanzitutto la questione di sapere se l’Istituto assicuratore
convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai
disturbi all’orecchio sinistro, oppure no.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto
non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente
ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103).
2.3. Giusta
l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate
esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori
nell'esercizio dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a
essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore
professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che
hanno concorso a causare l'affezione.
Secondo
la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la
malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva
menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate
nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori
indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000
U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
67ss.).
2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è
provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante
dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie
professionali.
La legge
prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale
vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la
giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata
causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186
consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355
consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p.
318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il TFA
ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la
frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una
categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126
V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI
2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179
consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Secondo
la giurisprudenza, sapere se una patologia costituisce una malattia
professionale ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF é prima di tutto una questione
probatoria riferita a un caso concreto. Tuttavia, se appare come un fatto
dimostrato dalla scienza medica che, in ragione della natura di una particolare
affezione, non é possibile provare che essa é imputabile all’esercizio di
un’attività professionale, é fuori questione di portare la prova, in un caso
concreto, della causalità qualificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr.
DTF 126 V 183).
2.5. Nella
concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che, per
quanto riguarda l’orecchio sinistro, l’amministrazione ha sostenuto che il
fatto che l’assicurato sarebbe rimasto vittima nel 1997 di un trauma acustico, non
é dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, subordinatamente,
facendo capo al parere del proprio medico fiduciario, che la perdita dell’udito
non é comunque imputabile né a un infortunio né a una malattia professionale
(doc. 102, p. 5).
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la questione di sapere se RI 1 sia
effettivamente rimasto vittima di un trauma acustico possa rimanere insoluta, visto
che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato.
Agli atti
figura una valutazione tecnica dell’inquinamento fonico professionale, eseguita
da __________, igienista del lavoro presso la Divisione __________, sulla base,
in particolare, dell’anamnesi lavorativa dell’assicurato. Secondo lo
specialista in questione, sull’arco dei 39 anni di attività lavorativa, durante
29 anni l’inquinamento fonico si é situato tra 85 e 87 decibel (dB), ciò che
corrisponde a un livello di esposizione al rumore di 86 db. Nei restanti anni,
il livello di esposizione al rumore é invece stato inferiore a 85 dB (doc. 47).
Con
apprezzamento del 25 marzo 2011, il dott. __________, spec. FMH in __________ e
in medicina del lavoro, ha sostenuto che, in considerazione degli esiti della
valutazione tecnica, l’inquinamento fonico legato alla professione non é
suscettibile, dal profilo ORL, d’aver causato una sordità unilaterale (cfr.
doc. 48).
Nel mese di giugno 2011,
l’insorgente é stato esaminato presso l’Unità operativa di medicina del lavoro __________.
Dal relativo referto del dott. __________ risulta che l’assicurato presentava
una completa anacusia a sinistra “… riferibile a detta del paziente ad un
importante trauma acustico acuto accaduto nel 1997, …” (allegato al doc. 58).
Con certificazione del 22
giugno 2011, il dott. __________, spec. FMH in ORL, ha sostenuto che “la forte
ipoacusia che raggiunge il limite della sordità totale, é compatibile con
l’esplosione avvenuta sul cantiere nel 1997. (…). Una diminuzione rapida a
livello dell’orecchio sinistro, ad esempio causato da un infarto o una grave
malattia, non é stato documentato fino adesso, quindi l’ipotesi di un danno
causato dall’esplosione é più che probabile.” (allegato al doc. 63).
In data
16 marzo 2012, __________ ha effettuato un’analisi tecnica del (presunto)
evento dell’ottobre 1997, facendo capo, segnatamente, a quanto dichiarato
dall’assicurato in occasione della sua audizione del 18 gennaio 2012. A suo avviso, é impossibile che il silos in quanto tale sia esploso. Più probabile che abbia
invece avuto luogo un’esplosione della conduttura tra il silos e il
miscelatore. Tenuto conto di ciò e del fatto che l’insorgente, al momento dello
scoppio, si trovava a una distanza di circa 5 metri, lo specialista ha stimato che il livello di pressione acustica di
picco é
stato inferiore a 135 decibel (dB) e che il livello di
esposizione sonora non ha superato i 120 dB, di modo che ha giudicato
inadempiuto dal profilo tecnico l’“Impulskriterium”. Egli ha inoltre
precisato che la sollecitazione ha riguardato, in maniera uguale, entrambe le
orecchie (cfr. doc. 81).
Secondo
il dott. __________, in considerazione degli esiti della valutazione tecnica,
la sordità a sinistra non si trova in nesso di causalità naturale né con
l’evento dell’ottobre 1997, né con l’esposizione al rumore professionale (cfr.
doc. 82; si veda pure il doc. 83).
In sede
di procedura di opposizione, il ricorrente ha prodotto il rapporto 24 aprile
2012 del dott. __________, Primario di ORL presso l’Ospedale regionale di __________,
elaborato nel quadro degli accertamenti disposti dall’Ufficio AI. Lo
specialista in questione ha diagnosticato una anacusia a sinistra “d’origine
indeterminata”, nonché una ipoacusia nelle frequenze medie-alte, alte a
destra (cfr. allegato al doc. 96).
Prima di
emanare la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha ancora consultato
l’otorinolaringoiatra dott. __________, il quale - richiamate le risultanze
delle analisi tecniche compiute nel frattempo (doc. 47 e 81) -, ha ribadito che
lo stato dell’orecchio sinistro non si trova in relazione di causalità naturale
né con l’inquinamento fonico professionale, né con l’evento dell’ottobre 1997
(cfr. doc. 101).
In corso
di causa, RI 1 ha versato agli atti un parere medico-legale del dott. __________,
specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________, per il quale
la diminuzione uditiva dell’orecchio destro é “… certamente correlabile alla
attività lavorativa svolta dal soggetto che effettua mansioni di idraulico e
lattoniere industriale da circa 38 anni. Tale diminuzione uditiva all’orecchio
destro influisce in modo significativo nel ridurre la capacità uditiva del Sig.
RI 1. Tale marcata riduzione, quindi, é da attribuire ad una malattia
professionale incidendo in maniera superiore al 75%, tenuto conto altresì della
perdita uditiva dell’orecchio destro. La malattia professionale, infatti, in
conseguenza del rumore a cui fu sottoposto per molti anni durante l’attività
lavorativa agì su un apparato uditivo già menomato in conseguenza della perdita
funzionale dell’orecchio sinistro.” (allegato al doc. IX, p. 2s.).
2.6. Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori
fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme
delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere
piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF
135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.7. Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, non ha motivi per
scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, specialista proprio
nella materia che qui interessa, secondo il quale la sordità all’orecchio
sinistro non é addebitabile né al (presunto) evento dell’ottobre
1997, né all’attività professionale esercitata dall’insorgente.
Contrariamente
a quanto sostiene l’assicurato, il TCA ritiene che la restante documentazione
medica non sia suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito ai
rapporti del medico fiduciario dell’CO 1.
Al
riguardo, va innanzitutto osservato che nessuno dei sanitari in questione ha
preteso che l’anacusia a sinistra possa essere stata provocata dall’inquinamento
fonico legato all’attività lavorativa (cfr. doc. 41, allegato al doc. 58, allegato
al doc. 63, allegato al doc. 96 e allegato al doc. IX).
D’altro canto, se é vero
che, con certificazione del 22 giugno 2011, il dott. __________ ha dichiarato
che, in assenza di una documentata rapida diminuzione dell’udito causata da un
infarto o da grave malattia, “… l’ipotesi di un danno causato dall’esplosione é
più che probabile.” (allegato al doc. 63 - il corsivo é del redattore), é
altrettanto vero che questa sua tesi non appare compatibile con le risultanze
dell’analisi tecnica del 16 marzo 2012 (che, come tali, non sono
state contestate), né con la circostanza che la perdita
dell’udito é insorta unilateralmente (quando, in base alla stessa
analisi, la sollecitazione ha riguardato, in maniera uguale, entrambe le
orecchie).
A
proposito del rapporto 1° giugno 2011 del dott. __________, se egli ha posto
l’anacusia a sinistra in relazione con il trauma acustico occorso nel 1997, é semplicemente
perché ha ripreso una convinzione espressagli dal paziente (cfr. allegato al
doc. 58: “… riferibile a detta del paziente …” - il corsivo é del
redattore), senza dunque procedere ad approfondimenti di sorta (le medesime
considerazioni valgono anche per il parere del dott. __________ - cfr. allegato
al doc. IX).
In esito
a quanto precede, questa Corte giudica dimostrato, perlomeno secondo il
criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, p. 343), che il danno interessante l’orecchio sinistro non costituisce
una conseguenza naturale né dell’evento dell’ottobre 1997, né
dell’attività lavorativa svolta da RI 1.
Se ne
deduce che l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a valutare il
diritto alle prestazioni di lunga durata prendendo in considerazione
esclusivamente il danno all’orecchio destro, il quale é stato assunto a
titolo di malattia professionale (cfr. doc. 83: “Allerdings wiederspiegelt die
reintonaudiometrische Schwellenkurve rechts eine sensorineurale
Hochtoninnenohrschwerhörigkeit, die mit Wahrscheinlichkeit in kausale
Zusammenhang mit der oben gennanten beruflichen Lärmarbeit steht.” - il
corsivo é del redattore), così come del resto lo pretende il dott. __________
(cfr. allegato al doc. IX).
2.8. Danno
all’orecchio destro: diritto all’indennità per menomazione all’integrità (IMI)?
2.8.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.8.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.8.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.8.4. L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.8.5. Nella
concreta evenienza, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto all’IMI, facendo
capo al parere espresso al riguardo dall’otorinolaringoiatra dott. __________
(cfr. doc. 102, p. 7).
In
effetti, con apprezzamento datato 4 ottobre 2012, preso atto che il dott. __________,
in base all’audiogramma tonale da lui eseguito nell’aprile 2012, aveva valutato
nel 27.5% la perdita dell’udito all’orecchio destro (cfr. allegato al doc. 96),
lo specialista consultato dall’amministrazione ha affermato che RI 1 presenta
un danno chiaramente non rilevante (cfr. doc. 101, p. 2: “Dabei ist festzuhalten,
dass die reintonaudiometrische Schwellenkurve rechts im Reintonaudiogramm vom
12.4.2012 zwar einer leichten Hochtoninnenohrschwerhörigkeit entspricht, aber deutlich
nicht erheblichen Grades ist und durch apparative Massnahmen sozial
vollständig integriert werden könnte.” - il corsivo é del redattore).
Il TCA
osserva che la tabella n. 12 edita della Divisione di medicina assicurativa
dell’INSAI (“Integritätsschaden bei Schädigung des Gehörs”) prevede la
corresponsione di un’IMI del 5% a partire da una perdita uditiva monoaurale
del 50%.
In queste
condizioni, non può essere riconosciuto un sufficiente valore probatorio al
rapporto del dott. __________, nella misura in cui, a fronte di una diminuzione
del 27.5% da lui stesso stimata, pretende che l’insorgente abbia diritto a
un’indennità del 5% (cfr. allegato al doc. 96).
La
decisione su opposizione impugnata merita quindi conferma anche nella misura in
cui all’assicurato é stato negato il diritto all’IMI.
2.9. Danno
all’orecchio destro: diritto a una rendita di invalidità?
2.9.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.9.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi
da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.9.3
Con la
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha negato a RI 1 il
diritto alla rendita di invalidità, in quanto “… non si vede per quale motivo
un assicurato che lamenta una leggera perdita uditiva unilaterale non possa
lavorare in ambienti rumorosi se munito delle debite protezioni.”. In quella
sede, come pure nella risposta di causa (cfr. doc. III, p. 7), esso ha inoltre
precisato che “… l’assicurato a causa dei postumi infortunistici al braccio
destro non é in ogni caso più in grado di continuare a lavorare quale montatore
di impianti di ventilazione. In separata sede la CO 1, essendo la situazione
post-infortunistica stabilizzata, si determinerà in merito al grado
d’invalidità e al danno all’integrità.” (doc. 102, p. 8).
Secondo
il TCA, il modo di procedere scelto dall'CO 1 - ovvero quello di valutare l’esigibilità
lavorativa (e, in ultima analisi, il diritto alla rendita di invalidità) dipendente
dalle sequele dell’infortunio dell’aprile 2010 separatamente da quella
conseguente alla malattia professionale che interessa l’orecchio destro, allorquando
entrambi i danni alla salute risultano stabilizzati - é contrario alla
giurisprudenza federale.
In
effetti, nella DTF 116 V 159ss., la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione,
disgiungere le cause possibili di invalidità - in quella fattispecie, danni
fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della
carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per
una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita.
La
decisione su opposizione del 10 ottobre 2012 va dunque annullata nella misura
in cui a RI 1 é stato negato il diritto alla rendita di invalidità. L’incarto é
rinviato all'assicuratore LAINF resistente, affinché proceda di nuovo a
valutare tale diritto, tenuto conto di entrambi i danni alla salute di sua
competenza.
2.10
Con la propria
impugnativa, l’insorgente pretende che l’Istituto assicuratore emani una
decisione d’inidoneità alla professione di montatore ai sensi dell’art. 78 OPI
e che gli riconosca quindi le relative specifiche prestazioni.
Secondo
la giurisprudenza, nella procedura di ricorso in materia amministrativa
sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali
la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera
vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora)
stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto
impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. DTF 131 V 164 consid. 2.1 p.
164.
e seg.; 125 V 413
consid. 1a p. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio
2008, consid. 4).
Pertanto, posto che l’amministrazione non ha ancora deciso
sull’aspetto sollevato dal ricorrente, il suo ricorso è improponibile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Per quanto
ricevibile, il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato é stato negato il diritto alla rendita di invalidità, per il
resto é confermata.
§§ Gli
atti sono rinviati all'CO 1 affinché proceda ai sensi dei considerandi e renda
una nuova decisione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1
verserà all'assicurato fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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