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Decisione

35.2012.89

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 giugno 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.6. In corso di

causa, il ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica, in

particolare un parere medico-legale del dott. __________ (doc. IX + allegati).

L’Istituto

assicuratore si é espresso in merito in data 17 aprile 2013 (doc. XI).

in

diritto

2.1. Oggetto

della lite é innanzitutto la questione di sapere se l’Istituto assicuratore

convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente ai

disturbi all’orecchio sinistro, oppure no.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto

non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono

effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e

di malattie professionali.

Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente

ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103).

2.3. Giusta

l'art. 9 cpv. 1 LAINF, sono malattie professionali quelle causate

esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori

nell'esercizio dell'attività professionale.

Fondandosi

sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14

OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato I all'OAINF, l'elenco

esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da

determinati lavori dall'altro.

Il

rapporto di causalità fra l'attività professionale e la malattia, oltre a

essere adeguato, deve essere qualificato, cioè almeno preponderante: il fattore

professionale deve essere più importante degli eventuali altri elementi che

hanno concorso a causare l'affezione.

Secondo

la giurisprudenza, l'esigenza di un nesso preponde-rante è data quando la

malattia è determinata per oltre il 50% dall'azione di una sostanza nociva

menzionata nel primo elenco oppure, qualora figura tra le affezioni annoverate

nel secondo, essa sia stata causata in ragione di più del 50% dai lavori

indicati in tale sede (DTF 119 V 200 consid. 2a; RAMI 2000

U 398, p. 333ss. consid. 3, RAMI 1988 p. 447ss. consid. 1b; Ghélew, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.

67ss.).

2.4. Il cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è

provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante

dall'esercizio dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie

professionali.

La legge

prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a

prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale

vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la

giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata

causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186

consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355

consid. 2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p.

318ss., consid. 5a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

Il TFA

ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la

frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una

categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126

V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI

2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179

consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

Secondo

la giurisprudenza, sapere se una patologia costituisce una malattia

professionale ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF é prima di tutto una questione

probatoria riferita a un caso concreto. Tuttavia, se appare come un fatto

dimostrato dalla scienza medica che, in ragione della natura di una particolare

affezione, non é possibile provare che essa é imputabile all’esercizio di

un’attività professionale, é fuori questione di portare la prova, in un caso

concreto, della causalità qualificata ai sensi dell’art. 9 cpv. 2 LAINF (cfr.

DTF 126 V 183).

2.5. Nella

concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che, per

quanto riguarda l’orecchio sinistro, l’amministrazione ha sostenuto che il

fatto che l’assicurato sarebbe rimasto vittima nel 1997 di un trauma acustico, non

é dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, subordinatamente,

facendo capo al parere del proprio medico fiduciario, che la perdita dell’udito

non é comunque imputabile né a un infortunio né a una malattia professionale

(doc. 102, p. 5).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che la questione di sapere se RI 1 sia

effettivamente rimasto vittima di un trauma acustico possa rimanere insoluta, visto

che l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato.

Agli atti

figura una valutazione tecnica dell’inquinamento fonico professionale, eseguita

da __________, igienista del lavoro presso la Divisione __________, sulla base,

in particolare, dell’anamnesi lavorativa dell’assicurato. Secondo lo

specialista in questione, sull’arco dei 39 anni di attività lavorativa, durante

29 anni l’inquinamento fonico si é situato tra 85 e 87 decibel (dB), ciò che

corrisponde a un livello di esposizione al rumore di 86 db. Nei restanti anni,

il livello di esposizione al rumore é invece stato inferiore a 85 dB (doc. 47).

Con

apprezzamento del 25 marzo 2011, il dott. __________, spec. FMH in __________ e

in medicina del lavoro, ha sostenuto che, in considerazione degli esiti della

valutazione tecnica, l’inquinamento fonico legato alla professione non é

suscettibile, dal profilo ORL, d’aver causato una sordità unilaterale (cfr.

doc. 48).

Nel mese di giugno 2011,

l’insorgente é stato esaminato presso l’Unità operativa di medicina del lavoro __________.

Dal relativo referto del dott. __________ risulta che l’assicurato presentava

una completa anacusia a sinistra “… riferibile a detta del paziente ad un

importante trauma acustico acuto accaduto nel 1997, …” (allegato al doc. 58).

Con certificazione del 22

giugno 2011, il dott. __________, spec. FMH in ORL, ha sostenuto che “la forte

ipoacusia che raggiunge il limite della sordità totale, é compatibile con

l’esplosione avvenuta sul cantiere nel 1997. (…). Una diminuzione rapida a

livello dell’orecchio sinistro, ad esempio causato da un infarto o una grave

malattia, non é stato documentato fino adesso, quindi l’ipotesi di un danno

causato dall’esplosione é più che probabile.” (allegato al doc. 63).

In data

16 marzo 2012, __________ ha effettuato un’analisi tecnica del (presunto)

evento dell’ottobre 1997, facendo capo, segnatamente, a quanto dichiarato

dall’assicurato in occasione della sua audizione del 18 gennaio 2012. A suo avviso, é impossibile che il silos in quanto tale sia esploso. Più probabile che abbia

invece avuto luogo un’esplosione della conduttura tra il silos e il

miscelatore. Tenuto conto di ciò e del fatto che l’insorgente, al momento dello

scoppio, si trovava a una distanza di circa 5 metri, lo specialista ha stimato che il livello di pressione acustica di

picco é

stato inferiore a 135 decibel (dB) e che il livello di

esposizione sonora non ha superato i 120 dB, di modo che ha giudicato

inadempiuto dal profilo tecnico l’“Impulskriterium”. Egli ha inoltre

precisato che la sollecitazione ha riguardato, in maniera uguale, entrambe le

orecchie (cfr. doc. 81).

Secondo

il dott. __________, in considerazione degli esiti della valutazione tecnica,

la sordità a sinistra non si trova in nesso di causalità naturale né con

l’evento dell’ottobre 1997, né con l’esposizione al rumore professionale (cfr.

doc. 82; si veda pure il doc. 83).

In sede

di procedura di opposizione, il ricorrente ha prodotto il rapporto 24 aprile

2012 del dott. __________, Primario di ORL presso l’Ospedale regionale di __________,

elaborato nel quadro degli accertamenti disposti dall’Ufficio AI. Lo

specialista in questione ha diagnosticato una anacusia a sinistra “d’origine

indeterminata”, nonché una ipoacusia nelle frequenze medie-alte, alte a

destra (cfr. allegato al doc. 96).

Prima di

emanare la decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha ancora consultato

l’otorinolaringoiatra dott. __________, il quale - richiamate le risultanze

delle analisi tecniche compiute nel frattempo (doc. 47 e 81) -, ha ribadito che

lo stato dell’orecchio sinistro non si trova in relazione di causalità naturale

né con l’inquinamento fonico professionale, né con l’evento dell’ottobre 1997

(cfr. doc. 101).

In corso

di causa, RI 1 ha versato agli atti un parere medico-legale del dott. __________,

specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________, per il quale

la diminuzione uditiva dell’orecchio destro é “… certamente correlabile alla

attività lavorativa svolta dal soggetto che effettua mansioni di idraulico e

lattoniere industriale da circa 38 anni. Tale diminuzione uditiva all’orecchio

destro influisce in modo significativo nel ridurre la capacità uditiva del Sig.

RI 1. Tale marcata riduzione, quindi, é da attribuire ad una malattia

professionale incidendo in maniera superiore al 75%, tenuto conto altresì della

perdita uditiva dell’orecchio destro. La malattia professionale, infatti, in

conseguenza del rumore a cui fu sottoposto per molti anni durante l’attività

lavorativa agì su un apparato uditivo già menomato in conseguenza della perdita

funzionale dell’orecchio sinistro.” (allegato al doc. IX, p. 2s.).

2.6. Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori

fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme

delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere

piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il

rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per

sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF

135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

2.7. Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, tutto ben considerato, non ha motivi per

scostarsi dalla valutazione espressa dal dott. __________, specialista proprio

nella materia che qui interessa, secondo il quale la sordità all’orecchio

sinistro non é addebitabile né al (presunto) evento dell’ottobre

1997, né all’attività professionale esercitata dall’insorgente.

Contrariamente

a quanto sostiene l’assicurato, il TCA ritiene che la restante documentazione

medica non sia suscettibile di sminuire il valore probatorio attribuito ai

rapporti del medico fiduciario dell’CO 1.

Al

riguardo, va innanzitutto osservato che nessuno dei sanitari in questione ha

preteso che l’anacusia a sinistra possa essere stata provocata dall’inquinamento

fonico legato all’attività lavorativa (cfr. doc. 41, allegato al doc. 58, allegato

al doc. 63, allegato al doc. 96 e allegato al doc. IX).

D’altro canto, se é vero

che, con certificazione del 22 giugno 2011, il dott. __________ ha dichiarato

che, in assenza di una documentata rapida diminuzione dell’udito causata da un

infarto o da grave malattia, “… l’ipotesi di un danno causato dall’esplosione é

più che probabile.” (allegato al doc. 63 - il corsivo é del redattore), é

altrettanto vero che questa sua tesi non appare compatibile con le risultanze

dell’analisi tecnica del 16 marzo 2012 (che, come tali, non sono

state contestate), né con la circostanza che la perdita

dell’udito é insorta unilateralmente (quando, in base alla stessa

analisi, la sollecitazione ha riguardato, in maniera uguale, entrambe le

orecchie).

A

proposito del rapporto 1° giugno 2011 del dott. __________, se egli ha posto

l’anacusia a sinistra in relazione con il trauma acustico occorso nel 1997, é semplicemente

perché ha ripreso una convinzione espressagli dal paziente (cfr. allegato al

doc. 58: “… riferibile a detta del paziente …” - il corsivo é del

redattore), senza dunque procedere ad approfondimenti di sorta (le medesime

considerazioni valgono anche per il parere del dott. __________ - cfr. allegato

al doc. IX).

In esito

a quanto precede, questa Corte giudica dimostrato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che il danno interessante l’orecchio sinistro non costituisce

una conseguenza naturale né dell’evento dell’ottobre 1997, né

dell’attività lavorativa svolta da RI 1.

Se ne

deduce che l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a valutare il

diritto alle prestazioni di lunga durata prendendo in considerazione

esclusivamente il danno all’orecchio destro, il quale é stato assunto a

titolo di malattia professionale (cfr. doc. 83: “Allerdings wiederspiegelt die

reintonaudiometrische Schwellenkurve rechts eine sensorineurale

Hochtoninnenohrschwerhörigkeit, die mit Wahrscheinlichkeit in kausale

Zusammenhang mit der oben gennanten beruflichen Lärmarbeit steht.” - il

corsivo é del redattore), così come del resto lo pretende il dott. __________

(cfr. allegato al doc. IX).

2.8. Danno

all’orecchio destro: diritto all’indennità per menomazione all’integrità (IMI)?

2.8.1. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.8.2. L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.8.3. Giusta l'art.

36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.8.4. L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.8.5. Nella

concreta evenienza, l’CO 1 ha negato all’assicurato il diritto all’IMI, facendo

capo al parere espresso al riguardo dall’otorinolaringoiatra dott. __________

(cfr. doc. 102, p. 7).

In

effetti, con apprezzamento datato 4 ottobre 2012, preso atto che il dott. __________,

in base all’audiogramma tonale da lui eseguito nell’aprile 2012, aveva valutato

nel 27.5% la perdita dell’udito all’orecchio destro (cfr. allegato al doc. 96),

lo specialista consultato dall’amministrazione ha affermato che RI 1 presenta

un danno chiaramente non rilevante (cfr. doc. 101, p. 2: “Dabei ist festzuhalten,

dass die reintonaudiometrische Schwellenkurve rechts im Reintonaudiogramm vom

12.4.2012 zwar einer leichten Hochtoninnenohrschwerhörigkeit entspricht, aber deutlich

nicht erheblichen Grades ist und durch apparative Massnahmen sozial

vollständig integriert werden könnte.” - il corsivo é del redattore).

Il TCA

osserva che la tabella n. 12 edita della Divisione di medicina assicurativa

dell’INSAI (“Integritätsschaden bei Schädigung des Gehörs”) prevede la

corresponsione di un’IMI del 5% a partire da una perdita uditiva monoaurale

del 50%.

In queste

condizioni, non può essere riconosciuto un sufficiente valore probatorio al

rapporto del dott. __________, nella misura in cui, a fronte di una diminuzione

del 27.5% da lui stesso stimata, pretende che l’insorgente abbia diritto a

un’indennità del 5% (cfr. allegato al doc. 96).

La

decisione su opposizione impugnata merita quindi conferma anche nella misura in

cui all’assicurato é stato negato il diritto all’IMI.

2.9. Danno

all’orecchio destro: diritto a una rendita di invalidità?

2.9.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.9.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi

da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.9.3

Con la

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore ha negato a RI 1 il

diritto alla rendita di invalidità, in quanto “… non si vede per quale motivo

un assicurato che lamenta una leggera perdita uditiva unilaterale non possa

lavorare in ambienti rumorosi se munito delle debite protezioni.”. In quella

sede, come pure nella risposta di causa (cfr. doc. III, p. 7), esso ha inoltre

precisato che “… l’assicurato a causa dei postumi infortunistici al braccio

destro non é in ogni caso più in grado di continuare a lavorare quale montatore

di impianti di ventilazione. In separata sede la CO 1, essendo la situazione

post-infortunistica stabilizzata, si determinerà in merito al grado

d’invalidità e al danno all’integrità.” (doc. 102, p. 8).

Secondo

il TCA, il modo di procedere scelto dall'CO 1 - ovvero quello di valutare l’esigibilità

lavorativa (e, in ultima analisi, il diritto alla rendita di invalidità) dipendente

dalle sequele dell’infortunio dell’aprile 2010 separatamente da quella

conseguente alla malattia professionale che interessa l’orecchio destro, allorquando

entrambi i danni alla salute risultano stabilizzati - é contrario alla

giurisprudenza federale.

In

effetti, nella DTF 116 V 159ss., la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non può, in una decisione suscettibile di opposizione,

disgiungere le cause possibili di invalidità - in quella fattispecie, danni

fisici da un lato e danni psichici dall'altro - per prevalersi in seguito della

carenza di opposizione contro detto atto, escludente la sua responsabilità per

una delle cause solamente, giustificando un rifiuto parziale di rendita.

La

decisione su opposizione del 10 ottobre 2012 va dunque annullata nella misura

in cui a RI 1 é stato negato il diritto alla rendita di invalidità. L’incarto é

rinviato all'assicuratore LAINF resistente, affinché proceda di nuovo a

valutare tale diritto, tenuto conto di entrambi i danni alla salute di sua

competenza.

2.10

Con la propria

impugnativa, l’insorgente pretende che l’Istituto assicuratore emani una

decisione d’inidoneità alla professione di montatore ai sensi dell’art. 78 OPI

e che gli riconosca quindi le relative specifiche prestazioni.

Secondo

la giurisprudenza, nella procedura di ricorso in materia amministrativa

sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali

la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera

vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora)

stata emessa una decisione (o una decisione su opposizione), manca l'oggetto

impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. DTF 131 V 164 consid. 2.1 p.

164.

e seg.; 125 V 413

consid. 1a p. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio

2008, consid. 4).

Pertanto, posto che l’amministrazione non ha ancora deciso

sull’aspetto sollevato dal ricorrente, il suo ricorso è improponibile.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Per quanto

ricevibile, il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui

all’assicurato é stato negato il diritto alla rendita di invalidità, per il

resto é confermata.

§§ Gli

atti sono rinviati all'CO 1 affinché proceda ai sensi dei considerandi e renda

una nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1

verserà all'assicurato fr. 500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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