35.2012.91
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29 aprile 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
35.2012.91
Data decisione, Autorità:
29.04.2013, TCA
Titolo:
Assicuratore era legittimata a dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a far tempo dal 1.8.2012,visto che l'infortunio non può avere causato le alterazioni degenerative oggettivate radiologicamente,ma tutt'al più avere transitoriamente aggravato il preesistente stato morboso del rachide
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 3 cpv. 2 LAINF
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 7 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LAINF
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 11 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.91
cr
Lugano
29 aprile
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17
ottobre 2012 emanata da
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
aprile 2011, RI 1, nata nel 1965, ex dipendente della __________ di __________ in
qualità di operaia – ancora assicurata presso l’CV 1 in virtù dell’art. 3 cpv.
2 LAINF (rapporto di lavoro disdetto dal 16 marzo 2011, cfr. doc. 1 e doc. 20) –
è rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, riportando “contrattura
bilaterale della muscolatura paravertebrale cervicale con interessamento anche
di entrambi gli sternocleidomastoidei”, come attestato dai medici del Pronto
Soccorso dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. 4).
Il
caso è stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni di legge.
La cura
medica è terminata, secondo quanto indicato dal dr. __________ di __________,
il 9 giugno 2011 (doc. 14).
1.2. In data 15
settembre 2011 l’assicurata ha annunciato una ricaduta (doc. 27 e doc. 54).
Con
decisione formale del 31 luglio 2012, l’Istituto assicuratore ha dichiarato
estinto il diritto a prestazioni a far tempo dal 1° agosto 2012 (doc. 78).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc.
79 e doc. 83), in data 17 ottobre 2012, l’amministrazione ha ribadito il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. A).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 novembre 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, ha chiesto che venga accertata l’esistenza di un nesso causale naturale ed
adeguato tra l’infortunio dell’8 aprile 2011 e i disturbi di cui continua a
soffrire l’interessata, con il relativo riconoscimento delle prestazioni LAINF
legalmente dovute.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha ritenuto che non sia
stata sufficientemente indagata la presenza o meno di lesioni organiche,
sottolineando inoltre come la velocità di impatto sia stata piuttosto elevata
(doc. I).
1.4. L’ICV 1, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’amministrazione era legittimata a
dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° agosto
2012, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Secondo
l’art. 7 cpv. 1 LAINF, sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA) di cui
è vittima l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o
nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure
prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la
zona di pericolo inerente alla sua attività professionale (lett. b).
Sono
pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo
parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio
federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno
(cpv. 2).
Giusta
l’art. 8 cpv. 1 LAINF, sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4
LPGA) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali. Gli occupati
a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati
contro gli infortuni non professionali (cpv. 2).
L’art.
3 cpv. 2 LAINF recita che l’assicurazione termina allo spirare del 30° giorno
susseguente a quello in cui cessa il diritto almeno al semisalario.
In
concreto l’assicurata, che aveva disdetto il rapporto di lavoro il 16 marzo
2011 (cfr. consid. 1.1.), al momento dell’infortunio era ancora assicurata presso
l’INSAI in virtù dell’art. 3 cpv. 2 LAINF.
2.4. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.5. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione
del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione
risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non
si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in
SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a
riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o
conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la
LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la
pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze
tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio
assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento,
l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di
un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).
Nella
sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,
trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non
può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale
riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che
rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale
fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di
causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante,
può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico
dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole
all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità
naturale rimasto indimostrato.
Ricadute e conseguenze
tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr. DTF 127 V 456 consid. 4b pag. 457; 118 V 293 consid. 2d pag. 297; SVR 2003 UV no. 14
pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 86/02 del 20
marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che un'eventuale ricaduta o conseguenza
tardiva non può dare luogo a un riesame incondizionato. Partendo dalla
situazione esistente alla crescita in giudicato del provvedimento originario,
l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze tardive presuppone una modifica
successiva delle circostanze rilevanti per il riconoscimento del diritto
invocato. Per contro il diverso apprezzamento di fatti essenzialmente rimasti
invariati non costituisce motivo sufficiente per ammettere una ricaduta o delle
conseguenze tardive (cfr. STF 8C_603/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.2.; STF
U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 4.3.; RAMI 2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2;
cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 98/05 del 19
luglio 2005, consid. 2.2).
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione
è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282;
DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la
nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a
condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di
per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi
che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
2.9. Nella fattispecie
in esame, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di
carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente
all'inserto - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti - non ha
valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del dr. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, enunciato il 24 maggio 2012 e da quello della dr.ssa __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, del 26 luglio 2012.
A mente
del dr. __________ - che per valutare il caso si è fondato sullo studio del
dossier dell'assicurata, su un esame della paziente e sui referti radiologici -
l’infortunio, a livello del rachide, molto probabilmente non ha provocato
alcuna lesione strutturale, vista la presenza di preesistenti alterazioni
degenerative, ma ha solo reso manifesta una sintomatologia algica (doc. 52).
Successivamente,
la dr.ssa __________, in assenza di alterazioni strutturali acquisite di
potenziale origine traumatica, ha considerato che il nesso di casualità
naturale vada ritenuto estinto. Inoltre, ella ha ritenuto esigibile da parte
dell’assicurata una capacità lavorativa del 100% (doc. 75).
Fatti
I
rapporti del dr. __________ e della dr.ssa __________ non contengono
contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza
probante: in particolare, entrambi gli specialisti hanno espresso la propria
valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame
approfondito del caso.
La
censura sollevata dal patrocinatore dell’assicurata di lacunosità di tali
referti si rivela, quindi, priva di fondamento.
A mente
di questa Corte, inoltre, le conclusioni alle quali sono pervenuti gli
specialisti interpellati dall’assicuratore resistente sono del resto conformi
alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni
o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di
regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento
traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener,
Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,
p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la
posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi
vertebrali; si veda pure
E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen:
Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna
1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il
Tribunale federale, infatti, un aggravamento post-traumatico (senza lesione
strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna
vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai
nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni
successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U
193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).
In una sentenza
8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione
traumatica di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna
vertebrale (STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della
colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere,
in via di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.
È inoltre
utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid.
n. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza
preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati
sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine:
"
Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können
durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der
herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.
U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo
sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,
welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei
der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht
einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine
Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."
Nella presente fattispecie, la RM del rachide cervicale del 6
ottobre 2011 e la RX della colonna cervicale del 26 luglio 2012 hanno
consentito di escludere la presenza di lesioni morfologiche di natura
traumatica. Tali accertamenti hanno per contro posto in luce delle alterazioni
degenerative plurisegmentali (cfr. doc. 30: “modificazioni
degenerative spindilo-unco-artrosiche del tratto cervicale ove si rilevano
multiple protusioni posteriori disco-osteofitarie”; doc. 76: “alterazioni
degenerative plurisegmentali ma più importanti a livello C6-C7”).
Quanto precede permette al
TCA di concludere che le alterazioni degenerative oggettivate grazie alle
Considerandi
indagini radiologiche non possono essere state causate
dall’evento traumatico assicurato, visto che il tempo trascorso tra la data
dell’infortunio e la RM del rachide cervicale del 6 ottobre 2011 è
insufficiente per giustificare l’insorgere dei fenomeni degenerativi
riscontrati.
D’altro
canto, nessuno pretende che la documentazione radiologica dimostrerebbe
l’insorgenza di un peggioramento direzionale ai sensi della giurisprudenza
citata in precedenza.
Del
resto, va rilevato che anche l’esame neurologico del 2 luglio 2011 è risultato
nella norma (doc. 29); che alla visita neurochirurgica del 20 ottobre 2011 è
stata riscontrata l’esistenza di una contrattura della muscolatura cervicale,
senza segni di lesioni di interesse neurochirurgico (doc. 31) e che la visita
ortopedica del 26 ottobre 2011 ha escluso “segni di compressioni radicolari in
atto” (doc. 33).
Ne
consegue che l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del
rachide.
Secondo
la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, le conseguenze di
un infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono -
in assenza di fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni
strutturali al rachide - trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo
un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative.
In concreto, alla luce di questi principi, l’CO 1 era quindi legittimato a negare la
propria responsabilità a contare dal 1° agosto 2012, quindi trascorsi quindici mesi dalla data
del sinistro.
Del
resto, l’assicurata pretende il versamento di prestazioni anche dopo il 1°
agosto 2012, senza tuttavia minimante motivare le ragioni delle proprie
pretese.
Quanto ai
recenti disturbi insorti all’arto superiore destro (formicolio alla mano e alle
dita), la dr.ssa __________ ha sottolineato che gli stessi non hanno alcun
rapporto con l’infortunio.
Quanto
alla lieve tumefazione dolente palmare all’avambraccio destro, la RM dell’avambraccio
destro del 20 giugno 2012 è risultata nella norma (cfr. doc. 64).
Infine, la
circostanza addotta dal patrocinatore dell’assicurata relativa al fatto che “la
velocità di impatto (delta-v di almeno 10-15 km/h) è stata di una certa importanza” e che l’assicurata “nemmeno era preparata alla collisione”
è irrilevante (doc. I).
Al
riguardo, va segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, una perizia
biomeccanica può certamente fornire degli elementi di peso per giudicare della
gravità di un evento infortunistico, tuttavia non è di per sé adeguata a determinare
in maniera attendibile l’eziologia dei disturbi insorti a seguito di un
trauma d’accelerazione al rachide cervicale (cfr., fra le tante, STFA 14/05 del
29.
maggio 2006, consid. 3.1, STFA U 324/03 dell’8
novembre 2004, consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno 2003, pubblicata in
plädoyer 6/03, p. 73ss.: “ Soweit die Beschwerdegegnerin die Zuverlässigkeit
der bezüglich der Frage der natürlichen Kausalität übereinstimmenden
Arztberichte mit dem Argument bestreitet, gestützt auf das verkehrstechnische
Gutachten des Unfallanalytikers Dipl. Ing. B.________ vom 10. Mai 1996, welcher
für den Auffahrunfall eine kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung
(Delta-v) von lediglich 3 bis 7,2 km/h ermittelt hat und entsprechend von einem
Bagatellereignis ausgeht, sei eine für den aktuellen Beschwerdekomplex kausale
HWS-Verletzung auszuschliessen, verkennt sie, dass unfallanalytische und
biomechanische Gutachten gegebenenfalls bei der Adäquanzprüfung zu
berücksichtigen sind; dagegen entspricht es nicht der Rechtsprechung zu
Schleudertrauma-Fällen, die - in erster Linie aufgrund medizinischer Fakten und
ärztlicher Einschätzung zu beurteilende - natürliche Kausalität mit
Überlegungen zur Auffahrgeschwindigkeit und der dabei auf das Auto der
versicherten Person übertragenen Energie in Frage zu stellen (nicht
veröffentlichte Erwägung 1 des Urteils RKUV 1998 Nr. U 297 S. 243 [U 16/97];
ferner Urteile P. vom 14. März 2001 [U 137/00] Erw. 2b in fine, B. vom 7.
August 2002 [U 313/01] Erw. 2.3, B. vom 22. Mai 2002 [U 339/01] Erw. 4b/bb, S.
vom 8. April 2002 [U 357/01] Erw. 3b/bb und B. vom 7. August 2001 [U 33/01]
Erw. 3a). Eine unfalltechnische oder biomechanische Analyse vermag allenfalls
gewichtige Anhaltspunkte zur - einzig mit Blick auf die Adäquanzprüfung
relevanten (Urteil W. vom 30. April 2001 [U 396/99] Erw. 2b in fine) - Schwere
des Unfallereignisses zu liefern; sie bildet jedoch in keinem Fall eine
hinreichende Grundlage für die Kausalitätsbeurteilung (Urteile M. vom 26. März 2003 [U 125/01] Erw. 3.1 und Z. vom 18. März 2003 [U 205/02]
Erw. 2.1).).” - il corsivo è della redattrice).
Vista
l’assenza del nesso di causalità naturale, può rimanere aperta la questione
dell’adeguatezza.
2.10
La
giurisprudenza sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di
frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, risulta peraltro qui inapplicabile già
per il solo fatto che, al momento della chiusura del caso, RI 1i non presentava
il relativo quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione
(cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini,
disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi
visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della
personalità, ecc.). Essa lamentava per contro dei disturbi ben circoscritti,
puntuali: da una parte, un dolore cronico alla colonna cervicale, dall’altra,
una sensazione di formicolio all’arto superiore destro.
La
decisione su opposizione impugnata risulta dunque corretta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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