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Decisione

35.2012.91

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 aprile 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I

rapporti del dr. __________ e della dr.ssa __________ non contengono

contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza

probante: in particolare, entrambi gli specialisti hanno espresso la propria

valutazione in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un esame

approfondito del caso.

La

censura sollevata dal patrocinatore dell’assicurata di lacunosità di tali

referti si rivela, quindi, priva di fondamento.

A mente

di questa Corte, inoltre, le conclusioni alle quali sono pervenuti gli

specialisti interpellati dall’assicuratore resistente sono del resto conformi

alla dottrina medica dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni

o distorsioni alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di

regola, considerarsi ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento

traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener,

Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,

p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la

posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi

vertebrali; si veda pure

E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen:

Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna

1973; 3. Auflage 1985).

Questa

tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Secondo il

Tribunale federale, infatti, un aggravamento post-traumatico (senza lesione

strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna

vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai

nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011

consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29

novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Un

aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa

preesistente alla colonna vertebrale in seguito ad un infortunio è dimostrato

soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione

improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni

successivamente a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46; cfr. pure STFA U

193/98 del 4 giugno 1999 consid. 3c).

In una sentenza

8C_677/2007 del 4 luglio 2008 - pubblicata in SVR 2009 UV Nr. 1 - il TF ha precisato che non soltanto in caso di aggravazione

traumatica di uno stato degenerativo preesistente non manifesto alla colonna

vertebrale (STF 8C_326/2008), ma pure in caso di alterazioni degenerative della

colonna vertebrale sopraggiunte soltanto dopo l'infortunio, occorre ammettere,

in via di massima, che un rapporto di causalità non è più dato dopo un anno.

È inoltre

utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002 consid.

n. 2.2, il TFA ha precisato che, nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio della verosimiglianza

preponderante, possono essere presi in considerazione dei principi basati

sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano l'opinione dominante.

Sempre

secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del

raggiungimento dello status quo sine:

"

Im Rahmen des Wahrscheinlichkeitsbeweises können

durchaus medizinische Erfahrungssätze berücksichtigt werden, sofern sie der

herrschenden Lehrmeinung entsprechen (vgl. BGE 126 V 189 Erw. 4c; RKUV 2000 Nr.

U 363 S. 46 Erw. 3a). Dies hat insbesondere für den Nachweis des Status quo

sine zu gelten, bei dem es sich um einen hypothetischen Zustand handelt,

welcher sich häufig nur mit Erfahrungswerten bestimmen lässt. Dass es sich bei

der zitierten Literatur um eine Publikation von SUVA-Ärzten handelt, steht

einer Berücksichtigung nicht entgegen, zumal es sich im Wesentlichen um eine

Zusammenstellung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Lehrmeinungen handelt."

Nella presente fattispecie, la RM del rachide cervicale del 6

ottobre 2011 e la RX della colonna cervicale del 26 luglio 2012 hanno

consentito di escludere la presenza di lesioni morfologiche di natura

traumatica. Tali accertamenti hanno per contro posto in luce delle alterazioni

degenerative plurisegmentali (cfr. doc. 30: “modificazioni

degenerative spindilo-unco-artrosiche del tratto cervicale ove si rilevano

multiple protusioni posteriori disco-osteofitarie”; doc. 76: “alterazioni

degenerative plurisegmentali ma più importanti a livello C6-C7”).

Quanto precede permette al

TCA di concludere che le alterazioni degenerative oggettivate grazie alle

Considerandi

indagini radiologiche non possono essere state causate

dall’evento traumatico assicurato, visto che il tempo trascorso tra la data

dell’infortunio e la RM del rachide cervicale del 6 ottobre 2011 è

insufficiente per giustificare l’insorgere dei fenomeni degenerativi

riscontrati.

D’altro

canto, nessuno pretende che la documentazione radiologica dimostrerebbe

l’insorgenza di un peggioramento direzionale ai sensi della giurisprudenza

citata in precedenza.

Del

resto, va rilevato che anche l’esame neurologico del 2 luglio 2011 è risultato

nella norma (doc. 29); che alla visita neurochirurgica del 20 ottobre 2011 è

stata riscontrata l’esistenza di una contrattura della muscolatura cervicale,

senza segni di lesioni di interesse neurochirurgico (doc. 31) e che la visita

ortopedica del 26 ottobre 2011 ha escluso “segni di compressioni radicolari in

atto” (doc. 33).

Ne

consegue che l’infortunio in questione può avere tutt’al più aggravato transitoriamente

il preesistente stato (morboso) del

rachide.

Secondo

la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, le conseguenze di

un infortunio che ha interessato la colonna vertebrale si estinguono -

in assenza di fratture traumatiche dei corpi vertebrali oppure di lesioni

strutturali al rachide - trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo

un anno, in presenza di preesistenti alterazioni degenerative.

In concreto, alla luce di questi principi, l’CO 1 era quindi legittimato a negare la

propria responsabilità a contare dal 1° agosto 2012, quindi trascorsi quindici mesi dalla data

del sinistro.

Del

resto, l’assicurata pretende il versamento di prestazioni anche dopo il 1°

agosto 2012, senza tuttavia minimante motivare le ragioni delle proprie

pretese.

Quanto ai

recenti disturbi insorti all’arto superiore destro (formicolio alla mano e alle

dita), la dr.ssa __________ ha sottolineato che gli stessi non hanno alcun

rapporto con l’infortunio.

Quanto

alla lieve tumefazione dolente palmare all’avambraccio destro, la RM dell’avambraccio

destro del 20 giugno 2012 è risultata nella norma (cfr. doc. 64).

Infine, la

circostanza addotta dal patrocinatore dell’assicurata relativa al fatto che “la

velocità di impatto (delta-v di almeno 10-15 km/h) è stata di una certa importanza” e che l’assicurata “nemmeno era preparata alla collisione”

è irrilevante (doc. I).

Al

riguardo, va segnalato che, secondo la giurisprudenza federale, una perizia

biomeccanica può certamente fornire degli elementi di peso per giudicare della

gravità di un evento infortunistico, tuttavia non è di per sé adeguata a determinare

in maniera attendibile l’eziologia dei disturbi insorti a seguito di un

trauma d’accelerazione al rachide cervicale (cfr., fra le tante, STFA 14/05 del

29.

maggio 2006, consid. 3.1, STFA U 324/03 dell’8

novembre 2004, consid. 2.2 e STFA U 193/01 del 24 giugno 2003, pubblicata in

plädoyer 6/03, p. 73ss.: “ Soweit die Beschwerdegegnerin die Zuverlässigkeit

der bezüglich der Frage der natürlichen Kausalität übereinstimmenden

Arztberichte mit dem Argument bestreitet, gestützt auf das verkehrstechnische

Gutachten des Unfallanalytikers Dipl. Ing. B.________ vom 10. Mai 1996, welcher

für den Auffahrunfall eine kollisionsbedingte Geschwindigkeitsänderung

(Delta-v) von lediglich 3 bis 7,2 km/h ermittelt hat und entsprechend von einem

Bagatellereignis ausgeht, sei eine für den aktuellen Beschwerdekomplex kausale

HWS-Verletzung auszuschliessen, verkennt sie, dass unfallanalytische und

biomechanische Gutachten gegebenenfalls bei der Adäquanzprüfung zu

berücksichtigen sind; dagegen entspricht es nicht der Rechtsprechung zu

Schleudertrauma-Fällen, die - in erster Linie aufgrund medizinischer Fakten und

ärztlicher Einschätzung zu beurteilende - natürliche Kausalität mit

Überlegungen zur Auffahrgeschwindigkeit und der dabei auf das Auto der

versicherten Person übertragenen Energie in Frage zu stellen (nicht

veröffentlichte Erwägung 1 des Urteils RKUV 1998 Nr. U 297 S. 243 [U 16/97];

ferner Urteile P. vom 14. März 2001 [U 137/00] Erw. 2b in fine, B. vom 7.

August 2002 [U 313/01] Erw. 2.3, B. vom 22. Mai 2002 [U 339/01] Erw. 4b/bb, S.

vom 8. April 2002 [U 357/01] Erw. 3b/bb und B. vom 7. August 2001 [U 33/01]

Erw. 3a). Eine unfalltechnische oder biomechanische Analyse vermag allenfalls

gewichtige Anhaltspunkte zur - einzig mit Blick auf die Adäquanzprüfung

relevanten (Urteil W. vom 30. April 2001 [U 396/99] Erw. 2b in fine) - Schwere

des Unfallereignisses zu liefern; sie bildet jedoch in keinem Fall eine

hinreichende Grundlage für die Kausalitätsbeurteilung (Urteile M. vom 26. März 2003 [U 125/01] Erw. 3.1 und Z. vom 18. März 2003 [U 205/02]

Erw. 2.1).).” - il corsivo è della redattrice).

Vista

l’assenza del nesso di causalità naturale, può rimanere aperta la questione

dell’adeguatezza.

2.10

La

giurisprudenza sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di

frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, risulta peraltro qui inapplicabile già

per il solo fatto che, al momento della chiusura del caso, RI 1i non presentava

il relativo quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione

(cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini,

disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi

visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della

personalità, ecc.). Essa lamentava per contro dei disturbi ben circoscritti,

puntuali: da una parte, un dolore cronico alla colonna cervicale, dall’altra,

una sensazione di formicolio all’arto superiore destro.

La

decisione su opposizione impugnata risulta dunque corretta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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