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Decisione

35.2012.92

Guadagno assicurato su cui calcolare la rendita. Art. 24 cpv. 1 OAINF dichiarato inapplicabile ad assicurata che, durante l'anno precedente l'infortunio, si era ritrovata in disoccupazione parziale ma

26 settembre 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i lavoratori frontalieri con residenza all’estero in disoccupazione parziale o

accidentale i presupposti del diritto all’indennità e la procedura per far

valere il diritto si basano sulle disposizioni della LADI concernenti il lavoro

ridotto.

Lavoratori

frontalieri parzialmente disoccupati residenti all’estero che subiscono una

perdita di lavoro in Svizzera

D36 Per

i lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza all’estero, la

questione della competenza é disciplinata in base alle regole applicabili ai lavoratori

frontalieri in disoccupazione completa.

Passaggio

da “disoccupazione parziale o accidentale” a disoccupazione completa

D37 Se,

da una condizione di “disoccupazione parziale o accidentale”, la persona passa

a una situazione di disoccupazione completa (ad es. a seguito della risoluzione

del rapporto di lavoro), la competenza deve essere nuovamente determinata.

Di

norma, diventa competente per l’erogazione delle prestazioni lo Stato di

Considerandi

residenza.”.

Ne

discende che RI 1 avrebbe dunque potuto iscriversi al collocamento nel suo

Stato di residenza (ossia in Italia) ciò che non ha invece fatto.

In esito

a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la

quale la CO 1 ha quantificato in fr. 32'943.05 il guadagno assicurato su

cui calcolare la rendita di invalidità spettante alla ricorrente, merita di

conferma.

2.5

Va peraltro

rilevato che, secondo questa Corte, l’esito della presente vertenza non

potrebbe essere quello che auspica la ricorrente, nemmeno nell’ipotesi in cui

si volesse ritenere che, a decorrere dal 1° novembre 2009, vi sarebbe stata semplicemente

una riduzione temporanea del tempo normale di lavoro, senza scioglimento del contratto,

motivo per cui, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2bis LADI, ci troveremmo

confrontati a un caso di lavoro ridotto ex artt. 31ss. LADI (e non di

disoccupazione parziale ex art. 10 cpv. 2 OADI).

In

effetti, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr.

la succitata DTF 137 V 405), non risulta che il datore di lavoro abbia

domandato l’indennità di lavoro ridotto per la propria dipendente e, d’altronde,

così come sottolineato in sede di ricorso, “… ben difficilmente nel contesto di

una verifica di natura amministrativa [esso] avrebbe potuto comprovarne

l’esigibilità tecnica.” (doc. I, p. 3), donde l’assenza di “lavoro ridotto” ai

sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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