35.2012.92
Guadagno assicurato su cui calcolare la rendita. Art. 24 cpv. 1 OAINF dichiarato inapplicabile ad assicurata che, durante l'anno precedente l'infortunio, si era ritrovata in disoccupazione parziale ma
26 settembre 2013Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2012.92
Data decisione, Autorità:
26.09.2013, TCA
Titolo:
Guadagno assicurato su cui calcolare la rendita. Art. 24 cpv. 1 OAINF dichiarato inapplicabile ad assicurata che, durante l'anno precedente l'infortunio, si era ritrovata in disoccupazione parziale ma non si era iscritta al collocamento nel suo Stato di residenza (Italia)
GUADAGNO ASSICURATO
art. 15 cpv. 1 LAINF
art. 15 cpv. 2 LAINF
art. 15 cpv. 3 LAINF
art. 22 cpv. 4 OAINF
art. 24 cpv. 1 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.92
mm/DC/sc
Lugano
26 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 novembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 16
ottobre 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 11
ottobre 2010, RI 1, dipendente a tempo parziale della ditta __________ di __________
in qualità d’impiegata e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni
presso la CO 1, é caduta lamentando un trauma alla mano sinistra.
A causa
di questo evento, ella ha riportato, secondo il rapporto 10 novembre 2010
dell’Ospedale regionale di __________, la frattura della falange basale del IV.
e V. dito della mano sinistra (cfr. doc. 8).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale del 18 giugno 2012, la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio, segnatamente, di una rendita d’invalidità del 23%, calcolata su un
guadagno assicurato di fr. 32'943.05 (cfr. doc. 62).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc.
64 e doc. 66), in data 16 ottobre 2012, l’amministrazione ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 72).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 16 novembre 2012, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, ha chiesto che il guadagno assicurato ai fini del calcolo della rendita di
invalidità venga fissato in fr. 65'000.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale, ella ha sviluppato le considerazioni
seguenti:
"
(…).
La signora RI 1 é stata assunta a tempo pieno,
per lavorare a tempo pieno.
Giacché la __________ __________ é una piccola
ditta, fa capo a dei collaboratori a tempo parziale, alfine di ottimizzare le
risorse umane.
Soltanto dopo l’assunzione dell’assicurata ci si
é resi conto che parte del suo impiego lavorativo era superfluo. Per questo
motivo le si é proposta la riduzione dell’attività. Lei vi ha aderito, né le
restata altra soluzione. L’impegno era comunque quello che lei riprendesse
quanto prima a lavorare in misura completa, ciò che é poi occorso in tempi non
sospetti circa un anno dopo.
Nel frattempo l’assicurata non si é iscritta
all’assicurazione disoccupazione poiché non ne aveva il diritto risiedendo in
Italia, quindi non disponendo del proprio domicilio in Svizzera. Neppure il
datore di lavoro ha creduto di poter far capo alle indennità per lavoro
ridotto, cui non ha mai pensato e neppure credeva poter averne la possibilità
effettiva. Tanto più che ben difficilmente nel contesto di una verifica di
natura amministrativa avrebbe potuto comprovarne l’esigibilità tecnica.
Per quanto ne é della circostanza che tra le
parti sia stato conchiuso un nuovo contratto di lavoro di data 14.9.2012, ci
pare invero di scarsa, per non dire nulla pregnanza. Con la sottoscrizione del
medesimo le parti hanno inteso confermare la ripresa dell’attività lavorativa
in misura completa, per la quale era stata assunta.
Si ravvisi che comunque l’assicurata
effettivamente lavora tutt’ora ed a far tempo dal 1.1.2011 alle dipendenze
della __________ in misura completa.
Durante il periodo nel quale non era stato
raggiunto l’accordo, la signora RI 1 aveva cercato anche la possibilità di
reperire altra attività lavorativa in misura completa, poiché questo era il suo
intendimento lavorativo chiaro, come la concatenazione dei fatti lo comprova al
di là di ogni ragionevole dubbio.
… Per tale motivo, in applicazione del menzionato
disposto di cui all’art. 24 cpv. 1 Lainf si richiede che il guadagno assicurato
ai fini della fissazione della rendita con decorrenza dal 1.1.2012, si quello
in ordine di fr. 65'000.00 annui.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente
respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. III).
1.5. Nel corso
del mese di dicembre 2012, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione
dell’amministratore unico della __________ e si é riconfermata nelle proprie
allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V + doc. B).
L’assicuratore
convenuto ha preso posizione al riguardo in data 7 gennaio 2013 (doc. VII).
in
diritto
2.1. L’art. 15
cpv. 1 LAINF stabilisce che le indennità giornaliere e le rendite sono
calcolate in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2
prevede che per il calcolo delle indennità giornaliere é considerato guadagno
assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo
delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il
medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità
giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale
(lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario
consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in
modo irregolare (lett. d).
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi
menzionata).
Di
regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22
cpv. 4 OAINF prevede che le rendite
sono calcolate in base al salario pagato all'assicurato da uno o più datori di
lavoro nel corso dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del
salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22 OAINF, l'art.
24 OAINF, fondato sull’art. 15 cpv. 3 LAINF, definisce il salario determinante
per le rendite in alcuni casi speciali. Per quanto qui d’interesse, il cpv. 1
di questa disposizione recita che se nel corso
dell'anno precedente l'infortunio, il salario dell'assicurato è stato ridotto a
causa di servizio militare, servizio civile, servizio di protezione civile,
infortunio, malattia, maternità, disoccupazione o lavoro ridotto, il guadagno
assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito senza queste circostanze.
2.2. Nella
concreta evenienza, dalle tavole prossuali si evince che l’assicurata é entrata
alle dipendenze della ditta __________ di __________ a far tempo dal 1°
settembre 2009 (cfr. doc. 2 e doc. 61).
Questa
Corte ritiene dimostrato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che ella
sia stata assunta per un lavoro a tempo pieno (in questo senso, si veda
quanto dichiarato dall’amministratore unico della ditta, allegato al doc. V, nonché
la distinta dei salari pagati nel 2009, da cui risulta una retribuzione di fr.
5'000 per i mesi di settembre e ottobre 2009 e di fr. 2'500 a partire da dicembre 2009, momento in cui l’insorgente ha iniziato a lavorare in misura del
50%, doc. 60).
Risulta
inoltre che, a contare dal 1° novembre 2009, il datore di lavoro ha ridotto il pensum
lavorativo dell’assicurata (50%), e ciò siccome “… a quel momento e per i mesi
immediatamente successivi, non avendo concluso con esito positivo alcune
importanti offerte, non vi era la necessità di un effettivo impiego al 100%, …”
(allegato al doc. V).
Il
salario della ricorrente é stato di conseguenza ridotto in proporzione (fr.
2'500 - cfr. doc. 60 e 61).
Nel corso
del mese di settembre 2010, l’assicurata é stata riassunta a tempo pieno con
effetto a far tempo dal 1° gennaio 2011 (cfr. doc. 14).
In data
11 ottobre 2010, RI 1 é rimasta vittima dell’infortunio assicurato, le cui
conseguenze hanno giustificato il riconoscimento di una rendita di invalidità
del 23% a contare dal 1° gennaio 2012 (cfr. doc. 62, p. 3).
2.3. Oggetto
della lite é l’entità del guadagno assicurato su cui calcolare la rendita di
invalidità spettante alla ricorrente e, più concretamente, l’applicabilità
della norma di cui all’art. 24 cpv. 1 OAINF.
Il
Tribunale federale ha già avuto modo, in passato, di pronunciarsi sulle nozioni
di “disoccupazione” e di “lavoro ridotto” ai sensi dell’art. 24
cpv. 1 OAINF.
In una
sentenza U 298/00 dell’11 giugno 2001, trattandosi appunto di decidere in
merito all’applicabilità dell’art. 24 cpv. 1 OAINF, l’Alta Corte ha stabilito
che colui che non si annuncia all’assicurazione contro la disoccupazione e
che non si sottomette ai relativi obblighi, non può poi appellarsi al fatto
che, già antecedentemente alla domanda di prestazioni, egli avrebbe voluto
lavorare a tempo pieno anziché a tempo parziale e, perciò, pretendere che il
calcolo del guadagno assicurato venga effettuato in considerazione di una disoccupazione
parziale conformemente all’art. 24 cpv. 1 OAINF. Secondo la nostra Massima
Istanza, ciò é altrettanto poco ammissibile nell’ambito dell’assicurazione
contro gli infortuni, quanto in quello dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. art. 10 cpv. 3 LADI).
Nella DTF
137 V 405 - riguardante un assicurato che, nel quadro della fissazione del
guadagno assicurato per il calcolo della rendita di invalidità, pretendeva che
il suo salario venisse annualizzato in funzione di una durata normale del
lavoro, ossia senza tener conto delle riduzioni del suo orario di lavoro subite
durante alcuni dei mesi compresi nell’anno di riferimento ex artt. 15 cpv. 2
seconda frase LAINF e 22 OAINF -, il Tribunale federale ha sancito che la
nozione di “lavoro ridotto” di cui all’art. 24 cpv. 1 OAINF deve essere
interpretata con riferimento alla regolamentazione della LADI in questo ambito
(cfr. consid. 4.5).
Nel caso
di specie, l’Alta Corte ha concluso all’inapplicabilità della norma d’ordinanza
in questione, osservando in particolare che “…, le recourant ne prétend
pas que la baisse d'activité alléguée a donné lieu à des indemnités de
l'assurance-chômage. Du reste, les pertes de travail habituelles dans la
branche, la profession ou l'entreprise, de même que les fluctuations
saisonnières de l'emploi ne sont pas prises en considération au titre de perte
de travail indemnisable par l'assurance-chômage (art. 33 al. 1 let. b LACI).
Or, de l'aveu même du recourant, c'est bien de cela qu'il s'agit en l'espèce, à savoir des variations qui surviennent à des
périodes déterminées de l'année et qui n'ont de ce fait rien d'extraordinaire. En l'espèce, il en est certes résulté une diminution de salaire pour
les mois considérés. Le recourant ne prétend toutefois pas qu'il avait droit
durant ces périodes à un salaire correspondant à un horaire de travail non
réduit (cf. l'art. 22 al. 4, 1re phrase, OLAA).“ (consid.
4.6).
2.4. Chiamata ora a pronunciarsi
nella concreta evenienza, questa Corte rileva innanzitutto che l’anno di riferimento ex artt. 15 cpv. 2 seconda frase LAINF e 22
OAINF, corrisponde al periodo 11 ottobre 2009-10 ottobre 2010.
Dalla
decisione formale del 18 giugno 2012 si evince che la CO 1 ha considerato, correttamente, per il periodo 11-31 ottobre 2009, un reddito pari a fr. 3'387.10
(calcolato a partire da un reddito mensile di fr. 5'000, risultante dalla
distinta dei salari 2009 - cfr. doc. 60).
Per il
restante periodo, dal 1° novembre 2009 al 10 ottobre 2010, il guadagno
assicurato é stato invece calcolato partendo da un salario mensile di fr. 2'500
(cfr. doc. 62, p. 2).
RI 1
contesta tale modalità di calcolo, nella misura in cui l’amministrazione, per
il periodo 1° novembre 2009-10 ottobre 2010, ha considerato il salario da lei effettivamente realizzato in quel periodo, anziché quello che avrebbe conseguito
lavorando a tempo pieno, conformemente alla norma di cui all’art. 24 cpv. 1
OAINF. A proposito della DTF 137 V 405, richiamata dall’Istituto assicuratore,
l’assicurata fa valere che il TF “… non afferma che colui che si prevale della
disoccupazione, rispettivamente del lavoro ridotto per ottenere l’adeguamento
del salario di computo ai fini della fissazione della rendita ai sensi
dell’art. 24 cpv. 1 Oainf, debba collocarsi alla disoccupazione, ma che si
trovi in una condizione analoga a quelle del disoccupato o della persona che
potrebbe disporre delle indennità per lavoro ridotto. Quindi il concetto di
disoccupazione o di lavoro ridotto dev’essere quello ripreso nella LADI, ma non
significa ancora che questi debba collocarsi in disoccupazione, …” (doc. V).
Tutto ben
considerato, il TCA non può condividere la tesi dell’insorgente, per le
seguenti ragioni.
Innanzitutto,
dalle tavole processuali emerge che la riduzione del pensum lavorativo
dell’assicurata, dal 100 al 50%, intervenuto a far tempo dal 1° novembre 2009,
le é stato imposto dal datore di lavoro, per il quale, a quel momento, il suo
volume d’affari non giustificava più un suo impiego a tempo pieno. La riduzione
del pensum aveva peraltro una durata indeterminata, la riassunzione
della ricorrente a tempo pieno dipendendo dall’ulteriore andamento degli affari
dell’azienda (cfr. doc. B: “Preciso che la proposta di svolgere un’attività
lavorativa ridotta alla dipendente é stata fatta da noi e lei vi ha
accondisceso comprendendo quale fosse la nostra situazione. Al momento di tale
proposta l’abbiamo rassicurata che il nostro intendimento era quello di
riassumerla in misura completa entro breve tempo, non appena se ne fosse
presentata l’occasione.”).
A
decorrere dal 1° novembre 2009, RI 1 si é quindi ritrovata con un’occupazione a
tempo parziale e, secondo quanto da lei stessa dichiarato in sede di ricorso
(cfr. I, p. 3), alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno. Ci troviamo
quindi confrontati con una disoccupazione parziale giusta l’art. 10 cpv.
2 OADI.
Ora, nella
succitata STFA U 298/00 dell’11 giugno 2001, l’Alta Corte ha chiaramente
sancito, con riferimento al disposto dell’art. 10 cpv. 3 OADI, che può essere
considerato disoccupato (totale o parziale) ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF,
soltanto colui che si é annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione e
che si sottomette ai relativi obblighi, non essendo sufficiente -
contrariamente a quanto pretende la ricorrente -, “… che si trovi in una
condizione analoga a quelle del disoccupato o della persona che potrebbe
disporre delle indennità per lavoro ridotto.”.
Nel caso
di specie, l’insorgente ha esplicitamente riconosciuto di non essersi annunciata
in disoccupazione durante il periodo in questione, ragione per la quale, in
ossequio alla giurisprudenza appena evocata, non poteva essere considerata “disoccupata”
(parziale) ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF.
Ella fa
però valere che l’annuncio non ha avuto luogo poiché “… non ne aveva il diritto
risiedendo in Italia, quindi non disponendo del proprio domicilio in Svizzera.”
(doc. I, p. 3).
In
proposito, questo Tribunale rileva che il Regolamento (CEE) N. 1408/71 del
Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza
sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari
che si spostano all'interno della Comunità, a cui rinvia, per quanto concerne
la sicurezza sociale, l'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione
delle persone (RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002,
normativa applicabile al caso di specie dal profilo temporale, materiale e
personale, prevede, al suo art. 71 par. 1 pto. a lett. i, che il lavoratore
frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale, nell’impresa
presso cui é occupato, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni
della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse nel territorio di
questo Stato; queste prestazioni sono erogate dall’istituzione competente.
Nella Circolare relativa
alle ripercussioni, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, dei
Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009, in vigore per la Svizzera dal 1° aprile
2012, la Segreteria di Stato per l'economia (SECO) ha precisato quanto segue:
"
DISOCCUPAZIONE PARZIALE O ACCIDENTALE
Art. 65 par. 1 RB
(…).
A39
La nozione di disoccupazione parziale della CGCE coincide con quella svizzera
di “lavoro ridotto”: si tratta di un contratto di lavoro ancora in vigore, che
prevede tuttavia un orario di lavoro temporaneamente ridotto. Questa
definizione si applica anche alle perdite di lavoro causate da cattive
condizioni atmosferiche. Le presenti spiegazioni valgono quindi sia per l’ILR
sia per l’IPI.
Nel
diritto svizzero invece la nozione di disoccupazione parziale si riferisce alla
nozione espressa all’articolo 10 capoverso 2 LADI, e non al lavoro ridotto
(art. 31 e segg. LADI). L’accezione comunitaria di disoccupazione parziale é
dunque in questo caso diversa da quella della LADI.
(…).
VERI E FALSI LAVORATORI FRONTALIERI IN
DISOCCUPAZIONE PARZIALE O ACCIDENTALE
D33 La
nozione di “disoccupazione parziale o accidentale” é definita ai n. marg. A38 segg.
D34 In
caso di disoccupazione parziale o accidentale, i lavoratori frontalieri, veri e
falsi, ricevono prestazioni AD da parte dello Stato di occupazione come se
risiedessero in tale Stato (art. 65 par. 1 RB).
Lavoratori
frontalieri che risiedono all’estero in disoccupazione parziale in Svizzera
D35 Poiché
le disposizioni svizzere concernenti l’ILR e l’IPI non prevedono il requisito
della residenza in Svizzera, quanto previsto nel RB in merito alla
disoccupazione parziale o accidentale non deroga alle disposizioni concernenti
l’attribuzione della competenza previste dalla LADI.
Per
Fatti
i lavoratori frontalieri con residenza all’estero in disoccupazione parziale o
accidentale i presupposti del diritto all’indennità e la procedura per far
valere il diritto si basano sulle disposizioni della LADI concernenti il lavoro
ridotto.
Lavoratori
frontalieri parzialmente disoccupati residenti all’estero che subiscono una
perdita di lavoro in Svizzera
D36 Per
i lavoratori frontalieri parzialmente disoccupati con residenza all’estero, la
questione della competenza é disciplinata in base alle regole applicabili ai lavoratori
frontalieri in disoccupazione completa.
Passaggio
da “disoccupazione parziale o accidentale” a disoccupazione completa
D37 Se,
da una condizione di “disoccupazione parziale o accidentale”, la persona passa
a una situazione di disoccupazione completa (ad es. a seguito della risoluzione
del rapporto di lavoro), la competenza deve essere nuovamente determinata.
Di
norma, diventa competente per l’erogazione delle prestazioni lo Stato di
Considerandi
residenza.”.
Ne
discende che RI 1 avrebbe dunque potuto iscriversi al collocamento nel suo
Stato di residenza (ossia in Italia) ciò che non ha invece fatto.
In esito
a tutto quanto precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la
quale la CO 1 ha quantificato in fr. 32'943.05 il guadagno assicurato su
cui calcolare la rendita di invalidità spettante alla ricorrente, merita di
conferma.
2.5
Va peraltro
rilevato che, secondo questa Corte, l’esito della presente vertenza non
potrebbe essere quello che auspica la ricorrente, nemmeno nell’ipotesi in cui
si volesse ritenere che, a decorrere dal 1° novembre 2009, vi sarebbe stata semplicemente
una riduzione temporanea del tempo normale di lavoro, senza scioglimento del contratto,
motivo per cui, in applicazione dell’art. 10 cpv. 2bis LADI, ci troveremmo
confrontati a un caso di lavoro ridotto ex artt. 31ss. LADI (e non di
disoccupazione parziale ex art. 10 cpv. 2 OADI).
In
effetti, contrariamente a quanto richiesto dalla giurisprudenza federale (cfr.
la succitata DTF 137 V 405), non risulta che il datore di lavoro abbia
domandato l’indennità di lavoro ridotto per la propria dipendente e, d’altronde,
così come sottolineato in sede di ricorso, “… ben difficilmente nel contesto di
una verifica di natura amministrativa [esso] avrebbe potuto comprovarne
l’esigibilità tecnica.” (doc. I, p. 3), donde l’assenza di “lavoro ridotto” ai
sensi dell’art. 24 cpv. 1 OAINF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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