35.2012.93
Assicurato, vittima di rapina, subisce trauma cranico non commotivo con ferite lacero-contuse. Sviluppo di disturbi psichici. Negato il nesso di causalità adeguata con l'infortunio
11 luglio 2013Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2012.93
Data decisione, Autorità:
11.07.2013, TCA
Titolo:
Assicurato, vittima di rapina, subisce trauma cranico non commotivo con ferite lacero-contuse. Sviluppo di disturbi psichici. Negato il nesso di causalità adeguata con l'infortunio
AVVENIMENTO TERRIFICANTE
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.93
mm
Lugano
11 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 30
ottobre 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di novembre 2011, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla
CO 1 che il proprio dipendente RI 1, in data 21 ottobre 2011, aveva subito una
rapina e ricevuto, in diversi punti del corpo, pugni, calci e colpi con una
spranga di ferro (cfr. doc. 2.1).
A causa
di questo sinistro, l’assicurato ha riportato, secondo il rapporto del Servizio
di PS dell’Ospedale regionale di __________, un trauma cranico non commotivo,
nonché ferite lacero-contuse a livello sopraccigliare a sinistra e fronto
temporale a destra (cfr. doc. 2.2).
L’assicuratore
ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
1.2. Nel
prosieguo, RI 1 ha sviluppato una problematica psichica (sindrome
post-traumatica da stress - cfr. allegato al doc. 2.13).
Con
decisione formale del 31 maggio 2012, l’amministrazione ha negato il proprio
obbligo a prestazioni a decorrere dal 1° giugno 2012, facendo difetto, da tale
data, una relazione di causalità adeguata tra l’infortunio e i disturbi ancora
denunciati dall’assicurato (cfr. doc. 1.1).
A seguito
dell’opposizione interposta personalmente dall’assicurato (cfr. doc. 1.5), in
data 30 ottobre 2012, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. 1.8).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 30 novembre 2012, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue:
"
(…).
L’Assicurazione ha riconosciuto l’infortunio solo
per un breve periodo (…).
Durante l’analisi fatta da parte
dell’assicurazione sul caso (durato quattro mesi per la decisione definitiva),
la mia abilità lavorativa si é limitata in questo lasso di tempo al 60% (vedi
certificato del 12.11.2012 del dott. Vianello).
Pur avendo fatto opposizione scritta entro i
termini, con tutti i documenti necessari per giustificare questo infortunio (che
tutt’oggi persiste) alla CO 1, quest’ultima ha respinto la mia opposizione.
Chiedo quindi di rivalutare il caso prendendo in
considerazione:
- quanto sopracitato e soprattutto che purtroppo
tutt’oggi non sono abile al lavoro al 100%, mi sottopongo all’assunzione di
sonniferi e psicofarmaci, sono seguito dallo psicologo __________.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VI).
1.5. In corso di
causa, l’insorgente ha domandato che venga richiamata la sua cartella clinica
presso il dott. __________ e l’audizione testimoniale di quest’ultimo (cfr.
doc. X).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite é la questione di sapere se l’Istituto assicuratore era legittimato
a porre fine alle proprie prestazioni a contare dal 1° giugno 2012, oppure no.
Più
concretamente, per il TCA si tratta di esaminare se la CO 1 ha correttamente negato l’adeguatezza del nesso causale tra il sinistro assicurato e le turbe
psichiche.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto
non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque
provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a
dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.3. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.4. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. Le regole
applicabili in materia di causalità adeguata sono diverse a dipendenza che si
tratti di un trauma psichico consecutivo a uno choc emotivo oppure di un evento
infortunistico che ha provocato lesioni e delle conseguenze psichiche
secondarie (DTF 129 V 405 consid. 2.2). Quando un assicurato ha vissuto un
avvenimento traumatico senza subire lesioni fisiche, l’esame della causalità
adeguata si effettua conformemente alla regola generale (DTF 129 V 177),
secondo la quale la causalità é adeguata se, secondo il corso ordinario delle
cose e l’esperienza generale della vita, il fatto considerato era atto a
provocare un effetto del genere di quello prodottosi, l’insorgenza di questo
risultato apparendo generalmente favorita da tale circostanza (DTF 129 V 181
consid. 3.2, 125 V 461 consid. 5a e riferimenti ivi citati).
In caso
di lesione corporale e se essa costituisce un infortunio, l’esame del carattere
adeguato del nesso di causalità con i disturbi psichici consecutivi
all’infortunio ha invece luogo, in caso d’infortunio di media gravità, in base
ai criteri enumerati nella DTF 115 V 140 consid. 6c/aa.
La giurisprudenza
ha inoltre precisato che, in caso di eventi “misti”, in cui gli elementi di un
trauma psichico (attacco, minaccia) e di un influsso fisico che adempie la
nozione d’infortunio (colpi, infliggere delle ferite) sono presenti in maniera
combinata, l’esame dell’adeguatezza ha luogo dal profilo di entrambi gli
aspetti. Un tale esame é possibile quando nessuno dei due fattori si trova
chiaramente in primo piano (cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.6. Nella concreta
evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che l’assicuratore
resistente ha posto termine alle proprie prestazioni in quanto la problematica
psichica non costituirebbe una conseguenza adeguata dell’evento occorso
all’assicurato nell’ottobre 2011, lasciando aperta la questione della causalità
naturale (cfr. doc. 1.8 e doc. VI).
Questa
Corte ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di
causalità naturale tra l'infortunio e il danno alla salute psichica possa in
effetti rimanere insoluta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid.
3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007,
consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a
prestazioni dell’assicuratore LAINF va comunque negato facendo difetto
l’adeguatezza.
In queste condizioni, il
TCA può esimersi dal dare seguito agli atti istruttori chiesti dall’insorgente
(cfr. il consid. 1.5.).
2.7. Il TCA
constata che, in data 21 ottobre 2011, RI 1azi é rimasto coinvolto in una
rapina ai danni del negozio ____________________ di __________, presso il quale
egli lavora quale titolare/venditore. Secondo il rapporto 21 ottobre 2011 del
Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, egli ha riportato un trauma
cranico non commotivo, come pure ferite lacero-contuse a livello sopraccigliare
a sinistra e fronto temporale a destra (cfr. doc. 2.2).
Analogamente
a quanto deciso dall’Alta Corte nella sentenza 8C_893/2012, precedentemente
citata (cfr. consid. 2.5), riguardante il caso di un assicurato assalito sulla
via di casa da tre sconosciuti, i quali gli avevano procurato una commotio
cerebri, nonché contusioni a più livelli, l’esame della causalità adeguata
deve avvenire in base alla prassi applicabile alle conseguenze psichiche di un
infortunio (DTF 115 V 133) e, siccome si deve considerare l’aspetto legato allo
choc emotivo, anche secondo la formula generale dell’adeguatezza (DTF 129 V
177).
2.8. Nell’ambito
della DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso all’assicurato il 21 ottobre 2011.
Questa la
descrizione dell’evento che risulta dal rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria del 9 gennaio 2012:
"
(…).
In data __________ 2011, __________, presso l’ufficio
cambio-orologeria __________, veniva commessa una rapina.
Gli autori, due persone, venivano affontati dal
responsabile del negozio (l’insorgente, n.d.r.), reazione questa che i due
rapinatori non si aspettavono, o per lo meno non con la veemenza poi verificatasi.
Infatti questa reazione portava i due a dover agire in maniera precipitosa,
impedendo loro di portare a termine quanto da loro programmato.
Una volta sottratto il bottino, consistente in
orologi di valore per un importo accertato in chf 506'800.-, si vedevano
costretti a darsi alla fuga, a piedi, per le vie del centro cittadino,
inseguiti dal responsabile.
La reazione del titolare aveva comunque attirato
l’attenzione di diversi passanti, i quali si rendevano conto di quanto accaduto
e, a loro volta, cercavano di fermare i due autori in fuga, allarmando nel
contempo la Polizia.
Fatti
I due autori, arrivati al mezzo di fuga
precedentemente utilizzato per raggiungere i luoghi, (…), cercavano di fuggire.
Per un problema meccanico del motoveicolo, non riuscivano però nel loro intento
e questo permetteva a diverse persone di intervenire. Questo nuovo intervento
da parte dei passanti permetteva, al responsabile della gioielleria, di
recuperare la refurtiva, facendola cadere a terra.
Durante queste concitate fasi, i due autori, per
dileguarsi, facevano ricorso alla violenza, colpendo anche delle persone
anziane con dei pugni e colpendo violentemente il responsabile della
gioielleria, quando questi si trovava a terra inerme, in pieno volto con un
potente calcio, sferrato da distanza ravvicinata ed in maniera volontaria,
senza scopo alcuno, se non quello di ferire.”
(doc.
3.1)
A
causa del sinistro appena descritto, l’assicurato ha lamentato un trauma
cranico e due ferite lacero-contuse (cfr. doc. 2.2). Dalle carte processuali si
evince che le sequele fisiche dell’infortunio sono ben presto guarite senza
reliquati, mentre si é sviluppato un disturbo psichico, nella forma di una
sindrome post-traumatica da stress, che il dott. __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, ha trattato con psicofarmacoterapia e psicoterapia a far tempo
dal mese di dicembre 2011 (cfr. doc. 2.23).
L’Alta
Corte ha inserito nella categoria intermedia propriamente detta il caso in cui
un’assicurata é stata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo
averla spinta a terra, ha tentato di strangolarla con l’intento di ucciderla
(cfr. RAMI 1996 U 256 p. 215ss.), il caso in cui un agente incaricato di
garantire la sicurezza presso un dancing, nel corso di una rissa, é
segnatamente stato colpito alla nuca con una sedia (cfr. STFA U 339/99 del 17
aprile 2000), il caso in cui un’assicurata, dopo essersi recata in banca per
prelevare del denaro, é stata aggredita in strada da uno sconosciuto con il
passamontagna, il quale l’ha spinta a terra con una certa forza e, nel
tentativo di scipparla della borsetta, l’ha trascinata “pancia a terra” per
alcuni metri (cfr. STF U 138/04 del 16 febbraio 2005 consid. 3.3), il caso in
cui una donna é stata inaspettatamente attaccata e maltrattata durante il sonno
dal suo ex compagno, il quale, trascorsi alcuni minuti, dopo aver ricevuto uno
schiaffo dall’assicurata, era tornato a ragionare, allontanandosi da lei (cfr.
STF 8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.2.1), il caso in cui un assicurato
é stato aggredito da due uomini con pugni e mazza da baseball, procurandogli
una frattura mandibolare (cfr. STF 8C_681/2010 del 3 novembre 2010 consid.
6.2), oppure ancora il caso in cui un uomo, sulla via di casa, é stato
inseguito da tre ragazzi attorno ai vent’anni, incrociati poco prima su un
passaggio pedonale, i quali l’hanno spintonato e atterrato, facendogli perdere
conoscenza. Gli aggressori l’hanno poi colpito con dei calci, causandogli una
commozione cerebrale, contusioni alla regione del gomito, del polso e della
spalla sinistra, nonché una contusione al ginocchio destro con dermoabrasione
(cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013, più volte menzionata).
Il
Tribunale federale ha, per contro, giudicato di media gravità ma al limite della
categoria superiore, il caso in cui un'assicurata é stata aggredita dal figlio
del suo compagno, il quale, dopo averla buttata a terra, ha tentato di
strangolarla, le ha battuto più volte la testa contro il suolo e l'ha colpita
alla schiena e ai reni con il ginocchio, provocandole delle ecchimosi
superficiali al collo, un ematoma a livello dell'articolazione
temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi nonché alla regione
lombare (cfr. STFA U 9/00 del 28 agosto 2001, parzialmente pubblicata in
RAMI 2001 U 440, p. 350ss.), il caso in cui un assicurato, verso le quattro del
mattino, é stato aggredito davanti alla propria abitazione da tre sconosciuti,
i quali l’hanno spinto a terra e riempito di bastonate, prima di darsi alla
fuga a seguito dell’intervento dei vicini (cfr. STF U 36/07 dell’8 maggio 2007
consid. 6.2), il caso in cui un assicurato, nel cuore della notte, é stato
assalito nonché colpito alla testa e alle mani/braccia con un oggetto
contundente (una spranga di ferro) da due sconosciuti mascherati penetrati nel
suo appartamento (cfr. STF U 382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.3), oppure
ancora il caso in cui, nell’ambito di una lite, un assicurato é stato colpito
allo stomaco con un grosso coltello da cucina, per cui egli aveva perlomeno
preso in considerazione di morire (cfr. STF 8C_519/2008 del 28 gennaio 2009
consid. 5.2.2).
Tutto ben considerato,
alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, visti la dinamica
dell’evento e il danno organico riportato, questa Corte ritiene che il sinistro occorso a __________ debba essere classificato fra gli infortuni
di media gravità in senso stretto.
Secondo
il TCA, quanto accaduto all’insorgente si differenzia da quanto generalmente
succede in caso di rapina, in cui la vittima viene colta di sorpresa dal
malvivente, minacciata, reso inetta a opporre resistenza, eventualmente
malmenata (per un caso di questo tipo, si veda la STF 8C_522/2007 del 1°
settembre 2008). Nel caso di specie, l’assicurato, un giovane di buona
prestanza fisica (alto 180 cm per 80 kg di peso), non é stato colto di
sorpresa, visto che, al momento in cui i rapinatori sono entrati in azione,
egli si trovava all’interno di un negozio adiacente al __________, ciò che gli
ha permesso di scorgerli per tempo. D’altro canto, il ricorrente non ha subito
passivamente la rapina, al contrario é proprio grazie alla sua pronta e
vigorosa reazione (come pure al concorso di alcuni passanti intervenuti per
bloccare la fuga), che i rapinatori si sono visti costretti, dapprima, a
Considerandi
desistere anzitempo dai loro propositi delittuosi e a fuggire per le vie del
centro cittadino e, successivamente, persino ad abbandonare la refurtiva. L’impiego
di un ferro (di quelli che i gommisti adoperano per cambiare i pneumatici -
cfr. doc. 3.1, p. 10) da parte dei rapinatori era finalizzato allo scasso della
serratura della vetrina del negozio, e non a mettere fuori gioco le persone che
si fossero eventualmente contrapposte (per quello essi avevano con sé una
bomboletta di spray urticante, che in effetti hanno utilizzato).
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV
Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha precisato che - in caso di infortuni che fanno
parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti
almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
In tale
constesto occorre preliminarmente ricordare che nell'apprezzamento
dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno
considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una
relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr.
RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Nella
concreta evenienza, l’unico criterio di rilievo che può entrare in linea di
conto é quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o
della particolare spettacolarità dell'infortunio.
Il
criterio in questione é da valutare oggettivamente e non in base alle
sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla
persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa
spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto
il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre
considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla
salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di
guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).
L’Alta
Corte ha giudicato realizzato il criterio delle circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio,
ma non con una particolare intensità, nella fattispecie di cui alla RAMI
1996.
U 256 consid. 6b/bb, di cui alla STF 8C_1062/2009 consid. 4.2.1, di cui
alla STF 8C_681/2010 consid. 6.2 e di cui alla STF 8C_893/2012 consid. 5.3,
tutte citate in precedenza. Essa ha per contro ammesso la particolare intensità
nella pronunzia STF U 382/06, anch’essa precedentemente menzionata, ritenendo
decisivo in tal senso la circostanza che l’aggressione era stata compiuta in
casa, quindi in un ambito protetto per l’assicurato, con l’impiego di un’arma
(o di più armi) potenzialmente pericolosa, da due individui incappucciati (cfr.
consid. 4.3.1).
In
concreto, questo Tribunale non può che riconoscere il carattere particolarmente
impressionante di quanto é capitato all’insorgente. Tuttavia - dopo attento
confronto con le fattispecie oggetto delle sentenze federali appena citate -,
esso ritiene che tale criterio non sia realizzato con una particolare
intensità.
In esito
a tutto quanto precede, non é quindi dato il nesso di causalità adeguata tra
l’evento infortunistico e il danno alla salute psichica.
2.9
L’esito
della vertenza non può essere quello auspicato dal ricorrente, nemmeno
valutando la fattispecie in applicazione della formula generale
dell’adeguatezza (corso ordinario delle cose ed esperienza generale della vita
- cfr. consid. 2.7. del presente giudizio).
La
giurisprudenza federale pone delle esigenze elevate al riconoscimento di un
legame causale adeguato tra i disturbi psichici e un cosiddetto choc emotivo.
In questo senso, il TFA non ne ha ammesso l’esistenza nel caso di un uomo che
era stato minacciato e ricattato con un coltello dallo sconosciuto
accompagnatore di un suo cliente (cfr. STFA U 15/00 del 19 marzo 2003), nel
caso di una donna che era stata aggredita di notte da un ubriaco con insulti e tentativo
di strangolamento (cfr. STFA U 390/04 del 14 aprile 2005), come pure nel caso
di una vigilante presso un casinò che, dopo la chiusura serale, era stata
aggredita da tre uomini mascherati, uno dei quali l’aveva colpiva con dei pugni
mentre un altro le aveva puntato la pistola contro, provocandole delle
tumefazioni al viso e una ferita lacero-contusa sopra l’occhio sinistro (cfr.
STFA U 2/05 del 4 agosto 2005).
Secondo
la giurisprudenza, per esperienza, la tipica reazione a simili eventi consiste
nel fatto che, sebbene sia intervenuta una traumatizzazione, la vittima riesce
di regola a superarla entro qualche settimana o mese (cfr., ad esempio, la STF
8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.3 e riferimenti ivi citati).
L’Alta
Corte federale ha invece ammesso l’adeguatezza del nesso causale nel caso
succitato di cui alla STF U 382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.4 (si veda il
consid. 2.8. del presente giudizio) oppure trattandosi di un’assicurata che,
giunta per prima sul posto di lavoro (erano circa le 3:40 del mattino), era
stata sorpresa da tre ladri vestiti di nero e incappucciati, i quali l’avevano
minacciata con un’arma da fuoco, le avevano intimato di sdraiarsi a terra, le
avevano legato braccia e gambe e l’avevano infine rinchiusa in bagno, dove era
rimasta al buio per circa mezz’ora (cfr. STF 8C_522/2007 del 1° settembre 2008
consid. 4.3.5).
A
giudizio di questo Tribunale, il caso che ha visto protagonista __________ -
per le ragioni già diffusamente esposte al consid. 2.8. -, presenta certamente
meno elementi di minaccia rispetto alla fattispecie oggetto della STF
8C_522/2007 appena menzionata, e persino meno rispetto a quella di cui alla
STFA
U 2/05,
relativamente alla quale il TFA ha negato l’adeguatezza.
Alla luce
di quanto precede, occorre dunque concludere che le turbe psichiche di cui
soffre l’assicurato non possono essere considerate una conseguenza adeguata
dello choc emotivo da lui provato in occasione dell’evento del 21 ottobre 2011.
In questo
contesto, non deve essere dimenticato che la Nazionale Svizzera ha assunto il
caso - e dunque anche le cure mediche e l’incapacità lavorativa dipendenti
dalla patologia psichica -, sino al 31 maggio 2012, dunque per oltre 7 mesi,
conformemente alla giurisprudenza federale citata in precedenza.
In
conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° giugno 2012, merita di essere
confermata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster