Lexipedia

Decisione

35.2012.93

Assicurato, vittima di rapina, subisce trauma cranico non commotivo con ferite lacero-contuse. Sviluppo di disturbi psichici. Negato il nesso di causalità adeguata con l'infortunio

11 luglio 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I due autori, arrivati al mezzo di fuga

precedentemente utilizzato per raggiungere i luoghi, (…), cercavano di fuggire.

Per un problema meccanico del motoveicolo, non riuscivano però nel loro intento

e questo permetteva a diverse persone di intervenire. Questo nuovo intervento

da parte dei passanti permetteva, al responsabile della gioielleria, di

recuperare la refurtiva, facendola cadere a terra.

Durante queste concitate fasi, i due autori, per

dileguarsi, facevano ricorso alla violenza, colpendo anche delle persone

anziane con dei pugni e colpendo violentemente il responsabile della

gioielleria, quando questi si trovava a terra inerme, in pieno volto con un

potente calcio, sferrato da distanza ravvicinata ed in maniera volontaria,

senza scopo alcuno, se non quello di ferire.”

(doc.

3.1)

A

causa del sinistro appena descritto, l’assicurato ha lamentato un trauma

cranico e due ferite lacero-contuse (cfr. doc. 2.2). Dalle carte processuali si

evince che le sequele fisiche dell’infortunio sono ben presto guarite senza

reliquati, mentre si é sviluppato un disturbo psichico, nella forma di una

sindrome post-traumatica da stress, che il dott. __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, ha trattato con psicofarmacoterapia e psicoterapia a far tempo

dal mese di dicembre 2011 (cfr. doc. 2.23).

L’Alta

Corte ha inserito nella categoria intermedia propriamente detta il caso in cui

un’assicurata é stata aggredita in strada da uno sconosciuto il quale, dopo

averla spinta a terra, ha tentato di strangolarla con l’intento di ucciderla

(cfr. RAMI 1996 U 256 p. 215ss.), il caso in cui un agente incaricato di

garantire la sicurezza presso un dancing, nel corso di una rissa, é

segnatamente stato colpito alla nuca con una sedia (cfr. STFA U 339/99 del 17

aprile 2000), il caso in cui un’assicurata, dopo essersi recata in banca per

prelevare del denaro, é stata aggredita in strada da uno sconosciuto con il

passamontagna, il quale l’ha spinta a terra con una certa forza e, nel

tentativo di scipparla della borsetta, l’ha trascinata “pancia a terra” per

alcuni metri (cfr. STF U 138/04 del 16 febbraio 2005 consid. 3.3), il caso in

cui una donna é stata inaspettatamente attaccata e maltrattata durante il sonno

dal suo ex compagno, il quale, trascorsi alcuni minuti, dopo aver ricevuto uno

schiaffo dall’assicurata, era tornato a ragionare, allontanandosi da lei (cfr.

STF 8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.2.1), il caso in cui un assicurato

é stato aggredito da due uomini con pugni e mazza da baseball, procurandogli

una frattura mandibolare (cfr. STF 8C_681/2010 del 3 novembre 2010 consid.

6.2), oppure ancora il caso in cui un uomo, sulla via di casa, é stato

inseguito da tre ragazzi attorno ai vent’anni, incrociati poco prima su un

passaggio pedonale, i quali l’hanno spintonato e atterrato, facendogli perdere

conoscenza. Gli aggressori l’hanno poi colpito con dei calci, causandogli una

commozione cerebrale, contusioni alla regione del gomito, del polso e della

spalla sinistra, nonché una contusione al ginocchio destro con dermoabrasione

(cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013, più volte menzionata).

Il

Tribunale federale ha, per contro, giudicato di media gravità ma al limite della

categoria superiore, il caso in cui un'assicurata é stata aggredita dal figlio

del suo compagno, il quale, dopo averla buttata a terra, ha tentato di

strangolarla, le ha battuto più volte la testa contro il suolo e l'ha colpita

alla schiena e ai reni con il ginocchio, provocandole delle ecchimosi

superficiali al collo, un ematoma a livello dell'articolazione

temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi nonché alla regione

lombare (cfr. STFA U 9/00 del 28 agosto 2001, parzialmente pubblicata in

RAMI 2001 U 440, p. 350ss.), il caso in cui un assicurato, verso le quattro del

mattino, é stato aggredito davanti alla propria abitazione da tre sconosciuti,

i quali l’hanno spinto a terra e riempito di bastonate, prima di darsi alla

fuga a seguito dell’intervento dei vicini (cfr. STF U 36/07 dell’8 maggio 2007

consid. 6.2), il caso in cui un assicurato, nel cuore della notte, é stato

assalito nonché colpito alla testa e alle mani/braccia con un oggetto

contundente (una spranga di ferro) da due sconosciuti mascherati penetrati nel

suo appartamento (cfr. STF U 382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.3), oppure

ancora il caso in cui, nell’ambito di una lite, un assicurato é stato colpito

allo stomaco con un grosso coltello da cucina, per cui egli aveva perlomeno

preso in considerazione di morire (cfr. STF 8C_519/2008 del 28 gennaio 2009

consid. 5.2.2).

Tutto ben considerato,

alla luce dei precedenti giurisprudenziali appena menzionati, visti la dinamica

dell’evento e il danno organico riportato, questa Corte ritiene che il sinistro occorso a __________ debba essere classificato fra gli infortuni

di media gravità in senso stretto.

Secondo

il TCA, quanto accaduto all’insorgente si differenzia da quanto generalmente

succede in caso di rapina, in cui la vittima viene colta di sorpresa dal

malvivente, minacciata, reso inetta a opporre resistenza, eventualmente

malmenata (per un caso di questo tipo, si veda la STF 8C_522/2007 del 1°

settembre 2008). Nel caso di specie, l’assicurato, un giovane di buona

prestanza fisica (alto 180 cm per 80 kg di peso), non é stato colto di

sorpresa, visto che, al momento in cui i rapinatori sono entrati in azione,

egli si trovava all’interno di un negozio adiacente al __________, ciò che gli

ha permesso di scorgerli per tempo. D’altro canto, il ricorrente non ha subito

passivamente la rapina, al contrario é proprio grazie alla sua pronta e

vigorosa reazione (come pure al concorso di alcuni passanti intervenuti per

bloccare la fuga), che i rapinatori si sono visti costretti, dapprima, a

Considerandi

desistere anzitempo dai loro propositi delittuosi e a fuggire per le vie del

centro cittadino e, successivamente, persino ad abbandonare la refurtiva. L’impiego

di un ferro (di quelli che i gommisti adoperano per cambiare i pneumatici -

cfr. doc. 3.1, p. 10) da parte dei rapinatori era finalizzato allo scasso della

serratura della vetrina del negozio, e non a mettere fuori gioco le persone che

si fossero eventualmente contrapposte (per quello essi avevano con sé una

bomboletta di spray urticante, che in effetti hanno utilizzato).

In una

sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR 2010 UV

Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha precisato che - in caso di infortuni che fanno

parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere adempiuti

almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta

l’esistenza del nesso causale adeguato.

In tale

constesto occorre preliminarmente ricordare che nell'apprezzamento

dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno

considerati unicamente i disturbi di natura organica che si trovano in una

relazione di causalità, naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr.

RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Nella

concreta evenienza, l’unico criterio di rilievo che può entrare in linea di

conto é quello delle circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o

della particolare spettacolarità dell'infortunio.

Il

criterio in questione é da valutare oggettivamente e non in base alle

sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla

persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità é insita una certa

spettacolarità, la quale non é tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto

il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre

considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla

salute che ne é conseguito. Non si tiene conto del successivo processo di

guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

L’Alta

Corte ha giudicato realizzato il criterio delle circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o della particolare spettacolarità dell'infortunio,

ma non con una particolare intensità, nella fattispecie di cui alla RAMI

1996.

U 256 consid. 6b/bb, di cui alla STF 8C_1062/2009 consid. 4.2.1, di cui

alla STF 8C_681/2010 consid. 6.2 e di cui alla STF 8C_893/2012 consid. 5.3,

tutte citate in precedenza. Essa ha per contro ammesso la particolare intensità

nella pronunzia STF U 382/06, anch’essa precedentemente menzionata, ritenendo

decisivo in tal senso la circostanza che l’aggressione era stata compiuta in

casa, quindi in un ambito protetto per l’assicurato, con l’impiego di un’arma

(o di più armi) potenzialmente pericolosa, da due individui incappucciati (cfr.

consid. 4.3.1).

In

concreto, questo Tribunale non può che riconoscere il carattere particolarmente

impressionante di quanto é capitato all’insorgente. Tuttavia - dopo attento

confronto con le fattispecie oggetto delle sentenze federali appena citate -,

esso ritiene che tale criterio non sia realizzato con una particolare

intensità.

In esito

a tutto quanto precede, non é quindi dato il nesso di causalità adeguata tra

l’evento infortunistico e il danno alla salute psichica.

2.9

L’esito

della vertenza non può essere quello auspicato dal ricorrente, nemmeno

valutando la fattispecie in applicazione della formula generale

dell’adeguatezza (corso ordinario delle cose ed esperienza generale della vita

- cfr. consid. 2.7. del presente giudizio).

La

giurisprudenza federale pone delle esigenze elevate al riconoscimento di un

legame causale adeguato tra i disturbi psichici e un cosiddetto choc emotivo.

In questo senso, il TFA non ne ha ammesso l’esistenza nel caso di un uomo che

era stato minacciato e ricattato con un coltello dallo sconosciuto

accompagnatore di un suo cliente (cfr. STFA U 15/00 del 19 marzo 2003), nel

caso di una donna che era stata aggredita di notte da un ubriaco con insulti e tentativo

di strangolamento (cfr. STFA U 390/04 del 14 aprile 2005), come pure nel caso

di una vigilante presso un casinò che, dopo la chiusura serale, era stata

aggredita da tre uomini mascherati, uno dei quali l’aveva colpiva con dei pugni

mentre un altro le aveva puntato la pistola contro, provocandole delle

tumefazioni al viso e una ferita lacero-contusa sopra l’occhio sinistro (cfr.

STFA U 2/05 del 4 agosto 2005).

Secondo

la giurisprudenza, per esperienza, la tipica reazione a simili eventi consiste

nel fatto che, sebbene sia intervenuta una traumatizzazione, la vittima riesce

di regola a superarla entro qualche settimana o mese (cfr., ad esempio, la STF

8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.3 e riferimenti ivi citati).

L’Alta

Corte federale ha invece ammesso l’adeguatezza del nesso causale nel caso

succitato di cui alla STF U 382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.4 (si veda il

consid. 2.8. del presente giudizio) oppure trattandosi di un’assicurata che,

giunta per prima sul posto di lavoro (erano circa le 3:40 del mattino), era

stata sorpresa da tre ladri vestiti di nero e incappucciati, i quali l’avevano

minacciata con un’arma da fuoco, le avevano intimato di sdraiarsi a terra, le

avevano legato braccia e gambe e l’avevano infine rinchiusa in bagno, dove era

rimasta al buio per circa mezz’ora (cfr. STF 8C_522/2007 del 1° settembre 2008

consid. 4.3.5).

A

giudizio di questo Tribunale, il caso che ha visto protagonista __________ -

per le ragioni già diffusamente esposte al consid. 2.8. -, presenta certamente

meno elementi di minaccia rispetto alla fattispecie oggetto della STF

8C_522/2007 appena menzionata, e persino meno rispetto a quella di cui alla

STFA

U 2/05,

relativamente alla quale il TFA ha negato l’adeguatezza.

Alla luce

di quanto precede, occorre dunque concludere che le turbe psichiche di cui

soffre l’assicurato non possono essere considerate una conseguenza adeguata

dello choc emotivo da lui provato in occasione dell’evento del 21 ottobre 2011.

In questo

contesto, non deve essere dimenticato che la Nazionale Svizzera ha assunto il

caso - e dunque anche le cure mediche e l’incapacità lavorativa dipendenti

dalla patologia psichica -, sino al 31 maggio 2012, dunque per oltre 7 mesi,

conformemente alla giurisprudenza federale citata in precedenza.

In

conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale la CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° giugno 2012, merita di essere

confermata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster