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Decisione

35.2012.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 gennaio 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

35.2012.94

Data decisione, Autorità:

09.01.2013, TCA

Titolo:

Ricorso al TCA contro una decisione formale di un assicuratore LAINF è irricevibile. In effetti contro la decisione formale andava interposta un'opposizione presso l'ass.LAINF. Trasmissione degli atti all'ass.LAINF affinché esamini l'opposizione

IRRICEVIBILITÀ

OPPOSIZIONE

RICORSO

TRASMISSIONE ATTI

art. 52 LPGA

art. 56 LPGA

art. 32 cpv. 4 OG

art. 107 cpv. 2 OG

Raccomandata

Incarto n.

35.2012.94

dc/gm

Lugano

9 gennaio 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2012

di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 novembre 2012 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

rappr. da: RA 3

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. Il

2 novembre 2012 l'assicuratore contro gli infortuni CO 1, rappresentato da RA 2,

ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione formale nella quale sono stati

indicati i seguenti rimedi giuridici:

" (…)

La presente

disposizione passa in giudicato se entro 30 giorni dalla sua notifica presso

CO 1Succursale che

si occupa dell’insieme degli affari svizzeri

__________

rappresentata da

RA 2

__________

non viene presentata

opposizione (art. 52 LPGA). (…)” (cfr. Doc. A1)

1.2. Il

5 dicembre 2012 l'assicurata, alla quale la decisione formale è stata

notificata il 6 novembre 2012 (cfr. Doc. VI/3, inc. 35.2012.87), rappresentata

dal RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA (cfr. Doc. I).

1.3. Il

5 dicembre 2012 il rappresentante dell’assicurata ha inoltrato al TCA un

ulteriore scritto nel quale precisa quanto segue:

" Con

la presente comunichiamo di aver erroneamente trasmesso il ricorso contro la

decisione della RA 2 del 05.11.2012 al vostro Lodevole Tribunale, mentre la

stessa era da trasmettere alla RA 2 per l’emissione della decisione su

opposizione.

Ci scusiamo per

l’errore commesso e vi comunichiamo che trasmetteremo copia del presente

scritto all’avvocato della RA 2 per conoscenza.” (cfr. Doc. II)

in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio

2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art.

52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate

entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo

ai rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola

non sono accordate ripetibili.

2.3. Nella

presente fattispecie, correttamente la CO 1 ha indicato che contro la decisione

formale, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione presso la stessa assicurazione

(cfr. consid. 1.1).

Il

presente ricorso è dunque irricevibile.

Gli

atti vanno trasmessi all’assicuratore contro gli infortuni affinché esamini

l'opposizione dell'assicurata.

In

una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato

che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un

incarto a quella competente configura un principio generale del diritto

amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114

V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che

"secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se

il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità

giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per

quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità

competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un

principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op.

cit., n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv.

4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in

virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).

Va

infine ricordato che contro la decisione su opposizione potrà, se del caso,

essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un

ricorso potrà essere inoltrato anche se l’assciuratore contro gli infortuni non

emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione

entro un termine adeguato.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi all’assicuratore contro gli infortuniCO 1, rappresentato da

RA 2, affinché esamini l'opposizione dell'assicurata.

Considerandi

2.

Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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