35.2012.94
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9 gennaio 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
35.2012.94
Data decisione, Autorità:
09.01.2013, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro una decisione formale di un assicuratore LAINF è irricevibile. In effetti contro la decisione formale andava interposta un'opposizione presso l'ass.LAINF. Trasmissione degli atti all'ass.LAINF affinché esamini l'opposizione
IRRICEVIBILITÀ
OPPOSIZIONE
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 52 LPGA
art. 56 LPGA
art. 32 cpv. 4 OG
art. 107 cpv. 2 OG
Raccomandata
Incarto n.
35.2012.94
dc/gm
Lugano
9 gennaio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 novembre 2012 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
rappr. da: RA 3
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il
2 novembre 2012 l'assicuratore contro gli infortuni CO 1, rappresentato da RA 2,
ha emesso nei confronti di RI 1 una decisione formale nella quale sono stati
indicati i seguenti rimedi giuridici:
" (…)
La presente
disposizione passa in giudicato se entro 30 giorni dalla sua notifica presso
CO 1Succursale che
si occupa dell’insieme degli affari svizzeri
__________
rappresentata da
RA 2
__________
non viene presentata
opposizione (art. 52 LPGA). (…)” (cfr. Doc. A1)
1.2. Il
5 dicembre 2012 l'assicurata, alla quale la decisione formale è stata
notificata il 6 novembre 2012 (cfr. Doc. VI/3, inc. 35.2012.87), rappresentata
dal RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA (cfr. Doc. I).
1.3. Il
5 dicembre 2012 il rappresentante dell’assicurata ha inoltrato al TCA un
ulteriore scritto nel quale precisa quanto segue:
" Con
la presente comunichiamo di aver erroneamente trasmesso il ricorso contro la
decisione della RA 2 del 05.11.2012 al vostro Lodevole Tribunale, mentre la
stessa era da trasmettere alla RA 2 per l’emissione della decisione su
opposizione.
Ci scusiamo per
l’errore commesso e vi comunichiamo che trasmetteremo copia del presente
scritto all’avvocato della RA 2 per conoscenza.” (cfr. Doc. II)
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il
1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai
sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art.
52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate
entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo
ai rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola
non sono accordate ripetibili.
2.3. Nella
presente fattispecie, correttamente la CO 1 ha indicato che contro la decisione
formale, l'assicurata poteva inoltrare un'opposizione presso la stessa assicurazione
(cfr. consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli
atti vanno trasmessi all’assicuratore contro gli infortuni affinché esamini
l'opposizione dell'assicurata.
In
una sentenza dell'8 gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato
che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un
incarto a quella competente configura un principio generale del diritto
amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114
V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che
"secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se
il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità
giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per
quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità
competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un
principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, op.
cit., n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv.
4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm applicabile in
virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca del 23 giugno 2008).
Va
infine ricordato che contro la decisione su opposizione potrà, se del caso,
essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un
ricorso potrà essere inoltrato anche se l’assciuratore contro gli infortuni non
emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione
entro un termine adeguato.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi all’assicuratore contro gli infortuniCO 1, rappresentato da
RA 2, affinché esamini l'opposizione dell'assicurata.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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