35.2013.1
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17 giugno 2013Italiano21 min
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Numero d'incarto:
35.2013.1
Data decisione, Autorità:
17.06.2013, TCA
Titolo:
Frattura dente mangiando tonno scottato al sesamo con insalata. L'assicurata ha soltanto supposto che a causare la lesione fosse stato un sassolino, ciò che non é però stata in grado di accertare. Negato infortunio, come pure lesione parificata
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
LESIONE CORPORALE PARIFICABILE A POSTUMI DA INFORTUNIO
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INFORTUNIO
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 4 LPGA
art. 9 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.1
mm/DC/sc
Lugano
17 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 2012
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
novembre 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
del mese di agosto 2012, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO
1 che la propria dipendente RI 1, in data 9 agosto 2012, mentre stava mangiando
del tonno scottato al sesamo con insalata, aveva sentito un forte colpo a un
dente e aveva estratto un oggetto estraneo, causa di una lesione dentaria (cfr.
doc. Z 1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 18 ottobre
2012, l’assicuratore LAINF ha negato il proprio obbligo a prestazioni (doc. Z
7).
Il
rifiuto è stato confermato - dopo l'opposizione interposta dall'assicurata
personalmente (cfr. doc. Z 10) -, con la decisione su opposizione del 27
novembre 2012 (cfr. doc. Z 15).
1.3. Con tempestivo
ricorso del 28 dicembre 2012, erroneamente inviato all’amministrazione, RI 1 ha
chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando
in particolare quanto segue:
"
(…).
Il Tribunale, secondo la giurisprudenza, chiede
che sia l’assicurato a rendere verosimile l’esistenza in concreto di tutti gli
elementi costitutivi dell’infortunio. E io, se mi permette, l’ho fatto.
Non solo, durante il fatto erano presenti dei
testimoni che hanno chiaramente visto la situazione e hanno chiaramente
identificato la presenza di un fattore esterno “corpus delicti” straordinario
ma ritengo proprio che questo possa senza alcun dubbio dimostrare il grado di
probabilità preponderante.
L’assenza di prova (come già affermato nella mia
opposizione precedente e cito “Penso sia facilmente immaginabile che la rottura
traumatica di un dente provochi un dolore acuto ed un piccolo choc”) é in
definitiva sostituita dalla presenza di testimoni, quali, oltre a mia figlia,
mio padre, alcuni amici, il sig. __________, i proprietari stessi del
ristorante dove é avvenuto l’infortunio.
(…).
Ribadisco e sottoscrivo:
Fattore improvviso - si
Fattore involontario - si
Il fattore eccede il quadro degli avvenimenti
quotidiani o abituali - si
Fattore esterno straordinario che comprometta la
“salute fisica” - direi ancora si
Secondo Lei un sassolino o simile é un oggetto
che possa far parte dell’alimento da me mangiato?”
(doc. I)
1.4. In data 11
gennaio 2013, l’insorgente ha ribadito il contenuto dell’atto di ricorso (cfr.
doc. IV).
1.5. La CO 1, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VI).
Fatti
1.6. Il 6
febbraio 2013, l’assicurata si é riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni, osservando in particolare che:
"
(…).
… a causa del forte dolore, ho sputato nella mano
con il cibo anche l’oggetto duro che ha causato il forte dolore contro il mio
dente.
Contesto quanto asserisce la CO 1 “… se già la
ricorrente stessa non ha visto il corpo duro …” io non ho mai asserito di non
aver visto nulla.
Di fatto, ho sputato un corpo estraneo duro
(sputare un corpo estraneo non significa già constatarne la presenza?) inoltre
posso tranquillamente e senza ombra di dubbio indicare che l’ho sputato perché
era un corpo estraneo al cibo che stavo mangiando e l’ho indicato chiaramente
come piccolo sassolino.
(D’altro canto, purtroppo mi é venuta a mancare
la prontezza di fare un’analisi chimica del corpo estraneo, visto il dolore che
ho sentito, pertanto come detto non posso essere certa se fosse un pezzettino
di ciottolo, o di marmo o di travertino).
(…).
Mi permetto di inviarLe un oggetto che é
verosimilmente uguale/simile sia in grandezza sia nella forma e colore a quello
che ho individuato in quello che ho sputato insieme al cibo che stavo
masticando.
Ovviamente non é quello che realmente ha urtato
contro il mio dente e che ne ha causato il danno.
Glielo invio insieme alla presente solo e mi
creda per farle capire che non sono sicuramente una visionaria.”
(doc.
VIII)
L’Istituto
assicuratore si é espresso al riguardo in data 12 febbraio 2013 (doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto fosse legittimato a
negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria
occorsa all’assicurata nel mese di agosto 2012.
2.3. Giusta
l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d'infortunio professionale,
d'infortunio non professionale e di malattie professionali.
2.4. L'art. 4
LPGA così definisce l'infortunio:
"
È considerato infortunio qualsiasi influsso
dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore
esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o
provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr.
RAMI 2004 U 530 pag. 576).
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
"
- l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica, mentale o
psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale
fattore."
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra
infortunio e malattia.
2.5. Si evince
dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne
gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto,
é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni
gravi o inabituali.
Il
fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso
concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,
obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V
38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,
consid. 2a).
2.6. L’Alta Corte
federale ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è
condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di lesione
dentaria.
Sono, in
particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di
osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in
una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992
U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per
contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di
mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata
con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia
(RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non
pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p.
156ss., consid. 2b).
L’Alta
Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un
proiettile nella carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572 p. 84ss.), né il
nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr.
STFA U 8/06 del 13 marzo 2006).
Pronunciandosi
in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria
masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una
pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi,
riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U
305/02 del 26 febbraio 2004).
Il TFA è
giunto alla medesima conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un
dente mangiando una pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva
non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).
In una
sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003, l’Alta Corte, invece, ha lasciato
aperta la questione di sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli"
ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.
2.7. Per quanto
concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su
fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha
sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.
Nella
sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), ad
esempio, l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la
lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente
all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del
fattore straordinario.
In una pronunzia K 207/00
del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando
del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo
accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la
verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno
straordinario non era stata provata.
In una sentenza K 202/00
del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di
un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha
deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e
straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il
corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità
aveva ingoiato.
In
un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un
assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato
vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato
subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha
dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era
un corpo estraneo all'alimento.
In una
sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito che
onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto
all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte
dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa
essere individuato.
In una
sentenza U 67/05 del 24 maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un
assicurato che aveva accusato la rottura di un dente mangiando una cosiddetta “tartiflette
au reblochon et aux pommes de terre”, ha ritenuto che
l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata
sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto
trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e alla
piccola scaglia riscontrata successivamente.
L’Alta Corte é giunta a
questa medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010,
concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva avvertito un forte
Considerandi
scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino alla radice, ma che
non aveva notato nulla di visibile all’occhio nudo.
Stessa soluzione in una
sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante il caso di un assicurato
che si era rotto un dente mentre mangiava dei fagiolini a casa di un amico, per
il motivo che egli non era “… in nessun modo riuscito a indicare chiaramente la
natura di un eventuale corpo estraneo trovantesi nei fagiolini consumati.”.
In quest’ultima pronunzia,
il TF ha in particolare rilevato che:
" A
tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza
tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno
straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione
che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo
duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione
vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo
estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che
se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in
maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità
amministrativa (o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in
grado di emettere un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e
ancor meno sul carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in
fase di consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto,
per prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse
più prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur
avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato
che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del
diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata
8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“
Su questo
argomento, si veda il contributo del giudice federale A. Borella, nello studio
"La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sulla
nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto delle
assicurazioni sociali". Ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, p.
7s..
2.8
Nella
concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio dell’agosto 2012, come già
menzionato nei fatti, è stato indicato che la frattura del dente aveva avuto
luogo a causa di un “oggetto estraneo” all’alimento consumato (un piatto di
tonno scottato al sesamo con insalata - cfr. doc. Z 1).
La
ricorrente, il 22 agosto 2012, ha compilato un questionario sottopostole
dall’assicuratore LAINF resistente.
Il tenore
delle domande e delle relative risposte è il seguente:
"
(…).
…A quale precisa circostanza attribuisce la
rottura del dente? (p.f. dia una descrizione esatta e completa)
Risposta:
Masticazione
… Quale alimento stava mangiando?
Risposta:
tonno scottato al sesamo su letto di insalata
(…).
… Ha masticato qualcosa di duro?
Risposta: Sì
Se sì, di cosa si trattava e in quali
circostanze ha masticato:
Risposta:
ho masticato a pranzo e l’oggetto non é chiaro
(piccolo sassolino).
Lei ha visto questo corpo duro oppure si
tratta di una sua supposizione? In altre parole come ha accertato l’evento?
Risposta:
ho sputato l’oggetto nella mano con il cibo.
E a suo giudizio a quale causa é da far
risalire il danno patito?
Risposta:
urto del sassolino contro il dente.”
(doc. ZM
1)
2.9
La questione
contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario
nel cibo che l'assicurata stava mangiando il 9 agosto 2012.
Gli altri
elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in
effetti, manifestamente realizzati.
Chiamata
a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che,
nell’annuncio d’infortunio, si legge che a provocare la rottura del dente é
stato un oggetto estraneo, senza alcuna ulteriore precisazione in merito alla
natura dello stesso.
Rispondendo
al questionario sottopostole dall’amministrazione, dopo aver indicato di aver
masticato qualcosa di duro, RI 1 ha dichiarato che l’oggetto in questione non
era chiaro. Tale affermazione non può avere altro significato se non quello che
ella non é stata in grado di individuarne esattamente l’identità. Se così non
fosse, non ci si spiegherebbe perché l’assicurata non abbia indicato, senza alcuna
riserva, l’esatta natura del corpus delicti, così come del resto induceva
a fare il puntuale tenore della domanda (“Ha masticato qualcosa di duro? (…) Se
sì, di cosa si trattava …?” - il corsivo é del redattore). È vero che,
immediatamente dopo, ella ha aggiunto, fra parentesi, “piccolo sassolino”. Ciò
deve comunque essere letto in relazione a quanto indicato in precedenza, nel
senso che la ricorrente ha creduto riconoscere nel corpo estraneo un
sassolino, ciò che, secondo la giurisprudenza federale, non basta per ammettere
l’esistenza di un fattore esterno straordinario (cfr. STF 8C_398/2008 del 28
agosto 2008 consid. 7.1 e riferimenti ivi menzionati).
In sede
di opposizione e, successivamente, di ricorso, l’assicurata ha sostenuto di
aver visto il corpus delicti e, soprattutto, di averlo chiaramente
identificato come un piccolo sassolino, estraneo quindi al piatto consumato (cfr.
doc. Z 10, doc. I e doc. VIII).
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid.
2a, 115 V 143 consid. 3c; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02,
consid. 4.2.; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella
causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione
della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è
data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica
dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al
proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle
particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.
Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può
perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti
presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa X.
Assicurazioni c/ D., U 13/03; STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02,
consid. 2.2.).
Nel caso
concreto, RI 1 ha dichiarato di avere individuato la natura precisa del corpo
estraneo, soltanto dopo aver ricevuto la decisione formale del 18 ottobre 2012
mediante la quale la CO 1 aveva negato il proprio obbligo a prestazioni,
siccome ella non era stata in grado di “… fornire l’oggetto duro o di darne una
descrizione esatta.” (cfr. doc. Z 7). Ora, se la versione fornita dopo l'emanazione
di tale provvedimento fosse quella conforme alla realtà dei fatti, non ci si spiega
per quale motivo l'assicurata non l'abbia indicata già nel questionario per
lesioni ai denti da lei compilato in data 22 agosto 2012, anziché dichiarare
che l’oggetto masticato non era chiaro (cfr. doc. ZM 1).
Occorre,
pertanto, concludere che quanto dichiarato nell'opposizione, e poi ribadito in
causa, configura una nuova versione che contraddice il contenuto di quella
precedente.
La
priorità deve, di conseguenza, essere accordata alla prima esposizione, secondo
cui il dente si sarebbe rotto, allorché ha masticato qualcosa di duro, la cui
identità non era chiara (si suppone un sassolino).
2.10
Nel caso in
esame, tutto ben considerato, il TCA, basandosi su quanto dichiarato
dall'assicurata precedentemente all'emanazione della decisione formale (cfr.
doc. 2.9. in fine), ritiene che la ricorrente semplicemente supponga che
ad avere provocato il danno al dente sia stato un sassolino, ciò che non è
tuttavia stata in grado di accertare.
Secondo
la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della
probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi
costitutivi d'infortunio.
Nell'ambito
del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio
inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164
consid. 5a; AHI Praxis 1994 p. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA C 162/01
del 10 marzo 2003) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per
il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come questo principio non sia
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994
p. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale
di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare -
ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA
U 133/02 del 4 luglio 2003; DLA 2002 p. 178 (179); STFA U 202/01 del 7 dicembre
2001; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF
125.
V 195 consid. 2 con riferimenti).
L'autorità
amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,
unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des
Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re
M.).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti
in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50
pag. 145, STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;
DTF 125 V 195).
Non è,
quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi
possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere
soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).
Va
ricordato, inoltre, che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il
principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire,
nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA C 281/02 del 14 settembre 2003;
STFA K 207/00 del 26 settembre 2001; RAMI 1999 U 349 p. 478 consid. 2b; DTF 115
V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a;
RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p.
21; 1984 p. 269 consid. 1).
Il fatto
che sia stato prodotto un sassolino simile, per grandezza, forma e colore, al corpus
delicti (cfr. doc. B), non soccorre la ricorrente. In effetti, tale mezzo
di prova non é evidentemente sufficiente per sopperire alle sue dichiarazioni
contraddittorie.
D’altro
canto, il TCA può esimersi dal procedere all’audizione testimoniale delle
persone indicate dall’assicurata (cfr. doc. VIII, p. 2). Infatti, è impossibile
che esse possano aver accertato l'identità del corpus delicti, visto che
neppure la diretta interessata é stata in grado di appurarla (cfr., in questo
senso, la STCA 35.2004.51 del 10 dicembre 2004 consid. 2.10.).
Non essendo possibile
ritenere accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante
(come esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza
di un fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza
di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF
114.
V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).
Vista la giurisprudenza
federale riprodotta al consid. 2.7., il TCA non può che confermare la decisione
su opposizione impugnata.
2.11
Infine, va rilevato che il
TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa
della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un
dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. RAMI 1993 K 921 p. 156ss. consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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