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Decisione

35.2013.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 giugno 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Il 6

febbraio 2013, l’assicurata si é riconfermata nelle proprie allegazioni e

conclusioni, osservando in particolare che:

"

(…).

… a causa del forte dolore, ho sputato nella mano

con il cibo anche l’oggetto duro che ha causato il forte dolore contro il mio

dente.

Contesto quanto asserisce la CO 1 “… se già la

ricorrente stessa non ha visto il corpo duro …” io non ho mai asserito di non

aver visto nulla.

Di fatto, ho sputato un corpo estraneo duro

(sputare un corpo estraneo non significa già constatarne la presenza?) inoltre

posso tranquillamente e senza ombra di dubbio indicare che l’ho sputato perché

era un corpo estraneo al cibo che stavo mangiando e l’ho indicato chiaramente

come piccolo sassolino.

(D’altro canto, purtroppo mi é venuta a mancare

la prontezza di fare un’analisi chimica del corpo estraneo, visto il dolore che

ho sentito, pertanto come detto non posso essere certa se fosse un pezzettino

di ciottolo, o di marmo o di travertino).

(…).

Mi permetto di inviarLe un oggetto che é

verosimilmente uguale/simile sia in grandezza sia nella forma e colore a quello

che ho individuato in quello che ho sputato insieme al cibo che stavo

masticando.

Ovviamente non é quello che realmente ha urtato

contro il mio dente e che ne ha causato il danno.

Glielo invio insieme alla presente solo e mi

creda per farle capire che non sono sicuramente una visionaria.”

(doc.

VIII)

L’Istituto

assicuratore si é espresso al riguardo in data 12 febbraio 2013 (doc. X).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore convenuto fosse legittimato a

negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria

occorsa all’assicurata nel mese di agosto 2012.

2.3. Giusta

l'art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le

prestazioni assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale,

d'infortunio non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o

provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

OAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr.

RAMI 2004 U 530 pag. 576).

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica, mentale o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore."

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno è considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

2.6. L’Alta Corte

federale ha avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è

condizionata l'ammissione del carattere straordinario in caso di lesione

dentaria.

Sono, in

particolare, stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di

osso in una salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in

una torta alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid. 3b; RAMI 1999 U 349, p. 477ss., 1992

U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).

Per

contro, non sono stati considerati elementi esterni straordinari un chicco di

mais non scoppiato nei pop-corn, un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata

con ciliege non snocciolate oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia

(RAMI 1988 K 787 p. 420 consid. 2b; STFA del 16 gennaio 1992 nella causa E. non

pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83 consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p.

156ss., consid. 2b).

L’Alta

Corte nemmeno ha ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un

proiettile nella carne di selvaggina (cfr. RAMI 2006 U 572 p. 84ss.), né il

nocciolo di ciliegia in un cioccolatino denominato“Griotte au Kirsch” (cfr.

STFA U 8/06 del 13 marzo 2006).

Pronunciandosi

in merito a una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria

masticando una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una

pizza ai frutti di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi,

riconosciuto l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U

305/02 del 26 febbraio 2004).

Il TFA è

giunto alla medesima conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un

dente mangiando una pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva

non snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).

In una

sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003, l’Alta Corte, invece, ha lasciato

aperta la questione di sapere se la presenza di un chicco grezzo in un "müesli"

ai 5 cereali, possa essere qualificato quale elemento estraneo all'alimento.

2.7. Per quanto

concerne il fattore esterno straordinario, il TFA, chinandosi a più riprese su

fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo non era stata accertata, ha

sempre escluso il carattere infortunistico della lesione dentaria.

Nella

sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), ad

esempio, l’Alta Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la

lesione dentaria si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente

all'alimento ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del

fattore straordinario.

In una pronunzia K 207/00

del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di un ponte mangiando

del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto, non avendo

accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la

verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno

straordinario non era stata provata.

In una sentenza K 202/00

del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, nel caso di

un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si era rotta un dente, ha

deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché la causa esterna e

straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non aveva visto il

corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che ignorandone l'identità

aveva ingoiato.

In

un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un

assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato

vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato

subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha

dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era

un corpo estraneo all'alimento.

In una

sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito che

onde poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto

all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte

dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa

essere individuato.

In una

sentenza U 67/05 del 24 maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un

assicurato che aveva accusato la rottura di un dente mangiando una cosiddetta “tartiflette

au reblochon et aux pommes de terre”, ha ritenuto che

l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata

sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto

trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e alla

piccola scaglia riscontrata successivamente.

L’Alta Corte é giunta a

questa medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio 2010,

concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva avvertito un forte

Considerandi

scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino alla radice, ma che

non aveva notato nulla di visibile all’occhio nudo.

Stessa soluzione in una

sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011, riguardante il caso di un assicurato

che si era rotto un dente mentre mangiava dei fagiolini a casa di un amico, per

il motivo che egli non era “… in nessun modo riuscito a indicare chiaramente la

natura di un eventuale corpo estraneo trovantesi nei fagiolini consumati.”.

In quest’ultima pronunzia,

il TF ha in particolare rilevato che:

" A

tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza

tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno

straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione

che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo

duro (RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione

vale sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo

estraneo o qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il

Tribunale federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che

se le indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in

maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità

amministrativa (o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in

grado di emettere un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e

ancor meno sul carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in

fase di consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto,

per prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse

più prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur

avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato

che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del

diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata

8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“

Su questo

argomento, si veda il contributo del giudice federale A. Borella, nello studio

"La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni sulla

nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto delle

assicurazioni sociali". Ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006, p.

7s..

2.8

Nella

concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio dell’agosto 2012, come già

menzionato nei fatti, è stato indicato che la frattura del dente aveva avuto

luogo a causa di un “oggetto estraneo” all’alimento consumato (un piatto di

tonno scottato al sesamo con insalata - cfr. doc. Z 1).

La

ricorrente, il 22 agosto 2012, ha compilato un questionario sottopostole

dall’assicuratore LAINF resistente.

Il tenore

delle domande e delle relative risposte è il seguente:

"

(…).

…A quale precisa circostanza attribuisce la

rottura del dente? (p.f. dia una descrizione esatta e completa)

Risposta:

Masticazione

… Quale alimento stava mangiando?

Risposta:

tonno scottato al sesamo su letto di insalata

(…).

… Ha masticato qualcosa di duro?

Risposta: Sì

Se sì, di cosa si trattava e in quali

circostanze ha masticato:

Risposta:

ho masticato a pranzo e l’oggetto non é chiaro

(piccolo sassolino).

Lei ha visto questo corpo duro oppure si

tratta di una sua supposizione? In altre parole come ha accertato l’evento?

Risposta:

ho sputato l’oggetto nella mano con il cibo.

E a suo giudizio a quale causa é da far

risalire il danno patito?

Risposta:

urto del sassolino contro il dente.”

(doc. ZM

1)

2.9

La questione

contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno straordinario

nel cibo che l'assicurata stava mangiando il 9 agosto 2012.

Gli altri

elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA sono, in

effetti, manifestamente realizzati.

Chiamata

a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che,

nell’annuncio d’infortunio, si legge che a provocare la rottura del dente é

stato un oggetto estraneo, senza alcuna ulteriore precisazione in merito alla

natura dello stesso.

Rispondendo

al questionario sottopostole dall’amministrazione, dopo aver indicato di aver

masticato qualcosa di duro, RI 1 ha dichiarato che l’oggetto in questione non

era chiaro. Tale affermazione non può avere altro significato se non quello che

ella non é stata in grado di individuarne esattamente l’identità. Se così non

fosse, non ci si spiegherebbe perché l’assicurata non abbia indicato, senza alcuna

riserva, l’esatta natura del corpus delicti, così come del resto induceva

a fare il puntuale tenore della domanda (“Ha masticato qualcosa di duro? (…) Se

sì, di cosa si trattava …?” - il corsivo é del redattore). È vero che,

immediatamente dopo, ella ha aggiunto, fra parentesi, “piccolo sassolino”. Ciò

deve comunque essere letto in relazione a quanto indicato in precedenza, nel

senso che la ricorrente ha creduto riconoscere nel corpo estraneo un

sassolino, ciò che, secondo la giurisprudenza federale, non basta per ammettere

l’esistenza di un fattore esterno straordinario (cfr. STF 8C_398/2008 del 28

agosto 2008 consid. 7.1 e riferimenti ivi menzionati).

In sede

di opposizione e, successivamente, di ricorso, l’assicurata ha sostenuto di

aver visto il corpus delicti e, soprattutto, di averlo chiaramente

identificato come un piccolo sassolino, estraneo quindi al piatto consumato (cfr.

doc. Z 10, doc. I e doc. VIII).

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF 121 V 47 consid.

2a, 115 V 143 consid. 3c; STFA del 30 marzo 2004 nella causa D., U 252/02,

consid. 4.2.; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella

causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione

della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è

data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica

dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al

proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle

particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.

Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può

perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti

presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 26 novembre 2003 nella causa X.

Assicurazioni c/ D., U 13/03; STFA del 18 dicembre 2002 nella causa K., U 6/02,

consid. 2.2.).

Nel caso

concreto, RI 1 ha dichiarato di avere individuato la natura precisa del corpo

estraneo, soltanto dopo aver ricevuto la decisione formale del 18 ottobre 2012

mediante la quale la CO 1 aveva negato il proprio obbligo a prestazioni,

siccome ella non era stata in grado di “… fornire l’oggetto duro o di darne una

descrizione esatta.” (cfr. doc. Z 7). Ora, se la versione fornita dopo l'emanazione

di tale provvedimento fosse quella conforme alla realtà dei fatti, non ci si spiega

per quale motivo l'assicurata non l'abbia indicata già nel questionario per

lesioni ai denti da lei compilato in data 22 agosto 2012, anziché dichiarare

che l’oggetto masticato non era chiaro (cfr. doc. ZM 1).

Occorre,

pertanto, concludere che quanto dichiarato nell'opposizione, e poi ribadito in

causa, configura una nuova versione che contraddice il contenuto di quella

precedente.

La

priorità deve, di conseguenza, essere accordata alla prima esposizione, secondo

cui il dente si sarebbe rotto, allorché ha masticato qualcosa di duro, la cui

identità non era chiara (si suppone un sassolino).

2.10

Nel caso in

esame, tutto ben considerato, il TCA, basandosi su quanto dichiarato

dall'assicurata precedentemente all'emanazione della decisione formale (cfr.

doc. 2.9. in fine), ritiene che la ricorrente semplicemente supponga che

ad avere provocato il danno al dente sia stato un sassolino, ciò che non è

tuttavia stata in grado di accertare.

Secondo

la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della

probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi

costitutivi d'infortunio.

Nell'ambito

del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio

inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 p. 145; SVR 1995 AHV Nr. 57 p. 164

consid. 5a; AHI Praxis 1994 p. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282; STFA C 162/01

del 10 marzo 2003) - concretizzato all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59 p. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per

il giudizio devono essere accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha tuttavia più volte ricordato come questo principio non sia

assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (cfr. DLA 2001 N. 12 p. 145; RAMI 1994

p. 211; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale

di collaborazione comprenda in particolare l'obbligo delle parti di portare -

ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA

U 133/02 del 4 luglio 2003; DLA 2002 p. 178 (179); STFA U 202/01 del 7 dicembre

2001; STFA C 264/99 del 18 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF

125.

V 195 consid. 2 con riferimenti).

L'autorità

amministrativa e il giudice devono considerare un fatto come provato,

unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des

Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re

M.).

Nell'ambito

delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo

disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti

in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che

presentano un grado di verosimiglianza preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50

pag. 145, STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;

DTF 125 V 195).

Non è,

quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi

possibile. Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere

soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

Va

ricordato, inoltre, che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il

principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire,

nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA C 281/02 del 14 settembre 2003;

STFA K 207/00 del 26 settembre 2001; RAMI 1999 U 349 p. 478 consid. 2b; DTF 115

V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a;

RCC 1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p.

21; 1984 p. 269 consid. 1).

Il fatto

che sia stato prodotto un sassolino simile, per grandezza, forma e colore, al corpus

delicti (cfr. doc. B), non soccorre la ricorrente. In effetti, tale mezzo

di prova non é evidentemente sufficiente per sopperire alle sue dichiarazioni

contraddittorie.

D’altro

canto, il TCA può esimersi dal procedere all’audizione testimoniale delle

persone indicate dall’assicurata (cfr. doc. VIII, p. 2). Infatti, è impossibile

che esse possano aver accertato l'identità del corpus delicti, visto che

neppure la diretta interessata é stata in grado di appurarla (cfr., in questo

senso, la STCA 35.2004.51 del 10 dicembre 2004 consid. 2.10.).

Non essendo possibile

ritenere accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante

(come esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza

di un fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza

di prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF

114.

V 305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).

Vista la giurisprudenza

federale riprodotta al consid. 2.7., il TCA non può che confermare la decisione

su opposizione impugnata.

2.11

Infine, va rilevato che il

TFA, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a causa

della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura di un

dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. a OAINF (cfr. RAMI 1993 K 921 p. 156ss. consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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