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Decisione

35.2013.11

Corretta attribuzione da parte dell'assicuratore LAINF di un'IMI del 15%, come valutato dal medico

15 luglio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto all’entità dell’IMI spettante all’assicurato.

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3. L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.4. Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità

risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5. L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.6. Nel caso di specie

l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del __________, ha assegnato

all’assicurato un’IMI del 15% (cfr. doc. A).

Dopo avere visitato personalmente

l’assicurato in data 6 dicembre 2010, avere posto le diagnosi di “disturbi

statici e funzionali al piede sin. dopo frattura pluriframmentaria

intra-articolare del calcagno sin. trattata cruentemente (ICD10-S99.8), stato

dopo osteosintesi del calcagno sin. con placca LCP il 27.8.2010, stato dopo

asportazione del filo di Kirschner il 25.10.2010” e avere valutato la

documentazione medica riguardante il periodo successivo al suo esame, fino al

22 febbraio 2012, il dr. __________ si è così espresso a proposito dell’IMI:

Considerandi

"

(…)

I.9. Voglia comunicarci se l’assicurato a causa

dell’infortunio abbia riportato una menomazione dell’integrità durevole.

Nell’affermativa in quale percentuale?

Sì, sulla base della documentazione a nostra

disposizione l’artrodesi talo-calcaneare comporta una menomazione di integrità

del 15% secondo la tabella 5.2 della SUVA.” (Doc. 9)

Chiamato

a pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale,

considerata anche l'assenza di pareri specialistici divergenti, ritiene che

l’apprezzamento espresso dal medico dell’assicuratore resistente possa

validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che

si riveli necessario esperire ulteriori accertamenti (sul

valore probatorio delle valutazioni del medico dell’assicuratore infortuni,

cfr. STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012 e U 350/06

del 20 luglio 2007, in cui l'Alta Corte ha ricordato che "nell'ambito del

libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che

l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si fondino

esclusivamente su basi di giudizio interne all'Istituto assicuratore.";

vedi anche STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465).

La

tabella n. 5 edita dalla Divisione medica dell’INSAI (“Atteinte à

l’intégrité résultant d’arthroses”), per quanto concerne l’artrosi prevede

un’IMI del 15% nel caso di artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica. Un’indennità

del 30%, quale quella pretesa dal ricorrente, viene, invece, riconosciuta nel

caso di artrodesi dell’articolazione sotto-astragalica grave.

Giova, del resto, ribadire

che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla base di

constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli

assicurati che presentano uno stesso status medico, la menomazione

all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera

astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende

dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento

medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori

soggettivi (cfr. DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e

riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA 35.2001.71

del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02 del 28 giugno

2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

In questo senso le sofferenze soggettive patite dall'assicurato, non

possono essere prese in considerazione nella valutazione dell'indennità per

menomazione all'integrità.

D’altro

canto, il ricorrente ha sì preteso di avere diritto a un’IMI di un’entità

maggiore (almeno 30%), tuttavia egli non ha portato alcun argomento

medico-scientifico pertinente a sostegno di questa sua richiesta.

Il legale dell’assicurato ha,

unicamente, contestato la valutazione fornita dal dr. __________, adducendo che

lo specialista ha visitato l’assicurato “soltanto nel lontano 2010” e che dopo tale data lo stato di salute dell’interessato è notevolmente peggiorato (doc. I).

Il TCA non può concordare

con queste critiche del patrocinatore del ricorrente, ritenuto che, come visto,

il dr. __________, nel referto del 2 marzo 2012, non si è limitato a fornire la

propria valutazione solo alla luce delle constatazioni da lui fatte in

occasione della visita del dicembre 2010, ma ha pure tenuto conto degli esiti

dei due interventi chirurgici effettuati nel dicembre 2010 e nell’ottobre 2011 dal

dr. __________, rilevando espressamente che “sulla base del nostro esame del

6.12.2010

e sulla base della nuova documentazione medica arrivataci fino ad

oggi (22.02.2012) rispondiamo di seguito alle domande poste con lo scritto del

3.12

” (cfr. doc. 9 pag. 7).

Va, inoltre, rilevato che

a pag. 6 del referto del 2 marzo 2012, alla cifra “H. Decorso”, il dr. __________

ha espressamente fatto riferimento agli interventi svolti dal dr. __________,

osservando:

" (…)

Nel frattempo il paziente è stato operato a due riprese dal dr. __________.

Nel primo intervento è stata fatta una nuova ricostruzione

(secondaria) di frattura articolare del calcagno sin. nel 2011 (manca il

rapporto operatorio).

In seguito, a causa della cattiva qualità della cartilagine, è

stato fatto un nuovo intervento (in tutto si tratta del terzo intervento) con

artrosi secondaria sottoforma di artrodesi di distrazione talo-calcaneare sin.

con innesto autologo dal bacino, il 10.10.2011.

Il decorso dopo questo terzo intervento al piede sin. è stato

soddisfacente e le radiografie del piede, laterali in carico, hanno mostrato

una consolidazione completa del blocco di osso tricorticale con due viti a

spugnosa senza segni di scollamento e con un’articolazione tibiotarsica

superiore perfetta.

Il dottor __________ all’occasione della visita del 30.01.2012 ha

fissato un carico totale del piede sin. e un’abilità lavorativa completa.

Il paziente ha cambiato professione ed ha iniziato una nuova

attività presso la ditta __________ nel febbraio 2012.” (Doc. 9)

Ne

discende che questo Tribunale non è confrontato con validi indizi concreti

suscettibili di far dubitare della fondatezza della valutazione formulata dal dr.

__________.

Il TCA, di

conseguenza, può fare proprio l'apprezzamento di questo medico (cfr. sentenza

del Tribunale federale U 349/06 dell’11 luglio 2007; DTF 125 V 351 consid.

3b/ee).

In casu non si

rivelano, pertanto, necessari ulteriori approfondimenti medici.

A

quest'ultimo proposito giova ricordare che se gli accertamenti svolti

permettono al giudice, che si è fondato su un apprezzamento diligente delle

prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una

verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero

modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove). In tal caso non sussiste una violazione

del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001

IV no. 10 pag. 28 consid. 4b).

Del resto, va rilevato che

allo stesso risultato - IMI del 15% - è pure giunto il Tribunale federale con

sentenza 8C_285/2010 del 6 settembre 2010, con la quale ha

confermato il giudizio del TCA 35.2009.98 dell’8 marzo 2010, concernente

il caso di un assicurato afflitto, in particolare, da disturbi funzionali al

piede destro in stato da artrodesi dell'articolazione sotto-astragalica destra

dopo frattura intraarticolare del calcagno.

L’Alta Corte ha rilevato

quanto segue:

" 5.5

Infine, il ricorrente rivendica il diritto a un'IMI maggiorata al 30 %. Nel

caso concreto il grado di menomazione dell'integrità riconosciuto

dall'assicuratore infortuni e confermato dal giudice cantonale si fonda sulla

tabella 5.2 del volume indennità per menomazione dell'integrità edito

dall'INSAI, la quale contempla le atrosi. A giustificazione del grado del 15 %

il dott. D.________ ha rilevato, quali esiti importanti e durevoli

dell'infortunio, la presenza di disturbi funzionali al piede destro in stato da

artrodesi dell'articolazione sotto-astragalica destra dopo frattura

intraarticolare del calcagno, mentre al piede sinistro accertava lievi disturbi

al carico. Secondo la citata tabella 5.2 l'artrodesi dell'articolazione sotto-astragalica giustificava l'assegnazione di un'IMI del 15 %. Per contro, i

disturbi al piede sinistro erano al massimo paragonabili a un'artrosi di lieve

entità, per cui non davano diritto a un'ulteriore indennità. Tutto ben

ponderato, pure questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione

del grado di menomazione dell'integrità riconosciuto dall'assicuratore

resistente. Le obiezioni che l'insorgente esprime in questa sede non inducono a

concludere diversamente.

Allo stesso risultato è

pure giunto il Tribunale federale nella sentenza U 93/04 del

14.

febbraio 2005, riguardante un caso di “séquelles consécutives à la fracture

du calcanéum droit consistant, chez l'assuré, en une gêne fonctionnelle dans

les articulations sous-astragaliennes (arthrose)”.

Nella misura in cui all’assicurato

è stata attribuita un’IMI del 15%, la decisione su opposizione del 9 gennaio

2013.

merita di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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