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Decisione

35.2013.16

Dopo decisione su opposizione,cresciuta in giudicato,con cui assicuratore ha posto termine alle prestazioni,assicurato chiede una rivalutazione del caso,negata a ragione in quanto non vi sono gli estr

15 luglio 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I principi relativi alla

riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza

precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I

206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04

dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).

In una

sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi

si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una

decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non

erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del

caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il

momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una

domanda di revisione (DTF

121 IV 317 consid. 2;

118 II 199 consid. 5;

110 V 138 consid. 2;

108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea

e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF

127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale

procedimento. Una prova deve essere considerata

concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a

statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura

principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF

127 V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF

118 II 205)."

2.3. Dalle tavole processuali si

evince che, con la decisione su opposizione del 15 giugno 2012, cresciuta in

giudicato, l’assicuratore LAINF, facendo capo alle risultanze del rapporto

medico del 19 ottobre 2011 del dr. __________i, ha accertato che, al più tardi

a contare dal 31 marzo 2012, i disturbi al rachide cervicale e

lombare ancora denunciati da RI 1 non si trovavano più in un nesso di causalità

naturale e adeguata con l’infortunio del 29 novembre 2007 (cfr. doc. 143).

Nell’apprezzamento

medico del 19 ottobre 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

e medico __________ __________ dell’assicuratore infortuni, poste le diagnosi

di “sindrome algica diffusa con cervicalgia cronica e lombalgia cronica e

irradiazione agli arti; sindrome vertiginosa; discopatia e spondilosi plurisegmentale

della colonna cervicale; discopatia, spondilartrosi e spondilosi

plurisegmentale della colonna lombare con ernia discale L5/S1 paramediana a

sinistra; trauma distorsivo e contusivo della colonna cervicale e trauma

contusivo della colonna lombare (29.11.2007)”, si è così espresso:

"

(…)

Aspetti medico-assicurativi:

considerando l’assenza di postumi traumatici

oggettivabili, la presenza di alterazioni degenerative a livello della colonna

cervicale e lombare, la dinamica dell’infortunio, il decorso clinico con

cronicizzazione ed estensione dei sintomi, i referti radiologici e il tempo

trascorso, non si può più ammettere un nesso causale almeno probabile tra gli

attuali disturbi riferiti e l’infortunio del 29.11.2007 e quindi la causalità è

da ritenere estinta.

Per le sole conseguenze infortunistiche e in

assenza di postumi traumatici oggettivabili non sussistono le premesse per una

menomazione all’integrità e un’ulteriore inabilità lavorativa per il lavoro

svolto prima dell’infortunio non è giustificata.

Eventuali ulteriori accertamenti o cure

specifiche indicate per le patologie degenerative a livello della colonna

vertebrale vanno a carico della cassa malati competente e non sono di

competenza CO 1." (Doc. 118)

Considerandi

In data 17 ottobre 2012,

il rappresentante legale dell’interessato, RA 1, ha chiesto all’assicuratore infortuni di volere riesaminare la problematica, essendo stato

l’assicurato ricoverato presso la __________ “per un aggravamento della

patologia, causa infortunio” (doc. 153).

Secondo il TCA, a ragione,

l’CO 1 non ha accolto questa richiesta dell’assicurato, per i motivi qui di

seguito esposti.

2.4

Innanzitutto,

come giustamente evidenziato dall’assicuratore infortuni, l’assicurato non può

far valere una ricaduta.

Secondo

la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla

salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di

cura medica e causa incapacità lavorativa.

Per

contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente

guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle

modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico

differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35

consid. 1c e riferimenti).

Il

Tribunale federale ha stabilito che una ricaduta, in presenza del medesimo

danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del caso

iniziale abbia avuto luogo poiché l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una

piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando il

caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità (cfr. U 144/04 del 28

febbraio 2005, consid. 3.3).

Nella

concreta evenienza, l'CO 1, con la decisione su opposizione del 15 giugno 2012,

cresciuta in giudicato, ha a suo tempo posto termine alle prestazioni di legge,

non perché si presumeva che l’assicurato fosse nel frattempo guarito, ma poiché

i disturbi di cui egli ancora soffriva al rachide cervicale e lombare erano

stati ritenuti, alla luce della valutazione espressa dal dr. __________ in data

19.

ottobre 2011, ormai estranei all'evento infortunistico assicurato.

Da questo

profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

2.5

Il TCA

ritiene inoltre che, a ragione, l’assicuratore infortuni abbia stabilito che,

nel caso di specie, non vi siano i presupposti per procedere ad una revisione

processuale della decisione su opposizione del 15 giugno 2012.

Come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), infatti, a norma dell’art. 53 LPGA, le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

Nella

fattispecie concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame della decisione

su opposizione del 15 giugno 2012, senza tuttavia apportare

dei motivi concreti di revisione, come rilevato in data 8 novembre 2012 dalla

dr.ssa __________, medico __________ dell’assicuratore infortuni, la quale,

dopo avere visionato i referti medici del dr. __________ e del dr. __________

prodotti dal rappresentante dell’interessato (doc. 155), ha escluso la presenza

di fatti nuovi tali da spingere l’assicuratore a rivedere la propria precedente

decisione, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 157).

Il TCA

non ha motivo per mettere in dubbio tali conclusioni, che, del resto, non sono

state contestate, in sede ricorsuale, da parte del rappresentante dell’assicurato.

Anche da

questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere

confermata.

2.6

Infine, per

quel che concerne un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla base

dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare

una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un

controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha

un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;

STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003

nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01;

STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella

causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;

STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002

nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99;

I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99,

consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid,

2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA

1998.

N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e

riferimenti).

Nel

presente caso, l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "non

intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione".

Ora, per

costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli

interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004,

pubblicata in DTF 133 V 50; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

U 17/05 del 27 ottobre 2006; sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 206/06 del 13 marzo 2007).

Abbondanzialmente

va comunque sottolineato che la decisione su opposizione del 15 giugno

2012.

è stata presa dall’Istituto assicuratore sulla base dell’apprezzamento

medico del 19 ottobre 2011 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica

e medico __________ __________ dell’assicuratore infortuni, il quale ha

chiaramente indicato che “considerando l’assenza di postumi

traumatici oggettivabili, la presenza di alterazioni degenerative a livello

della colonna cervicale e lombare, la dinamica dell’infortunio, il decorso

clinico con cronicizzazione ed estensione dei sintomi, i referti radiologici e

il tempo trascorso, non si può più ammettere un nesso causale almeno probabile

tra gli attuali disturbi riferiti e l’infortunio del 29.11.2007 e quindi la

causalità è da ritenere estinta” (cfr. doc. 118).

2.7

Il

rappresentante dell’assicurato ha chiesto il gratuito patrocinio (doc. I).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella

presente fattispecie, non essendo l’assicurato patrocinato da un avvocato,

l’assistenza giudiziaria va, quindi, limitata all’eventuale esonero delle spese

di procedura.

Essendo

tuttavia la procedura in ambito LAINF gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca), la

domanda di esonero dalle spese giudiziarie è priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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