35.2013.16
Dopo decisione su opposizione,cresciuta in giudicato,con cui assicuratore ha posto termine alle prestazioni,assicurato chiede una rivalutazione del caso,negata a ragione in quanto non vi sono gli estr
15 luglio 2013Italiano16 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.16
Data decisione, Autorità:
15.07.2013, TCA
Titolo:
Dopo decisione su opposizione,cresciuta in giudicato,con cui assicuratore ha posto termine alle prestazioni,assicurato chiede una rivalutazione del caso,negata a ragione in quanto non vi sono gli estremi né per una ricaduta,né per una revisione processuale,né per riconsiderazione
REVISIONE PROCESSUALE
RICADUTA O CONSEGUENZE TARDIVE
RICONSIDERAZIONE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.16
cr
Lugano
15 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
gennaio 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 29 novembre
2007, RI 1 – allora dipend__________ e, perciò, assicurato d'obbligo contro gli
infortuni presso l'CO 1 – mentre stava rientrando a casa dopo il lavoro è stato
tamponato da un’altra autovettura, riportando una distorsione alla colonna
cervicale (doc. 1-3).
Alla
chiusura del caso, l'Istituto assicuratore - basandosi sul parere del proprio
medico di __________, a mente del quale un nesso causale tra la sintomatologia al
rachide cervicale e lombare dell’interessato e l’infortunio è da ritenersi
estinto - con decisione formale del 24 febbraio 2012 (doc. 129), poi confermata,
dopo l’opposizione interposta dalla RA 1 per conto dell’assicurato, con decisione
su opposizione del 15 giugno 2012, ha posto termine al rimborso delle
prestazioni assicurative, a partire dal 31 marzo 2012 (doc. 143).
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 17 ottobre
2012, la RA 1, come già in precedenza incaricata dall’assicurato di difendere i
suoi interessi, ha chiesto all’assicuratore infortuni di “volere riaprire il
caso per una nuova valutazione”, in quanto l’interessato “è stato ricoverato in
urgenza presso la __________, in quanto ha avuto un aggravamento della
patologia, causa infortunio” (doc. 153).
Nella
nota per l’incarto del 2 novembre 2012, il funzionario incaricato dell’Istituto
assicuratore ha indicato di avere ricevuto una telefonata da parte del rappresentante
dell’interessato per la riapertura del caso, al quale ha comunicato “che c’è
una decisione su opposizione cresciuta in giudicato. Dice che non ha fatto
ricorso al TCA poiché con la __________ si può sempre discutere” (doc. 154).
ln data 2
novembre 2012, l’RA 1 ha trasmesso all’assicuratore LAINF ulteriore
documentazione medica a conferma del fatto che “il paziente soffre di sindrome
cervicospondilogena e lombospondilogena cronica insorte dopo incidente con
colpo di frusta in novembre 2007” (doc. 155).
L'CO 1,
con decisione formale del 14 dicembre 2012, ha stabilito che “il peggioramento della sintomatologia che ha indotto l’assicurato a recarsi al Pronto Soccorso
della __________ il 26.09.2012 non costituisce una ricaduta essendo la
responsabilità della CO 1 estinta il 31.3.2012”, aggiungendo inoltre che “in
concreto gli estremi per procedere alla revisione procedurale della decisione
su opposizione del 15 giugno 2012 non sono dati. Non intendiamo entrare nel
merito di una eventuale domanda di riconsiderazione” (cfr. doc. 162).
A seguito
dell'opposizione interposta dall’RA 1 per conto dell'assicurato (cfr. doc.
163), l'assicuratore LAINF, in data 22 gennaio 2013, ha confermato il contenuto della sua prima decisione, rilevando, in particolare, che “a giusta
ragione l’assicurato non pretende che vi siano gli estremi per procedere alla
revisione procedurale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione di opposizione del
15.06.2012 né tanto meno che egli lamenta una ricaduta. Su tali punti
l’impugnata decisione è cresciuta in giudicato e non verrà esaminata in questa
sede”.
Quanto
alla pretesa manifesta erroneità della decisione su opposizione del 15 giugno
2012, cresciuta in giudicato, l’Istituto assicuratore ha osservato che “anche
in questa sede la CO 1 non intende entrare nel merito della domanda di
riconsiderazione presentata dall’assicurato”, posto che “a mente della
giurisprudenza, l’amministrazione non può essere obbligata a riconsiderare una
decisione né dal richiedente né dal giudice” (doc. A).
1.3. Contro questa
decisione l'assicurato, sempre rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale si è così espresso:
"
(...)
Prima dell’evento del 29 novembre 2007 il Signor RI
1 non ha mai accusato problemi di cervicale, mentre la patologia si è
manifestata dopo il colpo di frusta in seguito al trauma subito.
Nel caso specifico è provato che le decisioni del
16.06.2012 e del 14.12.2012 sono manifestamente errate e la loro rettifica
riveste una notevole importanza, considerando l’aggravamento del quadro clinico
del signor RI 1, documentato da ulteriori referti medici.
Sussistono delle patologie gravi e obbiettive
tali da giustificare un riesame della problematica. (…)."
(Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 18 marzo 2013, l'CO 1 ha proposto di respingere il ricorso,
ribadendo quanto già illustrato nella decisione su opposizione impugnata (cfr.
doc. IV).
1.5. Con scritto
del 27 marzo 2013, il rappresentante dell’assicurato ha ribadito che “la
documentazione medica inoltrata prova ampiamente la gravità dello stato di
salute del signor RI 1, a causa dell’infortunio subito alla fine dell’anno 2007” (doc. VI).
Il doc. VI
è stato trasmesso all’assicuratore infortuni (doc. VII), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L'art. 53
LPGA prevede che:
" Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
(cpv. 1)
L'assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza. (cpv. 2)
L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso. (cpv. 3)"
Fatti
I principi relativi alla
riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati dalla giurisprudenza
precedentemente all'entrata in vigore della LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (cfr. sentenza del Tribunale federale I
206/06 del 13 marzo 2007; sentenza del TFA K 147/03 del 12 marzo 2004n consid. 5.3 in fine; sentenza del TFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2; sentenza del TFA I 133/04
dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2.).
In una
sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi
si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una
decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non
erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del
caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF
121 IV 317 consid. 2;
118 II 199 consid. 5;
110 V 138 consid. 2;
108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas
Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea
e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF
127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale
procedimento. Una prova deve essere considerata
concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a
statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura
principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF
127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF
118 II 205)."
2.3. Dalle tavole processuali si
evince che, con la decisione su opposizione del 15 giugno 2012, cresciuta in
giudicato, l’assicuratore LAINF, facendo capo alle risultanze del rapporto
medico del 19 ottobre 2011 del dr. __________i, ha accertato che, al più tardi
a contare dal 31 marzo 2012, i disturbi al rachide cervicale e
lombare ancora denunciati da RI 1 non si trovavano più in un nesso di causalità
naturale e adeguata con l’infortunio del 29 novembre 2007 (cfr. doc. 143).
Nell’apprezzamento
medico del 19 ottobre 2011, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
e medico __________ __________ dell’assicuratore infortuni, poste le diagnosi
di “sindrome algica diffusa con cervicalgia cronica e lombalgia cronica e
irradiazione agli arti; sindrome vertiginosa; discopatia e spondilosi plurisegmentale
della colonna cervicale; discopatia, spondilartrosi e spondilosi
plurisegmentale della colonna lombare con ernia discale L5/S1 paramediana a
sinistra; trauma distorsivo e contusivo della colonna cervicale e trauma
contusivo della colonna lombare (29.11.2007)”, si è così espresso:
"
(…)
Aspetti medico-assicurativi:
considerando l’assenza di postumi traumatici
oggettivabili, la presenza di alterazioni degenerative a livello della colonna
cervicale e lombare, la dinamica dell’infortunio, il decorso clinico con
cronicizzazione ed estensione dei sintomi, i referti radiologici e il tempo
trascorso, non si può più ammettere un nesso causale almeno probabile tra gli
attuali disturbi riferiti e l’infortunio del 29.11.2007 e quindi la causalità è
da ritenere estinta.
Per le sole conseguenze infortunistiche e in
assenza di postumi traumatici oggettivabili non sussistono le premesse per una
menomazione all’integrità e un’ulteriore inabilità lavorativa per il lavoro
svolto prima dell’infortunio non è giustificata.
Eventuali ulteriori accertamenti o cure
specifiche indicate per le patologie degenerative a livello della colonna
vertebrale vanno a carico della cassa malati competente e non sono di
competenza CO 1." (Doc. 118)
Considerandi
In data 17 ottobre 2012,
il rappresentante legale dell’interessato, RA 1, ha chiesto all’assicuratore infortuni di volere riesaminare la problematica, essendo stato
l’assicurato ricoverato presso la __________ “per un aggravamento della
patologia, causa infortunio” (doc. 153).
Secondo il TCA, a ragione,
l’CO 1 non ha accolto questa richiesta dell’assicurato, per i motivi qui di
seguito esposti.
2.4
Innanzitutto,
come giustamente evidenziato dall’assicuratore infortuni, l’assicurato non può
far valere una ricaduta.
Secondo
la giurisprudenza, si è in presenza di una ricaduta quando un danno alla
salute, che si presumeva guarito, si riacutizza, di modo che esso necessita di
cura medica e causa incapacità lavorativa.
Per
contro, si parla di postumi tardivi quando un danno alla salute apparentemente
guarito produce, nel corso di un periodo di tempo prolungato, delle
modificazioni organiche o psichiche, comportanti sovente uno stato patologico
differente (cfr. DTF 118 V 296 consid. 2c e riferimenti, 105 V 35
consid. 1c e riferimenti).
Il
Tribunale federale ha stabilito che una ricaduta, in presenza del medesimo
danno alla salute, entra in linea di conto qualora la chiusura del caso
iniziale abbia avuto luogo poiché l’assicurato ha nel frattempo ritrovato una
piena capacità lavorativa e non necessita più di cure mediche, e non quando il
caso è stato chiuso per assenza del nesso di causalità (cfr. U 144/04 del 28
febbraio 2005, consid. 3.3).
Nella
concreta evenienza, l'CO 1, con la decisione su opposizione del 15 giugno 2012,
cresciuta in giudicato, ha a suo tempo posto termine alle prestazioni di legge,
non perché si presumeva che l’assicurato fosse nel frattempo guarito, ma poiché
i disturbi di cui egli ancora soffriva al rachide cervicale e lombare erano
stati ritenuti, alla luce della valutazione espressa dal dr. __________ in data
19.
ottobre 2011, ormai estranei all'evento infortunistico assicurato.
Da questo
profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.5
Il TCA
ritiene inoltre che, a ragione, l’assicuratore infortuni abbia stabilito che,
nel caso di specie, non vi siano i presupposti per procedere ad una revisione
processuale della decisione su opposizione del 15 giugno 2012.
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.2.), infatti, a norma dell’art. 53 LPGA, le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Nella
fattispecie concreta, l’assicurato ha chiesto un riesame della decisione
su opposizione del 15 giugno 2012, senza tuttavia apportare
dei motivi concreti di revisione, come rilevato in data 8 novembre 2012 dalla
dr.ssa __________, medico __________ dell’assicuratore infortuni, la quale,
dopo avere visionato i referti medici del dr. __________ e del dr. __________
prodotti dal rappresentante dell’interessato (doc. 155), ha escluso la presenza
di fatti nuovi tali da spingere l’assicuratore a rivedere la propria precedente
decisione, cresciuta in giudicato (cfr. doc. 157).
Il TCA
non ha motivo per mettere in dubbio tali conclusioni, che, del resto, non sono
state contestate, in sede ricorsuale, da parte del rappresentante dell’assicurato.
Anche da
questo profilo la decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere
confermata.
2.6
Infine, per
quel che concerne un'eventuale riconsiderazione di tale decisione sulla base
dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, va ricordato che l'amministrazione può riconsiderare
una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un
controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha
un'importanza rilevante (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03;
STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003
nella causa B., C 19/03; STFA del 28 novembre 2003 nella causa S., C 307/01;
STFA del 21 luglio 2003 nella causa T., C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella
causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;
STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M., C 353/01; STFA del 5 novembre 2002
nella causa C., C 165/02; le STFA del 6 luglio 2001 nelle cause B., C 274/99;
I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99,
consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5, p. 15; DTF 127 V 466, consid,
2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, p. 247; DLA 2000 N. 40, p. 208; DLA
1998.
N. 15, consid. 3b, p. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e
riferimenti).
Nel
presente caso, l'amministrazione ha esplicitamente affermato che "non
intende entrare nel merito di un'eventuale domanda di riconsiderazione".
Ora, per
costante giurisprudenza, l'amministrazione non può essere obbligata nè dagli
interessati, nè dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. sentenza
del Tribunale federale delle assicurazioni I 61/04 del 20 settembre 2004,
pubblicata in DTF 133 V 50; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
U 17/05 del 27 ottobre 2006; sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 206/06 del 13 marzo 2007).
Abbondanzialmente
va comunque sottolineato che la decisione su opposizione del 15 giugno
2012.
è stata presa dall’Istituto assicuratore sulla base dell’apprezzamento
medico del 19 ottobre 2011 del dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
e medico __________ __________ dell’assicuratore infortuni, il quale ha
chiaramente indicato che “considerando l’assenza di postumi
traumatici oggettivabili, la presenza di alterazioni degenerative a livello
della colonna cervicale e lombare, la dinamica dell’infortunio, il decorso
clinico con cronicizzazione ed estensione dei sintomi, i referti radiologici e
il tempo trascorso, non si può più ammettere un nesso causale almeno probabile
tra gli attuali disturbi riferiti e l’infortunio del 29.11.2007 e quindi la
causalità è da ritenere estinta” (cfr. doc. 118).
2.7
Il
rappresentante dell’assicurato ha chiesto il gratuito patrocinio (doc. I).
Occorre
qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza
nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
Nella
presente fattispecie, non essendo l’assicurato patrocinato da un avvocato,
l’assistenza giudiziaria va, quindi, limitata all’eventuale esonero delle spese
di procedura.
Essendo
tuttavia la procedura in ambito LAINF gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca), la
domanda di esonero dalle spese giudiziarie è priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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