35.2013.18
Ammessa la denegata giustizia nel caso di un assicuratore che dopo oltre tre anni non aveva ancora rilasciato la decisione su opposizione. Denegata giustizia ammessa anche in relazione alla domanda di
8 maggio 2013Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.18
Data decisione, Autorità:
08.05.2013, TCA
Titolo:
Ammessa la denegata giustizia nel caso di un assicuratore che dopo oltre tre anni non aveva ancora rilasciato la decisione su opposizione. Denegata giustizia ammessa anche in relazione alla domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa
DECISIONE SU OPPOSIZIONE
DENEGATA GIUSTIZIA
GRATUITO PATROCINIO
RITARDATA GIUSTIZIA
art. 52 cpv. 2 LPGA
art. 56 cpv. 2 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.18
mm
Lugano
8 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso per denegata
giustizia del 26 febbraio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
settembre 1997, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di parrucchiere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso la __________ -, é caduto da cavallo ricevendo in seguito un calcio sul
polpaccio della gamba destra.
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato un trauma contusivo con ematoma all’arto
inferiore destro, rottura del muscolo gastrocnemio mediale destro e dell’anca
destra, nonché rottura del corno anteriore del menisco laterale e lesione
centrale del menisco mediale.
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
Da notare
che la __________ aveva stipulato un accordo di collaborazione per la copertura
delle prestazioni di lunga durata ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 LAINF, con la CO
1.
1.2. Nel mese di
giugno 2004, dopo aver esperito gli accertamenti del caso, in particolare dopo
avere sentito il parere del proprio medico fiduciario (cfr. doc. 62), la __________
ha comunicato informalmente all’assicurato che il diritto alle prestazioni di
corta durata sarebbe stato considerato estinto a decorrere dal 30 giugno 2004 e
che gli atti sarebbero stati trasmessi alla CO 1 per la definizione delle
prestazioni di lunga durata (cfr. doc. 63).
1.3. In data 21
ottobre 2008, la __________ ha emanato una decisione formale mediante la quale
ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata con effetto
retroattivo al 31 marzo 2007 (cfr. doc. 72).
A seguito
dell’opposizione interposta da Donato Sperduto per conto dell’assicurato, in
data 13 maggio 2009, l’Istituto assicuratore ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 79).
La
decisione su opposizione della __________ é cresciuta incontestata in
giudicato.
1.4. Con
decisione formale del 1° settembre 2009, la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio di
un’indennità per menomazione all’integrità del 20%, mentre gli ha negato il
diritto alla rendita di invalidità (doc. 96).
L’assicurato
ha interposto opposizione in data 28 settembre 2009 (doc. 100).
1.5. Con scritto
del 3 ottobre 2012, il patrocinatore dell’assicurato, avv. RA 1, ha rimproverato
alla CO 1 di aver commesso una “… manifesta denegata giustizia in punto alla
mancata evasione dell’opposizione avverso la decisione del 1.9.2009 per un
ritardo di ben tre anni” ed ha sollecitato da quest’ultima una presa di
posizione “… nella quale mi confermate quantomeno il procedere istruttorio
futuro in termini oltremodo rapidi …” (doc. 113).
Con
separato scritto, sempre datato 3 ottobre 2012, l’avv. RA 1 ha chiesto alla CO
1 la concessione del gratuito patrocinio nell’ambito della procedura
amministrativa (doc. 114).
In data 5
ottobre 2012, la CO 1 ha comunicato al patrocinatore di essere in attesa di una
perizia del dott. __________, ordinata dalla __________ a dipendenza di un
infortunio occorso all’assicurato nel mese di gennaio 2005, precisando che
perciò avrebbe tenuto ulteriormente in sospeso il caso (doc. 115).
1.6. Con ricorso
per denegata giustizia del 26 febbraio 2013, RI 1, sempre rappresentato
dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga accertata la denegata giustizia e che
all’assicuratore resistente venga fatto ordine di emettere una decisione in
punto alla rendita di cui all’infortunio del settembre 1997 entro 30 giorni, nonché
di decidere sulla domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa entro
10 giorni (cfr. doc. I).
1.7. La CO
1, in risposta, ha chiesto che il ricorso per denegata giustizia venga respinto
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. V).
Fatti
1.8. In data 16 aprile 2013, l’insorgente
si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII +
allegati).
L’amministrazione si é
espressa in proposito il 29 aprile 2013 (doc. IX + allegati).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la CO 1 ha commesso un diniego di giustizia nei
confronti di RI 1, oppure no.
2.3. Giusta
l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se
l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione
o una decisione su opposizione.
2.4. Secondo la
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é
competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre
secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164
consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il
fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in
maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà
della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983
n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il
principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a
LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni
sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF
110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata
giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità
protrae più del dovuto la trattazione di un affare.
Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti
probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza
senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa
soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L.
Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e
riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito
di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale.
In una
tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con
l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento
probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio
1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U 268/01
dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
Nella
citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il
fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di
parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva
disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).
2.5. Nella
concreta evenienza, va rilevato che dall’introduzione dell’opposizione
(settembre 2009) alla presentazione del ricorso per denegata giustizia
(febbraio 2013) sono trascorsi ben tre anni e cinque mesi. Secondo
questo Tribunale, si tratta di un lasso di tempo talmente lungo da consentire
Considerandi
l’evasione di una pratica anche di non facile definizione, anche nell’ipotesi
in cui fosse apparso necessario disporre ulteriori provvedimenti probatori.
In questo
contesto, il TCA osserva che, con perizia del 6 luglio 2009 ordinata
dall’assicuratore convenuto, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva
valutato l’esigibilità lavorativa e la menomazione all’integrità, a dipendenza
dei postumi residuali dell’evento traumatico del settembre 1997, (il solo) assicurato
presso la CO 1 (cfr. doc. 88).
A fronte
delle obiezioni sollevate da RI 1 (cfr. doc. 91), laCO 1 aveva ritenuto che il
referto del dott. __________ rispettasse “… tutti i criteri di qualità
necessari.” (doc. 92) e, su tale base, aveva quindi emanato la decisione
formale del 1° settembre 2009 (cfr. doc. 96).
Alla luce
di quanto precede, occorre concludere che l’amministrazione disponeva, già a
quel momento, di tutti gli elementi per evadere, in tempi brevi, l’opposizione
dell’assicurato, tanto più che in quella sede non era stata prodotta nuova
documentazione medica contenente conclusioni divergenti da quelle formulate dal
medico di fiducia (cfr. doc. 100).
L’assicuratore
convenuto sostiene di voler attendere le risultanze della perizia del dott. __________,
prima di emanare la decisione di sua competenza (cfr. doc. V, p. 5: “Su
ricezione del medesimo [del rapporto del dott. __________, n.d.r.], che
dovrebbe finalmente essere in grado di fare la doverosa chiarezza, anche la CO
1.
potrà con definitiva cognizione di causa pronunciarsi su quanto di sua
competenza.”).
In
proposito questo Tribunale osserva che il mandato di periziare il ricorrente é
stato affidato al dott. __________ dalla __________ (cfr. doc. 76 - atti __________).
Ora, il
TCA constata che questo assicuratore é competente per un infortunio diverso,
che ha interessato una diversa parte del corpo (il gomito sinistro - cfr. doc.
1.
- fasc. 3), rispetto a quello di cui é rimasto vittima RI 1 nel 1997. Non si
vede pertanto come i postumi residuali dell’evento traumatico del novembre 2005
possano influenzare la valutazione delle prestazioni di lunga durata di
pertinenza della CO 1.
Del
resto, in caso contrario - posto che l’esistenza dell’infortunio del novembre
2005.
emergeva chiaramente già dal rapporto 6 luglio 2009 del dott. __________
(cfr. doc. 88, p. 13), come pure dalla perizia SAM del 22 giugno 2009 (ricevuta
in copia dalla CO 1 - cfr. doc. 86, p. 1 e 6) -, l’assicuratore convenuto
avrebbe dovuto disporre adeguati accertamenti già a quel momento.
In queste
condizioni, pur tenendo conto che, in ossequio alla giurisprudenza federale
menzionata al considerando 2.4., questa Corte deve limitarsi a un apprezzamento
sommario della fattispecie e che un suo intervento si giustifica esclusivamente
in caso di comportamento abusivo da parte dell’assicuratore, essa ravvede nel
fatto di voler attendere gli esiti della perizia del dott. __________, un atteggiamento
defatigatorio della CO 1, costitutivo di un diniego di giustizia ai danni
dell’insorgente.
In sede
di osservazioni 29 aprile 2013, l’amministrazione rileva che, in caso di accoglimento
del ricorso per denegata giustizia, essa “… sarebbe costretta a statuire la
conferma della propria pregressa, avversata, decisione (doc. 6) con la
conseguente più che probabile procedura d’impugnazione, risp. con un ulteriore
importante perdita di tempo: …” (doc. IX, p. 4s.).
Al
riguardo, il TCA si limita a osservare che la difesa degli interessi
dell’assicurato spetta al suo patrocinatore, il quale, inoltrando il presente ricorso,
ha certamente ponderato tutte le possibili implicazioni.
2.6
Secondo il
ricorrente, l’assicuratore convenuto avrebbe commesso una denegata giustizia
anche in relazione alla domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc. I, p. 4).
Dalle
carte processuali emerge che, nel settembre 2011, l’avv. RA 1 ha postulato la
concessione del gratuito patrocinio da parte dell’amministrazione (doc. 106).
Nel corso
del mese di novembre 2011, egli ha trasmesso alla CO 1 il “certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, compilato in tutte le sue parti e
vidimato dal Comune di residenza (__________, nonché la relativa documentazione
tendente a comprovare il suo stato d’indigenza (cfr. doc. 109 + allegati).
In data
18.
novembre 2011, l’assicuratore ha chiesto al rappresentante di produrre “… il
formulario verificato dall’autorità svizzera qui competente.” (doc. 110).
Con
scritto del 19 dicembre 2011, l’avv. RA 1 ha comunicato alla CO 1 che il suo
patrocinato “… risiede in __________, pertanto non vi é alcuna autorità
svizzera che possa verificarne il contenuto. La circostanza é risaputa da tutte
le autorità giudiziarie svizzere.” (doc. 111).
Il legale
ha infine sollecitato l’evasione della domanda di gratuito patrocinio il 3 e il
10.
ottobre 2012 (cfr. doc. 114 e 116).
In sede
di risposta di causa, l’amministrazione ha sollevato alcune “perplessità” circa
il preteso stato d’indigenza dell’assicurato, suscitate dalla documentazione
prodotta (cfr. doc. V, p. 7s.). Con le osservazioni del 29 aprile 2013, essa ha
in particolare affermato che “… non possono essere ritenuti acquisiti gli
estremi per il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria a favore del
ricorrente.” (doc. IX, p. 5).
Tutto ben
considerato, anche su questo aspetto, il TCA ritiene che siano dati gli estremi
per ammettere l’esistenza di un diniego di giustizia. In effetti, il fatto che
la CO 1 consideri incompleta la documentazione prodotta dall’assicurato, il
quale ha già dichiarato di essere impossibilitato a completarla nel senso
auspicato dall’assicuratore (cfr. doc. 111), e quella prodotta comunque inattendibile,
non l’autorizzava a procrastinare oltremodo l’emanazione della relativa
decisione. In altri termini, se, per un motivo o per un altro, l’assicuratore
ritiene inadempiuti i presupposti per concedere a RI 1 il gratuito patrocinio,
era suo dovere formalizzare il rifiuto con una decisione.
2.7
L'assicurato
ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 4).
Visto l'esito favorevole
del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento
da parte della CO 1 di fr. 1'500 a titolo di ripetibili.
Secondo la costante
giurisprudenza del TFA l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto
l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309
consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
per denegata giustizia é accolto.
§
Alla solida assicurazioni SA è fatto ordine di emanare - senza indugio - la
decisione su opposizione più volte sollecitata dall'assicurato, nonché di
decidere sulla domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà all'assicurato fr. 1'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster