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Decisione

35.2013.18

Ammessa la denegata giustizia nel caso di un assicuratore che dopo oltre tre anni non aveva ancora rilasciato la decisione su opposizione. Denegata giustizia ammessa anche in relazione alla domanda di

8 maggio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. In data 16 aprile 2013, l’insorgente

si é riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII +

allegati).

L’amministrazione si é

espressa in proposito il 29 aprile 2013 (doc. IX + allegati).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se la CO 1 ha commesso un diniego di giustizia nei

confronti di RI 1, oppure no.

2.3. Giusta

l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

2.4. Secondo la

giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre

secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. DTF 107 Ib 164

consid. 3b e riferimenti ivi citati). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il

fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in

maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà

della materia e il comportamento dell'interessato (cfr. DTF 125 V 188; VPB 1983

n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a

LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF

110 V 61 consid. 4; cfr., pure, U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti

probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza

senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa

soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L.

Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e

riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale.

In una

tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con

l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento

probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio

1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s., e U 268/01

dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).

Nella

citata sentenza del 3 luglio 1992, l’Alta Corte federale non ha censurato il

fatto che l’assicuratore LAINF aveva deciso di sottoporre una perizia medica di

parte al proprio medico fiduciario e, in base alle sue raccomandazioni, aveva

disposto degli ulteriori accertamenti (consid. 5b).

2.5. Nella

concreta evenienza, va rilevato che dall’introduzione dell’opposizione

(settembre 2009) alla presentazione del ricorso per denegata giustizia

(febbraio 2013) sono trascorsi ben tre anni e cinque mesi. Secondo

questo Tribunale, si tratta di un lasso di tempo talmente lungo da consentire

Considerandi

l’evasione di una pratica anche di non facile definizione, anche nell’ipotesi

in cui fosse apparso necessario disporre ulteriori provvedimenti probatori.

In questo

contesto, il TCA osserva che, con perizia del 6 luglio 2009 ordinata

dall’assicuratore convenuto, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, aveva

valutato l’esigibilità lavorativa e la menomazione all’integrità, a dipendenza

dei postumi residuali dell’evento traumatico del settembre 1997, (il solo) assicurato

presso la CO 1 (cfr. doc. 88).

A fronte

delle obiezioni sollevate da RI 1 (cfr. doc. 91), laCO 1 aveva ritenuto che il

referto del dott. __________ rispettasse “… tutti i criteri di qualità

necessari.” (doc. 92) e, su tale base, aveva quindi emanato la decisione

formale del 1° settembre 2009 (cfr. doc. 96).

Alla luce

di quanto precede, occorre concludere che l’amministrazione disponeva, già a

quel momento, di tutti gli elementi per evadere, in tempi brevi, l’opposizione

dell’assicurato, tanto più che in quella sede non era stata prodotta nuova

documentazione medica contenente conclusioni divergenti da quelle formulate dal

medico di fiducia (cfr. doc. 100).

L’assicuratore

convenuto sostiene di voler attendere le risultanze della perizia del dott. __________,

prima di emanare la decisione di sua competenza (cfr. doc. V, p. 5: “Su

ricezione del medesimo [del rapporto del dott. __________, n.d.r.], che

dovrebbe finalmente essere in grado di fare la doverosa chiarezza, anche la CO

1.

potrà con definitiva cognizione di causa pronunciarsi su quanto di sua

competenza.”).

In

proposito questo Tribunale osserva che il mandato di periziare il ricorrente é

stato affidato al dott. __________ dalla __________ (cfr. doc. 76 - atti __________).

Ora, il

TCA constata che questo assicuratore é competente per un infortunio diverso,

che ha interessato una diversa parte del corpo (il gomito sinistro - cfr. doc.

1.

- fasc. 3), rispetto a quello di cui é rimasto vittima RI 1 nel 1997. Non si

vede pertanto come i postumi residuali dell’evento traumatico del novembre 2005

possano influenzare la valutazione delle prestazioni di lunga durata di

pertinenza della CO 1.

Del

resto, in caso contrario - posto che l’esistenza dell’infortunio del novembre

2005.

emergeva chiaramente già dal rapporto 6 luglio 2009 del dott. __________

(cfr. doc. 88, p. 13), come pure dalla perizia SAM del 22 giugno 2009 (ricevuta

in copia dalla CO 1 - cfr. doc. 86, p. 1 e 6) -, l’assicuratore convenuto

avrebbe dovuto disporre adeguati accertamenti già a quel momento.

In queste

condizioni, pur tenendo conto che, in ossequio alla giurisprudenza federale

menzionata al considerando 2.4., questa Corte deve limitarsi a un apprezzamento

sommario della fattispecie e che un suo intervento si giustifica esclusivamente

in caso di comportamento abusivo da parte dell’assicuratore, essa ravvede nel

fatto di voler attendere gli esiti della perizia del dott. __________, un atteggiamento

defatigatorio della CO 1, costitutivo di un diniego di giustizia ai danni

dell’insorgente.

In sede

di osservazioni 29 aprile 2013, l’amministrazione rileva che, in caso di accoglimento

del ricorso per denegata giustizia, essa “… sarebbe costretta a statuire la

conferma della propria pregressa, avversata, decisione (doc. 6) con la

conseguente più che probabile procedura d’impugnazione, risp. con un ulteriore

importante perdita di tempo: …” (doc. IX, p. 4s.).

Al

riguardo, il TCA si limita a osservare che la difesa degli interessi

dell’assicurato spetta al suo patrocinatore, il quale, inoltrando il presente ricorso,

ha certamente ponderato tutte le possibili implicazioni.

2.6

Secondo il

ricorrente, l’assicuratore convenuto avrebbe commesso una denegata giustizia

anche in relazione alla domanda di gratuito patrocinio (cfr. doc. I, p. 4).

Dalle

carte processuali emerge che, nel settembre 2011, l’avv. RA 1 ha postulato la

concessione del gratuito patrocinio da parte dell’amministrazione (doc. 106).

Nel corso

del mese di novembre 2011, egli ha trasmesso alla CO 1 il “certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria”, compilato in tutte le sue parti e

vidimato dal Comune di residenza (__________, nonché la relativa documentazione

tendente a comprovare il suo stato d’indigenza (cfr. doc. 109 + allegati).

In data

18.

novembre 2011, l’assicuratore ha chiesto al rappresentante di produrre “… il

formulario verificato dall’autorità svizzera qui competente.” (doc. 110).

Con

scritto del 19 dicembre 2011, l’avv. RA 1 ha comunicato alla CO 1 che il suo

patrocinato “… risiede in __________, pertanto non vi é alcuna autorità

svizzera che possa verificarne il contenuto. La circostanza é risaputa da tutte

le autorità giudiziarie svizzere.” (doc. 111).

Il legale

ha infine sollecitato l’evasione della domanda di gratuito patrocinio il 3 e il

10.

ottobre 2012 (cfr. doc. 114 e 116).

In sede

di risposta di causa, l’amministrazione ha sollevato alcune “perplessità” circa

il preteso stato d’indigenza dell’assicurato, suscitate dalla documentazione

prodotta (cfr. doc. V, p. 7s.). Con le osservazioni del 29 aprile 2013, essa ha

in particolare affermato che “… non possono essere ritenuti acquisiti gli

estremi per il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria a favore del

ricorrente.” (doc. IX, p. 5).

Tutto ben

considerato, anche su questo aspetto, il TCA ritiene che siano dati gli estremi

per ammettere l’esistenza di un diniego di giustizia. In effetti, il fatto che

la CO 1 consideri incompleta la documentazione prodotta dall’assicurato, il

quale ha già dichiarato di essere impossibilitato a completarla nel senso

auspicato dall’assicuratore (cfr. doc. 111), e quella prodotta comunque inattendibile,

non l’autorizzava a procrastinare oltremodo l’emanazione della relativa

decisione. In altri termini, se, per un motivo o per un altro, l’assicuratore

ritiene inadempiuti i presupposti per concedere a RI 1 il gratuito patrocinio,

era suo dovere formalizzare il rifiuto con una decisione.

2.7

L'assicurato

ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 4).

Visto l'esito favorevole

del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento

da parte della CO 1 di fr. 1'500 a titolo di ripetibili.

Secondo la costante

giurisprudenza del TFA l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309

consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

per denegata giustizia é accolto.

§

Alla solida assicurazioni SA è fatto ordine di emanare - senza indugio - la

decisione su opposizione più volte sollecitata dall'assicurato, nonché di

decidere sulla domanda di gratuito patrocinio in sede amministrativa.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà all'assicurato fr. 1'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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