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35.2013.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 luglio 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

requisiti giustificanti la corresponsione di pretazioni non sono soddisfatti.

Pertanto non ha diritto a prestazioni assicurative."

(doc.

23).

1.4. Con scritto

del 3 febbraio 2012 RA 1, a nome e per conto dell’assicurata, ha contestato il

provvedimento adottato da CO 1 chiedendo di rivalutare la fattispecie (doc. A2).

1.5. Con scritto

di posta elettronica del 10 febbraio 2012 CO 1 ha comunicato all’RA 1 di

mantenere la propria decisione (doc. 27).

1.6. Il 4 giugno

2012 il Dr. __________, primario di chirurgia dell’Ospedale Regionale __________,

ha trasmesso uno scritto a CO 1 nel quale ha preso le difese dell’assicurata

(doc. 28).

1.7. Il 4

febbraio 2013 l’OCST ha lamentato una mancata risposta di CO 1 al proprio

scritto del 3 febbraio 2012 e a quello del Dr. __________ sostenendo che “la

mancata risposta non ci ha permesso di inoltrare nei termini previsti dalla

LAINF ricorso contro la decisione su opposizione, in quanto in buona fede si

attendeva un riesame del caso”.

L’RA 1 ha

quindi chiesto a Helsana di considerare lo scritto del 3 febbraio 2012 un

ricorso da trasmettere al foro competente (doc. 32, doc. I).

1.8. Con lettera

del 1° marzo 2013 CO 1 ha inviato a questa Corte lo scritto del 4 febbraio 2013

dell’RA 1 (doc. II).

I doc. I,

A2 e A3 sono stati trasmessi a CO 1 per osservazioni (doc. III).

1.9. Il 6 marzo

2013 CO 1 ha ritenuto tardivo l’atto ricorsuale dell’RA 1 e postulato la

reiezione del gravame (doc. IV).

Lo

scritto del 6 marzo 2013 è stato inviato per conoscenza al rappresentante dell’assicurata

(doc. V).

1.10. Questa Corte

– in data 22 marzo 2013 – ha invitato l’RA 1 a chiarire i motivi per cui, una

volta ricevuta la decisione su opposizione del 16 gennaio 2012, anziché interporre

ricorso al TCA si è rivolta a CO 1 postulando il riesame del provvedimento

(doc. VI).

1.11. L’RA 1, con

scritto del 29 marzo 2013, ha esposto i motivi che hanno indotto

l’organizzazione sindacale a non interporre ricorso al TCA (doc. VII).

Lo

scritto dell’RA 1 è stato inviato a CO 1 per conoscenza (doc. VIII).

1.12. Con ordinanza

del 29 aprile 2013 il TCA ha dichiarato ricevibile l’atto di ricorso del 3

febbraio 2012 e ordinato l’intimazione a CO 1 assegnando un termine di 20

giorni per presentare la risposta di causa (doc. IX).

1.13. Nella

risposta del 15 maggio 2013 CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.

X).

1.14. Il 19 giugno

2013 l’RA 1 ha trasmesso una presa di posizione di RI 1 (doc. XIV+1-4).

Il doc.

XIV e gli allegati sono stati inviati a CO 1 per osservazioni (doc. XV).

1.15. CO 1 – in

data 27 giugno 2013 – si è riconfermata nelle proprie argomentazioni postulando

la reiezione del gravame (doc. XVI).

Il doc.

XVI è stato trasmesso all’RA 1 per conoscenza (doc. XVII).

1.16. In data 12

luglio 2013 l’OCST ha sostanzialmente ripreso le proprie argomentazioni (doc.

XVIII).

I doc.

XVII e XVIII sono stati inviati a Helsana per conoscenza (doc. XIX).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire

se RI 1 ha diritto oppure no alle prestazioni da parte dell'assicuratore contro

gli infortuni in relazione all'evento avvenuto il 21 aprile

2011.

2.3. Secondo l'art.

6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni

assicurative sono con­cesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio

non professionale e di malattie professionali.

2.4. L'art. 4

LPGA così definisce l'infortunio:

"

È considerato infortunio qualsiasi influsso

dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore

esterno straordinario che comprometta la salute fisica o psichica o che

provochi la morte".

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

"

- l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o

psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale

fattore"

(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine tra

infortunio e malattia.

2.5. Si evince

dalla nozione stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne

gli effetti del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto,

é irrilevante il fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni

gravi o inabituali.

Il

fattore esterno é considerato come straordinario quando eccede, nel caso

concreto, il quadro degli avvenimenti e delle situazioni che si possono,

obiettivamente, definire quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V

38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss,

consid. 2a).

Vi è

infortunio unicamente se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento deve accadere nel mondo esterno.

Quando il

processo lesivo si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di

agenti esterni, l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in

caso di sforzo eccessivo o di movimenti scoordinati.

La

giurisprudenza esige, perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi

eccessivi, che essi superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima

è normalmente esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o

addestramento, essa è abitualmente in grado di resistere.

Da un

altro lato, per poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da

movimenti scombinati o incongrui. Gli stessi devono essersi prodotti in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma.

Carente è altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la

conseguenza che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate

(DTF 122 V 232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid.

2, 116 V 138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid.

3b).

2.6. Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria (sull'obbligo dell'amministrazione di compiere adeguati

accertamenti cfr. SVR 2008 UV Nr. 12) non permette di ritenere accertati,

perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante - la semplice

possibilità non basta - tali elementi, il giudice constata l'assenza di prove o

di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V

305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201

consid. 6b; RAMI 1990 U 86, p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A.

Koller (Hrsg.), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995,

p. 267).

Gli stessi principi sono, ovviamente, applicabili alla prova

dell'esistenza di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid.

5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7. Nella presente fattispecie

emerge dall'annuncio di infortunio che il danno alla salute si è prodotto

mentre l’assicurata, di professione infermiera, effettuava durante un corso di

rianimazione, un massaggio cardiaco ad un manichino posizionato su di una

scrivania (doc. 15).

Nel “questionario

d’incontro” del 12 agosto 2011 RI 1 ha così descritto l’evento in

questione:

" (…)

Durante il corso di

rianimazione mentre facevo un massaggio cardiaco ad un manichino posizionato su

una scrivania ho fatto uno sforzo eccessivo sentendo una fitta penetrante alla

spalla sx e all’inguine” (doc. 15).

Nello scritto dell’11

ottobre 2011 l’assicurata ha così nuovamente descritto l’evento:

" (…)

E' il mattino del 12 aprile in ospedale si tiene

l'aggiornamento obbligatorio sulla Rianimazione, sono presenti dipendenti

dell'ospedale __________ dell'ospedale di __________o e di __________, il

responsabile del corso è il sig. __________.

Il corso è composto da una parte teorica ed una

pratica, si svolgono le esercitazioni su un manichino posato a terra, due

persone per volta si alternano nell' esercizio, una si occupa della

ventilazione e l'altra del massaggio cardiaco, il ruolo è vicendevole poiché

tutti devono far tutto.

Dalla teoria ascoltata prima, è sancito che, in

un massaggio cardiaco, il torace debba affondare 5 cm. per essere efficace altrimenti non ha il riscontro voluto, detto in altre parole potrebbe essere

tradotto così: torace sotto di 5 cm altrimenti non dai scelta al paziente.

Questo è stato il

messaggio che a me è arrivato e che ha guidato tutto il mio comportamento.

I primi esercizi, ed

erano diversi, non hanno provocato in me alcun sintomo, la posizione del

manichino era corretta e

così anche la mia, ciò vuol dire che io ero di fianco, inginocchiata con mani

tese l'una sopra l'altra,

gomiti tesi, la parte superiore del tronco veniva a trovarsi esattamente sopra

al manichino, solo così era possibile esercitare sul

torace quella forza necessaria affinchè il torace affondasse nel modo

richiesto.

È sempre stato così che ho praticato massaggi

cardiaci in tutte le lezioni alle quali ho partecipato senza contare quelle che

ho vissuto dal vero (lavoro in chirurgia dal 1° giugno 1979).

La giornata dedicata alla rianimazione si

conclude con l'esame sia pratico che teorico.

La collega che con me si alternava

nell'esercitazione ha manifestato problemi per inginocchiarsi, non poteva più

farlo; io non conosco le cause che le hanno impedito ciò, posso solo limitarmi

a descrivere ciò che ho visto: inginocchiarsi era per lei un serio problema,

probabilmente dovuto al suo peso che poteva forse superare i 150 Kg e, sempre forse, le sue ginocchia non erano in grado di sopportarlo, questa è però una mia

supposizione, bisognerebbe chiederlo a lei, io so soltanto che per favorire la

sua posizione il manichino è stato preso da terra e appoggiato sulla scrivania

che c'era nell'aula, mi sono adeguata, lei aveva un motivo sicuramente valido

ed evidente, io non avevo niente da contestare (mai avrei immaginato).

Tornando alla scrivania, se prendiamo in

considerazione l'altezza della stessa, il corpo del manichino, nonche' la mia

altezza si arriva alla conclusione che le mie mani tese si sono ritrovate a

metà del mio torace.

Ho cominciato l'esercizio con la ventilazione

Considerandi

così avevo avuto subito l'opportunità di vedere-studiare-­valutare le modalità

con la quale la mia partner esercitava il massaggio cardiaco e non era affatto

efficace, quel manichino io lo vedevo morto, quando è arrivato il mio turno mi

sono resa pienamente conto della difficoltà della manovra per cui ho raccolto

tutte le mie forze, persino quelle che non avevo.

Il dolore alla spalla sinistra è esploso subito,

mentre quello all'inguine un paio di minuti più tardi, è stato terribile,

pungente-lancinante e incomprensibile e pazzamente assurdo, non ho neanche

smesso anche se sudavo freddo perché "quello" stava morendo. Il tutto

sarà durato solo qualche minuto ma a me è sembrato un secolo e davanti a quel

dolore mi sono arresa (quasi subito anche se sempre tardi). Ho capito poi che

potevo salire in ginocchio sulla scrivania e ristabilire così il rapporto

fisico corretto tra me e il manichino (sicuramente saprà che la fisica non è

opinione ma si basa su delle leggi).

Ho completato l'esame e ho ritirato l'attestato e

avviandomi all'uscita dell'aula di questo dolore ne ho parlato anche al mio

collega di reparto, in seguito ne ho anche parlato con il responsabile del

corso, almeno che questa esperienza potesse servire in futuro, lui ne ha preso

atto mi ha anche risposto che si preoccupa sempre di farlo notare qualora ci

fossero dei problemi fisici nei dipendenti.

Dal giorno 13 aprile ero già a casa perche ha suo

tempo pianificate vacanze e liberi; avevo sempre male ma fiduciosa che il tutto

fosse qualcosa di passeggero ho preso tempo curando un po' i sintomi da sola.

Ho annunciato comunque l'infortunio e poiché con il tempo non migliorava ma

peggiorava mi sono decisa a rivolgermi al medico per sanare la situazione un

po' meglio, più di quanto potessi farlo io. Ho lavorato nel frattempo evitando

ogni genere di movimento che mi procurava dolore con la spalla sinistra,

parecchie volte ne parlavo in reparto di questo mio dolore, ne ho parlato anche

con la mia capo reparto.

In seguito sono stata assorbita da indagini ed

intervento, non è stato ne piacevole, ne gradevole affrontare tutti gli

avvenimenti che si sono succeduti, ma la lettera dove mi si annuncia di non

essere creduta mi ha profondamente ferita. E questo al di là di qualsiasi

opinione o legge qualsivoglia io posso solo dire ed affermare che stavo bene

prima di quella manovra scorretta e non stavo più bene dopo, è chiaro che non è

nelle mie intenzioni accusare qualcuno ma chi mi rende la salute della mia

spalla? L'ho forse cercato io un tale danno?

È proprio il caso di dire che oltre al danno

anche la beffa sono davvero più sconvolta che dispiaciuta per come si stanno

svolgendo gli avvenimenti.

D'altro canto non sono più affiliata alla Cassa

Malati svizzera dal 1 gennaio 2011 poiché il Cantone ha sancito che non posso

pagare più la Cassa Malati in Svizzera ed ha imposto alla mia Cassa Malati di

sciogliere il contratto, e pensare che la pagavo da più di trent'anni…” doc.

20).

Infine, nel messaggio di

posta elettronica del 19 ottobre 2011 la ricorrente ha fornito la seguente

versione:

" (…)

Egregio Sig. __________,

La ringrazio della disponibilità che mi offre

nell'accogliere tutte le mie domande, per non parlare delle perplessità e

figuriamoci poi del rammarico, se tornassi indietro probabilmente alcune cose sarebbero diverse, non potrei garantire se

in meglio o in peggio perchè per me il lavoro è una cosa seria e quindi

"sacra" anche quando si tratta di un manichino.

forse per Lei potrà sembrare insolito che una se

la prenda tanto per una "prova" ma per me "quello" era in

pericolo e non c'era tempo da perdere ed è per questo che ho cercato di fare

più in fretta che potevo, non sono stata lì a pensarci tanto neanche quando

nell'impeto di salire sulla scrivania per mettermi in ginocchio, ho appoggiato

male le mani, trovandomi così a picchiare la spalla sullo spigolo lungo della

scrivania; non c'era tempo per pensare anche a questa botta, mi sono grattata

la spalla e una parte del petto e su di nuovo per cercare la posizione

corretta. Potevo fermarmi e rifiutare di continuare.

Potevo ma non l'ho

fatto.

Potevo protestare con il responsabile che proprio

in quel momento si era dovuto allontanare per rispondere al telefono:non l'ho fatto.

Potrei continuare ad

analizzare la situazione del passato però non vorrei portarLe via troppo tempo

perchè mi preme anche

parlare del futuro.

tra due anni ci sarà

il nuovo aggiornamento: che succederà?

La stessa domanda

non mancherò di porla anche al mio medico.

Per ciò che riguarda la fisioterapia sono stata

costretta a riprenderla perchè senza non andava affatto bene. Come vede per

cause esterne alla mia volontà sono riuscita solo adesso ad accedere al pc, ma

il mio tempo ha spazi molto vuoti in questo periodo e quindi per me non fa

alcuna differenza. Colgo l'occasione per

augurarle una buona giornata e ringraziarla di nuovo per la sua attenzione”

(doc. 21)

2.8

Nella

risposta di causa, l’assicuratore LAINF resistente ha invocato il principio

della priorità della dichiarazione della prima ora ritenendo valida la prima

dichiarazione fornita all’ispettore __________ nel “questionario d’incontro”

del 12 agosto 2011 (doc. 15).

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due

versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che

l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze

giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le

prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. DTF

121.

V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid.

3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189;

per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto

delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente

presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi,

non può perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni

dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA del 18 dicembre 2002 nella

causa K., U 6/02, consid. 2.2.).

Tale

principio non è inoltre applicabile se dall'istruttoria della causa siano da

attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. STFA del 3 gennaio 2000 nella causa

S., U 236/98 e del 18 luglio 2001 nella causa C., U 430/00). Nulla impedisce

pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale ricorda innanzitutto che decisiva per

valutare il diritto alle prestazioni è generalmente la descrizione fatta

dall'assicurato stesso piuttosto che quanto figura nell’annuncio d'infortunio -

bagatella LAINF.

Nella

notifica d’infortunio-bagatella del 22 aprile 2011 viene brevemente indicato

che l’assicurata ha effettuato “uno sforzo durante un massaggio cardiaco

fittizio perché il manichino era posizionato malamente” (doc. 1).

In

seguito, come visto (cfr. consid. 2.7.), RI 1, nel questionario del 12 agosto 2011, ha sostanzialmente ripreso la medesima descrizione della dinamica indicando di aver eseguito il

massaggio cardiaco ad un manichino posizionato su di una scrivania e di aver

fatto uno sforzo eccessivo (doc. 15).

A seguito

dello scritto di CO 1 del 4 ottobre 2011 che rifiutava il diritto a prestazioni

e invitava l’assicurata a notificare l’evento all’assicuratore malattia (doc.

19) l’insorgente, nello scritto dell’11 ottobre 2011, ha descritto in maniera più precisa e dettagliata l’evento in parola. Ella ha confermato nella

sostanza la dinamica del massaggio cardiaco effettuato con il manichino preso

da terra e appoggiato sulla scrivania (in quanto la collega che si alternava

nell’esercitazione non poteva inginocchiarsi) ma aggiungendo poi di aver capito

che “potevo salire in ginocchio sulla scrivania e ristabilire così il

rapporto fisico corretto tra me e il manichino” (doc. 20).

Infine,

nello scritto di posta elettronica del 19 ottobre 2011 la ricorrente ha

aggiunto il particolare di aver “appoggiato male le mani, trovandomi così a

picchiare la spalla sullo spigolo lungo della scrivania; non c’era tempo per

pensare anche a questa botta, mi sono grattata la spalla e una parte del petto”

(doc. 21).

Quest’ultima

sequenza di eventi è quindi stata confermata anche nello scritto del 22

novembre 2011 (doc. 24).

Nella

concreta evenienza, è vero che, in un primo tempo, l’assicurata ha omesso di

menzionare il fatto che era salita sulla scrivania per effettuare il massaggio

cardiaco e che quindi aveva appoggiato male le mani e picchiato la spalla sullo

spigolo del tavolo, tuttavia a corroborare la tesi dell’assicurata vi è lo

scritto del 4 giugno 2012 del Dr. __________, primario in chirurgia

dell’Ospedale Regionale __________ (doc. 28).

Nello

scritto in questione il medico ha confermato la dinamica descritta

dall’assicurata il 19 ottobre 2011, ovvero: “…dovendo rianimare il manichino

da altri spostato da terra sulla scrivania per facilitare l’esercizio alla

collega che presentava serie difficoltà, ha avvertito un dolore repentino da

strappo e da urto sia all’inguine che alla spalla poiché nella fretta di salire

sulla scrivania per completare l’esercizio è pure scivolata con le mani

picchiando la spalla sulla scrivania stessa” (doc. 28).

Il Dr. __________

ha asserito che in data 19 aprile 2011 (sette giorni dopo l’evento) l’assicurata

lo ha consultato per i dolori alla spalla sinistra e all’addome inferiore

sinistro. Egli – dopo aver constatato una franca dolenzia all’inserzione del

muscolo deltoide, una dolenzia lungo il margine esterno della muscolatura

addominale retta a sinistra - ha consigliato un approfondimento diagnosticato

che ha successivamente confermato la diagnosi di rottura della cuffia della

spalla sinistra (doc. 28).

CO 1 –

anche con la risposta di causa del 15 maggio 2013 (doc. X) – non ha preso

posizione in merito alle dichiarazioni del Dr. __________ limitandosi a

invocare il principio della priorità della dichiarazione della prima ora.

Il

rappresentante dell'assicurata, nello scritto del 4 febbraio 2013, ha anch’essa lamentato una mancata presa di posizione di CO 1 sulla dichiarazione del Dr.

(doc. I).

Il TCA

non può condividere dunque tale modo di procedere alla luce anche del fatto che

nel rapporto d’incontro del 12 agosto 2011 l’assicuratore LAINF ha indicato che

l’evento ha visto coinvolti anche altri colleghi (cfr. doc. 18 pto. 6.1.) e

nello scritto dell’11 ottobre 2011 la ricorrente ha precisato che erano

presenti al corso di aggiornamento i dipendenti dell’Ospedale __________,

dell’Ospedale di __________ e il responsabile del corso, signor __________

(doc. 20).

Testimoni

che potevano essere sentiti al fine di chiarire la dinamica dell’evento in

parola.

A ciò va

aggiunto che nella decisione su opposizione inoltre CO 1A, nel definire la

fattispecie come “limite” ha anche specificato di aver consultato un medico

di CO 1 che ha risposto negativamente al quesito se un vigoroso massaggio

cardiaco può causare la rottura parziale del tendine sovra spinoso (doc. 25).

Non è

quindi escluso che l'assicurata abbia urtato lo spigolo del tavolo, come da lei

affermato.

Alla luce del referto del Dr. __________ e di

quanto dichiarato dall’assicurata nel proprio messaggio di posta elettronica

del 19 ottobre 2011 l’assicuratore LAINF, in sede di esame dell'opposizione,

avrebbe dovuto convocare nuovamente l’assicurata e, in base alle risultanze del

colloquio personale, valutare la necessità di ulteriori accertamenti (ad

esempio: interpellare al riguardo il Dr. __________ e alcuni partecipanti al

corso di rianimazione).

Senza tale approfondimento, a questo Tribunale non

risulta possibile valutare, con la necessaria tranquillità, se siano

soddisfatti o meno i presupposti dell’erogazione di prestazioni LAINF.

In particolare non è possibile stabilire se RI 1

ha realmente contraddetto le dichiarazioni iniziali, come sostiene

l'assicuratore, o se le ha semplicemente completate (cfr. STF U 33/07 del 20

marzo 2008).

2.9

Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento.

Un rinvio

all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità

della procedura né il principio inquisitorio.

In una

sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito

che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare

quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe

a chiarire un fatto.

In

proposito cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.

Tale

giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,

p. 560.

L'autore

ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui

è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario

disponendo delle perizie mediche (Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., p. 176).

Il

risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di

ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della

procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito

temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori.

Nemmeno

l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una

parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una

perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare

fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di

rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e,

quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche.

In una

sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,

p. 196s., la nostra Corte federale ha ricordato - facendo riferimento ad una

sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio

all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i

fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li

avrebbe comunque puntualmente accertati.

Nell’evenienza

concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti. L’assicuratore

LAINF, nell’ambito della presente procedura, pur avendo a disposizione varie

descrizioni dell’evento del 12 aprile 2011 da parte

dell’assicurata e lo scritto del Dr. __________, ha omesso di chiarire a

sufficienza la dinamica dell’evento e la sua relazione con i disturbi lamentati

dall’assicurata.

CO 1 ha,

quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1 LPGA (cfr. STF

8C_704/2007 del 9 aprile 2008).

Si giustifica, di conseguenza,

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF resistente perché disponga ulteriori accertamenti

riguardo alla qualifica del sinistro del 12 aprile

2011.

e, sulla scorta delle relative risultanze, si pronunci nuovamente circa

l’assunzione o meno del caso.

2.10

L'assicurata,

vincente e rappresentata in causa, ha diritto all'importo di fr. 500.-- a

titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 16 gennaio 2012 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati CO 1 per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà,

inoltre, all’assicurata l’importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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