35.2013.2
Partecipante a un rally automobilistico su strada rimane vittima di un incidente. Ammesso che egli ha provocato infortunio mediante un atto temerario assoluto. Ammessa riduzione prestazioni in contanti del 50%
17 giugno 2013Italiano13 min
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.2
Data decisione, Autorità:
17.06.2013, TCA
Titolo:
Partecipante a un rally automobilistico su strada rimane vittima di un incidente. Ammesso che egli ha provocato infortunio mediante un atto temerario assoluto. Ammessa riduzione prestazioni in contanti del 50%
ATTO TEMERARIO ASSOLUTO
INFORTUNIO NON PROFESSIONALE
RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
art. 37 cpv. 2 LAINF
art. 39 LAINF
art. 50 cpv. 1 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.2
mm
Lugano
17 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
dicembre 2012 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 23
giugno 2012, RI 1 - dirigente della ditta __________ e, perciò, assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, é rimasto vittima di un
incidente accaduto durante il __________, al quale partecipava quale
concorrente (cfr. doc. 29).
A causa
di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 10 agosto 2012
dell’Ospedale regionale di __________, la frattura del muro anteriore dei
processi laterali di L3 e L4 (doc. 22).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.2. Esperiti gli
accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 16 ottobre
2012, l’amministrazione ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti versate,
imputando l’infortunio del 23 giugno 2012 a un atto temerario dell’assicurato (doc. 28).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
31), in data 7 dicembre 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 37).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 4 gennaio 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare
quanto segue:
"
(…).
Innanzitutto si rileva che lo stesso Istituto
ammette che le condizioni poste dalla giurisprudenza non sono adempiute per
considerare, nella fattispecie, la corsa di rally come temeraria.
In effetti, per il caso del ricorrente, la strada
era asfaltata e regolare mentre nel caso della giurisprudenza citata la strada
non era asfaltata ed il fondo irregolare. La velocità raggiunta dal ricorrente
nel punto dell’incidente era di 80/90 km/h (cfr. testimonianza signor __________),
ben inferiore ai 100/120 km/h menzionati nella giurisprudenza citata.
Il semplice fatto che i piloti debbano ricorrere
ad un’assicurazione privata contro gli infortuni é una prassi che non
costituisce condizione per considerare il rally come atto temerario. Del resto,
ciò non risulta né nella legge, né dalla sua ordinanza, tanto meno dalla
giurisprudenza.
Nella fattispecie, il ricorrente é stato
sfortunato in quanto nel tratto da lui percorso delle macchine d’epoca avevano
precedentemente perso dell’olio sulla strada, provocando al momento del
passaggio del veicolo del ricorrente lo sbandamento della vettura ed il
conseguente infortunio a causa dell’incidente. Quanto precede non può certo
essere considerato temerario e non giustifica quindi una riduzione
dell’indennità per infortunio.”
(doc. I)
1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore
resistente era legittimato a operare una riduzione sulle prestazioni in
contanti spettanti a RI 1.
2.3. Secondo
l’art. 37 cpv. 2 LAINF, in deroga all’articolo 21 cpv. 1 LPGA, se l’assicurato
ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere
accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali
sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione
non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se
l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di
congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.
Costuisce
una negligenza grave la violazione delle regole elementari di prudenza che
qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato nella medesima situazione e
nelle medesime circostanze, al fine di evitare le conseguenze lesive
prevedibili secondo il corso ordinario delle cose (DTF 134 V 340 consid.
3.1).
2.4. L’art. 39 LAINF consente al
Consiglio federale di designare i pericoli
straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o
la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro
gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in
deroga all’articolo 21 cpv.
1–3 LPGA.
Fondato
su questa delega legislativa, l’art. 50 cpv. 1 OAINF prevede che nel caso di infortuni non professionali dovuti a
un atto temerario, le prestazioni in contanti sono ridotte della metà; esse
sono rifiutate nei casi particolarmente gravi.
Vi è atto
temerario se l’assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza
prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni
ragionevoli. Sono tuttavia assicurati gli atti di salvataggio di persone, anche
se si possono considerare temerari (art. 50 cpv. 2 OAINF).
2.5. Secondo la
giurisprudenza, l’atto temerario assoluto è quello che, a prescindere
dall’istruzione, dalla preparazione, dall’equipaggiamento e dalle attitudini
dell’assicurato, comporta dei rischi particolarmente importanti, anche qualora
esso venga praticato nelle condizioni meno sfavorevoli. Lo stesso discorso vale
per le attività rischiose la cui pratica non risponde ad alcun interesse degno
di protezione. Ciò è il caso, ad esempio, della partecipazione a una corsa
automobilistica (DTF 113 V 222, 112 V 44), a una competizione di motocross
(RAMI 1991 U 127 p. 221), a un combattimento di pugilato o di thai boxe (RAMI
2005 U 552 p. 306) oppure a una corsa motociclistica su circuito speciale (SVR
10/2012 UV 21 p. 77ss.; nella DTF 134 V 340, il TF ha lasciato irrisolta la
questione di sapere se il tuffo ad una profondità superiore ai 40 metri in un laghetto di montagna, costituisca un atto temerario assoluto, visto che erano comunque
dati i presupposti per ammettere un atto temerario relativo).
2.6. Altre
attività comportano dei rischi elevati, i quali possono tuttavia essere limitati
a un livello ammissibile, se l’assicurato adempie a determinate esigenze dal
profilo delle attitudini personali, del carattere e della preparazione. In
difetto, l’attività viene qualificata come temeraria e l’assicurazione contro
gli infortuni è legittimata a ridurre le proprie prestazioni in ossequio
all’art. 39 LAINF e 50 OAINF. In questo caso si parla di un atto temerario relativo,
nel senso che il rifiuto o la riduzione delle prestazioni dipende dalla
questione di sapere se l’assicurato era idoneo a esercitarlo e ha adottato le
precauzioni necessarie a limitare i rischi a un livello ammissibile. Possono
costituire degli atti temerari relativi il canyoning (DTF 125 V 312),
l’immersione, compresa l’immersione speleologica in una sorgente (DTF 96 V 101),
l’alpinismo e la scalata (DTF 97 V 72, 86) o ancora il volo delta (DTF 104 V
19). Secondo il grado di difficoltà e il livello di rischio in un caso
concreto, non è escluso di qualificare l’una o l’altra di queste attività come
atto temerario assoluto (SVR 2007 UV 4 p. 10).
2.7. Se le
condizioni per ridurre o sopprimere le prestazioni a titolo di azione temeraria
non sono adempiute, una riduzione può comunque essere applicata in virtù
dell’art. 37 cpv. 2 LAINF. Al contrario, se le condizioni di applicazione
dell’art. 37 cpv. 2 LAINF e quelle dell’art. 39 LAINF sono realizzate per il
medesimo atto, è l’art. 39 LAINF che si applica, a titolo di lex specialis
(DTF 134 V 340 consid. 3.2.4).
2.8. Con la
Considerandi
decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha
ridotto l’indennità giornaliera versata all’assicurato del 50%, in applicazione
degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF. A suo avviso, infatti, “…
non sussiste nessun motivo per ammettere che una prova di rally e quindi una
gara di velocità non costituisca un atto temerario assoluto anche se, a
differenza del caso sfociato nella sentenza sopra menzionata, la gara si é
svolta su una strada asfaltata.” (cfr. doc. 40, p. 6).
Da parte
sua, l’insorgente sostiene invece di non aver commesso un atto temerario, visto
che la competizione si svolgeva su strada asfaltata e che, in concreto, la sua
uscita di strada era stata provocata dalla presenza di una macchia d’olio sulla
carreggiata (cfr. doc. I).
2.9
Sentito da un funzionario
dell’CO 1 in data 11 ottobre 2012, l’assicurato ha dichiarato che il 23 giugno
2012, stava “… partecipando al __________. Si trattava di una gara organizzata
su quattro manche. La mattina avevo già effettuato la prima manche con
l’asfalto non asciutto completamente. Nella seconda manche invece aveva piovuto
e quindi la strada era bagnata. La mattina presto lo stesso circuito era stato
percorso da alcune macchine d’epoca e una di esse aveva perso dell’olio sulla
strada. La combinazione acqua piovana e olio ha causato, in una lunga curva
piegante a destra, una tratta estremamente sdrucciolevole. Sono quindi uscito
di strada e ho colpito frontalmente un guardrail presente sulla sinistra, privo
di protezioni.” (doc. 29).
Nel mese di dicembre 2012,
l’amministrazione ha interpellato il Presidente del Comitato d’organizzazione __________,
__________, il quale ha segnatamente affermato che i piloti eseguono 4 manche
cronometrate singolarmente e che vince colui che ha realizzato il miglior tempo.
Egli ha inoltre precisato che nel punto in cui é avvenuto l’incidente, le
vetture raggiungono una velocità massima attorno agli 80/90 km/h (cfr. doc. 38).
2.10
Nella
concreta evenienza, occorre osservare che il Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1.1.2007: Tribunale federale) ha già avuto modo, in più
occasioni, di pronunciarsi sulla questione di sapere se la partecipazione a una
gara automobilistica costituisce un atto temerario ai sensi di legge.
Nella DTF
106.
V 45 - riguardante un assicurato rimasto vittima di un infortunio
partecipando quale copilota a una gara di velocità su strada dal fondo
irregolare, larga metri 2.30 e non asfaltata -, l'Alta Corte ha ammesso
l’esistenza di un atto temerario, ritenendo che “… suscettibile di rischio
importante é il correre cercando di raggiungere la massima velocità su una
strada non sterrata, larga metri 2.30 affrontando una curva di 90 gradi, ove
esisteva una cunetta, dopo uno slittamento controllato. In queste condizioni
non può essere esclusa, quale possibilità di non rara frequenza, un’uscita di
strada con le conseguenze che essa comporta, quindi un grado di rischio non
ovviabile al quale __________ si é scientemente esposto.”.
In una
successiva sentenza, pubblicata in DTF 112 V 44, il TFA ha stabilito che una
corsa automobilistica in salita (“course de côte”), in quel caso
tenutasi a Roche-d’Or (JU), che ha quale scopo principale, se non esclusivo, di
percorrere, su un tracciato a curve e relativamente stretto, la distanza
prevista in un minimo di tempo, ciò che induce il pilota a prendere dei rischi
e quindi a esporsi a un pericolo, costituisce un atto che deve essere
qualificato di temerario (atto temerario assoluto). In simili casi,
contrariamente ad altre prove automobilistiche in cui le qualità di resistenza
o d’abilità del pilota, oppure di resistenza meccanica del veicolo, possono
essere rilevanti, e in cui la velocità non é in primo piano, una corsa in
salita presenta tutte le caratteristiche di un rischio fortemente aggravato, a
cui si espone l’assicurato senza poter addottare misure volte a ricondurre tale
pericolo entro limiti ragionevoli.
In due
sentenze successive, il TFA ha ribadito che la partecipazione a una corsa
automobilistica in salita costituisce un atto temerario assoluto, precisando
che ciò é il caso anche quando l’incidente accade durante un giro di ricognizione
(cfr. STFA del 1° maggio 1986 nella causa M. non pubblicato [course de côte
automobile Ayent-Anzère] e DTF 113 V 222 [course de côte automobile
Saint-Ursanne-Les Rangiers]).
Il TCA
constata che la corsa automobilistica alla quale ha preso parte RI 1,
denominata “__________”, aveva quale obiettivo di percorrere il
percorso, suddiviso in 4 manche cronometrate, nel minor tempo possibile.
La gara in questione si é svolta
sulle strade della __________, precisamente da __________ a __________.
Chiamata
a pronunciarsi, questa Corte ritiene che il caso sub judice non si
discosti sostanzialmente da quelli oggetto delle sentenze federali citate in
precedenza. In effetti, nell’uno come negli altri casi, l’infortunio si é
prodotto nell’ambito di una competizione automobilistica, in cui, per ottenere
il miglior tempo possibile, i partecipanti sono costantemente indotti a cercare
la velocità massima, ciò che li espone a dei rischi particolarmente importanti,
anche qualora la gara si svolga nelle condizioni meno sfavorevoli.
Il fatto
che, a differenza della fattispecie oggetto della DTF 106 V 45, il rally in
questione si svolgeva su strade asfaltate e dal fondo regolare, é irrilevante, come
é stato del resto giudicato irrilevante dal TFA nelle sentenze di cui alle DTF
112.
V 44 e 113 V 222.
Tutto ben
considerato, quindi, visti i precedenti giurisprudenziali citati in precedenza,
secondo il TCA, RI 1 ha provocato l’infortunio non professionale del mese di giugno
2012.
mediante un atto temerario assoluto. In tal caso, viene a priori
a cadere la presa in considerazione delle circostanze concrete (in particolare,
l’esistenza di una carreggiata resa sdrucciolevole dalla pioggia e dall’olio
motore), caratteristica della nozione di atto temerario relativo.
A titolo
abbondanziale - e sebbene ciò non possa vicolare il giudice (cfr. DTF 114 V 315
consid. 5c) -, é utile segnalare che la Commissione ad hoc dei sinistri
LAINF ha emanato una raccomandazione in materia di atti temerari (direttiva n.
5/83 del 10 ottobre 1983, completata in data 16 giugno 2010), secondo la quale
la partecitazione a delle prove di velocità nell’ambito di un rally, é
considerata un atto temerario assoluto.
In
conclusione, l’amministrazione era legittimata a ridurre le proprie prestazioni
in contanti in ragione del 50% (cfr. art. 50 cpv. 1 OAINF), di modo che la
decisione su opposizione impugnata merita conferma in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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