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Decisione

35.2013.2

Partecipante a un rally automobilistico su strada rimane vittima di un incidente. Ammesso che egli ha provocato infortunio mediante un atto temerario assoluto. Ammessa riduzione prestazioni in contanti del 50%

17 giugno 2013Italiano13 min

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

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Numero d'incarto:

35.2013.2

Data decisione, Autorità:

17.06.2013, TCA

Titolo:

Partecipante a un rally automobilistico su strada rimane vittima di un incidente. Ammesso che egli ha provocato infortunio mediante un atto temerario assoluto. Ammessa riduzione prestazioni in contanti del 50%

ATTO TEMERARIO ASSOLUTO

INFORTUNIO NON PROFESSIONALE

RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE

art. 37 cpv. 2 LAINF

art. 39 LAINF

art. 50 cpv. 1 OAINF

Raccomandata

Incarto n.

35.2013.2

mm

Lugano

17 giugno

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2013 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7

dicembre 2012 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. In data 23

giugno 2012, RI 1 - dirigente della ditta __________ e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 -, é rimasto vittima di un

incidente accaduto durante il __________, al quale partecipava quale

concorrente (cfr. doc. 29).

A causa

di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto 10 agosto 2012

dell’Ospedale regionale di __________, la frattura del muro anteriore dei

processi laterali di L3 e L4 (doc. 22).

L’Istituto

assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità.

1.2. Esperiti gli

accertamenti amministrativi del caso, con decisione formale del 16 ottobre

2012, l’amministrazione ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti versate,

imputando l’infortunio del 23 giugno 2012 a un atto temerario dell’assicurato (doc. 28).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.

31), in data 7 dicembre 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 37).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 4 gennaio 2013, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in particolare

quanto segue:

"

(…).

Innanzitutto si rileva che lo stesso Istituto

ammette che le condizioni poste dalla giurisprudenza non sono adempiute per

considerare, nella fattispecie, la corsa di rally come temeraria.

In effetti, per il caso del ricorrente, la strada

era asfaltata e regolare mentre nel caso della giurisprudenza citata la strada

non era asfaltata ed il fondo irregolare. La velocità raggiunta dal ricorrente

nel punto dell’incidente era di 80/90 km/h (cfr. testimonianza signor __________),

ben inferiore ai 100/120 km/h menzionati nella giurisprudenza citata.

Il semplice fatto che i piloti debbano ricorrere

ad un’assicurazione privata contro gli infortuni é una prassi che non

costituisce condizione per considerare il rally come atto temerario. Del resto,

ciò non risulta né nella legge, né dalla sua ordinanza, tanto meno dalla

giurisprudenza.

Nella fattispecie, il ricorrente é stato

sfortunato in quanto nel tratto da lui percorso delle macchine d’epoca avevano

precedentemente perso dell’olio sulla strada, provocando al momento del

passaggio del veicolo del ricorrente lo sbandamento della vettura ed il

conseguente infortunio a causa dell’incidente. Quanto precede non può certo

essere considerato temerario e non giustifica quindi una riduzione

dell’indennità per infortunio.”

(doc. I)

1.4. L’CO 1, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga integralmente respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore

resistente era legittimato a operare una riduzione sulle prestazioni in

contanti spettanti a RI 1.

2.3. Secondo

l’art. 37 cpv. 2 LAINF, in deroga all’articolo 21 cpv. 1 LPGA, se l’assicurato

ha causato l’infortunio per negligenza grave, le indennità giornaliere

accordate nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali

sono ridotte durante i primi due anni successivi all’infortunio. La riduzione

non può tuttavia superare la metà dell’importo delle prestazioni se

l’assicurato, all’epoca dell’infortunio, deve provvedere al sostentamento di

congiunti che, alla sua morte, avrebbero diritto a rendite per superstiti.

Costuisce

una negligenza grave la violazione delle regole elementari di prudenza che

qualsiasi persona ragionevole avrebbe osservato nella medesima situazione e

nelle medesime circostanze, al fine di evitare le conseguenze lesive

prevedibili secondo il corso ordinario delle cose (DTF 134 V 340 consid.

3.1).

2.4. L’art. 39 LAINF consente al

Consiglio federale di designare i pericoli

straordinari e gli atti temerari motivanti il rifiuto di tutte le prestazioni o

la riduzione delle prestazioni in contanti in materia di assicurazione contro

gli infortuni non professionali. Può ordinare il rifiuto e la riduzione in

deroga all’articolo 21 cpv.

1–3 LPGA.

Fondato

su questa delega legislativa, l’art. 50 cpv. 1 OAINF prevede che nel caso di infortuni non professionali dovuti a

un atto temerario, le prestazioni in contanti sono ridotte della metà; esse

sono rifiutate nei casi particolarmente gravi.

Vi è atto

temerario se l’assicurato si espone a un pericolo particolarmente grave senza

prendere o poter prendere le precauzioni per limitare il rischio a proporzioni

ragionevoli. Sono tuttavia assicurati gli atti di salvataggio di persone, anche

se si possono considerare temerari (art. 50 cpv. 2 OAINF).

2.5. Secondo la

giurisprudenza, l’atto temerario assoluto è quello che, a prescindere

dall’istruzione, dalla preparazione, dall’equipaggiamento e dalle attitudini

dell’assicurato, comporta dei rischi particolarmente importanti, anche qualora

esso venga praticato nelle condizioni meno sfavorevoli. Lo stesso discorso vale

per le attività rischiose la cui pratica non risponde ad alcun interesse degno

di protezione. Ciò è il caso, ad esempio, della partecipazione a una corsa

automobilistica (DTF 113 V 222, 112 V 44), a una competizione di motocross

(RAMI 1991 U 127 p. 221), a un combattimento di pugilato o di thai boxe (RAMI

2005 U 552 p. 306) oppure a una corsa motociclistica su circuito speciale (SVR

10/2012 UV 21 p. 77ss.; nella DTF 134 V 340, il TF ha lasciato irrisolta la

questione di sapere se il tuffo ad una profondità superiore ai 40 metri in un laghetto di montagna, costituisca un atto temerario assoluto, visto che erano comunque

dati i presupposti per ammettere un atto temerario relativo).

2.6. Altre

attività comportano dei rischi elevati, i quali possono tuttavia essere limitati

a un livello ammissibile, se l’assicurato adempie a determinate esigenze dal

profilo delle attitudini personali, del carattere e della preparazione. In

difetto, l’attività viene qualificata come temeraria e l’assicurazione contro

gli infortuni è legittimata a ridurre le proprie prestazioni in ossequio

all’art. 39 LAINF e 50 OAINF. In questo caso si parla di un atto temerario relativo,

nel senso che il rifiuto o la riduzione delle prestazioni dipende dalla

questione di sapere se l’assicurato era idoneo a esercitarlo e ha adottato le

precauzioni necessarie a limitare i rischi a un livello ammissibile. Possono

costituire degli atti temerari relativi il canyoning (DTF 125 V 312),

l’immersione, compresa l’immersione speleologica in una sorgente (DTF 96 V 101),

l’alpinismo e la scalata (DTF 97 V 72, 86) o ancora il volo delta (DTF 104 V

19). Secondo il grado di difficoltà e il livello di rischio in un caso

concreto, non è escluso di qualificare l’una o l’altra di queste attività come

atto temerario assoluto (SVR 2007 UV 4 p. 10).

2.7. Se le

condizioni per ridurre o sopprimere le prestazioni a titolo di azione temeraria

non sono adempiute, una riduzione può comunque essere applicata in virtù

dell’art. 37 cpv. 2 LAINF. Al contrario, se le condizioni di applicazione

dell’art. 37 cpv. 2 LAINF e quelle dell’art. 39 LAINF sono realizzate per il

medesimo atto, è l’art. 39 LAINF che si applica, a titolo di lex specialis

(DTF 134 V 340 consid. 3.2.4).

2.8. Con la

Considerandi

decisione su opposizione impugnata, l’Istituto assicuratore convenuto ha

ridotto l’indennità giornaliera versata all’assicurato del 50%, in applicazione

degli articoli 39 LAINF e 50 OAINF. A suo avviso, infatti, “…

non sussiste nessun motivo per ammettere che una prova di rally e quindi una

gara di velocità non costituisca un atto temerario assoluto anche se, a

differenza del caso sfociato nella sentenza sopra menzionata, la gara si é

svolta su una strada asfaltata.” (cfr. doc. 40, p. 6).

Da parte

sua, l’insorgente sostiene invece di non aver commesso un atto temerario, visto

che la competizione si svolgeva su strada asfaltata e che, in concreto, la sua

uscita di strada era stata provocata dalla presenza di una macchia d’olio sulla

carreggiata (cfr. doc. I).

2.9

Sentito da un funzionario

dell’CO 1 in data 11 ottobre 2012, l’assicurato ha dichiarato che il 23 giugno

2012, stava “… partecipando al __________. Si trattava di una gara organizzata

su quattro manche. La mattina avevo già effettuato la prima manche con

l’asfalto non asciutto completamente. Nella seconda manche invece aveva piovuto

e quindi la strada era bagnata. La mattina presto lo stesso circuito era stato

percorso da alcune macchine d’epoca e una di esse aveva perso dell’olio sulla

strada. La combinazione acqua piovana e olio ha causato, in una lunga curva

piegante a destra, una tratta estremamente sdrucciolevole. Sono quindi uscito

di strada e ho colpito frontalmente un guardrail presente sulla sinistra, privo

di protezioni.” (doc. 29).

Nel mese di dicembre 2012,

l’amministrazione ha interpellato il Presidente del Comitato d’organizzazione __________,

__________, il quale ha segnatamente affermato che i piloti eseguono 4 manche

cronometrate singolarmente e che vince colui che ha realizzato il miglior tempo.

Egli ha inoltre precisato che nel punto in cui é avvenuto l’incidente, le

vetture raggiungono una velocità massima attorno agli 80/90 km/h (cfr. doc. 38).

2.10

Nella

concreta evenienza, occorre osservare che il Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1.1.2007: Tribunale federale) ha già avuto modo, in più

occasioni, di pronunciarsi sulla questione di sapere se la partecipazione a una

gara automobilistica costituisce un atto temerario ai sensi di legge.

Nella DTF

106.

V 45 - riguardante un assicurato rimasto vittima di un infortunio

partecipando quale copilota a una gara di velocità su strada dal fondo

irregolare, larga metri 2.30 e non asfaltata -, l'Alta Corte ha ammesso

l’esistenza di un atto temerario, ritenendo che “… suscettibile di rischio

importante é il correre cercando di raggiungere la massima velocità su una

strada non sterrata, larga metri 2.30 affrontando una curva di 90 gradi, ove

esisteva una cunetta, dopo uno slittamento controllato. In queste condizioni

non può essere esclusa, quale possibilità di non rara frequenza, un’uscita di

strada con le conseguenze che essa comporta, quindi un grado di rischio non

ovviabile al quale __________ si é scientemente esposto.”.

In una

successiva sentenza, pubblicata in DTF 112 V 44, il TFA ha stabilito che una

corsa automobilistica in salita (“course de côte”), in quel caso

tenutasi a Roche-d’Or (JU), che ha quale scopo principale, se non esclusivo, di

percorrere, su un tracciato a curve e relativamente stretto, la distanza

prevista in un minimo di tempo, ciò che induce il pilota a prendere dei rischi

e quindi a esporsi a un pericolo, costituisce un atto che deve essere

qualificato di temerario (atto temerario assoluto). In simili casi,

contrariamente ad altre prove automobilistiche in cui le qualità di resistenza

o d’abilità del pilota, oppure di resistenza meccanica del veicolo, possono

essere rilevanti, e in cui la velocità non é in primo piano, una corsa in

salita presenta tutte le caratteristiche di un rischio fortemente aggravato, a

cui si espone l’assicurato senza poter addottare misure volte a ricondurre tale

pericolo entro limiti ragionevoli.

In due

sentenze successive, il TFA ha ribadito che la partecipazione a una corsa

automobilistica in salita costituisce un atto temerario assoluto, precisando

che ciò é il caso anche quando l’incidente accade durante un giro di ricognizione

(cfr. STFA del 1° maggio 1986 nella causa M. non pubblicato [course de côte

automobile Ayent-Anzère] e DTF 113 V 222 [course de côte automobile

Saint-Ursanne-Les Rangiers]).

Il TCA

constata che la corsa automobilistica alla quale ha preso parte RI 1,

denominata “__________”, aveva quale obiettivo di percorrere il

percorso, suddiviso in 4 manche cronometrate, nel minor tempo possibile.

La gara in questione si é svolta

sulle strade della __________, precisamente da __________ a __________.

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte ritiene che il caso sub judice non si

discosti sostanzialmente da quelli oggetto delle sentenze federali citate in

precedenza. In effetti, nell’uno come negli altri casi, l’infortunio si é

prodotto nell’ambito di una competizione automobilistica, in cui, per ottenere

il miglior tempo possibile, i partecipanti sono costantemente indotti a cercare

la velocità massima, ciò che li espone a dei rischi particolarmente importanti,

anche qualora la gara si svolga nelle condizioni meno sfavorevoli.

Il fatto

che, a differenza della fattispecie oggetto della DTF 106 V 45, il rally in

questione si svolgeva su strade asfaltate e dal fondo regolare, é irrilevante, come

é stato del resto giudicato irrilevante dal TFA nelle sentenze di cui alle DTF

112.

V 44 e 113 V 222.

Tutto ben

considerato, quindi, visti i precedenti giurisprudenziali citati in precedenza,

secondo il TCA, RI 1 ha provocato l’infortunio non professionale del mese di giugno

2012.

mediante un atto temerario assoluto. In tal caso, viene a priori

a cadere la presa in considerazione delle circostanze concrete (in particolare,

l’esistenza di una carreggiata resa sdrucciolevole dalla pioggia e dall’olio

motore), caratteristica della nozione di atto temerario relativo.

A titolo

abbondanziale - e sebbene ciò non possa vicolare il giudice (cfr. DTF 114 V 315

consid. 5c) -, é utile segnalare che la Commissione ad hoc dei sinistri

LAINF ha emanato una raccomandazione in materia di atti temerari (direttiva n.

5/83 del 10 ottobre 1983, completata in data 16 giugno 2010), secondo la quale

la partecitazione a delle prove di velocità nell’ambito di un rally, é

considerata un atto temerario assoluto.

In

conclusione, l’amministrazione era legittimata a ridurre le proprie prestazioni

in contanti in ragione del 50% (cfr. art. 50 cpv. 1 OAINF), di modo che la

decisione su opposizione impugnata merita conferma in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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