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Decisione

35.2013.21

A giusta ragione l'amministrazione ha considerato stabilizzata la situazione dal lato medico e ritenuto l'assicurato abile al 100% dal 1.maggio 2012 sospendendo le prestazioni. Confermata rendita del

21 agosto 2013Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. IX

e gli allegati C1 e C2 sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc. X).

1.7. L’avv. RA 2,

per conto dell’CO 1, si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XI).

I doc. X

e XI sono stati inviati al RA 1 per conoscenza (doc. XII).

1.8. Il TCA – in

data 20 giugno 2013 – ha inviato la relazione medica del Dr. __________ (doc.

B), il certificato del Dr. __________ (doc. C1) e l’elettromiografia (doc. C2)

al Dr.__________ per una sua presa di posizione (doc. XIII).

1.9. Il Dr. __________

ha espresso il proprio parere il 25 giugno 2013 (doc. XIV+bis).

I doc.

XIII, B, C1-2 e XIV+bis sono stati inviati al RA 1 e all’avv. RA 2 per

osservazioni (doc. XV).

1.10. L’avv. RA 2

si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XVI), mentre il RA 1,

oltre a riconfermarsi nei propri allegati, il 4 luglio 2013 ha allegato un nuovo referto neurologico dell’Ospedale __________ (doc. XVII+D).

Lo

scritto del RA 1 con il relativo referto sono stati inviati all’avv. RA 2,

sentito il medico __________, per osservazioni scritte (doc. XVIII).

1.11. L’avv. RA 2

ha risposto il 25 luglio 2013 producendo la presa di posizione del Dr. __________

(doc. XXI+bis).

I doc.

XVIII, XXI+bis sono stati inviati al RA 1 per osservazioni (doc. XXII).

1.12. Il RA 1 – in

data 6 agosto 2013 – ha comunicato di mantenere il ricorso (doc. XXIII).

I doc.

XXII e XXIII sono stati inviati all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XXIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite é il diritto alla rendita di invalidità e l’entità dell’IMI

spettante all’assicurato.

2.3. Diritto

alla rendita d’invalidità

2.3.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la

sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.3.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:

reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare

la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in

capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Nella

concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’esigibilità lavorativa

è stata valutata dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a

margine della visita medica di chiusura del 9 febbraio 2012.

In

quell’occasione, il medico __________ appena citato, dopo aver posto la

diagnosi di “stato da trauma distorsivo della tibiotarsica sinistra con

lesione del fibulotalare anteriore e parte del legamento deltoide avvenuto il

05.02.2008

Stato da stabilizzazione della caviglia sinistra, osteotomia

valgizzante del calcagno sinistro resezione di osteofiti alla tibiotarsica

sinistra il 11.05.2009. Stato da artroscopia alla tibiotarsica sinistra,

débridement di lesioni cartilaginea alla troclea, osteotomia del calcagno e

neurotomia del nervo surale sinistro il 06.10.2010” (doc. 188), si é

espresso nei seguenti termini:

"

(…)

Esigibilità del lavoro:

l’assicurato non ha limiti nel sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e

portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10

ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg.

L’assicurato non ha limiti nel sollevare pesi

fino ai 5 kg oltre l’altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi

superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.

L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di

attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media

entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, non vi sono

limitazioni nella rotazione manuale.

L’assicurato non ha limiti nell’effettuare lavori

al di sopra della testa, non ha limiti nell’effettuare la rotazione del tronco

e non ha limiti nell’assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, egli

può talvolta assumere la posione in piedi e inclinata in avanti, molto spesso

la posizione inginocchiata e può di rado effettuare la flessione delle

ginocchia.

L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la

posizione seduta e di lunga durata e può spesso assumere la posizione in piedi

e di lunga durata.

L’assicurato non ha limitazioni nel camminare

fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, può di rado camminare per lunghi tragitti, non può più camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le

scale e talvolta salire le scale a pioli.

L’assicurato è portatore di un danno permanente e

questo verrà valutato a mezzo apprezzamento medico separato” (doc. 188).

Per

quanto concerne la patologia cutanea (dermatite) la Dr.ssa Irene Kunz-Vondracek

nella valutazione del 20 giugno 2010 – non contestata – ha ritenuto esigibile

un’attività pulita, asciutta, senza esposizione a polveri e senza sovraccarico

meccanico alla cute (doc. 71).

L’amministrazione,

sulla base di questi accertamenti ha ritenuto stabilizzata la situazione medica

e considerato l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile dal

1° maggio 2012, sospendendo così le prestazioni di breve durata (doc. 189)

Con la

decisione formale del 3 settembre 2012 l’assicuratore LAINF – dopo gli

accertamenti economici – ha quindi riconosciuto all’assicurato una rendita

d’invalidità del 23% a decorrere dal 1° maggio 2012.

Da parte

sua l’insorgente ha prodotto la relazione medica del 14 dicembre 2012 del Dr. __________,

spec. in medicina legale e delle assicurazioni e in medicina del lavoro, il

quale ha ritenuto “ormai stabilizzato” il quadro clinico, caratterizzato

da una anchilosi in posizione sfavorevole della tibiotarsica e della

sottoastragalica sinistra con deficit neurologico periferico sensitivo-motorio

causato dalla lesione del nervo surale che determina sia una persistente e

intensa fenomenologia algica, sia deficit motori estesi all’avampiede sinistro

con perdita di motilità delle dita e deficit sensitivo sul lato esterno.

Inoltre, la vite di osteosintesi al calcagno sinistro in esiti di duplice

osteotomia condiziona ulteriormente la fenomenologia algica irradiata in alto

al tendine di Achille fino al polpaccio (doc. 223).

Il Dr.

Legrenzi ha ritenuto il quadro clinico assimilabile ad una grave artrosi di

tutta la caviglia che rende impossibile in maniera totale la precedente

attività lavorativa di muratore nell’edilizia e limita di oltre ¼ l’attività in

occupazioni alternative di tipo medio-leggero (doc. 223).

Sulla

relazione medica del Dr. __________ ha preso posizione il medico fiduciario

dell’INSAI che si è riconfermato nella propria valutazione escludendo, sulla

base dell’esame radiologico e clinico, la presenza di un’anchilosi della

tibiotarsica. Non vi è inoltre – sempre a mente del perito – una particolare

instabilità, presentando la sottoastragalica una mobilità ancora più che

accettabile (cfr. visita medica __________ del 29

gennaio 2013, doc. 227).

Nella successiva

relazione medica del 7 marzo 2013 (doc. B) il Dr. __________ si è distanziato

su due punti dalla valutazione del Dr. __________. Egli ha confermato la

presenza di un’anchilosi della sottoastragalica con impossibilità di

supinazione e lamentato la mancata presa in considerazione – da parte dell’CO 1

– della menomazione che coinvolge l’avampiede sinistro, secondaria alla

neurotomia del nervo surale praticata nel corso dell’intervento del 2010 (doc.

B).

Il Dr. __________

ha quindi ribadito le proprie considerazioni relative alla limitazione per

oltre ¼ per attività adeguate (doc. B).

Il

ricorrente ha prodotto anche il referto dell’11 aprile 2013 del Dr. __________,

medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, il quale riferendosi

al referto elettromiografico dell’8 aprile 2013 ha evidenziato un “area artrosica della tibio-tarsica soprattutto a livello mediale tra

astragalo e malleolo interno” e una “sub achilosi della tibio-tarsica

con vivo dolore alla palpazione in sede perimalleolare interna. Dolore anche

alla palpazione permallolare esterna. Buona l’articolarità della

sottoastragalica. Parestesie apicali” (doc. C1).

Invitato

dal TCA a prendere posizione sulla relazione medica del Dr. __________ del 7

marzo 2013, sul certificato medico del Dr. __________ dell’aprile 2013, nonché

sul referto neurologico del 19 giugno 2013 dell’Ospedale __________ (cfr. doc.

D), il Dr. __________ si è riconfermato nelle proprie precedenti valutazioni

(doc. XIV+bis, doc. XXI bis).

2.5

Attentamente

vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha motivo di dubitare

della correttezza dell’apprezzamento espresso dallo specialista interpellato

dall’CO 1, per il quale l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività

leggera adeguata.

Le

certificazioni che l’insorgente ha prodotto in corso di causa, non appaiono

atte a sminuire il valore probatorio attribuito ai referti del Dr. __________.

Il medico dell’CO 1 ha ritenuto

sbagliate e inesatte le conclusioni cui è giunto il Dr. __________. Per quanto

riguarda l’anchilosi della sottoastragali­ca, secondo il Dr. __________ essa non

è coinvolta, “infatti l'osteotomia del calcagno è un'osteotomia

extra-articolare e non coinvolge l'articolazione tra calcagno e astragalo”.

Inoltre, se è vero che l'assicurato presenta una certa pronazione questa è

dovuta ad un varismo del retro piede congenito

e non ad un infortunio (doc. XIV+bis).

Il

Dr. __________ ha spiegato che dopo la storta e la lesione dei

legamenti, per proteggere la plastica dei legamenti e per evitare che il

paziente subisse ulteriori traumi distorsivi si è deciso anche di correg­gere

il varismo congenito del retro piede e per questo si è fatta l’osteotomia del calca­gno. Da questo però – sempre secondo il medico

dell’CO 1 – non si deve concludere che il varismo residuo del retro piede e

quindi la pronazione di tutto il piede debba essere considerata un postumo

infortunistico (doc. XIV+bis).

Il perito

ha poi criticato le conclusioni del Dr. __________, laddove il medico

enfatizza il disturbo di sensibilità al bordo laterale del piede. Il Dr. __________

riconduce questo disturbo alla neurotomia del nervo surale che innerva proprio

quella parte del piede. Si tratta comunque di un nervo

prettamente sensibile senza nessuna funzione motoria. La mancanza di sensibilità provata dal paziente non ha nessuna

ripercussione funzionale (doc.XIV+bis).

Il Dr. __________

ha quindi preso posizione anche in relazione al referto dell’11 aprile 2013 del

Dr. __________ rilevando che le conclusioni del medico interpellato da RI 1 non

apportano nessun nuovo elemento. La sofferenza del nervo surale evidenziata dal

Dr. __________ è infatti già ben nota. Il fatto che il nervo surale sinistro non

conduca più o abbia una conduzione ridotta è infatti dovuto alla neurotomia del

nervo surale che è stata effettua­ta e che non ha nessuna influenza funzionale.

L’eventuale

lieve disturbo di conduzione del nervo tibiale non è da ricondurre al trauma,

ma semplicemente alla distorsione della tibiotarsica con lesione dei legamenti

laterali. Secondo il perito questo tipo di trauma non porta mai ad una lesione

del ner­vo tibiale (doc.XIV+bis).

Inoltre,

il medico dell’CO 1 rileva che la constatazione di una

mobilità normale della sottoastragalica (cfr. doc. C1) conferma le sue conclusioni

e contraddice quanto scritto dal Dr. __________ che indica invece un'anchilosi

anche della sottoastragalica

(doc. XIV+bis).

Non permette una diversa valutazione della fattispecie

neppure il referto del 19 giugno 2013 dell’Ospedale __________.

Il

Dr. __________ rilevando che la diminuzione della mobilità non è stata neppure quantificata

dai sanitari del __________ ha confermato la correttezza delle proprie misurazioni

dell’escursione articolare (doc. XXIbis).

A

corroborare la conclusione cui è giunta l’amministrazione vi è inoltre il

referto del 17 febbraio 2012 del Dr. __________ e del Dr. __________ del

Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale regionale di __________ che

riferivano di una difficoltà nell’ obiettivare i dolori riferiti dal paziente

ed escludendo che l’artrosi all’articolazione tibio-tarsica fosse la causa di

tali dolori (doc. 186).

Del

medesimo tenore anche il referto dell’8 giugno 2011 del Dr. __________

dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. 157).

Alla luce

dei dettagliati apprezzamenti del Dr. __________, in particolare delle

convincenti spiegazioni fornite il 25 giugno 2013 (doc. XIVbis) e il 23 luglio

2013.

(doc. XXIbis), questa Corte non può che confermare le conclusioni dell’CO

1.

in merito alle attività ancora esigibili dall’assicurato.

2.6

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

2.6.1

Per quanto

concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1 l'insorgente

avrebbe guadagnato nel 2012, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni

assicurati, un importo annuo di fr. 69'303.50 ( cfr. doc. 204).

Questo

dato, non contestato e desunto da informazioni fornite direttamente dal datore

di lavoro (cfr. doc. 183), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.6.2

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni

ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.6.3

Dalle tavole processuali

risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'267.56 il reddito da

invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'667.72), e

operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale

(doc. 204, p. 2).

L’assicurato non ha contestato

i dati statistici applicati dall’amministrazione (doc. I).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili

oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2012 fr.

62'420.01 (+1,0% nel 2011; +0,8% nel 2012).

L’assicurato,

quale operaio nel ramo costruzioni, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 69'303.50

/ anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.).

Tale reddito si situa sopra la media dei salari per

un'attività equivalente (cioè fr. 66'428.10, cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “Costruzioni”,

livello di qualifica 4, fr. 5'310.-- X 12 mesi = 63’720.-- riportato su 41.7.).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

2.6.4

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%

sul reddito statistico da invalido, “…per considerare le problematiche

personali e professionali dell’interessato” (doc. 212).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a

fr. 53'057.00 (85% di fr. 62'420.01).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 53'057.00 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 69'303.50 risulta essere del 23,4%,

arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato

aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per

difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole

applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si

estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state

emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1

una rendita d’invalidità proprio del 23%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.7

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità

2.7.1

Secondo l'art.

24.

cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.7.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.7.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.7.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid.

1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.7.5

Nel

caso di specie l’assicuratore LAINF, tenuto conto del parere del Dr. __________ ha riconosciuto all’assicurato un’IMI

del 20%, in considerazione del fatto che la Tabella 5.2. dell’INSAI “Atteinte

à l’intégrité résultant d’arthrose” fissa l’artrosi media tra 5-15% e

l’artrosi grave tra 15-30% e Attilio Cadennazzi presenta un’artrosi di entità

da media a grave (doc. 187).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi

dall’apprezzamento del 9 febbraio 2012 del medico dell’CO 1, il quale ha

rilevato che:

"

Come esiti importanti e durevoli siamo in

presenza di un disturbo alla caviglia sinistra dopo vari interventi in stato da

distorsione della tibiotarsica. Vi sono dolori residui e difficoltà nel

camminare, l’assicurato deve assumere regolarmente medicamenti contro i dolori,

il tutto paragonabile a quanto si potrebbe avere in caso di artrosi della

tibiotarsica di entità da media a grave” (doc. 187)."

Nelle prese di posizione

del 29 gennaio 2013 (doc. 227) e del 25 giugno 2013 (doc. XIV+bis) il Dr. __________

ha ribadito che – contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – “non si

può sostenere che l'assicurato sia portatore di un'artrosi della tibiotarsica

di grave entità per cui non ritengo

giustificata l'assegnazione di una IMI del 30% infatti un'artrosi di grave entità

significherebbe una anchilosi praticamente totale dell'articolazione, una

scomparsa radiologica dello spazio articolare ed un'assunzione molto più

massiccia di medicamenti antalgici, non essendo il caso in questo assicurato

questa patologia così grave non può essere

ritenuta ma si può al massimo ritenere che i disturbi presentati dallo stesso

siano paragonabili ad un'artrosi di entità media” (doc. 227).

Di

conseguenza l'assegnazione di un'IMI del 20% - sempre secondo il medico

dell’INSAI – è già da considerarsi molto generosa, in quanto non vi sono

lesioni radiologiche grossolane. L’assicurato inoltre ha dichiarato di poter

camminare per alcuni chilometri e assume sol­tanto una pastiglia di Aulin alla

sera (doc. XIV+bis).

Considerazioni

che il Dr. __________ ha ribadito nella scritto del 23 luglio 2013 (doc. XXI

bis).

Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica il

TCA sottolinea in primo luogo che l'indennità per menomazione

dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che

per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la

menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in

maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non

dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un

apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a

prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121

consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,

STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02

del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai

disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione

sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio

giudizio sulla valutazione del medico di fiducia dell’CO 1, Dr. Dotti, specialista

proprio nella materia che qui interessa, il quale ha motivatamente spiegato le

ragioni per le quali, nel caso concreto, i

disturbi presentati dall’assicurato paragonabili ad un'artrosi di entità

media danno diritto ad un’IMI del 20%.

Nella

misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 20%, la decisione

su opposizione del 7 febbraio 2013 merita quindi di essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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