35.2013.21
A giusta ragione l'amministrazione ha considerato stabilizzata la situazione dal lato medico e ritenuto l'assicurato abile al 100% dal 1.maggio 2012 sospendendo le prestazioni. Confermata rendita del
21 agosto 2013Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2013.21
Data decisione, Autorità:
21.08.2013, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'amministrazione ha considerato stabilizzata la situazione dal lato medico e ritenuto l'assicurato abile al 100% dal 1.maggio 2012 sospendendo le prestazioni. Confermata rendita del 23% e IMI 20%
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 25 cpv. 1 LAINF
art. 25 cpv. 2 LAINF
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 28 cpv. 4 OAINF
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
art. 36 cpv. 3 OAINF
art. 36 cpv. 4 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.21
LG//DC/sc
Lugano
21 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7
febbraio 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
febbraio 2008, RI 1 – dipendente della __________, __________, in qualità di gruista
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni pressoCO 1 – scendendo da
un cassero ha appoggiato male il piede a terra riportando un trauma distorsivo alla
caviglia sinistra (doc. 1).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha regolarmente
corrisposto le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, in particolare a seguito della
visita medica di chiusura del 9 febbraio 2012 (doc. 188), l’amministrazione –
con comunicazione del 21 febbraio 2012 – ha considerato stabilizzata la
situazione dal lato medico e ritenuto l’assicurato abile in misura massima
possibile dal 1° maggio 2012 sospendendo le proprie prestazioni (doc. 189).
Con la decisione
formale del 3 settembre 2012 l’assicuratore LAINF ha quindi riconosciuto
all’assicurato una rendita d’invalidità del 23% a decorrere dal 1° maggio 2012,
nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. 212).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1, per conto dell’assicurato, in data 27
settembre 2012 / 8 gennaio 2013 (doc. 215, 223), l’amministrazione ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 228).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 5 marzo 2013, Attilio Cadenazzi, sempre rappresentato
dal RA 1, ha postulato l’annullamento del provvedimento adottato e
l’attribuzione di una rendita d’invalidità del 42% a decorrere dal mese di
maggio 2012 e un’indennità per menomazione dell’integrità del 30% (doc. I).
Secondo
il ricorrente il danno alla salute è notevolmente maggiore a quanto
riconosciuto dall’CO 1, “in quanto portatore di una notevole limitazione
funzionale a carico dell’arto inferiore sinistro, non soltanto a livello
dell’articolazione tibio-tarsica, ma della caviglia intera, indennizzabile con
un’indennità per menomazione dell’integrità fisica del 30%” (doc. I).
Il
ricorrente sostiene inoltre che anche in attività confacenti vi è una
diminuzione della capacità lavorativa almeno del 25% che conduce, dopo il
raffronto dei redditi, ad una perdita del 42% (doc. I).
1.4. Con scritto
del 12 marzo 2013 il RA 1 ha prodotto la relazione medico-legale del Dr. __________
(doc. III), trasmessa dal TCA all’CO 1, ai fini della risposta di causa (doc.
IV).
1.5. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
1.6. Il 2 maggio
2013 il RA 1 ha trasmesso al TCA lo scritto dell’11 aprile 2013 del Dr. __________,
nonché il referto elettromiografico del Centro ortopedico e fisioterapico di __________
(doc. IX+ C1, C2).
Fatti
I doc. IX
e gli allegati C1 e C2 sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc. X).
1.7. L’avv. RA 2,
per conto dell’CO 1, si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XI).
I doc. X
e XI sono stati inviati al RA 1 per conoscenza (doc. XII).
1.8. Il TCA – in
data 20 giugno 2013 – ha inviato la relazione medica del Dr. __________ (doc.
B), il certificato del Dr. __________ (doc. C1) e l’elettromiografia (doc. C2)
al Dr.__________ per una sua presa di posizione (doc. XIII).
1.9. Il Dr. __________
ha espresso il proprio parere il 25 giugno 2013 (doc. XIV+bis).
I doc.
XIII, B, C1-2 e XIV+bis sono stati inviati al RA 1 e all’avv. RA 2 per
osservazioni (doc. XV).
1.10. L’avv. RA 2
si è riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. XVI), mentre il RA 1,
oltre a riconfermarsi nei propri allegati, il 4 luglio 2013 ha allegato un nuovo referto neurologico dell’Ospedale __________ (doc. XVII+D).
Lo
scritto del RA 1 con il relativo referto sono stati inviati all’avv. RA 2,
sentito il medico __________, per osservazioni scritte (doc. XVIII).
1.11. L’avv. RA 2
ha risposto il 25 luglio 2013 producendo la presa di posizione del Dr. __________
(doc. XXI+bis).
I doc.
XVIII, XXI+bis sono stati inviati al RA 1 per osservazioni (doc. XXII).
1.12. Il RA 1 – in
data 6 agosto 2013 – ha comunicato di mantenere il ricorso (doc. XXIII).
I doc.
XXII e XXIII sono stati inviati all’avv. RA 2 per conoscenza (doc. XXIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é il diritto alla rendita di invalidità e l’entità dell’IMI
spettante all’assicurato.
2.3. Diritto
alla rendita d’invalidità
2.3.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la
sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine:
reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare
la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in
capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4
Nella
concreta evenienza, dalle carte processuali emerge che l’esigibilità lavorativa
è stata valutata dal Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, a
margine della visita medica di chiusura del 9 febbraio 2012.
In
quell’occasione, il medico __________ appena citato, dopo aver posto la
diagnosi di “stato da trauma distorsivo della tibiotarsica sinistra con
lesione del fibulotalare anteriore e parte del legamento deltoide avvenuto il
05.02.2008
Stato da stabilizzazione della caviglia sinistra, osteotomia
valgizzante del calcagno sinistro resezione di osteofiti alla tibiotarsica
sinistra il 11.05.2009. Stato da artroscopia alla tibiotarsica sinistra,
débridement di lesioni cartilaginea alla troclea, osteotomia del calcagno e
neurotomia del nervo surale sinistro il 06.10.2010” (doc. 188), si é
espresso nei seguenti termini:
"
(…)
Esigibilità del lavoro:
l’assicurato non ha limiti nel sollevare e
portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, può spesso sollevare e
portare pesi dai 5 ai 10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi dai 10
ai 25 kg e mai più pesi superiori ai 25 kg.
L’assicurato non ha limiti nel sollevare pesi
fino ai 5 kg oltre l’altezza del petto e può molto spesso sollevare pesi
superiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto.
L’assicurato non ha limitazioni nel maneggio di
attrezzi leggeri e di precisione, può spesso maneggiare attrezzi di media
entità e non può più maneggiare attrezzi pesanti o molto pesanti, non vi sono
limitazioni nella rotazione manuale.
L’assicurato non ha limiti nell’effettuare lavori
al di sopra della testa, non ha limiti nell’effettuare la rotazione del tronco
e non ha limiti nell’assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, egli
può talvolta assumere la posione in piedi e inclinata in avanti, molto spesso
la posizione inginocchiata e può di rado effettuare la flessione delle
ginocchia.
L’assicurato non ha limitazioni nell’assumere la
posizione seduta e di lunga durata e può spesso assumere la posizione in piedi
e di lunga durata.
L’assicurato non ha limitazioni nel camminare
fino a 50 m, può spesso camminare oltre i 50 m, può di rado camminare per lunghi tragitti, non può più camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le
scale e talvolta salire le scale a pioli.
L’assicurato è portatore di un danno permanente e
questo verrà valutato a mezzo apprezzamento medico separato” (doc. 188).
Per
quanto concerne la patologia cutanea (dermatite) la Dr.ssa Irene Kunz-Vondracek
nella valutazione del 20 giugno 2010 – non contestata – ha ritenuto esigibile
un’attività pulita, asciutta, senza esposizione a polveri e senza sovraccarico
meccanico alla cute (doc. 71).
L’amministrazione,
sulla base di questi accertamenti ha ritenuto stabilizzata la situazione medica
e considerato l’assicurato abile al lavoro nella misura massima possibile dal
1° maggio 2012, sospendendo così le prestazioni di breve durata (doc. 189)
Con la
decisione formale del 3 settembre 2012 l’assicuratore LAINF – dopo gli
accertamenti economici – ha quindi riconosciuto all’assicurato una rendita
d’invalidità del 23% a decorrere dal 1° maggio 2012.
Da parte
sua l’insorgente ha prodotto la relazione medica del 14 dicembre 2012 del Dr. __________,
spec. in medicina legale e delle assicurazioni e in medicina del lavoro, il
quale ha ritenuto “ormai stabilizzato” il quadro clinico, caratterizzato
da una anchilosi in posizione sfavorevole della tibiotarsica e della
sottoastragalica sinistra con deficit neurologico periferico sensitivo-motorio
causato dalla lesione del nervo surale che determina sia una persistente e
intensa fenomenologia algica, sia deficit motori estesi all’avampiede sinistro
con perdita di motilità delle dita e deficit sensitivo sul lato esterno.
Inoltre, la vite di osteosintesi al calcagno sinistro in esiti di duplice
osteotomia condiziona ulteriormente la fenomenologia algica irradiata in alto
al tendine di Achille fino al polpaccio (doc. 223).
Il Dr.
Legrenzi ha ritenuto il quadro clinico assimilabile ad una grave artrosi di
tutta la caviglia che rende impossibile in maniera totale la precedente
attività lavorativa di muratore nell’edilizia e limita di oltre ¼ l’attività in
occupazioni alternative di tipo medio-leggero (doc. 223).
Sulla
relazione medica del Dr. __________ ha preso posizione il medico fiduciario
dell’INSAI che si è riconfermato nella propria valutazione escludendo, sulla
base dell’esame radiologico e clinico, la presenza di un’anchilosi della
tibiotarsica. Non vi è inoltre – sempre a mente del perito – una particolare
instabilità, presentando la sottoastragalica una mobilità ancora più che
accettabile (cfr. visita medica __________ del 29
gennaio 2013, doc. 227).
Nella successiva
relazione medica del 7 marzo 2013 (doc. B) il Dr. __________ si è distanziato
su due punti dalla valutazione del Dr. __________. Egli ha confermato la
presenza di un’anchilosi della sottoastragalica con impossibilità di
supinazione e lamentato la mancata presa in considerazione – da parte dell’CO 1
– della menomazione che coinvolge l’avampiede sinistro, secondaria alla
neurotomia del nervo surale praticata nel corso dell’intervento del 2010 (doc.
B).
Il Dr. __________
ha quindi ribadito le proprie considerazioni relative alla limitazione per
oltre ¼ per attività adeguate (doc. B).
Il
ricorrente ha prodotto anche il referto dell’11 aprile 2013 del Dr. __________,
medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia, il quale riferendosi
al referto elettromiografico dell’8 aprile 2013 ha evidenziato un “area artrosica della tibio-tarsica soprattutto a livello mediale tra
astragalo e malleolo interno” e una “sub achilosi della tibio-tarsica
con vivo dolore alla palpazione in sede perimalleolare interna. Dolore anche
alla palpazione permallolare esterna. Buona l’articolarità della
sottoastragalica. Parestesie apicali” (doc. C1).
Invitato
dal TCA a prendere posizione sulla relazione medica del Dr. __________ del 7
marzo 2013, sul certificato medico del Dr. __________ dell’aprile 2013, nonché
sul referto neurologico del 19 giugno 2013 dell’Ospedale __________ (cfr. doc.
D), il Dr. __________ si è riconfermato nelle proprie precedenti valutazioni
(doc. XIV+bis, doc. XXI bis).
2.5
Attentamente
vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non ha motivo di dubitare
della correttezza dell’apprezzamento espresso dallo specialista interpellato
dall’CO 1, per il quale l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività
leggera adeguata.
Le
certificazioni che l’insorgente ha prodotto in corso di causa, non appaiono
atte a sminuire il valore probatorio attribuito ai referti del Dr. __________.
Il medico dell’CO 1 ha ritenuto
sbagliate e inesatte le conclusioni cui è giunto il Dr. __________. Per quanto
riguarda l’anchilosi della sottoastragalica, secondo il Dr. __________ essa non
è coinvolta, “infatti l'osteotomia del calcagno è un'osteotomia
extra-articolare e non coinvolge l'articolazione tra calcagno e astragalo”.
Inoltre, se è vero che l'assicurato presenta una certa pronazione questa è
dovuta ad un varismo del retro piede congenito
e non ad un infortunio (doc. XIV+bis).
Il
Dr. __________ ha spiegato che dopo la storta e la lesione dei
legamenti, per proteggere la plastica dei legamenti e per evitare che il
paziente subisse ulteriori traumi distorsivi si è deciso anche di correggere
il varismo congenito del retro piede e per questo si è fatta l’osteotomia del calcagno. Da questo però – sempre secondo il medico
dell’CO 1 – non si deve concludere che il varismo residuo del retro piede e
quindi la pronazione di tutto il piede debba essere considerata un postumo
infortunistico (doc. XIV+bis).
Il perito
ha poi criticato le conclusioni del Dr. __________, laddove il medico
enfatizza il disturbo di sensibilità al bordo laterale del piede. Il Dr. __________
riconduce questo disturbo alla neurotomia del nervo surale che innerva proprio
quella parte del piede. Si tratta comunque di un nervo
prettamente sensibile senza nessuna funzione motoria. La mancanza di sensibilità provata dal paziente non ha nessuna
ripercussione funzionale (doc.XIV+bis).
Il Dr. __________
ha quindi preso posizione anche in relazione al referto dell’11 aprile 2013 del
Dr. __________ rilevando che le conclusioni del medico interpellato da RI 1 non
apportano nessun nuovo elemento. La sofferenza del nervo surale evidenziata dal
Dr. __________ è infatti già ben nota. Il fatto che il nervo surale sinistro non
conduca più o abbia una conduzione ridotta è infatti dovuto alla neurotomia del
nervo surale che è stata effettuata e che non ha nessuna influenza funzionale.
L’eventuale
lieve disturbo di conduzione del nervo tibiale non è da ricondurre al trauma,
ma semplicemente alla distorsione della tibiotarsica con lesione dei legamenti
laterali. Secondo il perito questo tipo di trauma non porta mai ad una lesione
del nervo tibiale (doc.XIV+bis).
Inoltre,
il medico dell’CO 1 rileva che la constatazione di una
mobilità normale della sottoastragalica (cfr. doc. C1) conferma le sue conclusioni
e contraddice quanto scritto dal Dr. __________ che indica invece un'anchilosi
anche della sottoastragalica
(doc. XIV+bis).
Non permette una diversa valutazione della fattispecie
neppure il referto del 19 giugno 2013 dell’Ospedale __________.
Il
Dr. __________ rilevando che la diminuzione della mobilità non è stata neppure quantificata
dai sanitari del __________ ha confermato la correttezza delle proprie misurazioni
dell’escursione articolare (doc. XXIbis).
A
corroborare la conclusione cui è giunta l’amministrazione vi è inoltre il
referto del 17 febbraio 2012 del Dr. __________ e del Dr. __________ del
Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale regionale di __________ che
riferivano di una difficoltà nell’ obiettivare i dolori riferiti dal paziente
ed escludendo che l’artrosi all’articolazione tibio-tarsica fosse la causa di
tali dolori (doc. 186).
Del
medesimo tenore anche il referto dell’8 giugno 2011 del Dr. __________
dell’Ospedale di __________ (cfr. doc. 157).
Alla luce
dei dettagliati apprezzamenti del Dr. __________, in particolare delle
convincenti spiegazioni fornite il 25 giugno 2013 (doc. XIVbis) e il 23 luglio
2013.
(doc. XXIbis), questa Corte non può che confermare le conclusioni dell’CO
1.
in merito alle attività ancora esigibili dall’assicurato.
2.6
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
2.6.1
Per quanto
concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1 l'insorgente
avrebbe guadagnato nel 2012, qualora non fosse rimasto vittima degli infortuni
assicurati, un importo annuo di fr. 69'303.50 ( cfr. doc. 204).
Questo
dato, non contestato e desunto da informazioni fornite direttamente dal datore
di lavoro (cfr. doc. 183), può senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.6.2
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni
ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.6.3
Dalle tavole processuali
risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'267.56 il reddito da
invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'667.72), e
operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale
(doc. 204, p. 2).
L’assicurato non ha contestato
i dati statistici applicati dall’amministrazione (doc. I).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'109.29 mensili
oppure a fr. 61'311.51 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2012 fr.
62'420.01 (+1,0% nel 2011; +0,8% nel 2012).
L’assicurato,
quale operaio nel ramo costruzioni, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 69'303.50
/ anno per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.).
Tale reddito si situa sopra la media dei salari per
un'attività equivalente (cioè fr. 66'428.10, cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “Costruzioni”,
livello di qualifica 4, fr. 5'310.-- X 12 mesi = 63’720.-- riportato su 41.7.).
Nel caso
in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U
8/07 del 20 febbraio 2008.
2.6.4
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%
sul reddito statistico da invalido, “…per considerare le problematiche
personali e professionali dell’interessato” (doc. 212).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento.
Il
reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a
fr. 53'057.00 (85% di fr. 62'420.01).
In
conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando
i fr. 53'057.00 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 69'303.50 risulta essere del 23,4%,
arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.
3.2
= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41 (cfr. anche SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44 in cui il TFA ha stabilito che la giurisprudenza appena menzionata, secondo la quale il risultato
aritmeticamente esatto del grado di invalidità va arrotondato per eccesso o per
difetto alla prossima cifra espressa in percentuale intera secondo le regole
applicabili in matematica, è applicabile immediatamente, nel senso che essa si
estende a decisioni contestate che, dal punto di vista temporale, sono state
emanate prima della pubblicazione della sentenza in questione).
Visto
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1
una rendita d’invalidità proprio del 23%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.7
Diritto
all’indennità per menomazione all’integrità
2.7.1
Secondo l'art.
24.
cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.7.2
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.7.3
Giusta l'art.
36.
cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.7.4
L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid.
1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.7.5
Nel
caso di specie l’assicuratore LAINF, tenuto conto del parere del Dr. __________ ha riconosciuto all’assicurato un’IMI
del 20%, in considerazione del fatto che la Tabella 5.2. dell’INSAI “Atteinte
à l’intégrité résultant d’arthrose” fissa l’artrosi media tra 5-15% e
l’artrosi grave tra 15-30% e Attilio Cadennazzi presenta un’artrosi di entità
da media a grave (doc. 187).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale non vede motivi che gli impongano di scostarsi
dall’apprezzamento del 9 febbraio 2012 del medico dell’CO 1, il quale ha
rilevato che:
"
Come esiti importanti e durevoli siamo in
presenza di un disturbo alla caviglia sinistra dopo vari interventi in stato da
distorsione della tibiotarsica. Vi sono dolori residui e difficoltà nel
camminare, l’assicurato deve assumere regolarmente medicamenti contro i dolori,
il tutto paragonabile a quanto si potrebbe avere in caso di artrosi della
tibiotarsica di entità da media a grave” (doc. 187)."
Nelle prese di posizione
del 29 gennaio 2013 (doc. 227) e del 25 giugno 2013 (doc. XIV+bis) il Dr. __________
ha ribadito che – contrariamente a quanto sostiene il ricorrente – “non si
può sostenere che l'assicurato sia portatore di un'artrosi della tibiotarsica
di grave entità per cui non ritengo
giustificata l'assegnazione di una IMI del 30% infatti un'artrosi di grave entità
significherebbe una anchilosi praticamente totale dell'articolazione, una
scomparsa radiologica dello spazio articolare ed un'assunzione molto più
massiccia di medicamenti antalgici, non essendo il caso in questo assicurato
questa patologia così grave non può essere
ritenuta ma si può al massimo ritenere che i disturbi presentati dallo stesso
siano paragonabili ad un'artrosi di entità media” (doc. 227).
Di
conseguenza l'assegnazione di un'IMI del 20% - sempre secondo il medico
dell’INSAI – è già da considerarsi molto generosa, in quanto non vi sono
lesioni radiologiche grossolane. L’assicurato inoltre ha dichiarato di poter
camminare per alcuni chilometri e assume soltanto una pastiglia di Aulin alla
sera (doc. XIV+bis).
Considerazioni
che il Dr. __________ ha ribadito nella scritto del 23 luglio 2013 (doc. XXI
bis).
Chiamato a pronunciarsi su una questione squisitamente medica il
TCA sottolinea in primo luogo che l'indennità per menomazione
dell'integrità si valuta sulla base di constatazioni mediche. Ciò significa che
per tutti quegli assicurati che presentano uno stesso status medico, la
menomazione all'integrità sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in
maniera astratta, uguale per tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non
dipende dalle circostanze particolari del caso concreto, ma bensì da un
apprezzamento medico-teorico della menomazione fisica o psichica, a
prescindere da fattori soggettivi (DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121
consid. 4b e riferimenti ivi menzionati; RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure,
STCA 35.2001.71 del 12 dicembre 2001, confermata dal TFA con pronunzia U 14/02
del 28 giugno 2002; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai
disturbi soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione
sul piano oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più a una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità.
Questo Tribunale ritiene di poter validamente fondare il proprio
giudizio sulla valutazione del medico di fiducia dell’CO 1, Dr. Dotti, specialista
proprio nella materia che qui interessa, il quale ha motivatamente spiegato le
ragioni per le quali, nel caso concreto, i
disturbi presentati dall’assicurato paragonabili ad un'artrosi di entità
media danno diritto ad un’IMI del 20%.
Nella
misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 20%, la decisione
su opposizione del 7 febbraio 2013 merita quindi di essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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