35.2013.22
Intossicazione per inalazione di fumi con disturbi polmonari. Ammesso obbligo per l'ass. di sottoporsi all'accertamento deciso dall'assicuratore (valutazione stazionaria funzione polmonare). Giusta la
30 gennaio 2014Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2013.22
Data decisione, Autorità:
30.01.2014, TCA
Titolo:
Intossicazione per inalazione di fumi con disturbi polmonari. Ammesso obbligo per l'ass. di sottoporsi all'accertamento deciso dall'assicuratore (valutazione stazionaria funzione polmonare). Giusta la non entrata nel merito della domanda di prest. di lunga durata. Negato patrocinatore d'ufficio
CURA ADEGUATA
CURA MEDICA
OBBLIGO DI COLLABORARE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 43 cpv. 2 LPGA
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 21 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.22
mm
Lugano
30 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
febbraio 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 4
febbraio 1988, RI 1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità
di operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1,
é rimasto, in particolare, intossicato per aver inalato i fumi sprigionatisi da
un incendio scoppiato all’interno della propria autovettura. A causa di questo
sinistro, egli ha segnatamente riportato, secondo il certificato 9 marzo 1988
del dott. __________, una laringite subacuta e uno stress polmonare (cfr. doc.
7).
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Nel mese di
giugno 1989, l’assicurato é stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in
malattie polmonari, per conto dell’amministrazione, il quale ha diagnosticato
un chiaro disturbo ventilatorio ostruttivo, compatibile con una lieve
irritazione delle vie periferiche bronchiali, nonché una modica irritazione
delle vie respiratorie superiori, specialmente della faringe (doc. 26).
1.3. Nel corso
degli anni, RI 1 é stato sottoposto a regolari controlli clinici da parte del
dott. __________, il quale ha sempre attestato una situazione più o meno
stabile.
In data
27 ottobre 2005, l’assicurato ha interrotto il proprio lavoro a causa di un
peggioramento della situazione respiratoria. L’incapacità lavorativa é stata
indennizzata dall’assicuratore sino al 24 aprile 2006 (cfr. doc. 137).
1.4. Con
decisione formale del 4 settembre 2006, l’assicurato é stato dichiarato
inidoneo per tutti i lavori nell’industria tessile a decorrere dal 1° marzo
2006 (cfr. doc. 162).
A seguito
di ciò, egli é stato posto al beneficio dell’indennità giornaliera di
transizione e, in un secondo tempo, dell’indennità per cambiamento di
occupazione.
1.5. L’11 ottobre
2012, l’Istituto assicuratore ha informato l’assicurato che, in base alle
indicazioni fornite dalla propria Divisione __________, egli avrebbe dovuto
soggiornare presso la Rehaklinik __________, allo scopo di “… poter
valutare il diritto ad ulteriori prestazioni in contanti da parte nostra,
questo tenuto conto che i risultati della capacità polmonare attualmente in
nostro possesso sono contrastanti.”. A RI 1 é quindi stato assegnato un termine
scadente il 5 novembre 2012 per determinarsi circa l’ordinato accertamento medico,
con l’avvertimento che, in caso di rifiuto, egli sarebbe incorso nelle
conseguenze previste dall’art. 43 cpv. 3 LPGA (cfr. doc. 387).
Con
scritto del 22 ottobre 2012, l’assicurato ha comunicato dall’CO 1 la propria
decisione di non sottoporsi all’accertamento pneumologico in questione (cfr.
doc. 388).
1.6. Con
decisione formale del 7 dicembre 2012, l’amministrazione ha stabilito di non
poter entrare nel merito di eventuali ulteriori prestazioni in contanti per
quanto riguardava i disturbi polmonari (doc. 390).
A seguito
dell’opposizione interposta dal Patronato __________ per conto dell’assicurato
(cfr. doc. 391 e doc. 393), in data 13 febbraio 2013, l’CO 1 ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 395).
1.7. Con
tempestivo ricorso del 14 marzo 2013, RI 1 ha chiesto l’annullamento della
decisione su opposizione impugnata, argomentando quanto segue:
"
(…).
Ritengo infatti che una decisione da parte
dell’Istituto CO 1 debba essere presa senza obbligatoriamente decidere di
essere sottoposto ad un ricovero presso la loro struttura di __________.
L’amplia documentazione in possesso
dell’Assicurazione é a mio avviso più che sufficiente per permettere ai loro
specialisti di esprimere un giudizio, evitando al sottoscritto di subire
ulteriori “torture” sia psicologiche che fisiche come avvenuto nei due
precedenti ricoveri, visto che ormai il caso é a loro conoscenza dal 1988.
Le motivazioni addotte dal sottoscritto a
contestazione della loro richiesta di ricovero presso l’istituto di __________,
più volte indicate nei precedenti scritti inviati alla CO 1, non possono essere
considerate come rifiuto ingiustificato.
Infatti ho sempre dato la mia disponibilità ad
essere sottoposto ai medesimi controlli presso strutture presenti nel Cantone
Ticino.
Prova é data dalle visite cui mi sottopongo
regolarmente presso i dottori __________, __________ e __________, i cui
referti sono già presenti nel mio incarto presso l’Istituto.
La mia richiesta di non essere sottoposto a
visite in Svizzera interna é motivata da diversi fattori, sia psicologici,
visto quanto ho subito nelle precedenti visite, sia personali in quanto non
voglio allontanarmi da diversi miei familiari che sono in gravi condizioni di
salute (é stata riscontrata una grave forma tumorale a mio fratello e lo porto
a fare chemioterapia).”
(doc. I)
1.8. L’assicuratore
LAINF, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.9. In corso di
causa, l’insorgente ha chiesto di essere convocato “… per un colloquio per
esprimervi meglio le mie motivazioni.” (doc. V).
L’CO 1 si
é pronunciato al riguardo in data 21 maggio 2013 (doc. VII).
1.10. Nel giugno
2013, RI 1 si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e
conclusioni e ha chiesto che gli venga assegnato un patrocinatore d’ufficio
(cfr. doc. IX).
1.11. In data 7
giugno 2013, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale é stato
chiesto di esprimersi sul parere del medico fiduciario dell’CO 1 secondo cui
sarebbe indicato sottoporre l’assicurato a una valutazione polmonare su base
stazionaria (doc. XI).
Il
rapporto del dott. __________ é pervenuto in data 13 giugno 2013 (doc. XII).
L’Istituto
assicuratore resistente ha formulato le proprie osservazioni il 23 giugno 2013
(doc. XIV), mentre il ricorrente lo ha fatto in data 25 giugno 2013 (doc. XV).
1.12. Nel corso del
mese di dicembre 2013, RI 1 ha prodotto il referto relativo a una radiografia
toracica eseguita il 14 novembre 2013 (doc. XVI + allegato).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. In corso di
causa, RI 1 ha domandato di essere convocato dal Tribunale “… per un colloquio
per esprimervi meglio le mie motivazioni.” (cfr. doc. V).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279). Tuttavia, lo
svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali
presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte
nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_752/2012
del 3 gennaio 2013, consid. 3.3.1). Una semplice richiesta di prove, così come
delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale,
a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un
sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. STF
8C_752/2012 del 3 gennaio 2013; STF 8C_648/2012 del 29 novembre 2012, consid.
3.2; SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
In concreto, non essendo
stata presentata una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica - il
ricorrente ha chiesto semplicemente che venga fissata un’udienza al fine di
illustrare meglio le proprie motivazioni (cfr. doc. V) -, questo TCA rinuncia a
un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza
(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 cpv. 1 della
legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, secondo cui: "se le circostanze
lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").
2.3. Sempre in
corso di causa, l’assicurato ha chiesto al Tribunale l’assegnazione di un
patrocinatore d’ufficio, “… per chiarire il mio caso perché io non sono
all’altezza.” (doc. IX, p. 2).
Giusta l’art. 21 cpv. 1
Lptca, il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Se il giudice lo
riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un patrocinatore
idoneo.
Nel caso
di specie, questa Corte ritiene che le ragioni che stanno alla base del rifiuto
dell’assicurato di sottoporsi all’accertamento disposto dall’amministrazione -
ragioni che sono peraltro rimaste le stesse già fatte valere più volte nel
quadro della procedura non contenziosa, allorquando RI 1 era rappresentato dal
Patronato __________ -, siano state esposte con una sufficiente chiarezza, di
modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio.
2.4. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a non entrare nel merito della
richiesta di prestazioni di lunga durata, oppure no.
2.5. Giusta
l’art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende
d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha
bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Il cpv. 2 di questa
disposizione prevede che se sono necessari e
ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del
caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Infine, il cpv. 3 recita
che se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia.
L’obbligo per l’assicurato
di sottoporsi a esami medici o specialistici, dipende
dunque dal doppio presupposto che l’esame sia necessario e ragionevolmente
esigibile per la persona assicurata.
Il presupposto
dell’esigibilità é da intendere dal profilo oggettivo e soggettivo.
Secondo la giurisprudenza,
in assenza di circostanze concrete contrarie, le usuali visite presso un centro
peritale vanno generalmente considerate esigibili (cfr. SVR 2007 IV n. 48
consid. 4.2 concernente una perizia presso un SAM). Il Tribunale federale ha
parimenti giudicato esigibile che l’assicurato si presenti alla visita peritale
senza terze persone, ossia senza il suo patrocinatore (cfr. SVR 2008 IV n. 18
consid. 4.7).
La violazione dell’obbligo
di collaborare é rilevante soltanto se avviene in maniera inescusabile. Si deve
trattare in ogni caso di una violazione colpevole, per cui il comportamento
della persona assicurata non può più essere seguito, ciò che é il caso se una
giustificazione non é in alcun modo riconoscibile oppure se il comportamento é
assolutamente incomprensibile.
Le sanzioni previste
all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono essere comminate soltanto dopo diffida e
concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa procedura corrisponde
a quella che deve essere seguita a norma dell’art. 21 cpv. 4 LPGA. Si tratta di
una regola procedurale che deve essere osservata senza eccezioni, dalla quale
non si può derogare nemmeno quando la persona interessata lascia intendere che
non vuole in ogni caso conformarsi all’obbligo che le incombe. Quando la prova
della diffida é contestata, l’onere probatorio spetta all’assicuratore (cfr. U.
Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, n. 50ss. ad art. 43 e riferimenti ivi
menzionati).
2.6. Nella concreta evenienza,
dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di non entrata in
materia, troverebbe la propria giustificazione nel fatto che l’assicurato si é
rifiutato di sottoporsi a una valutazione stazionaria della funzione polmonare.
Questa Corte rileva
innanzitutto che l’Istituto resistente ha rispettato la
procedura prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA. In effetti, con scritto
dell’11 ottobre 2012, esso ha assegnato un adeguato termine di riflessione
all’assicurato, il quale é pure stato avvertito delle
conseguenze giuridiche previste in caso di rifiuto a sottoporsi
all’accertamento (cfr. doc. 387).
Considerandi
Fatta questa premessa, in
ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.5., il TCA é chiamato, in
primo luogo, a stabilire se l’accertamento ordinato dall’amministrazione era o
meno necessario dal profilo medico.
Con apprezzamento del 2
aprile 2012, a fronte degli esiti degli accertamenti compiuti dal pneumologo
dott. __________ durante il periodo 10-17 febbraio 2012 (esiti contenuti nel
suo rapporto datato 1° marzo 2012 - cfr. doc. 364), la dott.__________, spec.
FMH in medicina interna e del lavoro, ha sottolineato l’utilità di ricoverare
l’assicurato presso una clinica di riabilitazione pneumologia, con lo scopo di
valutare la rilevanza delle alterazioni della funzione polmonare da lui
presentate (cfr. doc. 373).
In data 12 giugno 2012, la
stessa dott.ssa __________ ha ribadito che, sulla base delle risultanze degli
accertamenti eseguiti nel frattempo, é molto difficile valutare la diminuzione
della funzione polmonare. In effetti, i valori della funzione polmonare
dell’insorgente variano in maniera molto inconsueta. Ora, gli accertamenti
della funzione polmonare sono paragonabili a delle istantanee e soltanto una
loro valutazione dinamica, come pure la presa in considerazione di ulteriori elementi
clinici, consentono un apprezzamento veramente oggettivo, nel rispetto della
parità di trattamento. Il medico fiduciario dell’CO 1 ha perciò nuovamente ritenuto
indicata una riabilitazione polmonare stazionaria, come é di norma in casi del
genere, ritenendo peraltro certamente esigibile che l’assicurato vi si
sottoponga (cfr. doc. 379).
In corso di causa, il TCA
ha interpellato il dott. __________, al quale é stato chiesto di prendere
posizione in merito alla valutazione della dott.ssa __________ (cfr. doc. XI).
Pronunciandosi a proposito
dell’indicazione a sottoporsi a una valutazione stazionaria, il dott. __________
ha dichiarato che sarebbe “… anche d’accordo con la collega (la dott.ssa __________,
n.d.r.), non tanto per stabilire il grado della limitazione respiratoria (per
me chiaro), ma piuttosto per escludere una componente di aggravamento
volontaria, che mi sembra poco probabile.” (doc. XII, p. 2).
Al
riguardo, questo Tribunale osserva che l’accertamento proposto dal medico di
fiducia dell’amministrazione, mirava a ottenere una valutazione della funzione
respiratoria quanto più possibile oggettiva, proprio grazie all’esclusione di
una componente d’aggravamento volontario.
D’altro
canto, occorre rilevare che lo stesso dott. __________, il quale, a partire dal
mese di maggio 2005, ha regolarmente seguito il ricorrente (cfr. doc. 152), ha segnalato,
in più di un’occasione, la presenza di risultati discrepanti ottenuti nelle diverse
prove funzionali compiute da RI 1, imputandone la causa a una componente
aggravante (cfr., ad esempio, il rapporto 19 maggio 2009 - doc. 256:
“Riguardando retrospettivamente le prove funzionali precedenti, é oggettivabile
una certa fluttuazione del disturbo bronco-ostruttivo fra il grado leggero
ed il grado medio che non mi spiego se non con una fluttuante collaborazione
del paziente durante le misurazioni polmonari, tenuto conto della buona
compliance farmacologica.”, il rapporto 30 marzo 2010 - doc. 282: “Eccezion
fatta per una certa “fluttuazione della compliance del paziente” durante le
misurazioni, …”, il rapporto 12 novembre 2010 - doc. 310: “Ripercorrendo i
vari controlli eseguiti in precedenza, si nota una certa fluttuazione dei valori
spirometrici misurati, a volte in discordanza fra loro, fluttuazione
imputabile molto probabilmente ad una alternante compliance non ottimale
(…). A questo proposito noto anche una discrepanza fra la soggettività e
l’oggettività della dispnea al test della marcia, dove la soggettività risulta
sempre essere ben superiore rispetto a quanto oggettivabile dal sottoscritto. Ne
consegue che, in base a quanto sopra, non mi é possibile quantificare
esattamente la gravità della pneumopatia, anche se sicuramente é presente
un disturbo bronco-ostruttivo di grado medio senza attuali indizi per una
compromissione dello scambio alveolo-capillare, problema da considerare in
primo piano quale eziologia della dispnea da sforzo. (…). Considerato quanto
sopra, non posso escludere che alla base della fluttuazione dei valori
spirometrici misurati vi sia anche una certa componente aggravante, di origine
funzionale … legata al paziente.” - il corsivo é del redattore).
Tenuto
conto del tenore dei rapporti della specialista in medicina del lavoro
interpellata dall’CO 1 e valutata la risposta fornita dal dott. __________ l’11
giugno 2013 alla luce delle sue pregresse certificazioni (si veda, in
particolare, quella datata 12 novembre 2010, in cui lo specialista in questione si era dichiarato impossibilitato a quantificare con esattezza l’importanza della
pneumopatia, considerati i risultati fluttuanti ottenuti da RI 1 nei diversi
test), il TCA ritiene dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza,
la necessità per l’insorgente di sottoporsi a una valutazione della funzione
polmonare su base stazionaria.
D’altronde,
occorre precisare che, secondo l’art. 43 cpv. 1 LPGA, la procedura é diretta
dall’assicuratore, il cui margine d’apprezzamento, per quanto riguarda la necessità,
l’estensione e l’adeguatezza degli accertamenti medici, é ampio (cfr.
STF 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 5.2).
2.7
Accertato che
l’accertamento in questione é necessario dal profilo medico, occorre ancora
stabilire se, nel caso di specie, esistevano delle
circostanze concrete suscettibili di farlo apparire come inesigibile.
La
giurisprudenza federale ha già stabilito che le normali visite peritali devono
essere generalmente considerate esigibili (cfr. SVR 2007 IV n. 48
succitata; STF 8C_733/2010 succitata; STF 8C_267/2010 del 24 agosto 2010
consid. 6.2).
Ora,
é vero che, diversamente da quanto avviene di regola in caso di visita
peritale, nella presente fattispecie, l’accertamento
ordinato dall’CO 1 avrebbe dovuto aver luogo nell’ambito di una degenza di una
certa durata, Tuttavia, é altrettanto vero che la natura e gli scopi dell’accertamento
imponevano che esso si svolgesse su base stazionaria (in questo senso, si veda
l’apprezzamento 12 giugno 2012 della dott.ssa __________, il cui contenuto non
é stato smentito dal dott. __________).
D’altro
canto, secondo questo Tribunale, le circostanze fatte valere dall’insorgente non
sono suscettibili di validamente giustificare la sua decisione di rifiutare
l’accertamento.
L’asserita sfiducia nei confronti del sistema sanitario svizzero
(cfr. allegato al doc. 391: “…; il secondo [motivo, n.d.r.] deriva dalla
espressa maggior fiducia nelle prestazioni mediche avute in __________ rispetto
alle precedenti svolte in Svizzera.”), appare oggettivamente ingiustificata. Al
riguardo, non può certo bastare il fatto che l’esame di citologia nasale (o di
“brushing
nasale”) - un’indagine che i rinologi considerano ormai fondamentale nella diagnostica delle patologie rinosinusali (www.microscopionline.it/2013/06/06/5834-il-ruolo-della-citologia-nasale-nella-diagnosi-delle-rinopatie)
-, effettuato dall’otorinolaringoiatra dott. __________ in occasione della
visita fiduciaria del 16 febbraio 2011 (cfr. doc. 321, p. 2), avrebbe provocato
al ricorrente un sanguinamento dal naso (cfr. doc. XV: “2 volte sono stato a __________
e ho un pessimo ricordo, vedete lettere precedenti, di quello che mi avevano
fatto. Il 22 gennaio 2012 quando ero stato su a __________, ebbi una emorragia a
causa dell’inserimento nel naso di uno spazzolino.”).
Umanamente
comprensibile, ma inconsistente ai fini del presente giudizio, il fatto che RI
1.
non abbia voluto assentarsi dal proprio domicilio per poter continuare ad accompagnare
il fratello, malato di cancro, a sottoporsi ai necessari trattamenti (cfr. doc.
I).
In
proposito, il TCA rileva che proprio l’Ospedale di Circolo di __________,
presso il quale era in cura il fratello dell’assicurato (cfr. allegato al doc.
376), dispone di volontari che “… provvedono al trasporto
ed accompagnamento di coloro che hanno difficoltà a farsi aiutare dai familiari
o dai conoscenti per recarsi sia alle cure radio o chemioterapiche, sia alle
visite ed esami diagnostici.” (cfr. http://cvv.__________.net/associazioni/lilct/servizi).
Quindi, in assenza del ricorrente, era senz’altro esigibile che il fratello facesse
momentaneamente capo a quel servizio.
Del
resto, visto che la Clinica di __________ (Canton __________) dista circa tre
ore d’auto da __________, in caso d’improvviso aggravamento delle condizioni di
salute del fratello, l’assicurato avrebbe potuto rapidamente rientrare al
proprio domicilio.
Secondo
il Tribunale, non può costituire una valida giustificazione neppure il fatto
che l’insorgente, unitamente a sua moglie, doveva occuparsi della sorella
disabile di quest’ultima, residente in Svizzera (cfr. doc. 393 e doc. IX). Anche
in questo caso, il TCA giudica ragionevolmente esigibile che tale compito
venisse temporaneamente assunto dalla sola moglie oppure, eventualmente, facendo
intervenire ad esempio la __________, la quale dispone di un servizio di
sostegno alle famiglie con congiunti disabili (cfr. http://www.proinfirmis.ch__________/disabili-e-congiunti/quotidianita/servizio-di-sostegno.html).
In esito
a tutto quanto precede, questa Corte deve quindi concludere che RI 1 ha ingiustificatamente
violato il proprio obbligo di collaborazione ex art. 43 cpv. 2 LPGA.
2.8
Dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha
sanzionato l’agire dell’assicurato non entrando nel merito della sua domanda di
prestazioni di lunga durata (cfr. doc. 395, p. 4).
L’art.
43.
cpv. 3 LPGA ammette due sanzioni. L’assicuratore può decidere in base agli
atti oppure può - dopo chiusura dell’inchiesta - decidere di non entrare nel
merito della domanda di prestazioni.
La legge non fornisce
alcun criterio su come scegliere fra le due sanzioni. Nella prassi si osserva
comunque che la possibilità di non entrare in materia, viene utilizzata con
discrezione. Nella misura in cui, in base agli atti a disposizione, é possibile
prendere una decisione materiale, una decisione di non entrata in materia non
si giustifica. Quest’ultima decisione ha un significato, in particolare,
laddove l’obbligo di collaborazione non rispettato concerne un presupposto
dell’entrata in materia. Per contro, tale sanzione non é lecita se la
fattispecie può essere accertata anche senza la collaborazione delle parti,
senza difficoltà e senza un particolare dispendio (cfr. U. Kieser, op. cit., n.
53ss. ad art. 43 e riferimenti ivi menzionati).
Nel caso concreto, posto
che l’accertamento ordinato dall’ICO 1 serviva per valutare oggettivamente (ossia
facendo astrazione dall’aggravamento volontario più volte segnalato dal dott. __________)
la funzione polmonare dell’assicurato, e ciò onde definire l’esigibilità
lavorativa e la menomazione all’integrità, trattandosi di decidere circa il
diritto alla rendita d’invalidità e all’IMI, l’unica sanzione che poteva
entrare in linea di conto era proprio quella decisa dall’amministrazione,
ovvero la non entrata in materia.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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