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Decisione

35.2013.22

Intossicazione per inalazione di fumi con disturbi polmonari. Ammesso obbligo per l'ass. di sottoporsi all'accertamento deciso dall'assicuratore (valutazione stazionaria funzione polmonare). Giusta la

30 gennaio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

1.9. In corso di

causa, l’insorgente ha chiesto di essere convocato “… per un colloquio per

esprimervi meglio le mie motivazioni.” (doc. V).

L’CO 1 si

é pronunciato al riguardo in data 21 maggio 2013 (doc. VII).

1.10. Nel giugno

2013, RI 1 si é in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni e ha chiesto che gli venga assegnato un patrocinatore d’ufficio

(cfr. doc. IX).

1.11. In data 7

giugno 2013, questa Corte ha interpellato il dott. __________, al quale é stato

chiesto di esprimersi sul parere del medico fiduciario dell’CO 1 secondo cui

sarebbe indicato sottoporre l’assicurato a una valutazione polmonare su base

stazionaria (doc. XI).

Il

rapporto del dott. __________ é pervenuto in data 13 giugno 2013 (doc. XII).

L’Istituto

assicuratore resistente ha formulato le proprie osservazioni il 23 giugno 2013

(doc. XIV), mentre il ricorrente lo ha fatto in data 25 giugno 2013 (doc. XV).

1.12. Nel corso del

mese di dicembre 2013, RI 1 ha prodotto il referto relativo a una radiografia

toracica eseguita il 14 novembre 2013 (doc. XVI + allegato).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. In corso di

causa, RI 1 ha domandato di essere convocato dal Tribunale “… per un colloquio

per esprimervi meglio le mie motivazioni.” (cfr. doc. V).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. DTF 136 I 279). Tuttavia, lo

svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali

presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte

nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_752/2012

del 3 gennaio 2013, consid. 3.3.1). Una semplice richiesta di prove, così come

delle domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale,

a un interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. STF

8C_752/2012 del 3 gennaio 2013; STF 8C_648/2012 del 29 novembre 2012, consid.

3.2; SVR 2009 IV Nr. 22 p. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

In concreto, non essendo

stata presentata una domanda esplicita di procedere a un’udienza pubblica - il

ricorrente ha chiesto semplicemente che venga fissata un’udienza al fine di

illustrare meglio le proprie motivazioni (cfr. doc. V) -, questo TCA rinuncia a

un’audizione delle parti poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza

(cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 e art. 17 cpv. 1 della

legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, secondo cui: "se le circostanze

lo giustificano, il Giudice cita le parti per un dibattimento").

2.3. Sempre in

corso di causa, l’assicurato ha chiesto al Tribunale l’assegnazione di un

patrocinatore d’ufficio, “… per chiarire il mio caso perché io non sono

all’altezza.” (doc. IX, p. 2).

Giusta l’art. 21 cpv. 1

Lptca, il ricorrente ha diritto di farsi patrocinare. Se il giudice lo

riconosce incapace a difendersi gli assegna un avvocato o un patrocinatore

idoneo.

Nel caso

di specie, questa Corte ritiene che le ragioni che stanno alla base del rifiuto

dell’assicurato di sottoporsi all’accertamento disposto dall’amministrazione -

ragioni che sono peraltro rimaste le stesse già fatte valere più volte nel

quadro della procedura non contenziosa, allorquando RI 1 era rappresentato dal

Patronato __________ -, siano state esposte con una sufficiente chiarezza, di

modo che non vi era necessità di assegnargli un patrocinatore d’ufficio.

2.4. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’CO 1 era legittimato a non entrare nel merito della

richiesta di prestazioni di lunga durata, oppure no.

2.5. Giusta

l’art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende

d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha

bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Il cpv. 2 di questa

disposizione prevede che se sono necessari e

ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del

caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Infine, il cpv. 3 recita

che se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

L’obbligo per l’assicurato

di sottoporsi a esami medici o specialistici, dipende

dunque dal doppio presupposto che l’esame sia necessario e ragionevolmente

esigibile per la persona assicurata.

Il presupposto

dell’esigibilità é da intendere dal profilo oggettivo e soggettivo.

Secondo la giurisprudenza,

in assenza di circostanze concrete contrarie, le usuali visite presso un centro

peritale vanno generalmente considerate esigibili (cfr. SVR 2007 IV n. 48

consid. 4.2 concernente una perizia presso un SAM). Il Tribunale federale ha

parimenti giudicato esigibile che l’assicurato si presenti alla visita peritale

senza terze persone, ossia senza il suo patrocinatore (cfr. SVR 2008 IV n. 18

consid. 4.7).

La violazione dell’obbligo

di collaborare é rilevante soltanto se avviene in maniera inescusabile. Si deve

trattare in ogni caso di una violazione colpevole, per cui il comportamento

della persona assicurata non può più essere seguito, ciò che é il caso se una

giustificazione non é in alcun modo riconoscibile oppure se il comportamento é

assolutamente incomprensibile.

Le sanzioni previste

all’art. 43 cpv. 3 LPGA possono essere comminate soltanto dopo diffida e

concessione di un termine di riflessione adeguato. Questa procedura corrisponde

a quella che deve essere seguita a norma dell’art. 21 cpv. 4 LPGA. Si tratta di

una regola procedurale che deve essere osservata senza eccezioni, dalla quale

non si può derogare nemmeno quando la persona interessata lascia intendere che

non vuole in ogni caso conformarsi all’obbligo che le incombe. Quando la prova

della diffida é contestata, l’onere probatorio spetta all’assicuratore (cfr. U.

Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, n. 50ss. ad art. 43 e riferimenti ivi

menzionati).

2.6. Nella concreta evenienza,

dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’CO 1 di non entrata in

materia, troverebbe la propria giustificazione nel fatto che l’assicurato si é

rifiutato di sottoporsi a una valutazione stazionaria della funzione polmonare.

Questa Corte rileva

innanzitutto che l’Istituto resistente ha rispettato la

procedura prevista dall’art. 43 cpv. 3 LPGA. In effetti, con scritto

dell’11 ottobre 2012, esso ha assegnato un adeguato termine di riflessione

all’assicurato, il quale é pure stato avvertito delle

conseguenze giuridiche previste in caso di rifiuto a sottoporsi

all’accertamento (cfr. doc. 387).

Considerandi

Fatta questa premessa, in

ossequio alla giurisprudenza citata al considerando 2.5., il TCA é chiamato, in

primo luogo, a stabilire se l’accertamento ordinato dall’amministrazione era o

meno necessario dal profilo medico.

Con apprezzamento del 2

aprile 2012, a fronte degli esiti degli accertamenti compiuti dal pneumologo

dott. __________ durante il periodo 10-17 febbraio 2012 (esiti contenuti nel

suo rapporto datato 1° marzo 2012 - cfr. doc. 364), la dott.__________, spec.

FMH in medicina interna e del lavoro, ha sottolineato l’utilità di ricoverare

l’assicurato presso una clinica di riabilitazione pneumologia, con lo scopo di

valutare la rilevanza delle alterazioni della funzione polmonare da lui

presentate (cfr. doc. 373).

In data 12 giugno 2012, la

stessa dott.ssa __________ ha ribadito che, sulla base delle risultanze degli

accertamenti eseguiti nel frattempo, é molto difficile valutare la diminuzione

della funzione polmonare. In effetti, i valori della funzione polmonare

dell’insorgente variano in maniera molto inconsueta. Ora, gli accertamenti

della funzione polmonare sono paragonabili a delle istantanee e soltanto una

loro valutazione dinamica, come pure la presa in considerazione di ulteriori elementi

clinici, consentono un apprezzamento veramente oggettivo, nel rispetto della

parità di trattamento. Il medico fiduciario dell’CO 1 ha perciò nuovamente ritenuto

indicata una riabilitazione polmonare stazionaria, come é di norma in casi del

genere, ritenendo peraltro certamente esigibile che l’assicurato vi si

sottoponga (cfr. doc. 379).

In corso di causa, il TCA

ha interpellato il dott. __________, al quale é stato chiesto di prendere

posizione in merito alla valutazione della dott.ssa __________ (cfr. doc. XI).

Pronunciandosi a proposito

dell’indicazione a sottoporsi a una valutazione stazionaria, il dott. __________

ha dichiarato che sarebbe “… anche d’accordo con la collega (la dott.ssa __________,

n.d.r.), non tanto per stabilire il grado della limitazione respiratoria (per

me chiaro), ma piuttosto per escludere una componente di aggravamento

volontaria, che mi sembra poco probabile.” (doc. XII, p. 2).

Al

riguardo, questo Tribunale osserva che l’accertamento proposto dal medico di

fiducia dell’amministrazione, mirava a ottenere una valutazione della funzione

respiratoria quanto più possibile oggettiva, proprio grazie all’esclusione di

una componente d’aggravamento volontario.

D’altro

canto, occorre rilevare che lo stesso dott. __________, il quale, a partire dal

mese di maggio 2005, ha regolarmente seguito il ricorrente (cfr. doc. 152), ha segnalato,

in più di un’occasione, la presenza di risultati discrepanti ottenuti nelle diverse

prove funzionali compiute da RI 1, imputandone la causa a una componente

aggravante (cfr., ad esempio, il rapporto 19 maggio 2009 - doc. 256:

“Riguardando retrospettivamente le prove funzionali precedenti, é oggettivabile

una certa fluttuazione del disturbo bronco-ostruttivo fra il grado leggero

ed il grado medio che non mi spiego se non con una fluttuante collaborazione

del paziente durante le misurazioni polmonari, tenuto conto della buona

compliance farmacologica.”, il rapporto 30 marzo 2010 - doc. 282: “Eccezion

fatta per una certa “fluttuazione della compliance del paziente” durante le

misurazioni, …”, il rapporto 12 novembre 2010 - doc. 310: “Ripercorrendo i

vari controlli eseguiti in precedenza, si nota una certa fluttuazione dei valori

spirometrici misurati, a volte in discordanza fra loro, fluttuazione

imputabile molto probabilmente ad una alternante compliance non ottimale

(…). A questo proposito noto anche una discrepanza fra la soggettività e

l’oggettività della dispnea al test della marcia, dove la soggettività risulta

sempre essere ben superiore rispetto a quanto oggettivabile dal sottoscritto. Ne

consegue che, in base a quanto sopra, non mi é possibile quantificare

esattamente la gravità della pneumopatia, anche se sicuramente é presente

un disturbo bronco-ostruttivo di grado medio senza attuali indizi per una

compromissione dello scambio alveolo-capillare, problema da considerare in

primo piano quale eziologia della dispnea da sforzo. (…). Considerato quanto

sopra, non posso escludere che alla base della fluttuazione dei valori

spirometrici misurati vi sia anche una certa componente aggravante, di origine

funzionale … legata al paziente.” - il corsivo é del redattore).

Tenuto

conto del tenore dei rapporti della specialista in medicina del lavoro

interpellata dall’CO 1 e valutata la risposta fornita dal dott. __________ l’11

giugno 2013 alla luce delle sue pregresse certificazioni (si veda, in

particolare, quella datata 12 novembre 2010, in cui lo specialista in questione si era dichiarato impossibilitato a quantificare con esattezza l’importanza della

pneumopatia, considerati i risultati fluttuanti ottenuti da RI 1 nei diversi

test), il TCA ritiene dimostrata, con un sufficiente grado di verosimiglianza,

la necessità per l’insorgente di sottoporsi a una valutazione della funzione

polmonare su base stazionaria.

D’altronde,

occorre precisare che, secondo l’art. 43 cpv. 1 LPGA, la procedura é diretta

dall’assicuratore, il cui margine d’apprezzamento, per quanto riguarda la necessità,

l’estensione e l’adeguatezza degli accertamenti medici, é ampio (cfr.

STF 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 5.2).

2.7

Accertato che

l’accertamento in questione é necessario dal profilo medico, occorre ancora

stabilire se, nel caso di specie, esistevano delle

circostanze concrete suscettibili di farlo apparire come inesigibile.

La

giurisprudenza federale ha già stabilito che le normali visite peritali devono

essere generalmente considerate esigibili (cfr. SVR 2007 IV n. 48

succitata; STF 8C_733/2010 succitata; STF 8C_267/2010 del 24 agosto 2010

consid. 6.2).

Ora,

é vero che, diversamente da quanto avviene di regola in caso di visita

peritale, nella presente fattispecie, l’accertamento

ordinato dall’CO 1 avrebbe dovuto aver luogo nell’ambito di una degenza di una

certa durata, Tuttavia, é altrettanto vero che la natura e gli scopi dell’accertamento

imponevano che esso si svolgesse su base stazionaria (in questo senso, si veda

l’apprezzamento 12 giugno 2012 della dott.ssa __________, il cui contenuto non

é stato smentito dal dott. __________).

D’altro

canto, secondo questo Tribunale, le circostanze fatte valere dall’insorgente non

sono suscettibili di validamente giustificare la sua decisione di rifiutare

l’accertamento.

L’asserita sfiducia nei confronti del sistema sanitario svizzero

(cfr. allegato al doc. 391: “…; il secondo [motivo, n.d.r.] deriva dalla

espressa maggior fiducia nelle prestazioni mediche avute in __________ rispetto

alle precedenti svolte in Svizzera.”), appare oggettivamente ingiustificata. Al

riguardo, non può certo bastare il fatto che l’esame di citologia nasale (o di

“brushing

nasale”) - un’indagine che i rinologi considerano ormai fondamentale nella diagnostica delle patologie rinosinusali (www.microscopionline.it/2013/06/06/5834-il-ruolo-della-citologia-nasale-nella-diagnosi-delle-rinopatie)

-, effettuato dall’otorinolaringoiatra dott. __________ in occasione della

visita fiduciaria del 16 febbraio 2011 (cfr. doc. 321, p. 2), avrebbe provocato

al ricorrente un sanguinamento dal naso (cfr. doc. XV: “2 volte sono stato a __________

e ho un pessimo ricordo, vedete lettere precedenti, di quello che mi avevano

fatto. Il 22 gennaio 2012 quando ero stato su a __________, ebbi una emorragia a

causa dell’inserimento nel naso di uno spazzolino.”).

Umanamente

comprensibile, ma inconsistente ai fini del presente giudizio, il fatto che RI

1.

non abbia voluto assentarsi dal proprio domicilio per poter continuare ad accompagnare

il fratello, malato di cancro, a sottoporsi ai necessari trattamenti (cfr. doc.

I).

In

proposito, il TCA rileva che proprio l’Ospedale di Circolo di __________,

presso il quale era in cura il fratello dell’assicurato (cfr. allegato al doc.

376), dispone di volontari che “… provvedono al trasporto

ed accompagnamento di coloro che hanno difficoltà a farsi aiutare dai familiari

o dai conoscenti per recarsi sia alle cure radio o chemioterapiche, sia alle

visite ed esami diagnostici.” (cfr. http://cvv.__________.net/associazioni/lilct/servizi).

Quindi, in assenza del ricorrente, era senz’altro esigibile che il fratello facesse

momentaneamente capo a quel servizio.

Del

resto, visto che la Clinica di __________ (Canton __________) dista circa tre

ore d’auto da __________, in caso d’improvviso aggravamento delle condizioni di

salute del fratello, l’assicurato avrebbe potuto rapidamente rientrare al

proprio domicilio.

Secondo

il Tribunale, non può costituire una valida giustificazione neppure il fatto

che l’insorgente, unitamente a sua moglie, doveva occuparsi della sorella

disabile di quest’ultima, residente in Svizzera (cfr. doc. 393 e doc. IX). Anche

in questo caso, il TCA giudica ragionevolmente esigibile che tale compito

venisse temporaneamente assunto dalla sola moglie oppure, eventualmente, facendo

intervenire ad esempio la __________, la quale dispone di un servizio di

sostegno alle famiglie con congiunti disabili (cfr. http://www.proinfirmis.ch__________/disabili-e-congiunti/quotidianita/servizio-di-sostegno.html).

In esito

a tutto quanto precede, questa Corte deve quindi concludere che RI 1 ha ingiustificatamente

violato il proprio obbligo di collaborazione ex art. 43 cpv. 2 LPGA.

2.8

Dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha

sanzionato l’agire dell’assicurato non entrando nel merito della sua domanda di

prestazioni di lunga durata (cfr. doc. 395, p. 4).

L’art.

43.

cpv. 3 LPGA ammette due sanzioni. L’assicuratore può decidere in base agli

atti oppure può - dopo chiusura dell’inchiesta - decidere di non entrare nel

merito della domanda di prestazioni.

La legge non fornisce

alcun criterio su come scegliere fra le due sanzioni. Nella prassi si osserva

comunque che la possibilità di non entrare in materia, viene utilizzata con

discrezione. Nella misura in cui, in base agli atti a disposizione, é possibile

prendere una decisione materiale, una decisione di non entrata in materia non

si giustifica. Quest’ultima decisione ha un significato, in particolare,

laddove l’obbligo di collaborazione non rispettato concerne un presupposto

dell’entrata in materia. Per contro, tale sanzione non é lecita se la

fattispecie può essere accertata anche senza la collaborazione delle parti,

senza difficoltà e senza un particolare dispendio (cfr. U. Kieser, op. cit., n.

53ss. ad art. 43 e riferimenti ivi menzionati).

Nel caso concreto, posto

che l’accertamento ordinato dall’ICO 1 serviva per valutare oggettivamente (ossia

facendo astrazione dall’aggravamento volontario più volte segnalato dal dott. __________)

la funzione polmonare dell’assicurato, e ciò onde definire l’esigibilità

lavorativa e la menomazione all’integrità, trattandosi di decidere circa il

diritto alla rendita d’invalidità e all’IMI, l’unica sanzione che poteva

entrare in linea di conto era proprio quella decisa dall’amministrazione,

ovvero la non entrata in materia.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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