35.2013.23
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 gennaio 2014Italiano22 min
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Numero d'incarto:
35.2013.23
Data decisione, Autorità:
07.01.2014, TCA
Titolo:
Due incidenti stradali (tamponamenti) con trauma distorsivo cervicale. Dichiarata estinta causalità naturale tra disturbi cervicali e infortunio. Negata eziologia infortunistica a disturbi polso dx e spalla dx. Negato il diritto all'IMI e a ulteriori prestazioni di cura medica
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
CURA MEDICA
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 10 LAINF
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.23
mm
Lugano
7 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
febbraio 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
a sua volta rappr. da: RA 3
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 20
agosto 2010, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di segretaria
di ricezione e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso le CO
1, é rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale
(tamponamento), avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa
di questo sinistro, l’assicurata ha riportato, secondo il rapporto 20 agosto
2010 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, un trauma da
accelerazione cranio-cervicale (doc. 5/2).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Nel corso
del mese di gennaio 2011, a RI 1 é occorso un secondo evento traumatico: mentre
era ferma ad un semaforo, la vettura da lei condotta é stata tamponata da
un’automobile che la seguiva (cfr. doc. 1/3).
In base
al referto 25 gennaio 2011 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________,
ella ha lamentato un trauma distorsivo al rachide cervicale e dorsale (doc. 2/2).
La CO 1 ha
riconosciuto la propria responsabilità anche per questo secondo infortunio.
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 2
novembre 2012, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni derivante dal primo infortunio a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
quello risultante dal secondo evento a contare dal 1° aprile 2012 (cfr. doc.
1/63).
A seguito
dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurata, in data 15
febbraio 2013, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. A 1).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 14 marzo 2013, RI 1, sempre rappresentata dall’RA 1, ha in
sostanza chiesto che l’assicuratore venga condannato a riconoscerle
un’indennità per menomazione all’integrità nonché ulteriori prestazioni
sanitarie, argomentando in particolare quanto segue:
"
(…).
Con decisione del 2.11.2012 intimata alla nostra RA
1, la RA 2 si é rifiutata di voler procedere a determinare se alla signora RI 1
era dovuta o meno una indennità di menomazione.
Infatti a seguito dei due incidenti la stessa ha
avuto dei danni seri che non le permettono di riacquistare un perfetto stato di
salute a titolo definitivo.
Anche si contesta il fatto che la stessa non
abbia più diritto alla cura medica, necessaria a tempo indeterminato.
A suffragio della nostra presa di posizione si
allega uno scritto datato 9.2.2012 del Dr. __________ in cui si riafferma il
nesso causale tra l’evento infortunistico e la lesione tendinea diagnosticata,
ciò é confermato anche dal referto della Clinica __________ del 13.4.2011.
Si rende pertanto necessario un accertamento
medico ulteriore che valuti il danno causato alla nostra assistita, vista la
presa di posizione della RA 2.
Ci sono tutti gli elementi probatori necessari
per dover esaminare il diritto alla cura medica ed all’indennità di menomazione.”
(doc. I)
1.5. La CO 1, in
risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. Il 18
luglio, rispettivamente il 5 agosto 2013, l’insorgente ha prodotto ulteriore
documentazione medica (cfr. doc. VIII e doc. X + allegati).
L’assicuratore
resistente si é pronunciato al riguardo in data 23 agosto 2013 (doc. XII).
1.7. In corso di
causa, il TCA ha richiamato dalla dott.ssa __________ il referto della TAC del
25 gennaio 2011, nonché il rapporto 4 marzo 2011 del dott. __________ nella sua
integralità (doc. XIV).
La CO 1
ha preso posizione in merito l’11 dicembre 2013 (cfr. doc. XVIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Diritto
all’indennità per menomazione all’integrità
2.2.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.2.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.2.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria,
la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.2.4. L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.2.5. Il diritto
all’IMI presuppone che, al momento in cui lo stato di salute infortunistico si
é stabilizzato, sussista un danno, importante e durevole, che si trova in una
relazione di causalità, naturale e adeguata, con l’evento assicurato.
L’esistenza
di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla
salute é adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (DTF 129 V
177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b).
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente
ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103).
2.2.6. Nella
concreta evenienza, l’amministrazione ha negato il diritto a ulteriori
prestazioni assicurative (dunque, implicitamente, anche all’IMI), in quanto, a
suo avviso, il danno alla salute presentato da RI 1 non avrebbe più costituito
una conseguenza naturale del sinistro dell’agosto 2010 e/o di quello del
gennaio 2011 (cfr. doc. A1, p. 4s.).
Dalle
tavole processuali emerge che, a seguito dei due infortuni, l’assicurata ha
reliquato disturbi a livello del rachide cervicale, della spalla e del polso destro
(cfr. doc. 3/5, p. 7s. e doc. 5/12).
Alla colonna
cervicale, l’esame di RMN del 19 ottobre 2010 ha mostrato la presenza di diffuse alterazioni artrosiche disco somatiche e uncosomatiche con
restringimento foraminale (cfr. doc. 5/5). La TAC eseguita il 25 gennaio 2011 ha evidenziato, sempre a livello del rachide cervicale, dei “diffusi fenomeni
degenerativo-artrosici con fenomeni di vacuum discale. Il muro posteriore é in
asse. Non evidenti fratture.” (doc. XVI 3).
Per
quanto riguarda il polso destro, la ricorrente soffre di una sindrome del tunnel
carpale (cfr. doc. 5/10 e doc. 2/6).
Infine, alla
spalla destra, ella é portatrice di un’artrosi acromio-clavicolare con rottura
transmurale del sovraspinato e fissura almeno parziale dell’infraspinato e del
muscolo deltoide (referto artro-RMN del 12 aprile 2011 - doc. 2/2).
Nel corso
del mese di aprile 2012, l’assicurata é stata periziata dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, per conto dell’assicuratore convenuto.
Dal
relativo referto, datato 9 luglio 2012, risulta che l’esperto consultato
dall’amministrazione ha diagnosticato una lieve cervicalgia cronica su base di
un’uncartrosi C2-C3, C3-C4 e artrosi disco- e uncosomatiche C4-C5, C5-C6 con
moderato restringimento foraminale C5-C6 a destra, dei disturbi funzionali
della spalla destra su base di rottura transmurale subtotale del muscolo
sovraspinato e fissura parziale del tendine del muscolo infraspinato e fissure
del muscolo deltoide, il tutto in stato dopo colpo di frustra cervicale il 20
agosto 2010 e il 25 gennaio 2011, nonché una sindrome del tunnel carpale a
destra (cfr. doc. 3/5, p. 7s.).
Chiamato
a pronunciarsi sull’aspetto eziologico, il dott. __________ ha sostenuto che, a
livello del rachide cervicale, i sinistri assicurati hanno causato un
peggioramento soltanto transitorio del preesistente stato morboso, con lo status
quo sine raggiunto, al più tardi, a decorrere dal 1° aprile 2012, mentre
che i disturbi alla spalla e al polso destro non si sono mai trovati in una relazione
causale naturale con i medesimi eventi (cfr. doc. 3/5, p. 9).
2.2.7. Trattandosi
dei disturbi cervicali, attentamente vagliato l’insieme della
documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere
espresso al riguardo dal chirurgo dott. __________, possa
validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.
Il TCA
rileva in effetti che la conclusione a cui é pervenuto lo specialista
interpellato dall’assicuratore resistente é conforme alla dottrina medica
dominante, secondo la quale, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla
colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi
ristabilito trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico, come se
l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener, Traumatismes
vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss.,
contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione
della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi vertebrali; si veda pure E. Morscher, Schäden des
Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in
Versicherungsmedizin, Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3. Auflage 1985).
Questa
tesi dottrinale è stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. In effetti, secondo
il Tribunale federale, un aggravamento post-traumatico (senza lesione
strutturale associata) di uno stato degenerativo anteriore della colonna
vertebrale, precedentemente asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai
nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011
consid. 5.1,8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,8C_416/2010 del 29
novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Un
aggravamento significativo e quindi duraturo di un'affezione degenerativa
preesistente alla colonna vertebrale in seguito a un infortunio è dimostrato
soltanto quando l'indagine radiologica mette in evidenza una compressione
improvvisa delle vertebre nonché la comparsa o il peggioramento di lesioni successivamente
a un trauma (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46s.).
È inoltre
utile segnalare che, in una sentenza U 60/02 del 18 settembre 2002, il TFA ha
precisato che, nell'ambito dell'apprezzamento delle prove fondato sul criterio
della verosimiglianza preponderante, possono essere presi in considerazione dei
principi basati sull'esperienza medica, a condizione che essi riflettano
l'opinione dominante.
Sempre
secondo l’Alta Corte, ciò deve valere in particolare per la dimostrazione del
raggiungimento dello status quo sine.
Nella
presente fattispecie, la RMN del 19 ottobre 2010 e la TAC del 25 gennaio 2011 hanno
consentito di escludere la presenza di lesioni morfologiche di natura
traumatica. Questi due accertamenti hanno per contro mostrato delle rilevanti alterazioni
degenerative plurisegmentarie (cfr. doc. 5/5 e doc. XVI 3).
Quanto precede permette al
TCA di concludere che i reperti degenerativi oggettivati grazie alle indagini
diagnostiche compiute, non possono essere state causate
dall’evento traumatico del 20 agosto 2010. Non é infatti plausibile che le
alterazioni in questione si siano sviluppate nel breve volgere di due mesi
(dal 20 agosto al 19 ottobre 2010). Del resto, la loro preesistenza al sinistro
dell’agosto 2010 é stata ammessa anche dal neurologo dott. __________,
privatamente consultato dall’assicurata nel mese di gennaio 2011 (cfr. doc.
5/10, p. 2: “Le indagini complementari hanno evidenziato una sottogiacente
problematica degenerativa del rachide cervicale preesistente, …” - il
corsivo é del redattore).
A maggior
ragione, le alterazioni in questione non possono essere imputate al secondo
evento traumatico occorso all’insorgente, considerato che esse sono addirittura
preesistenti a quello dell’agosto 2010.
D’altro
canto, nessuno pretende che la documentazione radiologica dimostrerebbe
l’insorgenza di un peggioramento direzionale ai sensi della giurisprudenza
citata in precedenza.
Ne
consegue che gli infortuni assicurati possono tutt’al più avere aggravato transitoriamente
il preesistente stato (morboso) del
rachide cervicale.
Secondo
la dottrina medica e la giurisprudenza citate in precedenza, le conseguenze di
un infortunio che ha interessato la colonna
vertebrale si estinguono - in assenza di fratture traumatiche dei corpi vertebrali
oppure di lesioni strutturali al rachide -, trascorsi 3-4 mesi, rispettivamente
6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti alterazioni
degenerative.
In concreto, alla luce di questi principi, l’amministrazione era legittimata a ritiene
che, al momento della chiusura del caso, trascorso un periodo di 19,
rispettivamente 14 mesi, le conseguenze dei due infortuni a livello
cervicale si erano estinte, avendo RI 1 ritrovato lo status
quo sine.
La
giurisprudenza sviluppata nella DTF 117 V 359 relativamente ai “colpi di
frusta” e precisata nella DTF 134 V 109, risulta peraltro qui inapplicabile già
per il solo fatto che, al momento della chiusura del caso, l’insorgente non
presentava il relativo quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da una loro accumulazione
(cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini,
disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi
visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della
personalità, ecc.). Essa lamentava per contro dei disturbi ben circoscritti,
puntuali, ossia dei dolori coinvolgenti la colonna cervicale e l’arto
superiore destro.
Per il danno esistente
alla colonna cervicale, l’assicurata non ha pertanto diritto a un’IMI.
2.2.8. A livello del
polso destro, RI 1 soffre di una sindrome del tunnel carpale, patologia
diagnosticata, per primo, dal dott. __________, spec. FMH in neurologia, a
margine del consulto del 3 dicembre 2010 (cfr. doc. 5/6, p. 2).
Nel mese di
marzo 2011, l’assicurata ha privatamente consultato al riguardo il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia della mano.
Nel suo
relativo referto, questo sanitario ha evidenziato le difficoltà a pronunciarsi
sull’eziologia della patologia in questione, precisando che “se già si vuol
trovare un nesso di causalità bisognerebbe pensare ad un trauma del polso a
destra con una iperestensione e una relativa irritazione dei tendini flessori
con compressione del nervo mediano nel canale del carpo. Tale incidente non é
però dichiarato dalla paziente. D’altra parte, capisco l’Assicurazione poiché
gran parte delle donne dopo il periodo della manopausa soffrono di una
compressione del nervo mediano. Chiaramente capisco anche la paziente che prima
dell’incidente non aveva nessun disturbo e dopo l’incidente, oltre ai disturbi
legati al trauma di decelerazione, ha anche quelli legati alla compressione del
nervo mediano nel canale del carpo. Il tutto lo si potrebbe vedere anche nel
contesto di un double-crush ovverosia su un tronco nervoso che é asintomatico
se vi é una sola irritazione e diventa sintomatico quando il tronco nervoso
viene irritato in due punti poiché vi é un involontario abbassamento della
soglia del dolore.” (doc. XVI 1).
Alla luce
di quanto precede, questo Tribunale non vede motivi imperativi per discostarsi
dalla valutazione del medico fiduciario della CO 1, il quale ha negato
l’eziologia traumatica ai disturbi localizzati al polso destro (cfr. doc. 3/5,
p. 9).
Nemmeno le
considerazioni espresse dal chirurgo della mano dott. __________ consentono al
TCA di ritenere accertato, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale, l’esistenza di un legame causale naturale tra gli
infortuni assicurati e la diagnosticata sindrome del tunnel carpale.
Del
resto, nel caso di specie, non si ritrova nessuna delle cause che, in base alla
pubblicazione del dott. W. Vogt, Syndrome du canal carpien, Pubbl. INSAI
1998, potrebbero giustificare un’eziologia infortunistica (frattura distale del
radio, frattura delle ossa del carpo, lussazione o sublussazione delle ossa del
carpo, sindrome acuta del tunnel carpale dopo schiacciamento delle parti molli
e bruciature dell’avambraccio distale, algodistrofia dopo frattura).
Con
riferimento a quanto dichiarato dal dott. __________ (“Chiaramente capisco
anche la paziente che prima dell’incidente non aveva nessun disturbo e dopo
l’incidente, (…), ha anche quelli legati alla compressione del nervo mediano
nel canale del carpo.”), é utile segnalare che, secondo la giurisprudenza
federale, l’argomento da lui sollevato é insostenibile dal profilo della
medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom
Unfall aus dem Jahre 1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken
oberen Extremität?" Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene
Beweisregel "post hoc ergo propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb
Fatti
S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und
beweisrechtlich nicht zulässig, …“).
Nemmeno
la sindrome del tunnel carpale può quindi giustificare il riconoscimento di
un’IMI all’assicurata.
2.2.9. Per quanto concerne la spalla
destra, questa Corte osserva che, con rapporto del 9 maggio 2011, la
dott.ssa __________ __________, spec. FMH in medicina generale, ha sostenuto
che ”la lesione della cuffia rotatoria é avvenuta a seguito del primo
infortunio.” (doc. 5/12, p. 2 - il corsivo é del redattore).
Dalle tavole processuali
emerge, in effetti, che disturbi alla spalla destra erano già presenti antecedentemente
all’evento traumatico del gennaio 2011 (si veda, in questo
senso, il rapporto 3 dicembre 2010 del dott. M__________: “sospetto componente
ortopedica nella spalla destra”).
D’altro
canto, con certificazione del 9 febbraio 2012, il dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica, ha sostenuto che “il nesso causale tra l’evento
infortunistico e la lesione tendinea diagnosticata é dato dal fatto che prima
degli incidenti della circolazione non aveva alcun sintomo a livello delle
spalle e secondo che é anche ben riconosciuto che un trauma diretto violento,
come l’assicurata ha subito, può portare ad una lesione della cuffia dei
rotatori.” (doc. 5/13).
Il TCA
prende atto di quanto dichiarato dal dott. __________ ma osserva che dalla
documentazione agli atti non emergono elementi in base ai quali, in occasione
dell’incidente della circolazione del 20 agosto 2010 (né, d’altronde, di quello
del 25 gennaio 2011), RI 1 avrebbe subito un trauma diretto alla spalla destra.
Dal
referto 20 agosto 2010 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________
risulta che l’assicurata lamentava dolore nella regione cervicale caudale e che,
Considerandi
per contro, ella non presentava “… deficit di forza o sensibilità dei 4 arti,
riflessi osteo-tendinei normali.”, per cui era stata formulata la diagnosi di
trauma di accelerazione cranio-cervicale (cfr. doc. 5/2).
Analoghe
informazioni si evincono dal “modulo di documentazione per prima consultazione
successiva a trauma da accelerazione cranio-cervicale” (allegato al doc. 5/2),
come pure dal rapporto 20 settembre 2010 della dott.ssa __________,
medico-assistente (cfr. doc. 5/3).
Nemmeno
il medico curante dell’insorgente, dott.ssa __________, con il suo
certificato del 21 settembre 2010, ha fatto accenno a un qualsiasi coinvolgimento
della spalla destra nel noto incidente (cfr. doc. 5/4).
In occasione della
consultazione del 3 dicembre 2010, il neurologo dott. __________ ha refertato -
per la prima volta - la presenza di dolori all’arto superiore destro (doc. 5/6,
p. 2: “I movimenti passivi e attivi della spalla sono ovviamente molto dolorosi
e dolori diffusi nel braccio destro. (…). Durante il colloquio ho avuto
l’impressione che al centro dei dolori é la spalla destra …”), senza tuttavia
pretendere che quella parte del corpo sarebbe rimasta in qualche modo traumatizzata
nel primo infortunio.
In esito
a quanto precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato, con un sufficiente
grado di verosimiglianza, che la spalla destra dell’assicurata abbia subito un
trauma diretto in occasione dell’evento infortunistico del 20 agosto 2010 (né, del resto, di quello del 25 gennaio 2011) e,
quindi, nemmeno che la diagnosticata rottura della cuffia dei rotatori ne
costituisca una conseguenza naturale, così come l’ha sostenuto il dott. __________
(cfr. doc. 3/5, p. 9).
Neppure
il danno alla spalla destra può dunque fondare il diritto all’indennità per
menomazione all’integrità.
2.3
Ricordato che l’esistenza di
un nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute
costituisce un presupposto necessario per ammettere l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore
LAINF e visto che, nel caso di specie, al più tardi a far tempo dall’aprile
2012, RI 1 non presentava più alcun postumo residuale dei
sinistri assicurati (cfr. i consid. 2.2.7., 2.2.8. e 2.2.9.), la CO 1 era
legittimata a negare (pure) il riconoscimento di ulteriori prestazioni di cura
medica.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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