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Decisione

35.2013.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 gennaio 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

S. 341 f.) ist jedoch praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und

beweisrechtlich nicht zulässig, …“).

Nemmeno

la sindrome del tunnel carpale può quindi giustificare il riconoscimento di

un’IMI all’assicurata.

2.2.9. Per quanto concerne la spalla

destra, questa Corte osserva che, con rapporto del 9 maggio 2011, la

dott.ssa __________ __________, spec. FMH in medicina generale, ha sostenuto

che ”la lesione della cuffia rotatoria é avvenuta a seguito del primo

infortunio.” (doc. 5/12, p. 2 - il corsivo é del redattore).

Dalle tavole processuali

emerge, in effetti, che disturbi alla spalla destra erano già presenti antecedentemente

all’evento traumatico del gennaio 2011 (si veda, in questo

senso, il rapporto 3 dicembre 2010 del dott. M__________: “sospetto componente

ortopedica nella spalla destra”).

D’altro

canto, con certificazione del 9 febbraio 2012, il dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica, ha sostenuto che “il nesso causale tra l’evento

infortunistico e la lesione tendinea diagnosticata é dato dal fatto che prima

degli incidenti della circolazione non aveva alcun sintomo a livello delle

spalle e secondo che é anche ben riconosciuto che un trauma diretto violento,

come l’assicurata ha subito, può portare ad una lesione della cuffia dei

rotatori.” (doc. 5/13).

Il TCA

prende atto di quanto dichiarato dal dott. __________ ma osserva che dalla

documentazione agli atti non emergono elementi in base ai quali, in occasione

dell’incidente della circolazione del 20 agosto 2010 (né, d’altronde, di quello

del 25 gennaio 2011), RI 1 avrebbe subito un trauma diretto alla spalla destra.

Dal

referto 20 agosto 2010 del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________

risulta che l’assicurata lamentava dolore nella regione cervicale caudale e che,

Considerandi

per contro, ella non presentava “… deficit di forza o sensibilità dei 4 arti,

riflessi osteo-tendinei normali.”, per cui era stata formulata la diagnosi di

trauma di accelerazione cranio-cervicale (cfr. doc. 5/2).

Analoghe

informazioni si evincono dal “modulo di documentazione per prima consultazione

successiva a trauma da accelerazione cranio-cervicale” (allegato al doc. 5/2),

come pure dal rapporto 20 settembre 2010 della dott.ssa __________,

medico-assistente (cfr. doc. 5/3).

Nemmeno

il medico curante dell’insorgente, dott.ssa __________, con il suo

certificato del 21 settembre 2010, ha fatto accenno a un qualsiasi coinvolgimento

della spalla destra nel noto incidente (cfr. doc. 5/4).

In occasione della

consultazione del 3 dicembre 2010, il neurologo dott. __________ ha refertato -

per la prima volta - la presenza di dolori all’arto superiore destro (doc. 5/6,

p. 2: “I movimenti passivi e attivi della spalla sono ovviamente molto dolorosi

e dolori diffusi nel braccio destro. (…). Durante il colloquio ho avuto

l’impressione che al centro dei dolori é la spalla destra …”), senza tuttavia

pretendere che quella parte del corpo sarebbe rimasta in qualche modo traumatizzata

nel primo infortunio.

In esito

a quanto precede, questo Tribunale non ritiene dimostrato, con un sufficiente

grado di verosimiglianza, che la spalla destra dell’assicurata abbia subito un

trauma diretto in occasione dell’evento infortunistico del 20 agosto 2010 (né, del resto, di quello del 25 gennaio 2011) e,

quindi, nemmeno che la diagnosticata rottura della cuffia dei rotatori ne

costituisca una conseguenza naturale, così come l’ha sostenuto il dott. __________

(cfr. doc. 3/5, p. 9).

Neppure

il danno alla spalla destra può dunque fondare il diritto all’indennità per

menomazione all’integrità.

2.3

Ricordato che l’esistenza di

un nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il danno alla salute

costituisce un presupposto necessario per ammettere l’obbligo a prestazioni dell’assicuratore

LAINF e visto che, nel caso di specie, al più tardi a far tempo dall’aprile

2012, RI 1 non presentava più alcun postumo residuale dei

sinistri assicurati (cfr. i consid. 2.2.7., 2.2.8. e 2.2.9.), la CO 1 era

legittimata a negare (pure) il riconoscimento di ulteriori prestazioni di cura

medica.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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