35.2013.24
A giusta ragione l'assicuratore infortuni non ha più assunto, a far tempo dal 7 agosto 2012, i disturbi accusati dal ricorrente, sulla base delle valutazioni del perito e del rapporto di video sorvegl
9 settembre 2013Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.2013.24
Data decisione, Autorità:
09.09.2013, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'assicuratore infortuni non ha più assunto, a far tempo dal 7 agosto 2012, i disturbi accusati dal ricorrente, sulla base delle valutazioni del perito e del rapporto di video sorveglianza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ NATURALE
INFORTUNIO PROFESSIONALE
PERIZIA
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 54 LAINF
art. 6 LPGA
art. 25 LPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.24
LG/sc
Lugano
9 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
febbraio 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con notifica
d’infortunio del 15 marzo 2010 la ditta __________, __________ ha comunicato
all’CO 1 che RI 1 – loro dipendente in qualità di macchinista edile e, perciò
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – “accusa dolori
alla spalla ma non ci risultano infortuni o cadute in cantiere, non ci ha dato
alcuna comunicazione dettagliata in merito e non ci sono testimoni
dell’accaduto. Pertanto contestiamo qualsiasi pretesa di infortunio
professionale” (doc. 1).
Secondo
la certificazione del 28 giugno 2010 del Dr. __________ egli ha riportato la “lesione
traumatica del nervo toracico longo, trauma da trazione il 15.03.2010 con
scapola alata a sinistra. Stato dopo eventuale lussazione posteriore spalla
sinistra rientrata apparentemente da sola il 15.03.2010” (doc. 30).
L’assicuratore
LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente
le prestazioni di legge.
1.2. Durante il
periodo agosto-settembre 2012, RI 1 è stato oggetto di investigazioni ordinate
dall’CO 1 (doc. 121, 122) e con comunicazione del 30 ottobre 2012 l’istituto
assicuratore ha informato il datore di lavoro di aver sospeso tutte le
prestazioni assicurative (doc. 128).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’CO 1 con la decisione del 4
gennaio 2013 ha ritenuto l’assicurato pienamente abile al lavoro (100%) dal 7
agosto 2012 (inizio del periodo di osservazione) e negando il diritto a
ulteriori prestazioni assicurative dalla medesima data (doc. 135).
L’assicuratore
resistente ha quindi chiesto la restituzione di
fr.
7'799.-- per il periodo dal 7 agosto 2012 al 30 settembre 2012 a titolo di prestazioni versate a torto (doc. 135).
1.4. A seguito
dell’opposizione del 4 febbraio 2013 (doc. 141), interposta dall’avv. RA 1, per
conto dell’assicurato, l’CO 1 in data 26 febbraio 2013 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.142).
1.5. Con
tempestivo ricorso del 2 aprile 2013 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il ricoscimento del
diritto a percepire delle rendite LAINF (doc. I).
L’insorgente
ha contestato sia le conclusioni mediche fondate sul rapporto del Dr. __________,
che quelle emerse dalle investigazioni de __________ (doc. I).
Egli ha
chiesto l’allestimento di una perizia interdisciplinare volta a stabilire “da
una parte come la patologia attuale sofferta dal signor RI 1 sia la conseguenza
dell’infortunio del 15.3.2010, quale siano le limitazioni fisiche attuali del
signor RI 1 e la sua abilità/inabilità lavorativa e infine quali interventi
sono possibili alfine di ottenere un miglioramento della situazione” (doc.
I, pag.3).
Il
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I, VIII).
1.6. Nella
risposta del 13 maggio 2013 l’CO 1 ha postulato la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc.
V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è in primis la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato,
oppure no, a sospendere a partire dal 7 agosto 2012 il proprio obbligo a
prestazioni in relazione all’infortunio del 15 marzo 2010.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1
LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla
continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento
sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente
che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato
un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo
causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione
soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare
di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità
adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni
vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. A proposito
di assicurati che sono stati oggetto di sorveglianza, va ricordato che il TFA,
in una sentenza U 161/01 del 25 febbraio 2003, parzialmente pubblicata in DTF
129 V 323 - concernente un'assicurata sottoposta a video-sorveglianza da parte
dell'assicuratore privato di responsabilità civile, mezzo di prova successivamente
utilizzato dall’INSAI -, ne ha riconosciuto la legittimità di principio.
Con un
successivo giudizio del 20 marzo 2006, pubblicato in DTF 132 V 241, l’Alta
Corte federale ha precisato che qualora un assicuratore RC privato ha
incaricato un detective di sorvegliare una persona, l’art. 43 cpv. 1 in relazione con l’art. 61 lett. c LPGA costituiscono la base legale per l’utilizzazione dei
relativi mezzi di prova (video-registrazioni e rapporti di sorveglianza) da
parte dell’INSAI (o di un altro assicuratore LAINF).
Infine,
nella DTF 137 I 327 consid. 5, il Tribunale federale ha deciso che la
sorveglianza della persona assicurata da parte di un detective privato nella sfera privata liberamente visibile a ognuno (ad esempio, il
balcone) é permessa, a condizione che sia oggettivamente necessaria, come pure
ragionevole dal profilo temporale e materiale. È consentita un’osservazione che
riguarda lo svolgimento di attività quotidiane senza particolare legame con la
sfera privata (ad esempio, la pulizia del balcone oppure il trasporto di
sacchetti della spesa). Secondo il considerando 6 della sentenza succitata, le
videoregistrazioni che mostrano la persona assicurata impegnata in attività
quotidiane su un balcone liberamente visibile, non violano l’art. 179quater CP.
La
giurisprudenza appena citata, sviluppata in ambito di assicurazione per
l’invalidità, si applica per analogia anche in quello dell’assicurazione contro
gli infortuni (cfr. STF 8C_830/2011 del 9 marzo 2012 consid. 6.2).
Le
risultanze di un’accurata sorveglianza possono di principio costituire una base
sufficiente per decidere in merito allo stato di salute e alla capacità
lavorativa della persona assicurata (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 e STF
8C_830/2011 succitata consid. 7.1).
Su questo
tema e più in generale su quello degli abusi nel settore delle assicurazioni
sociali, si veda pure D. Cattaneo, “Assicurazioni sociali: alcuni temi
d’attualità”, in Rivista ticinese di diritto, I-2004, p. 228-243, in particolare p. 232. e "Les expertises en droit des assurances sociales" in CGRSS N°
44-2010 pag. 105 seg. (147-155).
2.7. Dalle carte
processuali emerge che l’assicurato é stato periziato dal Dr. __________, spec.
FMH in neurologia, per conto dell’Istituto assicuratore in tre occasioni (cfr.
rapporto 16 novembre 2011, doc. 78; rapporto 17 agosto 2012, doc. 117 e
rapporto
17 ottobre 2012, doc. 125).
Nel
rapporto datato 17 ottobre 2012 il medico fiduciario è giunto alle seguenti
conclusioni:
"
(…)
Wie ich in meinen Beurteilung vom 16.11.2011 und 17.08.2012
dargestellt habe, liegt bei dem Versicherten eine Nervus thoracicus Iongus Läsion
vor, welche dazu führt, dass eine leichte Scapula alata, d.h. ein leichtes Herausstehen
des linken Schulterblattes im Bewegungsablauf besteht. Der Versicherte machte
wiederholt schwerste Schmerzen im Zusammenhang mit dieser
"Verletzung" geltend, anlässlich der kreisärztlichen Untersuchung im
Januar 2012 trug er den linken Arm in der Schlinge, dieser schien gelähmt, der
Versicherte sah sich kaum in der Lage einen minimalen Handdruck am Vigorimeter
links auszuführen (links 5 kg, rechts 120 kg). Ich habe in meinen vorherigen Darstellung bezweifelt, dass die unzweifelhafte Scapula alata und die Nervus
thoracicus longus Läsion auf eine akute traumatische Schulterluxation
zurückzuführen sei und gefolgert, dass auch keine relevante unfallbedingte
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit besteht.
In den vorliegenden Bilddokumenten und Filmsequenzen, die ich in
Gänze mehrfach analysiert habe lässt sich erkennen, dass der Versicherte beim
Gehen den linken Arm physiologisch mitschwingt, die Exkursionsbewegungen, auch bei Ausweichen auf einem engen Trottoir oder
im engen Parkplatz lassen nicht den
Eindruck entstehen, dass der linke Arm nicht vollständig normal in ein übliches
Bewegungsmuster integriert sei. Darüber hinaus konnten verschiedene
Szenen dokumentiert werden, bei denen der Versicherte Lasten bis etwa 20 kg (etwa 5-7-jähriger Junge) in einer dynamischen Wurfbewegung weit Úberkopf hochheben konnte und
ohne jede Anstrengung wieder zum Boden sicher zurückführen konnte. Dieses
spricht eindeutig gegen das demonstrierte Ausmass der unfallbedingten
Einschränkungen und lässt im Gegenteil den Schluss zu, dass bei vorbestehender
Schädigung des Nervus thoracicus longus bei
einer möglicherweise sehr diskreten Schwäche für bestimmte Überkopfarbeiten
ansonsten im Wesentlichen ein völlig normales Mass an Kraftentfaltungs- und
Bewegungsumfang für den linken Arm und für die Handkraft links besteht.
Wiederholt konnten Szenen dokumentiert werden, bei denen der Versicherte sehr
kräftig und zügig ausschliesslich mit links die Türe an einem grossen
Geländefahrzeug öffnete und schloss, auch mit kräftiger beidhängiger Bewegung
verschiedene Werkzeuge führte.
Zusammenfassend stützen die vorliegenden Bilddokumente die
Auffassung, dass die geklagten Einschränkungen nicht organisch erklärbar sind,
sondern andere Gründe haben müssen.
Eine unfallbedingte Beeinträchtigung Iiegt meines Erachtens aus
dargelegten Gründen (Vorgeschichte, Hinweis auf habituelle Schulterluxationen
weit vor 2001, nicht passende Elektrophysiologie, fehlende Atrophisierung)
nicht vor.
Bezüglich des theoretischen Zumutbarkeitsprofiles:
Es ist jede Tätigkeit vorstellbar, welche nicht mit überwiegender
ein- oder beidhängiger Úberkopfarbeit oder
schweren Lastenanhebung über 20 kg (repetitiv) einhergeht.” (doc. 125).
2.8. Dall’incarto
risulta inoltre che l’CO 1 ha ordinato il pedinamento di RI 1 da parte di
un’agenzia privata d’investigazioni.
Fatti
I
pedinamenti hanno avuto luogo durante il periodo agosto-settembre 2012.
All’inserto figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti, un dossier
fotografico e un cd-rom.
La
documentazione appena citata mostra l’assicurato (l’identità della persona
oggetto di pedinamento non è in discussione), uscire di casa, mettersi al
volante, guidare il veicolo, allacciare le cinture di sicurezza, aprire e
chiudere le portiere, il cofano motore, il portellone del bagagliaio, agire sui
comandi elettrici posti sul bracciolo della portiera, telefonare, tenere in
mano un pacchetto di sigarette, un giornale, un portafoglio, fumare una
sigaretta, sfogliare un giornale, infilare e togliere le chiavi dalle tasche
dei pantaloni, scostare lo sportello della bucalettere, guardare l’ora, pulire
il naso, grattare il volto e l’orecchio, portare alla bocca alimenti, spingere
il carrello della spesa e sistemare le borse nel bagagliaio, spostare gli
acquisti da una borsa all’altra, assicurare la spesa con una rete elastica,
sollevare il ripiano di copertura del vano bagagli, sistemarsi la maglietta,
alzare in vita i pantaloni e togliersi la giacca (doc. 122, pag. 41-42).
In questi
atti il ricorrente non ha manifestato limitazioni nella funzionalità dell’arto
superiore sinistro (doc. 122, pag. 41).
L’assicurato
è stato visto tenere il braccio sinistro al collo con una mitella solo in una
brevissima occasione uscendo di casa e non appena salito in auto si è
immediatamente sbarazzato delle mitella (doc. 122, pag. 41).
Dal
rapporto d’investigazioni emerge che RI 1 “non è mai stato visto portare le
mani alla spalla o al braccio sinistri in segno di dolore e nemmeno è stato
visto esibire smorfie di sofferenza”. L’investigatore non ha quindi
riscontrato impedimenti nei movimenti del corpo e nel compimento di azioni.
L’insorgente è apparso in grado di tenere il braccio sinistro a penzoloni “lasciandolo
libero di oscillare in avanti e indietro” e durante la corsa è apparso in
grado di “sopportare che la spalla sinistra venga sollecitata da ripetute oscillazioni
semicircolari dell’arto superiore sinistro” e di mantenere a lungo le
braccia conserte davanti al petto (doc. 122, pag. 41).
L’assicurato
ha quindi mostrato di essere in grado di muovere l’arto superiore sinistro in
qualsiasi direzione, ovvero a sollevare il braccio steso in avanti oltre 60°,
ad allontanare il braccio teso lateralmente di oltre 30° e a portare il braccio
verso la schiena/natica di oltre 10° (doc. 122, pag. 41).
Nel
rapporto si legge inoltre – per quanto qui d’interesse – che l’insorgente è
stato più volte visto sollevare di 90° il braccio sinistro steso in avanti, di
alzarlo frontalmente di oltre 60° e in più circostanze lo ha alzato ben oltre
la spalla piegandolo successivamente sopra la testa. Di tanto in tanto
l’assicurato ha alzato le braccia lateralmente mostrando di essere in grado di
allontanare l’arto sinistro dal tronco di almeno 90° (doc. 122, pag. 42).
RI 1 è
stato più volte visto portare il braccio sinistro dietro la schiena (infilando
le mani nelle tasche, stringendo le mani dietro la schiena, ciondolando le
braccia all’indietro e distendendo i gomiti) e compiere movimenti rotatori disinvolti
con il braccio. Egli ha ripetutamente piegato l’avambraccio sinistro sia verso
l’esterno che l’interno e compiuto movimenti energici (doc. 122, pag. 42).
L’agenzia
di investigazioni ha quindi riferito che l’assicurato “durante una lunga
conversazione svolta mantenendosi in stazione eretta, ha considerevolmente
sollecitato la spalla sinistra per sostenere il peso del corpo sul braccio
sinistro ripetutamente appoggiato su di un muretto” (doc. 122, pag. 43.
Egli è stato poi visto urtare volontariamente l’intelaiatura di una vetrata
esterna con il braccio sinistro poi mantenuto appoggiato all’intelaiatura per
reggersi in piedi e alzarsi da una poltroncina sorreggendo il peso del corpo su
braccia e spalle (doc. 122, pag. 43.
Infine,
il ricorrente è stato visto sollevare pesi (la borsa della spesa, il figlio
piccolo), e guidare un veicolo senza impedimenti anche per lunghi tratti (doc.
122, pag. 44)
2.9. In concreto,
attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte
ritiene che l’opinione del Dr. __________, possa validamente costituire
da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario
esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle
valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U
350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che
"nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio
consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si
fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto
assicuratore.").
Al riguardo va ricordato
che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella
causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA
del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella
causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.
202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio
1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre
1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;
U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.
212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In
effetti le valutazioni del medico di __________ Dr. __________ non contengono
contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza
affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza
probante: in particolare, il sanitario ha espresso il suo parere in modo
chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito
del suo dossier.
Nel rapporto del 17
ottobre 2012 il medico fiduciario ha diagnosticato una lesione del nervo
toracico lungo con sviluppo di una scapola alata e riferito dei dolori
lamentati dall’assicurato da lui messi in relazione con questa lesione. In
occasione della visita circondariale del gennaio 2012 il paziente portava una
mitella e nei test (al vigorimetro) non raggiungeva la forza di 5 kg a sinistra e 120 kg a destra (doc. 125).
Il Dr. __________
ha tuttavia ribadito – facendo riferimento anche alle sue precedenti valutazioni
– che la scapola alata e la lesione del nervo toracico lungo non sono da
ricondurre ad una lussazione acuta traumatica della spalla.
Con
riferimento alla documentazione fotografica e video esaminata dallo specialista
le limitazioni fatte valere dall’assicurato non hanno – a suo parere – alcuna
base organica: (“Zusammenfassend stützen die vorliegenden
Bilddokumente die Auffassung, dass die geklagten Einschränkungen nicht
organisch erklärbar sind, sondern andere Gründe haben müssen” (doc. 125).
A corroborare le
conclusioni del Dr. __________ vi è il rapporto del medico di __________ Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale durante la visita medica del 18
ottobre 2011, dopo aver diagnosticato uno “Stato dopo trauma distorsivo
spalla sinistra. Lesione dle nervo toracico lungo con scapola alata” (doc.
76), aveva sollevato delle perplessità sul caso non riuscendo a capire “perché
una lesione almeno parziale del nervo toracico lungo di origine postraumatica
non abbia nessuna tendenza al ricupero con il tempo e in particolare nonostante
il tempo trascorso non si sia sviluppata nessuna ipotria della muscolatura del
cinto omero scapolare”. Il medico ha poi sottolineato che normalmente le
scapole alate non sono così particolarmente dolorose (doc. 76).
Perplessità sul caso, in
particolare sui dolori lamentati dall’assicurato, sono altresì state
evidenziate dal Dr. Brunner dell’Ospedale universitario pediatrico di Basilea
(cfr. doc. 112a).
Il TCA non ha dunque motivo
per distanziarsi da queste considerazioni, precise e ben motivate, del Dr. __________,
tanto più che non sono state sconfessate tramite la
presentazione di refertazione specialistica di senso contrario.
I referti
del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, diabetologia ed
endocrinologia, dunque non specialista nella materia che qui interessa, non
permettono una diversa valutazione della fattispecie.
Nello
scritto del 14 novembre 2012 il medico curante si è infatti limitato a indicare
succintamente che il paziente soffre di una “lesione traumatica del
n.toracico lungo sx” che esclude l’attività di manovale (doc. 131), mentre
Considerandi
nel certificato del 15 marzo 2013
ha descritto
i dolori riferiti dall’assicurato “non appena aumenta l’attività fisica a
livello della spalla sinistra” (doc. 151). Il medico non si è espresso né
sulla causalità con l’infortunio, né sui limiti funzionali e la capacità
lavorativa.
Nei
referti del 29 marzo 2013 del Dr. __________i e del Dr. __________
dell’Ospedale Regionale di __________ Servizio di neurologia, viene posta la
nota diagnosi di “Scapola alata sx da sospetta pregressa plessopatia
brachiale con prevalente interessamento del n. toracico lungo sx e lassità
muscolotendinea del cinto scapolare sx con/su: - pregresso trauma nel marzo
2010; - RM spalla sx (20.03.2013): Non alterazioni a livello della muscolatura
di ancoraggio della scapola sin. Non alterazioni lungo il decorso del plesso
brachiale; - ENG/EMG (marzo 2012): pregressa neuropatia del n. toracico lungo
sx non ulteriormente databile” (doc. F).
I medici
dell’Ospedale Regionale di __________ non si sono espressi sulla causalità del
trauma concludendo per un disturbo pregresso del plesso brachiale e del nervo
toracico lungo sinistro con associata lassità muscoltendinea del cinto
scapolare sinistro (doc. G).
Per
quanto concerne il mandato di osservazione conferito in data 2 agosto 2012 a “__________” Sagl, il TCA sottolinea innanzitutto che, in occasione della sorveglianza
dell’assicurato, non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la
relativa documentazione mostra RI 1 impegnato in attività
- principalmente a camminare e guidare l’autovettura - compiute in luoghi
liberamente visibili a ognuno, senza particolare legame con la sua sfera
privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.6.).
Dalla
documentazione fotografica e dal video agli atti emerge che l’assicurato è in
grado di svolgere una serie di attività esposte al consid. 2.8. che non
giustificano i limiti funzionali che egli ha manifestato durante gli esami (per
esempio al vigorimetro) e i colloqui con l’assicuratore infortuni. Questo a
prescindere
dall’esercizio di un’attività lucrativa, di cui si è accennato nel rapporto di
sorveglianza (cfr. doc. 122, pag. 40) che l’amministrazione non è stata in
grado di provare.
In
particolare, nel filmato de “__________” si vede l’assicurato presso il parcheggio
del Centro Commerciale __________ a __________, intrattenersi con il figlio __________
(nato nel __________ e dunque di anni 6 al momento del filmato) e alzarlo all’improvviso
da terra con le due mani, al di sopra delle spalle, dando l’impressione di
volerlo lanciare in aria per poi riportarlo all’altezza della vita e rimetterlo
a terra (cfr. filmato “__________, del 2 settembre 2012, min.13.27).
Il Dr. __________
ha chiaramente indicato che i movimenti dell’assicurato – con riferimento
all’episodio citato ma anche ad altri momenti documentati – non corrispondono
alle limitazioni funzionali da lui fatte valere e permette di concludere che egli
presenta una forza normale al braccio sinistro:
“Darüber hinaus konnten verschiedene Szenen dokumentiert
werden,
bei denen der Versicherte Lasten bis etwa 20 kg (etwa 5-7-jähriger Junge) in einer dynamischen Wurfbewegung weit Überkopf hochheben konnte und ohne jede
Anstrengung wieder zum Boden sicher zurückführen konnte. Dieses spricht
eindeutig gegen das demonstrierte Ausmass der unfallbedingten Einschränkungen
und lässt im Gegenteil den Schluss zu, dass bei vorbestehender Schädigung des Nervus thoracicus longus bei einer möglicherweise
sehr diskreten Schwäche für bestimmte Überkopfarbeiten ansonsten im
Wesentlichen ein völlig normales Mass an Kraftentfaltungs- und Bewegungsumfang
für den linken Arm und für die Handkraft links besteht.” (doc. 125)
Le
conclusioni del Dr. __________ – dopo aver visionato la documentazione
fotografica e video – sono inequivocabili su questo punto (cfr. consid. 2.7.).
In esito
a tutto quanto precede, il TCA reputa dimostrato, perlomeno secondo il criterio
della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei
modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.
A ragione dunque, l’CO 1 non
ha più assunto, a fare tempo dal 7 agosto 2012, i disturbi lamentati dal
ricorrente.
2.10
Alla luce di
quanto precede il TCA non ritiene necessario procedere ad ulteriori
accertamenti come postulato dall’assicurato (cfr. doc. I, pag. 3).
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003.
nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo
1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
D’altro
canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura
amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da
uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e
complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a
delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è
alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,
pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19
aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
2.11
Rimane da
esaminare la domanda di restituzione per prestazioni indebitamente percepite
dal 7 agosto 2012 al 30 settembre 2012 per un importo di fr. 7'799.-- (55
giorni a fr. 141.80).
Secondo
l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso
2.
prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a
decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del
fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il
credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi
applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e
dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V
318).
Chiamata a pronunciarsi
in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare l’operato
dell’amministrazione, peraltro su questo punto neppure contestato dal
ricorrente (cfr. doc. I).
L’assicuratore infortuni
ha infatti corrisposto le prestazioni assicurative dell’infortunio del 15 marzo
2010.
sino al 30 settembre 2012.
Sulla
base del rapporto medicio del Dr. __________ e di quello investigativo de “__________”
l’assicuratore infortuni ha ritenuto, a giusta ragione (cfr. consid. 2.9.) che
la cura medica per i postumi infortunistici non era più necessaria,
rispettivamente non vi era più alcuna limitazione della capacità lavorativa e
di guadagno. Di conseguenza viene posta fine alle prestazioni assicurative di
breve durata al 7 agosto 2012 (inizio del periodo di osservazione).
Ne
consegue che correttamente l’CO 1 ha chiesto la restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite dal 7 agosto 2012 al 30 settembre 2012 per un importo
di fr. 7'799.-- (55 giorni a fr. 141.80).
2.12
Il ricorrente
ha chiesto che gli venga concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ (cfr. doc. I, p. 3).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione
agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B.
Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,
Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad
art. 157, p. 491, nota 591).
Nel caso
di specie - viste le particolari circostanze alla base della decisione di porre
fine al diritto alle prestazioni -, il TCA ritiene che poteva e doveva apparire
chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto
alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito della
probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Per
un caso analogo vedi la sentenza di questa Corte 32.2012.62 del 5 giugno
2013.
In queste
condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti
cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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