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Decisione

35.2013.24

A giusta ragione l'assicuratore infortuni non ha più assunto, a far tempo dal 7 agosto 2012, i disturbi accusati dal ricorrente, sulla base delle valutazioni del perito e del rapporto di video sorvegl

9 settembre 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I

pedinamenti hanno avuto luogo durante il periodo agosto-settembre 2012.

All’inserto figurano i resoconti scritti di questi pedinamenti, un dossier

fotografico e un cd-rom.

La

documentazione appena citata mostra l’assicurato (l’identità della persona

oggetto di pedinamento non è in discussione), uscire di casa, mettersi al

volante, guidare il veicolo, allacciare le cinture di sicurezza, aprire e

chiudere le portiere, il cofano motore, il portellone del bagagliaio, agire sui

comandi elettrici posti sul bracciolo della portiera, telefonare, tenere in

mano un pacchetto di sigarette, un giornale, un portafoglio, fumare una

sigaretta, sfogliare un giornale, infilare e togliere le chiavi dalle tasche

dei pantaloni, scostare lo sportello della bucalettere, guardare l’ora, pulire

il naso, grattare il volto e l’orecchio, portare alla bocca alimenti, spingere

il carrello della spesa e sistemare le borse nel bagagliaio, spostare gli

acquisti da una borsa all’altra, assicurare la spesa con una rete elastica,

sollevare il ripiano di copertura del vano bagagli, sistemarsi la maglietta,

alzare in vita i pantaloni e togliersi la giacca (doc. 122, pag. 41-42).

In questi

atti il ricorrente non ha manifestato limitazioni nella funzionalità dell’arto

superiore sinistro (doc. 122, pag. 41).

L’assicurato

è stato visto tenere il braccio sinistro al collo con una mitella solo in una

brevissima occasione uscendo di casa e non appena salito in auto si è

immediatamente sbarazzato delle mitella (doc. 122, pag. 41).

Dal

rapporto d’investigazioni emerge che RI 1 “non è mai stato visto portare le

mani alla spalla o al braccio sinistri in segno di dolore e nemmeno è stato

visto esibire smorfie di sofferenza”. L’investigatore non ha quindi

riscontrato impedimenti nei movimenti del corpo e nel compimento di azioni.

L’insorgente è apparso in grado di tenere il braccio sinistro a penzoloni “lasciandolo

libero di oscillare in avanti e indietro” e durante la corsa è apparso in

grado di “sopportare che la spalla sinistra venga sollecitata da ripetute oscillazioni

semicircolari dell’arto superiore sinistro” e di mantenere a lungo le

braccia conserte davanti al petto (doc. 122, pag. 41).

L’assicurato

ha quindi mostrato di essere in grado di muovere l’arto superiore sinistro in

qualsiasi direzione, ovvero a sollevare il braccio steso in avanti oltre 60°,

ad allontanare il braccio teso lateralmente di oltre 30° e a portare il braccio

verso la schiena/natica di oltre 10° (doc. 122, pag. 41).

Nel

rapporto si legge inoltre – per quanto qui d’interesse – che l’insorgente è

stato più volte visto sollevare di 90° il braccio sinistro steso in avanti, di

alzarlo frontalmente di oltre 60° e in più circostanze lo ha alzato ben oltre

la spalla piegandolo successivamente sopra la testa. Di tanto in tanto

l’assicurato ha alzato le braccia lateralmente mostrando di essere in grado di

allontanare l’arto sinistro dal tronco di almeno 90° (doc. 122, pag. 42).

RI 1 è

stato più volte visto portare il braccio sinistro dietro la schiena (infilando

le mani nelle tasche, stringendo le mani dietro la schiena, ciondolando le

braccia all’indietro e distendendo i gomiti) e compiere movimenti rotatori disinvolti

con il braccio. Egli ha ripetutamente piegato l’avambraccio sinistro sia verso

l’esterno che l’interno e compiuto movimenti energici (doc. 122, pag. 42).

L’agenzia

di investigazioni ha quindi riferito che l’assicurato “durante una lunga

conversazione svolta mantenendosi in stazione eretta, ha considerevolmente

sollecitato la spalla sinistra per sostenere il peso del corpo sul braccio

sinistro ripetutamente appoggiato su di un muretto” (doc. 122, pag. 43.

Egli è stato poi visto urtare volontariamente l’intelaiatura di una vetrata

esterna con il braccio sinistro poi mantenuto appoggiato all’intelaiatura per

reggersi in piedi e alzarsi da una poltroncina sorreggendo il peso del corpo su

braccia e spalle (doc. 122, pag. 43.

Infine,

il ricorrente è stato visto sollevare pesi (la borsa della spesa, il figlio

piccolo), e guidare un veicolo senza impedimenti anche per lunghi tratti (doc.

122, pag. 44)

2.9. In concreto,

attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che l’opinione del Dr. __________, possa validamente costituire

da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario

esperire ulteriori accertamenti (sul valore probatorio delle

valutazioni del medico di __________, cfr. sentenza del Tribunale federale U

350/06 del 20 luglio 2007 in cui l'Alta Corte ha ricordato che

"nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio

consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali si

fondino esclusivamente su basi di giudizio interne all'istituto

assicuratore.").

Al riguardo va ricordato

che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella

causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA

del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella

causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p.

202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio

1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre

1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274;

U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p.

212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

effetti le valutazioni del medico di __________ Dr. __________ non contengono

contraddizioni e presentano tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza

affinché possa essere riconosciuto, ad un apprezzamento medico, piena forza

probante: in particolare, il sanitario ha espresso il suo parere in modo

chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto allo studio approfondito

del suo dossier.

Nel rapporto del 17

ottobre 2012 il medico fiduciario ha diagnosticato una lesione del nervo

toracico lungo con sviluppo di una scapola alata e riferito dei dolori

lamentati dall’assicurato da lui messi in relazione con questa lesione. In

occasione della visita circondariale del gennaio 2012 il paziente portava una

mitella e nei test (al vigorimetro) non raggiungeva la forza di 5 kg a sinistra e 120 kg a destra (doc. 125).

Il Dr. __________

ha tuttavia ribadito – facendo riferimento anche alle sue precedenti valutazioni

– che la scapola alata e la lesione del nervo toracico lungo non sono da

ricondurre ad una lussazione acuta traumatica della spalla.

Con

riferimento alla documentazione fotografica e video esaminata dallo specialista

le limitazioni fatte valere dall’assicurato non hanno – a suo parere – alcuna

base organica: (“Zusammenfassend stützen die vorliegenden

Bilddokumente die Auffassung, dass die geklagten Ein­schränkungen nicht

organisch erklärbar sind, sondern andere Gründe haben müssen” (doc. 125).

A corroborare le

conclusioni del Dr. __________ vi è il rapporto del medico di __________ Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, il quale durante la visita medica del 18

ottobre 2011, dopo aver diagnosticato uno “Stato dopo trauma distorsivo

spalla sinistra. Lesione dle nervo toracico lungo con scapola alata” (doc.

76), aveva sollevato delle perplessità sul caso non riuscendo a capire “perché

una lesione almeno parziale del nervo toracico lungo di origine postraumatica

non abbia nessuna tendenza al ricupero con il tempo e in particolare nonostante

il tempo trascorso non si sia sviluppata nessuna ipotria della muscolatura del

cinto omero scapolare”. Il medico ha poi sottolineato che normalmente le

scapole alate non sono così particolarmente dolorose (doc. 76).

Perplessità sul caso, in

particolare sui dolori lamentati dall’assicurato, sono altresì state

evidenziate dal Dr. Brunner dell’Ospedale universitario pediatrico di Basilea

(cfr. doc. 112a).

Il TCA non ha dunque motivo

per distanziarsi da queste considerazioni, precise e ben motivate, del Dr. __________,

tanto più che non sono state sconfessate tramite la

presentazione di refertazione specialistica di senso contrario.

I referti

del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, diabetologia ed

endocrinologia, dunque non specialista nella materia che qui interessa, non

permettono una diversa valutazione della fattispecie.

Nello

scritto del 14 novembre 2012 il medico curante si è infatti limitato a indicare

succintamente che il paziente soffre di una “lesione traumatica del

n.toracico lungo sx” che esclude l’attività di manovale (doc. 131), mentre

Considerandi

nel certificato del 15 marzo 2013

ha descritto

i dolori riferiti dall’assicurato “non appena aumenta l’attività fisica a

livello della spalla sinistra” (doc. 151). Il medico non si è espresso né

sulla causalità con l’infortunio, né sui limiti funzionali e la capacità

lavorativa.

Nei

referti del 29 marzo 2013 del Dr. __________i e del Dr. __________

dell’Ospedale Regionale di __________ Servizio di neurologia, viene posta la

nota diagnosi di “Scapola alata sx da sospetta pregressa plessopatia

brachiale con prevalente interessamento del n. toracico lungo sx e lassità

muscolotendinea del cinto scapolare sx con/su: - pregresso trauma nel marzo

2010; - RM spalla sx (20.03.2013): Non alterazioni a livello della muscolatura

di ancoraggio della scapola sin. Non alterazioni lungo il decorso del plesso

brachiale; - ENG/EMG (marzo 2012): pregressa neuropatia del n. toracico lungo

sx non ulteriormente databile” (doc. F).

I medici

dell’Ospedale Regionale di __________ non si sono espressi sulla causalità del

trauma concludendo per un disturbo pregresso del plesso brachiale e del nervo

toracico lungo sinistro con associata lassità muscoltendinea del cinto

scapolare sinistro (doc. G).

Per

quanto concerne il mandato di osservazione conferito in data 2 agosto 2012 a “__________” Sagl, il TCA sottolinea innanzitutto che, in occasione della sorveglianza

dell’assicurato, non é stato violato l’art. 179quater CP. In effetti, la

relativa documentazione mostra RI 1 impegnato in attività

- principalmente a camminare e guidare l’autovettura - compiute in luoghi

liberamente visibili a ognuno, senza particolare legame con la sua sfera

privata (cfr. la giurisprudenza citata al consid. 2.6.).

Dalla

documentazione fotografica e dal video agli atti emerge che l’assicurato è in

grado di svolgere una serie di attività esposte al consid. 2.8. che non

giustificano i limiti funzionali che egli ha manifestato durante gli esami (per

esempio al vigorimetro) e i colloqui con l’assicuratore infortuni. Questo a

prescindere

dall’esercizio di un’attività lucrativa, di cui si è accennato nel rapporto di

sorveglianza (cfr. doc. 122, pag. 40) che l’amministrazione non è stata in

grado di provare.

In

particolare, nel filmato de “__________” si vede l’assicurato presso il parcheggio

del Centro Commerciale __________ a __________, intrattenersi con il figlio __________

(nato nel __________ e dunque di anni 6 al momento del filmato) e alzarlo all’improvviso

da terra con le due mani, al di sopra delle spalle, dando l’impressione di

volerlo lanciare in aria per poi riportarlo all’altezza della vita e rimetterlo

a terra (cfr. filmato “__________, del 2 settembre 2012, min.13.27).

Il Dr. __________

ha chiaramente indicato che i movimenti dell’assicurato – con riferimento

all’episodio citato ma anche ad altri momenti documentati – non corrispondono

alle limitazioni funzionali da lui fatte valere e permette di concludere che egli

presenta una forza normale al braccio sinistro:

“Darüber hinaus konnten verschiedene Szenen dokumentiert

werden,

bei denen der Versicherte Lasten bis etwa 20 kg (etwa 5-7-jähriger Junge) in einer dynamischen Wurf­bewegung weit Überkopf hochheben konnte und ohne jede

Anstrengung wieder zum Boden sicher zurückführen konnte. Dieses spricht

eindeutig gegen das demonstrierte Ausmass der unfallbedingten Einschränkungen

und lässt im Gegenteil den Schluss zu, dass bei vorbestehender Schädigung des Nervus thoracicus longus bei einer möglicherweise

sehr diskreten Schwäche für bestimmte Über­kopfarbeiten ansonsten im

Wesentlichen ein völlig normales Mass an Kraftentfaltungs- und Bewe­gungsumfang

für den linken Arm und für die Handkraft links besteht.” (doc. 125)

Le

conclusioni del Dr. __________ – dopo aver visionato la documentazione

fotografica e video – sono inequivocabili su questo punto (cfr. consid. 2.7.).

In esito

a tutto quanto precede, il TCA reputa dimostrato, perlomeno secondo il criterio

della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che RI 1 ha ritrovato una piena capacità lavorativa, nei

modi e nei tempi decisi dall’assicuratore infortuni resistente.

A ragione dunque, l’CO 1 non

ha più assunto, a fare tempo dal 7 agosto 2012, i disturbi lamentati dal

ricorrente.

2.10

Alla luce di

quanto precede il TCA non ritiene necessario procedere ad ulteriori

accertamenti come postulato dall’assicurato (cfr. doc. I, pag. 3).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

D’altro

canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

2.11

Rimane da

esaminare la domanda di restituzione per prestazioni indebitamente percepite

dal 7 agosto 2012 al 30 settembre 2012 per un importo di fr. 7'799.-- (55

giorni a fr. 141.80).

Secondo

l’art. 25 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA). Il capoverso

2.

prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a

decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del

fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il

credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi

applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e

dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V

318).

Chiamata a pronunciarsi

in merito alla fattispecie questa Corte non può che confermare l’operato

dell’amministrazione, peraltro su questo punto neppure contestato dal

ricorrente (cfr. doc. I).

L’assicuratore infortuni

ha infatti corrisposto le prestazioni assicurative dell’infortunio del 15 marzo

2010.

sino al 30 settembre 2012.

Sulla

base del rapporto medicio del Dr. __________ e di quello investigativo de “__________”

l’assicuratore infortuni ha ritenuto, a giusta ragione (cfr. consid. 2.9.) che

la cura medica per i postumi infortunistici non era più necessaria,

rispettivamente non vi era più alcuna limitazione della capacità lavorativa e

di guadagno. Di conseguenza viene posta fine alle prestazioni assicurative di

breve durata al 7 agosto 2012 (inizio del periodo di osservazione).

Ne

consegue che correttamente l’CO 1 ha chiesto la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite dal 7 agosto 2012 al 30 settembre 2012 per un importo

di fr. 7'799.-- (55 giorni a fr. 141.80).

2.12

Il ricorrente

ha chiesto che gli venga concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. __________ (cfr. doc. I, p. 3).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B.

Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,

Lugano 2000, ad art. 157, p. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità

di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, p. 491, nota 591).

Nel caso

di specie - viste le particolari circostanze alla base della decisione di porre

fine al diritto alle prestazioni -, il TCA ritiene che poteva e doveva apparire

chiaro che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto

alle propettive di un successo, ragione per la quale il requisito della

probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.

Per

un caso analogo vedi la sentenza di questa Corte 32.2012.62 del 5 giugno

2013.

In queste

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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