35.2013.25
Revisione IMI. L'amministrazione ha negato a giusta ragione un aumento dell'IMI in quanto - secondo il consulente medico interpellato - non vi è una progressione delle placche pleuriche da asbesto. Co
7 agosto 2013Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.25
Data decisione, Autorità:
07.08.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_634/2013, 14.01.2014
Titolo:
Revisione IMI. L'amministrazione ha negato a giusta ragione un aumento dell'IMI in quanto - secondo il consulente medico interpellato - non vi è una progressione delle placche pleuriche da asbesto. Confermata IMI 12,5%
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
MALATTIA PROFESSIONALE
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 24 cpv. 1 LAINF
art. 25 cpv. 1 LAINF
art. 25 cpv. 2 LAINF
art. 36 cpv. 1 OAINF
art. 36 cpv. 3 OAINF
art. 36 cpv. 4 OAINF
art. 36 agg. 2 OAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.25
LG/sc
Lugano
7 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 26
febbraio 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1945, attivo fra il 1967 e il 1987 quale saldatore presso la __________, in
data 5 dicembre 2000, tramite l’avv. RA 1 , ha chiesto all’CO 1 di riconoscere
la propria responsabilità in relazione a un tumore pleurico benigno,
diagnosticatogli nel corso del mese di ottobre 2000 (doc. 1).
Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, l’Istituto assicuratore ha
assunto il caso a titolo di malattia professionale (doc. 56).
1.2. Con la
decisione formale del 25 novembre 2004, confermata con la decisione su
opposizione del 9 giugno 2006, l’assicuratore LAINF ha assegnato a RI 1 per i
disturbi polmonari connessi alla malattia professionale un’indennità per
menomazione all’integrità del 12.5% (doc. 72, 124).
L’CO 1,
nella medesima decisione, ha per contro negato il diritto all’indennità
giornaliera, rispettivamente, a una rendita di invalidità (doc. 72).
1.3. Contro
questa decisione RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, il quale con la sentenza 35.2006.58 del 4 ottobre 2007 ha confermato la decisione dell’CO 1 e respinto il ricorso.
In
particolare, questa Corte ha concluso da un lato che la malattia
professionale non ha di per sé cagionato alcun discapito economico aggiuntivo e
dunque l’assicurato non ha diritto di percepire l’indennità giornaliera ex art.
16 LAINF, dall’altro che l’esigibilità lavorativa non ha subìto modifiche a
seguito dell’insorgenza della malattia professionale e dunque egli non ha
diritto a una rendita di invalidità.
Il TF
nella sentenza 8C_669/2007 del 14 ottobre 2008 ha confermato il giudizio cantonale (doc. 144).
1.4. Nel mese di
marzo 2011 e maggio 2012 RI 1, sempre tramite l’avv. RA 1, ha trasmesso nuova
documentazione medica attestante un peggioramento della situazione con un
aumento della fibrosi nell’ambito dell’asbestosi pleurica che giustifica – a
suo dire – l’attribuzione di un’indennità per menomazione all’integrità complementare
(doc. 168, 191).
1.5. Esperiti gli
accertamenti medici del caso, l’CO 1 con la decisione del 3 ottobre 2012,
confermata con la decisione su opposizione del 26 febbraio 2013 ha negato un aumento dell’indennità per menomazione all’integrità (IMI), in quanto non vi è –
secondo il consulente medico interpellato – una progressione delle placche
pleuriche da asbesto (doc. 203, 221).
1.6. Contro
questa decisione RI 1 tramite l’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA postulando l’attribuzione di un’indennità per menomazione all’integrità
(IMI) complementare nella misura almeno del 25% (doc. I).
L’insorgente
ha contestato la valutazione del Dr. , alla base della decisione dell’I,
sostenendo che vi è stato un importante peggioramento dovuto alla malattia
professionale (doc. I).
Egli ha
postulato l’allestimento di una perizia medica sulla progressione delle placche
pleuriche, sulla causalità delle stesse, sull’entità dell’intervenuto
peggioramento e all’ammontare dell’attuale IMI (doc. I).
1.7. L’CO 1, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.8. In data 3
maggio 2013 l’avv. RI 1 ha trasmesso a questa Corte il rapporto del Dr. __________
del 25 marzo 2013 e la documentazione dell’Ospedale __________ del 29 aprile
2013 (doc. V+ C1 e C2).
Fatti
I doc. V
e gli allegati (C1 e C2) sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc.
VI).
1.9. L’avv. RA 2,
per conto dell’CO 1, si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande
(doc. VII).
I doc. VI
e VII sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Revisione
dell’indennità per menomazione all’integrità
2.3. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica, mentale o psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se
verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla
capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/ Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).
2.5. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute
nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla
perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà
corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la
menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende
in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Aggravamenti
futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se
l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono essere
presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr.
RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi
citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).
Nel caso
in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità deve essere di nuovo
valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.6. L’INSAI ha
allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano
quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,
p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.7. Nel
caso di specie, l’CO 1 con la decisione del 25 novembre 2004 (doc. 72) ha
attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del 12,5%
sulla base della valutazione medica del Dr. __________, specialista FMH in
medicina generale e medicina del lavoro, della Divisione medica dell’CO 1.
Nel rapporto del 1°
novembre 2004 il medico si è così espresso.
“Beim Versicherten
bestehen beidseitige, teilweise verkalkte Pleuraverdickungen, die
auf die frühere berufliche Asbestexposition zurück zu führen sind. Anamnestisch
kam es zu rezidivierenden Pleuraergüssen. Weiter bestehen eine chronisch
obstruktive Pneumopathie bei massivem Nikotinabusus, ein intrinsisches Asthma
bronchiale una Adipositas.
Aufgrund ausführlicher Abklärungen im Juli und September 03 von
Dr. __________ ist die medizinischtheoretische pulmonale Invalidität auf 50%
einzuschätzen. Aufgrund der allgemeinen Erfahrungen mit gutartigen
asbestbedingten Pleuraveränderungen sowie der dokumentierten Konstanz der Lungenfunktion
in den zwei Jahren vor dem Gutachten ist keine Verschlimmerung des beruflichen
Anteils voraussehbar.
Gemäss Tabelle 10 der Reihe “Integritätsentschädigung gemäss UVG”
wird eine medizinischtheoretische pulmonale Invalidität von 50% einem
Integritätsschaden von 25% gleichgesetzt. Die Hälfte davon beruflich bedingt”
(doc. 69).
Nell’ambito della
richiesta di aumento postulata dall’assicurato, l’CO 1 ha interpellato
nuovamente in Dr. __________, il quale in data 4 giugno 2012 ha fornito la seguente presa di posizione:
" (…)
L'assicurato, nell'ambito dei comuni controlli a causa della
precedente esposizione professionale all'amianto e della presenza di placche
pleuriche, è stato visitato dal Dr. __________; lo pneumologo è giunto a
questo apprezzamento: nonostante la percezione soggettiva di un lieve
peggioramento della dispnea da sforzo, dal punto di vista della funzione
polmonare si può evidenziare un miglioramento della componente restrittiva,
permanendo invariata la sindrome ostruttiva.
Questo miglioramento della componente restrittiva si può
senz'altro dedurre dal valore di TLC alla visita del 29.3.2012: il risultato di
76% è più alto del valore ottenuto in precedenza (si veda l'apprezzamento del 6.5.2011). Se ci si riferisce al valore di FVC
non si osservano variazioni di questo dato che era stato misurato nel
corso della perizia effettuata dalla pneumologia dell'__________ nell'ottobre
2005 (allora corrispondeva al 65% del valore atteso; attualmente al 64%).
L'aumento della calcificazione
delle placche pleuriche (senza aumento del volume delle placche stesse),
citato nel referto della TC del 27.4.2012 e nell'apprezzamento del Dr. __________,
non ha quindi condotto a un aumento della
restrizione.
La valutazione, per quanto concerne gli esiti della malattia
professionale, resta quindi invariata.
Relativamente alle domande della CO 1 del 30.5.2012 si replica
come segue: non è presente alcuna variazione della valutazione della
menomazione dell'integrità in confronto alla situazione
rilevata durante la perizia del 2005.
Relativamente alla domanda se
la situazione attuale sia da ricondurre alla malattia professionale: come si rileva dalla perizia del 2005, la
dispnea da sforzo del signor RI 1 è legata per un terzo a fattori professionali. (Per quanto riguarda gli ulteriori
fattori allora citati: la cardiomiopatia ipertensiva è citata anche nel
referto attuale del Dr. __________; essa è in terapia farmacologica come anche
la BPCO estranea alla professione. Il sovrappeso non compare nell'elenco delle
diagnosi, il BMI tuttavia è elevato e praticamente invariato rispetto al 2005).
Per quanto riguarda le uleriori procedure da parte della CO 1CO 1:
sono previsti in futuro controlli annuali, nei quali si deve tenere in conto,
considerando le nuove procedure della CO 1 in assicurati con placche pleuriche
da amianto, un'anamnesi di tabagismo di oltre 30 pacchi/anno. In questa
situazione, se l'assicurato è d'accordo, vanno programmati in ogni caso
controlli TC annuali. (doc. 199).
Da parte sua l’assicurato
ha prodotto il referto del 3 dicembre 2012 del Dr. __________, Capo-servizio di
pneumologia all’Ospedale Regionale di __________, il quale ha posto la seguente
diagnosi e conclusione (doc. 212):
" (…)
Conclusioni
Il signor RI 1, ex operaio
saldatore, sottoposto durante gli anni fino al 1985 ad esposizione indiretta
all'amianto, presenta dal 1999-2000 delle alterazioni pleuriche che sono stata
oggetto di indagini sfociate nella conferma di cosiddette alterazioni pleuriche
benigne di origine asbestotica che nel corso degli anni hanno avuto dapprima
una certa progressione soprattutto per quanto riguarda il contenuto calcico
delle stesse. Ciò è avvenuto
soprattutto a partire dal 2011.
L'assicurato presenta già a
partire dalle prime indagini eseguite su incarico della CO 1 dai vari
specialisti tra cui noi stessi nel 2002 un disturbo ventilatorio di tipo
restrittivo a cui si è associato nel corso degli anni pure un leggero disturbo
ventilatorio di tipo ostruttivo ed un iperragibilità bronchiale. Tutti i
colleghi che hanno visitato il signor RI 1 concordano sostanzialmente sulle
diagnosi. Alla luce dei dati
attuali le diaqnosi precedenti sono confermate.
Sono presenti alterazioni peluriche
cosiddette benigne di tipo asbestotico in parte calcifiche. Di regola queste
alterazioni, come già confermato anche precedentemente non rappresentano a
priori uno stato morboso, rispettivamente non sono sempre ed indissolubilmente
legate ad un disturbo ventilatorio di tipo restrittivo. Malgrado questo dubbio
già a partire dal 2002 ed in seguito, si è confermata la relazione tra il
disturbo ventilatorio di tipo restrittivo e le alterazioni asbestotiche.
Purtroppo la concomitante presenza di altre affezioni (BPCO, obesità corporea,
disfunzione diastolica cardiaca nell'ambito di una cardiopatia ipertensiva) può
contribuire all'insorgenza dei disturbi respiratori, in particolare del
mancamento di fiato. Cio rappresenta la realtà per molti pazienti e spesso ciò
è difficile comprensione.
Ora ci si trova confrontati con
un paziente 67enne, obeso, diabetico, iperteso, affetto da una lieve BPCO che
lamenta da anni una progressione della dispnea allo sforzo.
Oggettivamente possiamo
constatare quale unico cambiamento significativo rispetto agli esami peritali
eseguiti nel 2002, 2003 e 2005 (__________, __________ e __________) un
cambiamento dei risultati del test ergospirometrico. L'esame attuale mostra
dei risultati da un lato sovrapponibili con quelli ottenuti dal Dr. __________
(valore del V02 max sostanzialmente uguale), mentre rispetto ai precedenti
esami si constata ora una significativa diminuzione del tasso d'ossigeno nel
sangue da 9.4 a 8.8 kPa, valore non ottenuto precedentemente e significativo
per un disturbo dello scambio gassoso. Gli ulteriori esami funzionali
(determinazione della capacità vitale, totale, dei parametri della diffusione)
confermano la presenza di un disturbo ventilatorio di tipo restrittivo
di sostanziale identica gravità (disturbo restrittivo moderato) e di un
concomitante disturbo ventilatorio ostruttivo di grado leggero. Solo
quest'ultimo si è radicalmente modificato rispetto agli esami del 2000 e 2002.
In conclusione
rispetto agli esami peritali più recenti (2003 e 2005) si possono constatare
oggettivamente un aumento delle alterazioni pleuriche calcifiche ed un
peggioramento dello scambio gassoso sotto sforzo con limitazione funzionale
marcata. Può insorgere il ragionevole dubbio se queste alterazioni
funzionali siano direttamente in relazione con cambiamenti constatati a livello
pleurico.
I dati della letteratura di regola parlano per
una ridotta relazione tra le alterazioni funzionali e la presenza di placche
pleuriche benigne di tipo asbestotico. Tuttavia la relazione è presente,
indiscutibile e non messa in dubbio. D'altro canto non constatiamo cambiamenti
di rilievo delle altre affezioni note: l'obesità corporea non è aumentata in
maniera rilevante (2 kg rispetto al 2002) né è presente un marcato aggravamento
della BPCO rispettivamente della cardiopatia ipertensiva (referti
ecocardiografici eseguiti fino in tempi recenti sostanzialmente invariati). Non
sono presenti nozioni di embolie polmonari e la presenza di parametri della
diffusione alveolo capillare invariati depone contro la presenza di embolie
polmonari recidivanti significative rispettivamente contro la potenziale
insorgenza di un ipertensione polmonare. II disturbo ventilatorio
restrittivo è perciò a nostro modo di vedere indissolubilmente legato alla
presenza delle placche pleuriche.
In conclusione consideriamo come già i precedenti
periti che il signor RI 1 soffra di una dispnea di origine multifattoriale
dovuta a:
1. Disturbo ventilatorio di tipo restrittivo di grado moderato in relazione
con placche pleuriche cosiddette asbestotiche
Considerandi
2.
BPCO di grado leggero su un pregresso tabagismo
3.
Obesità corporea BMI 34
4.
Cardiopatia
ipertensiva nota con lieve disfunzione diastolica
La sindrome delle apnee da sonno di grado moderato a severo
diagnosticata nel 2007 e sottoposta con successo ad una ventiloterapia con
apparecchiatura C-PAP non concorre a nostro modo di vedere alla dispnea al
minimo sforzo.
I test funzionali eseguiti, rispettivamente il test
ergospirometrico, non permettono in maniera assoluta di dirimere la questione
particolare e cioè di determinare con certezza o elevata probabilità la
percentuale di causalità di ogni affezione responsabile della dispnea allo
sforzo.
Correttamente i precedenti periti, in particolare
il Prof. __________, hanno concluso che il disturbo ventilatorio restrittivo,
in relazione con la malattia professionale, concorre in maniera preponderante
alla dispnea del paziente. Rispetto al 2005 riteniamo che, sulla base del
peggioramento dei risultati del test ergospirometrico, non altrimenti
spiegabile, si possa valutare un peggioramento della cosiddetta invalidità
medico teorica pneumologica superiore al 33.3 % allora stimato e che possa
raggiungere al minimo il 50%.
In via teorica, trattandosi ora di un paziente
già in età AVS e a beneficio inoltre precedentemente di una rendita
d’invalidità a partire dal 1989, l’assicurato è da considerare attualmente
inabile al lavoro per qualsiasi lavoro fisico pesante e medio pesante e
moderato al 100%. È presente una capacità lavorativa solo per lavori fisici
sedentari leggeri massima del 50%
(…)
2.
Diagnosi
·
Disturbo ventilatorio di tipo restrittivo di
grado moderato su placche asbestotiche benigne bilaterali su nota pregressa
esposizione all'amianto.
·
BPCO di grado leggero su pregresso tabagismo
·
Obesità corporea BMI 34
·
Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo
di grado medio forte in ventiloterap con apparecchiatura C-PAP
·
Diabete mellito non insulino richiedente
·
Ipertensione arteriosa
·
Sindrome lombo vertebrale cronica con componente
spondilogena su precedente trauma lombare 1985
In merito
all'evoluzione dei disturbi pneumologici il Dr. ____________________ ha così riferito:
"
(…)
Il signor RI 1 lamenta un peggioramento della sua
dispnea allo sforzo fin dalla sua insorgenza all'inizio degli anni 2000. I
referti clinici, radiografici e funzionali sono rimasti sostanzialmente
invariati fino in tempi recenti (in particolare fino al 2010 compreso). Dal
2011.
v'è stato un unico cambiamento nel referto radiografico delle placche asbestotiche,
referto confermato nel 2012 e di cui il sig. RI 1 è a conoscenza e che lui
stesso ritiene essere la causa del peggioramento. Non vi sono stati
peggioramenti oggettivi degli esami funzionali statici dal 2005 a tutt'oggi ma si è constatato invece un peggioramento nello scambio gassoso (disturbo dello
scambio gassoso che riteniamo per lo meno possa essere attribuito al disturbo
ventilatorio di tipo restrittivo relativo alle placche asbestotiche,
peggioramento oggettivo. (doc. 212).
L’CO 1 ha trasmesso il
rapporto di valutazione pneumologica del Dr. __________ al Dr. __________ per
una sua presa di posizione (doc. 214). Lo specialista della Divisione medica
dell’CO 1 si è così espresso:
" (…)
In relazione al referto del Dr. __________ del 03.12.12: l'attuale
invalidità medica teorica polmonare viene
stimata al 50%. Nella sezione "Conclusioni" si fa riferimento a un
peggioramento dei risultati
dell'ergospirometria come base per questa valutazione. Nel referto
dell'ergospirometria del 28.11.12 si nota, tuttavia, che durante
l'accertamento le riserve respiratorie non erano esaurite, contrariamente all'esame del 03.10.05 durante la perizia
presso l'__________. Il mancato esaurimento delle riserve respiratorie
durante l'esame attuale chiarisce, almeno in parte, la differenza eclatante rispetto alla visita del 2005 all'__________
riguardo al raggiungimento della prestazione massimale: 2005 107 Watt, 2012 50
Watt (nel 2003, durante la visita presso il Dr. __________, sono stati raggiunti 60 Watt).
Per un confronto, quindi, è
necessario inviare la perizia del Prof. __________ al Dr. __________, anche
richiamandone in particolare l'attenzione: in quella sede l'invalidità medica
teorica è stata stimata al 33⅓% in
base alla riduzione di un terzo della capacità vitale (pagina 9 della perizia di allora). Dato che la capacità vitale attualmente misurata è
del 61%, non si è avuta nessuna sostanziale variazione, cosa che lo stesso Dr. __________i
osserva nella sua perizia ("Non vi sono stati peggioramenti oggettivi degli esami funzionali statici dal 2005 a tutt'oggi"; la capacità vitale il 03.10.05 presso l'__________ era al 65%, il
29.03.12
presso il Dr. __________ al 64%).
Al contrario, sulla base del
referto, si constata un peggioramento degli scambi gassosi, fatto che
induce a cercare la causa di questo dato. In associazione all'esposizione
all'amianto, si pensa prima di tutto a un'asbestosi, cioè una fibrosi polmonare
da amianto. Una tale patologia, tuttavia, non
è presente in questo caso.” (doc. 220).
2.8
Chiamato a esprimersi su una
questione di carattere medico questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene
di non avere valide ragioni per distanziarsi dagli apprezzamenti espressi dal medico
fiduciario dell’CO 1.
Infatti,
il Dr. __________ facendo riferimento alla
valutazione del Dr. __________ del 16 maggio 2012, ha rilevato che nonostante la percezione soggettiva di un lieve peggioramento della dispnea da
sforzo, dal punto di vista della funzione polmonare si può evidenziare “un
miglioramento della componente restrittiva in presenza di una sindrome ostruttiva leggera invariata” (doc. 193, 199).
Egli ha quindi ritenuto
invariati gli esiti della malattia professionale e di conseguenza – secondo il Dr. __________ – non è presente
alcuna variazione della valutazione della menomazione dell'integrità in
confronto alla situazione rilevata durante
la perizia del 2005 (cfr. perizia del
22.
novembre 2005 dell’ Ospedale universitario di __________, doc.199).
Da parte sua il Dr. __________
nella perizia del 3 dicembre 2012 ha rilevato quale unico cambiamento oggettivo
significativo rispetto alle valutazioni del 2002, del 2003 e del 2005 quello
dei risultati del test ergospirometrico (l’aumento del tasso d’ossigeno nel
sangue è significativo per un disturbo dello scambio gassoso), mentre gli
ulteriori esami funzionali hanno confermato la presenza di un disturbo
ventilatorio di tipo restrittivo di sostanziale identica gravità e di un
concomitante disturbo ventilatorio ostruttivo di grado leggero (doc. 214).
Il Dr. Quadri ha quindi
concluso che rispetto agli esami peritali del 2003 e del 2005 vi è un aumento
delle alterazioni pleuriche calcifiche ed un peggioramento dello scambio
gassoso sotto sforzo con limitazione funzionale marcata (doc. 214).
Per quanto riguarda
l’evoluzione dei disturbi pneumologici nel corso degli anni, lo specialista ha valutato
invariati i referti clinici radiografici e funzionali fino al
2010, mentre dal 2011 vi è stato un unico cambiamento nel referto radiografico
delle placche asbestotiche. Non vi sono stati peggioramenti oggettivi degli
esami funzionali statici dal 2005 a tutt'oggi, ma si è constatato un
peggioramento oggettivo nello scambio gassoso (disturbo dello scambio gassoso che
viene attribuito al disturbo ventilatorio di tipo restrittivo relativo alle
placche asbestotiche) (doc. 214).
Sulla valutazione del Dr. __________ ha preso posizione il Dr. __________,
il quale riferendosi al peggioramento dei risultati dell'ergospirometria ha
indicato che durante l'accertamento le riserve respiratorie non erano esaurite,
contrariamente all'esame del 3 ottobre 2005 presso l’Ospedale universitario di __________.
Il mancato esaurimento delle riserve respiratorie chiarisce, almeno in parte,
la differenza di risultati con il 2005 (doc. 220).
Il medico
dell’CO 1 ha quindi concluso indicando che la situazione, relativamente alle
limitazioni della funzione polmonare associate all’amianto, non si è
sostanzialmente modificata rispetto al 2005 (doc. 220).
Per
quanto riguarda l’aumento della calcificazione delle placche pleuriche il
medico dell’ CO 1 aveva già chiarito, nell’apprezzamento del 4 giugno 2012, che
non ha condotto a un aumento della restrizione (doc. 199).
In concreto, ritenuto che non vi è
sostanzialmente stato un cambiamento del quadro clinico, la valutazione di
un’IMI del 12,5% può essere confermata dal TCA.
Neanche
le ulteriori certificazioni mediche prodotte dal ricorrente permettono una
diversa valutazione della fattispecie.
Nello
scritto del 25 marzo 2013 il Dr. __________ ha ribadito il peggioramento in
relazione alla componente calcifica delle placche asbestoniche e quello dei risultati dell'ergospirometria già indicati nella perizia del 3
dicembre 2012 e sui quali ha preso posizione il Dr. __________ (doc. 220 e 199).
Il Dr. __________ ha
comunque sottolineato, per quanto riguarda il test ergospirometrico (unico
elemento funzionale peggiorato), che questo “a priori non può dirimere la
questione se si tratti di un peggioramento unicamente dovuto al problema
respiratorio-polmonare o alla somma delle varie componenti (BPCO, obesità,
cardiopatia ischemico-ipertensiva)” (doc. C1).
Infine, il referto
ambulatoriale del 29 aprile 2013 si limita di fatto ad evidenziare un
peggioramento dell’asbestosi con incremento delle placche pleuriche, di cui già
si è detto precedentemente (doc. C2).
Giova,
infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla
base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati
che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità
sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per
tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze
particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico
della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi
(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;
RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,
inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U
14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).
Ai
fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi
soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano
oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)
soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e
egualitaria di una menomazione all’integrità.
Alla luce
di quanto esposto, il TCA non ha quindi motivi per distanziarsi da quanto
valutato dal Dr. __________, senza che si riveli necessario procedere a degli
ulteriori atti istruttori, come richiesto invece dal legale dell’assicurato
(cfr. doc. I).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante
e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,
si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
La
decisione dell'CO 1 di rifiutare l’assegnazione di un’IMI complementare è
corretta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster