Lexipedia

Decisione

35.2013.25

Revisione IMI. L'amministrazione ha negato a giusta ragione un aumento dell'IMI in quanto - secondo il consulente medico interpellato - non vi è una progressione delle placche pleuriche da asbesto. Co

7 agosto 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. V

e gli allegati (C1 e C2) sono stati inviati all’CO 1 per osservazioni (doc.

VI).

1.9. L’avv. RA 2,

per conto dell’CO 1, si è riconfermato nelle proprie allegazioni e domande

(doc. VII).

I doc. VI

e VII sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Revisione

dell’indennità per menomazione all’integrità

2.3. Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica, mentale o psichica.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4. L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica, mentale o psichica, indipendentemente dalla

capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/ Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).

2.5. Giusta l'art.

36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla

perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà

corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la

menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Aggravamenti

futuri giustificano un aumento della menomazione all’integrità soltanto se

l’intervento di un peggioramento é probabile. Per contro, non possono essere

presi in considerazione peggioramenti che sono semplicemente possibili (cfr.

RAMI 1998 U 320, p. 600 consid. 3b e riferimenti ivi

citati; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des

Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 50).

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità deve essere di nuovo

valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.6. L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71,

p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116 V 157, consid. 3a).

2.7. Nel

caso di specie, l’CO 1 con la decisione del 25 novembre 2004 (doc. 72) ha

attribuito all’assicurato un’indennità per menomazione dell’integrità del 12,5%

sulla base della valutazione medica del Dr. __________, specialista FMH in

medicina generale e medicina del lavoro, della Divisione medica dell’CO 1.

Nel rapporto del 1°

novembre 2004 il medico si è così espresso.

“Beim Versicherten

bestehen beidseitige, teilweise verkalkte Pleuraverdickungen, die

auf die frühere berufliche Asbestexposition zurück zu führen sind. Anamnestisch

kam es zu rezidivierenden Pleuraergüssen. Weiter bestehen eine chronisch

obstruktive Pneumopathie bei massivem Nikotinabusus, ein intrinsisches Asthma

bronchiale una Adipositas.

Aufgrund ausführlicher Abklärungen im Juli und September 03 von

Dr. __________ ist die medizinischtheoretische pulmonale Invalidität auf 50%

einzuschätzen. Aufgrund der allgemeinen Erfahrungen mit gutartigen

asbestbedingten Pleuraveränderungen sowie der dokumentierten Konstanz der Lungenfunktion

in den zwei Jahren vor dem Gutachten ist keine Verschlimmerung des beruflichen

Anteils voraussehbar.

Gemäss Tabelle 10 der Reihe “Integritätsentschädigung gemäss UVG”

wird eine medizinischtheoretische pulmonale Invalidität von 50% einem

Integritätsschaden von 25% gleichgesetzt. Die Hälfte davon beruflich bedingt”

(doc. 69).

Nell’ambito della

richiesta di aumento postulata dall’assicurato, l’CO 1 ha interpellato

nuovamente in Dr. __________, il quale in data 4 giugno 2012 ha fornito la seguente presa di posizione:

" (…)

L'assicurato, nell'ambito dei comuni controlli a causa della

precedente esposizione professiona­le all'amianto e della presenza di placche

pleuriche, è stato visitato dal Dr. __________; lo pneu­mologo è giunto a

questo apprezzamento: nonostante la percezione soggettiva di un lieve

peggioramento della dispnea da sforzo, dal punto di vista della funzione

polmonare si può evi­denziare un miglioramento della componente restrittiva,

permanendo invariata la sindrome ostruttiva.

Questo miglioramento della componente restrittiva si può

senz'altro dedurre dal valore di TLC alla visita del 29.3.2012: il risultato di

76% è più alto del valore ottenuto in precedenza (si veda l'apprezzamento del 6.5.2011). Se ci si riferisce al valore di FVC

non si osservano varia­zioni di questo dato che era stato misurato nel

corso della perizia effettuata dalla pneumologia dell'__________ nell'ottobre

2005 (allora corrispondeva al 65% del valore atteso; attualmente al 64%).

L'aumento della calcificazione

delle placche pleuriche (senza aumento del volume delle placche stesse),

citato nel referto della TC del 27.4.2012 e nell'apprezzamento del Dr. __________,

non ha quindi condotto a un aumento della

restrizione.

La valutazione, per quanto concerne gli esiti della malattia

professionale, resta quindi invaria­ta.

Relativamente alle domande della CO 1 del 30.5.2012 si replica

come segue: non è presente alcuna variazione della valutazione della

menomazione dell'integrità in confronto alla situazione

rilevata durante la perizia del 2005.

Relativamente alla domanda se

la situazione attuale sia da ricondurre alla malattia professio­nale: come si rileva dalla perizia del 2005, la

dispnea da sforzo del signor RI 1 è legata per un terzo a fattori professionali. (Per quanto riguarda gli ulteriori

fattori allora citati: la cardio­miopatia ipertensiva è citata anche nel

referto attuale del Dr. __________; essa è in terapia far­macologica come anche

la BPCO estranea alla professione. Il sovrappeso non compare nell'e­lenco delle

diagnosi, il BMI tuttavia è elevato e praticamente invariato rispetto al 2005).

Per quanto riguarda le uleriori procedure da parte della CO 1CO 1:

sono previsti in futuro controlli annuali, nei quali si deve tenere in conto,

considerando le nuove procedure della CO 1 in assi­curati con placche pleuriche

da amianto, un'anamnesi di tabagismo di oltre 30 pacchi/anno. In questa

situazione, se l'assicurato è d'accordo, vanno programmati in ogni caso

controlli TC annuali. (doc. 199).

Da parte sua l’assicurato

ha prodotto il referto del 3 dicembre 2012 del Dr. __________, Capo-servizio di

pneumologia all’Ospedale Regionale di __________, il quale ha posto la seguente

diagnosi e conclusione (doc. 212):

" (…)

Conclusioni

Il signor RI 1, ex operaio

saldatore, sottoposto durante gli anni fino al 1985 ad esposizione indiretta

all'amianto, presenta dal 1999-2000 delle alterazioni pleuriche che sono stata

oggetto di indagini sfociate nella conferma di cosiddette alterazioni pleuriche

benigne di origine asbestotica che nel corso degli anni hanno avuto dapprima

una certa progressione soprattutto per quanto riguarda il contenuto calcico

delle stesse. Ciò è avvenuto

soprattutto a partire dal 2011.

L'assicurato presenta già a

partire dalle prime indagini eseguite su incarico della CO 1 dai vari

specialisti tra cui noi stessi nel 2002 un disturbo ventilatorio di tipo

restrittivo a cui si è associato nel corso degli anni pure un leggero disturbo

ventilatorio di tipo ostruttivo ed un iperragibilità bronchiale. Tutti i

colleghi che hanno visitato il signor RI 1 concordano sostanzialmente sulle

diagnosi. Alla luce dei dati

attuali le diaqnosi precedenti sono confermate.

Sono presenti alterazioni peluriche

cosiddette benigne di tipo asbestotico in parte calcifiche. Di regola queste

alterazioni, come già confermato anche precedentemente non rappresentano a

priori uno stato morboso, rispettivamente non sono sempre ed indissolubilmente

legate ad un disturbo ventilatorio di tipo restrittivo. Malgrado questo dubbio

già a partire dal 2002 ed in seguito, si è confermata la relazione tra il

disturbo ventilatorio di tipo restrittivo e le alterazioni asbestotiche.

Purtroppo la concomitante presenza di altre affezioni (BPCO, obesità corporea,

disfunzione diastolica cardiaca nell'ambito di una cardiopatia ipertensiva) può

contribuire all'insorgenza dei disturbi respiratori, in particolare del

mancamento di fiato. Cio rappresenta la realtà per molti pazienti e spesso ciò

è difficile comprensione.

Ora ci si trova confrontati con

un paziente 67enne, obeso, diabetico, iperteso, affetto da una lieve BPCO che

lamenta da anni una progressione della dispnea allo sforzo.

Oggettivamente possiamo

constatare quale unico cambiamento significativo rispetto agli esami peritali

eseguiti nel 2002, 2003 e 2005 (__________, __________ e __________) un

cambiamento dei risultati del test ergospirometrico. L'esame attuale mostra

dei risultati da un lato sovrapponibili con quelli ottenuti dal Dr. __________

(valore del V02 max sostanzialmente uguale), mentre rispetto ai precedenti

esami si constata ora una significativa diminuzione del tasso d'ossigeno nel

sangue da 9.4 a 8.8 kPa, valore non ottenuto precedentemente e significativo

per un disturbo dello scambio gassoso. Gli ulteriori esami funzionali

(determinazione della capacità vitale, totale, dei parametri della diffusione)

confermano la presenza di un disturbo ventilatorio di tipo restrittivo

di sostanziale identica gravità (disturbo restrittivo moderato) e di un

concomitante disturbo ventilatorio ostruttivo di grado leggero. Solo

quest'ultimo si è radicalmente modificato rispetto agli esami del 2000 e 2002.

In conclusione

rispetto agli esami peritali più recenti (2003 e 2005) si possono constatare

oggettivamente un aumento delle alterazioni pleuriche calcifiche ed un

peggioramento dello scambio gassoso sotto sforzo con limitazione funzionale

marcata. Può insorgere il ragionevole dubbio se queste alterazioni

funzionali siano direttamente in relazione con cambiamenti constatati a livello

pleurico.

I dati della letteratura di regola parlano per

una ridotta relazione tra le alterazioni funzionali e la presenza di placche

pleuriche benigne di tipo asbestotico. Tuttavia la relazione è presente,

indiscutibile e non messa in dubbio. D'altro canto non constatiamo cambiamenti

di rilievo delle altre affezioni note: l'obesità corporea non è aumentata in

maniera rilevante (2 kg rispetto al 2002) né è presente un marcato aggravamento

della BPCO rispettivamente della cardiopatia ipertensiva (referti

ecocardiografici eseguiti fino in tempi recenti sostanzialmente invariati). Non

sono presenti nozioni di embolie polmonari e la presenza di parametri della

diffusione alveolo capillare invariati depone contro la presenza di embolie

polmonari recidivanti significative rispettivamente contro la potenziale

insorgenza di un ipertensione polmonare. II disturbo ventilatorio

restrittivo è perciò a nostro modo di vedere indissolubilmente legato alla

presenza delle placche pleuriche.

In conclusione consideriamo come già i precedenti

periti che il signor RI 1 soffra di una dispnea di origine multifattoriale

dovuta a:

1. Disturbo ventilatorio di tipo restrittivo di grado moderato in relazione

con placche pleuriche cosiddette asbestotiche

Considerandi

2.

BPCO di grado leggero su un pregresso tabagismo

3.

Obesità corporea BMI 34

4.

Cardiopatia

ipertensiva nota con lieve disfunzione diastolica

La sindrome delle apnee da sonno di grado moderato a severo

diagnosticata nel 2007 e sottoposta con successo ad una ventiloterapia con

apparecchiatura C-PAP non concorre a nostro modo di vedere alla dispnea al

minimo sforzo.

I test funzionali eseguiti, rispettivamente il test

ergospirometrico, non permettono in maniera assoluta di dirimere la questione

particolare e cioè di determinare con certezza o elevata probabilità la

percentuale di causalità di ogni affezione responsabile della dispnea allo

sforzo.

Correttamente i precedenti periti, in particolare

il Prof. __________, hanno concluso che il disturbo ventilatorio restrittivo,

in relazione con la malattia professionale, concorre in maniera preponderante

alla dispnea del paziente. Rispetto al 2005 riteniamo che, sulla base del

peggioramento dei risultati del test ergospirometrico, non altrimenti

spiegabile, si possa valutare un peggioramento della cosiddetta invalidità

medico teorica pneumologica superiore al 33.3 % allora stimato e che possa

raggiungere al minimo il 50%.

In via teorica, trattandosi ora di un paziente

già in età AVS e a beneficio inoltre precedentemente di una rendita

d’invalidità a partire dal 1989, l’assicurato è da considerare attualmente

inabile al lavoro per qualsiasi lavoro fisico pesante e medio pesante e

moderato al 100%. È presente una capacità lavorativa solo per lavori fisici

sedentari leggeri massima del 50%

(…)

2.

Diagnosi

·

Disturbo ventilatorio di tipo restrittivo di

grado moderato su placche asbestotiche benigne bilaterali su nota pregressa

esposizione all'amianto.

·

BPCO di grado leggero su pregresso tabagismo

·

Obesità corporea BMI 34

·

Sindrome delle apnee da sonno di tipo ostruttivo

di grado medio forte in ventiloterap con apparecchiatura C-PAP

·

Diabete mellito non insulino richiedente

·

Ipertensione arteriosa

·

Sindrome lombo vertebrale cronica con componente

spondilogena su precedente trauma lombare 1985

In merito

all'evoluzione dei disturbi pneumologici il Dr. ____________________ ha così riferito:

"

(…)

Il signor RI 1 lamenta un peggioramento della sua

dispnea allo sforzo fin dalla sua insorgenza all'inizio degli anni 2000. I

referti clinici, radiografici e funzionali sono rimasti sostanzialmente

invariati fino in tempi recenti (in particolare fino al 2010 compreso). Dal

2011.

v'è stato un unico cambiamento nel referto radiografico delle placche asbestotiche,

referto confermato nel 2012 e di cui il sig. RI 1 è a conoscenza e che lui

stesso ritiene essere la causa del peggioramento. Non vi sono stati

peggioramenti oggettivi degli esami funzionali statici dal 2005 a tutt'oggi ma si è constatato invece un peggioramento nello scambio gassoso (disturbo dello

scambio gassoso che riteniamo per lo meno possa essere attribuito al disturbo

ventilatorio di tipo restrittivo relativo alle placche asbestotiche,

peggioramento oggettivo. (doc. 212).

L’CO 1 ha trasmesso il

rapporto di valutazione pneumologica del Dr. __________ al Dr. __________ per

una sua presa di posizione (doc. 214). Lo specialista della Divisione medica

dell’CO 1 si è così espresso:

" (…)

In relazione al referto del Dr. __________ del 03.12.12: l'attuale

invalidità medica teorica polmona­re viene

stimata al 50%. Nella sezione "Conclusioni" si fa riferimento a un

peggioramento dei risultati

dell'ergospirometria come base per questa valutazione. Nel referto

dell'ergospirometria del 28.11.12 si nota, tuttavia, che durante

l'accertamento le riserve respiratorie non erano esaurite, contrariamente all'esame del 03.10.05 durante la perizia

presso l'__________. Il mancato esaurimento delle riserve respiratorie

durante l'esame attuale chiarisce, almeno in parte, la differenza eclatante rispetto alla visita del 2005 all'__________

riguardo al raggiungimento della pre­stazione massimale: 2005 107 Watt, 2012 50

Watt (nel 2003, durante la visita presso il Dr. __________, sono stati raggiunti 60 Watt).

Per un confronto, quindi, è

necessario inviare la perizia del Prof. __________ al Dr. __________, anche

richiamandone in particolare l'attenzione: in quella sede l'invalidità medica

teorica è stata sti­mata al 33⅓% in

base alla riduzione di un terzo della capacità vitale (pagina 9 della perizia di allora). Dato che la capacità vitale attualmente misurata è

del 61%, non si è avuta nessuna sostanziale variazione, cosa che lo stesso Dr. __________i

osserva nella sua perizia ("Non vi sono stati peggioramenti oggettivi degli esami funzionali statici dal 2005 a tutt'oggi"; la capacità vitale il 03.10.05 presso l'__________ era al 65%, il

29.03.12

presso il Dr. __________ al 64%).

Al contrario, sulla base del

referto, si constata un peggioramento degli scambi gassosi, fatto che

induce a cercare la causa di questo dato. In associazione all'esposizione

all'amianto, si pensa prima di tutto a un'asbestosi, cioè una fibrosi polmonare

da amianto. Una tale patologia, tuttavia, non

è presente in questo caso.” (doc. 220).

2.8

Chiamato a esprimersi su una

questione di carattere medico questo Tribunale, tutto ben considerato, ritiene

di non avere valide ragioni per distanziarsi dagli apprezzamenti espressi dal medico

fiduciario dell’CO 1.

Infatti,

il Dr. __________ facendo riferimento alla

valutazione del Dr. __________ del 16 maggio 2012, ha rilevato che nonostante la percezione soggettiva di un lieve peggioramento della dispnea da

sforzo, dal punto di vista della funzione polmonare si può evi­denziare “un

miglioramento della componente restrittiva in presenza di una sindrome ostruttiva leggera invariata” (doc. 193, 199).

Egli ha quindi ritenuto

invariati gli esiti della malattia professionale e di conseguenza – secondo il Dr. __________ – non è presente

alcuna variazione della valutazione della menomazione dell'integrità in

confronto alla situazione rilevata durante

la perizia del 2005 (cfr. perizia del

22.

novembre 2005 dell’ Ospedale universitario di __________, doc.199).

Da parte sua il Dr. __________

nella perizia del 3 dicembre 2012 ha rilevato quale unico cambiamento oggettivo

significativo rispetto alle valutazioni del 2002, del 2003 e del 2005 quello

dei risultati del test ergospirometrico (l’aumento del tasso d’ossigeno nel

sangue è significativo per un disturbo dello scambio gassoso), mentre gli

ulteriori esami funzionali hanno confermato la presenza di un disturbo

ventilatorio di tipo restrittivo di sostanziale identica gravità e di un

concomitante disturbo ventilatorio ostruttivo di grado leggero (doc. 214).

Il Dr. Quadri ha quindi

concluso che rispetto agli esami peritali del 2003 e del 2005 vi è un aumento

delle alterazioni pleuriche calcifiche ed un peggioramento dello scambio

gassoso sotto sforzo con limitazione funzionale marcata (doc. 214).

Per quanto riguarda

l’evoluzione dei disturbi pneumologici nel corso degli anni, lo specialista ha valutato

invariati i referti clinici radiografici e funzionali fino al

2010, mentre dal 2011 vi è stato un unico cambiamento nel referto radiografico

delle placche asbestotiche. Non vi sono stati peggioramenti oggettivi degli

esami funzionali statici dal 2005 a tutt'oggi, ma si è constatato un

peggioramento oggettivo nello scambio gassoso (disturbo dello scambio gassoso che

viene attribuito al disturbo ventilatorio di tipo restrittivo relativo alle

placche asbestotiche) (doc. 214).

Sulla valutazione del Dr. __________ ha preso posizione il Dr. __________,

il quale riferendosi al peggioramento dei risultati dell'ergospirometria ha

indicato che durante l'accertamento le riserve respiratorie non erano esaurite,

contrariamente all'esame del 3 ottobre 2005 presso l’Ospedale universitario di __________.

Il mancato esaurimento delle riserve respiratorie chiarisce, almeno in parte,

la differenza di risultati con il 2005 (doc. 220).

Il medico

dell’CO 1 ha quindi concluso indicando che la situazione, relativamente alle

limitazioni della funzione polmonare associate all’amianto, non si è

sostanzialmente modificata rispetto al 2005 (doc. 220).

Per

quanto riguarda l’aumento della calcificazione delle placche pleuriche il

medico dell’ CO 1 aveva già chiarito, nell’apprezzamento del 4 giugno 2012, che

non ha condotto a un aumento della restrizione (doc. 199).

In concreto, ritenuto che non vi è

sostanzialmente stato un cambiamento del quadro clinico, la valutazione di

un’IMI del 12,5% può essere confermata dal TCA.

Neanche

le ulteriori certificazioni mediche prodotte dal ricorrente permettono una

diversa valutazione della fattispecie.

Nello

scritto del 25 marzo 2013 il Dr. __________ ha ribadito il peggioramento in

relazione alla componente calcifica delle placche asbestoniche e quello dei risultati dell'ergospirometria già indicati nella perizia del 3

dicembre 2012 e sui quali ha preso posizione il Dr. __________ (doc. 220 e 199).

Il Dr. __________ ha

comunque sottolineato, per quanto riguarda il test ergospirometrico (unico

elemento funzionale peggiorato), che questo “a priori non può dirimere la

questione se si tratti di un peggioramento unicamente dovuto al problema

respiratorio-polmonare o alla somma delle varie componenti (BPCO, obesità,

cardiopatia ischemico-ipertensiva)” (doc. C1).

Infine, il referto

ambulatoriale del 29 aprile 2013 si limita di fatto ad evidenziare un

peggioramento dell’asbestosi con incremento delle placche pleuriche, di cui già

si è detto precedentemente (doc. C2).

Giova,

infine, ribadire che l'indennità per menomazione dell'integrità si valuta sulla

base di constatazioni mediche. Ciò significa che per tutti quegli assicurati

che presentano uno stesso status medico, la menomazione all'integrità

sarà la medesima; essa è, in effetti, stabilita in maniera astratta, uguale per

tutti. In altri termini, l'ammontare dell'IMI non dipende dalle circostanze

particolari del caso concreto, ma bensì da un apprezzamento medico-teorico

della menomazione fisica o psichica, a prescindere da fattori soggettivi

(DTF 115 V 147 consid. 1, 113 V 121 consid. 4b e riferimenti ivi menzionati;

RAMI 2000 U 362, p. 43; cfr., pure, STCA del 12 dicembre 2001 nella causa C.,

inc. n. 35.2001.71, confermata dal TFA con pronunzia del 28 giugno 2002, U

14/02; cfr., altresì, Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 40s.).

Ai

fini della determinazione dell’IMI, occorre perciò fare astrazione dai disturbi

soggettivamente accusati dall’assicurato che non trovano correlazione sul piano

oggettivo. In effetti, se si tenesse conto di disturbi (soltanto)

soggettivamente risentiti, non si giungerebbe più ad una valutazione astratta e

egualitaria di una menomazione all’integrità.

Alla luce

di quanto esposto, il TCA non ha quindi motivi per distanziarsi da quanto

valutato dal Dr. __________, senza che si riveli necessario procedere a degli

ulteriori atti istruttori, come richiesto invece dal legale dell’assicurato

(cfr. doc. I).

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o

il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante

e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato,

si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

La

decisione dell'CO 1 di rifiutare l’assegnazione di un’IMI complementare è

corretta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster