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Decisione

35.2013.26

Disturbi psichici dell'assicurato non in nesso causale con infortunio. Corretta l'attribuzione di una rendita di invalidità del 20% e di un'IMI del 23.5%

24 luglio 2013Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate

circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali

formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in

quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In

tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da

porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nella

concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha

attribuito all’assicurato una rendita di invalidità del 20%. Esso ha in effetti

sostenuto che, svolgendo un’attività lavorativa adeguata al suo stato di

salute, il ricorrente potrebbe conseguire un reddito di fr. 53’268, che

raffrontato al reddito che avrebbe potuto percepire da valido presso la ditta __________,

di fr. 66'191.85, porta ad un grado di invalidità del 20%.

Il TCA

osserva che, nella fattispecie, l’esigibilità lavorativa, dal profilo medico, è

stata valutata dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica.

In

occasione della visita medica di chiusura del 14 marzo 2011, lo specialista in

questione, poste le diagnosi di “frattura diafisaria femore sinistro

(28.4.2008); riduzione aperta e osteosintesi femore sinistro con chiodo

endomidollare (29.4.2008); asportazione vite di bloccaggio distale femore

sinistro (18.8.2008); asportazione del chiodo endomidollare, alesaggio

endomidollare, decorticazione, cura pseudoartrosi e ri-osteosintesi varizzante

di correzione aperta del femore sinistro (24.11.2008) per pseudo-artrosi;

asportazione del materiale di osteosintesi femore diafisario distale sinistro

(13.10.2010); trauma contusivo e distorsivo ginocchio sinistro con lesione

parziale del legamento crociato posteriore (28.4.2008); artroscopia diagnostica

ginocchio sinistro con condroplastica femoro patellare, sinoviectomia anteriore

e shrinking del legamento crociato posteriore (13.10.2010); condropatia

femoro-patellare ginocchio sinistro; trauma contusivo distorsivo del retro

piede sinistro con frattura pluriframmentaria in zona del sustentaculum tali

del calcagno sinistro (28.4.2008); anchilosi post-traumatica della sotto-talare

e sindrome algica del retro piede sinistro”, ha ritenuto lo stato di salute

stabilizzato, considerando che “a causa della sintomatologia algica a livello

del piede sinistro con l’importante limitazione funzionale una ripresa del

lavoro svolto prima dell’infortunio in qualità di giardiniere a lungo termine

non sarà possibile. È da prevedere un ri-orientamento professionale per

un’attività adeguata ai postumi traumatici che sarebbe eseguibile a partire da

subito” (doc. 200 fasc. 2).

A seguito

della documentazione medica prodotta dall’assicurato, con apprezzamento medico

del 20 dicembre 2011 concernente la visita medica __________ del 13 dicembre

2011, il dr. __________ ha confermato la propria valutazione, rilevando che “in

base all’esame clinico obiettivo non abbiamo segni per un rilevante

peggioramento della situazione fisica globale e dei postumi infortunistici

all’arto inferiore rispetto alla visita medica di chiusura del 14 marzo 2011”, aggiungendo che “quindi la valutazione dell’esigibilità al lavoro e della menomazione

dell’integrità rimane valida. L’assicurato è sempre considerato abile al lavoro

in misura massima possibile” (doc. 238 fasc. 2).

Presentando

l’interessato anche disturbi di natura psichica, egli è stato sottoposto ad

esame peritale a cura della dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia.

Nel

referto del 4 aprile 2012, la specialista in psichiatria, posta la diagnosi di

“reazione ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento (ICD10-F43.2)”, ha

concluso che “dal punto di vista psichiatrico egli non presenta una depressione

vera e propria, ci sono comunque elementi – umore leggermente deflesso,

tensione endopsichica, affettività labile – per porre la diagnosi di una reazione

ansioso-depressiva in sindrome da disadattamento. Questo stato è conseguente

alle limitazioni fisiche residue dell’infortunio del 28.4.2008 e pertanto

sussiste una causalità naturale e diretta con quest’ultimo. È consigliabile che

egli si rivolga ad uno specialista per una terapia di supporto, specialmente

ora che dovrà affrontare la problematica lavorativa” (doc. 252 fasc. 2).

Rispondendo

alle domande poste dall’Istituto assicuratore (cfr. doc. 253 fasc. 2), la

dr.ssa __________, con scritto del 23 maggio 2012, ha precisato:

"

- La sindrome da disadattamento

diagnosticata implica una cura di

supporto per quanto tempo?

Una

sindrome da disadattamento non implica necessariamente una terapia

psichiatrica. Nel caso di questo assicurato la reintegrazione professionale è

di importanza prioritaria e dovrebbe iniziare il prima possibile. Un supporto

psichiatrico professionale è comunque consigliabile, visto che egli dovrà

affrontare una nuova situazione lavorativa (riqualifica, cambiamento del posto

di lavoro) non voluta, ma dettata da circostanze spiacevoli e che egli dovrà

ancora per diverso tempo fare i conti con i dolori e le limitazioni funzionali

derivate dall’infortunio. È difficile pronosticare la durata della terapia in

questione, consigliabile sarebbe fino a reintegrazione professionale conclusa.

L’assicurato potrebbe per questo rivolgersi allo Studio __________, dove si era

già informato per una presa a carico.

-

Tale sindrome potrebbe compromettere (se non

curata) la reintegrazione professionale?

Proprio

compromettere no, ma la sintomatologia presente – umore leggermente deflesso,

tensione endopsichica, affettività labile – rende più difficoltoso affrontare

le difficoltà e le frustrazioni che un tale processo, viste anche le problematiche

fisiche, comporta.

-

Sempre tale sindrome potrebbe compromettere

la reintegrazione professionale anche a cura conclusa?

No.

-

Nell’affermativa sussistono de postumi

psichici indennizzabili?

Decade.”

(Doc. 256 fasc. 2)

In sede

di opposizione contro la decisione di attribuzione di una rendita di invalidità

del 20%, il patrocinatore dell’assicurato, a comprova della propria richiesta

di riconoscimento di una rendita del 70% almeno, ha trasmesso all’assicuratore

LAINF due referti peritali, l’uno del dr. __________ e l’altro del Centro

Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS), redatti su incarico dell’Ufficio

AI.

Nel

referto peritale del 22 ottobre 2012, il dr. __________, spec. FMH in medicina

interna/malattie reumatiche, poste le diagnosi di “1. residui dolori all’arto

inferiore sx su: esiti da infortunio della circolazione avvenuto il 28.4.2008

con conseguente frattura diafisaria distale del femore sx, riduzione e

osteosintesi della frattura del femore sx con chiodo endomidollare bloccato con

due viti il 29.4.2008 (intervento eseguito presso l’Ospedale __________),

ablazione della vite distale al femore sx il 18.8.2008 (fecit dr. __________

presso la Clinica __________), ablazione del materiale di osteosintesi, reaming

intra-midollare con lavaggio ed aspirazione del canale midollare, cura della

pseudoartrosi con varizzazione di correzione (intervento eseguito il 24.11.2008

dal dr. __________ presso la __________), ablazione del materiale di

osteosintesi al femore sx, artroscopia diagnostica del ginocchio sx con

condroplastica femoro-patellare, sinoviectomia anteriore e shrinkage del

legamento crociato posteriore il 13.10.2010 (intervento eseguito dal dr. __________

presso la __________); artrosi femoro-patellare al ginocchio sx; residui

importanti dolori alla caviglia sx in esito dopo frattura del calcagno trattata

conservativamente e sviluppo di un’artrosi all’articolazione talo-calcaneare;

2.

leggera sindrome lombovertebrale cronica su discrete turbe statiche e

sbilancio muscolare; 3. reazione ansioso-depressiva in sindrome da

disadattamento (diagnosi della dr.ssa __________)”, ha ritenuto l’assicurato totalmente

inabile al lavoro nella precedente attività di giardiniere e in altre attività

pesanti, ma ancora abile al lavoro nella misura dell’80% in attività lavorative

adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (doc. 298 fasc. 2).

Nel

rapporto peritale del 2 novembre 2012, il dr. __________ e la dr.ssa __________

del CPAS, entrambi specialisti FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la

diagnosi di “modificazione duratura della personalità (ICD10-F62.9)”, hanno

ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del 50% sia nella sua

precedente attività, sia in altre attività adatte (doc. 302 fasc. 2).

A fronte

delle ulteriori contestazioni dell’assicurato, l’assicuratore LAINF ha

sottoposto la questione al dr. __________, spec. FMH in chirurgia e in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e al dr. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore.

Con

apprezzamento medico del 27 febbraio 2013, gli specialisti interpellati hanno

integralmente condiviso le considerazioni del dr. __________, ritenendo che

l’assicurato, per gli esiti infortunistici, non sia più in grado di svolgere la

precedente attività di giardiniere, ma possa invece ancora esercitare, a tempo

pieno, un’attività sedentaria leggera, principalmente in posizione seduta.

Quanto

alla valutazione della capacità lavorativa residua nello svolgimento di

attività adatte, dell’80%, effettuata dal dr. __________ in ambito AI, gli

specialisti di __________ hanno ritenuto di non poterla condividere, dato che

la generica necessità di introdurre delle pause prolungate indicata dal dr. __________

non risulta invece dalla precisa e approfondita analisi dei limiti funzionali

dell’assicurato eseguita dal dr. __________ (doc. 305 fasc. 2).

Essi

hanno, in particolare, rilevato che:

"

(…)

Der IV-Gutachter begründet

seine Einschätzung der Arbeitsfähigkeit respektive deren Einschränkung um 20%

mit dem in Klammer gesetzten Hinweis, dass der Versicherte während dem

Arbeitstag vermehrt Pausen benötige. Dies ist aber nicht nachvollziehbar, wenn

die Beurteilung der Zumutbarkeit so erfolgt ist, wie sie der __________-__________

in seiner Beurteilung vom 14.03.2011 gemacht hatte. In dieser detaillierten Beurteilung

werden, wie oben erwähnt, alle Tätigkeitsbereiche sowohl leistungsmässig wie

auch zeitmässig bewertet. Die zeitlichen Limitierungen werden auf der Ebene dei

einzelnen Tätigkeitsbereiche berücksichtigt und können somit nicht noch einmal

zusätzlich in allgemeiner Art angegeben werden. Mit dem vom __________

beschriebenen Zumutbarkeitsprofil kann ohne Weiteres eine dem leiden angepasste

Tätigkeit in vollem zeitlichem Umfang ausgeübt werden, da die zeitlichen

Limiten bereits auf Stufe dei einzelnen Tätigkeitsbereiche (Stehen, Gehen,

Sitzen, etc.) berücksichtig sind. Eine generelle prozentuale Einschränkung der

allgemeinen Leistungsfähigkeit, die ein bestimmtes Mass an Pausen verlangt,

wird gelegentlich bei Zuständen nach Schädel-Hirnverletzungen formuliert (z.B.

rasche mentale Ermüdbarkeit, Nachlassen del Merkfähigkeit o.ä.). Im vorliegenden Fall trifft dies jedoch nicht zu.

Zusammenfassend kann

gesagt werden, dass der __________ am 14.03.2011 die Zumutbarkeit infolge des

Unfalles vom 28.04.2008 umfassend und nachvollziehbar beurteilt hat. Die dafür

zugrunde liegenden medizinischen Befunde korrelieren gut mit denjenigen des

IV-Gutachtens vom 18.10.2012. Die generelle prozentuale Schätzung der

zeitlichen Einschränkung der Arbeitsfähigkeit im IV-Gutachten vom 18.10.2012

ist nicht nachvollziehbar, wenn man auf die detaillierte Beurteilung der

Zumutbarkeit der __________ Untersuchung vom 14.03.2011 abstellt, welche die

zeitlichen Einschränkungen auf Stufe der einzelnen Tätigkeitsbereichen (Stehen,

Gehen, Treppensteigen etc.) berücksichtigt.”

(Doc. 305 pag. 5 fasc. 2)

Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere espresso dai chirurghi

ortopedici dr. __________ e dr. __________, a conferma di quanto già valutato

dal dr. __________, possa validamente costituire da base al giudizio

che è ora chiamato a rendere.

Gli specialisti hanno

infatti spiegato in maniera chiara, precisa e dettagliata le ragioni per le

quali hanno considerato corretta la valutazione del dr. __________ a proposito

delle conseguenze dei disturbi post-infortunistici sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato nello svolgimento di attività rispettose dei suoi limiti

funzionali, dettagliatamente elencati dal dr. __________ in occasione della

visita medica di chiusura del 14 marzo 2011.

Essi hanno peraltro

constatato come le limitazioni funzionali poste dal dr. __________ (ovvero “possibilità

di camminare frequentemente per almeno 50 metri ed a volte pure per 100-150 metri; impossibilità di camminare su terreni sconnessi; impossibilità a salire e

scendere le scale ripetutamente; impossibilità a svolgere lavori in posizione

inginocchiata”, cfr. doc. 298 fasc. 2) siano sovrapponibili a quelle – peraltro

ben più approfondite e dettagliate (cfr. doc. 200 pag. 5 fasc. 2) - poste dal

dr. __________ (il quale, tra le altre cose, ha indicato che l’assicurato può

camminare fino a 50 metri senza limitazione, camminare oltre i 50 metri solamente talvolta; non può più camminare per lunghi tratti; non può mai camminare su

terreno accidentato; salire su scale solo talvolta; posizione inginocchiata

solo talvolta, cfr. doc. 200 fasc. 2).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da queste conclusioni, ben motivate e convincenti, del dr. __________ e del dr. B__________ che, del resto, non vengono

smentite dalla presa di posizione del 4 aprile 2013 del dr. __________,

prodotta in corso di causa, nella quale il perito reumatologo dell’UAI,

rispondendo ad una richiesta di precisazioni da parte del patrocinatore

dell’interessato, ha espressamente indicato le ragioni che lo hanno spinto a

porre una diversa quantificazione della percentuale di capacità lavorativa

residua nello svolgimento di attività adatte rispetto a quanto ritenuto dal

medico dell’CO 1.

Il dr. __________ ha,

infatti, sottolineato che, diversamente dal dr. __________, egli preso in

considerazione anche fattori extra-infortunistici, tenendo conto, oltre che delle

limitazioni di origine somatica, anche dei dolori cronici risentiti

dall’assicurato.

Lo specialista si è così

espresso:

" Personalmente

ritengo giustificata una riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato

nella misura del 20%, anche per lo svolgimento di una professione fisicamente

adeguata, in considerazione dei cronici dolori lamentati, che possono

sicuramente influire sul suo generale stato psico-fisico.

Sottolineo d’altronde come la CO 1 stessa

abbia riconosciuto un danno d’integrità all’assicurato pari al 23.5% a causa

delle lesioni subìte al piede sinistro. I criteri di valutazione della CO 1

sono però divergenti da quelli medico-teorici da me espressi nella perizia per

l’AI.

Nella mia valutazione peritale ho preso in

considerazione non solo il danno fisico, bensì anche quello causato dalla

presenza di cronici dolori che, a mio parere, influisce almeno parzialmente

sulla capacità lavorativa dell’assicurato anche per lo svolgimento di una

professione fisicamente adeguata. Ciò non è invece stato preso in

considerazione dai colleghi della CO 1.

Sono dell’idea che una persona sofferente

di cronici dolori non sia più in grado di lavorare a tempo pieno, necessitando

perciò di una riduzione almeno parziale dell’orario lavorativo o perlomeno

dell’inserimento durante l’arco della giornata di pause più prolungate per

alleviare il dolore.” (Doc. G)

Pertanto, il TCA non può, contrariamente a quanto

preteso in sede ricorsuale, considerare l’assicurato inabile al lavoro nella

misura del 20% nello svolgimento di attività adatte, come ritenuto dal dr. __________,

visto che la sua valutazione, eseguita per conto dell’Ufficio AI, prende in

considerazione anche l’esistenza di dolori cronici, che, come ampiamente

esposto in precedenza (cfr. consid. 2.3.4.), non sono di competenza

dell’assicuratore infortuni, in difetto del necessario nesso di adeguatezza.

Di conseguenza, le conclusioni alle quali è

giunto l’Ufficio AI non possono valere automaticamente anche in ambito

infortunistico.

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per

quanto concerne l’esigibilità lavorativa, sul mercato generale del lavoro,

fornita dal dr. __________ e confermata dal dr. __________ e dal dr. __________

- per i quali l’assicurato sarebbe in grado di svolgere un’attività lavorativa

principalmente sedentaria, così da risparmiare l’arto inferiore sinistro - può

validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere.

Inoltre,

secondo questo Tribunale, le limitazioni funzionali derivanti dal danno alla

salute infortunistico non rendono irrealistica la possibilità di reperire, sul

mercato generale del lavoro, delle opportunità di impiego.

Va qui rilevato che

specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di

servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente

assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e

che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi

(per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo

ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

È poi

utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate

possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice

non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. DTF 119 V 347;

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA del 25 febbraio 2003, U 329/01, consid. 4.7).

Il

Tribunale federale ha nuovamente avuto occasione di richiamare la sua

giurisprudenza nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008, con la quale ha

confermato la STCA 35.2007.42 del 21 giugno 2007, osservando:

"

8.2

Come rettamente rilevato dal Presidente del

Tribunale cantonale, tuttavia, la questione se la capacità lavorativa in

posizione prevalentemente eretta risulta effettivamente ridotta non va risolta

in questa sede. In effetti in considerazione dell'ampio ventaglio di attività

semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi

(cfr. ISS, livello di esigenze 4, tabella TA1) - un numero significativo di

queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la

posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute presentato

dall'assicurato (v. per analogia la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 324/00 del 5 giugno 2001, consid. 2b) - la Corte ha già

ripetutamente statuito, in casi con limitazioni funzionali analoghe, che esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza

DTF 119 V 347; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; si veda anche la sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c).

Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato

o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui vi è una sufficiente

offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir

eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi

fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag.

482.

consid. 2; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).”

2.4.4

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Quanto al

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute, RI 1 – che senza l’infortunio avrebbe

iniziato a lavorare presso a ditta __________ come macchinista-magazziniere,

come da contratto da lui già sottoscritto in data 20 aprile 2008, con un

salario orario di fr. 27.80 l’ora (cfr. doc. 270 fasc. 2) – avrebbe potuto

guadagnare nel 2012 fr. 66'191.85 (cfr. doc. A).

Questo

dato, non contestato, può essere fatto proprio dal TCA.

2.4.5

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi

regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare

contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per

circostanze personali e professionali.

2.4.6

Dalle tavole processuali

risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 62'667.72 il reddito da

invalido per il 2012, applicando la tabella TA 1 2010, livello di qualifica 4,

adeguata al 2012 (+1.0% (stima trimestrale) per il 2011 e + 1.2%(stima

trimestrale) per il 2012, cfr. doc. 270 fasc. 2) e operando successivamente una

decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale.

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili

oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare, contrariamente a

quanto operato dall’amministrazione sulla base di una stima, in +1% per il 2011

e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo

di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'270.36.

L’assicurato,

quale macchinista-magazziniere, avrebbe guadagnato, nel 2012, fr. 67'898.--/anno

per un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari per un'attività equivalente

(Tabella TA 1 2010, p.to 41-43, livello di qualifica 4: fr. 5’310 riportato su

41.7

ore/settimana = fr. 5’535.70 x 12 mesi = fr. 64'428.10 + adeguamento

all'indice dei salari nominali).

In casu, in applicazione

della giurisprudenza citata al considerando 2.4.5. in

fine, il reddito statistico da invalido (fr.

62'270.36) non va dunque ridotto, essendo la

percentuale di gap salariale del 2.51% (fr. 67’898 vs. fr.

66’192), inferiore alla soglia del 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009).

2.4.7

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 15%

sul reddito statistico da invalido (doc. 270 fasc. 2).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 15%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento.

Il

reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta dunque a

fr. 52'929.90 (85% di fr. 62'270.36).

In

conclusione, il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando

i fr. 52'929.90 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

intervenuto l’infortunio, e cioè fr. 66’192.-- - risulta essere del 20.03%,

arrotondato al 20% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121, consid.

3.2

= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41, così come calcolato dall’amministrazione.

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità proprio del 20%, il suo ricorso deve essere

respinto.

2.5

Diritto

all’indennità per menomazione all’integrità

2.5.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa non

deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta

l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa

valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche

dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La parte

della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.3

Giusta l'art.

36.

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute

nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più

menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende

in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso

in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.

221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.5.5

Nel

caso di specie l’assicuratore LAINF resistente - sulla base della valutazione

del 14 marzo 2011 del dr. __________, il quale ha assegnato un’IMI lorda del

10% per il ginocchio sinistro e un’IMI lorda del 15% per il piede sinistro, per

un valore complessivo del 23.5% - ha riconosciuto all’assicurato un’IMI del 23.5%.

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, considerata anche l'assenza di pareri

specialistici divergenti, non vede motivi che gli impongano di scostarsi

dall’apprezzamento del 14 marzo 2011 del dr. __________, il quale ha

rilevato che:

"

(…)

Ginocchio sinistro

Da prevedere progressione della condropatia

femoro-patellare e a lungo termine formazione di una artrosi femoro-patellare

di moderata a grave entità associata ad un aumento della sintomatologia algica

e del disturbo funzionale in futuro e probabilmente richiedente ulteriori

interventi chirurgici.

Secondo la Tabella 5.2 una artrosi

femoro-patellare di moderata a grave entità corrisponde ad un valore del 10%.

Piede sinistro

Considerando il disturbo funzionale algico

del retro piede e l’incipiente artrosi dell’articolazione sotto talare con

probabile progressione e a lungo termine in futuro richiedendo probabilmente un

intervento di artrodesi, secondo le Tabelle 2.2 e 5.2, il tasso per la menomazione

all’integrità è considerato del 15%.” (Doc. 199 fasc. 2)

A fronte delle contestazioni presentate dall’assicurato in sede di

opposizione, la questione è stata nuovamente vagliata dal dr. e dal dr. di __________a,

i quali, nell’apprezzamento del27 febbraio 2013, hanno confermato la

correttezza della valutazione del dr. __________, ritenuta persino generosa

(doc. 305 fasc. 2).

Essi hanno, infatti, rilevato che:

"

Gelenksinstabilitäten werden nach Tabelle 6

gemäss UVG geschätzt. In den einleitenden Erläuterungen wird ebenfalls darauf

verwiesen, dass bei gleichzeitigem Vorliegen einer Instabilität und einer

Arthrose die höhere Schätzung massgebend sei, ohne Kumulation.

Da in der Tabelle 6 eine

mittelschwere Instabilität des einen oder beider Kreuzbänder mit 0-5% angegeben

wird, hingegen Tabelle 5 eine mässige Femoropatellararthrose zwischen 5-10%

veranschlagt, hat der Suva-Kreisarzt korrekterweise auf Tabelle 5 gestützt.

Die klinisch festgestellte hintere Kreuzbandinsuffizienz respektive hintere

Instabilität des linken Kniegelenkes ist medizinisch gesehen als leicht bis

mässig einzustufen. Das Kniegelenk bewegt noch weitgehendst in vollem Umfang,

Deformationen bestehen nicht, und in den Röntgenbildern sind noch keine

Gelenkspaltverschmälerungen oder Osteophyten sichtbar. Der __________ zieht

korrekterweise die Befunde bei, wie sie anlässlich der Arthroskopie des linken

Kniegelenkes am 13.10.2010 erhoben wurden: Chondropathie Grad II-III. Objektiv

gesehen war zum Zeitpunkt der kreisärztlichen Untersuchung die

Femoropatellararthrose also gering. Trotzdem schätzte der __________ den

Integritätsschaden am linken Kniegelenk von 10%. Diese eher grosszügige

Beurteilung lässt sich mit der möglichen weiteren Arthroseentwicklung in den

nächsten Jahren begründen.

Der Integritätsschaden am

linken Fuss beziffert der Kreisarzt mit 15%. Tabelle 5 UVG “Arthrosen” gibt für

mässige Arthrosen des unteren Sprunggelenkes 5-15% an. Die Arthrose des

Subtalargelenkes ist beim Versicherten radiologisch gering. Die grosszügige Schätzung

von 15%, also an der Obergrenze, begründet der Kreisarzt mit der partiellen

Ankylose des subtalaren Gelenkes sowie der Möglichkeit, dass zukünftig noch

eine subtalare Arthrodese durchgeführt werden muss.

In Tabelle 2 UVG

“Integritätsschaden bei Funktionsstörungen an den unteren Extremitäten” wird

die sub talare Arthrodese mit 15% veranschlagt.

Insgesamt kann also gesagt

werden, dass die Integritätsschaden an der linken unteren Extremität grosszügig

geschätzt wurde, begründet durch die mögliche weitere Entwicklung der Arthrosen

am Knie und unteren Sprunggelenk im Verlaufe der nächsten Jahre. In korrekter

Weise wurde aus den beiden Werten eine Gesamtschätzung der

Integritätsschadigung an der linken unteren Extremität gerechnet. Dabei muss

korrekterweise im prozentuellen Anteil der eine Schaden an derselben Extremität

abgezogen werden, was insgesamt eine Integritätsschadenschätzung von 23.5%

ergibt. Auch dieser Gesamtwert ist im Quervergleich hoch, bedenkt man, dass der

Verlust des gesamten Vorfusses 25%, der Verlust des gesamten Fusses inklusive

Rückfuss 30%, die komplette Versteifung des oberen und unteren Sprunggelenkes

20% und die Versteifung des Kniegelenkes 25% ergeben.” (Doc. 305 fasc.

2)

Il TCA concorda con questa

esposizione dettagliata e convincente, con la quale il dr. __________ e il dr. __________

hanno motivatamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, il

grado di menomazione durevole, tenuto conto dei disturbi già presenti e della

probabile evoluzione futura, per il ginocchio sinistro, verso un’artosi femoro-patellare

e, per quanto riguarda il piede sinistro, verso una artrosi dell’articolazione

sotto talare, con probabile necessità di un’artrodesi, raggiunge il 23.5%.

A

titolo abbondanziale, va comunque rilevato, a titolo di esempio, che

un’indennità del 35% viene corrisposta in caso di amputazione di una gamba

sotto l’altezza del ginocchio, mentre un’indennità del 30% viene corrisposta in

caso di perdita completa di un piede sotto la caviglia (cfr. Tabella 4,

edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI), menomazioni

decisamente più importanti rispetto a quella presentata dall’assicurato.

Il patrocinatore dell’insorgente, del resto, in sede ricorsuale, ha espressamente

indicato che “relativamente all’IMI, non si contesta che dal punto di vista

fisico la stessa sia stata quantificata nella misura del 23.5%” (doc. I).

Il legale ha, per contro,

ritenuto che la percentuale dell’IMI da riconoscere all’assicurato debba essere

maggiorata e raggiungere (almeno) il 35% onde tenere adeguatamente conto del

danno all'integrità psichica (doc. I).

A tale riguardo, il TCA

rileva che, indipendentemente dall'esito dell'esame relativo al nesso di causalità

adeguata sopra esposto (cfr. consid. 2.3.4.), tale richiesta si scontra con i

principi giurisprudenziali vigenti in materia. Il Tribunale federale ha,

infatti, già avuto modo di rilevare che, tenuto conto del fatto che, secondo la

dottrina psichiatrica maggioritaria, soltanto degli eventi infortunistici di

una gravità eccezionale determinano dei pregiudizi durevoli all'integrità

psichica, il diritto a un'IMI per danno dell'integrità psichica viene infatti

di principio negato - senza necessità di procedere a misure istruttorie

ulteriori in merito alla natura e al carattere durevole della menomazione

psichica - in caso di infortunio insignificante o leggero, come pure di un

infortunio di grado medio, una deroga a questo principio essendo eccezionalmente

ammissibile in presenza di un evento classificabile al limite degli infortuni

gravi se gli atti all'inserto mettono in evidenza degli elementi che permettono

di concludere per l'esistenza di una menomazione dell'integrità psichica

particolarmente grave che non sembra più essere suscettibile di miglioramento (DTF 124 V 44 seg. consid. 5c/bb, 214; cfr. pure la sentenza U

102/04 del 20 settembre 2004, consid. 3.1; U

92/05 del 12 settembre 2006).

Orbene, una siffatta

situazione, già solo per quanto esposto al consid. 2.3.4., non si avvera in

concreto.

Nella

misura in cui all’assicurato è stata riconosciuta un’IMI del 23.5%, la

decisione su opposizione del 5 marzo 2013 merita quindi di essere confermata.

2.6

Il

rappresentante del ricorrente ha espressamente chiesto l’interrogatorio

dell’assicurato (cfr. doc. I).

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle

domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un

interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -

il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, ma ha semplicemente chiesto di essere interrogato da questo

Tribunale.

Va

inoltre ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, TCA ha chiarito nel corso della procedura tutte le questioni

necessarie alla risoluzione del caso in esame. In queste circostanze, ritenuto

inoltre come il ricorrente abbia avuto ampia facoltà di esprimersi in merito,

questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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