35.2013.27
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3 ottobre 2013Italiano21 min
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Numero d'incarto:
35.2013.27
Data decisione, Autorità:
03.10.2013, TCA
Titolo:
Caduta dalle scale di casa. Diagnosticata un'ernia discale cervicale. Negata la causalità naturale con l'infortunio. Il tempo trascorso dal sinistro sino alla prima apparizione della tipica sintomatologia cervico-brachiale (radicolare), é stato giudicato troppo lungo
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
ERNIA DISCALE
art. 6 cpv. 1 LAINF
__________accomandata
Incarto n.
35.2013.27
mm
Lugano
3 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 aprile 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 27
febbraio 2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 29
aprile 2011, RI 1, dipendente del Comune di __________ in qualità di __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, é caduto
sulle scale di casa battendo il fondoschiena contro lo spigolo di un gradino e,
successivamente, pure l’arto superiore destro con contraccolpo al collo (cfr.
doc. A1).
La TAC
del bacino del 19 maggio 2011 ha evidenziato la presenza di una frattura
ingranata di S5 (cfr. doc. M7).
La TAC
del rachide cervicale effettuata in data 13 luglio 2011 ha mostrato, in particolare, una sospetta ernia discale a livello di C5/C6 (cfr. doc. M8),
confermata grazie all’esame di RMN del 4 agosto 2011 (cfr. doc. M8a).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 5
gennaio 2012, la CO 1 ha negato la propria responsabilità a proposito dei
disturbi interessanti la colonna cervicale, rinunciando peraltro a pretendere
la restituzione delle prestazioni corrisposte nel frattempo (cfr. doc. A5).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato personalmente (cfr. doc. A8), in
data 27 febbraio 2013, l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. A9).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 10 aprile 2013, RI 1 ha chiesto che l’assicuratore
convenuto venga condannato a riconoscergli le prestazioni di legge
relativamente alla problematica cervicale, argomentando in particolare quanto
segue:
"
(…).
Osservo che prima della caduta del 29.04.2011 non
avevo né dolori cervicali, né dolori al braccio destro né al pollice destro. I
dischi erano al loro posto. Non mi é noto alcun esame in cui risulta il
contrario.
La caduta dalla scala, nella sua dinamica, ha
provocato un colpo meccanico tipico di una forzata iperflessione del capo, cui
ha fatto seguito una iperestensione oltre i normali limiti funzionali.
Gli atti medici disponibili prima dell’evento non
evidenziano la presenza di ernie cervicali. Solo dopo il 29.04.2011 si
manifesta l’ernia il che mette chiaramente in relazione di causalità
l’infortunio con i dolori lamentati dopo la caduta. Nel corso delle varie
visite dal Dr. __________ avevo segnalato i dolori al braccio destro. Lo stesso
vale per le visite dal dott. __________, che non sono citate da nessuna parte.
La frattura del coccige era molto dolorosa e
quindi prioritaria. Penso che questo sia il motivo per cui non figuri alcun
accenno all’ernia cervicale.
La tempistica dei fatti indicati dall’CO 1 é del
tutto errata. Infatti il Dr. __________ ha steso il rapporto il 23.09.2011
perché gli é stato richiesto in tale data; era comunque a conoscenza dell’ernia
cervicale e lo stesso mi aveva prescritto sia sedute di fisioterapia, che non
avevano avuto effetti benefici, e successivamente delle punture di morfina, che
io stesso mi facevo, per alleviare il dolore. L’uso della morfina evidenzia che
Fatti
i dolori erano forti.
Il Dott. __________, specialista del settore, mi
aveva visitato in agosto del 2011 ed aveva steso un rapporto all’indirizzo del
dott. __________ il 31.08.2012.
Prima dell’infortunio non avevo alcun dolore
all’ernia cervicale.
Su questo punto essenziale chiedo siano sentite
le due colleghe che lavorano con me e che potranno confermare che prima
dell’evento non mi erano mai lamentato per dolori cervicali e che invece dopo
l’incidente ho iniziato a lamentarmi in modo incessante per i dolori alle
cervicali.
(…).
Il rapporto del dott. __________ é stringato e
poco neutrale visto che deve tutelare gli interessi anche economici della CO 1.
È accertato scientificamente che una caduta é in
grado di generare la fuoriuscita dell’ernia cervicale. Non é invece
assolutamente dimostrato che vi debbano per forza essere delle lesioni di
natura post-traumatica quando vi é la fuoriuscita dell’ernia cervicale a
seguito di una caduta. L’argomentazione dell’CO 1 é pertanto molto labile,
speculativa e non sufficiente a giustificare l’atteggiamento di chiusura della
compagnia assicurativa nel riconoscere le prestazioni assicurative dovute.”
(doc. I)
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente
respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (doc. V).
1.5. Nel giugno
2013, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni di due sue colleghe di lavoro
e, per quanto riguarda la prima apparizione della sintomatologia legata alla
diagnosticata ernia cervicale, ha precisato quanto segue:
"
(…).
La stessa CO 1 cita nelle sue osservazioni che
“un’ernia cervicale può venire considerata come la causa di un infortunio solo
se i dolori tipici dell’ernia si sono manifestati entra un lasso di tempo di al
massimo 8-10 giorni (vedi STF 8C_412/2009 del 17.06.2009 consid. 3).”
Ecco il punto fondamentale! I dolori si sono
manifestati entro questo lasso di tempo subito dopo la caduta. È del tutto
falso quanto scrive la CO 1 quando afferma che “i disturbi alla colonna
cervicale si sono manifestati per la prima volta oltre un mese dopo l’evento”.
Se i documenti medici sono carenti perché
allestiti in modo sintetico e non dettagliato e tralasciando fatti importanti
(la caduta ha provocato sia la frattura del coccige che la fuoriuscita
dell’ernia cervicale), per giungere alla realtà delle cose, alla verità si deve
obbligatoriamente ricorrere ad altri mezzi di prova, in questo senso a qualcuno
che ha visto, vissuto e ascoltati i fatti. E in questo senso, onde giungere ad
una decisione coerente che non dia adito a dubbi, occorreva sentire il
sottoscritto e le testimoni da me citate.”
(doc. IX)
L’amministrazione
si é espressa al riguardo in data 21 giugno 2013 (cfr. doc. XI)
1.6. In data 23,
rispettivamente 31 luglio 2013, le parti si sono riconfermate nelle loro
allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XV e doc. XVII).
1.7. Il 12 agosto
2013, l’assicurato ha versato agli atti un rapporto, datato 9 agosto 2013, del
neurochirurgo dott. __________ (doc. XIX + doc. D).
Le
osservazioni formulate al riguardo dall’Istituto assicuratore sono pervenute il
26 agosto 2013 (doc. XXI).
in
diritto
2.1. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era
legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi
che interessano il rachide cervicale, oppure no.
2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.3. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.4. Chiamato
a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA osserva che RI 1 è portatore di
un’ernia a livello del disco intervertebrale C5/C6, con
sofferenza della radice di C6 a destra (cfr. doc. M8a).
Il
Tribunale federale ha già avuto modo, in più di un'occasione, di pronunciarsi
in merito all'eziologia delle ernie discali e, specificatamente, di quelle
cervicali.
Secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una
causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine
di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p.
45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3,8C_735/2009 del 2
Considerandi
novembre 2009 consid. 2,8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).
In una
sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata
(cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un
assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la
Massima Istanza ha esplicitamente fatto propria il parere della dottrina medica
dominante riguardo all’eziologia delle ernie discali cervicali.
Quest'ultima
subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e
l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata
dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve
essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver
provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente
dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il
paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il
frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite
anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo
asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006,
p. 343).
I criteri
appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo
(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011
del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "…
attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento
significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna
vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4
giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25
ottobre 2006).
Qualora
un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i
disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di
tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale
dell’evento in questione.
Va
precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza
varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide
lombare/toracale oppure cervicale):
"
Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den
Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb
einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des
fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird
eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.
Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.
55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,
a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“
(STFA U 218/04 del 3 marzo
2005.
consid. 6.1 - il corsivo é del redattore)
In tale
ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente
scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Le
conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono
dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento
infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005
consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina
medica e la giurisprudenza ivi citate).
2.5
Vagliata con attenzione la
documentazione all’inserto, questo Tribunale ritiene che
almeno una delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica
dominante e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), faccia difetto.
Concretamente,
per i motivi che verranno diffusamente esposti qui di seguito, esso non ritiene
pertanto provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la tipica
sintomatologia dipendente dall’ernia cervicale, sia apparsa immediatamente dopo
l’infortunio, rispettivamente entro alcune ore.
Innanzitutto,
il TCA deve rettificare quanto il patrocinatore della CO 1 ha affermato a
pagina 5 della propria risposta di causa (cfr. doc. V). Così come già indicato
al considerando 2.4., il tempo di latenza tollerato affinché
i disturbi scatenati possano ancora essere considerati conseguenza naturale
dell’infortunio, varia a seconda del segmento interessato. Gli 8-10 giorni
citati dall’amministrazione riguardano il rachide dorsale e lombare (la
fattispecie di cui alla STF 8C_412/2009 del 17 giugno 2009, riguardava appunto
un’assicurata affetta da ernia discale lombare). Trattandosi di un’ernia
discale cervicale, quale quella presentata da RI 1, il tempo di latenza
si riduce invece ad alcune (poche, “wenige“) ore
(cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, riprodotta al consid. 2.4).
Dalle
tavole processuali emerge che il sinistro occorso a RI 1 é accaduto venerdì 29
aprile 2011 presso il proprio domicilio (cfr. doc. A0).
Il giorno
successivo, sabato 30 aprile 2011, l’assicurato si é recato presso il Servizio
di PS dell’Ospedale __________. In quell’occasione, la dott.ssa __________,
assistente di chirurgia, ha refertato una dolenzia alla palpazione e alla percussione
del sacro e ha diagnosticato una sospetta frattura del coccige. Nessun accenno
quindi alla presenza di disturbi cervico-brachiali (cfr. doc. M9).
In data 9
maggio 2011, il ricorrente ha consultato il proprio medico curante, dott. __________.
Dal relativo rapporto, stilato il 19 maggio 2011, si evince che, a quel
momento, l’assicurato lamentava un dolore alla regione sacro-coccigea, motivo
per cui gli era stato prescritto un esame TAC di quella regione. Anche in
questo caso, nessun accenno a una problematica cervico-brachiale (cfr. doc.
M4).
Dal
referto 23 settembre 2011 del dott. __________ si evince che l’insorgente lo
aveva consultato di nuovo il 7 giugno 2011, a causa di “… dolori braccio destro presenti da 3-4 settimane.” In effetti, in quell’occasione, il curante
aveva refertato la presenza di dolori dalla spalla destra fino al pollice
destro e disposto una terapia analgesica con medicamenti (cfr. doc. M6 - il
corsivo é del redattore).
Nel corso
del mese di agosto 2011, ha quindi avuto luogo una visita specialistica presso
il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di neurochirurgia
dell’Ospedale __________. Nel riassumere l’anamnesi, questo specialista ha
segnatamente riferito che “a distanza di breve tempo” dall’infortunio, era
insorto un dolore intenso all’arto superiore destro, in particolare alla
superficie laterale del braccio e dell’avambraccio, sino al pollice.” (cfr.
doc. A7).
Alla luce
di quanto precede, tenuto conto in particolare del tenore dei rapporti dei
dottori __________ e __________, il TCA non può che concludere che i disturbi
cervico-brachiali sono insorti posteriormente al 9 maggio 2011, in ogni caso ben al di là di alcune (poche) ore dopo la caduta del 29 aprile 2011.
Allorquando
il dott. __________ sostiene che tale sintomatologia é insorta a distanza di
breve tempo, ciò deve essere letto in relazione a quanto certificato dai
sanitari che l’hanno preceduto e, pertanto, non é da intendersi immediatamente
dopo il sinistro e neppure nel giro di qualche ora.
In questo
contesto, é utile inoltre segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, va
attribuita una particolare importanza alle certificazioni mediche allestite
nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive
della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono
essere inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2, in
cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto concerne la
questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una
descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente
stessa).
In corso
di causa, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni di due sue colleghe di
lavoro (cfr. doc. IX).
__________
ha affermato che, subito dopo l’infortunio, RI 1 “… ha iniziato a lamentarsi a
causa di dolori acuti alle cervicali e al braccio destro. Io stessa gli dissi
che la caduta poteva aver provocato tali dolori. Mi ricordo che lo stesso ha
dovuto ricorrere alla morfina per alleviare il dolore.” (doc. B1).
Da parte
sua, __________ ha sostenuto che l’assicurato “… subito dopo l’infortunio si
lamentava poiché in seguito alla caduta, aveva forti dolori alle cervicali e al
braccio destro. Ricordo che un giorno aveva talmente male che l’ho aiutato a
fare una puntura di morfina.” (doc. B2).
Al
riguardo, questa Corte osserva che l’infortunio in questione é accaduto nel
pomeriggio inoltrato di venerdì 29 aprile 2011, presso l’abitazione di __________
dell’insorgente (cfr. doc. A0). Posto che i due giorni successivi erano un
sabato e una domenica, in cui gli uffici sono notoriamente chiusi, le due
colleghe potrebbero aver constatato la presenza di disturbi cervico-brachiali, al
più presto, lunedì 2 maggio 2011, quindi oltre il limite di tolleranza
posto dalla giurisprudenza federale.
Del
resto, non appare neppure ragionevole che RI 1 si sia lamentato con le sue
colleghe d’accusare dei forti dolori cervico-brachiali, ma li abbia sottaciuti
alla dottoressa che l’ha visitato il 30 aprile 2011 presso il PS dell’Ospedale
di __________ (e, in seguito, anche al suo medico curante in occasione della
consultazione del 9 maggio 2011).
Quanto
precede consente al TCA di concludere che il valore probatorio delle
dichiarazioni in questione, deve essere valutato con prudenza.
In merito
all’affermazione secondo la quale, prima dell’infortunio, l’assicurato non
avrebbe mai denunciato una simile sintomatologia (circostanza confermata anche
dalle due colleghe di lavoro), va segnalato che, secondo una costante
giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,
dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha,
infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2;
DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die
Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die
Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).
Questo Tribunale rileva che, con il suo referto del 9 agosto 2013,
il dott. __________ ha sostenuto che esiste, con verosimiglianza preponderante,
un nesso di causalità naturale tra l’ernia cervicale e l’infortunio del 29
aprile 2011 (cfr. doc. D, p. 2). Tuttavia, in primo luogo, egli parte dal
presupposto che la sintomatologia tipica sarebbe apparsa in coincidenza con
l’evento traumatico, circostanza quest’ultima non sufficientemente dimostrata.
In secondo luogo, la sua opinione non é suscettibile di rimettere in
discussione dei principi largamente condivisi nella comunità
medico-scientifica.
2.6
RI 1 non ha
dunque accusato, immediatamente dopo il trauma, la tipica sintomatologia
cervico-brachiale (radicolare), di modo che, secondo questo Tribunale, l'evento
infortunistico dell’aprile 2011 non ha causato (in senso stretto) l'ernia
discale messa in luce dall’esame di RMN del 4 agosto 2011, né ha
provocato il peggioramento direzionale di uno stato patologico
preesistente.
D’altro
canto, visto che i disturbi radicolari sono insorti con un periodo di latenza che
va ben oltre la “qualche ora” tollerata dalla giurisprudenza federale,
all’evento traumatico assicurato non può essere imputato nemmeno un ruolo
scatenante.
In esito
a quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.
320.
e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la cervico-brachialgia accusata
da RI 1 non costituiva
una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 29 aprile 2011, così come ha del resto certificato
anche il medico fiduciario della CO 1 (cfr. doc. M10).
Deve
infine ancora essere precisato che, anche qualora l’amministrazione avesse
corrisposto inizialmente delle prestazioni in relazione ai noti disturbi
cervico-brachiali, ciò sarebbe irrilevante. In effetti, nella DTF 130 V 380 (=
SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha
la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al
proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento
d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi
richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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