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Decisione

35.2013.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 ottobre 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori erano forti.

Il Dott. __________, specialista del settore, mi

aveva visitato in agosto del 2011 ed aveva steso un rapporto all’indirizzo del

dott. __________ il 31.08.2012.

Prima dell’infortunio non avevo alcun dolore

all’ernia cervicale.

Su questo punto essenziale chiedo siano sentite

le due colleghe che lavorano con me e che potranno confermare che prima

dell’evento non mi erano mai lamentato per dolori cervicali e che invece dopo

l’incidente ho iniziato a lamentarmi in modo incessante per i dolori alle

cervicali.

(…).

Il rapporto del dott. __________ é stringato e

poco neutrale visto che deve tutelare gli interessi anche economici della CO 1.

È accertato scientificamente che una caduta é in

grado di generare la fuoriuscita dell’ernia cervicale. Non é invece

assolutamente dimostrato che vi debbano per forza essere delle lesioni di

natura post-traumatica quando vi é la fuoriuscita dell’ernia cervicale a

seguito di una caduta. L’argomentazione dell’CO 1 é pertanto molto labile,

speculativa e non sufficiente a giustificare l’atteggiamento di chiusura della

compagnia assicurativa nel riconoscere le prestazioni assicurative dovute.”

(doc. I)

1.4. L’assicuratore

resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente

respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di

diritto (doc. V).

1.5. Nel giugno

2013, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni di due sue colleghe di lavoro

e, per quanto riguarda la prima apparizione della sintomatologia legata alla

diagnosticata ernia cervicale, ha precisato quanto segue:

"

(…).

La stessa CO 1 cita nelle sue osservazioni che

“un’ernia cervicale può venire considerata come la causa di un infortunio solo

se i dolori tipici dell’ernia si sono manifestati entra un lasso di tempo di al

massimo 8-10 giorni (vedi STF 8C_412/2009 del 17.06.2009 consid. 3).”

Ecco il punto fondamentale! I dolori si sono

manifestati entro questo lasso di tempo subito dopo la caduta. È del tutto

falso quanto scrive la CO 1 quando afferma che “i disturbi alla colonna

cervicale si sono manifestati per la prima volta oltre un mese dopo l’evento”.

Se i documenti medici sono carenti perché

allestiti in modo sintetico e non dettagliato e tralasciando fatti importanti

(la caduta ha provocato sia la frattura del coccige che la fuoriuscita

dell’ernia cervicale), per giungere alla realtà delle cose, alla verità si deve

obbligatoriamente ricorrere ad altri mezzi di prova, in questo senso a qualcuno

che ha visto, vissuto e ascoltati i fatti. E in questo senso, onde giungere ad

una decisione coerente che non dia adito a dubbi, occorreva sentire il

sottoscritto e le testimoni da me citate.”

(doc. IX)

L’amministrazione

si é espressa al riguardo in data 21 giugno 2013 (cfr. doc. XI)

1.6. In data 23,

rispettivamente 31 luglio 2013, le parti si sono riconfermate nelle loro

allegazioni e conclusioni (cfr. doc. XV e doc. XVII).

1.7. Il 12 agosto

2013, l’assicurato ha versato agli atti un rapporto, datato 9 agosto 2013, del

neurochirurgo dott. __________ (doc. XIX + doc. D).

Le

osservazioni formulate al riguardo dall’Istituto assicuratore sono pervenute il

26 agosto 2013 (doc. XXI).

in

diritto

2.1. Oggetto

della lite è la questione di sapere se l’assicuratore LAINF convenuto era

legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi

che interessano il rachide cervicale, oppure no.

2.2. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.3. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.4. Chiamato

a pronunciarsi nella concreta evenienza, il TCA osserva che RI 1 è portatore di

un’ernia a livello del disco intervertebrale C5/C6, con

sofferenza della radice di C6 a destra (cfr. doc. M8a).

Il

Tribunale federale ha già avuto modo, in più di un'occasione, di pronunciarsi

in merito all'eziologia delle ernie discali e, specificatamente, di quelle

cervicali.

Secondo

la giurisprudenza dell’Alta Corte, la maggior parte delle ernie discali ha una

causa degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine

di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U 363 p.

45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3,8C_735/2009 del 2

Considerandi

novembre 2009 consid. 2,8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).

In una

sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata

(cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un

assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la

Massima Istanza ha esplicitamente fatto propria il parere della dottrina medica

dominante riguardo all’eziologia delle ernie discali cervicali.

Quest'ultima

subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e

l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata

dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve

essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver

provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente

dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il

paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il

frammento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite

anteriormente, poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo

asintomatiche (cfr. J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006,

p. 343).

I criteri

appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento duraturo

(direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011

del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "…

attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento

significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna

vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4

giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25

ottobre 2006).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio, i

disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Va

precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

"

Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den

Unfall lediglich manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb

einer kurzen Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des

fraglichen Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird

eine Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M.

Debrunner/Erich W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S.

55). Bei einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,

a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“

(STFA U 218/04 del 3 marzo

2005.

consid. 6.1 - il corsivo é del redattore)

In tale

ipotesi, ossia quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente

scatenante, l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.

Le

conseguenze di un’eventuale ricaduta devono essere assunte soltanto se esistono

dei chiari sintomi che attestano una relazione di continuità tra l'evento

infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005

consid. 4.2, U 170/00 del 29 dicembre 2000 e la dottrina

medica e la giurisprudenza ivi citate).

2.5

Vagliata con attenzione la

documentazione all’inserto, questo Tribunale ritiene che

almeno una delle condizioni cumulative poste dalla dottrina medica

dominante e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), faccia difetto.

Concretamente,

per i motivi che verranno diffusamente esposti qui di seguito, esso non ritiene

pertanto provato, con un sufficiente grado di verosimiglianza, che la tipica

sintomatologia dipendente dall’ernia cervicale, sia apparsa immediatamente dopo

l’infortunio, rispettivamente entro alcune ore.

Innanzitutto,

il TCA deve rettificare quanto il patrocinatore della CO 1 ha affermato a

pagina 5 della propria risposta di causa (cfr. doc. V). Così come già indicato

al considerando 2.4., il tempo di latenza tollerato affinché

i disturbi scatenati possano ancora essere considerati conseguenza naturale

dell’infortunio, varia a seconda del segmento interessato. Gli 8-10 giorni

citati dall’amministrazione riguardano il rachide dorsale e lombare (la

fattispecie di cui alla STF 8C_412/2009 del 17 giugno 2009, riguardava appunto

un’assicurata affetta da ernia discale lombare). Trattandosi di un’ernia

discale cervicale, quale quella presentata da RI 1, il tempo di latenza

si riduce invece ad alcune (poche, “wenige“) ore

(cfr. STFA U 218/04 del 3 marzo 2005, riprodotta al consid. 2.4).

Dalle

tavole processuali emerge che il sinistro occorso a RI 1 é accaduto venerdì 29

aprile 2011 presso il proprio domicilio (cfr. doc. A0).

Il giorno

successivo, sabato 30 aprile 2011, l’assicurato si é recato presso il Servizio

di PS dell’Ospedale __________. In quell’occasione, la dott.ssa __________,

assistente di chirurgia, ha refertato una dolenzia alla palpazione e alla percussione

del sacro e ha diagnosticato una sospetta frattura del coccige. Nessun accenno

quindi alla presenza di disturbi cervico-brachiali (cfr. doc. M9).

In data 9

maggio 2011, il ricorrente ha consultato il proprio medico curante, dott. __________.

Dal relativo rapporto, stilato il 19 maggio 2011, si evince che, a quel

momento, l’assicurato lamentava un dolore alla regione sacro-coccigea, motivo

per cui gli era stato prescritto un esame TAC di quella regione. Anche in

questo caso, nessun accenno a una problematica cervico-brachiale (cfr. doc.

M4).

Dal

referto 23 settembre 2011 del dott. __________ si evince che l’insorgente lo

aveva consultato di nuovo il 7 giugno 2011, a causa di “… dolori braccio destro presenti da 3-4 settimane.” In effetti, in quell’occasione, il curante

aveva refertato la presenza di dolori dalla spalla destra fino al pollice

destro e disposto una terapia analgesica con medicamenti (cfr. doc. M6 - il

corsivo é del redattore).

Nel corso

del mese di agosto 2011, ha quindi avuto luogo una visita specialistica presso

il dott. __________, Capoclinica presso il Servizio di neurochirurgia

dell’Ospedale __________. Nel riassumere l’anamnesi, questo specialista ha

segnatamente riferito che “a distanza di breve tempo” dall’infortunio, era

insorto un dolore intenso all’arto superiore destro, in particolare alla

superficie laterale del braccio e dell’avambraccio, sino al pollice.” (cfr.

doc. A7).

Alla luce

di quanto precede, tenuto conto in particolare del tenore dei rapporti dei

dottori __________ e __________, il TCA non può che concludere che i disturbi

cervico-brachiali sono insorti posteriormente al 9 maggio 2011, in ogni caso ben al di là di alcune (poche) ore dopo la caduta del 29 aprile 2011.

Allorquando

il dott. __________ sostiene che tale sintomatologia é insorta a distanza di

breve tempo, ciò deve essere letto in relazione a quanto certificato dai

sanitari che l’hanno preceduto e, pertanto, non é da intendersi immediatamente

dopo il sinistro e neppure nel giro di qualche ora.

In questo

contesto, é utile inoltre segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, va

attribuita una particolare importanza alle certificazioni mediche allestite

nella fase che segue immediatamente l'infortunio. Descrizioni retrospettive

della sintomatologia iniziale (disturbi apparsi nei primi tre giorni) possono

essere inaffidabili (cfr. STFA U 57/03 del 22 dicembre 2003 consid. 3.2.2, in

cui il TFA ha dichiarato privi di valore probante, per quanto concerne la

questione della causalità, dei referti medici basati in prevalenza su una

descrizione retrospettiva del decorso dei disturbi fornita dalla paziente

stessa).

In corso

di causa, il ricorrente ha prodotto le dichiarazioni di due sue colleghe di

lavoro (cfr. doc. IX).

__________

ha affermato che, subito dopo l’infortunio, RI 1 “… ha iniziato a lamentarsi a

causa di dolori acuti alle cervicali e al braccio destro. Io stessa gli dissi

che la caduta poteva aver provocato tali dolori. Mi ricordo che lo stesso ha

dovuto ricorrere alla morfina per alleviare il dolore.” (doc. B1).

Da parte

sua, __________ ha sostenuto che l’assicurato “… subito dopo l’infortunio si

lamentava poiché in seguito alla caduta, aveva forti dolori alle cervicali e al

braccio destro. Ricordo che un giorno aveva talmente male che l’ho aiutato a

fare una puntura di morfina.” (doc. B2).

Al

riguardo, questa Corte osserva che l’infortunio in questione é accaduto nel

pomeriggio inoltrato di venerdì 29 aprile 2011, presso l’abitazione di __________

dell’insorgente (cfr. doc. A0). Posto che i due giorni successivi erano un

sabato e una domenica, in cui gli uffici sono notoriamente chiusi, le due

colleghe potrebbero aver constatato la presenza di disturbi cervico-brachiali, al

più presto, lunedì 2 maggio 2011, quindi oltre il limite di tolleranza

posto dalla giurisprudenza federale.

Del

resto, non appare neppure ragionevole che RI 1 si sia lamentato con le sue

colleghe d’accusare dei forti dolori cervico-brachiali, ma li abbia sottaciuti

alla dottoressa che l’ha visitato il 30 aprile 2011 presso il PS dell’Ospedale

di __________ (e, in seguito, anche al suo medico curante in occasione della

consultazione del 9 maggio 2011).

Quanto

precede consente al TCA di concludere che il valore probatorio delle

dichiarazioni in questione, deve essere valutato con prudenza.

In merito

all’affermazione secondo la quale, prima dell’infortunio, l’assicurato non

avrebbe mai denunciato una simile sintomatologia (circostanza confermata anche

dalle due colleghe di lavoro), va segnalato che, secondo una costante

giurisprudenza, la regola “post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo,

dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. Il Tribunale federale ha,

infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (cfr. SVR 2010 UV Nr. 10 p. 40 consid. 3.2;

DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; Th. Frei, Die

Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die

Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41).

Questo Tribunale rileva che, con il suo referto del 9 agosto 2013,

il dott. __________ ha sostenuto che esiste, con verosimiglianza preponderante,

un nesso di causalità naturale tra l’ernia cervicale e l’infortunio del 29

aprile 2011 (cfr. doc. D, p. 2). Tuttavia, in primo luogo, egli parte dal

presupposto che la sintomatologia tipica sarebbe apparsa in coincidenza con

l’evento traumatico, circostanza quest’ultima non sufficientemente dimostrata.

In secondo luogo, la sua opinione non é suscettibile di rimettere in

discussione dei principi largamente condivisi nella comunità

medico-scientifica.

2.6

RI 1 non ha

dunque accusato, immediatamente dopo il trauma, la tipica sintomatologia

cervico-brachiale (radicolare), di modo che, secondo questo Tribunale, l'evento

infortunistico dell’aprile 2011 non ha causato (in senso stretto) l'ernia

discale messa in luce dall’esame di RMN del 4 agosto 2011, né ha

provocato il peggioramento direzionale di uno stato patologico

preesistente.

D’altro

canto, visto che i disturbi radicolari sono insorti con un periodo di latenza che

va ben oltre la “qualche ora” tollerata dalla giurisprudenza federale,

all’evento traumatico assicurato non può essere imputato nemmeno un ruolo

scatenante.

In esito

a quanto precede, questa Corte reputa dimostrato, secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320.

e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che la cervico-brachialgia accusata

da RI 1 non costituiva

una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del 29 aprile 2011, così come ha del resto certificato

anche il medico fiduciario della CO 1 (cfr. doc. M10).

Deve

infine ancora essere precisato che, anche qualora l’amministrazione avesse

corrisposto inizialmente delle prestazioni in relazione ai noti disturbi

cervico-brachiali, ciò sarebbe irrilevante. In effetti, nella DTF 130 V 380 (=

SVR 2004 UV Nr. 16 p. 53), il TFA ha stabilito che l’assicuratore infortuni ha

la possibilità di porre fine, con effetto ex nunc e pro futuro, al

proprio obbligo prestativo, inizialmente riconosciuto mediante il versamento

d’indennità giornaliere e l’assunzione di spese di cura, senza doversi

richiamare a un motivo di revoca (riconsiderazione o revisione processuale).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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