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Decisione

35.2013.28

Turbe psichiche non in nesso causale con l'infortunio. Per le sole cause somatiche assicurato non ha diritto a rendita,visto che è totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività,come stabili

28 agosto 2013Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità,

naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p.

409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Nella

concreta evenienza, considerate le indicazioni che emergono dalla

documentazione agli atti a proposito della dinamica dell’infortunio e delle sue

conseguenze, l’unico fattore che potrebbe entrare in linea di conto è quello

dei dolori somatici persistenti.

All’infortunio

occorso a RI 1 non può infatti essere riconosciuta una particolare drammaticità,

analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale nella già menzionata

pronunzia 8C_254/2009 del 19 marzo 2010 (nella quale l’Alta Corte ha osservato

che “en particulier, la violence du coup de poing et son imprévisibilité ne

suffisent pas, contrairemente à ce que soutient le recourant, à qualifier les

circonstances de l’accident de particulièrement dramatiques ou impressionnantes”).

Quelle

riportate dal ricorrente - una contusione del labbro superiore e la distorsione

della caviglia destra (doc. 2), senza segni di frattura all’articolazione

astragalo-calcaneare (doc. 10) - non costituiscono delle lesioni organiche

gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme

(cfr. STF 8C_254/2009 del 19 marzo 2010 sopra citata, nella quale non sono

state ritenute gravi le lesioni riportate dall’assicurato dopo avere ricevuto

un pugno in faccia, con conseguente frattura alla mascella, ferita al labbro,

frattura al malleolo della caviglia, altre lesioni traumatiche superficiali

alla testa e al polmone).

Questa

Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente

lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un

trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati

unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).

A questo

proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo le prime cure, il

trattamento si è essenzialmente limitato all’assunzione di farmaci analgesici, ad

un’infiltrazione intrarticolare di cortisonici e a della fisioterapia. A mente

del dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, l’incapacità

lavorativa dell’assicurato dovuta ai disturbi alla caviglia/piede destro è

giustificata dall’8 maggio 2011 fino al mese di gennaio 2012 (doc. 20).

È qui

utile ricordare che in una sentenza U 235/97 del 17 maggio 1999, il TFA ha

negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il

trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a

distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro; parimenti

insufficiente è stata considerata, in una sentenza U 339/01 del 22 maggio 2002,

una cura durata oltre due anni e mezzo.

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato.

In tale

ambito, va sottolineato che l’inabilità lavorativa dell’interessato è dovuta

principalmente alla problematica psichica, come indicato dal dr. __________

(cfr. doc. 7 pag. 4, nel quale il medico ha rilevato che “personalmente

globalmente reputo l’assicurato inabile all’80% prevalentemente per la

problematica di tipo psichico).

In tali

condizioni, non occorre esaminare oltre se l'ulteriore criterio suscettibile di

eventualmente entrare in linea di considerazione, ossia quello della

persistenza dei dolori somatici, è realizzato, ritenuto che la sua presenza non

basterebbe comunque, da sola, per ammettere l'esistenza del necessario nesso di

causalità adeguata (cfr. RDAT 2003 II no. 67 pag. 281 consid. 4.7; RSAS 2001

pag. 431).

In simili

condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre:

l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.

Pertanto,

il referto peritale del dr. __________, redatto su incarico dell’Ufficio AI,

attestante un’inabilità lavorativa del 50%, non può venire preso in

considerazione nell’ambito della presente procedura in ambito LAINF.

2.3.7. L’esito della

vertenza non può essere quello auspicato dal ricorrente, nemmeno valutando la

fattispecie in applicazione della formula generale dell’adeguatezza (corso

ordinario delle cose ed esperienza generale della vita - cfr. consid. 2.3.4.

del presente giudizio).

La

giurisprudenza federale pone delle esigenze elevate al riconoscimento di un

legame causale adeguato tra i disturbi psichici e un cosiddetto choc emotivo.

In questo senso, il TFA non ne ha ammesso l’esistenza nel caso di un uomo che

era stato minacciato e ricattato con un coltello dallo sconosciuto

accompagnatore di un suo cliente (cfr. STFA U 15/00 del 19 marzo 2003), nel

caso di una donna che era stata aggredita di notte da un ubriaco con insulti e

tentativo di strangolamento (cfr. STFA U 390/04 del 14 aprile 2005), come pure

nel caso di una vigilante presso un casinò che, dopo la chiusura serale, era

stata aggredita da tre uomini mascherati, uno dei quali l’aveva colpita con dei

pugni mentre un altro le aveva puntato la pistola contro, provocandole delle

tumefazioni al viso e una ferita lacero-contusa sopra l’occhio sinistro (cfr.

STFA U 2/05 del 4 agosto 2005).

Secondo

la giurisprudenza, per esperienza, la tipica reazione a simili eventi consiste

nel fatto che, sebbene sia intervenuta una traumatizzazione, la vittima riesce

di regola a superarla entro qualche settimana o mese (cfr., ad esempio, la STF

8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.3 e riferimenti ivi citati).

L’Alta

Corte federale ha invece ammesso l’adeguatezza del nesso causale nel caso di un

assicurato, il quale, nel cuore della notte, é stato assalito nonché colpito

alla testa e alle mani/braccia con un oggetto contundente (una spranga di

ferro) da due sconosciuti mascherati penetrati nel suo appartamento (cfr. STF U

382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.4.) oppure trattandosi di un’assicurata che,

giunta per prima sul posto di lavoro (erano circa le 3:40 del mattino), era

stata sorpresa da tre ladri vestiti di nero e incappucciati, i quali l’avevano

minacciata con un’arma da fuoco, le avevano intimato di sdraiarsi a terra, le

avevano legato braccia e gambe e l’avevano infine rinchiusa in bagno, dove era

rimasta al buio per circa mezz’ora (cfr. STF 8C_522/2007 del 1° settembre 2008

consid. 4.3.5.).

A

giudizio di questo Tribunale, il caso che ha visto protagonista Pero Oroz - per

le modalità secondo le quali si è sviluppata l’aggressione, durante il giorno,

da parte di una persona conosciuta, senza l’utilizzo di armi - presenta

certamente meno elementi di minaccia rispetto alla fattispecie oggetto della

STF 8C_522/2007 appena menzionata, e persino rispetto a quella di cui alla STFA

U 2/05, relativamente alla quale il TFA ha negato l’adeguatezza.

Alla luce

di quanto precede, occorre dunque concludere che le turbe psichiche di cui

soffre l’assicurato non possono essere considerate una conseguenza adeguata

dello choc emotivo da lui provato in occasione dell’evento dell’8 maggio 2011.

In questo

contesto, non deve essere dimenticato che la Swica ha assunto il caso - e

dunque anche le cure mediche e l’incapacità lavorativa dipendenti dalla

patologia psichica - sino al 30 giugno 2012, dunque per oltre 12 mesi,

conformemente alla giurisprudenza federale citata in precedenza.

2.4. Diritto

alla rendita di invalidità

2.4.1. Giusta l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nella

concreta fattispecie, dal profilo medico, il dr. __________, spec. FMH in ortopedia

e chirurgia ortopedica, nel rapporto dell’11 aprile 2012 concernente la visita

medica del 2 febbraio 2012, ha considerato l’assicurato, in relazione ai soli

postumi infortunistici, vista “la scarsa entità del referto clinico constatata

all’occasione della visita del 2 febbraio 2012”, totalmente abile al lavoro nell’ultima attività svolta prima dell’infortunio di gestore di un esercizio pubblico

a partire dal momento del proprio esame peritale e, probabilmente, già a

partire dal 1° gennaio 2012 (doc. 20).

Il dr. __________

ha tenuto a sottolineare “il contrasto palese tra le lamentele dell’assicurato

che pretende di non potere rimanere in piedi più di mezz’ora ed i disturbi

oggettivi accertati all’occasione della visita del 2.2.2012. Tale constatazione

risulta in sintonia con quanto stabilito dal dr. __________ già nel lontano

luglio 2011 e con la tendenza all’esagerazione stabilita dal dr. __________ con

la sua perizia del 31.10.2011” (doc. 20).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del dr. __________,

che, del resto, non sono state contestate tramite dei referti medico

specialistici attestanti patologie maggiormente invalidanti, tali da impedire

all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa.

Tale non

può, infatti, essere considerato il certificato medico del 30 marzo 2012, con

il quale il dr. __________ ha attestato che l’assicurato, a seguito del trauma

distorsivo subito alla caviglia destra, “presenta un danno permanente che

richiederà dei trattamenti in futuro” (doc. A2).

Di ciò,

infatti, l’assicuratore infortuni ha ampiamente tenuto conto, attribuendo a RI

1, sulla base di quanto indicato dal dr. __________ (cfr. doc. 20 pag. 31), una

indennità per menomazione dell’integrità del 15%, rimasta, del resto,

incontestata (cfr. doc. A1).

Neppure

atti a mettere in dubbio le conclusioni del dr. __________ appaiono il referto del

dr. __________ del 28 agosto 2012 (doc. A3) e quelli, stringati, del 20 agosto

2012.

(doc. A4), del 22 ottobre 2012 (doc. A5) e del 24 gennaio 2013 (doc. A6) dello

stesso dr. __________, prodotti in sede ricorsuale, i quali si limitano a

certificare una inabilità lavorativa del 50% dell’interessato nell’attività di

cameriere.

A tale

proposito va infatti rilevato che il dr. __________ ha, in maniera motivata,

spiegato le ragioni per le quali ha concluso che, alla luce dei disturbi

oggettivi, di scarsa entità, constatati al momento della visita del 2 febbraio

2012, l’assicurato sia da considerare in grado di riprendere la precedente

attività di gestore di un esercizio pubblico, attività che non si limitava solo

alla mansione di cameriere, ma comprendeva anche la gestione del personale (un

pizzaiolo, un cuoco e un cameriere), mansioni amministrative semplici e

rapporti con la clientela (cfr. doc. 20 pag. 32).

Il dr. __________

ha rilevato che, come accertato in ambito AI, “la difficoltà maggiore per il

signor RI 1 risiede nella presenza di tre gradini in mezzo alla sala del

ristorante, di un gradino tra di esso e la terrazza e di altri quattro gradini

in fondo alla cantina altrimenti accessibile con un ascensore”. A mente del dr.

__________, tuttavia, “tale situazione non preclude la possibilità per il

signor RI 1 di fare delle pause e di sedersi nel ristorante o sulla terrazza

nonché di delegare ad uno dei suoi tre collaboratori (un aiuto-cuoco, un

cameriere e un pizzaiolo) il servizio in cantina”.

Alla luce

di quanto precede, occorre dunque concludere che il ricorrente - dal profilo

medico somatico - sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un

rendimento completo, la precedente attività lavorativa di gestore di un esercizio

pubblico.

Gli

impedimenti, di natura psichiatrica - valutati in ambito AI, tramite perizia

del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali conformemente a quanto

indicato nel decreto di stralcio del TCA 32.2012.259 del 5 dicembre 2012 - non

possono, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.3.6.-2.3.7.), essere

presi in considerazione nella presente procedura in materia LAINF.

In

conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale la CO 1 ha negato il

proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° luglio 2012, merita di essere

confermata in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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