35.2013.28
Turbe psichiche non in nesso causale con l'infortunio. Per le sole cause somatiche assicurato non ha diritto a rendita,visto che è totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività,come stabili
28 agosto 2013Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.2013.28
Data decisione, Autorità:
28.08.2013, TCA
Titolo:
Turbe psichiche non in nesso causale con l'infortunio. Per le sole cause somatiche assicurato non ha diritto a rendita,visto che è totalmente abile al lavoro nella sua precedente attività,come stabilito a ragione dall'assicuratore LAINF
DISTURBI PSICHICI
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 6 cpv. 1 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.28
cr
Lugano
28 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 marzo
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 20 maggio
2011, la ditta __________ di __________ ha comunicato alla CO 1 che il proprio
dipendente RI 1 - gestore della pizzeria __________ - in data 8 maggio 2011, a seguito di una discussione con un imprenditore che, nonostante avesse eseguito malamente dei
lavori presso il ristorante, era andato a reclamare il pagamento delle opere
svolte, aveva subìto un’aggressione, ricevendo un pugno in faccia, perdendo
l’equilibrio e cadendo a terra (doc. 4).
A causa
di questo sinistro, l’assicurato ha riportato, secondo quanto indicato dalla
dr.ssa __________ dell’Ospedale regionale di __________, una contusione del
labbro superiore e, nel cadere, la distorsione della caviglia destra (doc. 2).
L’assicuratore
ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Nel
prosieguo, RI 1 ha sviluppato una problematica psichica (sindrome
post-traumatica da stress secondo la psichiatra curante, dr.ssa __________ -
cfr. doc. 14 pag. 4).
Con
decisione formale del 15 giugno 2012, l’amministrazione, tenuto conto delle
sole lesioni fisiche ha, da una parte, negato il proprio obbligo a prestazioni
a decorrere dal 1° luglio 2012 - facendo difetto, da tale data, una relazione
di causalità adeguata tra l’infortunio e i disturbi psichici ancora denunciati
dall’assicurato - e, dall’altra, attribuito una indennità per menomazione
dell’integrità del 15% (cfr. doc. 21).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr.
doc. 22 e 23), in data 6 marzo 2013, la CO 1 ha confermato il contenuto della
sua prima decisione (cfr. doc. 26).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 17 aprile 2013, RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1,
ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata “e che la CO
1 venga condannata a versare a RI 1 le prestazioni legali dopo il 1° luglio
2012, stabilendo il diritto alla rendita di invalidità”.
Sostanzialmente,
il patrocinatore del ricorrente ha contestato la decisione con la quale
l’assicuratore infortuni ha ritenuto che, dal profilo somatico, l’interessato
presenti una piena esigibilità lavorativa, come stabilito dal dr. __________,
ritenendo per contro maggiormente appropriato considerare che l’assicurato sia abile
al lavoro nella misura del 50%.
Quanto ai
disturbi psichici che affliggono l’assicurato, il legale ha contestato la
decisione con la quale l’assicuratore LAINF ha negato sussistere un nesso di
causalità naturale ed adeguato con l’evento dell’8 maggio 2011.
Il rappresentante
legale ha, infatti, innanzitutto contestato l’apprezzamento del dr. __________
- peraltro non specialista in materia - il quale, contrariamente al parere del
dr. __________, ha ritenuto inesistente il nesso causale naturale.
Il
patrocinatore del ricorrente ha, inoltre, messo in evidenza l’esistenza anche
di un nesso causale adeguato tra i disturbi psichici dell’assicurato e l’evento
dell’8 maggio 2011, considerando che l’infortunio occorso all’interessato
rientri nella categoria degli infortuni di grado medio e che, in concreto,
risultino adempiuti almeno tre dei criteri richiesti dalla giurisprudenza per
ammettere l’adeguatezza del nesso causale e meglio: la gravità delle lesioni
riportate dall’assicurato; i dolori somatici persistenti e il grado e la durata
dell’incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche (doc. I).
1.4. L’assicuratore
convenuto, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l’Istituto assicuratore, tenendo conto
dei soli aspetti somatici, era legittimato a porre fine alle proprie
prestazioni a contare dal 1° luglio 2012, senza attribuzione di una rendita di
invalidità, oppure no.
Preliminarmente,
il TCA è però tenuto a esaminare se la CO 1 ha correttamente negato l’adeguatezza
del nesso causale tra il sinistro assicurato e le turbe psichiche
dell’interessato.
Non è
invece oggetto di contestazione il riconoscimento da parte dell’assicuratore
LAINF di un’IMI del 15%.
2.3. Disturbi
psichici: causalità adeguata con l’infortunio dell’8 maggio 2011?
2.3.1. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto
non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono
effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e
di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.3.2. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.3.3. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria
degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si situa al
limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da considerare devono
cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare affinché si possa
ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115 V 140s.,
consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI
2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.3.4. Le regole
applicabili in materia di causalità adeguata sono diverse a dipendenza che si
tratti di un trauma psichico consecutivo a uno choc emotivo oppure di un evento
infortunistico che ha provocato lesioni e delle conseguenze psichiche
secondarie (DTF 129 V 405 consid. 2.2). Quando un assicurato ha vissuto un
avvenimento traumatico senza subire lesioni fisiche, l’esame della causalità
adeguata si effettua conformemente alla regola generale (DTF 129 V 177),
secondo la quale la causalità é adeguata se, secondo il corso ordinario delle
cose e l’esperienza generale della vita, il fatto considerato era atto a
provocare un effetto del genere di quello prodottosi, l’insorgenza di questo
risultato apparendo generalmente favorita da tale circostanza (DTF 129 V 181
consid. 3.2, 125 V 461 consid. 5a e riferimenti ivi citati).
In caso
di lesione corporale e se essa costituisce un infortunio, l’esame del carattere
adeguato del nesso di causalità con i disturbi psichici consecutivi
all’infortunio ha invece luogo, in caso d’infortunio di media gravità, in base
ai criteri enumerati nella DTF 115 V 140 consid. 6c/aa.
La
giurisprudenza ha inoltre precisato che, in caso di eventi “misti”, in cui gli
elementi di un trauma psichico (attacco, minaccia) e di un influsso fisico che
adempie la nozione d’infortunio (colpi, infliggere delle ferite) sono presenti
in maniera combinata, l’esame dell’adeguatezza ha luogo dal profilo di entrambi
gli aspetti. Un tale esame é possibile quando nessuno dei due fattori si trova
chiaramente in primo piano (cfr. STF 8C_893/2012 del 14 marzo 2013 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.3.5. Nella
concreta evenienza, dalla decisione su opposizione impugnata emerge che
l’assicuratore resistente ha posto termine alle proprie prestazioni ritenendo,
fra le altre cose, che la problematica psichica non costituisse una conseguenza
naturale ed adeguata dell’evento occorso all’assicurato nel maggio 2011, (cfr. doc.
A).
Il
ricorrente, dal canto suo, sostiene che i disturbi psichici da lui presentati
siano in nesso causale naturale ed adeguato con l’infortunio (doc. I).
Questa Corte
ritiene che la questione relativa all’esistenza del nesso di causalità
naturale tra l'infortunio e il danno alla salute psichica possa rimanere
insoluta (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 3c; STF U 17/07 del
30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre 2007, consid. 4 e U 299/05
del 28 maggio 2007, consid. 5.2), visto che l’obbligo a prestazioni
dell’assicuratore LAINF va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza.
2.3.6. Si tratta
quindi di valutare l'adeguatezza del nesso di causalità, questione che deve
essere vagliata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. e,
siccome si deve considerare l’aspetto legato allo choc emotivo, anche secondo
la formula generale dell’adeguatezza (DTF 129 V 177).
Nell’ambito
della DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso all’assicurato l’8 maggio 2011.
Il TCA
constata che, in data 8 maggio 2011, RI 1 - nel corso di un’accesa discussione insorta
con un imprenditore, venuto a reclamare il pagamento di alcuni lavori svolti
presso l’esercizio pubblico, che l’assicurato si rifiutava di pagare essendo, a
suo avviso, malfatti (cfr. al riguardo quanto indicato nel referto peritale del
dr. __________, doc. A7 pag. 3; vedi anche doc. 14 pag. 2; doc. 20 pag. 2) - ha
ricevuto un pugno in faccia, perdendo l’equilibrio e cadendo a terra.
Secondo
il rapporto della dr.ssa __________ dell’Ospedale regionale di __________, egli
ha riportato una distorsione alla caviglia destra e una contusione al labbro
superiore (cfr. doc. 2).
Dalle
carte processuali si evince che accanto alle sequele fisiche dell’infortunio, l’assicurato
ha poi sviluppato anche un disturbo psichico, nella forma dapprima di una
sindrome post-traumatica da stess, secondo quanto indicato dalla psichiatra
curante, dr.ssa __________ (cfr. quanto riportato nel referto peritale del dr. __________
del 31 ottobre 2011, doc. 14 pag. 4), e poi di un disturbo dell’adattamento con
prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (F43.23) in via di
miglioramento, secondo il parere del dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia (cfr. doc. 14).
Tutto ben
considerato, secondo il TCA, il citato sinistro va classificato, tutt’al più, fra
gli infortuni di grado medio all’interno della categoria media.
A mero
titolo di raffronto, si osserva che l'Alta Corte ha proceduto ad una identica
classificazione in una sentenza U 37/94 del 17 agosto 1997, riguardante un
assicurato che, nel corso di una discussione, è stato colpito con un pugno allo
zigomo sinistro, è caduto a terra ed ha perso brevemente conoscenza.
Medesima
classificazione è stata posta in una sentenza 8C_254/2009 del 19 marzo 2010,
concernente il caso di un assicurato, colpito con un pugno in faccia alle
quattro del mattino dal portiere di un club, il quale non voleva permettergli
di entrare, facendolo finire a terra, con una breve perdita di conoscenza.
In quel
caso, nel quale l’assicurato aveva riportato, dal profilo fisico, una frattura
alla mascella, una ferita al labbro, una frattura al malleolo della caviglia,
altre lesioni traumatiche superficiali alla testa e al polmone, l’Alta Corte ha
classificato quanto avvenuto tra gli infortuni di grado medio propriamente
detti e non al limite con la categoria degli infortuni gravi.
D'altro
canto, lo stesso TFA, a conferma della pronunzia cantonale, ha classificato il
sinistro in questione, concernente un’assicurata che si vide rompere in testa
un pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un
secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio, procurandole varie contusioni e ferite da taglio,
fra gli infortuni di grado medio ma al limite della categoria degli infortuni
leggeri (cfr. sentenza U 81/94 del 2 agosto 1994, pubblicata in RDAT
I-1995, p. 251ss.).
In una
sentenza U 9/00 del 28 agosto 2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 440,
p. 350ss., la nostra Corte federale ha qualificato di grado medio, al limite
della categoria degli infortuni gravi, il sinistro concernente un'assicurata
aggredita dal figlio del suo compagno, il quale, dopo averla buttata a terra,
ha tentato di strangolarla, le ha battuto più volte la testa contro il suolo e
l'ha colpita alla schiena e ai reni con il ginocchio. L'assicurata aveva
riportato delle ecchimosi superficiali al collo, un ematoma a livello
dell'articolazione temporo-mandibolare a destra e delle ecchimosi ai polsi
nonché alla regione lombare (cfr., per un caso analogo, anche la STCA
35.2000.34 dell'8 agosto 2002, confermata dal TFA con giudizio U 270/02 del 27
ottobre 2003).
A
conferma del giudizio del TCA, l'Alta Corte, in una sentenza U 226/02 del 13
giugno 2003, pubblicata in RAMI 2003 U 488, p. 351ss., ha pure classificato fra
gli infortuni di grado medio, al limite della categoria superiore (cfr. consid.
3.3), il sinistro in cui un'assicurata era stata aggredita da un cane pastore
maremmano. L'attacco, durato una ventina di minuti, le aveva procurato una
contusione all'emitorace sinistro, nonché ferite a livello lombo-sacrale, braccio
superiore sinistro, gomito destro e avambraccio bilaterale.
Queste
ultime fattispecie, per le modalità secondo le quali si sono sviluppate le
aggressioni da parte di un uomo, rispettivamente, di un animale, vanno
considerate notevolmente più gravi rispetto a quella che ora occupa il
Tribunale.
In una
sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5., pubblicata in SVR 2010
UV Nr. 25 p. 100 seg., il TF ha precisato che - in caso di infortuni che fanno
parte della categoria di grado medio vera e propria - devono essere adempiuti
almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere riconosciuta
l’esistenza del nesso causale adeguato.
In tale contesto
occorre preliminarmente ricordare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del
nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente
Fatti
i disturbi di natura organica che si trovano in una relazione di causalità,
naturale e adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p.
409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Nella
concreta evenienza, considerate le indicazioni che emergono dalla
documentazione agli atti a proposito della dinamica dell’infortunio e delle sue
conseguenze, l’unico fattore che potrebbe entrare in linea di conto è quello
dei dolori somatici persistenti.
All’infortunio
occorso a RI 1 non può infatti essere riconosciuta una particolare drammaticità,
analogamente a quanto deciso dal Tribunale federale nella già menzionata
pronunzia 8C_254/2009 del 19 marzo 2010 (nella quale l’Alta Corte ha osservato
che “en particulier, la violence du coup de poing et son imprévisibilité ne
suffisent pas, contrairemente à ce que soutient le recourant, à qualifier les
circonstances de l’accident de particulièrement dramatiques ou impressionnantes”).
Quelle
riportate dal ricorrente - una contusione del labbro superiore e la distorsione
della caviglia destra (doc. 2), senza segni di frattura all’articolazione
astragalo-calcaneare (doc. 10) - non costituiscono delle lesioni organiche
gravi o particolarmente idonee a provocare un'elaborazione psichica abnorme
(cfr. STF 8C_254/2009 del 19 marzo 2010 sopra citata, nella quale non sono
state ritenute gravi le lesioni riportate dall’assicurato dopo avere ricevuto
un pugno in faccia, con conseguente frattura alla mascella, ferita al labbro,
frattura al malleolo della caviglia, altre lesioni traumatiche superficiali
alla testa e al polmone).
Questa
Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente
lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un
trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti
dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati
unicamente i disturbi somatici (cfr. giurisprudenza succitata).
A questo
proposito, dalle tavole processuali emerge che, dopo le prime cure, il
trattamento si è essenzialmente limitato all’assunzione di farmaci analgesici, ad
un’infiltrazione intrarticolare di cortisonici e a della fisioterapia. A mente
del dr. __________, spec. FMH in ortopedia e chirurgia ortopedica, l’incapacità
lavorativa dell’assicurato dovuta ai disturbi alla caviglia/piede destro è
giustificata dall’8 maggio 2011 fino al mese di gennaio 2012 (doc. 20).
È qui
utile ricordare che in una sentenza U 235/97 del 17 maggio 1999, il TFA ha
negato che la cura medica sia stata eccezionalmente lunga, anche se il
trattamento delle lesioni organiche primarie si era concluso soltanto a
distanza di un anno e cinque mesi dalla data del sinistro; parimenti
insufficiente è stata considerata, in una sentenza U 339/01 del 22 maggio 2002,
una cura durata oltre due anni e mezzo.
Visto
quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il
criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli
esiti somatici dell'infortunio assicurato.
In tale
ambito, va sottolineato che l’inabilità lavorativa dell’interessato è dovuta
principalmente alla problematica psichica, come indicato dal dr. __________
(cfr. doc. 7 pag. 4, nel quale il medico ha rilevato che “personalmente
globalmente reputo l’assicurato inabile all’80% prevalentemente per la
problematica di tipo psichico).
In tali
condizioni, non occorre esaminare oltre se l'ulteriore criterio suscettibile di
eventualmente entrare in linea di considerazione, ossia quello della
persistenza dei dolori somatici, è realizzato, ritenuto che la sua presenza non
basterebbe comunque, da sola, per ammettere l'esistenza del necessario nesso di
causalità adeguata (cfr. RDAT 2003 II no. 67 pag. 281 consid. 4.7; RSAS 2001
pag. 431).
In simili
condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,
secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato
decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre:
l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venire ammessa.
Pertanto,
il referto peritale del dr. __________, redatto su incarico dell’Ufficio AI,
attestante un’inabilità lavorativa del 50%, non può venire preso in
considerazione nell’ambito della presente procedura in ambito LAINF.
2.3.7. L’esito della
vertenza non può essere quello auspicato dal ricorrente, nemmeno valutando la
fattispecie in applicazione della formula generale dell’adeguatezza (corso
ordinario delle cose ed esperienza generale della vita - cfr. consid. 2.3.4.
del presente giudizio).
La
giurisprudenza federale pone delle esigenze elevate al riconoscimento di un
legame causale adeguato tra i disturbi psichici e un cosiddetto choc emotivo.
In questo senso, il TFA non ne ha ammesso l’esistenza nel caso di un uomo che
era stato minacciato e ricattato con un coltello dallo sconosciuto
accompagnatore di un suo cliente (cfr. STFA U 15/00 del 19 marzo 2003), nel
caso di una donna che era stata aggredita di notte da un ubriaco con insulti e
tentativo di strangolamento (cfr. STFA U 390/04 del 14 aprile 2005), come pure
nel caso di una vigilante presso un casinò che, dopo la chiusura serale, era
stata aggredita da tre uomini mascherati, uno dei quali l’aveva colpita con dei
pugni mentre un altro le aveva puntato la pistola contro, provocandole delle
tumefazioni al viso e una ferita lacero-contusa sopra l’occhio sinistro (cfr.
STFA U 2/05 del 4 agosto 2005).
Secondo
la giurisprudenza, per esperienza, la tipica reazione a simili eventi consiste
nel fatto che, sebbene sia intervenuta una traumatizzazione, la vittima riesce
di regola a superarla entro qualche settimana o mese (cfr., ad esempio, la STF
8C_1062/2009 del 31 agosto 2010 consid. 4.3 e riferimenti ivi citati).
L’Alta
Corte federale ha invece ammesso l’adeguatezza del nesso causale nel caso di un
assicurato, il quale, nel cuore della notte, é stato assalito nonché colpito
alla testa e alle mani/braccia con un oggetto contundente (una spranga di
ferro) da due sconosciuti mascherati penetrati nel suo appartamento (cfr. STF U
382/06 del 6 maggio 2008 consid. 4.4.) oppure trattandosi di un’assicurata che,
giunta per prima sul posto di lavoro (erano circa le 3:40 del mattino), era
stata sorpresa da tre ladri vestiti di nero e incappucciati, i quali l’avevano
minacciata con un’arma da fuoco, le avevano intimato di sdraiarsi a terra, le
avevano legato braccia e gambe e l’avevano infine rinchiusa in bagno, dove era
rimasta al buio per circa mezz’ora (cfr. STF 8C_522/2007 del 1° settembre 2008
consid. 4.3.5.).
A
giudizio di questo Tribunale, il caso che ha visto protagonista Pero Oroz - per
le modalità secondo le quali si è sviluppata l’aggressione, durante il giorno,
da parte di una persona conosciuta, senza l’utilizzo di armi - presenta
certamente meno elementi di minaccia rispetto alla fattispecie oggetto della
STF 8C_522/2007 appena menzionata, e persino rispetto a quella di cui alla STFA
U 2/05, relativamente alla quale il TFA ha negato l’adeguatezza.
Alla luce
di quanto precede, occorre dunque concludere che le turbe psichiche di cui
soffre l’assicurato non possono essere considerate una conseguenza adeguata
dello choc emotivo da lui provato in occasione dell’evento dell’8 maggio 2011.
In questo
contesto, non deve essere dimenticato che la Swica ha assunto il caso - e
dunque anche le cure mediche e l’incapacità lavorativa dipendenti dalla
patologia psichica - sino al 30 giugno 2012, dunque per oltre 12 mesi,
conformemente alla giurisprudenza federale citata in precedenza.
2.4. Diritto
alla rendita di invalidità
2.4.1. Giusta l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.4.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.4.3
Nella
concreta fattispecie, dal profilo medico, il dr. __________, spec. FMH in ortopedia
e chirurgia ortopedica, nel rapporto dell’11 aprile 2012 concernente la visita
medica del 2 febbraio 2012, ha considerato l’assicurato, in relazione ai soli
postumi infortunistici, vista “la scarsa entità del referto clinico constatata
all’occasione della visita del 2 febbraio 2012”, totalmente abile al lavoro nell’ultima attività svolta prima dell’infortunio di gestore di un esercizio pubblico
a partire dal momento del proprio esame peritale e, probabilmente, già a
partire dal 1° gennaio 2012 (doc. 20).
Il dr. __________
ha tenuto a sottolineare “il contrasto palese tra le lamentele dell’assicurato
che pretende di non potere rimanere in piedi più di mezz’ora ed i disturbi
oggettivi accertati all’occasione della visita del 2.2.2012. Tale constatazione
risulta in sintonia con quanto stabilito dal dr. __________ già nel lontano
luglio 2011 e con la tendenza all’esagerazione stabilita dal dr. __________ con
la sua perizia del 31.10.2011” (doc. 20).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del dr. __________,
che, del resto, non sono state contestate tramite dei referti medico
specialistici attestanti patologie maggiormente invalidanti, tali da impedire
all’assicurato di svolgere la sua attività lavorativa.
Tale non
può, infatti, essere considerato il certificato medico del 30 marzo 2012, con
il quale il dr. __________ ha attestato che l’assicurato, a seguito del trauma
distorsivo subito alla caviglia destra, “presenta un danno permanente che
richiederà dei trattamenti in futuro” (doc. A2).
Di ciò,
infatti, l’assicuratore infortuni ha ampiamente tenuto conto, attribuendo a RI
1, sulla base di quanto indicato dal dr. __________ (cfr. doc. 20 pag. 31), una
indennità per menomazione dell’integrità del 15%, rimasta, del resto,
incontestata (cfr. doc. A1).
Neppure
atti a mettere in dubbio le conclusioni del dr. __________ appaiono il referto del
dr. __________ del 28 agosto 2012 (doc. A3) e quelli, stringati, del 20 agosto
2012.
(doc. A4), del 22 ottobre 2012 (doc. A5) e del 24 gennaio 2013 (doc. A6) dello
stesso dr. __________, prodotti in sede ricorsuale, i quali si limitano a
certificare una inabilità lavorativa del 50% dell’interessato nell’attività di
cameriere.
A tale
proposito va infatti rilevato che il dr. __________ ha, in maniera motivata,
spiegato le ragioni per le quali ha concluso che, alla luce dei disturbi
oggettivi, di scarsa entità, constatati al momento della visita del 2 febbraio
2012, l’assicurato sia da considerare in grado di riprendere la precedente
attività di gestore di un esercizio pubblico, attività che non si limitava solo
alla mansione di cameriere, ma comprendeva anche la gestione del personale (un
pizzaiolo, un cuoco e un cameriere), mansioni amministrative semplici e
rapporti con la clientela (cfr. doc. 20 pag. 32).
Il dr. __________
ha rilevato che, come accertato in ambito AI, “la difficoltà maggiore per il
signor RI 1 risiede nella presenza di tre gradini in mezzo alla sala del
ristorante, di un gradino tra di esso e la terrazza e di altri quattro gradini
in fondo alla cantina altrimenti accessibile con un ascensore”. A mente del dr.
__________, tuttavia, “tale situazione non preclude la possibilità per il
signor RI 1 di fare delle pause e di sedersi nel ristorante o sulla terrazza
nonché di delegare ad uno dei suoi tre collaboratori (un aiuto-cuoco, un
cameriere e un pizzaiolo) il servizio in cantina”.
Alla luce
di quanto precede, occorre dunque concludere che il ricorrente - dal profilo
medico somatico - sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un
rendimento completo, la precedente attività lavorativa di gestore di un esercizio
pubblico.
Gli
impedimenti, di natura psichiatrica - valutati in ambito AI, tramite perizia
del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali conformemente a quanto
indicato nel decreto di stralcio del TCA 32.2012.259 del 5 dicembre 2012 - non
possono, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.3.6.-2.3.7.), essere
presi in considerazione nella presente procedura in materia LAINF.
In
conclusione, la decisione su opposizione mediante la quale la CO 1 ha negato il
proprio obbligo a prestazioni a contare dal 1° luglio 2012, merita di essere
confermata in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster