35.2013.29
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17 luglio 2013Italiano56 min
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Numero d'incarto:
35.2013.29
Data decisione, Autorità:
17.07.2013, TCA
Titolo:
Fatti
I disturbi al polso destro e quelli psichici non si trovano in nesso di causalità naturale e adeguato con il sinistro del 20 agosto 2009. Caso chiuso al 30 novembre 2011 in quanto stabilizzato. Il ricorrente è in grado di esercitare attività leggera a tempo pieno. Grado d'invalidità 14%. AG accolta
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ GIORNALIERA
PERIZIA
RENDITA D'INVALIDITÀ
art. 10 LAINF
art. 10 cpv. 1 LAINF
art. 16 LAINF
art. 16 cpv. 2 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 19 cpv. 1 LAINF
art. 6 LPGA
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.29
LG/sc
Lugano
17 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 1° marzo
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 20 agosto
2009 RI 1 – dipendente della __________ quale copritetto e, perciò assicurato
d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di un incidente
della circolazione, avvenuto in territorio del Comune di __________ (doc. 1).
A seguito
di questo sinistro, egli ha riportato - secondo il rapporto di degenza del 26
agosto 2009 – una “Artrotomia traumatica ginocchio destro con – rottura
totale corno anteriore menisco mediale; - rottura retina colo mediale ; -
lesione da impatto cartilagine del condilo mediale non in zona di carico”
(doc. 2).
Il caso è
stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti-medico amministrativi del caso, in particolare la visita medica __________
del 2 settembre 2011 (Dr. __________), l’CO 1 con la decisione del 25 novembre 2011 ha ritenuto l’assicurato abile al 100%, a partire dal 1° dicembre 2011, nella sua ultima
attività lavorativa e negando il diritto a ulteriori prestazioni assicurative
dalla medesima data (doc. 157).
1.3. A seguito
dell’opposizione del 10 gennaio 2012 (doc. 165) interposta dall’avv. RA 1, per
conto dell’assicurato, l’CO 1 ha predisposto un nuovo accertamento medico
specialistico presso il Dr. __________ dell’CO 1 di __________ (doc. 172).
1.4. Esperito
questo accertamento e una nuova valutazione economica l’CO 1 con decisione
dell’11 gennaio 2013 (doc. 196), confermata con decisione su opposizione del 1°
marzo 2013 (doc. 207) ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
d’invalidità del 14% dal 1° dicembre 2011.
1.5. Con
tempestivo ricorso del 22 aprile 2013 l’assicurato, sempre patrocinato
dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione del
1° marzo 2013 e il riconoscimento delle prestazioni LAINF anche dopo il 1°
dicembre 2011, in particolare la copertura delle spese di cura e terapia anche
se destinate a contrastare un peggioramento dello stato di salute di RI 1. Il
ricorrente ha quindi chiesto l’attribuzione di una piena indennità per perdita
di guadagno, subordinatamente una rendita d’invalidità del 100% (doc. I).
Il
rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al
TCA (doc. I).
In buona
sostanza l’insorgente ha contestato la decisione dell’amministrazione di
fondarsi esclusivamente sull’apprezzamento del Dr. __________ per attribuire la
rendita del 14% dal 1° dicembre 2011. Valutazione che il ricorrente ritiene
priva di valore probatorio in quanto “si limita in primo luogo a riassumere
in modo superficiale e incompleto determinate considerazioni contenute in altri
referti peritali agli atti, estrapolandole dal loro contesto e tralasciando
argomentazioni e risultanze a piacimento, per giungere a sommarie e infondate
conclusioni circa l’esigibilità lavorativa dell’assicurato” (doc. I, pag.
18).
Il
ricorrente ha ritenuto il Dr. __________ non qualificato per determinarsi sulla
situazione psico-fisica dell’assicurato essendo un chirurgo. Inoltre – sempre
secondo il legale – il paziente non sarebbe nemmeno stato visitato e nessuno
controllo/esame di carattere medico eseguito (doc. I, pag. 18).
L’insorgente
ha quindi ripreso le valutazioni dei medici curanti dell’assicurato e di quelli
dell’CO 1 che avevano in precedenza visitato RI 1 (Dr. __________, Dr. __________,
Dr__________, Dr. __________, Dr.ssa __________), nonché gli accertamenti
esperiti presso la Rehaklinik di __________ e il SAM di Bellinzona (peraltro
anche questi contestati) – per l’assicurazione invalidità – e che si erano
espressi in maniera differente per quanto riguarda la sua capacità lavorativa
residua.
Secondo
il ricorrente, alla luce dei referti medici agli atti, è inconfutabile che vi
sia un nesso causale e adeguato tra l’infortunio del 20 agosto 2009 e il danno
al ginocchio, alla mano, all’anca e con la problematica psichica. Egli chiede
inoltre che sia riconosciuta “perlomeno una riduzione di rendimento del 30%
per motivi reumatologici e di una completa inabilità lavorativa (100%),
subordinatamente con il 30% di riduzione di rendimento, per motivi psichici”
visto che l’assicurato è fortemente limitato nelle sue funzioni lavorative
(doc. I, pag. 27).
Il legale
ha quindi contestato la decisione dell’amministrazione di non considerare le
affezioni alla mano destra e la problematica a livello psichico in relazione
causale naturale, rispettivamente adeguata, con l’infortunio (doc. I, pag.
28/29).
Dal punto
di vista economico l’insorgente ha ritenuto inammissibile la riduzione del 10%
dal reddito da invalido e postulato il riconoscimento del 20% (doc. I, pag.
34/35).
Infine,
il ricorrente ha contestato la stabilizzazione dello stato di salute di RI 1,
sia a livello somatico che psichiatrico, a partire dal 1° dicembre 2011
postulando il ripristino delle indennità giornaliere al 100% invece
dell’attribuzione della rendita d’invalidità (doc. I, pag. 35).
1.6. L’Istituto
assicuratore, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è in primis la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato
a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito delle affezioni al tunnel
carpale a destra, nonché i problemi psichici, oppure no.
Più precisamente
questa Corte deve verificare se i disturbi al polso destro e quelli psichici si
trovano in nesso di causalità naturale e adeguato con il sinistro del 20 agosto
2009.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità
giornaliera.
Il diritto
all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.
19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto
alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un
miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di
cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende
che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile
ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano
un ruolo
causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione
soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla
salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che
fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale
dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della
verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non
giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per
accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella
degli eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se l'assicurato
è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità
adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi
psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle
cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a
provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi
somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Al
riguardo cfr. STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010, consid. 4.3. e 7; STCA
35.2009.111 del 31 maggio 2010, consid. 2.6.
In questo
contesto è utile segnalare che, nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha
precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di
frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i
criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono
eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF
8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss. consid. 4a).
2.7. Dalle tavole
processuali emerge che l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso
causale naturale tra l’affezione al polso destro con l’evento infortunistico
del 2009, facendo capo al parere espresso al riguardo dal medico fiduciario Dr.
Fred Speck, spec. FMH in chirurgia, il quale nel referto peritale del 6
febbraio 2012 ha posto la seguente valutazione:
“(…)
Beim Unfall vom
20.08.2009 erlitt Herr Foniqi eine Knieverletzung rechts mit Gelenkeröffnung. Gleichentags erfolgte korrekt eine Revision mit Naht des Meniskus am
Vorderhorn medial, der Kapsel und des
Retinaculums. Die
Knorpelprellung am Femurkondylus ausserhalb der Belastungszone erforderte keine speziellen Massnahmen.
Im MRI zeigte sich eine vertikale Infraktion am Tibiakopf anteromedial, die
gemäss CT vom 08.01.2010 mit einem kleinen Defekt ventral, aber ohne
Gelenkstufe abgeheilt ist. Am 11.02.2011 erfolgte noch eine diagnostische
Arthroskopie, welche keine angemessene Erklärung für
die subjektiv ausgeprägten Schmerzen ergeben
hat. Speziell fand sich bei der Narbenrevision auch kein Neurom. In der
Rehaklinik Bellikon (Austrittsbericht vom 12.08.2010) hatte sich schon
eine erhebliche psychiatrische Problematik gezeigt.
Diesbezüglich wird von der Administration die Adäquanz juristisch abgelehnt.
Zuletzt hat der Kreisarzt (Orthopäde Dr. Frick) den Patienten am
02.09.2011 untersucht.
Nach zweckmässigen Abklärungen steht fest, dass
spätestens per 01.12.2011 von weiteren körperlichen Behandlungen am rechten
Knie keine wesentliche Besserung mehr erwartet werden konnte. Nach objektiven Kriterien Iiegt heute kein erheblicher
Integritätsschaden vor. Bei theoretisch möglicher zukünftiger
Verschlimmerung bleibt das Rückfallmelderecht aber gewährleistet. Versicherungsmedizinisch wir explizit kein "Status quo sine"
behauptet. Unter Abstraktion vom nun im Vordergrund stehenden psychiatrischen
Leiden Iässt sich jedoch auf dem allgemeinen
Markt eine vollständige Arbeitsunfähigkeit nicht mehr länger rechtfertigen.
Gemäss der
Rehaklinik Bellikon ist zwar unfallbedingt die bisherige Tätigkeit als
Dachdecker nicht mehr möglich. Hingegen bleibt körperlich
jede Ieichte bis mittelschwere, wechselbelastende Arbeit ganztags und mit
normaler Leistung zumutbar.
Was das Ieichte Karpaltunnelsyndrom rechts
betrifft, das vom Neurologen Dr. Bonetti schon am 01.12.2005 diagnostiziert worden ist, so steht dieses nicht in einem wahrscheinlichen Kausalzusammenhang mit den Ereignissen vom 30.08.2005 und 20.08.2009. Die
geringe Zunahme seither (neue Untersuchung vom 01.10.2009) entspricht
vielmehr dem natürlichen Verlauf dieses häufigen krankhaften Leidens. Für eine
zusätzliche Handverletzung rechts am 20.08.2009 gibt es echtzeitlich keine
Anhaltspunkte. Auch indirekt ist eine UnfalIkausalität unwahrscheinlich, da ein
Stock auf der Iinken Seite benützt wurde (doc. 172).
2.8. Chiamato a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene
che la valutazione del Dr. __________, specialista FMH in chirurgia, che vanta
una vasta esperienza nel campo della medicina assicurativa, possa validamente
costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli
necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
Il Dr. __________, spec.
FMH in neurologia, in data 1° ottobre 2009 aveva riscontrato un “leggero
peggioramento della conduzione segmentale sensitivo-motoria per il n. mediano
destro nel canale carpale, rispetto al 2005, sia la componente motoria, solo
leggermente allungata, sia la sensitiva antidromica segmentale, tuttavia ancora
contenuta nei limiti della norma per l’età. Conduzione motoria distale e
prossimale normale sia per il n. peroneo che tibiale posteriore destri,
rispettivamente a livello del capitulum fibulae-ginocchio, nel canale tarsale
(TT). Probabile sindrome irritativa piuttosto dei tronchi nervosi successivi
all’incidente, con eventuale distorsione del polso destro sul volante,
consecutivo all’edema posttraumatico al MID.
Nessuna sindrome
cervico-vertebrale né lombo-vertebrale (si siede con le gambe tese a 90° s.p.),
non segni radicolari irritativi né tantomeno deficitari ai 4 membri. Terapia
conservativa” (doc. 30).
Il Dr. __________
ha esposto in maniera convincente i motivi per i quali la sindrome del tunnel
carpale a destra – diagnosticata dal Dr. __________ – non sia in relazione di
causalità probabile con l’evento infortunistico del 20 agosto 2009, né
tantomeno con quello precedente del 30 agosto 2005, sostenendo che il leggero
peggioramento della patologia (con riferimento alla visita del 1° ottobre 2009)
è da ricondurre piuttosto al naturale decorso di questi dolori (cfr. doc. 172
riprodotto al consid. 2.7.).
Come rettamente
sottolineato dall’amministrazione, dalla documentazione agli atti non emerge
che l’assicurato, a seguito dell’incidente del 20 agosto 2009 abbia subìto una
lesione all’arto destro, bensì al ginocchio destro (cfr. doc. 2, 5, 23).
Il quadro neurologico è
stato altresì valutato in ambito di assicurazione invalidità (inc.32.2013.20).
Dall’esame neurologico del
Dr. __________, spec. FMH in neurologia, svolto nel contesto della perizia pluridisciplinare
SAM del 22 marzo 2012 (cfr. rapporto 11 maggio 2012), emerge un quadro clinico
nella norma per quanto riguarda gli arti superiori (cfr. stato neurologico,
pag. 2) presentando, l’assicurato, principalmente dolori agli arti inferiori
(doc. AI 79-59, inc. 32.2013.20).
La circostanza che i
problemi alla mano destra siano sorti successivamente all’incidente (doc. I,
pag. 28) non permette una diversa valutazione della fattispecie.
In effetti la regola “post
hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha
valenza scientifica.
La giurisprudenza del TFA
ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re
V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.
24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
Va,
comunque, sottolineato che tale circostanza può, in ogni caso, costituire un
indizio in tal senso (cfr. STFA U 166/06 del 21 dicembre 2006 consid. 1.3.).
Tutto ben considerato, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della
sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra
la sindrome del tunnel carpale a destra e
l’infortunio occorso all’assicurato il 20 agosto 2009.
2.9. Per quanto
concerne l’affermazione del ricorrente, secondo cui i danni fisici hanno sviluppato
un’importante sintomatologia depressiva (doc. I, pag. 32), il TCA rileva
quanto segue.
A proposito della
causalità naturale, agli atti risultano le seguenti valutazioni
psichiatriche.
Nel rapporto del 12 agosto
2010 della Rehaklinik di __________ gli specialisti interpellati hanno diagnosticato
un’importante patologia psichiatrica in relazione con l’evento infortunistico (cfr.
diagnosi doc. 95, pag. 1).
La Dr.ssa __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico del 31 gennaio 2011 ha anch’essa posto una diagnosi psichiatrica dal quale emerge “uno stato depressivo
cronicizzato che è in rapporto di causalità naturale con il trauma psichico
riportato nell’infortunio dell’agosto 2009” (doc. 124).
Nella perizia psichiatrica
del 18 luglio 2011 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
ha anch’egli posto una diagnosi psichiatrica rilevando in merito alla causalità
naturale “si può tutt’al più ammettere, a causa della persistenza della
sintomatologia algica, una causalità parziale del 10-20%, considerata la
presenza di fattori extra-infortunistici” (dco. 149, pag. 4).
Sulla
scorta di queste considerazioni sussiste, a mente degli specialisti della
Rehaklinik di __________, della Dr.ssa __________ e solo
parzialmente per il Dr. __________, un nesso causale tra l’incidente e la
patologia psichica riscontrata.
La questione
della causalità naturale non deve essere ulteriormente approfondita dal TCA, in
quanto non è comunque realizzato il presupposto della causalità adeguata.
Nell’apprezzamento
dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno
considerati unicamente i postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI
1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
D’altro
canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la
giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il
modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid.
5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).
Nel
valutare l’adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione
dell’infortunio occorso al ricorrente (cfr. consid. 2.6.).
Nel caso
concreto l’assicurato, il 20 agosto 2009, alla guida del proprio autoveicolo in
via __________, circolando ad una velocità di circa 50 km/h, a causa di una “distrazione momentanea” ha tamponato la vettura – a quel momento
ferma - che lo precedeva (cfr. verbale d’interrogatorio, doc. 18).
L’assicurato
è stato quindi accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale di __________,
dove gli è stata diagnosticata un “Artrotomia traumatica al ginocchio desro
con – rottura totale corno anteriore menisco mediale; - rottura retina colo
mediale; - lesione da impatto cartilagine del condilo mediale non in zona di
carico” (cfr. doc. 5).
Egli è
stato quindi operato lo stesso giorno per una “Revisione della ferita,
sutura del menisco mediale, sutura della capsula e débridement” e dimesso
il 24 agosto 2009 (doc. 5).
Tenendo
in considerazione le lesioni riportate e la dinamica del sinistro, l’infortunio
occorso a RI 1 non può essere classificato né fra quelli leggeri, ma neppure
fra quelli gravi. Così come osservato dall’assicuratore LAINF convenuto (cfr.
doc. 207, pag. 7) si tratta di un infortunio di grado medio, al limite però
della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.
Al riguardo, va rilevato
che la giurisprudenza considera di regola il tamponamento
di un veicolo fermo (ad un semaforo, davanti alle strisce pedonali) quale infortunio di grado
medio al limite di quelli leggeri (RAMI 2005
no. U 549 pag. 236 consid. 5.1.2; sentenze 8C_126/2010 del 18 ottobre 2010;8C_655/2008
del 9 ottobre 2008 consid. 3.1.,8C_542/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1).
Il TF ha
ritenuto di grado medio (senza essere classificato al limite della categoria
degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che, mentre circolava
con la propria motocicletta su una strada principale in condizioni di forte
pioggia, entrò in collisione frontale ad una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che
l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente
ed elitrasportato all’ospedale. In quell’occasione l’Alta Corte ha ammesso il
criterio della particolare spettacolarità. Considerato però che l’infortunio
non ha avuto conseguenze durature, la spettacolarità dell’incidente non è stata
comunque ritenuta tanto particolare da essere, da sola, idonea a provocare
disturbi psichici di rilevante durata ed intensità. L’infortunio è stato
ritenuto di grado medio, senza essere classificato al limite della categoria
degli eventi gravi (STF U 78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).
Anche di
grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi è stato
considerato l’infortunio occorso ad un motociclista che stava utilizzando, ad
una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per
superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando
un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da
parte del centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro. Pure in
questo caso il TFA non ha ritenuto soddisfatto il criterio della particolare
spettacolarità dell’incidente (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid.
2.4.).
Del
medesimo livello di gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi
gravi) è stato ritenuto l’infortunio occorso ad un’assicurata la cui moto si
scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e
fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata
si procurò una lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla
gamba sinistra e varie contusioni. Anche in questo caso il criterio della
particolare spettacolarità dell’incidente non è stato ritenuto idoneo a
provocare, da solo, i disturbi psichici lamentati dall’assicurata (STFA U 88/01
del 24 dicembre 2002, consid. 3.3.2.).
Infine, il TF
ha giudicato della stessa rilevanza (grado medio e non al limite della
categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che si era
procurato una frattura trasversale al femore dopo essersi scontrato, a bordo
della propria motocicletta, con un’autovettura. Anche in questo caso l’Alta
Corte non ha ritenuto una particolare spettacolarità dell’incidente (STF
8C_949/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.).
In tale
eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.6.3. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario
che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010
consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che
- in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della
categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri
di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale
adeguato.
L’incidente
della circolazione stradale dell’agosto 2009 non si è svolto secondo
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.
In
proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 (= RAMI 2003 p. 203), il
TFA, nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di
un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro
da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere
particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.
Nemmeno
gli altri criteri (cfr. consid. 2.6.3.) sono realizzati.
L’assicurato
non ha lamentato lesioni che, per gravità o particolare caratteristica,
risultino idonee, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici. Nella
fattispecie si tratta infatti di un trauma contusivo del ginocchio destro (cfr.
diagnosi doc. 2).
Insoddisfatto
appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.
L’assicurato, dopo l’intervento del 20 agosto 2009 di revisione della ferita
con sutura meniscale e retinacolo mediale (cfr. doc. 2), ha beneficiato di
trattamenti medicamentosi (anti-infiammatori), infiltrazioni, un’artroscopia
nel 2011 e si è sottoposto a cicli di fisioterapia e ad una presa a carico
psichiatrica (cfr. doc. 184, doc. AI 79-14/15).
Conformemente
alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo
(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la
somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18
ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica
ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la
fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,
l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono
essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del
19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4
e riferimenti).
Il TF ha
del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre
2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo
cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica
medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia
ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,
e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente
un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e
contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito
essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di
fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel
periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale
e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano
giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la
realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la
prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.
Dalle
carte processuali non emerge neppure che l'assicurato sia rimasto vittima di
una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento
traumatico, né del resto il ricorrente ha sostenuto il contrario (cfr. doc.
I). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere
considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela
finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).
Anche il
criterio del decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai
notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle
complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari
che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione
di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere
questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,
l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità
lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e
riferimenti).
In queste
condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei notevoli
disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i
documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza
di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri
o insignificanti - non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso
di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS
2001 p. 431, U 187/95).
Si deve
quindi concludere che i disturbi psichici denunciati da RA 1, non costituivano
una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha visto vittima il 20
agosto 2009.
In conclusione, posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza federale, un legame causale naturale e adeguato
con l’evento assicurato, a giusta ragione l’Istituto
assicuratore resistente ha esaminato il diritto alla rendita, tenendo conto
unicamente dei problemi legati al ginocchio destro.
2.10. Il ricorrente ha quindi contestato che lo stato
di salute di RI 1 sia stabilizzato, sia a livello somatico che psichiatrico, al
1° dicembre 2012 (cfr. doc. I, pag. 35).
Occorre
dunque valutare se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a
dichiarare l’insorgente abile al lavoro in misura
completa a far tempo dal 1° dicembre 2011 e perciò a porre termine al versamento
dell’indennità giornaliera e verificare il diritto a prestazioni di lunga
durata.
2.10.1. Per l'art. 10 cpv. 1 LAINF
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio. In
virtù dell'art. 16 cpv. 2 LAINF, il diritto all'indennità giornaliera nasce il
terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il
ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o
con la morte dell'assicurato. Secondo l'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla
rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano
conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura
medica e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla
rendita.
Una cura medica è in
particolare appropriata ai sensi dell'art. 10 cpv.1 LAINF solo se è in grado di
migliorare lo stato di salute, e meglio se si può ammettere che il trattamento
non rappresenta unicamente una remota possibilità di miglioramento (sentenza
8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4). Poiché l'assicurazione sociale
contro gli infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa
(si confronti l'art. 1a e l'art. 4 LAINF), per interpretare il concetto di
"sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung" e
"sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.
19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un
recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in
seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che
il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,
così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109
consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenza citata 8C_211/2009 consid. 4 con
riferimenti). Lo stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a
lenire i sintomi di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato
nel tempo.
Vedi su questo tema la
sentenza 8C_518/2012 del 27 maggio 2013 nella quale l’Alta Corte ha concluso
che non si poteva ritenere verosimile che da un eventuale
nuovo trattamento dell'emicrania, peraltro solo ventilato, ma non concretizzato
dal perito, ci si debba attendere un miglioramento importante della capacità
lavorativa, bensì è ammissibile concludere che la cura, a cui l'assicurata tra
l'altro già si sottopone regolarmente tramite il proprio neurologo, potrebbe
rappresentare eventualmente una remota possibilità di miglioramento, che ai
sensi della giurisprudenza non è sufficiente per rinunciare a chiudere il caso.
2.10.2.
Dal referto peritale del Dr. __________ del 6 febbraio 2012 emerge in maniera
chiara che lo stato di salute dell’assicurato poteva essere ritenuto
stabilizzato al 1° dicembre 2011:
" (…)
Nach zweckmässigen Abklärungen steht fest, dass spätestens per
01.12.2011 von weiteren körperlichen Behandlungen am rechten Knie keine
wesentliche Besserung mehr erwartet werden konnte.
Nach objektiven Kriterien Iiegt heute kein erheblicher Integritätsschaden vor.
Bei theoretisch möglicher zukünftiger Verschlimmerung bleibt das
Rückfallmelderecht aber gewährleistet.
Versicherungsmedizinisch wir explizit kein "Status quo sine" behauptet. Unter Abstraktion
vom nun im Vordergrund stehenden psychiatrischen Leiden Iässt sich jedoch auf
dem allgemeinen Markt eine vollständige
Arbeitsunfähigkeit nicht mehr länger rechtfertigen” (doc. 172).
Uno stato di salute
stabilizzato che era già emerso dalla valutazione medica __________ del 2
settembre 2011 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nella
quale lo specialista, alla luce della scintigrafia e artroscopia effettuate,
non aveva evidenziato fattori post-traumatici importanti che giustificassero
un’ulteriore inabilità lavorativa al 100% (doc. 154).
Sebbene le conclusioni del
Dr. Frick in merito alla capacità lavorativa residua nella precedente attività
di copritetto (piena abilità) non siano state confermate dal Dr. Speck (che non
ritiene più esigibile l’ultima attività), entrambi concordano per una stabilizzazione
del quadro clinico (cfr. doc. 154, 172).
Anche gli specialisti di __________
nella referto peritale del 12 agosto 2010 hanno concluso per una piena abilità
in attività adeguate, riservata la problematica psichiatrica, di cui tuttavia
già si è detto al considerando 2.9. (assenza di causalità adeguata).
L’assicurato, da parte
sua, nel ricorso del 22 aprile 2013 ha fatto riferimento alla perizia del 25
maggio 2012 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna,
svolta in ambito AI (inc.32.2013.29).
Tale referto peritale non
permette tuttavia a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.
Il Dr. __________ ha
confermato l’inabilità lavorativa nella precedente attività e in altre in
ambito edilizio, ritendendo tuttavia che in un’attività leggera e variata
rispettosa dei limiti funzionali il paziente sarebbe abile nella misura dei 2/3
(doc. AI 79-47).
Va però evidenziato che il
reumatologo ha posto una valutazione nella quale la patologia psichica svolge
un ruolo centrale: “…vi è stata un’estensione, rispettivamente una
generalizzazione dei dolori, nel contesto di una sindrome depressiva e somatoforme,
con una tendenza all’amplificazione dei disturbi (…). Questa sintomatologia
dolorosa diffusa e di carattere chiaramente funzionale e non organica è tuttora
presente, condizionando evidentemente anche quei dolori che possono essere
ricondotti a delle alterazioni obiettive (colonna cervicale, lombare e
ginocchio dx)”. (doc. AI 79-45, la sottolineatura è del redattore).
Egli ha concluso ritenendo
estremamente difficile una valutazione oggettiva della quadro reumatologico
fintanto che non sarà risolta la problematica psichiatrica (doc. AI 79-46).
Correttamente dunque il
caso è stato chiuso al 30 novembre 2011 e verificato il diritto a prestazioni
di lunga durata.
La circostanza – sollevata
dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 35 in fine) che
l’amministrazione con la decisione del 25 novembre 2011 non ha tolto l’effetto
sospensivo, ex art. 11 OPGA, è del tutto ininfluente sulla stabilizzazione
dello stato di salute e la chiusura del caso.
Rimane da valutare quindi la
questione del diritto alla rendita di invalidità.
2.11. Entità
della rendita di invalidità
2.11.1. Secondo l'art.
18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a
seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.11.2. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.11.3
Nella concreta
evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha attribuito
all’assicurato una rendita d’invalidità del 14% dal 1° dicembre 2011 fondandosi
- dal profilo medico - sulla valutazione del 6 febbraio 2012 del Dr. __________
(cfr. doc. 172) e sulla valutazione pluridisciplinare del 12 agosto 2010 della
Rehaklinik di __________ (doc. 95).
Il Dr. __________, nel rapporto del 6 febbraio 2012, dopo avere
riassunto l’anamnesi patologica successiva all’evento infortunistico del 20
agosto 2009 ha concluso – riferendosi alla valutazione della Rehaklinik di __________
– che l’assicurato non è più abile a svolgere la precedente attività di
copritetto, mentre in attività adeguate la capacità al lavoro è piena: “Gemäss der Rehaklinik __________ ist zwar
unfallbedingt die bisherige Tätigkeit als Dachdecker nicht mehr
möglich. Hingegen bleibt körperlich jede Ieichte bis mittelschwere,
wechselbelastende Arbeit ganztags und mit normaler Leistung zumutbar”
(doc. 172).
Nell’ambito
della valutazione specialistica del 12 agosto 2010, svolta presso la Rehaklinik
di __________, il Dr. __________ e il Dr. __________
avevano posto la seguente diagnosi:
"
(…)
A. Unfall vom 20.08.2009: PW-Auffahrunfall
(Selbstverschulden)
Traumatische anteromediale Arthrotomie Knie
rechts mit Kontusion am antero-medialen Tibiaplateau, Riss des medialen
Meniskusvorderhornes, des medialen Retinakulums und der GelenkskaFiset.
- 20.08.2009 Meniskusnaht, Naht des
medialen Retinakulums und Kapsel, Débridement und
Hautverschluss.
- 08.01.2010 CT Knie rechts: Knochendefektbildung
am antero-medialen Tibiaplateau sowie Impaktion
des Knorpels des medialen Femurkondylus
- 26.07.2010 Neurologisches Konsil: Eher
keine Neuropathie des R. infrapatellaris rechts.
- 04.08.2010 MRI-Kniegelenk rechts :
ossärer Substanzdefekt im ventromedialen Anteil des Tibiaplateaus,
bekannte Veränderungen des Vorderhorns am medialen
Meniskus. Narbige Veränderungen
im Hoffa'schen Fettkörper. Diskretes,
reaktives Knochenmarksddem im medialen Kompartiment. Verdicktes, nicht
signalalteriertes, proximales mediales Kollateralband, DD ebenfalls
posttraumatisch.
A1 Schmerzhafte Funktionseinschrànkung Knie
rechts
B. Psychiatrische Diagnose RK Bellikon 08/2010:
-ICD-10:F32.1 Mittelgradige depressive
Episode
-ICD-10:F10.6 Verdacht auf
amnestisches Syndrom infolge Alkoholabusus
-ICD-10:F10.2 Verdacht auf Alkoholabhängigkeit
und F13.1 Benzodiazepinabusus
-ICD-10:F44.7 Verdacht auf
Dissoziative Störung gemischt mit Schmerzgeneralisierung, Amnesiezustànden, Derealisation, Sensibilitäts-
und Empfindungsstorungen
C. Anamnestisch beide Knie (Menisci) operiert ca.
2003.
D. Unfall von 1991: Sturz von Dach
- Damals Arbeitsunfähigkeit für 3
Monate” (doc. 95).
Per
quanto riguarda la capacità lavorativa residua gli specialisti
interpellati della Rehaklinik
di __________ hanno concluso per un’inabilità completa nella precedente
attività lavorativa di copritetto, ma per una piena abilità in attività
adeguate, e meglio:
"
(…)
Zumutbarkeit für die berufliche Tatigkeit als
Dachdecker/Zimmermann (Arbeitsvertrag ist nicht vorhanden):
Tatigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch:
Häufiges Hantieren bis sehr schwerer Lasten, Tätigkeiten in kniebelastenden Zwangshaltungen, Ersteigen von Leitern,
Gerüsten und Dächern.
Zumutbarkeit für
andere berufliche Tätigkeiten:
Zumutbarkeit in köperlicher Hinsicht: Leichte bis
mittelschwere Arbeit. Arbeitszeit: ganztags.
Spezielle Einschränkungen:
Wechselbelastende Tätigkeiten, ohne kniebelastende Tätigkeiten, keine häufigen Zwangshaltungen für das Knie rechts, ohne häufiges
Treppensteigen oder Leitersteigen. Keine Arbeit
an sturzexponierten Stellen wie auf hohen Leitern oder ungesichertem Baugerüst
oder einem Dach (ungesichert).
Unter zusätzlicher Berücksichtigung der
psychischen Problematik ergeben sich noch folgende Einschränkungen
(unfallfremd): Aktuell 100% AUF aus psychischen Gründen” (doc. 95).
2.11.4
Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non
ha motivo di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso dal Dr. __________
e dai sanitari della Clinica di riabilitazione di __________, per i quali
l’assicurato è in grado di esercitare un’attività leggera adeguata a tempo
pieno. Al riguardo, va sottolineato che questi specialisti hanno avuto il vantaggio
di osservare il ricorrente durante un periodo prolungato di tempo (dal 29
giugno al 10 agosto 2010) (cfr. doc. 95).
Le certificazioni del Dr. __________,
medico generalista e dunque non specialista in reumatologia/ortopedia non
appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del
Dr. __________ e a quella dei sanitari della Clinica di
riabilitazione di __________.
Nella
valutazione del 15 marzo 2010 (antecedente di quasi due anni alla valutazione
del Dr. __________) il Dr. __________ ha indicato stringatamente e senza alcuna
motivazione che vi sarà presumibilmente un danno permanente (doc. 64), mentre
nel certificato del 10 gennaio 2012 (doc. AI 64-20, inc. 32.2013.20), il medico
curante si è limitato ad indicare un’inabilità al lavoro completa a causa di un
infortunio senza ulteriori indicazioni.
Nel ricorso l’avv. RA 1 ha
ripreso il referto del 3 maggio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, il quale aveva ritenuto il quadro clinico estremamente difficile
con danni strutturali nella parte antero-mediale femoro-tibiale e una
neuropatia del ramo infra-patellare del nervo safeno. Egli ha quindi proposto
un’infiltrazione ed eventualmente un impianto di protesi unicondilare. Egli
suggeriva ulteriori approfondimenti diagnostici da svolgersi presso una clinica
specializzata (doc. 79).
Tali approfondimenti sono
quindi stati messi in atto presso la Clinica di riabilitazione
di __________, le cui conclusioni sono state confermate dal Dr. __________
nella propria valutazione (doc. 172).
Il legale ha quindi fatto riferimento
alle certificazioni del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia, il quale nel rapporto del 6 dicembre 2010 aveva descritto la
situazione come “estremamente difficile” per quanto riguarda la
sintomatologia dolorosa e “l’assenza di correlazione diretta con le lesioni
che abitualmente si manifestano in modo differente rispetto a quanto manifesta
il paziente e una possibile neuropatia dell’infrapatellare”. Lo specialista
ha suggerito una scintigrafia e successivamente una nuova rivalutazione della
situazione (doc. 113).
Dopo la scintigrafia ossea
svolta in data 9 dicembre 2010 (doc. 117) il Dr. __________ ha indicato che
l’esame non ha rivelato delle alterazioni perfettamente correlabili con delle
anomalie intra-articolari in relazione con la sintomatologia dolorosa e di
bloccaggio manifestate dal paziente. Egli ha quindi suggerito un’artroscopia
diagnostica, eventualmente una revisione cicatriziale (doc. 118).
A seguito dell’artroscopia
diagnostica – svolta in data 11 febbraio 2011 (doc. 128) – il Dr. __________ ha
rivisto il paziente il 24 maggio 2011 descrivendo una “situazione stabile
nel tempo, senza segni di complicazioni particolari”. Lo specialista ha
riferito che persiste una sintomatologia dolorosa di difficile valutazione, ma ha
comunque invitato l’assicuratore infortuni a definire il caso (doc. 145).
A margine della visita
circondariale del 2 settembre 2011 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, - vista la scintigrafia e l’artroscopia svolte - ha quindi concluso
per una piena abilità lavorativa anche nell’ultima attività lavorativa
rilevando un’importante discrepanza tra il reperto soggettivo e l’oggettività
(doc. 154).
Come visto (cfr. consid. 2.11.3.)
il Dr. __________, nel rapporto del 6 febbraio 2012, ha ritenuto invece l’assicurato non più abile a svolgere la precedente attività di copritetto,
mentre ha confermato una piena capacità in attività adeguate (doc. 172).
Infine, il ricorrente a fondamento
delle proprie argomentazioni
ha ripreso anche la
perizia del Dr. __________, svolta in ambito AI, (cfr. consid. 2.10.2.), nella quale
RI 1 è considerato abile nella misura dei 2/3 in un’attività adatta. Il perito
ha tuttavia sottolineato come la patologia psichiatrica svolga un ruolo
centrale condizionando anche quei dolori che possono essere ricondotti a
delle alterazioni obiettive (doc. AI 79-47).
Per queste ragioni la
perizia del Dr. __________ non può inficiare le conclusioni del Dr. __________
e quelle dei sanitari della Clinica di riabilitazione di __________.
Alla luce
di quanto precede, è dunque lecito concludere che il ricorrente sarebbe in
grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.
2.11.5
Si
tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Quanto al
reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni
resistente, senza il danno alla salute RI 1 quale copritetto,
nel 2011 avrebbe realizzato un reddito annuo di
fr. 59'998.70.
Questo
dato, non contestato (doc. I) e desunto dalle informazioni fornite direttamente
dal datore di lavoro (cfr. scritto 6 settembre 2012, doc. 184, 193), può
senz’altro essere fatto proprio dal TCA.
2.11.6
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla
giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La
questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati
statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze
personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del
25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione.
Nella
seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché
il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei
salari DPL.
In quella
sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque
DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale
dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta
Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore
al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
2.11.7
Dalle tavole processuali
risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 61'776.12.-- il reddito da
invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, aggiornato al
2011, e operando successivamente una decurtazione del 10% a titolo di deduzione
sociale, giungendo così all’importo di fr. 51'607.-- (doc. 193).
Conformemente
alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per
la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati
statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'097.04
mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2011 (+1%), un reddito mensile di fr. 5'148.01 oppure di fr. 61'776.12
per l'intero anno (fr. 5'148.01).
L’assicurato,
quale copritetto, avrebbe realizzato nel 2011 un reddito
annuo di fr. 59'999.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto
la media dei salari per un'attività equivalente: Tabella TA 1 2010, p.to 41 “Costruzione
di edifici”, livello di qualifica 4: fr. 5’420.-- riportato su 41.6
ore/settimana = fr. 5'636.8 x 12 mesi = fr. 67'641.60 che aggiornato al 2011 è
pari a fr. 68'318.02.
Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al
considerando 2.11.5. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 61'776.12)
va ridotto del 7.18%, percentuale corrispondente al gap salariale (per
la parte percentuale che supera la soglia del 5%), e si
attesta pertanto a fr. 57'340.60.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10%
sul reddito statistico da invalido “per tenere conto delle variabili
personali e professionali” (doc. 196). Per contro, il ricorrente ha
postulato una riduzione del 20% (doc. I, pag. 20).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una
decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento.
Il
reddito da invalido di fr. 57'340.60, tenuto conto di una decurtazione del 10%,
ammonta dunque a fr. 51'606.54.
Il grado
di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 51'606.54 al
reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto
l’infortunio, e cioè fr. 59'999.-- (cfr. consid. 2.11.4.) - è del 13,9%,
arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41.
Visto
che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1
una rendita di invalidità proprio del 14%, il suo ricorso deve essere respinto.
2.12
Alla luce di
quanto precede inoltre il TCA non ritiene necessario procedere ad ulteriori
accertamenti come postulato dall’assicurato (cfr. doc. I).
Al
riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U
349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa
R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo
2003.
nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio
2002.
nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26
novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa
P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
D’altro
canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura
amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da
uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e
complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a
delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è
alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,
pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19
aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).
2.13
Deve ancora
essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In
concreto, emerge dagli atti di causa (cfr. doc. VIII+bis) che RI 1, coniugato, è
al beneficio di prestazioni assistenziali.
In queste
condizioni, la sua indigenza deve essere ammessa.
Visto che
anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va
accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124
V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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