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Decisione

35.2013.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 luglio 2013Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I disturbi al polso destro e quelli psichici non si trovano in nesso di causalità naturale e adeguato con il sinistro del 20 agosto 2009. Caso chiuso al 30 novembre 2011 in quanto stabilizzato. Il ricorrente è in grado di esercitare attività leggera a tempo pieno. Grado d'invalidità 14%. AG accolta

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

CAUSALITÀ ADEGUATA

CAUSALITÀ NATURALE

DISTURBI PSICHICI

INDENNITÀ GIORNALIERA

PERIZIA

RENDITA D'INVALIDITÀ

art. 10 LAINF

art. 10 cpv. 1 LAINF

art. 16 LAINF

art. 16 cpv. 2 LAINF

art. 18 cpv. 1 LAINF

art. 19 cpv. 1 LAINF

art. 6 LPGA

art. 8 cpv. 1 LPGA

art. 61 let. f LPGA

Raccomandata

Incarto n.

35.2013.29

LG/sc

Lugano

17 luglio

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Luca Giudici, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2013 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 1° marzo

2013 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli

infortuni

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 20 agosto

2009 RI 1 – dipendente della __________ quale copritetto e, perciò assicurato

d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 – è rimasto vittima di un incidente

della circolazione, avvenuto in territorio del Comune di __________ (doc. 1).

A seguito

di questo sinistro, egli ha riportato - secondo il rapporto di degenza del 26

agosto 2009 – una “Artrotomia traumatica ginocchio destro con – rottura

totale corno anteriore menisco mediale; - rottura retina colo mediale ; -

lesione da impatto cartilagine del condilo mediale non in zona di carico”

(doc. 2).

Il caso è

stato assunto dall’assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le

prestazioni di legge.

1.2. Esperiti gli

accertamenti-medico amministrativi del caso, in particolare la visita medica __________

del 2 settembre 2011 (Dr. __________), l’CO 1 con la decisione del 25 novembre 2011 ha ritenuto l’assicurato abile al 100%, a partire dal 1° dicembre 2011, nella sua ultima

attività lavorativa e negando il diritto a ulteriori prestazioni assicurative

dalla medesima data (doc. 157).

1.3. A seguito

dell’opposizione del 10 gennaio 2012 (doc. 165) interposta dall’avv. RA 1, per

conto dell’assicurato, l’CO 1 ha predisposto un nuovo accertamento medico

specialistico presso il Dr. __________ dell’CO 1 di __________ (doc. 172).

1.4. Esperito

questo accertamento e una nuova valutazione economica l’CO 1 con decisione

dell’11 gennaio 2013 (doc. 196), confermata con decisione su opposizione del 1°

marzo 2013 (doc. 207) ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita

d’invalidità del 14% dal 1° dicembre 2011.

1.5. Con

tempestivo ricorso del 22 aprile 2013 l’assicurato, sempre patrocinato

dall’avv. RA 1, ha postulato l’annullamento della decisione su opposizione del

1° marzo 2013 e il riconoscimento delle prestazioni LAINF anche dopo il 1°

dicembre 2011, in particolare la copertura delle spese di cura e terapia anche

se destinate a contrastare un peggioramento dello stato di salute di RI 1. Il

ricorrente ha quindi chiesto l’attribuzione di una piena indennità per perdita

di guadagno, subordinatamente una rendita d’invalidità del 100% (doc. I).

Il

rappresentante del ricorrente ha inoltre postulato la concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al

TCA (doc. I).

In buona

sostanza l’insorgente ha contestato la decisione dell’amministrazione di

fondarsi esclusivamente sull’apprezzamento del Dr. __________ per attribuire la

rendita del 14% dal 1° dicembre 2011. Valutazione che il ricorrente ritiene

priva di valore probatorio in quanto “si limita in primo luogo a riassumere

in modo superficiale e incompleto determinate considerazioni contenute in altri

referti peritali agli atti, estrapolandole dal loro contesto e tralasciando

argomentazioni e risultanze a piacimento, per giungere a sommarie e infondate

conclusioni circa l’esigibilità lavorativa dell’assicurato” (doc. I, pag.

18).

Il

ricorrente ha ritenuto il Dr. __________ non qualificato per determinarsi sulla

situazione psico-fisica dell’assicurato essendo un chirurgo. Inoltre – sempre

secondo il legale – il paziente non sarebbe nemmeno stato visitato e nessuno

controllo/esame di carattere medico eseguito (doc. I, pag. 18).

L’insorgente

ha quindi ripreso le valutazioni dei medici curanti dell’assicurato e di quelli

dell’CO 1 che avevano in precedenza visitato RI 1 (Dr. __________, Dr. __________,

Dr__________, Dr. __________, Dr.ssa __________), nonché gli accertamenti

esperiti presso la Rehaklinik di __________ e il SAM di Bellinzona (peraltro

anche questi contestati) – per l’assicurazione invalidità – e che si erano

espressi in maniera differente per quanto riguarda la sua capacità lavorativa

residua.

Secondo

il ricorrente, alla luce dei referti medici agli atti, è inconfutabile che vi

sia un nesso causale e adeguato tra l’infortunio del 20 agosto 2009 e il danno

al ginocchio, alla mano, all’anca e con la problematica psichica. Egli chiede

inoltre che sia riconosciuta “perlomeno una riduzione di rendimento del 30%

per motivi reumatologici e di una completa inabilità lavorativa (100%),

subordinatamente con il 30% di riduzione di rendimento, per motivi psichici”

visto che l’assicurato è fortemente limitato nelle sue funzioni lavorative

(doc. I, pag. 27).

Il legale

ha quindi contestato la decisione dell’amministrazione di non considerare le

affezioni alla mano destra e la problematica a livello psichico in relazione

causale naturale, rispettivamente adeguata, con l’infortunio (doc. I, pag.

28/29).

Dal punto

di vista economico l’insorgente ha ritenuto inammissibile la riduzione del 10%

dal reddito da invalido e postulato il riconoscimento del 20% (doc. I, pag.

34/35).

Infine,

il ricorrente ha contestato la stabilizzazione dello stato di salute di RI 1,

sia a livello somatico che psichiatrico, a partire dal 1° dicembre 2011

postulando il ripristino delle indennità giornaliere al 100% invece

dell’attribuzione della rendita d’invalidità (doc. I, pag. 35).

1.6. L’Istituto

assicuratore, in risposta, ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. VI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è in primis la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato

a negare il proprio obbligo a prestazioni a proposito delle affezioni al tunnel

carpale a destra, nonché i problemi psichici, oppure no.

Più precisamente

questa Corte deve verificare se i disturbi al polso destro e quelli psichici si

trovano in nesso di causalità naturale e adeguato con il sinistro del 20 agosto

2009.

2.3. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il diritto

all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art.

19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto

alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un

miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di

cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto

aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui

quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109

consid. 4.3 e riferimenti).

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo

essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano

elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V

110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende

che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile

ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano

un ruolo

causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione

soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della

verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non

giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,

L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. Per

accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi

psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri

oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1. Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2. Se l'assicurato

è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità

adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi

psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle

cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a

provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3. Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi

somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Al

riguardo cfr. STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010, consid. 4.3. e 7; STCA

35.2009.111 del 31 maggio 2010, consid. 2.6.

In questo

contesto è utile segnalare che, nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha

precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di

frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i

criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono

eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.

L'Alta

Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo

psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF

8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).

2.6.4. Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.7. Dalle tavole

processuali emerge che l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso

causale naturale tra l’affezione al polso destro con l’evento infortunistico

del 2009, facendo capo al parere espresso al riguardo dal medico fiduciario Dr.

Fred Speck, spec. FMH in chirurgia, il quale nel referto peritale del 6

febbraio 2012 ha posto la seguente valutazione:

“(…)

Beim Unfall vom

20.08.2009 erlitt Herr Foniqi eine Knieverletzung rechts mit Gelenkeröffnung. Gleichentags erfolgte korrekt eine Revision mit Naht des Meniskus am

Vorderhorn medial, der Kapsel und des

Retinaculums. Die

Knorpelprellung am Femurkondylus ausserhalb der Belas­tungszone erforderte keine speziellen Massnahmen.

Im MRI zeigte sich eine vertikale Infraktion am Tibiakopf anteromedial, die

gemäss CT vom 08.01.2010 mit einem kleinen Defekt ventral, aber ohne

Gelenkstufe abgeheilt ist. Am 11.02.2011 erfolgte noch eine diagnostische

Arthro­skopie, welche keine angemessene Erklärung für

die subjektiv ausgeprägten Schmerzen erge­ben

hat. Speziell fand sich bei der Narbenrevision auch kein Neurom. In der

Rehaklinik Bellikon (Austrittsbericht vom 12.08.2010) hatte sich schon

eine erhebliche psychiatrische Problematik gezeigt.

Diesbezüglich wird von der Administration die Adäquanz juristisch abgelehnt.

Zuletzt hat der Kreisarzt (Orthopäde Dr. Frick) den Patienten am

02.09.2011 untersucht.

Nach zweckmässigen Abklärungen steht fest, dass

spätestens per 01.12.2011 von weiteren körperlichen Behandlungen am rechten

Knie keine wesentliche Besserung mehr erwartet werden konnte. Nach objektiven Kriterien Iiegt heute kein erheblicher

Integritätsschaden vor. Bei theo­retisch möglicher zukünftiger

Verschlimmerung bleibt das Rückfallmelderecht aber gewährleis­tet. Versicherungsmedizinisch wir explizit kein "Status quo sine"

behauptet. Unter Abstraktion vom nun im Vordergrund stehenden psychiatrischen

Leiden Iässt sich jedoch auf dem allgemei­nen

Markt eine vollständige Arbeitsunfähigkeit nicht mehr länger rechtfertigen.

Gemäss der

Rehaklinik Bellikon ist zwar unfallbedingt die bisherige Tätigkeit als

Dachdecker nicht mehr möglich. Hingegen bleibt körperlich

jede Ieichte bis mittelschwere, wechselbelas­tende Arbeit ganztags und mit

normaler Leistung zumutbar.

Was das Ieichte Karpaltunnelsyndrom rechts

betrifft, das vom Neurologen Dr. Bonetti schon am 01.12.2005 diagnostiziert worden ist, so steht dieses nicht in einem wahrscheinlichen Kausalzu­sammenhang mit den Ereignissen vom 30.08.2005 und 20.08.2009. Die

geringe Zunahme seit­her (neue Untersuchung vom 01.10.2009) entspricht

vielmehr dem natürlichen Verlauf dieses häufigen krankhaften Leidens. Für eine

zusätzliche Handverletzung rechts am 20.08.2009 gibt es echtzeitlich keine

Anhaltspunkte. Auch indirekt ist eine UnfalIkausalität unwahrscheinlich, da ein

Stock auf der Iinken Seite benützt wurde (doc. 172).

2.8. Chiamato a pronunciarsi, nel caso concreto, il TCA ritiene

che la valutazione del Dr. __________, specialista FMH in chirurgia, che vanta

una vasta esperienza nel campo della medicina assicurativa, possa validamente

costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli

necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Il Dr. __________, spec.

FMH in neurologia, in data 1° ottobre 2009 aveva riscontrato un “leggero

peggioramento della conduzione segmentale sensitivo-motoria per il n. mediano

destro nel canale carpale, rispetto al 2005, sia la componente motoria, solo

leggermente allungata, sia la sensitiva antidromica segmentale, tuttavia ancora

contenuta nei limiti della norma per l’età. Conduzione motoria distale e

prossimale normale sia per il n. peroneo che tibiale posteriore destri,

rispettivamente a livello del capitulum fibulae-ginocchio, nel canale tarsale

(TT). Probabile sindrome irritativa piuttosto dei tronchi nervosi successivi

all’incidente, con eventuale distorsione del polso destro sul volante,

consecutivo all’edema posttraumatico al MID.

Nessuna sindrome

cervico-vertebrale né lombo-vertebrale (si siede con le gambe tese a 90° s.p.),

non segni radicolari irritativi né tantomeno deficitari ai 4 membri. Terapia

conservativa” (doc. 30).

Il Dr. __________

ha esposto in maniera convincente i motivi per i quali la sindrome del tunnel

carpale a destra – diagnosticata dal Dr. __________ – non sia in relazione di

causalità probabile con l’evento infortunistico del 20 agosto 2009, né

tantomeno con quello precedente del 30 agosto 2005, sostenendo che il leggero

peggioramento della patologia (con riferimento alla visita del 1° ottobre 2009)

è da ricondurre piuttosto al naturale decorso di questi dolori (cfr. doc. 172

riprodotto al consid. 2.7.).

Come rettamente

sottolineato dall’amministrazione, dalla documentazione agli atti non emerge

che l’assicurato, a seguito dell’incidente del 20 agosto 2009 abbia subìto una

lesione all’arto destro, bensì al ginocchio destro (cfr. doc. 2, 5, 23).

Il quadro neurologico è

stato altresì valutato in ambito di assicurazione invalidità (inc.32.2013.20).

Dall’esame neurologico del

Dr. __________, spec. FMH in neurologia, svolto nel contesto della perizia pluridisciplinare

SAM del 22 marzo 2012 (cfr. rapporto 11 maggio 2012), emerge un quadro clinico

nella norma per quanto riguarda gli arti superiori (cfr. stato neurologico,

pag. 2) presentando, l’assicurato, principalmente dolori agli arti inferiori

(doc. AI 79-59, inc. 32.2013.20).

La circostanza che i

problemi alla mano destra siano sorti successivamente all’incidente (doc. I,

pag. 28) non permette una diversa valutazione della fattispecie.

In effetti la regola “post

hoc ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha

valenza scientifica.

La giurisprudenza del TFA

ha, infatti, stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d’essere insorto dopo

l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re

V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art.

24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Va,

comunque, sottolineato che tale circostanza può, in ogni caso, costituire un

indizio in tal senso (cfr. STFA U 166/06 del 21 dicembre 2006 consid. 1.3.).

Tutto ben considerato, il TCA non ritiene quindi dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale naturale tra

la sindrome del tunnel carpale a destra e

l’infortunio occorso all’assicurato il 20 agosto 2009.

2.9. Per quanto

concerne l’affermazione del ricorrente, secondo cui i danni fisici hanno sviluppato

un’importante sintomatologia depressiva (doc. I, pag. 32), il TCA rileva

quanto segue.

A proposito della

causalità naturale, agli atti risultano le seguenti valutazioni

psichiatriche.

Nel rapporto del 12 agosto

2010 della Rehaklinik di __________ gli specialisti interpellati hanno diagnosticato

un’importante patologia psichiatrica in relazione con l’evento infortunistico (cfr.

diagnosi doc. 95, pag. 1).

La Dr.ssa __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico del 31 gennaio 2011 ha anch’essa posto una diagnosi psichiatrica dal quale emerge “uno stato depressivo

cronicizzato che è in rapporto di causalità naturale con il trauma psichico

riportato nell’infortunio dell’agosto 2009” (doc. 124).

Nella perizia psichiatrica

del 18 luglio 2011 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

ha anch’egli posto una diagnosi psichiatrica rilevando in merito alla causalità

naturale “si può tutt’al più ammettere, a causa della persistenza della

sintomatologia algica, una causalità parziale del 10-20%, considerata la

presenza di fattori extra-infortunistici” (dco. 149, pag. 4).

Sulla

scorta di queste considerazioni sussiste, a mente degli specialisti della

Rehaklinik di __________, della Dr.ssa __________ e solo

parzialmente per il Dr. __________, un nesso causale tra l’incidente e la

patologia psichica riscontrata.

La questione

della causalità naturale non deve essere ulteriormente approfondita dal TCA, in

quanto non è comunque realizzato il presupposto della causalità adeguata.

Nell’apprezzamento

dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno

considerati unicamente i postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI

1999 U 341, p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

D’altro

canto, nel valutare l’adeguatezza di conseguenze psichiche di un infortunio, la

giurisprudenza federale considera l’evento traumatico in quanto tale e non il

modo in cui esso è stato vissuto dall’interessato (cfr. DTF 124 V 29 consid.

5c/aa, 115 V 138 consid. 6 con riferimenti).

Nel

valutare l’adeguatezza del legame causale, occorre avantutto procedere alla classificazione

dell’infortunio occorso al ricorrente (cfr. consid. 2.6.).

Nel caso

concreto l’assicurato, il 20 agosto 2009, alla guida del proprio autoveicolo in

via __________, circolando ad una velocità di circa 50 km/h, a causa di una “distrazione momentanea” ha tamponato la vettura – a quel momento

ferma - che lo precedeva (cfr. verbale d’interrogatorio, doc. 18).

L’assicurato

è stato quindi accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale di __________,

dove gli è stata diagnosticata un “Artrotomia traumatica al ginocchio desro

con – rottura totale corno anteriore menisco mediale; - rottura retina colo

mediale; - lesione da impatto cartilagine del condilo mediale non in zona di

carico” (cfr. doc. 5).

Egli è

stato quindi operato lo stesso giorno per una “Revisione della ferita,

sutura del menisco mediale, sutura della capsula e débridement” e dimesso

il 24 agosto 2009 (doc. 5).

Tenendo

in considerazione le lesioni riportate e la dinamica del sinistro, l’infortunio

occorso a RI 1 non può essere classificato né fra quelli leggeri, ma neppure

fra quelli gravi. Così come osservato dall’assicuratore LAINF convenuto (cfr.

doc. 207, pag. 7) si tratta di un infortunio di grado medio, al limite però

della categoria degli infortuni leggeri o insignificanti.

Al riguardo, va rilevato

che la giurisprudenza considera di regola il tamponamento

di un veicolo fermo (ad un semaforo, davanti alle strisce pedonali) quale infortunio di grado

medio al limite di quelli leggeri (RAMI 2005

no. U 549 pag. 236 consid. 5.1.2; sentenze 8C_126/2010 del 18 ottobre 2010;8C_655/2008

del 9 ottobre 2008 consid. 3.1.,8C_542/2008 del 20 novembre 2008 consid. 5.1).

Il TF ha

ritenuto di grado medio (senza essere classificato al limite della categoria

degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che, mentre circolava

con la propria motocicletta su una strada principale in condizioni di forte

pioggia, entrò in collisione frontale ad una velocità di 60-70 km/h con un’autovettura che gli aveva tagliato la strada; la violenza della collisione fu tale che

l’assicurato, in stato di elevata dispnea, fu intubato sul luogo dell’incidente

ed elitrasportato all’ospedale. In quell’occasione l’Alta Corte ha ammesso il

criterio della particolare spettacolarità. Considerato però che l’infortunio

non ha avuto conseguenze durature, la spettacolarità dell’incidente non è stata

comunque ritenuta tanto particolare da essere, da sola, idonea a provocare

disturbi psichici di rilevante durata ed intensità. L’infortunio è stato

ritenuto di grado medio, senza essere classificato al limite della categoria

degli eventi gravi (STF U 78/07 del 17 marzo 2008, consid. 5).

Anche di

grado medio e non al limite della categoria degli eventi gravi è stato

considerato l’infortunio occorso ad un motociclista che stava utilizzando, ad

una velocità di circa 50 km/h, la corsia riservata al trasporto pubblico per

superare dalla parte sinistra una colonna di veicoli fermi, quando

un’autovettura uscì improvvisamente dalla colonna, provocando il tamponamento da

parte del centauro, il quale si procurò due fratture al femore destro. Pure in

questo caso il TFA non ha ritenuto soddisfatto il criterio della particolare

spettacolarità dell’incidente (STFA U 115/05 del 14 settembre 2005, consid.

2.4.).

Del

medesimo livello di gravità (medio e non al limite della categoria degli eventi

gravi) è stato ritenuto l’infortunio occorso ad un’assicurata la cui moto si

scontrò con un camion, si incastrò sotto il paraurti anteriore dell’automezzo e

fu spinta, con l’assicurata ancora in sella, per oltre nove metri. L’assicurata

si procurò una lussazione all’anca, una frattura del bacino, un’abrasione alla

gamba sinistra e varie contusioni. Anche in questo caso il criterio della

particolare spettacolarità dell’incidente non è stato ritenuto idoneo a

provocare, da solo, i disturbi psichici lamentati dall’assicurata (STFA U 88/01

del 24 dicembre 2002, consid. 3.3.2.).

Infine, il TF

ha giudicato della stessa rilevanza (grado medio e non al limite della

categoria degli eventi gravi) l’infortunio occorso ad un assicurato che si era

procurato una frattura trasversale al femore dopo essersi scontrato, a bordo

della propria motocicletta, con un’autovettura. Anche in questo caso l’Alta

Corte non ha ritenuto una particolare spettacolarità dell’incidente (STF

8C_949/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1. e 4.2.1.).

In tale

eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.6.3. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario

che un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri. In una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010

consid. 4.5., pubblicata in SVR 10/2010 UV 25 p. 100ss., il TF ha ribadito che

- in caso di infortuni di media gravità ma che si trovano al limite della

categoria di quelli leggeri - devono essere adempiuti quattro dei sette criteri

di rilievo, affinché possa essere riconosciuta l’esistenza del nesso causale

adeguato.

L’incidente

della circolazione stradale dell’agosto 2009 non si è svolto secondo

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari.

In

proposito, occorre evidenziare che nella DTF 129 V 323 (= RAMI 2003 p. 203), il

TFA, nel caso di un infortunio in cui un'automobile, a causa dell'esplosione di

un pneumatico a una velocità di circa 95 km/h, si era capovolta in autostrada ed era rimasta a giacere sul tetto, nonostante abbia riconosciuto che il sinistro

da un certo punto di vista era stato impressionante, ha negato il carattere

particolarmente drammatico dal profilo oggettivo.

Nemmeno

gli altri criteri (cfr. consid. 2.6.3.) sono realizzati.

L’assicurato

non ha lamentato lesioni che, per gravità o particolare caratteristica,

risultino idonee, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici. Nella

fattispecie si tratta infatti di un trauma contusivo del ginocchio destro (cfr.

diagnosi doc. 2).

Insoddisfatto

appare pure il criterio della specifica cura medica protratta e gravosa.

L’assicurato, dopo l’intervento del 20 agosto 2009 di revisione della ferita

con sutura meniscale e retinacolo mediale (cfr. doc. 2), ha beneficiato di

trattamenti medicamentosi (anti-infiammatori), infiltrazioni, un’artroscopia

nel 2011 e si è sottoposto a cicli di fisioterapia e ad una presa a carico

psichiatrica (cfr. doc. 184, doc. AI 79-14/15).

Conformemente

alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite di controllo

(cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure la

somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010 del 18

ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica

ai sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010 del

19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid. 4.2.4

e riferimenti).

Il TF ha

del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10 settembre

2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma distorsivo

cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica

medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia

ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,

e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente

un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di

fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel

periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale

e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano

giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la

realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la

prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Dalle

carte processuali non emerge neppure che l'assicurato sia rimasto vittima di

una cura medica errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento

traumatico, né del resto il ricorrente ha sostenuto il contrario (cfr. doc.

I). Del resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Anche il

criterio del decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute non è adempiuto. In merito è utile sottolineare che dalla cura medica e dai

notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o delle

complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze particolari

che hanno pregiudicato la guarigione, in casu inesistenti. L’assunzione

di molti medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere

questo criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,

l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità

lavorativa (cfr. STF 8C_80/2009 del 5 giugno 2009 consid. 6.5 e

riferimenti).

In queste

condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei notevoli

disturbi e quello dell’importante incapacità lavorativa, malgrado i

documentati sforzi intrapresi, poiché questi criteri da soli - in presenza

di un infortunio di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri

o insignificanti - non potrebbero comunque giustificare l’adeguatezza del nesso

di causalità (cfr. RDAT 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02 consid. 4.7; RSAS

2001 p. 431, U 187/95).

Si deve

quindi concludere che i disturbi psichici denunciati da RA 1, non costituivano

una conseguenza adeguata dell’evento infortunistico che l’ha visto vittima il 20

agosto 2009.

In conclusione, posto come non si sia potuto accertare, perlomeno con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale, un legame causale naturale e adeguato

con l’evento assicurato, a giusta ragione l’Istituto

assicuratore resistente ha esaminato il diritto alla rendita, tenendo conto

unicamente dei problemi legati al ginocchio destro.

2.10. Il ricorrente ha quindi contestato che lo stato

di salute di RI 1 sia stabilizzato, sia a livello somatico che psichiatrico, al

1° dicembre 2012 (cfr. doc. I, pag. 35).

Occorre

dunque valutare se l’Istituto assicuratore convenuto era legittimato a

dichiarare l’insorgente abile al lavoro in misura

completa a far tempo dal 1° dicembre 2011 e perciò a porre termine al versamento

dell’indennità giornaliera e verificare il diritto a prestazioni di lunga

durata.

2.10.1. Per l'art. 10 cpv. 1 LAINF

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio. In

virtù dell'art. 16 cpv. 2 LAINF, il diritto all'indennità giornaliera nasce il

terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il

ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o

con la morte dell'assicurato. Secondo l'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla

rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano

conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura

medica e alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla

rendita.

Una cura medica è in

particolare appropriata ai sensi dell'art. 10 cpv.1 LAINF solo se è in grado di

migliorare lo stato di salute, e meglio se si può ammettere che il trattamento

non rappresenta unicamente una remota possibilità di miglioramento (sentenza

8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4). Poiché l'assicurazione sociale

contro gli infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa

(si confronti l'art. 1a e l'art. 4 LAINF), per interpretare il concetto di

"sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung" e

"sensible amélioration" nella versione tedesca e francese dell'art.

19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un

recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in

seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che

il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,

così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109

consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenza citata 8C_211/2009 consid. 4 con

riferimenti). Lo stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a

lenire i sintomi di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato

nel tempo.

Vedi su questo tema la

sentenza 8C_518/2012 del 27 maggio 2013 nella quale l’Alta Corte ha concluso

che non si poteva ritenere verosimile che da un eventuale

nuovo trattamento dell'emicrania, peraltro solo ventilato, ma non concretizzato

dal perito, ci si debba attendere un miglioramento importante della capacità

lavorativa, bensì è ammissibile concludere che la cura, a cui l'assicurata tra

l'altro già si sottopone regolarmente tramite il proprio neurologo, potrebbe

rappresentare eventualmente una remota possibilità di miglioramento, che ai

sensi della giurisprudenza non è sufficiente per rinunciare a chiudere il caso.

2.10.2.

Dal referto peritale del Dr. __________ del 6 febbraio 2012 emerge in maniera

chiara che lo stato di salute dell’assicurato poteva essere ritenuto

stabilizzato al 1° dicembre 2011:

" (…)

Nach zweckmässigen Abklärungen steht fest, dass spätestens per

01.12.2011 von weiteren körperlichen Behandlungen am rechten Knie keine

wesentliche Besserung mehr erwartet werden konnte.

Nach objektiven Kriterien Iiegt heute kein erheblicher Integritätsschaden vor.

Bei theo­retisch möglicher zukünftiger Verschlimmerung bleibt das

Rückfallmelderecht aber gewährleis­tet.

Versicherungsmedizinisch wir explizit kein "Status quo sine" behauptet. Unter Abstraktion

vom nun im Vordergrund stehenden psychiatrischen Leiden Iässt sich jedoch auf

dem allgemei­nen Markt eine vollständige

Arbeitsunfähigkeit nicht mehr länger rechtfertigen” (doc. 172).

Uno stato di salute

stabilizzato che era già emerso dalla valutazione medica __________ del 2

settembre 2011 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, nella

quale lo specialista, alla luce della scintigrafia e artroscopia effettuate,

non aveva evidenziato fattori post-traumatici importanti che giustificassero

un’ulteriore inabilità lavorativa al 100% (doc. 154).

Sebbene le conclusioni del

Dr. Frick in merito alla capacità lavorativa residua nella precedente attività

di copritetto (piena abilità) non siano state confermate dal Dr. Speck (che non

ritiene più esigibile l’ultima attività), entrambi concordano per una stabilizzazione

del quadro clinico (cfr. doc. 154, 172).

Anche gli specialisti di __________

nella referto peritale del 12 agosto 2010 hanno concluso per una piena abilità

in attività adeguate, riservata la problematica psichiatrica, di cui tuttavia

già si è detto al considerando 2.9. (assenza di causalità adeguata).

L’assicurato, da parte

sua, nel ricorso del 22 aprile 2013 ha fatto riferimento alla perizia del 25

maggio 2012 del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e medicina interna,

svolta in ambito AI (inc.32.2013.29).

Tale referto peritale non

permette tuttavia a questa Corte una diversa valutazione della fattispecie.

Il Dr. __________ ha

confermato l’inabilità lavorativa nella precedente attività e in altre in

ambito edilizio, ritendendo tuttavia che in un’attività leggera e variata

rispettosa dei limiti funzionali il paziente sarebbe abile nella misura dei 2/3

(doc. AI 79-47).

Va però evidenziato che il

reumatologo ha posto una valutazione nella quale la patologia psichica svolge

un ruolo centrale: “…vi è stata un’estensione, rispettivamente una

generalizzazione dei dolori, nel contesto di una sindrome depressiva e somatoforme,

con una tendenza all’amplificazione dei disturbi (…). Questa sintomatologia

dolorosa diffusa e di carattere chiaramente funzionale e non organica è tuttora

presente, condizionando evidentemente anche quei dolori che possono essere

ricondotti a delle alterazioni obiettive (colonna cervicale, lombare e

ginocchio dx)”. (doc. AI 79-45, la sottolineatura è del redattore).

Egli ha concluso ritenendo

estremamente difficile una valutazione oggettiva della quadro reumatologico

fintanto che non sarà risolta la problematica psichiatrica (doc. AI 79-46).

Correttamente dunque il

caso è stato chiuso al 30 novembre 2011 e verificato il diritto a prestazioni

di lunga durata.

La circostanza – sollevata

dal ricorrente (cfr. doc. I, pag. 35 in fine) che

l’amministrazione con la decisione del 25 novembre 2011 non ha tolto l’effetto

sospensivo, ex art. 11 OPGA, è del tutto ininfluente sulla stabilizzazione

dello stato di salute e la chiusura del caso.

Rimane da valutare quindi la

questione del diritto alla rendita di invalidità.

2.11. Entità

della rendita di invalidità

2.11.1. Secondo l'art.

18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a

seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in

RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente

all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente

art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che

non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della

LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del

22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non

ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto

dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi

concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il

danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le).

Nell'assi­cura­zione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il dan­no alla salute e l'infortunio.

2.11.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.11.3

Nella concreta

evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha attribuito

all’assicurato una rendita d’invalidità del 14% dal 1° dicembre 2011 fondandosi

- dal profilo medico - sulla valutazione del 6 febbraio 2012 del Dr. __________

(cfr. doc. 172) e sulla valutazione pluridisciplinare del 12 agosto 2010 della

Rehaklinik di __________ (doc. 95).

Il Dr. __________, nel rapporto del 6 febbraio 2012, dopo avere

riassunto l’anamnesi patologica successiva all’evento infortunistico del 20

agosto 2009 ha concluso – riferendosi alla valutazione della Rehaklinik di __________

– che l’assicurato non è più abile a svolgere la precedente attività di

copritetto, mentre in attività adeguate la capacità al lavoro è piena: “Gemäss der Rehaklinik __________ ist zwar

unfallbedingt die bisherige Tätigkeit als Dachdecker nicht mehr

möglich. Hingegen bleibt körperlich jede Ieichte bis mittelschwere,

wechselbelas­tende Arbeit ganztags und mit normaler Leistung zumutbar”

(doc. 172).

Nell’ambito

della valutazione specialistica del 12 agosto 2010, svolta presso la Rehaklinik

di __________, il Dr. __________ e il Dr. __________

avevano posto la seguente diagnosi:

"

(…)

A. Unfall vom 20.08.2009: PW-Auffahrunfall

(Selbstverschulden)

Traumatische anteromediale Arthrotomie Knie

rechts mit Kontusion am antero-medialen Tibiapla­teau, Riss des medialen

Meniskusvorderhornes, des medialen Retinakulums und der GelenkskaFiset.

- 20.08.2009 Meniskusnaht, Naht des

medialen Retinakulums und Kapsel, Débridement und

Hautverschluss.

- 08.01.2010 CT Knie rechts: Knochendefektbildung

am antero-medialen Tibiaplateau sowie Impaktion

des Knorpels des medialen Femurkondylus

- 26.07.2010 Neurologisches Konsil: Eher

keine Neuropathie des R. infrapatellaris rechts.

- 04.08.2010 MRI-Kniegelenk rechts :

ossärer Substanzdefekt im ventromedialen Anteil des Ti­biaplateaus,

bekannte Veränderungen des Vorderhorns am medialen

Meniskus. Narbige Ver­änderungen

im Hoffa'schen Fettkörper. Diskretes,

reaktives Knochenmarksddem im medialen Kompartiment. Verdicktes, nicht

signalalteriertes, proximales mediales Kollateralband, DD ebenfalls

posttraumatisch.

A1 Schmerzhafte Funktionseinschrànkung Knie

rechts

B. Psychiatrische Diagnose RK Bellikon 08/2010:

-ICD-10:F32.1 Mittelgradige depressive

Episode

-ICD-10:F10.6 Verdacht auf

amnestisches Syndrom infolge Alkoholabusus

-ICD-10:F10.2 Verdacht auf Alkoholabhängigkeit

und F13.1 Benzodiazepinabusus

-ICD-10:F44.7 Verdacht auf

Dissoziative Störung gemischt mit Schmerzgeneralisierung, Am­nesiezustànden, Derealisation, Sensibilitäts-

und Empfindungsstorungen

C. Anamnestisch beide Knie (Menisci) operiert ca.

2003.

D. Unfall von 1991: Sturz von Dach

- Damals Arbeitsunfähigkeit für 3

Monate” (doc. 95).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua gli specialisti

interpellati della Rehaklinik

di __________ hanno concluso per un’inabilità completa nella precedente

attività lavorativa di copritetto, ma per una piena abilità in attività

adeguate, e meglio:

"

(…)

Zumutbarkeit für die berufliche Tatigkeit als

Dachdecker/Zimmermann (Arbeitsvertrag ist nicht vorhan­den):

Tatigkeit nicht zumutbar. Anforderungen zu hoch:

Häufiges Hantieren bis sehr schwerer Lasten, Tätig­keiten in kniebelastenden Zwangshaltungen, Ersteigen von Leitern,

Gerüsten und Dächern.

Zumutbarkeit für

andere berufliche Tätigkeiten:

Zumutbarkeit in köperlicher Hinsicht: Leichte bis

mittelschwere Arbeit. Arbeitszeit: ganztags.

Spezielle Einschränkungen:

Wechselbelastende Tätigkeiten, ohne kniebelastende Tätigkeiten, keine häu­figen Zwangshaltungen für das Knie rechts, ohne häufiges

Treppensteigen oder Leitersteigen. Keine Ar­beit

an sturzexponierten Stellen wie auf hohen Leitern oder ungesichertem Baugerüst

oder einem Dach (ungesichert).

Unter zusätzlicher Berücksichtigung der

psychischen Problematik ergeben sich noch folgende Einschrän­kungen

(unfallfremd): Aktuell 100% AUF aus psychischen Gründen” (doc. 95).

2.11.4

Attentamente vagliata la documentazione agli atti, questa Corte non

ha motivo di dubitare della correttezza dell’apprezzamento espresso dal Dr. __________

e dai sanitari della Clinica di riabilitazione di __________, per i quali

l’assicurato è in grado di esercitare un’attività leggera adeguata a tempo

pieno. Al riguardo, va sottolineato che questi specialisti hanno avuto il vantaggio

di osservare il ricorrente durante un periodo prolungato di tempo (dal 29

giugno al 10 agosto 2010) (cfr. doc. 95).

Le certificazioni del Dr. __________,

medico generalista e dunque non specialista in reumatologia/ortopedia non

appaiono atte a sminuire il valore probatorio attribuito alla valutazione del

Dr. __________ e a quella dei sanitari della Clinica di

riabilitazione di __________.

Nella

valutazione del 15 marzo 2010 (antecedente di quasi due anni alla valutazione

del Dr. __________) il Dr. __________ ha indicato stringatamente e senza alcuna

motivazione che vi sarà presumibilmente un danno permanente (doc. 64), mentre

nel certificato del 10 gennaio 2012 (doc. AI 64-20, inc. 32.2013.20), il medico

curante si è limitato ad indicare un’inabilità al lavoro completa a causa di un

infortunio senza ulteriori indicazioni.

Nel ricorso l’avv. RA 1 ha

ripreso il referto del 3 maggio 2010 del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, il quale aveva ritenuto il quadro clinico estremamente difficile

con danni strutturali nella parte antero-mediale femoro-tibiale e una

neuropatia del ramo infra-patellare del nervo safeno. Egli ha quindi proposto

un’infiltrazione ed eventualmente un impianto di protesi unicondilare. Egli

suggeriva ulteriori approfondimenti diagnostici da svolgersi presso una clinica

specializzata (doc. 79).

Tali approfondimenti sono

quindi stati messi in atto presso la Clinica di riabilitazione

di __________, le cui conclusioni sono state confermate dal Dr. __________

nella propria valutazione (doc. 172).

Il legale ha quindi fatto riferimento

alle certificazioni del Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, il quale nel rapporto del 6 dicembre 2010 aveva descritto la

situazione come “estremamente difficile” per quanto riguarda la

sintomatologia dolorosa e “l’assenza di correlazione diretta con le lesioni

che abitualmente si manifestano in modo differente rispetto a quanto manifesta

il paziente e una possibile neuropatia dell’infrapatellare”. Lo specialista

ha suggerito una scintigrafia e successivamente una nuova rivalutazione della

situazione (doc. 113).

Dopo la scintigrafia ossea

svolta in data 9 dicembre 2010 (doc. 117) il Dr. __________ ha indicato che

l’esame non ha rivelato delle alterazioni perfettamente correlabili con delle

anomalie intra-articolari in relazione con la sintomatologia dolorosa e di

bloccaggio manifestate dal paziente. Egli ha quindi suggerito un’artroscopia

diagnostica, eventualmente una revisione cicatriziale (doc. 118).

A seguito dell’artroscopia

diagnostica – svolta in data 11 febbraio 2011 (doc. 128) – il Dr. __________ ha

rivisto il paziente il 24 maggio 2011 descrivendo una “situazione stabile

nel tempo, senza segni di complicazioni particolari”. Lo specialista ha

riferito che persiste una sintomatologia dolorosa di difficile valutazione, ma ha

comunque invitato l’assicuratore infortuni a definire il caso (doc. 145).

A margine della visita

circondariale del 2 settembre 2011 il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica, - vista la scintigrafia e l’artroscopia svolte - ha quindi concluso

per una piena abilità lavorativa anche nell’ultima attività lavorativa

rilevando un’importante discrepanza tra il reperto soggettivo e l’oggettività

(doc. 154).

Come visto (cfr. consid. 2.11.3.)

il Dr. __________, nel rapporto del 6 febbraio 2012, ha ritenuto invece l’assicurato non più abile a svolgere la precedente attività di copritetto,

mentre ha confermato una piena capacità in attività adeguate (doc. 172).

Infine, il ricorrente a fondamento

delle proprie argomentazioni

ha ripreso anche la

perizia del Dr. __________, svolta in ambito AI, (cfr. consid. 2.10.2.), nella quale

RI 1 è considerato abile nella misura dei 2/3 in un’attività adatta. Il perito

ha tuttavia sottolineato come la patologia psichiatrica svolga un ruolo

centrale condizionando anche quei dolori che possono essere ricondotti a

delle alterazioni obiettive (doc. AI 79-47).

Per queste ragioni la

perizia del Dr. __________ non può inficiare le conclusioni del Dr. __________

e quelle dei sanitari della Clinica di riabilitazione di __________.

Alla luce

di quanto precede, è dunque lecito concludere che il ricorrente sarebbe in

grado di svolgere, a tempo pieno, un’attività lavorativa leggera.

2.11.5

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Quanto al

reddito da valido, secondo l’assicuratore infortuni

resistente, senza il danno alla salute RI 1 quale copritetto,

nel 2011 avrebbe realizzato un reddito annuo di

fr. 59'998.70.

Questo

dato, non contestato (doc. I) e desunto dalle informazioni fornite direttamente

dal datore di lavoro (cfr. scritto 6 settembre 2012, doc. 184, 193), può

senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

2.11.6

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In quella

sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque

DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale

dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore

al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

2.11.7

Dalle tavole processuali

risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 61'776.12.-- il reddito da

invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4, aggiornato al

2011, e operando successivamente una decurtazione del 10% a titolo di deduzione

sociale, giungendo così all’importo di fr. 51'607.-- (doc. 193).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella Tabella TA 1.

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 6-2013, p. 90) esso ammonta a fr. 5'097.04

mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2011 (+1%), un reddito mensile di fr. 5'148.01 oppure di fr. 61'776.12

per l'intero anno (fr. 5'148.01).

L’assicurato,

quale copritetto, avrebbe realizzato nel 2011 un reddito

annuo di fr. 59'999.-- per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa sotto

la media dei salari per un'attività equivalente: Tabella TA 1 2010, p.to 41 “Costruzione

di edifici”, livello di qualifica 4: fr. 5’420.-- riportato su 41.6

ore/settimana = fr. 5'636.8 x 12 mesi = fr. 67'641.60 che aggiornato al 2011 è

pari a fr. 68'318.02.

Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al

considerando 2.11.5. in fine, il reddito statistico da invalido (fr. 61'776.12)

va ridotto del 7.18%, percentuale corrispondente al gap salariale (per

la parte percentuale che supera la soglia del 5%), e si

attesta pertanto a fr. 57'340.60.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

concreta evenienza, l’Istituto assicuratore ha operato una decurtazione del 10%

sul reddito statistico da invalido “per tenere conto delle variabili

personali e professionali” (doc. 196). Per contro, il ricorrente ha

postulato una riduzione del 20% (doc. I, pag. 20).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una

decurtazione del 10%, l’Istituto assicuratore non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento.

Il

reddito da invalido di fr. 57'340.60, tenuto conto di una decurtazione del 10%,

ammonta dunque a fr. 51'606.54.

Il grado

di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 51'606.54 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto

l’infortunio, e cioè fr. 59'999.-- (cfr. consid. 2.11.4.) - è del 13,9%,

arrotondato al 14% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41.

Visto

che, con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1

una rendita di invalidità proprio del 14%, il suo ricorso deve essere respinto.

2.12

Alla luce di

quanto precede inoltre il TCA non ritiene necessario procedere ad ulteriori

accertamenti come postulato dall’assicurato (cfr. doc. I).

Al

riguardo giova osservare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U

349/06 dell’11 luglio 2007 consid. 6; STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa

R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo

2003.

nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio

2002.

nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des

Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, p. 39 e p. 117), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

D’altro

canto, il TFA ha stabilito che quando, nell'ambito della procedura

amministrativa, una perizia ordinata ad un medico indipendente è eseguita da

uno specialista riconosciuto, sulla base di investigazioni approfondite e

complete, nonché in piena conoscenza dell'incarto, e che l'esperto perviene a

delle conclusioni convincenti, il Tribunale non deve scostarsene se non vi è

alcun indizio concreto che consenta di dubitare della loro fondatezza (cfr.,

pure, STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02, consid. 3.2.2 e del 19

aprile 2000 nella causa S., U 264/99, consid. 3b).

2.13

Deve ancora

essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

é necessario o perlomeno indicato e se il processo non é palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In

concreto, emerge dagli atti di causa (cfr. doc. VIII+bis) che RI 1, coniugato, è

al beneficio di prestazioni assistenziali.

In queste

condizioni, la sua indigenza deve essere ammessa.

Visto che

anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; U. Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 93; art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 4 maggio 2004 nella causa S., K 146/03, consid. 7.1.; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124

V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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