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Decisione

35.2013.3

Confermato ordine di restituzione per prestazioni versate a torto. Esclusa buona fede in relazione alla domanda di condono, in quanto i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire sono imputab

13 giugno 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I doc.

VIII e IX sono stati trasmessi all’insorgente per conoscenza (doc. X).

1.10. Con scritto

del 31 marzo 2013 l’assicurato ha sollevato obiezioni non solo in merito alla

domanda di condono, ma altresì sull’ammontare della restituzione (doc. XI).

I doc. X

e XI, D 1-7 sono stati trasmessi all’RA 1 per osservazioni (doc. XII).

1.11. Nello scritto

del 16 aprile 2013 l’CO 1 ha ribadito che la vertenza in oggetto è volta

unicamente a stabilire se le condizioni del condono sono date, essendo la

decisione di restituzione cresciuta in giudicato (doc. XIII).

I doc.

XII e XIII sono stati inviati all’insorgente per conoscenza (doc. XIV)

in

diritto

2.1. L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del

10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.2. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

2.3. Relativamente

alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza

dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze

concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo

prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto

commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è

una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è

di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21;

Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di

grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla

base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle

attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione

richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i

fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento

doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può

prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza

8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe

con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede

presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata

Considerandi

determinata da sua negligenza.

2.4

In concreto

l’amministrazione sostiene che l’insorgente non è in buona fede avendo

annunciato, tramite il proprio datore di lavoro, un infortunio nel quale non è

mai stato coinvolto (doc. 53, 57).

Dalle

tavole processuali emerge che RI 1 tramite la notifica d’infortunio del 2

febbraio 2012 ha annunciato all’assicuratore infortuni che in data 27 “viaggiando

in macchina ha tamponato la vettura che lo precedeva” (doc. 2).

Nel

questionario del 17 febbraio 2012 egli ha indicato che il 27 gennaio 2012 alle

ore 12.45 si trovava a bordo del veicolo __________ TI __________ guidato da __________

(doc. 9).

Nel

formulario per l’accertamento di casi riguardanti danni alla colonna cervicale

del 20 marzo 2012 l’assicurato ha, in particolare, dichiarato all’ispettore __________i:

“Mi trovavo come passeggero sul sedile anteriore destro della mia auto

guidata da mia moglie (…). A __________, nei pressi del distributore __________,

stavamo procedendo in colonna a velocità normale. All’improvviso il furgone

della ditta __________ che si trovava davanti alla nostra auto ha frenato di

colpo. Non so il perché. Mia moglie non è riuscita a fermarsi in tempo e ha

tamponato il citato furgone” (doc. 20).

Dal

rapporto di complemento del 6 aprile 2012 del Posto di Polizia di __________

emerge poi, per quanto riguarda l’incidente della circolazione del 27 gennaio

2012, quanto segue:

"

(…)

Al nostro giungere erano presenti i protagonisti

coinvolti, vale a dire __________ e __________.

A nostra precisa richiesta nessuno si annunciava

quale teste o di aver subito ferite come pure nessuno dei protagonisti riferiva

di aver avuto a bordo dei passeggeri.

Infatti sul luogo del sinistro nessuno si

annunciava, come pure nessuno veniva notato da parte nostra.

Sul posto si provvedeva alla stesura del relativo

formulario di constatazione (IL95), che entrambe le parti sottoscrivevano

confermando così sia la dinamica e sia le persone coinvolte nell’incidente.

In merito alla dichiarazione che vi fosse un

passeggero a bordo della vettura condotta dalla __________, possiamo escluderlo

categoricamente anche perché dopo l’incidente, la signora __________ in mia

presenza ha contattato telefonicamente il marito informandolo del fatto.

Lo stesso giungeva sul posto una quindicina di

minuti dopo alla guida di un’altra autovettura e pertanto non è stato

minimanente interessato nell’incidente che vedeva coinvolta la moglie.

Rammento chiaramente la dichiarazione del signor __________

il quale ci informava di essere giunto in loco unicamente per accompagnare la

moglie e organizzare il trasporto del veicolo accidentato per tramite di un suo

conoscente” (doc. 32).

Il

ricorrente negli scritti del 17 gennaio 2013 del 1° marzo 2013 e del 31 marzo 2013 ha – in maniera peraltro generica – postulato l’annullamento, eventualmente parziale,

dell’ordine di restituzione. Egli ha chiesto di beneficiare del condono

contestando anche l’ammontare della restituzione (doc. III, VII, XI).

Alla luce

di quanto sopra, va innanzitutto sottolineato che la decisione su opposizione

dell’CO 1 del 29 agosto 2012 chiedente la restituzione di fr. 9'997.60 versati

a torto è cresciuta incontestata in giudicato (doc. 50).

Ne

discende che le argomentazioni ricorsuali in merito all’ammontare della

restituzione non possono essere prese in considerazione da questa Corte.

Per

quanto riguarda invece la questione della buona fede, in relazione alla domanda

di condono, secondo il TCA il fatto di aver annunciato tramite il

proprio datore di lavoro un infortunio nel quale l’assicurato non era coinvolto

è da ascrivere ad un comportamento doloso.

Dalla documentazione agli

atti non emergono dubbi infatti sul fatto che l’incidente automobilistico del

27.

gennaio 2012 ha visto coinvolti unicamente la moglie dell’assicurato __________

e __________ (nel secondo veicolo).

Sia la dinamica

dell’evento che le persone coinvolte sono state confermate dai protagonisti

(cfr. rapporto di polizia del 6 aprile 2012, doc. 32).

La buona

fede deve essere quindi esclusa, in quanto i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire sono imputabili a un comportamento doloso dell'interessato.

Non

essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’CO 1 ha

respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore

condizione cumulativa, quella relativa all’onere gravoso, fosse o meno

realizzata.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve

essere respinto.

2.5

A

norma dell’art. 29 cpv. 1 Lptca la procedura è gratuita per le parti. L’art. 29 cpv. 3 della legge di procedura per le cause

davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008,

entrata in vigore il 1° ottobre 2008, prevede che alla parte che provoca la

causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di

giustizia e le spese di procedura.

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda

la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere

l'inesattezza. La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si

attiene ad un opinione palesemente illegale e anche nel caso in cui un cui

questa violi un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o

di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288-289, 112 V 335).

Nella presente fattispecie

il comportamento dell’assicurato che ha annunciato un

infortunio nel quale non è mai stato coinvolto – circostanza emersa chiaramente

in sede d’istruttoria amministrativa – è da ritenere temerario nella misura in

cui egli ha ancora impugnato dinanzi a questa Corte la decisione su opposizione

dell’CO 1.

Di

conseguenza, nel caso concreto, le spese vanno poste a carico del ricorrente e sono

fissate in fr. 500.--.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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