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Decisione

35.2013.30

Accolto ricorso per denegata/rotardata giustizia

13 giugno 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. Il 27

maggio, rispettivamente il 5 giugno 2013 le parti si sono riconfermate nelle

loro allegazioni e conclusioni (cfr. doc. V e doc. VII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se il CO 1 si è reso colpevole oppure no di un diniego di

giustizia nei confronti di RI 1.

2.3. Giusta

l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se

l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione

o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta

Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il

ritardo ingiustificato a statuire é una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si é in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura

dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come

ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta

in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle

autorità competenti (DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo

proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati

passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad

accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra

parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi

morti”, inevitabili in una procedura, essa non é legittimata a invocare una

carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare

l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare

le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini

un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (DTF 130 I 312 consid.

5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a

LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni

sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF

Considerandi

110.

V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata

giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità

protrae più del dovuto la trattazione di un affare.

Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei

provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di

una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può

essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi

abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi

Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito

di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003

consid. 4.1).

2.4

Nella

concreta evenienza, va osservato che, con sentenza 35.2011.19 del 19 novembre

2012, intimata alle parti in data 20 novembre 2012, questa Corte ha

riconosciuto l’esistenza di un legame causale tra l’infortunio del gennaio 2008

e i disturbi al ginocchio sinistro, nonché rinviato l’incarto all’assicuratore

affinché definisse il diritto a prestazioni dal profilo temporale e materiale.

Dalle

carte processuali emerge che, nel corso del mese di febbraio 2013, il

patrocinatore dell’assicurato ha interpellato i funzionari del CO 1 chiedendo

loro - “stante il tempo trascorso dall’emanazione della decisione, …” -,

d’indicare “… ad oggi quali passi sono stati intrapresi concretamente al fine

di giungere alla definizione delle prestazioni spettanti al mio assistito, …”

(doc. 212/3).

In data

29.

aprile 2013, RI 1 ha presentato al TCA un ricorso per denegata giustizia

chiedendo che all’assicuratore LAINF venga assegnato un termine di 30 giorni

per rilasciare la decisione sul diritto a prestazioni dipendenti dal danno al

ginocchio sinistro (cfr. doc. I).

Il 13

maggio 2013, l’Istituto assicuratore ha preso contatto con il chirurgo ortopedico

dott. __________, autore nel mese di novembre 2009 di un intervento

artroscopico al ginocchio sinistro (cfr. doc. 70), il quale é stato invitato a

rispondere ad alcuni quesiti volti, in particolare, a “conoscere i diversi

tassi d’incapacità di lavoro in relazione con i problemi del ginocchio sinistro

unicamente …” (cfr. doc. 212/1 e 2).

Chiamato

a pronunciarsi nel caso di specie, il TCA constata che, dopo aver ricevuto la

sentenza che la condannava ad assumere i disturbi localizzati al ginocchio sinistro

(e, quindi, a definire le corrispondenti prestazioni) e sebbene, con lo scritto

del 19 febbraio 2013, l’assicurato avesse sollevato la questione del tempo

trascorso (cfr. doc. 212/3), l’amministrazione é rimasta completamente inattiva

per un periodo di poco inferiore ai 6 mesi.

Il CO 1

contesta di aver reagito soltanto perché l’assicurato ha nel frattempo interposto

un ricorso per denegata giustizia (cfr. doc. VII). Al riguardo, il TCA si

limita a constatare che l’assicuratore infortuni ha di fatto compiuto il primo

passo istruttorio soltanto in data 13 maggio 2013 (cfr. doc. 212/2), ossia dopo

che gli era stata intimata l’impugnativa di RI 1.

Se é vero

che, per eseguire quanto il TCA ha ordinato, erano necessari ulteriori provvedimenti

istruttori, in primo luogo di natura medica (cfr. doc. III, p. 3), é

altrettanto vero che l’Istituto assicuratore avrebbe dovuto intraprendere senza

indugio gli accertamenti del caso, ciò che gli avrebbe permesso di emanare la

propria decisione entro un termine ragionevole, tenuto conto oltretutto che si

tratta di una procedura derivante da una sentenza di rinvio.

Tutto ben

considerato, quindi, questo Tribunale ritiene che siano dati gli estremi per

ammettere l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, in relazione al

fatto che l’amministrazione ha procrastinato senza valida ragione l’esecuzione

degli accertamenti volti a definire il diritto a prestazioni dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto.

§ È

accertata una denegata/ritardata giustizia in relazione al fatto che il CO 1 ha

procrastinato senza valida ragione l’esecuzione degli accertamenti volti a

definire il diritto a prestazioni dell’assicurato.

§§ Al

CO 1 è fatto ordine di eseguire gli accertamenti indispensabili per definire le

prestazioni spettanti a RI 1 a dipendenza del danno al ginocchio sinistro e di

emanare - senza indugio - la decisione formale richiesta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Il CO 1

verserà all'assicurato l'importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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