Lexipedia

Decisione

35.2013.31

TCA ritiene che la situazione medica dell'assicurato non sia stata approfondita in maniera adeguata attraverso la perizia SAM svolta in ambito AI. Atti rinviati all'assicuratore LAINF affinché predisp

9 gennaio 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I due

redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita

di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non

riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della

capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono deter­minan­ti

per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un

assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992

nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se

per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o

se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile

(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.9

Nella

concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurato

il diritto ad una rendita di invalidità, rilevando che “sulla base della

documentazione medica, per l’assicurato sarebbe pertanto possibile e

accettabile svolgere un’attività adeguata per la sua residua capacità al

lavoro. Secondo la perizia del Servizio Accertamento Medico dell’Ospedale

regionale di Bellinzona del 29 agosto 2011, il grado di capacità al lavoro per

un’attività adeguata sarebbe pari al 100%”, aggiungendo che, dal raffronto dei

redditi, emerge un grado di invalidità del 2%, insufficiente per ottenere il

diritto ad una rendita (doc. A1).

Nella presente

fattispecie, per stabilire l’esigibilità lavorativa dell’assicurato, dal

profilo medico, l’assicuratore LAINF si è rifatto integralmente alle risultanze

della perizia pluridisciplinare SAM eseguita su incarico dell’Ufficio AI.

In

quell’occasione, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica

(dr. __________), neurologica (dr. __________), di chirurgia della mano (dr. __________)

e psichiatrica (dr. __________) (doc. 7.19 classeur 2).

Nel referto peritale del 29 agosto 2011, i medici

del SAM hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “CRPS

(sindrome dolorosa regionale complessa) tipo I con/su: pregresso trauma

distorsivo al polso sin. il 17.2.2006; pregressa artroscopia al polso sin. e

sinoviectomia artroscopica il 2.7.2007; riduzione della mobilità del cingolo

omero-scapolare sin.; limitazione della mobilità attiva a carico del polso e

del gomito sin.; pregressi blocchi dello stellato, gennaio-febbraio 2008” e, quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa, quelle di “sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome cervico-lombovertebrale

oligosintomatica; iperglicemia (sospetto diabete mellito di tipo 2); obesità

(BMI ca. 31.9 kg/m²);

cardiopatia ischemica con/su: trattamento medicamentoso (conservativo)” (doc. 7.19

classeur 2).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua

precedente attività di aiuto-cucina e in attività simili (doc. 7.19 pag. 19

classeur 2), ma ancora abile al lavoro al 100%, con un rendimento variabile dal

50% al 100%, in un’attività molto leggera e adeguata, rispettosa dei limiti

funzionali posti dal consulente in chirurgia della mano (doc. 7.19 pag. 19 classeur

2).

2.10

Secondo la

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

2.11

Chiamata ora

pronunciarsi, questa Corte ritiene di non potere considerare l’assicurato

totalmente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte alle sue

condizioni di salute, come ritenuto dall’assicuratore LAINF sulla base delle

risultanze peritali del SAM, dato che, come meglio verrà illustrato qui di

seguito, la questione medica non è stata approfondita in maniera adeguata attraverso

la perizia pluridisciplinare SAM svolta in ambito AI.

Il TCA rileva,

innanzitutto, che, nonostante nello svolgimento di attività molto leggere e

rispettose dei limiti posti dal perito in chirurgia della mano, dr. __________,

i medici del SAM abbiano chiaramente indicato che l’assicurato presenti un

rendimento variabile tra il 50% e il 100%, questa riduzione del rendimento non

è poi stata minimamente tenuta in considerazione da parte dell’assicuratore

LAINF, il quale nella decisione impugnata ha per contro indicato che in

un’attività adatta al suo stato di salute, l’interessato presenta una capacità

lavorativa completa.

A tale proposito, va

infatti rilevato che per consolidata

giurisprudenza se un rapporto medico quantifica il grado della (in)capacità lavorativa

entro due limiti di valore è corretto di norma fondarsi sul valore medio per

evitare delle disparità di trattamento risultanti da questo genere di

valutazione (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71 ma in SVR

2011.

IV n. 69 pag. 207 [9C_280/2010]; STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012;9C_226/2004 del 19 agosto 2009).

La conclusione alla quale

è giunto l’assicuratore LAINF, pertanto, è già di per sé errata e non può

essere condivisa da questo Tribunale.

Il TCA ritiene, poi, che

le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM non possano essere

considerate esaustive, essendo state le stesse superate, come verrà esposto qui

di seguito, da un peggioramento dello stato di salute dell’interessato dal

profilo somatico e, in ambito psichiatrico, da una successiva nuova valutazione

peritale CPAS ordinata dallo stesso Ufficio AI.

In primo luogo, va

evidenziato che nel suo referto peritale del 31 maggio 2011, il dr. __________,

spec. FMH in reumatologia, dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “stato dopo distorsione del polso sinistro il 17

febbraio 2006 con lesione TFCC in presenza di una variante ulna plus;

sinovialectomia 27 luglio 2007; successivo sviluppo di un’algodistrofia

(malattia di Sudeck, CRPS) ora regredita; blocco stellato febbraio 2008” e, quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome dissociativa

motoria (conversione, isteria) con emisindrome dolorosa a sinistra”, ha rilevato

che “il paziente ha presentato il 17.2.2006 una distorsione del polso sinistro.

Le indagini radiologiche realizzate hanno messo in evidenza una lesione del

legamento triangolare trattata chirurgicamente. Dopo l’intervento si è

sviluppata un’algodistrofia nel frattempo regredita”, concludendo che “tali

problematiche non spiegano nemmeno parzialmente il quadro clinico attuale e

soprattutto il risparmio totale dell’arto superiore sinistro”.

Lo specialista in

reumatologia ha quindi considerato che “dal punto di vista reumatologico

l’assicurato è totalmente abile al lavoro per qualunque attività. Eventuali

limitazioni determinate dalla sindrome dissociativa motoria sono di competenza

psichiatrica” (doc. 7.19 classeur 2).

Il TCA rileva, tuttavia,

che al momento di emanazione della decisione su opposizione qui impugnata, che

delimita il potere cognitivo del giudice, le conclusioni del dr. __________ non

erano più attuali, essendo subentrato un successivo peggioramento della CRPS

che affligge l’interessato.

Dall’attento studio della

documentazione medica agli atti emerge che l’algodistrofia dell’assicurato -

che al momento della valutazione peritale del dr. __________ era regredita - è in

seguito progredita.

Dal referto dell’11 giugno

2012.

del dr. __________, chirurgo dell’Ospedale di __________, emerge, infatti,

che l’algodistrofia - in passato di stadio 1, poi passata allo stadio 2 e a un

certo momento ritornata allo stadio 1 (cfr. relazione medica del dr. __________

dell’8 settembre 2009, redatta su incarico dell’assicuratore infortuni, doc.

2.72

classeur 1) - è evoluta, tanto da raggiungere lo stadio 3 (doc. 7.33

classeur 2).

Già solo questo dato è

sufficiente per rendere indispensabile una nuova accurata ed aggiornata

valutazione medico-peritale.

Inoltre, la valutazione peritale

del dr. __________ ha escluso la presenza di disturbi somatici in grado di

spiegare i dolori risentiti dall’assicurato, sottolineando che eventuali

limitazioni erano di competenza psichiatrica.

Questa conclusione, tuttavia,

è scaturita dal fatto che, al momento della sua valutazione peritale, il perito

aveva constatato che l’algodistrofia dell’interessato era “nel frattempo

regredita”, circostanza che tuttavia, come detto sopra, si è poi modificata a

seguito del peggioramento della CRPS, evoluta fino a raggiungere lo stadio 3.

A comprova del

peggioramento dello stato di salute dell’interessato e della gravità delle sue

condizioni, vi è il fatto che, con la decisione impugnata, l’assicuratore

infortuni stesso ha attribuito all’interessato un’IMI importante del 45%,

tenuto conto della perdita anatomico funzionale del 90% all’arto superiore

sinistro (cfr. doc. 2.72 classeur 1).

Inoltre, nella valutazione

peritale del 22 luglio 2011, il dr. __________, Capo-Servizio di chirurgia

della mano dell’Ospedale regionale di __________, ha ritenuto che “il paziente,

pur presentando dei sintomi atipici, presenta a mio modo di vedere una CRPS

tipo I a tutto l’arto superiore sinistro”, spiegando che “la situazione è

andata incontro ad un progressivo peggioramento. Confrontando i valori di

particolarità già solo del polso in base al referto del dr. __________ (maggio

2008) ci confrontiamo con una mobilità attiva di 50-0-50° contro una mobilità

attiva attuale di 0° ed una passiva in flesso-estensione di 40-0-30°,

notevolmente sintomatica. Evidente è la situazione attuale per cui le

complicazioni occorse in seguito agli interventi terapeutici eseguiti sono

maggiori delle limitazioni funzionali che il paziente riferiva prima di tali procedure.

L’estensione delle problematiche esistenti a tutto l’arto superiore sinistro fa

pensare chiaramente ad una problematica riconducibile ad una CRPS, per quanto

atipica, in concordanza con quanto scritto dal dr. __________” (doc. 7.19

classeur 2).

Il dr. __________,

specialista in medicina del dolore complementare dell’Ospedale di __________,

difatti, nel suo referto del 31 marzo 2011, aveva ritenuto la sintomatologia

presentata dall’interessato non tipica per una CRPS (doc. 2.80 classeur 1).

La diagnosi di CRPS,

peraltro, era pure stata posta dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia,

nella sua relazione peritale dell’8 settembre 2009 svolta su incarico

dell’Istituto assicuratore. In quell’occasione, il dr. __________ aveva pure

evidenziato che “non sono ravvisabili fattori estranei all’infortunio che ci

occupa o alle cure ad esso conseguite per i postumi all’arto superiore

sinistro” (cfr. doc. 2.72 classeur 1).

Alla luce di queste

indicazioni, il TCA non può considerare corretta la scelta dell’assicuratore

LAINF di fondare la propria decisione sulla valutazione peritale dei medici del

SAM e, in particolare, su quella del 31 maggio 2011 del dr. __________, le cui

conclusioni si sono basate sul presupposto – come visto poi superato

dall’evolversi dell’algodistrofia dell’interessato – di una CRPS nel frattempo

regredita (per un caso in cui la diagnosi di algoneurodistrofia, in un primo

momento paventata, era poi invece stata esclusa, cfr. STF 8C_172/2012 del 14

marzo 2013).

Infine, con riferimento

alla patologia psichiatrica, il TCA evidenzia che il consulto peritale eseguito

dal dr. __________ nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM non può

essere ritenuto probante, posto che lo stesso è stato disatteso dalla

successiva perizia del 26 ottobre 2012 eseguita dal Centro Peritale per le

Assicurazioni Sociali, su richiesta dello stesso Ufficio AI a fronte delle

osservazioni presentate dalla patrocinatrice dell’assicurato contro il progetto

di soppressione della rendita di invalidità di cui egli beneficiava.

Nella valutazione peritale

psichiatrica eseguita il 23 maggio 2011 nell’ambito della perizia SAM, il dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di “sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”, era giunto alla conclusione

di una totale capacità lavorativa dell’interessato (cfr. doc. 7.19 classeur 2).

Nel referto peritale del

26.

ottobre 2012, per contro, gli specialisti del CPAS (dr.ssa __________ / dr. __________),

poste le diagnosi di “sindrome delirante (ICD10-F22.0); sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD10-F45.4)”, sono giunti alla conclusione che

l’assicurato vada considerato totalmente inabile al lavoro nello svolgimento di

qualsiasi attività (cfr. doc. 7.39 classeur 2).

A seguito di tale referto

peritale psichiatrico, con decisione del 21 novembre 2012, l’Ufficio AI ha

pertanto ripristinato il diritto per l’assicurato di beneficiare di una rendita

intera di invalidità (doc. 7.41 classeur 2).

Pertanto,

alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per

quanto concerne l’esigibilità lavorativa, scaturita dalla valutazione peritale

pluridisciplinare del SAM in ambito AI, fatta propria dall’assicuratore LAINF,

non possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a

rendere, ma risulti indispensabile rinviare gli atti all’assicuratore infortuni

affinché predisponga una perizia pluridisciplinare atta a stabilire con

esattezza quali siano le patologie che affliggono l’interessato e l’influenza

che queste ultime hanno sulla sua eventuale capacità lavorativa residua.

Spetterà

poi all’assicuratore LAINF esprimersi nuovamente riguardo al diritto alla

rendita di invalidità dell’assicurato.

Nel fare

ciò, l’assicuratore infortuni, al momento dell’analisi dell’esistenza di un

nesso di causalità adeguata tra i disturbi psichici risentiti dall’interessato

e l’infortunio, oltre all’analisi dei vari criteri, dovrà anche tener conto

della giurisprudenza illustrata al consid. 2.6.4. relativa al fatto che, in

tutta la categoria degli infortuni di grado medio, la presenza di un unico

criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità se

riveste un'importanza particolare o decisiva.

Da

notare che gli specialisti del CPAS, pur non essendo un elemento rilevante in

ambito AI, hanno indicato che “arduo è stabilire se l’alterazione della

personologica attualmente oggettivata si sia costituita a seguito

dell’infortunio (in linea quindi con la diagnosi di modificazione duratura della

personalità diagnosticata dal dr. __________) o fosse preesistente”,

aggiungendo tuttavia che “la storia clinica, per come riferita dall’assicurato,

non deporrebbe per la presenza di un’alterazione consistente della struttura di

personalità poiché l’assicurato mantiene una relazione affettiva da molti anni

e riferisce un buon adattamento rispetto alla Svizzera e ai vari contesti

lavorativi (…)” (doc. 7.39 classeur 2).

La dr.ssa

__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, chiamata in corso di causa

dall’assicuratore LAINF ad esprimersi in merito alla presa di posizione del 4

settembre 2013 dello psichiatra curante dell’interessato, nello scritto del 22

ottobre 2013, ha indicato che “considerata la diagnosi di CRPS posta,

l’incapacità lavorativa nell’attività abituale attestata e l’IMI del 45%

assegnata dagli specialisti in chirurgia, che denotano una certa gravità

dell’affezione, è probabile che l’assicurato soffra di dolori e che questi

sarebbero effettivamente spiegati da una malattia somatica” e, riguardo

all’insorgenza della patologia psichiatrica, che “le caratteristiche

personologiche come pure l’età, la condizione intellettuale e le poche risorse

psichiche dell’assicurato sono determinanti per lo sviluppo di questa

patologia, ma dall’anamnesi si può dedurre che essa non sarebbe insorta senza

l’infortunio in questione. Esiste quindi verosimilmente una relazione di

causalità parziale tra il disturbo psichico descritto dal dr. __________ e le

conseguenze fisiche dell’infortunio del 17 febbraio 2006” (doc. G).

2.12

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha,

al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese

eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF

137.

V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

La fattispecie sub

judice non richiede semplicemente una precisazione o un chiarimento. Va

però rilevato che l’Istituto assicuratore si è fondato su una valutazione

medica peritale eseguita in ambito AI inesatta ed incompleta, le cui

incongruenze erano già state messe in luce dalla patrocinatrice in sede di

opposizione, senza che l’assicuratore LAINF abbia provveduto a colmare le

lacune riscontrate tramite un approfondito esame peritale atto a delucidare

compiutamente un aspetto rilevante quale quello delle diagnosi che affliggono

l’assicurato e il relativo influsso sulla sua eventuale residua capacità

lavorativa. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465; si veda pure la STCA 35.2011.10 del 12 ottobre 2011, cresciuta in

giudicato).

Per

le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.11.,

si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,

dovrà disporre una perizia pluridisciplinare e, alla luce dei relativi esiti,

definire di nuovo il diritto a prestazioni dell’assicurato.

2.13

Visto l'esito favorevole

del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento

da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.

La

domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto

priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del

14.

marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF

9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione impugnata del 20 marzo 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.12. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

versarà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 3 maggio

2013.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster