35.2013.31
TCA ritiene che la situazione medica dell'assicurato non sia stata approfondita in maniera adeguata attraverso la perizia SAM svolta in ambito AI. Atti rinviati all'assicuratore LAINF affinché predisp
9 gennaio 2014Italiano41 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
35.2013.31
Data decisione, Autorità:
09.01.2014, TCA
Titolo:
TCA ritiene che la situazione medica dell'assicurato non sia stata approfondita in maniera adeguata attraverso la perizia SAM svolta in ambito AI. Atti rinviati all'assicuratore LAINF affinché predisponga una perizia pluridisciplinare
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DISTURBI PSICHICI
INDENNITÀ PER MENOMAZIONE DELL'INTEGRITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 10 LAINF
art. 16 LAINF
art. 18 cpv. 1 LAINF
art. 8 cpv. 1 LPGA
art. 16 LPGA
accomandata
Incarto n.
35.2013.31
cr/DC
Lugano
9 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 marzo
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 16
agosto 2006, RI 1, dipendente della Città di __________ in qualità di
aiuto-cuoco presso la __________ – e, pertanto, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 – ha annunciato, per il tramite del proprio datore di
lavoro, un infortunio del quale sarebbe rimasto vittima il 17 febbraio 2006,
allorquando spostando una pila di piatti ha subito un trauma distorsivo al
polso sinistro.
A causa di
questo evento, egli ha riportato una lesione della cartilagine
fibrotriangolare.
L’Istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. In ambito
AI, con decisione del 13 novembre 2008, RI 1 è stato posto al beneficio di una
rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) a decorrere dal 1° febbraio
2007.
In sede
di revisione, dopo avere esperito gli accertamenti medici ed economici del caso
e, in particolare, una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio
Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto di
decisione del 25 aprile 2012, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita
intera di invalidità di cui beneficiava l’interessato, alla luce di un grado di
invalidità del 2% insufficiente per continuare a godere del diritto a
prestazioni (cfr. doc. 7.27/A classeur 2).
A seguito
delle contestazioni presentate dalla patrocinatrice dell’assicurato contro il
progetto di soppressione della rendita del 25 aprile 2012 (cfr. doc. 7.27
classeur 2) e dopo avere ordinato una perizia psichiatrica affidata al Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (cfr. doc. 7.39 classeur 2), con
decisione del 21 novembre 2012, l’Ufficio AI ha ripristinato il diritto alla
rendita intera di invalidità di cui era beneficiario (cfr. doc. 7.23 classeur
2).
1.3. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione del 31 maggio 2012,
l’assicuratore infortuni ha posto termine alle prestazioni di corta durata a
decorrere dal 1° giugno 2012; ha posto l’assicurato al beneficio di
un’indennità per menomazione all’integrità del 45%, mentre gli ha negato il
diritto a una rendita di invalidità, posto che “sulla base del principio che la
valutazione dell’invalidità per il medesimo danno alla salute deve approdare
allo stesso risultato nell’assicurazione invalidità e nell’assicurazione
infortuni, ci adeguiamo alle conclusioni dell’AI per quanto riguarda il grado
di invalidità del 2%” (cfr. doc. 1.2 classeur 1).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc.
1.3 classeur 1), in data 20 marzo 2013, l’Istituto assicuratore ha confermato
il contenuto della precedente decisione. In particolare, esso ha negato la
propria responsabilità relativamente ai disturbi psichici lamentati da RI 1,
poiché non ritenuti costituire una conseguenza adeguata del sinistro del
febbraio 2006 (cfr. doc. A1).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 3 maggio 2013, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha
contestato la decisione impugnata, chiedendo il ripristino dell’effetto
sospensivo; l’attribuzione, tenuto conto anche delle problematiche di natura
psichica, di una rendita di invalidità LAINF del 100%, nonché il riconoscimento
di un’IMI del 100% (doc. I).
La
rappresentante dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. I).
La
rappresentante legale ha sostanzialmente contestato la decisione con la quale l’assicuratore
LAINF ha considerato l’assicurato totalmente abile al lavoro in attività
adeguate, rilevando come i suoi medici curanti lo abbiano sempre ritenuto
totalmente inabile al lavoro in qualsiasi attività.
Ella ha
poi ritenuto che, contrariamente al parere dell’assicuratore infortuni, i
disturbi psichici dell’interessato vadano considerati in nesso di causalità
naturale ed adeguata con l’infortunio, posto che, secondo la patrocinatrice,
l’incidente occorso all’assicurato va catalogato nella categoria degli
infortuni di grado medio; ha causato lesioni gravi, le quali hanno necessitato
di una cura lunga e variegata, sprovvista di esito favorevole, comportanti
tuttora, a sette anni di distanza, una totale incapacità lavorativa. Quanto al
criterio della cura medica errata, la rappresentante legale ha chiesto al TCA,
qualora lo ritenga necessario, di predisporre “una perizia atta a stabilire se
vi siano state o no delle responsabilità dai medici che il ricorrente contattò
all’inizio della cura”.
La patrocinatore
del ricorrente ha quindi concluso che, tenuto conto degli aspetti psichici e
somatici, all’assicurato vada attribuita una rendita di invalidità del 100%.
Infine, la
rappresentante del ricorrente ha contestato l’IMI del 45% accordata dall’assicuratore
LAINF, ritenendo che la stessa dovrebbe invece ammontare almeno al 50% tenuto
conto dei disturbi fisici e al 50%-80% per tenere conto degli aspetti psichici,
per un’IMI totale del 100% (doc. I).
1.5. La CO 1, in
risposta, dopo essersi opposta a che venga concesso l’effetto sospensivo al
ricorso presentato dall’assicurato, ha postulato l’integrale reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. VIII).
1.6. Con decreto
del 10 luglio 2013, il TCA ha respinto l’istanza di ripristino dell’effetto
sospensivo presentata dal ricorrente (doc. IX).
1.7. In data 18
luglio 2013, l’Istituto assicuratore ha comunicato al TCA di non avere
ulteriori mezzi di prova da produrre (doc. XI).
1.8. Con scritto
del 26 luglio 2013, la rappresentante dell’assicurato ha ribadito le
contestazioni ricorsuali, trasmettendo al TCA alcuni referti medici e alcune
fotografie attestanti i problemi di salute dell’interessato e preannunciando
l’invio di nuova documentazione medica (cfr. doc. XlII).
1.9. Con
osservazioni dell’8 agosto 2013, l’Istituto assicuratore ha ribadito la propria
opposizione all’audizione dei medici curanti dell’interessato, così come
all’allestimento di una nuova perizia, che “non potrebbe che confermare gli
atti medici già analizzati e correttamente valutati dalla Compagnia
d’assicurazione nella decisione su opposizione” (doc. XVI).
1.10. In data 3
settembre 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha prodotto il certificato
municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa
documentazione (doc. XVIII + bis).
1.11. Con scritto
del 6 settembre 2013, la patrocinatrice dell’assicurato ha nuovamente chiesto
al TCA di ordinare una perizia giudiziaria, alla luce della presa di posizione
del 4 settembre 2013 del dr. __________ (doc. XIX + F1-3).
1.12. Con
osservazioni del 24 ottobre 2013, l’Istituto assicuratore ha nuovamente negato
l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra i disturbi psichici
dell’interessato e l’evento infortunistico, indicando altresì che, come
indicato dalla dr.ssa __________, il disturbo psichico del ricorrente non
giustifica un’incapacità lavorativa di lunga durata (doc. XXV + G).
1.13. In data 6
novembre 2013, la patrocinatrice del ricorrente ha contestato la valutazione
della dr.ssa __________, trasmettendo al riguardo una presa di posizione del
dr. __________ (doc. XXVII + G1).
1.14. Con scritto
del 25 novembre 2013, l’assicuratore infortuni ha contestato la presa di
posizione del dr. __________ e ribadito la correttezza di quanto valutato dalla
dr.ssa __________ (doc. XXIX).
Questo
scritto dell’assicuratore LAINF è stato trasmesso all’assicurato (doc. XXX),
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è, da una parte, il diritto o meno per l’assicurato di poter
beneficiare di una rendita e, dall’altra, l’entità dell’indennità per
menomazione dell’integrità a lui spettantegli.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106
consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468
consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323
consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,
quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF
119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V
164; DTF 113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con
l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,
l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se
l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza
preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un
effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto
alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma
all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi
citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des
Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi
psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri
oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.
4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della
dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli
eventi gravi e in quella di grado medio.
2.6.1. Nei casi di
infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la
testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata
banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere
negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni
acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere
ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un
infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare
un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.
2.6.2. Se
l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di
causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a
disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in
effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.
2.6.3. Sono
considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere
classificati nelle due predette categorie.
La
questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di
guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può
essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo
sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Al
riguardo cfr. STF 8C_991/2009 del 6 maggio 2010, consid. 4.3. e 7; STCA
35.2009.111 del 31 maggio 2010, consid. 2.6.
In questo
contesto è utile segnalare che, nella DTF 134 V 109, il Tribunale federale ha
precisato la propria giurisprudenza in materia di traumi del tipo “colpo di
frusta” al rachide cervicale e, in questo ambito, ha parzialmente modificato i
criteri di rilievo che, a dipendenza della gravità dell’infortunio, devono
eventualmente essere considerati nella valutazione dell’adeguatezza.
L'Alta
Corte non ha per contro modificato i principi applicabili in caso di sviluppo
psichico abnorme post-infortunistico (cfr. DTF 134 V 109, consid. 6.1 e STF
8C_209/2007 del 7 marzo 2008, consid. 1.2).
2.6.4. Non in ogni
caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la
categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste
un'importanza particolare o decisiva.
Nel caso
in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o
decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto
meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e
bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.
53ss.
consid.
4a).
2.7. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in
RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente
all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente
art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che
non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della
LPGA.
Da parte
sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito
che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del
22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non
ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto
dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi
concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.8. L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I
162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve
però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto
di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può
esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua
residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita
di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile
soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del
lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente
stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.
97ss., consid. 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA
del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti
per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un
assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992
nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse
per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o
se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
2.9
Nella
concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’assicuratore LAINF ha negato all’assicurato
il diritto ad una rendita di invalidità, rilevando che “sulla base della
documentazione medica, per l’assicurato sarebbe pertanto possibile e
accettabile svolgere un’attività adeguata per la sua residua capacità al
lavoro. Secondo la perizia del Servizio Accertamento Medico dell’Ospedale
regionale di Bellinzona del 29 agosto 2011, il grado di capacità al lavoro per
un’attività adeguata sarebbe pari al 100%”, aggiungendo che, dal raffronto dei
redditi, emerge un grado di invalidità del 2%, insufficiente per ottenere il
diritto ad una rendita (doc. A1).
Nella presente
fattispecie, per stabilire l’esigibilità lavorativa dell’assicurato, dal
profilo medico, l’assicuratore LAINF si è rifatto integralmente alle risultanze
della perizia pluridisciplinare SAM eseguita su incarico dell’Ufficio AI.
In
quell’occasione, i medici del SAM hanno valutato la patologia reumatologica
(dr. __________), neurologica (dr. __________), di chirurgia della mano (dr. __________)
e psichiatrica (dr. __________) (doc. 7.19 classeur 2).
Nel referto peritale del 29 agosto 2011, i medici
del SAM hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “CRPS
(sindrome dolorosa regionale complessa) tipo I con/su: pregresso trauma
distorsivo al polso sin. il 17.2.2006; pregressa artroscopia al polso sin. e
sinoviectomia artroscopica il 2.7.2007; riduzione della mobilità del cingolo
omero-scapolare sin.; limitazione della mobilità attiva a carico del polso e
del gomito sin.; pregressi blocchi dello stellato, gennaio-febbraio 2008” e, quali diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa, quelle di “sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD10-F45.4); sindrome cervico-lombovertebrale
oligosintomatica; iperglicemia (sospetto diabete mellito di tipo 2); obesità
(BMI ca. 31.9 kg/m²);
cardiopatia ischemica con/su: trattamento medicamentoso (conservativo)” (doc. 7.19
classeur 2).
Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM
hanno considerato l’assicurato totalmente inabile al lavoro nella sua
precedente attività di aiuto-cucina e in attività simili (doc. 7.19 pag. 19
classeur 2), ma ancora abile al lavoro al 100%, con un rendimento variabile dal
50% al 100%, in un’attività molto leggera e adeguata, rispettosa dei limiti
funzionali posti dal consulente in chirurgia della mano (doc. 7.19 pag. 19 classeur
2).
2.10
Secondo la
giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare
oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e
a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio
corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero
contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel
che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni
all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore
probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare
della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb).
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
2.11
Chiamata ora
pronunciarsi, questa Corte ritiene di non potere considerare l’assicurato
totalmente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte alle sue
condizioni di salute, come ritenuto dall’assicuratore LAINF sulla base delle
risultanze peritali del SAM, dato che, come meglio verrà illustrato qui di
seguito, la questione medica non è stata approfondita in maniera adeguata attraverso
la perizia pluridisciplinare SAM svolta in ambito AI.
Il TCA rileva,
innanzitutto, che, nonostante nello svolgimento di attività molto leggere e
rispettose dei limiti posti dal perito in chirurgia della mano, dr. __________,
i medici del SAM abbiano chiaramente indicato che l’assicurato presenti un
rendimento variabile tra il 50% e il 100%, questa riduzione del rendimento non
è poi stata minimamente tenuta in considerazione da parte dell’assicuratore
LAINF, il quale nella decisione impugnata ha per contro indicato che in
un’attività adatta al suo stato di salute, l’interessato presenta una capacità
lavorativa completa.
A tale proposito, va
infatti rilevato che per consolidata
giurisprudenza se un rapporto medico quantifica il grado della (in)capacità lavorativa
entro due limiti di valore è corretto di norma fondarsi sul valore medio per
evitare delle disparità di trattamento risultanti da questo genere di
valutazione (cfr. consid. 4.2 non pubblicato in DTF 137 V 71 ma in SVR
2011.
IV n. 69 pag. 207 [9C_280/2010]; STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012;9C_226/2004 del 19 agosto 2009).
La conclusione alla quale
è giunto l’assicuratore LAINF, pertanto, è già di per sé errata e non può
essere condivisa da questo Tribunale.
Il TCA ritiene, poi, che
le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM non possano essere
considerate esaustive, essendo state le stesse superate, come verrà esposto qui
di seguito, da un peggioramento dello stato di salute dell’interessato dal
profilo somatico e, in ambito psichiatrico, da una successiva nuova valutazione
peritale CPAS ordinata dallo stesso Ufficio AI.
In primo luogo, va
evidenziato che nel suo referto peritale del 31 maggio 2011, il dr. __________,
spec. FMH in reumatologia, dopo aver posto la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “stato dopo distorsione del polso sinistro il 17
febbraio 2006 con lesione TFCC in presenza di una variante ulna plus;
sinovialectomia 27 luglio 2007; successivo sviluppo di un’algodistrofia
(malattia di Sudeck, CRPS) ora regredita; blocco stellato febbraio 2008” e, quale diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome dissociativa
motoria (conversione, isteria) con emisindrome dolorosa a sinistra”, ha rilevato
che “il paziente ha presentato il 17.2.2006 una distorsione del polso sinistro.
Le indagini radiologiche realizzate hanno messo in evidenza una lesione del
legamento triangolare trattata chirurgicamente. Dopo l’intervento si è
sviluppata un’algodistrofia nel frattempo regredita”, concludendo che “tali
problematiche non spiegano nemmeno parzialmente il quadro clinico attuale e
soprattutto il risparmio totale dell’arto superiore sinistro”.
Lo specialista in
reumatologia ha quindi considerato che “dal punto di vista reumatologico
l’assicurato è totalmente abile al lavoro per qualunque attività. Eventuali
limitazioni determinate dalla sindrome dissociativa motoria sono di competenza
psichiatrica” (doc. 7.19 classeur 2).
Il TCA rileva, tuttavia,
che al momento di emanazione della decisione su opposizione qui impugnata, che
delimita il potere cognitivo del giudice, le conclusioni del dr. __________ non
erano più attuali, essendo subentrato un successivo peggioramento della CRPS
che affligge l’interessato.
Dall’attento studio della
documentazione medica agli atti emerge che l’algodistrofia dell’assicurato -
che al momento della valutazione peritale del dr. __________ era regredita - è in
seguito progredita.
Dal referto dell’11 giugno
2012.
del dr. __________, chirurgo dell’Ospedale di __________, emerge, infatti,
che l’algodistrofia - in passato di stadio 1, poi passata allo stadio 2 e a un
certo momento ritornata allo stadio 1 (cfr. relazione medica del dr. __________
dell’8 settembre 2009, redatta su incarico dell’assicuratore infortuni, doc.
2.72
classeur 1) - è evoluta, tanto da raggiungere lo stadio 3 (doc. 7.33
classeur 2).
Già solo questo dato è
sufficiente per rendere indispensabile una nuova accurata ed aggiornata
valutazione medico-peritale.
Inoltre, la valutazione peritale
del dr. __________ ha escluso la presenza di disturbi somatici in grado di
spiegare i dolori risentiti dall’assicurato, sottolineando che eventuali
limitazioni erano di competenza psichiatrica.
Questa conclusione, tuttavia,
è scaturita dal fatto che, al momento della sua valutazione peritale, il perito
aveva constatato che l’algodistrofia dell’interessato era “nel frattempo
regredita”, circostanza che tuttavia, come detto sopra, si è poi modificata a
seguito del peggioramento della CRPS, evoluta fino a raggiungere lo stadio 3.
A comprova del
peggioramento dello stato di salute dell’interessato e della gravità delle sue
condizioni, vi è il fatto che, con la decisione impugnata, l’assicuratore
infortuni stesso ha attribuito all’interessato un’IMI importante del 45%,
tenuto conto della perdita anatomico funzionale del 90% all’arto superiore
sinistro (cfr. doc. 2.72 classeur 1).
Inoltre, nella valutazione
peritale del 22 luglio 2011, il dr. __________, Capo-Servizio di chirurgia
della mano dell’Ospedale regionale di __________, ha ritenuto che “il paziente,
pur presentando dei sintomi atipici, presenta a mio modo di vedere una CRPS
tipo I a tutto l’arto superiore sinistro”, spiegando che “la situazione è
andata incontro ad un progressivo peggioramento. Confrontando i valori di
particolarità già solo del polso in base al referto del dr. __________ (maggio
2008) ci confrontiamo con una mobilità attiva di 50-0-50° contro una mobilità
attiva attuale di 0° ed una passiva in flesso-estensione di 40-0-30°,
notevolmente sintomatica. Evidente è la situazione attuale per cui le
complicazioni occorse in seguito agli interventi terapeutici eseguiti sono
maggiori delle limitazioni funzionali che il paziente riferiva prima di tali procedure.
L’estensione delle problematiche esistenti a tutto l’arto superiore sinistro fa
pensare chiaramente ad una problematica riconducibile ad una CRPS, per quanto
atipica, in concordanza con quanto scritto dal dr. __________” (doc. 7.19
classeur 2).
Il dr. __________,
specialista in medicina del dolore complementare dell’Ospedale di __________,
difatti, nel suo referto del 31 marzo 2011, aveva ritenuto la sintomatologia
presentata dall’interessato non tipica per una CRPS (doc. 2.80 classeur 1).
La diagnosi di CRPS,
peraltro, era pure stata posta dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia,
nella sua relazione peritale dell’8 settembre 2009 svolta su incarico
dell’Istituto assicuratore. In quell’occasione, il dr. __________ aveva pure
evidenziato che “non sono ravvisabili fattori estranei all’infortunio che ci
occupa o alle cure ad esso conseguite per i postumi all’arto superiore
sinistro” (cfr. doc. 2.72 classeur 1).
Alla luce di queste
indicazioni, il TCA non può considerare corretta la scelta dell’assicuratore
LAINF di fondare la propria decisione sulla valutazione peritale dei medici del
SAM e, in particolare, su quella del 31 maggio 2011 del dr. __________, le cui
conclusioni si sono basate sul presupposto – come visto poi superato
dall’evolversi dell’algodistrofia dell’interessato – di una CRPS nel frattempo
regredita (per un caso in cui la diagnosi di algoneurodistrofia, in un primo
momento paventata, era poi invece stata esclusa, cfr. STF 8C_172/2012 del 14
marzo 2013).
Infine, con riferimento
alla patologia psichiatrica, il TCA evidenzia che il consulto peritale eseguito
dal dr. __________ nell’ambito della perizia pluridisciplinare del SAM non può
essere ritenuto probante, posto che lo stesso è stato disatteso dalla
successiva perizia del 26 ottobre 2012 eseguita dal Centro Peritale per le
Assicurazioni Sociali, su richiesta dello stesso Ufficio AI a fronte delle
osservazioni presentate dalla patrocinatrice dell’assicurato contro il progetto
di soppressione della rendita di invalidità di cui egli beneficiava.
Nella valutazione peritale
psichiatrica eseguita il 23 maggio 2011 nell’ambito della perizia SAM, il dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di “sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4)”, era giunto alla conclusione
di una totale capacità lavorativa dell’interessato (cfr. doc. 7.19 classeur 2).
Nel referto peritale del
26.
ottobre 2012, per contro, gli specialisti del CPAS (dr.ssa __________ / dr. __________),
poste le diagnosi di “sindrome delirante (ICD10-F22.0); sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD10-F45.4)”, sono giunti alla conclusione che
l’assicurato vada considerato totalmente inabile al lavoro nello svolgimento di
qualsiasi attività (cfr. doc. 7.39 classeur 2).
A seguito di tale referto
peritale psichiatrico, con decisione del 21 novembre 2012, l’Ufficio AI ha
pertanto ripristinato il diritto per l’assicurato di beneficiare di una rendita
intera di invalidità (doc. 7.41 classeur 2).
Pertanto,
alla luce di quanto sopra esposto, il TCA ritiene che la valutazione, per
quanto concerne l’esigibilità lavorativa, scaturita dalla valutazione peritale
pluridisciplinare del SAM in ambito AI, fatta propria dall’assicuratore LAINF,
non possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a
rendere, ma risulti indispensabile rinviare gli atti all’assicuratore infortuni
affinché predisponga una perizia pluridisciplinare atta a stabilire con
esattezza quali siano le patologie che affliggono l’interessato e l’influenza
che queste ultime hanno sulla sua eventuale capacità lavorativa residua.
Spetterà
poi all’assicuratore LAINF esprimersi nuovamente riguardo al diritto alla
rendita di invalidità dell’assicurato.
Nel fare
ciò, l’assicuratore infortuni, al momento dell’analisi dell’esistenza di un
nesso di causalità adeguata tra i disturbi psichici risentiti dall’interessato
e l’infortunio, oltre all’analisi dei vari criteri, dovrà anche tener conto
della giurisprudenza illustrata al consid. 2.6.4. relativa al fatto che, in
tutta la categoria degli infortuni di grado medio, la presenza di un unico
criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità se
riveste un'importanza particolare o decisiva.
Da
notare che gli specialisti del CPAS, pur non essendo un elemento rilevante in
ambito AI, hanno indicato che “arduo è stabilire se l’alterazione della
personologica attualmente oggettivata si sia costituita a seguito
dell’infortunio (in linea quindi con la diagnosi di modificazione duratura della
personalità diagnosticata dal dr. __________) o fosse preesistente”,
aggiungendo tuttavia che “la storia clinica, per come riferita dall’assicurato,
non deporrebbe per la presenza di un’alterazione consistente della struttura di
personalità poiché l’assicurato mantiene una relazione affettiva da molti anni
e riferisce un buon adattamento rispetto alla Svizzera e ai vari contesti
lavorativi (…)” (doc. 7.39 classeur 2).
La dr.ssa
__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, chiamata in corso di causa
dall’assicuratore LAINF ad esprimersi in merito alla presa di posizione del 4
settembre 2013 dello psichiatra curante dell’interessato, nello scritto del 22
ottobre 2013, ha indicato che “considerata la diagnosi di CRPS posta,
l’incapacità lavorativa nell’attività abituale attestata e l’IMI del 45%
assegnata dagli specialisti in chirurgia, che denotano una certa gravità
dell’affezione, è probabile che l’assicurato soffra di dolori e che questi
sarebbero effettivamente spiegati da una malattia somatica” e, riguardo
all’insorgenza della patologia psichiatrica, che “le caratteristiche
personologiche come pure l’età, la condizione intellettuale e le poche risorse
psichiche dell’assicurato sono determinanti per lo sviluppo di questa
patologia, ma dall’anamnesi si può dedurre che essa non sarebbe insorta senza
l’infortunio in questione. Esiste quindi verosimilmente una relazione di
causalità parziale tra il disturbo psichico descritto dal dr. __________ e le
conseguenze fisiche dell’infortunio del 17 febbraio 2006” (doc. G).
2.12
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit diese
eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
La fattispecie sub
judice non richiede semplicemente una precisazione o un chiarimento. Va
però rilevato che l’Istituto assicuratore si è fondato su una valutazione
medica peritale eseguita in ambito AI inesatta ed incompleta, le cui
incongruenze erano già state messe in luce dalla patrocinatrice in sede di
opposizione, senza che l’assicuratore LAINF abbia provveduto a colmare le
lacune riscontrate tramite un approfondito esame peritale atto a delucidare
compiutamente un aspetto rilevante quale quello delle diagnosi che affliggono
l’assicurato e il relativo influsso sulla sua eventuale residua capacità
lavorativa. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un rinvio
degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF
135.
V 465; si veda pure la STCA 35.2011.10 del 12 ottobre 2011, cresciuta in
giudicato).
Per
le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.11.,
si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,
dovrà disporre una perizia pluridisciplinare e, alla luce dei relativi esiti,
definire di nuovo il diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.13
Visto l'esito favorevole
del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento
da parte dell’Ufficio AI di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
La
domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto
priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del
14.
marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF
9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione impugnata del 20 marzo 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.12. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
versarà all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 3 maggio
2013.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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