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Decisione

35.2013.32

Tamponamento con trauma da colpo di frusta cervicale. Rinvio atti ad amministrazione per esecuzione perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare persistenza (o meno) di un nesso di causalità na

20 giugno 2013Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era

legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1°

febbraio 2013, oppure no.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.4. Se un

infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto

anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi

accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso

preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status

quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi

subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il

solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non

basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo

infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V

335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di

principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del

nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,

senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un

legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di

guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico

tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,

vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile

stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,

cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo

tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili

certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359

consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V

109 consid. 9 p. 122s.).

2.5. Il diritto

alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità

adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla

salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal

momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per

valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi

psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima

classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli

infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é

stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale

da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in

ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.6. In presenza

di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un

trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit

funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati

senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò

contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a

seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti

organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,

consid. 2ss.).

2.7. Nella DTF

134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più

punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della

causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,

specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al

rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In quel

giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a

un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno

comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre

stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla

classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e

all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame

dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La

Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova

dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con

l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per

l’adeguatezza (consid. 10).

Per

quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente

ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di

salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei

problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi

perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è

indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza

dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico,

psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni

specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati

accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici

specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.

Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di

rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in

secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.

Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

- la gravità o particolare caratteristica

delle lesioni lamentate;

- la specifica cura medica protratta e

gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura medica errata che aggrava

notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della cura e le

complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità lavorativa

malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante ciò che precede, la

giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica

anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi

equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti

dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e

indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione

al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma

cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.8. Nella

presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata,

l’assicuratore infortuni convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a

contare dal 1° febbraio 2013, sostenendo che “i medici

specialistici intervenuti nonché gli esami effettuati hanno permesso di

escludere lesioni traumatiche, mettendo tuttavia in evidenza una componente di

natura malattia (discopatia C4/C5 e C5/C6) nonché sospetti di estensione dei

sintomi e autolimitazione. I medici considerano che al più tardi a partire dal

29.01.2013 (data dell’ultimo esame neurologico) il nesso causale fra la

sintomatologia lamentata e l’evento assicurato é da ritenersi estinta.” (doc.

1, p. 10).

D’altro

canto, sempre secondo l’amministrazione, posto che “l’incidente della

circolazione stradale in causa - tamponamento da tergo - nella sua dinamica

deve essere considerato come un evento banale come ne succedono tutti i giorni

sulle nostre strade”, anche “… il nesso causale adeguato può essere negato

senza ulteriori esami.” (doc. 1, p. 10s.).

Questo

Tribunale constata innanzitutto che, in occasione della consultazione del 13

Considerandi

dicembre 2012, dopo aver diagnosticato uno stato da trauma distorsivo cervicale

con dolori cervicali persistenti, nausea e vomito, sintomi vertiginosi

soggettivi, ipoestesia intermittente alla mano destra, in presenza di uno stato

neurologico normale, il dott__________, spec. FMH in neurologia, ha ritenuto probabile

la persistenza di un nesso di causalità naturale con il sinistro del settembre

2012, soprattutto per quanto riguardava la sindrome dolorosa cervicale,

precisando che, trattandosi della restante sintomatologia, giocava un ruolo causale

anche “… una componente ansiosa-funzionale che si é innestata sul trauma

iniziale.” (doc. 8, p. 6). D’altro canto, egli ha negato che nel frattempo

l’insorgente avesse ritrovato lo status quo sine vel ante, rilevando che

erano comunque date le premesse per un recupero pressoché totale. Proprio per

favorire questo recupero, il neurologo in questione ha consigliato l’esecuzione

di una RMN cerebrale con lo scopo di “… dare una certezza ancora maggiore per

quel che concerne l’assenza di patologie neurologiche concomitanti e così poter

meglio a medio termine gestire il caso rassicurando la paziente e reinserendola

progressivamente nelle usuali attività quotidiane e lavorative”, come pure una

presa a carico dell’assicurata “… in ambito reumatologico, eventualmente anche

con un breve periodo di due-tre settimane su base stazionaria per evitare una

cronicizzazione dei sintomi.” (doc. 8, p. 7).

L’esame

strumentale precedentemente citato é stato effettuato il 29 gennaio 2013, con

esito negativo per quanto riguardava eventuali lesioni sia traumatiche che d’altro

tipo.

Con

referto del 30 gennaio 2013, il dott. __________ ha pertanto confermato che “…

non vi sono patologie neurologiche sottogiacenti, in particolare non vi sono

danni neurologici di origine traumatica. Ritengo inoltre che non siano indicate

altre indagini. La paziente mi ha comunicato che ha previsto di sua iniziativa

una valutazione otorinolaringoiatrica, che però da parte mia non ritengo

indicata.” (doc. 4).

Prima di

procedere all’emanazione della decisione formale, CO 1 ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale aveva personalmente

visitato la ricorrente nel corso del mese di novembre 2012.

Con

rapporto del 13 febbraio 2013, il sanitario ha negato che la sintomatologia

denunciata dall’assicurata costituisse ancora una naturale conseguenza

dell’infortunio occorsole il 24 settembre 2012, e ciò già a far tempo

dall’ultimo esame neurologico (29 gennaio 2013). In proposito, egli ha

osservato che “i disturbi della paziente, come dolori cervicali, disturbi

dell’equilibrio, nausea, non possono essere messi in relazione con una lesione

strutturale. (…). L’esperienza clinica, le informazioni della letteratura

mostrano che questi reperti soggettivi possono essere scatenati anche psichicamente.

Altri sintomi, frequentemente menzionati da questi pazienti, come problemi di

concentrazione e deficit di memoria possono come reperti neuropsicologici

essere messi in un contesto di una lesione organica e cerebrale.” (doc. 7, p.

8).

Proprio facendo

capo alla valutazione di questo medico, CO 1, con decisione formale del 18

febbraio 2013, ha negato il diritto a ulteriori prestazioni a contare dal 1°

febbraio 2013 (cfr. doc. 3).

2.9

Chiamata a

pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene di non poter fondare

il proprio giudizio circa la causalità naturale, sulla valutazione enunciata

dal dott. __________.

Innanzitutto,

essa si trova in contrasto con le conclusioni a cui era pervenuto il neurologo

dott. __________, altro specialista consultato dalla stessa amministrazione. Quest’ultimo,

in occasione della visita del dicembre 2012, aveva in effetti riconosciuto

sussistere un legame causale naturale, perlomeno parziale, tra i disturbi

ancora accusati dall’insorgente e il sinistro del 24 settembre 2012. L’esame di

RMN cerebrale eseguito in data 29 gennaio 2013 era stato disposto con il solo

obiettivo di rassicurare l’assicurata circa l’assenza di eventuali patologie

sottogiacenti, e non per completare la valutazione circa l’eziologia della

sintomatologia, tanto più che il dott. __________ aveva già anticipatamente

ritenuto “… tutto sommato poco probabile che possa esservi un reperto

significativo …” (cfr. doc. 8, p. 5).

D’altro

canto, nella misura in cui il dott. __________ fa dipendere l’estinzione del

nesso di causalità naturale dall’assenza di un correlato organico suscettibile

di spiegare i disturbi denunciati da RI 1, egli sembra misconoscere il fatto

che, in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (ciò che è

proprio il caso nella presente fattispecie), è tipico che i disturbi

soggettivamente accusati dall'assicurato non trovino sufficiente riscontro sul

piano oggettivo (cfr. consid. 2.7). L'assenza di correlazione non basta dunque

a negarne ogni rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni.

Del

resto, in una sentenza U 261/01 del 9 luglio 2003, l’Alta Corte federale ha

stabilito, nel caso di un assicurato vittima di una distorsione cervicale, che

è da ritenere manifestamente errata la decisione dell'assicuratore LAINF

che nega la causalità naturale, per il semplice fatto che i disturbi lamentati

non sono oggettivabili.

Alla luce

di tutto quanto precede, al parere del dott. __________ non può essere

attribuito un sufficiente valore probatorio.

Da questo

profilo, quindi, il caso di specie necessita di un complemento istruttorio.

2.10

Come già

indicato in precedenza (cfr. consid. 2.8.), l’amministrazione ha posto termine

al proprio obbligo a prestazioni anche in ragione di una pretesa estinzione del

nesso di causalità adeguata.

Per

costante giurisprudenza federale, sapere se i disturbi lamentati da un

assicurato sono delle conseguenze adeguate dell’infortunio, è un aspetto che va

valutato soltanto al termine del normale processo di guarigione, e non

fintantoché dalla prosecuzione della cura medica ci si possa ancora attendere

un sensibile miglioramento delle condizioni di salute post-infortunistiche

(cfr. STF 8C_518/2012 del 27 maggio 2013 consid. 5 e segg.).

Nella DTF

134.

V 109 consid. 4.3, il TF ha precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche.

Nella

presente fattispecie, nel caso in cui i disturbi presentati da RI 1 fossero

stati ancora una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del settembre

2012.

- aspetto che dovrà fare l’oggetto di un approfondimento specialistico -,

l’Istituto assicuratore avrebbe prematuramente proceduto all’esame della

causalità adeguata, posto che, in base all’apprezzamento del dicembre 2012 del

dott. __________, le condizioni di salute non erano stabilizzate ma

suscettibili di migliorare notevolmente, sino a un recupero pressoché completo,

grazie a un’adeguata terapia (cfr. doc. 8, p. 7: “Penso che lo stato

di salute dell’A. possa migliorare ulteriormente, é sicuramente importante

rassicurarla per quel che riguarda l’assenza di patologie preoccupanti e, se

entro gennaio 2013 la situazione non dovesse sbloccarsi sarebbe utile una presa

a carico in ambito reumatologico, eventualmente anche con un breve periodo di

due-tre settimane su base stazionaria per evitare una cronicizzazione dei

sintomi.” - il corsivo é del redattore).

Sempre in

questo contesto, è utile segnalare che, in ossequio alla giurisprudenza

federale, la necessità di cure (nel senso di una terapia medicamentosa

antidolorifica e di una fisioterapia) durante un lasso di tempo di 2 sino a 3

anni dopo un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, è da ritenere

consueta (cfr., fra le tante, STF 8C_579/2007 del 12

febbraio 2008 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

2.11

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il TF ha,

al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge

im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom

11.

April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen

Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.

(DTF

137.

V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nella presente fattispecie,

trattandosi della valutazione della causalità naturale, tale aspetto non

necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però

rilevato che CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dott. __________,

suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un

rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e

DTF 135 V 465; si veda pure la STCA 35.2011.10 del 12 ottobre 2011, cresciuta

in giudicato).

Per

le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.9.,

si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,

dovrà disporre un approfondimento peritale interdisciplinare (che

includa pure l’aspetto psichiatrico; cfr. DTF 134 V 109 consid. 9.5) con lo

scopo di appurare se i disturbi denunciati dall’assicurata oltre il 31 gennaio

2013, costituivano ancora una conseguenza naturale del trauma subito il 24

settembre 2012. Sulla base delle relative risultanze, l’Istituto dovrà

decidere di nuovo sull’ulteriore diritto a prestazioni, dal profilo materiale e

temporale.

2.12

Con l’emanazione della

presente sentenza, diventa priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino

dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I, p.17ss.).

2.13

L'assicurata ha chiesto di

essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(cfr. doc. I, p. 19).

Visto l'esito favorevole

del ricorso, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto al

versamento da parte de CO 1 di fr. 2'000 a titolo di ripetibili.

Secondo la costante

giurisprudenza del Tribunale federale l'assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata é annullata.

§§ La

causa é retrocessa a CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando

2.11. in fine.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1

verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di

indennità per ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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