35.2013.32
Tamponamento con trauma da colpo di frusta cervicale. Rinvio atti ad amministrazione per esecuzione perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare persistenza (o meno) di un nesso di causalità na
20 giugno 2013Italiano23 min
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Numero d'incarto:
35.2013.32
Data decisione, Autorità:
20.06.2013, TCA
Titolo:
Tamponamento con trauma da colpo di frusta cervicale. Rinvio atti ad amministrazione per esecuzione perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare persistenza (o meno) di un nesso di causalità naturale
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CAUSALITÀ ADEGUATA
CAUSALITÀ NATURALE
COLPO DI FRUSTA
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 cpv. 1 LAINF
Raccomandata
Incarto n.
35.2013.32
mm
Lugano
20 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 aprile
2013 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 24
settembre 2012, RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ in
qualità di impiegata d’ufficio e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso CO 1 -, è rimasta vittima di un incidente della circolazione
stradale (tamponamento), avvenuto in territorio del Comune di __________.
A causa
di questo sinistro, ella ha riportato, secondo il certificato 24 settembre 2012
del Servizio di PS dell’Ospedale regionale di __________, un trauma alla
colonna cervicale (doc. 12).
L’assicuratore
LAINF ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli
accertamenti medico-amministrativi del caso, l’amministrazione, con decisione
formale del 18 febbraio 2013, ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a far tempo dal 1° febbraio 2013 (cfr. doc. 3).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (cfr. doc.
2), l’assicuratore infortuni, in data 8 aprile 2013, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 1).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 10 maggio 2013, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in ordine, che venga ripristinato l’effetto sospensivo del suo ricorso e, nel
merito, la condanna de CO 1 a riprendere la corresponsione dell’indennità
giornaliera con effetto retroattivo a decorrere dal 1° febbraio 2013.
A sostegno
delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente fa valere, in particolare, che
al rapporto 13 febbraio 2013 del dott. __________ non possa essere attribuito
un sufficiente valore probatorio, e ciò alla luce degli elementi che emergono
dalla restante documentazione medica agli atti (cfr. doc. I).
1.4. L’assicuratore
resistente, in risposta, ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. V).
in
diritto
In
ordine
Fatti
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicuratore LAINF era
legittimato a porre termine alle proprie prestazioni a decorrere dal 1°
febbraio 2013, oppure no.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
Il
diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone
l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il
danno alla salute. Questa condizione é adempiuta qualora si possa ammettere
che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto
verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,
che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del
danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno
alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.4. Se un
infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto
anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi
accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente é ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi
subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142
p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Il
solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non
basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo
infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V
335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di
principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del
nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.5. Il diritto
alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità
adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla
salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente ammesso, dal
momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid.
5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per
valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in
ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La
presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso
di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. In presenza
di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di un
trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di deficit
funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere esaminati
senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e ciò
contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.7. Nella DTF
134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da più
punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In quel
giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di procedere a
un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che hanno
comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla
classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e
all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame
dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La
Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con
l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per
l’adeguatezza (consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico,
psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni
specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati
accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;
- la gravità o particolare caratteristica
delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica protratta e
gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della cura e le
complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità lavorativa
malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.5. (DTF 115 V 133 e 403) si applica
anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale, di traumi
equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici insorti
dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute distinto e
indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma d’accelerazione
al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un trauma
cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.8. Nella
presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata,
l’assicuratore infortuni convenuto ha negato il proprio obbligo a prestazioni a
contare dal 1° febbraio 2013, sostenendo che “i medici
specialistici intervenuti nonché gli esami effettuati hanno permesso di
escludere lesioni traumatiche, mettendo tuttavia in evidenza una componente di
natura malattia (discopatia C4/C5 e C5/C6) nonché sospetti di estensione dei
sintomi e autolimitazione. I medici considerano che al più tardi a partire dal
29.01.2013 (data dell’ultimo esame neurologico) il nesso causale fra la
sintomatologia lamentata e l’evento assicurato é da ritenersi estinta.” (doc.
1, p. 10).
D’altro
canto, sempre secondo l’amministrazione, posto che “l’incidente della
circolazione stradale in causa - tamponamento da tergo - nella sua dinamica
deve essere considerato come un evento banale come ne succedono tutti i giorni
sulle nostre strade”, anche “… il nesso causale adeguato può essere negato
senza ulteriori esami.” (doc. 1, p. 10s.).
Questo
Tribunale constata innanzitutto che, in occasione della consultazione del 13
Considerandi
dicembre 2012, dopo aver diagnosticato uno stato da trauma distorsivo cervicale
con dolori cervicali persistenti, nausea e vomito, sintomi vertiginosi
soggettivi, ipoestesia intermittente alla mano destra, in presenza di uno stato
neurologico normale, il dott__________, spec. FMH in neurologia, ha ritenuto probabile
la persistenza di un nesso di causalità naturale con il sinistro del settembre
2012, soprattutto per quanto riguardava la sindrome dolorosa cervicale,
precisando che, trattandosi della restante sintomatologia, giocava un ruolo causale
anche “… una componente ansiosa-funzionale che si é innestata sul trauma
iniziale.” (doc. 8, p. 6). D’altro canto, egli ha negato che nel frattempo
l’insorgente avesse ritrovato lo status quo sine vel ante, rilevando che
erano comunque date le premesse per un recupero pressoché totale. Proprio per
favorire questo recupero, il neurologo in questione ha consigliato l’esecuzione
di una RMN cerebrale con lo scopo di “… dare una certezza ancora maggiore per
quel che concerne l’assenza di patologie neurologiche concomitanti e così poter
meglio a medio termine gestire il caso rassicurando la paziente e reinserendola
progressivamente nelle usuali attività quotidiane e lavorative”, come pure una
presa a carico dell’assicurata “… in ambito reumatologico, eventualmente anche
con un breve periodo di due-tre settimane su base stazionaria per evitare una
cronicizzazione dei sintomi.” (doc. 8, p. 7).
L’esame
strumentale precedentemente citato é stato effettuato il 29 gennaio 2013, con
esito negativo per quanto riguardava eventuali lesioni sia traumatiche che d’altro
tipo.
Con
referto del 30 gennaio 2013, il dott. __________ ha pertanto confermato che “…
non vi sono patologie neurologiche sottogiacenti, in particolare non vi sono
danni neurologici di origine traumatica. Ritengo inoltre che non siano indicate
altre indagini. La paziente mi ha comunicato che ha previsto di sua iniziativa
una valutazione otorinolaringoiatrica, che però da parte mia non ritengo
indicata.” (doc. 4).
Prima di
procedere all’emanazione della decisione formale, CO 1 ha ancora interpellato il dott. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale aveva personalmente
visitato la ricorrente nel corso del mese di novembre 2012.
Con
rapporto del 13 febbraio 2013, il sanitario ha negato che la sintomatologia
denunciata dall’assicurata costituisse ancora una naturale conseguenza
dell’infortunio occorsole il 24 settembre 2012, e ciò già a far tempo
dall’ultimo esame neurologico (29 gennaio 2013). In proposito, egli ha
osservato che “i disturbi della paziente, come dolori cervicali, disturbi
dell’equilibrio, nausea, non possono essere messi in relazione con una lesione
strutturale. (…). L’esperienza clinica, le informazioni della letteratura
mostrano che questi reperti soggettivi possono essere scatenati anche psichicamente.
Altri sintomi, frequentemente menzionati da questi pazienti, come problemi di
concentrazione e deficit di memoria possono come reperti neuropsicologici
essere messi in un contesto di una lesione organica e cerebrale.” (doc. 7, p.
8).
Proprio facendo
capo alla valutazione di questo medico, CO 1, con decisione formale del 18
febbraio 2013, ha negato il diritto a ulteriori prestazioni a contare dal 1°
febbraio 2013 (cfr. doc. 3).
2.9
Chiamata a
pronunciarsi, tutto ben considerato, questa Corte ritiene di non poter fondare
il proprio giudizio circa la causalità naturale, sulla valutazione enunciata
dal dott. __________.
Innanzitutto,
essa si trova in contrasto con le conclusioni a cui era pervenuto il neurologo
dott. __________, altro specialista consultato dalla stessa amministrazione. Quest’ultimo,
in occasione della visita del dicembre 2012, aveva in effetti riconosciuto
sussistere un legame causale naturale, perlomeno parziale, tra i disturbi
ancora accusati dall’insorgente e il sinistro del 24 settembre 2012. L’esame di
RMN cerebrale eseguito in data 29 gennaio 2013 era stato disposto con il solo
obiettivo di rassicurare l’assicurata circa l’assenza di eventuali patologie
sottogiacenti, e non per completare la valutazione circa l’eziologia della
sintomatologia, tanto più che il dott. __________ aveva già anticipatamente
ritenuto “… tutto sommato poco probabile che possa esservi un reperto
significativo …” (cfr. doc. 8, p. 5).
D’altro
canto, nella misura in cui il dott. __________ fa dipendere l’estinzione del
nesso di causalità naturale dall’assenza di un correlato organico suscettibile
di spiegare i disturbi denunciati da RI 1, egli sembra misconoscere il fatto
che, in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (ciò che è
proprio il caso nella presente fattispecie), è tipico che i disturbi
soggettivamente accusati dall'assicurato non trovino sufficiente riscontro sul
piano oggettivo (cfr. consid. 2.7). L'assenza di correlazione non basta dunque
a negarne ogni rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni.
Del
resto, in una sentenza U 261/01 del 9 luglio 2003, l’Alta Corte federale ha
stabilito, nel caso di un assicurato vittima di una distorsione cervicale, che
è da ritenere manifestamente errata la decisione dell'assicuratore LAINF
che nega la causalità naturale, per il semplice fatto che i disturbi lamentati
non sono oggettivabili.
Alla luce
di tutto quanto precede, al parere del dott. __________ non può essere
attribuito un sufficiente valore probatorio.
Da questo
profilo, quindi, il caso di specie necessita di un complemento istruttorio.
2.10
Come già
indicato in precedenza (cfr. consid. 2.8.), l’amministrazione ha posto termine
al proprio obbligo a prestazioni anche in ragione di una pretesa estinzione del
nesso di causalità adeguata.
Per
costante giurisprudenza federale, sapere se i disturbi lamentati da un
assicurato sono delle conseguenze adeguate dell’infortunio, è un aspetto che va
valutato soltanto al termine del normale processo di guarigione, e non
fintantoché dalla prosecuzione della cura medica ci si possa ancora attendere
un sensibile miglioramento delle condizioni di salute post-infortunistiche
(cfr. STF 8C_518/2012 del 27 maggio 2013 consid. 5 e segg.).
Nella DTF
134.
V 109 consid. 4.3, il TF ha precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche.
Nella
presente fattispecie, nel caso in cui i disturbi presentati da RI 1 fossero
stati ancora una conseguenza naturale dell’evento infortunistico del settembre
2012.
- aspetto che dovrà fare l’oggetto di un approfondimento specialistico -,
l’Istituto assicuratore avrebbe prematuramente proceduto all’esame della
causalità adeguata, posto che, in base all’apprezzamento del dicembre 2012 del
dott. __________, le condizioni di salute non erano stabilizzate ma
suscettibili di migliorare notevolmente, sino a un recupero pressoché completo,
grazie a un’adeguata terapia (cfr. doc. 8, p. 7: “Penso che lo stato
di salute dell’A. possa migliorare ulteriormente, é sicuramente importante
rassicurarla per quel che riguarda l’assenza di patologie preoccupanti e, se
entro gennaio 2013 la situazione non dovesse sbloccarsi sarebbe utile una presa
a carico in ambito reumatologico, eventualmente anche con un breve periodo di
due-tre settimane su base stazionaria per evitare una cronicizzazione dei
sintomi.” - il corsivo é del redattore).
Sempre in
questo contesto, è utile segnalare che, in ossequio alla giurisprudenza
federale, la necessità di cure (nel senso di una terapia medicamentosa
antidolorifica e di una fisioterapia) durante un lasso di tempo di 2 sino a 3
anni dopo un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, è da ritenere
consueta (cfr., fra le tante, STF 8C_579/2007 del 12
febbraio 2008 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
2.11
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio.
Il TF ha,
al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge
im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom
11.
April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen
Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)”.
(DTF
137.
V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
Nella presente fattispecie,
trattandosi della valutazione della causalità naturale, tale aspetto non
necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però
rilevato che CO 1 ha fondato la propria decisione sul solo parere del dott. __________,
suo medico di fiducia. Per il TCA sono pertanto realizzati i presupposti per un
rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e
DTF 135 V 465; si veda pure la STCA 35.2011.10 del 12 ottobre 2011, cresciuta
in giudicato).
Per
le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.9.,
si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.
L’assicuratore LAINF resistente, a cui gli atti vengono dunque retrocessi,
dovrà disporre un approfondimento peritale interdisciplinare (che
includa pure l’aspetto psichiatrico; cfr. DTF 134 V 109 consid. 9.5) con lo
scopo di appurare se i disturbi denunciati dall’assicurata oltre il 31 gennaio
2013, costituivano ancora una conseguenza naturale del trauma subito il 24
settembre 2012. Sulla base delle relative risultanze, l’Istituto dovrà
decidere di nuovo sull’ulteriore diritto a prestazioni, dal profilo materiale e
temporale.
2.12
Con l’emanazione della
presente sentenza, diventa priva di oggetto l’istanza tendente al ripristino
dell’effetto sospensivo del ricorso (cfr. doc. I, p.17ss.).
2.13
L'assicurata ha chiesto di
essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(cfr. doc. I, p. 19).
Visto l'esito favorevole
del ricorso, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto al
versamento da parte de CO 1 di fr. 2'000 a titolo di ripetibili.
Secondo la costante
giurisprudenza del Tribunale federale l'assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata é annullata.
§§ La
causa é retrocessa a CO 1 affinché proceda conformemente a quanto indicato al considerando
2.11. in fine.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1
verserà all’assicurata l’importo di fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di
indennità per ripetibili, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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